Sentenza 28 settembre 2004
Massime • 1
La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod.proc.pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benchè collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti - come quello di associazione a delinquere oggetto del caso di specie - in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi.
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- 1. Archiviazione del procedimento penaleAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 26 luglio 2018
- 2. Precluso l'esercizio dell’azione penale in mancanza della riapertura delle indaginiAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 43952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43952 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 28/09/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01804
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 009991/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SR DR LV IO, N. IL 07/06/1975;
avverso SENTENZA del 11/07/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per: rigetto del ricorso.
SR GU SI NI, rinviato a giudizio con altri coimputati, con sentenza in data 8.5.2002 del Tribunale di Torino fu condannato, con le attenuanti generiche e i doppi benefici, alla pena di anni uno mesi due di reclusione, perché riconosciuto colpevole del reato ascrittogli di cui agli artt. 416 co. 2-110-81 capv. C.p.- 4 l. 401/ 1989 (perché - per quanto specificamente interessa in questa sede in ordine alla posizione del ricorrente - in concorso con altri capi e organizzatori, costituivano ed organizzavano in Torino, in un alloggio sito in Strada degli Alberoni n. 18 int. 20, un'associazione per delinquere allo scopo di esercitare abusivamente il gioco del lotto e del c.d. totonero, ivi riunendosi, con frequenza almeno bisettimanale, nei giorni di mercoledì e sabato pomeriggio - in concomitanza con le estrazioni del lotto nazionale e delle partite di campionato italiano o di competizioni internazionali - per calcolare le vincite clandestina raccolte, verificare le vincite e stabilire le quote da corrispondere ai vincitori, in Torino dal 26.10.93 - data a partire dalla quale lasciava l'appartamento, sede dell'associazione, il precedente inquilino - al 27.5.97). A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 11.7.2003 in parziale riforma di quella di primo grado, assolse il GU dal reato di cui all'art. 416 c.p. perché il ratto non costituisce reato e rideterminò, per il residuo reato ex art. 4 L. 401/89, la pena inflittagli in mesi sei di reclusione, confermando nel resto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputato, il quale denuncia, con unico motivo, la violazione dell'art. 414 c.p.p. e "la conseguente inutilizzabilità nei suoi confronti degli atti processuali sui quali la sentenza in parte essenziale si fonda". Il ricorrente chiarisce che il 2.11.95 era stata iscritta con il n. 8314/95 nel registro della Proc. della Repubb. presso il Tribunale di Torino una notizia di reato nei confronti, tra gli altri, dell'attuale ricorrente e degli altri coimputati, per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 4 l. 401/89 da loro commessi in Torino nel giugno 1995; che il 19.8.96 il
PM, valutata l'insufficienza degli elementi probatori raccolti a sorreggere l'accusa per il reato di associazione a delinquere", chiese per tale reato l'archiviazione, che fu disposta dal GIP con decreto del 24.2.97; che il 4.3.97 fu iscritto contro ignoti per i reati di cui agli artt. 416 e 4 l. 401/89, commessi in Torino fino all'1.3.97, il procedimento n. 1123/97 B, che il 29.3.97 passò al registro "noti" con il n. 2083/97 contro, tra gli altri, gli imputati del processo in esame, a seguito dell'individuazione dei frequentatori dell'appartamento di Strada degli Alberoni n. 18-20, in cui - in base a una segnalazione anonima - un gruppo di persone era solito riunirsi al fine di organizzare giochi clandestini inerenti al Lotto e al Totocalcio. Secondo il ricorrente, fin dalla data della nuova iscrizione del 1997 doveva apparire chiaro che "non erano certo due organizzazioni finalizzate all'esercizio di giochi clandestini... bensì una soltanto, sfiorata dalle indagini nel 1995 e, successivamente, nel 1997, più precisamente individuata nei componenti e nelle modalità dell'attività"; ne deriva che il PM, prima di iscrivere la notizia di reato nei confronti degli attuali imputati "per il medesimo fatto per cui era stata già pronunciata l'archiviazione e prima di procedere allo svolgimento di ulteriori indagini sulla nuova notizia di reato, avrebbe dovuto chiedere e ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 414". Va, innanzi tutto, precisato che la riapertura delle indagini in violazione dell'art. 414 c.p.p. non comporta l'inammissibilità della successiva richiesta di rinvio a giudizio, ma soltanto l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dal PM dopo il provvedimento di archiviazione. Il ricorrente non ha precisato ne' gli atti di indagine che sarebbero colpiti da tale inutilizzabilità, ne' la loro influenza sulla decisione finale, precisazione tanto più necessaria nella specifica direzione del reato di cui all'art. 4 l. 401/89, per il quale soltanto l'attuale ricorrente è stato condannato (essendo, invece, stato prosciolto dal reato di associazione per delinquere).
