Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 3
In materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito.
In tema di giudizio abbreviato, la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 501, può essere disposta anche sulla base di atti integrativi di indagine acquisiti, dopo l'ammissione al rito speciale, senza le formalità di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., ma pur sempre nel contradditorio e consentendo alle parti l'esplicazione di ogni utile attività difensiva e, in ipotesi, anche l'esercizio del diritto di prova contraria. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio enunciato risponde anche all'esigenza di economia processuale di anticipare alla fase della cognizione una decisione che, in alternativa, potrebbe essere rimessa al giudice dell'esecuzione, cui non sono preclusi i medesimi approfondimenti istruttori, purchè garantiti dal contradditorio).
Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.
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1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di C.F.J., quale amministratore unico e liquidatore, e di F.G., quale amministratore di fatto, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi al fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) e al reato di bancarotta fraudolenta documentale per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.); mentre ha assolto i predetti imputati da ulteriori condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale relative ai due …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2017, n. 40855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40855 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
40855-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 19/04/2017 Presidente - Sent. n. sez. FRANCO FIANDANESE - 1174/2017 GIOVAN VERGA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SERGIO BELTRANI N.40332/2016 RT AZ IN AN SA PACILLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATOE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: IA RA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] IA IN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi LO GI nato il [...] a [...] nato il [...] CE IN nato il [...] a [...] inoltre: FED.ASS.ANTIRACKET ED ANTIUSURA ASS.ANTIRACKET LAMEZIA T. LA GI RN OR RD RO AR LE LL NI HI NI COMUNE DI LAMEZIA TERME avverso la sentenza del 22/01/2015 della Corte di appello di ZA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Sergio Beltrani;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi, ad eccezione di quelli proposti dal Procuratore Generale, da IA EP, da IA EN (classe 1970), da IA DO, da AT EP, da AT AL e da RA UC, per i quali chiede dichiararsi l'inammissibilità. Uditi i difensori: l'avv. Ilaria Truini per le pp.cc. Fed. ass. antiracket ed antiusura, Ass. antiracket EZ TE, EL EP, ER OR, IA OC, MA AL, TE VA, CO VA, deposita nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta;
- l'avv. Arnaldo Celia per l'imputato AT AL si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; - l'avv. Manfredo Fiormonti per l'imputato RA ER GI chiede dichiararsi l'inammissiilità del ricorso proposto dal PG;
- l'avv. Civita di Russo per l'imputato IA EP chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- l'avv. Lucio Canzoniere per gli imputati CE e PP EP chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal PG, e comunque il rigetto del medesimo;
per l'imputato IA VA chiede l'accoglimento del ricorso;
- l'avv. CE Gambardella per gli imputati GI ER, MP CE, IA DO, MP GI, MP ES, NA IN, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
per 2 CE NO chiede l'inammissibilità od il rigetto del ricorso del PG;
- l'avv. Franco Carlo Coppi per l'imputata MP OS insiste per l'accoglimento del ricorso;
- l'avv. UC Cianferoni per gli imputati OC AN ed CI EN chiede l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
-- l'avv. EP Spinelli per gli imputati IA GI e MP EN (classe 1968) e per tutti gli altri suoi assistiti si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; - l'avv. EN Galeota per gli imputati CI EN e IA OSrio chiede accogliersi i ricorsi;
- l'avv. AN Larussa per l'imputata IA OS chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, in accoglimento dei motivi;
per l'imputato CO OM e per gli altri suoi assistiti chiede l'accoglimento del gravame (in particolare, quanto al CO, della domanda di ricalcolo della pena cosi come indicato in atti); - l'avv. Salvatore Staiano per l'imputato MP DE chiede l'accoglimento dei motivi di doglianza;
