Sentenza 30 aprile 2012
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi del quinto comma dell'art. 441 cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2012, n. 36335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36335 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 30/04/2012
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 1096
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 7076/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) R.D. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 335/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 01/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso, dichiarata la prescrizione della contravvenzione di molestie e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 3 marzo 2010 dal Giudice dell'Udienza preliminare del locale Tribunale all'esito di giudizio abbreviato, appellata da R.D. dichiarato responsabile dei delitti di sequestro di persona e tentata violenza privata, commessi fino ai primi di novembre 2004. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolato su tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge processuale in riferimento all'art. 441 c.p.p., comma 5, e nullità dell'ordinanza di integrazione probatoria in data 13/10/2009 del G.U.P. con conseguente inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. delle relative risultanze istruttorie. In sostanza lamenta che il giudice aveva disposto integrazione probatoria d'ufficio ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, per assumere le dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni, con ciò volendo ovviare alla genericità di tali dichiarazioni in sede di indagini preliminari, finendo quindi per assumere prove sulla data dell'episodio di sequestro di persona e sulle modalità precise del fatto, con riguardo alle possibilità di blocco delle portiere del veicolo, acquisizioni probatorie che, secondo la giurisprudenza citata dal ricorrente, non potrebbero formare oggetto di integrazione d'ufficio in quanto la scelta del giudizio abbreviato precluderebbe l'acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità di esso all'imputato.
Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di sequestro di persona.
La Corte di merito, che, in relazione all'ipotizzato forzoso trattenimento della p.o. nell'autovettura del prevenuto, aveva rilevato, a fronte dell'affermazione della RO. - che non le era stato possibile aprire la portiera dal lato destro perché bloccata dal guidatore - la mancanza di prova in atti che quella vettura avesse un sistema di blocco delle portiere tale da consentire che l'anteriore destra potesse venir sbloccata dall'interno mediante la normale leva di apertura, avrebbe sviluppato motivazione illogica nella parte in cui finiva per addossare all'imputato l'onere di dimostrare che quella specifica autovettura fosse dotata del dispositivo di sblocco citato, operativo anche se fosse stato azionato il sistema di chiusura centralizzata.
Rileva il ricorrente che sarebbe fatto notorio la possibilità di apertura della portiera di destra anche in caso di funzionamento del sistema di chiusura centralizzata.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento al contestato reato di violenza privata.
Nel contesto di un capo di imputazione generico la Corte di merito avrebbe individuato la violazione dell'art. 610 cod. pen., sotto la specie del tentativo, nell'invito del prevenuto, trasmesso alla p.o. per mezzo di un suo cugino, di attivarsi per far revocare la diffida a lui rivolta dagli organi di Polizia;
nella specie tuttavia mancherebbe la prospettazione alla p.o. di un male futuro ed ingiusto, in quanto emergerebbe che il R. si era limitato a rappresentare la possibilità, a fronte della mancata adesione della p.o. alla sua richiesta, di esercitare la legittima facoltà di rivolgersi a sua volta all'autorità giudiziaria, al fine di tutelare i propri diritti.
Inesistente sarebbe quindi la violazione del disposto dell'art. 610 cod. pen. sotto il profilo oggettivo.
Ha depositato memoria la parte civile con cui chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del R. .
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato;
deduce violazione di norme processuali e deve essere quindi esaminato non tanto con riferimento alla congruità della motivazione del giudice, quanto alla correttezza o meno dell'applicazione delle norme ed in particolare dell'art. 441 c.p.p., comma 5. Il ricorso si riferisce ad una giurisprudenza che trova origine in più decisioni emesse nei primi tempi di applicazione del vigente codice di rito.
