Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 2
Il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose.
Ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, l'individuazione della violazione più grave è affidata al criterio concreto della pena più grave inflitta, che si differenzia da quello applicato in sede di cognizione, dove si ha riguardo alla gravità in astratto sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limiti edittali di pena.
Commentari • 2
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
- 2. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2008, n. 44860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44860 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI GI - Presidente - del 05/11/2008
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 02951
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015830/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OV, N. IL 11/02/1962;
avverso ORDINANZA del 31/05/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 31 maggio 2007 la Corte d'appello di Catania, sezione terza penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da FI GI, volta ad ottenere la revoca della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria del 3 aprile 2001, in quanto assorbita in quella emessa il 22 novembre 2001 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, ritenendo che non sussistesse sovrapposizione tra le due fattispecie associative contestate.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, FI, il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta violazione dell'art. 649 c.p.p. e, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1. La prima censura non merita accoglimento.
Ai fini dell'applicazione della preclusione disciplinata dall'art.649 c.p.p., volto ad evitare che nei confronti della medesima persona si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili l'uno indipendente dall'altro, è necessaria l'identità del fatto, intesa come corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106).
2. La struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora l'adesione ai diversi organismi delinquenziali s'inquadri in più ampie strategie di gruppi di criminalità organizzata, volte a stabilire alleanze per rendere più capillare e saldo il controllo del territorio oppure a strutturare l'operatività delle associazioni in modo più funzionale, dinamico e tattico e rispetto alle esigenze di gestione e di predominio esclusivo delle attività illecite.
Pertanto, in tema di associazione a delinquere, il "fatto" è diverso, quando il soggetto, come nel caso in esame, faccia parte, in coincidenza temporale, di due distinti organismi criminosi (Cass., Sez. 2, 30 gennaio 2008, n. 17746; Cass., Sez. 1, 5 giugno 2008, n. 25727; Cass., Sez. 1, 13 gennaio 2005, n. 6410, rv. 230831), quando la condotta prosegua o riprenda in epoca successiva a quella accertata con la sentenza di condanna (Cass., Sez. 3, 13 marzo 2001, n. 15441, rv. 219499), qualora vi sia protrazione di una qualsivoglia attività, che risponde ai bisogni di un sodalizio criminoso, oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna (Cass, Sez. 1, 10 maggio 1993, n. 11344, rv. 195765). Nell'ipotesi di contestazione aperta, il fatto-reato che forma il giudicato, in cui sia indicato solo il momento iniziale della condotta senza specificazione della sua durata nel tempo, resta circoscritto, di regola, tra la data d'inizio della condotta criminosa specificata nel capo d'imputazione e quella della pronuncia della sentenza di prime cure di condanna, atteso che questa consegue all'accertamento del fatto e che il fatto non può prescindere dalla sua durata.
Di conseguenza, in presenza di una molteplicità di gruppi cui il medesimo soggetto abbia prestato adesione, l'accertamento dell'esistenza di un'unica associazione o di distinte organizzazioni criminali è questione di fatto che va risolta mediante l'esame di indici materiali congruamente apprezzati in base alle regole di esperienza.
Nel caso di specie la valutazione del giudice di merito è ragionevole e in questa sede incensurabile, poiché l'autonomia dei due sodalizi è stata affermata in ragione di plurimi e convergenti dati sintomatici, quali la loro differente struttura e organizzazione, l'assenza di piena coincidenza soggettiva, la diversa genesi e data di costituzione.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Rimanendo esclusa, in ogni caso, la possibilità di rimettere in discussione l'esistenza del fatto, la sua illiceità, la responsabilità del condannato, al giudice dell'esecuzione compete il potere-dovere di determinare nuovamente la pena avuto riguardo ai limiti ex art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., comma 2, e di individuare il reato più grave nell'ambito delle violazioni commesse alla luce del criterio stabilito dall'art. 187 disp. att. e coord. c.p.p., superando e travolgendo la valutazione frammentaria e parziale avvenuta in sede di cognizione. Il giudice dell'esecuzione diventa, dunque, giudice naturale della pena, in quanto, per avere davanti a sè l'insieme degli episodi criminosi, è più idoneo di ogni altro a determinare la pena più adatta per chi di tali episodi si è reso responsabile.
L'individuazione della violazione più grave avviene ex art. 187 disp. att. e coord. c.p.p. con riferimento al criterio concreto della pena più grave inflitta;
esso di differenzia, pertanto, da quello applicato in sede di cognizione, ove si ha riguardo alla gravità in astratto sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limiti edittali di pena (Cass., Sez. Un. 26 novembre 1997, Varnelli;
Cass., Sez. Un. 12 ottobre 1993, Cassata). Si tratta di un'indubbia limitazione dei poteri del giudice dell'esecuzione, costretto sotto questo profilo ad individuare la violazione più grave, non sulla base del nomen iuris attribuito al fatto nelle varie sentenze irrevocabili, ma in base alla maggiore quantità di pena inflitta in una di esse.
Alla stregua di questi principi il provvedimento impugnato è viziato, avendo erroneamente individuato la pena base del reato ritenuto in concreto più grave dal giudice della cognizione su cui applicare l'aumento di pena per la continuazione.
Sotto questo profilo, pertanto, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008