- l'avv. Eugenia Trufio per l'imputato RA insiste per l'accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte di Appello di ZA per l'applicazione dell'art. 8; - l'avv. Renzo Andricciola, per i suoi assistiti, ha chiesto l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso. 3 RITENUTO IN FATTO 1. I soggetti indicati in epigrafe (il P.M. territoriale e 22 imputati) ricorrono contro la sentenza con la quale, in data 22 gennaio 2015, la Corte di appello di ZA ha in ampia parte confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di ZA in data 17 maggio 2013. 1.1. Il processo (avente ad oggetto il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso ed una serie di reati-fine, perlopiù estorsioni ed usure) costituisce l'esito di una vasta attività d'indagine riguardante l'esistenza e l'operatività di una locale di 'ndrangheta derominata cosca IA>>, facente capo alla famiglia omonima ed operante in EZ TE e dintorni a partire dal 2004, con condotte protrattesi fino all'attualità. Si precisa che il termine "locale", di solito indistintamente utilizzato - sia nell'ambito del procedimento che in separati atti ufficiali - al maschile ed al femminile, nell'esposizione che seguirà verrà adoperato al femminile la locale>> -, secondo la dizione che - sembrerebbe propria del dialetto calabrese, e, pertanto, più genuina. In primo grado gli imputati odierni ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto di procedere con rito abbreviato. A fondamento delle plurime doppie conformi affermazioni di responsabilità, sono stati essenzialmente valorizzati: le dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, i quali, maturando il proposito di collaborare anche in costanza di giudizio, hanno consentito di ricostruire compiutamente l'esistenza attuale, gli assetti e l'operatività dell'indicato sodalizio criminoso>> (così la Corte d'appello, in premessa, a f. 2); gli esiti di diffuse operazioni d'intercettazione (in particolare, le intercettazioni ambientali operate presso l'Associazione antiracket di EZ TE, presso la sala d'aspetto della Caserma CC di EZ TE e presso la sala colloqui della Casa circondariale di ZA tra alcuni degli odierni imputati ed i visitatori); - gli esiti d'indagini patrimoniali operate dalla Guardia di Finanza;
- le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, in particolare da persone offese dei rea:i-fine di estorsione ed usura.
1.2. Come precisato dalla sentenza della Corte di appello di ZA del 22 gennaio 2015, oggi impugnata (f. 2), nessuno degli appelli aveva messo in discussione l'esistenza 4 fi della cosca.
1.3. Le numerosissime imputazioni e le singole statuizioni, in ampia parte oggetto di censura, saranno riepilogate in sede di disamina dei motivi di ricorso di ciascuno. Questi ultimi, fondati su argomentazioni nel complesso ampiamente sviluppate, potranno inevitabilmente essere enunciati soltanto nei limiti strettamente necessari alla comprensione delle ragioni poste a fondamento delle singole doglianze (come, peraltro, disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., in riferimento alla successiva motivazione).
2. All'udienza pubblica 19 aprile 2017, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito (l'avv. AL FERRARO, presente in udienza, nulla ha osservato quanto alla regolarità della propria citazione a mezzo fax) e, preso atto di un vizio di citazione riguardante l'imputato IA UR, è stata disposta la separazione processuale della sua posizione, con fissazione di altra udienza;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata: (in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale), nei confronti di CE IN e UR ER IO, in ordine al reato di cui al capo 16), e nei confronti di DA RT, limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991; nei confronti di IA IG, limitatamente alla confisca del fabbricato di cui al punto 4) del decreto di sequestro emesso in data 28 febbraio 2013. Il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di LO GI è inammissibile. Il ricorso di IA IG, nel resto, è nel complesso infondato. I ricorsi di AR NC, ON NC, AT GI, AT LE, HI ME, IA ID, IA RA, IA GI, IA NC classe 1968, IA NC classe 1970, DA RT, IA AL, IA IO, IA OSRIO, IR UC e CI IO sono inammissibili. I ricorsi di ON QU, IA IN, IA OS, IA ES e IA NI sono, nel complesso, infondati.
1. I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' SULLA MOTIVAZIONE E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, 5 comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. 253099).
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di travisamento della prova>> deve, a pena di inammissibilità (Sez. I, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, Rv. 234115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, Rv. n. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di rad cale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. 6 1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sertenze n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. 214794; n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. 216260; n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. 226074). giudice di legittimità, di un'analisiDevono tuttora escludersi la possibilità, per orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>> (Sez. VI, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, Rv. 233621; Sez. II, sertenza n. 18163 del 22 aprile 2008, Rv. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Rv. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. 253099).
1.2.1. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, Rv. 234622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, Rv. 244623; Sez. V, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, Rv. 238215; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, Rv. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di rnerito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.3. E' inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od 7 erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. VI, sertenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, Rv. 254274).
