Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 43952
CASS
Sentenza 28 settembre 2004

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La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod.proc.pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benchè collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti - come quello di associazione a delinquere oggetto del caso di specie - in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi.

Commentari2

  • 1Archiviazione del procedimento penaleAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 26 luglio 2018

  • 2Precluso l'esercizio dell’azione penale in mancanza della riapertura delle indaginiAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 43952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43952
Data del deposito : 28 settembre 2004

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