Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
La valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato) non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il potere di integrazione probatoria non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2009, n. 11558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11558 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 23/01/2009
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - N. 154
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16834/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU LA, nato a [...] il [...];
2) EN TA, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 13 febbraio 2005 emessa dalla Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di AD e il rigetto del ricorso di EL;
sentito l'avvocato Merluzzi Fabrizio, in sostituzione dell'avvocato Aricò Giovanni, difensore di EL, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 23 novembre 2005 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia in sede di giudizio abbreviato, riduceva a tre anni e otto mesi ed Euro 14.000,00 di multa la pena nei confronti degli appellanti EN AD e RU EL, imputati del reato di cui all'art. 110 c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 per avere detenuto e ceduto sostanze stupefacenti, introdotte nel carcere di Foggia.
Risulta dalla sentenza che il 18 giugno 2004 AD EN veniva arrestato dalla polizia perché sorpreso in possesso di sette sigari riempiti di grammi 10,60 di cocaina, sufficiente a ricavare circa 6 dosi convenzionali;
si accertava che l'imputato stava trasportando i "sigari" all'avvocato Collivignarelli - giudicato separatamente - perché li facesse giungere a EL RU, detenuto presso il carcere di Foggia, durante un colloquio autorizzato.
I giudici d'appello, confermando la sentenza di primo grado, hanno ritenuto provati altri simili episodi di cessione di cocaina sulla base dell'esame dei risultati delle conversazioni telefoniche intercettate tra EL e AD.
2. - Ricorre per cassazione il difensore di EL RU deducendo, con un primo motivo, la violazione degli artt. 266 e segg. nonché dell'art. 441 c.p.p., comma 5 e vizio di motivazione. Si censura la sentenza impugnata per non aver dato alcun riscontro ai motivi di appello con cui si deduceva la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni;
in particolare, viene evidenziato come l'intercettazione dell'utenza del AD sia stata disposta erroneamente e casualmente nell'ambito di un diverso procedimento per un delitto di omicidio, in cui si intendeva controllare l'utenza di tale AR LL.
L'utenza telefonica in uso al AD sarebbe stata monitorata sul presupposto, errato, che appartenesse all'LL:
ne consegue, secondo il ricorrente, la mancanza dell'apparato motivazionale del decreto con riferimento all'autorizzazione per l'intercettazione del AD.
Sotto un altro profilo si censura la sentenza per non aver ritenuto l'inutilizzabilità dei verbali delle intercettazioni prodotti dopo l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato.
Si sostiene, infatti, che in questo modo l'adesione al rito speciale è stata stravolta dalla successiva acquisizione di nuovo materiale probatorio che, se fosse stato presente agli atti, non avrebbe determinato l'imputato alla scelta del rito abbreviato. Peraltro, si rileva come l'acquisizione sia avvenuta in violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5. Con altro motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e il conseguente vizio di motivazione, per avere la sentenza erroneamente escluso l'ipotesi del c.d. "consumo di gruppo", con conseguente non punibilità del fatto in quanto uso personale. Con il terzo motivo si la menta la mancata applicazione dell'attenuante del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenuto conto della minima quantità di sostanza detenuta.
3. - Ha presentato ricorso per cassazione anche AD EN. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Il ricorso presentato personalmente da AD EN è inammissibile per assolta incongruenza dei motivi che non si riferiscono alla decisione impugnata.
5. - Il ricorso presentato nell'interesse di EL è infondato. 5.1. - Quanto al primo motivo, si ritiene che correttamente i giudici hanno ritenuto la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
In sostanza, si è trattato di intercettazioni disposte in un diverso procedimento, utilizzate nel presente processo secondo le modalità e le garanzie previste dall'art. 270 c.p.p., rispetto alle quali il ricorrente non ha sollevato alcuna critica.