1.4. La giurisprudenza di questa Corte è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. VI, sentenza n. 800) del 6 dicembre 2011, dep. 2012, Rv. 251528). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame>>. La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta>>) evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame>> (Sez. II, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. 254329). 8 Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
1.5. Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 2002, Rv. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 2013, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, del a correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
1.5.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
1.5.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013 cit.).
1.5.3. Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte 9 del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalia necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del casɔ>>.
1.5.4. Può, pertanto, concludersi che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013 cit.).
1.6. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 2003, Rv. 223061).
1.6.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni som mariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. 10 In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 1994, Rv. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011, dep. 2012, Rv. 252615).
1.6.2. D'altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636; Sez. II, n. 7986 del 18.11.2016, dep. 2017, Rv. 269217) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>).
1.7. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio>>, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio>> sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più 11 rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, Rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. II, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, Rv. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del aprile 2008, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 2013, Rv. 254025) che La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel prir.cipio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>.
2. I RICORSI. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso del PG contro gli imputati non ricorrenti: LO GI;
-CE IN;
->UR ER IO. Il GUP del Tribunale di ZA, con sentenza del 17.5.2013, aveva dichiarato: LO GI classe 1984 (detto "cutulicchia") colpevole del reato ascrittogli al capo 1), con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. Al LO si contestava la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con ruolo svolto nella 'ndrina integrata nel clan IA, famiglia LO/AR ("chilli da' muntagna"), alle dipendenze di LO SA, killer della cosca e spacciatore di sostanze stupefacenti (in EZ TE a partire dal 2004, con condotta perdurante); CE IN e UR ER IO colpevoli dei reati a ciascuno ascritti ai capi 9) e 16), esclusa per entrambi l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, e, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, operata la riduzione per il rito, aveva condannato ciascuno alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 24.000 di 12 multa, oltre alle statuizioni accessorie. Per quanto in questa sede rileva, ai predetti imputati si contestava sub 16) il concorso in estorsione aggravata e continuata in danno di SO GA, fatto commesso in EZ TE dal 6 al 13 ottobre 2011. 3.1. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha: assolto LO GI classe 1984 dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto;
assolto CE IN dal reato di cui al capo 9) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo 16) perché il fatto non sussiste;
assolto UR ER IO dal reato di cui al capo 16), riducendo la pena per il residuo reato.
3.2. Contro la predetta decisione, ricorre il PG distrettuale deducendo, relativamente ai soli reati di cui ai capi 1) e 16): I) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
II) mancata assunzione di una prova decisiva;
III) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
3.2.1. Il PG ricorrente lamenta, in particolare: che la Corte d'appello avrebbe errato nel non accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 2, c.p.p., per acquisire i verbali contenenti le sopravvenute dichiarazioni collaborative dei coimputati GI e LE AT (acquisiti ed utilizzati soltanto nei confronti dei predetti, che vi avevano prestato consenso), ovvero disporre l'esame dei predetti (il diniego era stato motivato per non essere state dimostrate le ragioni dell'indispensabilità della chiesta integrazione probatoria); che sarebbero illogiche le argomentazioni in forza delle quali è stata esclusa la partecipazione del LO all'enucleato sodalizio criminoso: essendo stato accertato il coinvolgimento di LO SA, cui l'odierno imputato si relazionava, sarebbe illogico confinare il contributo di quest'ultimo unicamente nei rapporti diretti con il primo.
3.3. In data 12 aprile 2017 è stata depositata una memoria a firma dell'avv. LUCIO CANZONIERE nell'interesse di CE IN, con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso del PG.
3.3.1. Questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252711; Sez. 1, sentenza n. 19925 del 04/04/2014, Rv. 259618) è ferma nel ritenere che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in- 13 udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse.
3.3.2. La predetta memoria, depositata tardivamente perché in violazione del prescritto terrine, non andrà, pertanto, considerata.
3.4. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato nei confronti di CE IN e UR ER IO, in ordine al reato di cui al capo 16), e nei confronti di DA RT, limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991; è inammissibile per difetto della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. nei confronti di LO GI.
