Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze.
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8). Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2010, n. 11910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11910 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/01/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 176
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 25256/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SU BE N. IL 12/09/1932;
avverso la sentenza n. 2243/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione SU ER avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 2 ottobre 2008 con la quale è stata confermata quella di primo grado (emessa nel 2006), affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di minacce e ingiuria in danno di LE AU, consumati il 15 agosto 2002. L'accusa mossa al ricorrente ed accreditata dai giudici del merito era quella di avere egli offeso e minacciato il LE nel contesto di un diverbio, per motivi di vicinato, all'esito del quale anche il LE era stato tratto a giudizio su denuncia del SU ed aveva patteggiato la pena con riferimento alle imputazioni di violazione di domicilio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata e lesioni in danno del medesimo querelante SU e del fratello.
Gli elementi di prova erano stati ravvisati essenzialmente nelle dichiarazioni accusatorie della persona offesa sovrapponibili, ad avviso del giudice, per quanto qui interessa, alle parziali ammissioni del ricorrente. Secondo la Corte, anche ad accreditare la più verosimile ricostruzione dei fatti proveniente dall'imputato - quella cioè secondo cui era stato il LE ad entrare nel domicilio proprio e del fratello e ad aggredirli in risposta a loro lamentele sulla occupazione abusiva di un certo luogo - non poteva ritenersi escluso l'addebito, consistito nel proferire espressioni minacciose e offensive in un quadro di reciproca aggressività. Deduce il ricorrente:
1) il vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova. Dalla lettura delle trascrizioni della udienza del 9 maggio 2005 (pagg. 43-59) poteva evincersi chiaramente che non vi erano state ammissioni ne' parziali ne' totali da parte dell'imputato il quale aveva affermato viceversa la falsità dell'assunto del denunciante:
questi, d'altra parte, era stato definito dagli stessi giudici del merito non attendibile riguardo alla ricostruzione degli eventi diversi da quelli per i quali si procede;
2) la violazione delle regole sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.). La difesa aveva dimostrato la strumentalità e quindi la falsità delle dichiarazioni accusatorie del LE il quale era il vero colpevole dei fatti accaduti, come dimostra la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti. Tale sentenza avrebbe dovuto far ritenere che "chi è vittima di una aggressione non può essere rimproverato per avere minacciato o ingiuriato il proprio aggressore". Discendeva anche da ciò il carattere apodittico e ingiustificato della affermazione della Corte di merito secondo cui le frasi addebitate al SU non potevano avere avuto una funzione meramente reattiva.
Era poi stata trascurata la non linearità della ricostruzione operata dal LE il quale, rispondendo prima alle domande del Pm e poi a quelle del difensore aveva rappresentato l'evolversi degli eventi secondo sequenze mutevoli. Non era stata considerata la deposizione del maresciallo NI che, intervenuto aveva rilevato come la condizione peggiore fosse quella dei SU e che la querela del LE fosse stata sporta solo dopo avere avuto conoscenza legale del procedimento avviato dalla denuncia dei SU.
In data 22 dicembre 2009 è pervenuta una breve memoria del difensore di ufficio con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso già proposto dall'imputato.
Il ricorso è inammissibile perché con esso vengono dedotte ragioni diverse da quelle che possono essere sottoposte al giudice della legittimità. Il ricorrente deduce il vizio della motivazione nella forma sia del travisamento della prova che della incompletezza riguardo ad elementi probatori addotti dalla difesa. Sotto il primo profilo deve rilevarsi che il travisamento dell'interrogatorio dell'imputato è stato dedotto senza il rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità pretesi dalla costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce delle norme di rito. Si è affermato infatti reiteratamente il principio secondo cui nel caso in cui con il ricorso per cassazione venga dedotta la manifesta illogicità della motivazione, secondo la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), che in ragione delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", è necessario che dalla esposizione del ricorrente emerga il fumus della illogicità del provvedimento impugnato, che sia ricollegabile ad un atto del processo specificamente indicato. Ne consegue che è inammissibile il ricorso, che pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, di guisa da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Rv. 234115;
conf. Rv. 241023).
A tali dettami il ricorrente non si è conformato essendosi limitato a rinviare questo giudice di legittimità alla lettura di atti di cui non ha minimamente indicato la specifica attitudine a sovvertire l'assunto accusatorio, mediante il richiamo al loro testuale contenuto.
Il motivo di ricorso è conseguentemente inammissibile. Inammissibile inoltre è anche la prospettazione di una incompletezza della motivazione riguardo ad elementi favorevoli alla difesa. In sostanza tale rilevata incompletezza- comunque assente per le ragioni che si diranno- si risolve in una inammissibile sollecitazione rivolta al giudice della legittimità, a sostituire il proprio apprezzamento di merito alla valutazione, dello stesso genere, già effettuata in maniera completa e plausibile nelle sede competenti e pertanto non ulteriormente sindacabile. La Corte di merito e, prima di essa, il Tribunale non hanno invero mancato di rimarcare tutti gli elementi di fatto sopra riassunti e ritenuti tali da giustificare pienamente e senza dubbi la conclusione che il SU proferì le espressioni di cui alla imputazione. Soprattutto la Corte ha sottoposto a vaglio il movente della condotta così come apprezzato dal primo giudice ed ha attestato, con accertamento di fatto che non si espone a censure - sia per la precisione della descrizione che per la assenza di contestazioni da parte del ricorrente sulla specifica circostanza evidenziata - che per quanto potesse essere accreditabile la tesi che ad iniziare la discussione, con condotte anche penalmente rilevanti, fosse stato il LE, in ragione di un pregresso stato di tensione, non per questo la condotta criminosa addebitata al ricorrente poteva ritenersi esclusa.
Infatti, la circostanza che l'origine di una lite possa essere addebitabile ad una improvvida iniziativa della vittima non vale di per sè ad escludere, in punto di fatto, la logicità di una ricostruzione, come quella accreditata nella sentenza impugnata, che vede il soggetto aggredito capace di reagire ed offendere e minacciare a propria volta ne' - in punto di diritto- a ritenere sicuramente scriminata la condotta di chi offende o minaccia. Perché ciò avvenga infatti, occorre che sia invocata e dimostrata dall'interessato la integrazione di cause di giustificazione quali la provocazione e/o la ritorsione in relazione alla condotta di ingiurie nonché la legittima difesa in relazione al reato di minacce (ammessa in linea di principio dalla giurisprudenza;
v. Rv. 121453): evenienze che non sono riscontrabili in tutti i requisiti delle fattispecie, nel caso in esame, e non sono quindi neppure apprezzabili di ufficio da questa Corte proprio per la indisponibilità di una ricostruzione chiara ed inequivoca della sequenza di eventi che dovrebbero sostanziare le dette cause di giustificazione.
Nel constatare la predisposizione di una motivazione completa, logica e plausibile, il compito di questa Corte non può che arrestarsi essendo doveroso rilevare che non le è demandato di valutare nuovamente emergenze di causa (come la deposizione di un teste o il movente del reato) che hanno formato oggetto di considerazione debita da parte del Tribunale e della Corte di appello e che non potrebbero trovare apprezzamento da parte di questa Corte neppure se fossero idonei a condurre, nella prospettiva del ricorrente, ad una interpretazione alternativa dei fatti.
In tema di vizi della motivazione, infatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1.000.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010