Una volta chiarite le modalità di acquisizione di tali intercettazioni, le censure relative alla mancanza di motivazione del decreto di intercettazioni appaiono del tutto infondate e addirittura pretestuose, in quanto nessuna motivazione poteva attenere alla posizione del AD, dal momento che le captazioni erano state disposte in altro procedimento e in relazione ad altri indagati. Gli interessati avrebbero potuto attivare i controlli previsti dal citato art. 270 c.p.p., comma 2. 5.2. - Infondato è anche l'altro motivo con cui si contesta la legittimità dell'acquisizione dei verbali delle intercettazioni successivamente all'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato "incondizionato", lamentando in particolare che l'introduzione di elementi probatori "nuovi" e "a sorpresa" abbia vanificato il diritto di difesa dell'imputato, che aveva scelto il giudizio abbreviato confidando proprio sulla scarsezza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo processuale.
Invero, il ricorrente non sembra considerare la mutata natura del giudizio speciale a seguito dell'incisiva riforma della L. n. 479 del 1999, giudizio oggi rimesso alla esclusiva volontà dell'imputato, a meno che questi non opti per la forma di richiesta c.d. condizionata, rispetto alla quale il giudice ha, solo in questo caso, la possibilità di negare l'ammissione al rito in presenza di determinate condizioni.
L'abolizione del consenso del pubblico ministero assieme al venir meno della valutazione giudiziale sulla possibilità di definire il processo allo stato degli atti ha avuto come conseguenza quella di attribuire all'imputato un vero e proprio "diritto" al rito e, conseguentemente, quella di prevedere un "obbligo" del giudice ad introdurlo.
Il giudizio abbreviato non presuppone come condizione di ammissibilità la definibilità allo stato degli atti e, quindi, non potrà mai essere rifiutato in presenza di carenze del quadro probatorio od istruttorio.
In questo nuovo assetto svolge un ruolo fondamentale la previsione sui poteri di integrazione del giudice, intesi come una forma di bilanciamento rispetto alla inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell'imputato.
Infatti, l'art. 441 c.p.p., comma 5 attribuisce al giudice poteri di integrazione probatoria di natura officiosa ogni qual volta ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui, su sollecitazione del pubblico ministero, il G.u.p. ha disposto d'ufficio l'acquisizione dei verbali delle intercettazioni, reputando tale documentazione necessaria ai fini della decisione. Ora, la valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato, sia d'ufficio che su richiesta delle parti, non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa. In ogni caso, si tratta di valutazione insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente e logicamente motivata (Sez. 2^, 18 ottobre 2007, n. 43329, Mirizzi). Nè il ricorrente può dolersi dei tempi dell'acquisizione, in quanto la norma non fissa alcun termine al riguardo, per cui deve ritenersi che il potere di integrazione probatoria riconosciuto al giudice non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualsiasi momento e fase della procedura, quindi anche prima della discussione, come è avvenuto nel caso in esame.
5.3. - Non meritano accoglimento neppure i motivi con cui si deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per non aver riconosciuto l'ipotesi di "consumo di gruppo" e per la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto lieve. Come correttamente ha già argomentato la Corte d'appello per aversi la fattispecie di consumo di gruppo è necessario che l'acquisto e la detenzione di droga avvenga sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l'identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, giacché in tal caso l'omogeneità teleologica della condotta dell'agente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione come codetenzione per uso personale e impedisce che egli si ponga in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta come cessione (Sez. 6^, 1^ marzo 2007, n. 37078, Antonini;
Sez. 6^, 10 marzo 2008, n. 29174, Del Conte). Nella fattispecie in esame non è emersa una situazione qualificabile come consumo di gruppo, in quanto non risulta quella omogeneità teleologica della condotta di procacciatore del EL rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, ma anzi dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato si è posto in un rapporto di estraneità e di diversità nei confronti degli altri, dal momento che è stato sempre e solo lui ad adoperarsi per acquistare e fare entrare in cella la droga.
In ordine alla circostanza di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 si rileva che i giudici di merito l'hanno esclusa tenendo conto della ripetitività dei traffici illeciti e della obiettiva gravità del fatto, valutazioni che, in quanto coerentemente motivate, non sono censurabili in questa sede.
6. - In conclusione, il ricorso di AD EN deve essere dichiarato inammissibile e quello di RU EL rigettato;
entrambi gli imputati devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali;
il AD, inoltre, deve essere condannato anche al pagamento di una soma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RU EL e dichiara inammissibile il ricorso di EN AD;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e il AD anche al versamento di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009