3.4.1. A fondamento della doglianza inerente al rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 2, c.p.p., per acquisire i verbali contenenti le sopravvenute dichiarazioni collaborative dei coimputati GI e LE AT - acquisiti ed utilizzati soltanto nei confronti dei predetti, che vi avevano prestato consenso -, ovvero disporre l'esame dei predetti (il rigetto era stato motivato per non essere state dimostrate le ragioni dell'indispensabilità della chiesta integrazione probatoria), il PG ricorrente cita precedenti giurisprudenziali riguardanti casi nei quali la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era stata accolta, non disattesa, e le doglianze formulate in sede di legittimità riguardavano la presunta illegittimità, in rito, della disposta rinnovazione, di per sé considerata. Può, peraltro, ritenersi pacifico che detta illegittimità non sussista;
è anche pacifico che la rinnovazione possa essere disposta su richiesta del PM: questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 36122 del 09/06/2004, Rv. 229837, e sentenza n. 44325 del 19/06/2013, Rv. 257799) è, infatti, ferma nel ritenere che, in tema di processo celebrato in appello con la forma del giudizio abbreviato, non è di ostacolo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal P.M., dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione;
nel medesimo senso, Sez. 4, sentenza n. 6724 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 262245 ha ritenuto che il giudice di appello, a seguito di parziale rinnovazione dell'istruttoria conseguente a giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato, può disporre l'acquisizione di atti tempestivamente acquisiti dal P.M. durante la fase delle indagini preliminari, ma erroneamente confluiti in altro procedimento penale. Resta naturalmente salvo il diritto delle controparti alla controprova (Sez. 6, sentenza n. 15912 del 28/01/2015, Rv. 263120: La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle 14 parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione>>), salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti.
3.4.2. Il problema in esame riguarda il caso contrario, nel quale l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulata dal P.M. non sia stata accolta.
3.4.2.1. Con riguardo ai casi nei quali, nell'ambito del giudizio abbreviato, la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non accolta sia stata presentata nell'interesse dell'imputato, questa Corte è ferma nel ritenere che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forrne del procedimento speciale "allo stato degli atti", di richiedere alcuna integrazione probatoria (Sez. 6, sentenza n. 7485 del 16/10/2008, dep. 2009, Rv. 242905; Sez. 3, sentenza n. 20262 del 18/03/2014, Rv. 259663).
3.4.2.2. Analogo impedimento non potrebbe all'evidenza essere configurato in danno del Pubblico Ministero, estraneo secondo le disposizioni attualmente vigenti - all'opzione- dell'imputato per il rito abbreviato, al cui accoglimento non ha facoltà di opporsi.
3.4.2.3. Un orientamento (Sez. 1, sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260840) ha ritenuto di estendere il principio a tutte le parti del giudizio abbreviato (Nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.>>). Nel caso in esame, tuttavia, il P.M. ha denunciato non soltanto il predetto vizio, ma anche violazione dell'art. 603 c.p.p e plurimi vizi di motivazione.
3.4.2.4. Argomentando più in generale, ovvero prescindendo dalla configurabilità, o meno, dello specifico vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., un orientamento (Sez. 1, sentenza n. 35846 del 23/05/2012, Rv. 253729) ha ritenuto che, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, le parti - ivi compreso il pubblico ministero, nonostante non abbia più il potere di dissenso sulla richiesta del rito speciale - non possano far valere un diritto alla rinrovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, poiché spetta in ogni caso al giudice, d'ufficio, la valutazione sulla 15 assoluta necessità o meno della loro acquisizione;