Il ricorso, anche a voler prescindere da tale genericità, è comunque infondato, dovendosi condividere le osservazioni e le conclusioni sul punto dei giudici di merito, che hanno rigettato l'eccezione difensiva osservando che "le indagini di cui agli atti in contestazione concernono fatti successivi (inizianti dal marzo 1997) rispetto a quelli di cui al procedimento archiviato che riguardavano il periodo 93/95". Devono, al riguardo, essere richiamati, in aggiunta al riepilogo fatto dal ricorrente e sopra riportato, alcuni passaggi processuali. La notizia di reato originaria - quella cioè iscritta a carico, tra gli altri, dell'attuale ricorrente, nel RNR il 2.11.95 per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 4 l. 401/89 commessi in Torino nel giugno 1995 - faceva seguito a notizie giunte alla P.G., secondo cui tale AS AU gestiva un'attività di gioco d'azzardo legata alle partite di serie A ed aveva a questo fine contatti con persone residenti nel torinese;
il relativo procedimento venne archiviato con il citato decreto del GIP 24.2.97;
successivamente la P.G., peraltro sulla base di altre informazioni, iniziò un'attività di indagine relativa alla vicenda svolgentesi nel torinese nei primi mesi del 1997 e ruotante intorno all'appartamento di Strada degli Alberoni, locale che veniva interessato da appiattamene e intercettazioni nel periodo fra il febbraio e il maggio 1997; da tale attività di indagine emerse la materia delle imputazioni del processo in corso, alla quale fu allegata la materia della precedente notizia di origine parmense del 1995, previo provvedimento di riapertura delle indagini preliminari del 4.7.97. Sulla base di tali premesse di fatto, risulta chiaro che gli atti di indagine precedenti sono state allegati in forza di regolare atto di autorizzazione, mentre i nuovi atti concernevano una situazione cronologicamente diversa. Peraltro, è interpretazione pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l'efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione, la conseguente necessità del provvedimento ex art. 414 c.p.p. e, nel difetto dello stesso, la sanzione della nullità e della inutilizzabilità presuppongono che si tratti di procedimento investigativo nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto (in tal senso, soprattutto, Cass. Sez. Un. 22.3.2000, Finocchiaro). Tale situazione non può nel caso in esame ritenersi verificata, perché - come risulta dalla precedente ricostruzione (e da quelle più ampie e dettagliate contenute nelle due sentenze di merito) - la notizia di reato relativa all'associazione per delinquere per la quale si è proceduto alle nuove indagini censurate dal ricorrente, aveva connotazioni cronologicamente diverse e successive rispetto a quella di origine parmense che fu inizialmente archiviata. Deve, quindi, condividersi la conclusione sul punto della sentenza impugnata, secondo cui la detta discrasia cronologica impedisce di ritenere da un lato che il fatto sia il medesimo e, dall'altro, che sia fondata la questione dell'inutilizzabilità degli atti per violazione dell'art. 414 c.p.p.. Neppure ha pregio l'ulteriore obiezione del ricorrente secondo cui "l'associazione per delinquere oggetto del presente procedimento è contestata come operante dal 23.10.93 all'1.3.97, periodo che comprende in sè pienamente quello, più limitato, del quale aveva avuto notizia il procedimento archiviato". Infatti, la preclusione processuale di cui si discute ha, a ben vedere, natura ed oggetto identici all'altra di cui all'art. 649 c.p.p. del precedente giudicato, relativamente alla quale è pacifico che la preclusione si forma solo per l'eadem res e l'eadem persona, con la conseguenza che, in un caso come quello di cui all'obiezione del ricorrente, il divieto del bis in idem investirebbe solo la condotta oggetto del giudicato (e cioè quella, per ricondursi al caso specifico, precedentemente oggetto di indagine), ma, di certo, la medesimezza di cui si è detto non potrebbe riguardare anche una condotta, in ipotesi, successiva. Analogamente deve, in conclusione, ritenersi per la preclusione derivante dall'art. 414 c.p.p. che, come l'altra, concerne solo lo stesso fatto e la stessa persona per i quali sia già stata disposta archiviazione (nella specie, la condotta precedente); deve, per contro, escludersi la necessità dell'autorizzazione per effettuare indagini che riguardino un fatto cronologicamente diverso o, come nel caso in esame, ulteriore rispetto a quelli per i quali fu disposta l'archiviazione, appunto perché in siffatta ipotesi le nuove indagini concernono soggetti o fatti diversi. Va, in definitiva, affermato che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardino lo stesso fatto oggetto dell'indagine chiusa con il provvedimento di archiviazione, ma non anche fatti diversi o successivi, quand'anche collegati con i fatti oggetto della precedente indagine;
tale principio deve valere anche per i reati di natura permanente (come quello in questione di associazione per delinquere), in relazione ai quali va ritenuto che il provvedimento di archiviazione relativo a indagini concernenti un fatto o elementi temporalmente definiti, non impone il decreto di riapertura delle indagini quando queste riguardino fatti o elementi diversi e successivi. Dovendo, pertanto, ritenersi infondata la censura mossa, il ricorso va rigettato.
Le spese conseguono.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2004