In particolare la prima pronuncia in cui venga affrontato il problema è la sentenza della Sez. 1, n. 4519, del 10 dicembre 1990 (Rv. 186845, ric.: Ragno) nella quale si affermava il principio che nel giudizio abbreviato, dovendo avvenire la decisione "allo stato degli atti" era escluso che il giudice potesse procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie dopo avere disposto il rito speciale, rilevandosi anche come una tale conclusione trovasse significativo riscontro nella considerazione che nel corso dei lavori parlamentari era stata eliminata l'espressa previsione della possibilità di compiere, anche quando si procedesse con tale rito, atti ritenuti necessari per la decisione, contenuta nella direttiva 47 (nel testo approvato dalla commissione giustizia della camera), e che tale preclusione era stata mantenuta ferma, pur nel dissenso di ampia parte della commissione redigente, nel testo definitivo del codice. La Corte, di fronte al problema se nel corso del giudizio abbreviato si potesse o meno acquisire la prova sopravvenuta di un'incapacità di intendere e volere dell'imputato, aveva affermato che la preclusione di nuove prove, implicita nella locuzione "allo stato degli atti", contenuta nell'art. 438 del codice, riguardava soltanto gli elementi probatori concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, e, quindi, la sua responsabilità, ma non l'accertamento della capacità di intendere e di volere.
Le successive sentenze (Sez. 5, sent. n. 1200 del 12/6/1992, Rv. 191608, rie: Catalano;
Sez. 2, sent. n. 4014 del 2/10/1992, Rv. 195013, rie: Russo), nel mentre aprivano la possibilità, rispettivamente, all'accertamento di una causa di procedibilità sopravvenuta, la prima, ed all'acquisizione di prove documentali concernenti l'avvenuto risarcimento del danno, la seconda, avevano ribadito le affermazioni della precedente decisione sul principio della limitazione probatoria, in via generale, agli aspetti più direttamente collegati alla ricostruzione storica del fatto ed all'attribuibilità del reato all'imputato.
Ed una tale limitazione è stata ritenuta come incidente anche sull'iniziativa del giudice in tema di prova, dalla giurisprudenza formatasi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 479/99, laddove si è affermato che (Sez. 3, sent. n. 33939 del
16/6/2010, Rv. 248229, ric.: Anzaldo) "nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione non è esercitabile con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato", in linea con precedenti decisioni dello stesso tenore (n. 32099 del 2004, Rv. 229497; n. 35247 del 2005, Rv. 232580; n. 1563 del 2007 Rv. 236229), senza che però si fossero potute affrontate in maniera compiuta le questioni poste dalla modifica del regime probatorio del rito.
Il Collegio non condivide una tale ricostruzione dei poteri del giudice nel giudizio abbreviato, come disciplinato a seguito delle modifiche di cui alla L. 16 dicembre 1999, n. 479. In una situazione in cui, a seguito dei plurimi interventi della Corte Costituzionale nel corso del anni '90 e della legge che ne ha raccolto gli spunti, e' tramontata la struttura del giudizio abbreviato come giudizio ancorato ad una base di cognizione immutabile ed è stato consegnato all'imputato il diritto di attivare il rito speciale senza venir condizionato da una possibile incompletezza delle preliminari indagini del Pubblico Ministero, il sistema ha dovuto prevedere (cfr. Corte Costituzionale sent. 115 del 2001) varie forme di integrazione probatoria, demandate all'iniziativa dell'imputato (art. 438 c.p.p., comma 5), del Pubblico Ministero, ammesso alla prova contraria ove l'imputato abbia esercitato la facoltà di chiedere l'integrazione probatoria (art. 438 c.p.p., comma 5), dello stesso giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441 c.p.p., comma 5). E quanto all'ampiezza di un tale potere, ritiene il Collegio condivisibile l'opinione che ne considera individuabili i limiti sulla base di quel criterio della decisività allo stato degli atti, che, se in passato rappresentava il limite di ammissibilità del rito speciale, attualmente ben può costituire il parametro con cui si deve confrontare il giudice per le sue decisioni sulla necessità di autonome iniziative probatorie ai fini della decisione, collegate quindi, ai sensi dell'art. 441 cod. proc. pen., comma 5, all'oggettiva impossibilità di addivenire alla decisione nel merito sulla base delle risultanze degli elementi di prova in atti, si tratti di quelli raccolti dal Pubblico Ministero oppure di quelli risultanti dalle richieste di integrazione cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito.