si è, peraltro, condivisibilmente precisato che la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, sentenza n. 48630 del 15/09/2015, Rv. 265323). In termini più netti, si è, inoltre, affermato che, anche se il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato, il giudice di appello è tenuto ad ammettere le prove sopravvenute, tranne che non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2, sentenza n. 44947 del 17/10/2013, Rv. 257977: fattispecie nella quale, peraltro, la chiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire le prove sopravvenute era stata disposta: la S.C. non si è limitata ad affermare che le prove sopravvenute potevano esser acquisite, ma ha affermato che esse dovevano essere necessariamente acquisite); e, nel medesimo senso, premesso che, nel giudizio di appello contro la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato, è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchè potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, si è affermato che, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo graco, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 1, sentenza n. 8316 del 14/01/2016, Rv. 266145: fattispecie di rinnovazione chiesta dal PG e disposta dalla Corte d'appello, che l'imputato lamentava non essere consentita). Infine, si è più recentemente ritenuto che è sindacabile in sede di legittimità ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione nel giudizio di appello dell'istruttoria dibattimentale necessaria al fine di superare i dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto o anche sulla sussistenza di circostanze, influenti sul trattamento sanzionatorio (Sez. 1, sentenza n. 17607 del 31/03/2016, Rv. 266623: fattispecie nella quale la S.C., accogliendo il ricorso dell'imputato, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, emessa ad esito di giudizio abbreviato, censurando la decisione del giudice del merito di non esercitare il potere integrativo di indagine, attribuitogli dall'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., malgrado il materiale probatorio raccolto non gli consentisse di escludere con certezza la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione). 16 3.4.2.5. Il collegio ritiene senza dubbio fondato e meritevole di accoglimento quest'ultimo orientamento, in atto dominante. Invero, nei casi in cui la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello a seguito di giudizio abbreviato, formulata per la dichiarata esigenza di acquisire una prova sopravvenuta, sia stata rigettata, non può negarsi alla parte soccombente (non necessariamente quella pubblica) la possibilità di dolersi di tale decisione, sia con riferimento alla motivazione specificamente posta a fondamento del rigetto della richiesta di rinnovazione, sia, soprattutto, con riferimento alla motivazione della conclusiva decisione di merito che della prova sopravvenuta non abbia conseguentemente tenuto conto, ove si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione in appello delle prove sopravvenute.
3.4.2.6. Tale conclusione si impone anche tenuto conto del fatto che il processo penale - anche quando si proceda con rito abbreviato - tende sempre e comunque all'accertamento della verità, valore di rilievo costituzionale poziore, non sacrificabile alla speditezza del rito (come testimonia l'attribuzione al giudice, anche nel rito abbreviato, di poteri istruttori officiosi): < (...) il fine primario e ineludibile del processo penale rimane la ricerca della verità, e non v'è dubbio che ad un ordinamento basato sul principio della legalità e su quello dell'obbligatorietà dell'azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico, necessario per pervenire ad una giusta decisione (...) >> (Corte cost., sentenza n. 111 del 24 marzo 1993).
3.4.2.7. Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato erroneamente, illogicamente e contraddittoriamente non soltanto il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ma anche e soprattutto la conclusiva assoluzione degli imputati CE e UR dal reato di cui al capo 16), poiché: da un lato, ha illegittimamente valorizzato la parziale inerzia da parte del PG nel prospettare più ampiamente le ragioni che avrebbero potuto rendere necessaria la chiesta rinnovazione, ovvero la mancata deduzione ad opera della parte instante di congrue ragioni per disporre la chiesta acquisizione, laddove quest'ultima rientrava pur sempre esclusivamente tra i poteri officiosi della Corte, cui spettava, in definitiva, la relativa valutazione: anche a prescindere dalla compiutezza o meno delle argomentazioni con le quali il PG aveva argomentato la richiesta, la Corte avrebbe dovuto autonomamente valutare l'assoluta necessità o meno dell'acquisizione previa autonoma disamina della sua possibile rilevanza, inerente all'accertamento del ruolo dei due imputati nella contestata estorsione;
17 dall'altro, avendo immotivatamente omesso di attivarsi, come risultava assolutamente necessario, per acquisire i potenzialmente decisivi elementi sopravvenuti, pervenuta ad un conclusivo verdetto assolutorio a sua volta affetto dai predetti vizi di motivazione, valorizzando l'esistenza di un quadro che si è ritenuto essere caratterizzato da assoluta incertezza, che peraltro le sopravvenute dichiarazioni in oggetto avrebbero potuto contribuire a superare.
3.4.2.8. Ciò vale tuttavia soltanto nei confronti dei coimputati CE e UR. Le doglianze del PG ricorrente peccano, infatti, di specificità nei confronti di GI LO, in difetto della chiara indicazione degli elementi in ipotesi suscettibili di legittimare un diverso esito del procedimento nei suoi confronti, ovvero quanto al requisito della decisività in parte qua delle prove sopravvenute non ammesse. A fondamento dell'assoluzione del LO, la Corte d'appello (ff. 170/172) ha, infatti, incensurabilmente valorizzato essenzialmente le dichiarazioni di IA GI, soggetto in posizione di assoluto vertice nell'ambito dell'enucleato sodalizio, nelle more divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva escluso drasticamente che GI LO facesse parte del sodalizio stesso (e la posizione verticistica del dichiarante evidenziava l'affidabilità delle sue informazioni sul punto), nonché quelle rese da LO SA circa il fatto che GI LO fosse ignaro dello scopo di una trasferta a Milano in occasione di un progetto di attentato nel 2009, poiché operava in sua diretta subordinazione, senza consapevole appartenenza al predetto sodalizio. In presenza di un siffatto quadro, senz'altro inidoneo a legittimare l'affermazione di responsabilità di GI LO in ordine alla partecipazione al predetto sodalizio, esclusa dalla Corte d'appello con motivazione senz'altro esauriente, logica e non contraddittoria, PG si è limitato a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze proɔatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati e senza illustrare esaurientemente in cosa sarebbe consistito il decisivo contributo, in senso contrario, che l'assunzione delle prove sopravvenute indicate avrebbe dovuto fornire.
3.4.2.9. In conclusione: in accoglimento del ricorso del PG, va annullata la sentenza impugnata nei confronti di CE IN e UR ER IO limitatamente al reato di cui al capo 16), con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di ZA per nuovo giudizio, che sarà condotto attenendosi al seguente principio di diritto: Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente 18 ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto alla chiesta rinnovazione, considerando anche che la "novità" del dato probatorio sopravvenuto è, per sua natura, adatta a realizzare un potenziale, decisivo, ampliamento delle capacità cognitive del giudicante>>. Il ricorso del PG va invece dichiarato inammissibile nei confronti di GI LO. 4) Ricorso di AR NC Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato AR NC colpevole del reato ascrittogli al capo 1), con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato si contestava la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con ruolo svolto nella 'ndrina LO-AR, con ruolo di primaria importanza nel campo dei prestiti usurari, ed in traffici di sostanze stupefacenti, e con ruolo decisionale in alcune azioni omicidiarie (in EZ TE a partire dal 2004, con condotta perdurante). La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, anche in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I.
4.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B/C/E c.p.p. in relazione agli artt. 416-bis c.p., 192 e 533 c.p.p. per manifesta illogicità ed intima contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova, quanto all'affermazione di responsabilità, ed in particolare alla ritenuta partecipazione dell'imputato alla cosca IA>> dal 2004 all'attualità, asseritamente viziata dall'erronea interpretazione (in difformità rispetto a quanto ritenuto anche dal primo giudice: f. 7 ss. del ricorso) di una conversazione telefonica con la MO risalente al febbraio 2012 e non dimostrata convincentemente dalle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite;
sarebbe contraddittorio il riferimento alla partecipazione 19 ad un pranzo nel luglio del 2004, essendosi in altra parte della motivazione ritenuto che l'alleanza con la cosca de qua risalirebbe al settembre dello stesso anno;
II) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B/E, c.p.p. in relazione all'art. 416-bis, comma 5, c.p., per manifesta illogicità della motivazione quanto all'accertata disponibilità di arrni da parte del sodalizio enucleato, in difetto della necessaria consapevolezza dell'imputato; III) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B/C, c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, c.p.p., nonché agli artt. 62-bis e 99 c.p., per mancanza di motivazione "in ordine all'entità della pena irrogata a fronte dell'avversato riconoscimento del a recidiva e del diniego delle invocate attenuanti generiche" (f. 23 del ricorso); la Corte avrebbe indebitamente valorizzato l'assenza di elementi sintomatici di meritevolezza e la natura e l'entità dei precedenti penali, peraltro con motivazione identica a quella relativa ad analoga statuizione in danno di due coimputati;
mancherebbe la valutazione individualizzante in tema di recidiva richiesta dalla sopravvenuta sentenza n. 185/2015 della Corte cost., che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 99, comma 5, c.p.; IV) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C/E, c.p.p. in relazione all'art. 533 c.p.p., per manifesta illogicità ed intima contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, in difetto dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
4.2. Il ricorso è integralmente inammissibile.
4.2.1. Quanto ai motivi inerenti all'affermazione di responsabilità (I e IV) sono state già illustrate (nel § 1.3. di queste Considerazioni in diritto) le ragioni per le quali è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile.
