Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il "ne bis in idem" senza effettuare tale valutazione, ma solo in base del fatto che il ricorrente aveva patteggiato la pena in riferimento ad entrambe le decisioni passate in giudicato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2006, n. 19787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19787 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/04/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1477
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 30938/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA UL, N. IL 27/02/1943;
avverso ORDINANZA del 01/07/2005 GIP TRIBUNALE di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 1 luglio 2005 il GIP del Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza della difesa di SI UL di revoca parziale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 410 del 15.12.1998, relativamente ai capi 14 e 27 del procedimento IP, per violazione del principio del "ne bis in idem" con riguardo alla sentenza n. 412/98, sempre di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa nella stessa data nel processo Sefin. La difesa aveva dedotto che il SI era stato condannato due volte per lo stesso fatto con due separate sentenze, in quanto vi sarebbe stata distrazione ai danni della fallita IP (unica titolare e proprietaria delle somme) e poi le somme sarebbero transitate nella Sefin per affluire, in base ad una unitaria attività complessiva, ai destinatali finali, ai quali erano fin dall'inizio dirette, cosicché la unicità dello scopo che aveva animato la condotta, con il mero transito delle somme a mezzo della società Sefin, avrebbe costituito fattore unificante tale da fare ritenere in sede di interpretazione l'unicità del fatto, pur se giudicato e condannato con due separate sentenze;
ma il giudice dell'esecuzione è andato di diverso avviso rilevando che non esisteva assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta fraudolenta, poiché le due sentenze afferivano ad un rapporto processuale unitario per una pluralità di fatti contestati, già noti ed accettati dalle parti che avevano chiesto il patteggiamento, separato soltanto al momento della pronuncia delle due sentenze di applicazione della pena concordata nella stessa giornata e che comunque la qualificazione giuridica dei fatti, come operata con le predette sentenza, era ormai passata in cosa giudicata, che copriva il dedotto ed il deducibile e non poteva quindi essere rimossa in sede esecutiva.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del SI lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in base a tre separati motivi:
- era errato che il rapporto processuale fosse stato unico e separato in sede di pronuncia delle due sentenze n. 410 e n. 412, poiché i processi erano invece inizialmente separati ed erano stati poi unificati e quindi ulteriormente separati in tre diversi tronconi;
- mancanza di motivazione in ordine alla diversità dei fatti, non comprendendosi neppure se il giudice dell'esecuzione avesse inteso affermare che i fatti erano diversi ovvero soltanto che la pluralità dei fatti era nota ed era stata accettata dalle parti, non rilevando comunque tale accettazione per violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali adottato a Strasburgo il 22 novembre 1985 e dell'art. 20 della Dichiarazione dei Diritti e delle Libertà Fondamentali, approvata dal Parlamento Europeo il 16 maggio 1989, non essendo rinunciabile il diritto a non essere giudicato due volte per lo stesso fatto;
- in sede esecutiva il ricorrente aveva chiesto non già di intervenire in merito alla qualificazione giuridica del fatto ed in ordine all'assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta fraudolenta, bensì soltanto di non utilizzare l'argomento del concorso fra i suddetti reati al fine improprio di giustificare la doppia sanzione per un unico fatto in violazione del principio del ne bis in idem.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Non rileva infatti che i procedimenti, relativi a reati all'evidenza connessi almeno sotto il profilo soggettivo, fossero stati inizialmente autonomi per venire poi riuniti e quindi nuovamente separati poiché anche nella prospettazione del provvedimento impugnato è pacifico che si tratta comunque di fatti giudicati con due sentenze separate mentre assume valore centrale, nella motivazione del provvedimento impugnato, la circostanza che si sarebbe trattato non già di un unico fatto bensì di una pluralità di fatti già noti ed accettati dalle parti che avevano chiesto il patteggiamento.
È poi evidente che il ricorrente, quando ha chiesto la applicazione del principio del ne bis in idem, ha sottoposto al giudice dell'esecuzione anche la questione della qualificazione giuridica dei fatti e dell'assorbimento dell'uno nell'altro, poiché la applicazione del principio del ne bis in idem presuppone l'esame degli elementi costituivi della condotta ed anche la qualificazione giuridica della stessa, posto che per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè di condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico - naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (v. Cass. 23.10.2000, Fumo, Rv. 218178; Cass. 8.11.1996, Privitera); e di ciò doveva tenere conto il giudice dell'esecuzione.
Il ricorso è invece fondato limitatamente al secondo motivo nella parte in cui si deduce che il giudice dell'esecuzione non avrebbe dato risposta alla doglianza del ricorrente in ordine alla pretesa unitarietà del fatto per cui aveva riportato condanna con le due sentenze n. 410 e 412 del 1998. Il giudice dell'esecuzione afferma infatti in modo del tutto apodittico che i fatti sarebbero stati diversi, almeno sotto il profilo che era diversa la loro qualificazione giuridica, che, come tale, era passata in giudicato, senza però spiegare per quale motivo ha ritenuto la diversità dei fatti attraverso l'esame concreto delle condotte contestate e ritenute nelle due sentenze, anche eventualmente alla stregua di ipotesi di concorso formale di reati, il che integra assenza di motivazione sul punto. Non è invero sufficiente la circostanza che il ricorrente abbia concordato la pena per escludere la possibilità di invocare il ne bis in idem, il quale costituisce un rimedio ormai generalizzato per tutte le ipotesi in cui possa parlarsi di principio di consumazione del potere processuale (anche fuori della fattispecie tipica e tradizionale della preclusione del giudicato, formalizzata nella regola di cui all'art. 649 c.p.p., ritenuta applicativa di un principio più generale ricavabile dal sistema ed il cui fondamento risiede nella categoria della preclusione processuale), applicabile secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte anche nel caso in cui, al di fuori di un precedente giudicato, venga promossa la azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta la archiviazione oppure, se la azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità (v. Cass. Sez. Un. N. 34655/2005 P.G. in proc. Donati ed altro).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio allo stesso giudice il quale dovrà esaminare le condotte contestate e giudicate con le due sentenze al fine di verificare se si tratti dello stesso fatto odi fatti diversi.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2006