Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2008, n. 21035
CASS
Sentenza 18 aprile 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La memoria difensiva, depositata dopo le conclusioni orali, non può essere utilizzata al fine di verificare, comparativamente, la completezza della sentenza di appello, in forza della natura perentoria dei termini stabiliti dall'art. 585 cod. proc. pen. per proporre impugnazione e per presentare motivi nuovi. (Nella fattispecie il ricorrente richiamava il contenuto di una memoria difensiva, presentata dopo la rassegna delle conclusioni orali, per confutare la motivazione della sentenza d'appello: affermando il principio la Corte ha chiarito che ove si consentisse l'introduzione di ulteriori motivi oltre quelli formulati con l'impugnazione o con lo specifico strumento dei motivi nuovi, si vanificherebbe la preclusione prescritta dalla citata disposizione).

Ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.(Nella fattispecie la Corte ha specificato che sotto il profilo storico-naturalistico la condotta del mandante non coincide con quella dell'esecutore).

Commentari2

  • 1Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identici
    https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2012

  • 2Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identici
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2008, n. 21035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21035
Data del deposito : 18 aprile 2008

Testo completo