Sentenza 18 aprile 2008
Massime • 2
La memoria difensiva, depositata dopo le conclusioni orali, non può essere utilizzata al fine di verificare, comparativamente, la completezza della sentenza di appello, in forza della natura perentoria dei termini stabiliti dall'art. 585 cod. proc. pen. per proporre impugnazione e per presentare motivi nuovi. (Nella fattispecie il ricorrente richiamava il contenuto di una memoria difensiva, presentata dopo la rassegna delle conclusioni orali, per confutare la motivazione della sentenza d'appello: affermando il principio la Corte ha chiarito che ove si consentisse l'introduzione di ulteriori motivi oltre quelli formulati con l'impugnazione o con lo specifico strumento dei motivi nuovi, si vanificherebbe la preclusione prescritta dalla citata disposizione).
Ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.(Nella fattispecie la Corte ha specificato che sotto il profilo storico-naturalistico la condotta del mandante non coincide con quella dell'esecutore).
Commentari • 2
- 1. Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identicihttps://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2012
- 2. Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identiciDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2008, n. 21035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21035 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento