Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il giudice può esercitare un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell'acquisizione delle prove ritenute necessarie, essendo, in questa prospettiva, irrilevante che l'azione penale sia stata esercitata in via ordinaria o nella forma della richiesta di giudizio immediato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l'escussione di un collaboratore di giustizia in ordine a circostanze già riferite al P.M. in sede di indagini, ma ritenute inutilizzabili in quanto assunte oltre il termine di centottanta giorni previsto dall' art. 16 quater D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2013, n. 40724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40724 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Manimalis ACR_ IN CALCE ANNOTAZIONE 40 7 24 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 18.9.2013 Sentenza n. 1934/2013 Reg. gen. n. 48404/2013 composta dai signori dott. Ciro Petti Presidente dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Giovanni Diotallevi Consigliere dott. Mirella Cervadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: TI ST, nato a [...] in data [...]; RO EO, nato a [...] in data [...]; IO NS, nato a [...] in data [...]; AL EB, nato a [...] in data [...]; RI SI, nato a [...] in data [...]; SI AN, nato a [...] in data [...]; avverso la sentenza della Corte d'appello di LE sez. 4^ pen., 6.2.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso di IO sia rigettato e che gli altri ricorsi siano dichiarati inammissibili. Uditi i difensori delle parti civili: Avv. Ettore Barcellona in sostituzione dell'Avv. Girolamo Alessandro Crociata per Centro Pio La Torre: Avv. Fausto Maria Amato per S.o.s. Impresa LE e per Solidaria Onlus;
Avv. Fausto Maria Amato in sostituzione dell'Avv. Lanfranca Gaetano per Federazione Provinciale del Commercio del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e medie Imprese di LE – Confcommercio di - LE;
Avv. Ettore Barcellona per F.A.I. Federazione delle Associazioni anti racket e anti usura Italiane, Comitato Addio Pizzo, IA LE e IL IU. Udito il difensore di RC NS, Avv. AN Pisciotta, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ritenuto in fatto A. Con sentenza del 26.10.2010, il G.U.P. del Tribunale di LE, fra l'altro, dichiarò: TI ST responsabile di associazione di tipo mafioso (capo A) ed estorsione (capo B); RO EO responsabile di associazione di tipo mafioso (capo A) e di due episodi di tentata estorsione (capi C, G); IO NS responsabile di associazione di tipo mafioso (capo A), estorsione (capo B) e di tre episodi di tentata estorsione (capi C, F, G); AL EB responsabile del reato di associazione di tipo mafioso (capo A); RI SI responsabile di associazione di tipo mafioso (capo A) ed estorsione consumata (capo B) e tentata (capo G); SI AN responsabile di associazione di tipo mafioso (capo A); ritenuta la continuazione fra i reati ascritti a ciascuno degli imputati dichiarati responsabili di più imputazioni, con la diminuente per il rito abbreviato, condannò: 2 TI ST alla pena di anni 7 mesi 8 di reclusione ed € 1.200,00 di multa;
RO EO alla pena di anni 9 mesi 4 di reclusione oltre all'aumento di mesi 6 di reclusione per la continuazione con i fatti giudicati con sentenza 14.6.2005 del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese;
IO NS alla pena di anni 11 mesi 8 di reclusione ed € 2.100,00 di multa, compreso l'aumento di mesi 8 di reclusione ed € 100,00 di multa per la continuazione con i fatti giudicati con sentenza 18.7.2005 del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese;
AL EB alla pena di anni 8 di reclusione;
RI SI alla pena di anni 9 mesi 4 di reclusione ed 2.100,00 di multa, compreso l'aumento di anni 1 mesi 4 di reclusione ed € 500,0 di multa per continuazione con i fatti giudicati con sentenza 24.11.2005 del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese;
SI AN alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione: pene accessorie, libertà vigilata. Gli imputati furono altresì condannati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili Provincia regionale di LE, Associazione Industriali della Provincia di LE - IA LE, Federazione Provinciale del Commercio del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e medie Imprese di LE Confcommercio di - LE, Associazione Comitato Addio Pizzo, F.A.I. Federazione delle Associazioni anti racket e anti usura Italiane, Solidaria, Centro Pio La Torre. B. Avverso tale pronunzia i predetti ed altri imputati proposero gravame e la Corte d'appello di LE, con sentenza del 6.2.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado, fra l'altro: ridusse la pena inflitta a TI ST ad anni 7 di reclusione ed € 1.200,00 di multa;
ridusse la pena inflitta a RO EO ad anni 8 di reclusione, oltre all'aumento di mesi 6 di reclusione per i fatti giudicati in altra sede;
ridusse la pena inflitta a IO NS ad anni 10 mesi 4 di reclusione ed € 1.900,00 di multa, compreso l'aumento di continuazione per i fatti già giudicati;
3 ridusse la pena inflitta a RI SI ad anni 9 mesi 4 di reclusione ed € 1.900,00 di multa, compreso l'aumento di continuazione per i fatti già giudicati;
confermò nel resto la pronunzia di primo grado e condannò gli imputati alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili. C. Ricorrono per cassazione gli imputati sopra indicati. TI ST deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
l'associazione di tipo mafioso si caratterizza per i mezzi usati ed i fini perseguiti;
la struttura dell'organizzazione deve avere autonoma forza di intimidazione determinando una situazione di assoggettamento e di omertà; l'elemento soggettivo è il dolo specifico;
sono richiesti lo stabile inserimento del soggetto nell'organizzazione e l'affectio societatis, con un concreto apporto;
richiamata la giurisprudenza in tema di concorso esterno, si lamenta che nel caso di specie le risultanze sarebbero state lette in modo decontestualizzato, non valutando attentamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sarebbero generiche e non riscontrate;
la partecipazione di TI all'associazione non sarebbe provata oltre il ragionevole dubbio;
la conversazione ambientale intercettata non consentirebbe di provare la partecipazione di TI;
i collaboratori RI NC e OL AB riferiscono solo di aver conosciuto TI ed uno di essersi recato presso la sua stalla;
mancherebbe l'elemento soggettivo del reato ed il fatto sarebbe al più concorso esterno;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per l'estorsione aggravata di cui al capo B;
i collaboratori non hanno mai riferito di alcun episodio estorsivo a cui TI abbia partecipato;
IO si spacciava per TI nelle intercettazioni e ciò escluderebbe la responsabilità del ricorrente;
TI non avrebbe posto in essere nessuna delle condotte che integrano il reato di estorsione;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. benché non vi sia prova di presenza o utilizzo di armi;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
inoltre sarebbe errato il calcolo della pena in quanto la diminuente di un terzo per l'art. 442 cod. proc. pen. di anni 6 mesi 8 di reclusione;
avrebbe dovuto essere ritenuta la continuazione con l'estorsione del 2005 di cui alla sentenza di applicazione pena risultante dal certificato del casellario giudiziale. RO EO deduce:
1. violazione di legge in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni di RI NC e NI AB raccolte dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari ed oltre 180 giorni dall'inizio della collaborazione;
sarebbe errato l'assunto per il quale non sarebbero state utilizzate tali dichiarazioni, ma quelle rese in contraddittorio, ma il rito abbreviato non avrebbe consentito l'acquisizione;
2. violazione del diritto di difesa in quanto non sarebbe possibile introdurre rilevanti elementi probatori ulteriori rispetto a quelli sulla scorta dei quali l'imputato ha chiesto di essere giudicato allo stato degli atti;
tanto più che l'azione penale era stata esercitata nelle forme di richiesta di giudizio immediato;
3. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata;
non sarebbe sufficiente la disponibilità astratta di armi;
la eventuale disponibilità di un'arma in capo ad uno dei soggetti non sarebbe sufficiente ad integrare l'aggravante e mancherebbe la conoscenza dell'esistenza di tale arma in capo agli altri soggetti;
4. violazione del divieto di bis in idem in quanto gli stessi fatti sarebbero stati oggetto di una contestazione di danneggiamento. IO NS, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di nullità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da 5 RI NC OL e OL AB siccome assunte in data successiva alla scadenza del termine delle indagini preliminari ed oltre il termine di sei mesi dall'inizio della collaborazione e ciò nonostante utilizzati dal giudice per integrazione probatoria;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per associazione mafiosa anche per la mancata risposta alle doglianze svolte nei motivi di appello circa l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, trascurando le discrasie emerse;
le dichiarazioni di collaboratori storici non avrebbero mai confermato l'espansione nel territorio di Termini Imerese, BI e Caccamo del gruppo di OL per conto di ED NO;
le intercettazioni e la documentazione evidenzierebbero che i soggetti del gruppo facente capo a OL era stato oggetto di richiesta di informazioni da parte di Lo PI e PR e che erano stati definiti ladruncoli che si volevano inserire in un gioco più grande di loro;
perciò le dichiarazioni di OL e le affermazioni da lui fatte a RI sarebbero millantatorie e calunniose;
non sarebbe riscontrata l'appartenenza del predetto a SA OS (pur senza iniziazione); le dichiarazioni dei collaboratori escludono che i componenti sapessero di essere stati autorizzati da SA OS ad operare;
mancherebbero gli elementi dell'associazione e il dolo;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo B in quanto non sarebbero state valutate le dichiarazioni di OL e RI e SO non ha mai riferito di richieste estorsive;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il tentativo di estorsione di cui al capo C in quanto le modalità descritte da RI non sarebbero riscontrate;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il tentativo di estorsione di cui al capo F, nonostante i contrasti fra le dichiarazioni dei collaboranti ed il mancato riconoscimento di IO da parte della persona offesa IL;
6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il tentativo di estorsione di cui al capo G, 6 nonostante i contrasti fra le dichiarazioni dei collaboranti ed il mancato riconoscimento di IO da parte della persona offesa LI;
7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legge n. 125/2008 poiché IO non avrebbe potuto prendere le distanze dall'associazione mafiosa non avendone mai fatto parte e comunque con il comportamento successivo alla scarcerazione avrebbe dato prova di distacco dagli ambienti criminali;
IO fu arrestato il 25.1.2005 e comunque la stessa Corte territoriale ha ritenuto che il gruppo abbia cessato di operare nei primi mesi del 2006; 8. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione relativa alla disponibilità di armi, non provata;
sarebbe stata confusa SA OS con l'associazione qui ritenuta;
9. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante relativa al reimpiego di denaro riscosso per soddisfare i fini dell'associazione; 10. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, difettando l'uso del metodo mafioso;
11. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, trascurando il comportamento processuale di IO, il quale ha ammesso le sue responsabilità; 12. violazione di legge e vizio di motivazione per divieto di bis in idem rispetto ai fatti già giudicati con sentenza 18.7.2005 del Tribunale di Termini Imerese, pur diversamente considerati;
13. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante dell'appartenenza ad un'associazione mafiosa, dal momento che IO non farebbe parte di alcuna associazione e non sarebbe sufficiente il metodo mafioso per far ritenere l'appartenenza. AL EB deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per associazione mafiosa anche per mancata risposta alle doglianze svolte nei motivi di appello, con particolare 7 riferimento agli elementi sintomatici della intraneità di AL, ai riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, ai riscontri individualizzanti;
il quadro indiziario non avrebbe consentito un'affermazione di responsabilità alla luce della giurisprudenza di legittimità; non vi sarebbe motivazione sui contrasti fra le dichiarazioni dei collaboratori;
le conversazioni intercettate sono state ritenute riscontro a tali dichiarazioni pur avendo tenore lecito e non avrebbero carattere individualizzante;
peraltro non vi sarebbe certezza che le conversazioni siano riconducibili al ricorrente;
2. violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen. con motivazione insufficiente di mero richiamo per relationem. RI SI, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per associazione mafiosa che non potrebbe fondarsi sugli incontri intercettati e neppure sulla partecipazione a singoli episodi estorsivi;
la struttura avrebbe avuto una durata di poche settimane;
la compenetrazione con SA OS è riferita solo da OL, ma i vertici hanno definito ladruncoli i soggetti del presente processo;
la struttura non avrebbe mai cercato di assicurarsi appalti o servizi pubblici e neppure ha impiegato denaro illecito;
non vi sarebbe dimostrazione dell'appartenenza di RI al sodalizio;
mancherebbe la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo;
sarebbe carente la motivazione sull'attendibilità dei collaboratori;
non sussisterebbe in capo a RI il dolo specifico;
2. violazione di legge in quanto non sussisterebbe la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991. SI AN deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per associazione mafiosa anche per mancata risposta alle doglianze svolte nei motivi di appello, con particolare riferimento agli elementi sintomatici della intraneità di SI, ai 8 riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, ai riscontri individualizzanti;
il quadro indiziario non avrebbe consentito un'affermazione di responsabilità alla luce della giurisprudenza di legittimità; non vi sarebbe motivazione sui contrasti fra le dichiarazioni dei collaboratori;
le conversazioni intercettate sono state ritenute riscontro a tali dichiarazioni pur di tenore lecito e non sarebbero individualizzanti;
non vi sarebbe certezza che le conversazioni siano del ricorrente;
2. violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen. con motivazione insufficiente di mero richiamo per relationem. Considerato in diritto 1. Il primo ed il secondo motivo proposti da RO EO nonché il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO NS sono manifestamente infondati. Anzitutto non si può convenire sull'assunto che, essendo stato in primo grado, celebrato il giudizio con rito abbreviato vi sia un diritto dell'imputato all'esclusione dell'assunzione di nuove prove a suo carico. In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. – per il - quale quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti assume, anche, d'ufficio, gli elementi necessari ai fini dela decisione . è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 4648 del 19.12.2005 dep.
3.2.2006 rv 233632). Tale potere del giudice è conseguente al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. che implica il controllo del giudice sull'attività del P.M. e poteri sostitutivi in caso di inerzia del P.M. o di incompletezza delle indagini preliminari. 9 Nessuna lesione dei diritti della difesa è ipotizzabile dal momento che, allorché l'imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare da un lato anche la possibilità, prevista dalla legge, che il giudice acquisisca nuovi elementi e dall'altro che sopravvengano nuove prove. L'opposta valutazione implica una discrezionalità dell'azione penale, smentita dall'art. 112 Cost., con impossibilità del giudice di intervenire in presenza di carenze probatorie da parte del P.M., che è estranea all'ordinamento vigente. Se la tesi fosse fondata, il giudice non potrebbe intervenire neppure in caso di conclamata fraudolenta intesa fra P.M. ed imputato, finalizzata a consentire, con una richiesta di rinvio a giudizio priva di supporto probatorio ed una richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, l'assoluzione dell'imputato pur in presenza di prove acquisibili e non acquisite. Rimane inoltre integra la disposizione di cui all'art. 326 cod. proc. pen., secondo la quale le indagini preliminari sono svolte “per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale", senza alcun obbligo di completezza probatoria delle stesse. Una volta esclusa la impossibilità di integrazione probatoria da parte del giudice, del resto espressamente prevista per il giudizio di primo grado dall'art. 441 cod. proc. pen., non vi può essere, a parere del Collegio, ostacolo alcuno all'acquisizione di prove da parte del giudice. È irrilevante che l'azione penale sia stata esercitata nella forma della richiesta di giudizio immediato, giacché, al momento in cui hanno formulato la richiesta di giudizio abbreviato, gli imputati ed i loro difensori hanno valutato il materiale probatorio. In secondo luogo va ricordato che la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti di investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12085 del 19/12/2011 dep. 30/03/2012 Rv. 252580). In terzo luogo la sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi dell'art. 16- quater, comma nono, del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine 10 di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16939 del 20/12/2011 dep. 07/05/2012 Rv. 252632). Nel caso in esame, come ha rilevato la Corte territoriale, le dichiarazioni poste a base della decisione non sono quelle rese al P.M., ma quelle acquisite nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 441 cod. proc. pen. innanzi al G.U.P., mentre le dichiarazioni rese al P.M. oltre il 180° giorno dall'inizio della collaborazione sono servite solo ad indurre il G.U.P. a disporre l'integrazione probatoria e l'inutilizzabilità, a differenza della nullità, non si estende agli atti conseguenti (Cass. Sez. 2 sent. n. 6316 del 14.11.1997 dep.
9.12.1997 rv 209149).
2. Il quarto motivo di ricorso proposto da RO EO ed il dodicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO NS sono generici e manifestamente infondati. Anzitutto non sono allegate le sentenze rispetto alle quali si invoca la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e ciò determina la genericità dei motivi di ricorso indicati. In secondo luogo si deve ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi la identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso causale, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 459 dell' 8.11.1996 dep. 24.1.1997 rv 207729). Sotto tale profilo è all'evidenza diverso il reato di danneggiamento per il quale RO e IO sono stati in precedenza giudicati, rispetto a quello di tentata estorsione di cui al capo G oggetto invece del presente giudizio. 11 3. Il primo motivo di ricorso proposto da TI ST, il secondo motivo ed il settimo di ricorso proposti nell'interesse di IO NS ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RI SI sono manifestamente infondati, generici e svolgono censure di merito non consentite in questa sede. La Corte territoriale, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha evidenziato anzitutto le ragioni per le quali ha ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OL AB e RI NC OL (aver riferito reati a proprio carico ignoti agli inquirenti, assenza di motivi di astio o rancore nei confronti dei chiamati in correità, precisione, non contraddittorietà e costanza (p. 17 e 18 sentenza impugnata). Le doglianze circa la carenza di motivazione sulle doglianze svolte nei motivi di appello sull'inattendibilità dei predetti collaboratori di giustizia sono per un verso generiche e ripetitive dei motivi di appello e per altro verso si risolvono in una lettura diversa delle risultanze di fatto. La Corte d'appello ha poi evidenziato che non è contestata l'esistenza la esistenza di un gruppo che fra il 2004 ed il 2006 in Termini Imerese operò una serie di estorsioni in danno di numerose imprese, ritenuto ampiamente provato dalle intercettazioni (p. 19 e 20 sentenza impugnata, le quali riscontrano le chiamate in correità) e che tale gruppo sia nato ed abbia operato all'interno di SA OS in ragione dei seguenti elemento di fatto: autorizzazione di NO ED (rappresentante della famiglia mafiosa di Brancaccio, quanto alla costituzione del gruppo che operasse nel territorio di Termini Imerese, ove si era creato un vuoto di potere a seguito degli arresti di FR AN e EL RE); appoggio e legittimazione data a AN ed al gruppo da NE IO (esponente della famiglia mafiosa di Termini Imerese). Della sussistenza di tali elementi e delle successive vicende è fornita articolata argomentazione (p. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sentenza impugnata). Quanto alla partecipazione ed all'elemento soggettivo dei singoli la Corte d'appello li ha individuati per IO nel ruolo di preminenza a lui attribuito da OL e RI e da conversazioni intercettate (p. 25, 26 e 27 sentenza impugnata) e per gli altri imputati (TI, RO, RI) لا 12 dalle intercettazioni, dalle chiamate in correità e dalla partecipazione ai singoli reati fine (p. 28, 29, 30 e 31 sentenza impugnata). Per IO il persistere del vincolo associativo anche dopo l'arresto di costui è stato ravvisato nell'assenza di qualunque elemento che facesse ipotizzare l'intervenuta dissociazione, peraltro neppure dedotta (p. 31 e 32 sentenza impugnata). La ritenuta riconduzione del gruppo in questione a SA OS rigetta implicitamente le doglianze relative alla ritenuta insussistenza della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente situazione di assoggettamento e di omertà. Le deduzioni di una diversa ricostruzione dei fatti basata anche sui pizzini sequestrati svolgono censure di merito risolvendosi soltanto in una lettura alternativa delle risultanze di fatto.
4. Il primo motivo di ricorso proposto da AL EB ed il primo motivo di ricorso proposto da SI AN sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito. La Corte d'appello ha ritenuto AM EB e SI AN partecipi della famiglia mafiosa di AV sulla base delle dichiarazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PU PA e NA EA, oltre che del contenuto delle conversazioni intercettate. Si è già detto che non è deducibile in sede di legittimità una diversa interpretazione delle intercettazioni rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. Sono censure di fatto anche quelle relative alla riconducibilità delle conversazioni ai ricorrenti.
5. Il terzo motivo di ricorso proposto da TI ST, il terzo motivo di ricorso proposto da RO EO, l'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO NS, il secondo motivo di ricorso proposto da AL EB ed il secondo motivo di ricorso proposto da SI AN relativi all'essere l'associazione armata svolgono censure di merito, sono manifestamente infondati e generici, dal momento che non confutano le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata. 13 ل La Corte territoriale ha ritenuto che l'associazione disponesse di armi in sulla base delle dichiarazioni, concordanti sul punto di RI NC PA e OL AB, nonché di alcune intercettazioni (p. 32, 33, 34, 60 e 64 sentenza impugnata). Sulla scorta di tali fonti la Corte di merito ha ritenuto che tale IR deteneva le armi per conto del gruppo di BI e di quello di Termini Imerese, che RI SI nascondeva nella stalla un fucile a canne mozze, che a IO era stata consegnata una pistola, che i ragazzi del gruppo di BI erano armati, che RI, pure armato, aveva intimato a IO di raggiungerlo con RI ed altri portando con se le armi, Nella indicata motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. In tale motivazione è implicita la conoscenza o almeno la conoscibilità dell'aggravante attesa la diffusione delle armi fra numerosi associati.
6. Il nono motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO NS, il secondo motivo di ricorso proposto da AL EB ed il secondo motivo di ricorso proposto da SI AN relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen. sono manifestamente infondati, svolgono censure di merito e sono generici perché non correlati alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado ed alle sentenze definitive (p. 34 e 35). In particolare l'assunto della Corte territoriale è che l'associazione per la quale si procede sia SA OS, sicché risulta irrevocabilmente accertato il reimpiego del provento di delitti nelle attività dell'associazione. Tale assunto non è manifestamente illogico ed è coerente con le valutazioni espresse in punto di ritenuta sussistenza dell'associazione di tipo mafioso. Peraltro è pacificamente consentito il richiamo da parte del giudice di appello alla sentenza di primo grado, giacché le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi 14 di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011 dep. 12/04/2012 Rv. 252615).
7. Il secondo motivo di ricorso proposto da TI ST ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO NS sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito. La Corte territoriale ha rilevato che OL ha dichiarato di aver ordinato a IO e RI di effettuare una richiesta estorsiva in danno di SO NC e che RI ha riferito di essersi recato con IO a Favara, dopo che RI aveva contattato il capo cantiere, ricevendo una prima rata di 5.000.00 euro. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute riscontrate dalle conversazioni intercettate le quali proverebbero anche il coinvolgimento di TI (p. 36 e 37 sentenza impugnata). A fronte di tale motivazione non manifestamente illogica le censure proposte dai ricorrenti sono di merito e manifestamente infondate- Il fatto che SO non abbia mai riferito di richieste estorsive non è di per sé elemento idoneo ad inficiare l'argomentazione della sentenza impugnata alla luce della ritenuta sussistenza della forza di intimidazione. Doglianze in fatto sono anche quelle di TI relative all'interpretazione delle conversazioni intercettate. È infatti possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994). La ritenuta esistenza di un accordo fra TI e gli altri soggetti autori del reato integra il concorso di costui in tale reato.
8. Il quarto, quinto e sesto motivo proposti nell'interesse di IO NS sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito. 15 La responsabilità di IO in ordine al reato di estorsione in danno di IL IU di cui al capo C è stata ritenuta in ragione delle convergenti dichiarazioni di OL e RI, nonché dalle conversazioni intercettate che ulteriormente riscontrano le dichiarazioni predette (p. 39, 40 e 41 sentenza impugnata). In relazione all'estorsione in danno di IL RE di cui al capo F la responsabilità di IO la Corte di merito ha escluso l'esistenza di contrasti fra le dichiarazioni di OL e quelle di RI in ordine al nucleo essenziale della chiamata in correità nei confronti di IO ed ha rilevato che i Carabinieri avevano individuato in IO l'autore della richiesta estorsiva sulle indicazioni della persona offesa (p. 46 sentenza impugnata). Quanto all'estorsione tentata in danno di LI NO di cui al capo G ed al capo H la Corte di merito ha escluso contraddizioni fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, delle conversazioni intercettate e rilevato che IO era stato arrestato in flagranza del reato di danneggiamento seguito da incendio, il che supera la questione del mancato riconoscimento del ricorrente ad opera della persona offesa (p. 48, 49, 50, 51, 52 e 53 sentenza impugnata). In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
9. Il decimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO NS ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RI SI sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 è stata ravvisata nel metodo mafioso con il quale le estorsioni erano state poste in essere, dal momento che le richieste estorsive erano state formulate come provenienti da un gruppo criminale che si proponeva alternativo ad altri che svolgessero analoghe richieste (p. 56 e 57 sentenza impugnata). In tale argomentazione non vi è alcuna manifesta illogicità sindacabile in sede di legittimità. 16 10. Il tredicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO NS è manifestamente infondato alla luce della ritenuta appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso (p. 57 sentenza impugnata). 11. Il quarto motivo di ricorso proposto da TI ST e l'undicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO NS, relativamente al diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati. Tali attenuanti sono state escluse in ragione delle modalità delle minacce e della reiterazione dei reati, oltre che dei gravi precedenti penali degli imputati (p. 57 sentenza impugnata). 