4.2.1.1. Le doglianze riguardanti l'affermazione di responsabilità reiterano, inoltre, più o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.4.2. di queste Considerazioni in diritto) censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. - 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 59-65 della sentenza impugnata), valorizzando convergenti dichiarazioni di cinque collaboratori 20 di giustizia motivatamente ritenute attendibili, sia intrinsecamente che estrinsecamente, nonché esiti di intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando, tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti.
4.2.1.2. E' opportuno precisare che la Corte d'appello ha interpretato ragionevolmente, e senza incorrere in travisamenti, la conversazione evocata dal ricorrente. Deve, in proposito, rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389), in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, nel caso di specie non seriamente configurabile.
4.2.1.3. D'altro canto, questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218) è anche ferma nel ritenere che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
4.2.1.4. Nel caso di specie, con riferimento alla contestata conversazione, costituente elemento accessorio, rispetto alle plurime dichiarazioni accusatorie rese da mero collaboratori di giustizia, incensurabilmente ritenute attendibili, intrinsecamente ed estrinsecamente, e valorizzate dalla Corte di appello a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità, il ricorso non spiega convincentemente le ragioni di una presunta asserita decisiva incidenza dell'elemento affetto dal vizio lamentato.
4.2.1.5. Valorizzando incensurabilmente l'insieme dei predetti elementi di prova, la Corte d'appello ha motivatamente concluso che essi delineano la partecipazione di 21 AR in termini tutt'altro che statici e relegati a mero status, emergendo concreti apporti fattuali e decisionali alla vita del gruppo. Né rileva il fatto che non siano stati contestati specifici reati-fine, la cui importanza, ai fini della prova indiretta della partecipazione all'associazione (...) non esclude che a quella prova possa arrivarsi per altre vie, come nello specifico è avvenuto attraverso le dichiarazioni dei collaboratori e gli altri elementi acquisiti a riscontro (...). Dal materiale analizzato emerge inoltre inconfutabilmente la prova della partecipazione di AR al sodalizio anche dopo la fusione con il clan IA. Sul punto, for.damentale riscontro proviene dalla conversazione intercettata nel febbraio 2012, nella quale AR rimprovera la MO per la scelta collaborativa compiuta insieme agli altri membri della sua famiglia e le rammenta il continuativo sostentamento economico ricavato dall'appartenenza alla cosca ("lo stipendio, lo vuoi lo stipendio ?). Il dato conferma che il legame associativo è persistito e non si è affatto reciso a causa dei contrasti insorti anni addietro con i LO per questioni di spartizione di denaro (...), confinando quei contrasti all'interno di un legame associativo-familiare che non è mai venuto meno>>.
4.2.1.6. Del tutto generiche appaiono, infine, le argomentazioni che corroborano il quarto motivo, prive, in tre pagine, del benché minimo riferimento ad acquisite risultanze o passi della motivazione della sentenza impugnata.
4.2.2. Inammissibile perché meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo: il ricorrente sostiene di non sapere che la 'ndrangheta avesse a disposizione armi, ma ciò appare insostenibile, atteso che egli è al corrente delle vicende omicidiarie riconducibili al sodalizio, in una delle quali è coinvolto in prima persona (f. 16 della sentenza impugnata), e quindi sa della disponibilità di armi da parte del sodalizio cui apparteneva (f. 65 della sentenza impugnata).
