Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2006, n. 19787
CASS
Sentenza 21 aprile 2006

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Ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il "ne bis in idem" senza effettuare tale valutazione, ma solo in base del fatto che il ricorrente aveva patteggiato la pena in riferimento ad entrambe le decisioni passate in giudicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2006, n. 19787
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19787
    Data del deposito : 21 aprile 2006

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