12. Del tutto generica è la doglianza di TI, svolta nel quarto motivo di ricorso, relativa al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altra estorsione per la quale sarebbe intervenuta applicazione di pena. 13. La doglianza di TI relativa alla determinazione della pena è fondata. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, dopo aver determinato la pena complessiva, conseguente anche alla continuazione, in anni 10 di reclusione ed € 1.800,00 di multa, ha applicato la riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen. indicando la pena finale in anni 7 di reclusione ed € 1.200,00 di multa. Tale motivazione contiene all'evidenza un errore di calcolo, dal momento che la riduzione di un terzo conduce alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione e non di anni 7 di reclusione. Tuttavia, poiché nel contrasto fra dispositivo e motivazione prevale il primo, l'errore indicato si risolve in un vizio di motivazione che comporta l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di TI ST con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di LE, limitatamente alla determinazione della pena. La inammissibilità dei restanti motivi di ricorso determina la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei confronti di TI ST. 17 15. Tutti gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti (tranne TI ST) devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 16. alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi (compresa per TI quella relativa ai motivi in punto di responsabilità) consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione a favore delle parti civili delle spese sostenute per questo grado di giudizio, che si liquidano (alla luce dell'attività difensiva concretamente svolta) in: € 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. per ciascuna parte civile Centro Pio La Torre e Federazione Provinciale del Commercio del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e medie Imprese di LE – Confcommercio di - LE;
€ 4.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. complessivi per S.o.s. Impresa LE e Solidaria assistite da un unico difensore (ai sensi dell'art. 12 comma 4 D.M. 140/2012); € 6.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. complessivi per le partici civili, F.A.I. Federazione delle Associazioni anti racket e anti usura Italiane, Comitato Addio Pizzo, IA LE e IL IU assistite da un unico difensore. Devono essere distratte a favore dell'Avv. Ettore Barcellona e dell'Avv. Fausto Maria Amato, antistatari, la rispettiva somma di € 6.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e di € 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
18 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI ST limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di LE per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di TI ST ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità dello steso. Dichiara inammissibili tutti gli altri ricorsi e condanna tutti i ricorrenti, tranne TI ST, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Condanna gli imputati in solido alla rifusione a favore delle parti civili liquidate in: € 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. per ciascuna parte civile Centro Pio La Torre e Federazione Provinciale del Commercio del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e medie Imprese di LE - Confcommercio di LE;
€ 4.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. complessivi per S.o.s. Impresa LE e Solidaria assistite da un unico difensore (ai sensi dell'art. 12 comma 4 D.M. 140/2012); € 6.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. complessivi per le partici civili, F.A.I. Federazione delle Associazioni anti racket e anti usura Italiane, Comitato Addio Pizzo, IA LE e IL IU assistite da un unico difensore. Distrae a favore dell'Avv. Ettore Barcellona, antistatario, la somma di € 6.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. Distrae a favore dell'Avv. Fausto Maria Amato, antistatario, la somma di € 4.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. Cosi deliberato in data 18.9.2013. Il Consigliere estensore Il Presidente live fede Piercamillo Davigo Ciro Petti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 2 OTT 2013 IL CANCELLERE Claudia Pianell olo 19 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Cassazione - II" Sezione Penole - con ord- n° 45096/17 del 04/07/2017 depositata il 29/9/2017: < dispue correggersi l'errorel'errore materiale contento villa sentenza 18/9/2013 dep. il 2/10/2013 m. 40724/13 inserendo nella motivazione 18 ред. a prime dee dispositivo le parole "nouché in favo ли 're dell' avv. Gaetano Fabio Lan france la sou una di euro 3.000, oltre C.P.A. ed 1.V.A. in quai z to dichiaraton autistatario", e nel dispriti Vo, prima della data di deliberazione, le parole " mouché in favore dell'ail. Gaetano Fabio Lanfrance la seu di euro 3.200, oltre C.P.A. ed I. V.A.">> 1 Roma, MAוט -30TT 2017 Il Direttore Amministrativo E P Roberto TARS Oberto Tan U E S T R O C