Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.
Commentario • 1
- 1. Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscrittiAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 6112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6112 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 71
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 036321/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UY AH N. IL 17/06/1970;
avverso SENTENZA del 07/11/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il 26 novembre 2007 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale in composizione monocratica che aveva dichiarato YA ER colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi reso inottemperante, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore di Caltanissetta il 26 ottobre 2006 in conseguenza del decreto prefettizio di espulsione adottato a seguito dell'omessa presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, scaduto di validità il 4 giugno 2001, e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto.
La Corte escludeva che potesse costituire giustificato motivo per la permanenza in territorio italiano l'intenzione di richiedere asilo politico, manifestata dinanzi al giudice di pace di Caltanissetta dopo l'emissione del provvedimento amministrativo e mai formalizzata, e che i timori per la propria incolumità personale in caso di rimpatrio nel Paese di origine non erano stati in alcun modo documentati.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso apprezzamento dei gravi problemi per la propria incolumità personale, addotti da YA quale giustificato motivo per l'inosservanza dell'ordine di allontanamento.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c, l'obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l'indicazione precisa delle questioni che, relativamente ad essi, si intendono prospettare, e l'esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per cassazione, dei motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intendono sostenere le censure dedotte.
Va, pertanto, ribadito il principio che, ai fini dell'ammissibilità delle impugnazioni, al requisito della specificità dei motivi non corrisponde il motivo che non esprime una determinata censura contro uno o più punti della decisione, il che si verifica quando si espongono critiche che, potendo adattarsi alla impugnativa di una qualunque sentenza, non hanno alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato (cfr. per tutte Cass. 21 dicembre 2000, ric. Rappo, rv. 219087). 2, Nel caso di specie la difesa dell'imputato ha omesso di indicare, nell'atto di ricorso per cassazione, le specifiche censure mosse alla sentenza d'appello e alle diffuse argomentazioni fattuali e logico - giuridiche in essa sviluppate. Non ha, inoltre, sostenuto il suo assunto mediante il richiamo agli specifici atti del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso". Tale principio è stato elaborato, in primo luogo, dalle Sezioni civili di questa Corte che, sulla base della formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, hanno osservato che il ricorso per Cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza - senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso - della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. 2, 2 dicembre 2005, n. 26234, Tringali c/ Fernandez, rv. 585217).
Il Collegio, alla luce dei principi e delle finalità
complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, ritiene che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato -deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso. In applicazione di questi principi il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la censura sia stata genericamente formulata e, in quanto tale, non meriti accoglimento (Cass., Sez. 1, 18 marzo 2008, n. 16706, rv. 240123). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova dell'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 22 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009