Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2009, n. 11558
CASS
Sentenza 23 gennaio 2009

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La valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato) non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il potere di integrazione probatoria non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2009, n. 11558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11558
Data del deposito : 23 gennaio 2009

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