Al giudice è consentito di valutare la completezza dell'indagine e provvedere alla sua integrazione o specificazione in ogni caso, nel rispetto dei soli limiti:
- dell'inserirsi di tale intervento nell'area individuata dallo stato degli atti formato dalle parti, essendo escluso che il giudice possa seguire un autonomo percorso di indagine su elementi di fatto non esplorati dalle parti e risultanti già dagli atti (sul punto già Sez. 5, sent. n. 15124 del 19/3/2002, Rv. 221322, ric.: Ranieri ed altri), dovendo egli ovviare ad una situazione di stallo determinata da insufficiente esplorazione degli elementi raccolti nel corso dell'indagine, tale da impedirgli di rendere una decisione sul merito dell'accusa, così che solo dopo il completamento dell'indagine anche su quegli aspetti le cui potenzialità non fossero state esaminate fino in fondo, gli sia possibile valutare la sufficienza o meno del quadro probatorio, anche ai sensi del cpv. dell'art. 530 cod. proc. pen.;
- della necessità ai fini della decisione degli elementi di prova da assumere, nel senso che è necessaria ai fini della decisione la prova che completi il quadro degli accertamenti e che consenta al giudice di ritenere esaurientemente esplorato ogni tema d'indagine, per garantire che la sua decisione, sull'esser il risultato di prova sufficiente o meno ad affermare la responsabilità, sia fondata su tutto il materiale di valutazione possibilmente recuperabile;
così, l'iniziativa ufficiosa del giudice potrà aver per oggetto sia una prova nuova sia, ove necessaria, anche la ripetizione della prova già acquisita agli atti, come (ed è il caso di specie) l'audizione di un testimone assunto a sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, laddove si ritenga insufficiente la verbalizzazione delle sue dichiarazioni, o necessario saggiarne direttamente l'attendibilità.
Se tali sono i limiti all'iniziativa del giudice non si vede spazio per l'ulteriore limitazione che escluderebbe che tale iniziativa possa aver per oggetto la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, limitazione non rinvenibile nella struttura del giudizio speciale, al quale l'imputato accede con la piena consapevolezza (art. 438 c.p.p., comma 1) sia delle sue possibilità di proporre un'integrazione probatoria tale da superare incompletezze da lui riscontrate nell'indagine del Pubblico Ministero (che non può ritorcersi a suo danno limitandone le possibilità di difesa e di accesso al rito), ma anche con la consapevolezza che il quadro probatorio a disposizione del giudice non sarà solo quello cristallizzato nelle indagini preliminari o dopo il proprio eventuale intervento integrativo, ma quello che l'autonoma valutazione del giudice, sempre nei limiti che lo circoscrivono, come visto sopra, alla materia già esplorata, potrà configurare con la sua iniziativa di completamento probatorio.
Ed il R. , a fronte di un capo di imputazione che abbracciava un ampio spettro di comportamenti, fra i quali il più grave proprio quello della contestata privazione della libertà personale della RO. , ed a fronte delle verbalizzazioni delle dichiarazioni della donna esistenti in atti, era stato messo pienamente in condizioni di rendersi conto, al momento della scelta del giudizio speciale, che sarebbe stata possibile, prevedibile, un'iniziativa del giudice per completare il quadro cognitivo proprio sull'aspetto di maggior gravità dell'intera vicenda. Nè, nell'attuale assetto del rito speciale, egli poteva avere legittime aspettative a che non si potessero puntualizzare tutti gli aspetti dei fatti di rilievo per la decisione, puntualizzazioni che, come ha correttamente osservato la Corte di merito, avevano avuto "valenza essenzialmente di una scrupolosa ed ulteriore verifica di credibilità e di riscontro, anche mediante precisazioni da p.o. e persone già sentite nelle indagini preliminari (controllo evidentemente pure nell'interesse dell'imputato), delle accuse mosse dalla p.o. stessa..". L'iniziativa probatoria ufficiosa del giudice si era quindi esplicata nel caso concreto secondo i presupposti e nei limiti e per gli scopi che si sono rilevati sopra esser propri dell'istituto previsto dall'art. 441 cod. proc. pen., comma 5, così che ogni doglianza al proposito del prevenuto appare priva di fondamento. Parimenti infondato è il secondo motivo, sul ricorrere del sequestro di persona. L'impugnazione del prevenuto fa leva sulle possibilità che avrebbe avuto la p.l. di liberarsi, perché l'azionamento del blocco delle portiere non avrebbe comportato l'impossibilità di aprire comunque quella dal lato del passeggero, censurabile essendo la valutazione della Corte di merito sulla mancanza di prova di una situazione del genere. Neppure il ricorrente contesta che dagli atti non emergevano spunti di prova sulle caratteristiche tecniche della chiusura centralizzata di quel veicolo;
si duole tuttavia del fatto che sia stato ritenuto suo onere dimostrare le possibilità di apertura della portiera da parte del passeggero. Osserva in primo luogo il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'elemento materiale del reato di sequestro di persona, consistente nella limitazione della libertà fisica e di locomozione, non ne richiede una privazione assoluta - essendo sufficiente anche una relativa impossibilità di recuperare la propria libertà di scelta e di movimento - ne' alcun rilievo assumono, da una parte, la maggior o minore durata della limitazione (purché si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile) e, dall'altra parte, la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi.
Il reato è, infatti, configurabile anche quando il soggetto passivo riesca a riappropriarsi della propria libertà dopo una privazione giuridicamente apprezzabile, che segna il momento consumativo del sequestro (per tutte, Sez. 5, n. 5443 del 15/11/1999 Rv. 215253, rie:
Pinco; nonché nello stesso senso: N. 16094 del 1990 Rv, 185968 Sez. 5, sent n. 3255 del 18/2/1986, Rv. 172534, rie: Brucceri. Sez. 2, Sentenza n. 3979 del 05/12/1988 Ud. (dep. 20/03/1989) Rv. 180829, ric.: Di Marco).
Dimentica poi il ricorrente che l'affermazione della p.o., di non aver potuto aprire la portiera del veicolo sia per la sua chiusura dovuta all'azionamento del comando centralizzato, sia per l'atteggiamento violento e minaccioso del prevenuto - affermazione sottoposta dai giudici del merito ad accurato vaglio di attendibilità - basta a dimostrare che s'era verificata una situazione in cui la donna per un tempo significativo veniva privata della libertà di muoversi ed allontanarsi e ben può dimostrare la sua responsabilità indipendentemente da quali fossero le possibilità tecniche di aprire in ogni caso la portiera anteriore destra.
L'attendibile p.l. ha riferito, come sottolineato dalla Corte di merito, che a lei non riusciva di aprire la porta bloccata, non essendo, all'evidenza, al corrente del sistema utilizzabile per aprire dall'interno quel veicolo, qualora le portiere fossero state bloccate.
Ma, se, come afferma il ricorrente, è fatto notorio che le portiere bloccate si possano aprire dall'interno per ragioni di sicurezza, dello stesso livello è la conoscenza del fatto che con bloccò in atto una semplice azione sulla maniglia non ottiene il risultato dell'apertura della porta, occorrendo adottare un accorgimento che, se può esser semplice, è in ogni caso conosciuto dall'utilizzatore dello specifico veicolo, ma non necessariamente da chiunque altro. Comunque la Corte territoriale ha chiaramente riferito alla complessiva azione minacciosa e violenta del prevenuto la costrizione della RO. a rimanere per un tempo apprezzabile chiusa in auto con lui, dimostrando come la prova del fatto e la corretta sua qualificazione potessero prescindere dalle puntualizzazioni dell'impugnante, che vengono riproposte in questa sede in modo infondato ai limiti dell'inammissibilità.
Infondato è anche il terzo motivo.
Invero il capo di imputazione relativo alla tentata violenza privata mette in risalto che, alla richiesta di far revocare l'intimazione della Polizia a suo carico, il prevenuto aveva collegato la prospettazione alla donna che altrimenti le avrebbe fatto passare dei guai. E correttamente sia il capo di imputazione che i giudici del merito hanno collegato i guai prospettati alla p.L alle già dimostrate capacità del prevenuto di vessare, disturbare e pesantemente condizionare la vita della RO. , mentre è mera affermazione del ricorrente, sfornita di agganci probatori ricavabili dai provvedimenti di merito, quella che la prospettazione di conseguenze a danno della p.l. sarebbe stata da ricollegare all'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché quella a rifondere alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
La cancelleria darà attuazione al disposto del D.Lgs. n. 196 del 2007, art. 52, per il caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00= oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria 21 settembre 2012