4.2.3. Inammissibile perché meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è anche il terzo motivo: a ben vedere, il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi dai quali trarre i necessari profili di meritevolezza, dai quali dovevano in ipotesi conseguire il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva. Inoltre, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha mot vato il diniego delle attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e la conclusiva determinazione della pena valorizzando le premesse gravi modalità del fatto, l'esistenza di rilevanti precedenti penali e l'assenza di resipiscenza (testimoniata in concreto dalla presa di distanza dalla scelta collaborativa della MO), oltre che, più in generale, l'assenza di decisivi elementi sintomatici della necessaria meritevolezza all'uopo positivamente valorizzabili in senso contrario (f. 65 della sentenza impugnata), non' 22 ritenendo l'obbligatorietà della contestata recidiva, ma indicando le ragioni per le quali essa veniva computata e non esclusa. D'altro canto, se anche per altri imputati non sussistono elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, e risultano documentati precedenti penali molto gravi, è inevitabile che la motivazione delle sentenze di merito richiami, per più posizioni, le medesime argomentazioni, e che i rispettivi passi siano sovrapponibili: le norme di riferimento sono le stesse, e quindi fisiologicamente sono gli stessi i percorsi argomentativi del giudicante. Anche sotto questo profilo, le doglianze difensive risultano, pertanto, del tutto prive di giuridico fondamento. 5) Ricorso di ON QU 6) Ricorso di IA IN 7) Ricorso di IA ES Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato ON QU, IA IN e IA ES colpevoli del reato di cui al capo 1), e le prime due anche del reato di cui al capo 28 [esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p. in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.,] in continuazione con quello di cui al capo 1), ed operata la riduzione per il rito aveva condannato: ON QU [riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla sola residua aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p.] alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2400 di multa;
IA IN [riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla sola residua aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p.] alla pena di anni 5 di rec usione ed euro 2400 di multa;
IA ES [riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante concorrente] alla pena di anni 4 di reclusione, per tutte con le ulteriori statuizioni accessorie. Alle imputate si contestava la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, tutte con ruolo attivo ed anche decisionale, nonché di raccordo tra i congiunti in posizione verticistica detenuti, gli affiliati in libertà e gli imprenditori assoggettati ad usura ed estorsione, oltre che beneficiarie di profitti ingiusti derivanti dal metodo estorsivo tipico della cosca, dettagliatamente descritto nel relativo capo d'imputazione. 23 In particolare: ON QU, MO del "professore", aveva un ruolo di destinataria, insieme alla figlia ES, di "imbasciate" da parte del marito/padre detenuto, da esternare agli altri componenti della cosca per gestione delle attività della stessa, ed in particolare delle estorsioni;
-IA IN, MO di IA AL e nipote del "professore", era depositaria/custode di assegni e denaro contante, con il compito di occultarli perché costituenti provento di usure e/o estorsioni, nonché co-detentrice di materiale esplodente, ed, altresì, incaricata di mantenere vivi, anche con l'aiuto dei figli, i rapporti con le vittime di usure ed estorsioni, durante il periodo di detenzione del marito. A ON QU e IA IN si contestava, inoltre, il concorso nell'estorsione di cui al capo 28. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente alle affermazioni di responsabilità, riducendo a tutte le imputate le pene [per NA QU e IA IN ad anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 2200 di multa ciascuna;
per IA ES ad anni 3 e mesi 4 di reclusione], e condannandole al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Assoc. antiracket di EZ TE e F.A.I. 5/6/7.1. Contro la predetta decisione, le imputate ricorrono congiuntamente (NA QU e IA ES con l'ausilio di due difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, IA IN con l'ausilio di un solo difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione), deducendo, con il medesimo atto: -I (capo 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 416-bis c.p., nonché motivazione carente ovvero manifestamente illogica ed irragionevole quanto alle affermazioni di responsabilità, asseritamente viziate: -II per NA QU e IA ES (rispettivamente MO e figlia di IA RA) dal travisamento delle risultanze probatorie, non avendo esse mai trasmesso messaggi del congiunto, anche perché quest'ultimo non aveva più alcun ruolo decisionale attivo nell'ambito della cosca;
d'altro canto nessuno tra i numerosi collaboratori di giustizia esaminati ha mai riferito di avere ricevuto "imbasciate" da una delle due donne. Anzi: LO SA ha riferito che le mogli non partecipavano alle riunioni, perché le donre non dovevano essere messe al corrente di nulla, e di non sapere nulla di riferibile spec ficamente a ON QU;
OS BA ha escluso di avere mai avuto rapporti con la ON legati ad "imbasciate" od attività comunque illecite;
inoltre, 24 LO OSRIO riferiva dell'attività di "messo" della ON soltanto per sentito dire, non per conoscenza diretta;
il figlio del professore, GI IA, ha categoricamente escluso che la madre o le sorelle possano avere avuto un ruolo attivo all' nterno del sodalizio;
non sarebbe possibile evocare il giudicato cautelare intervenuto sul punto, poiché rispetto ad esso sono successivamente intervenute le dichiarazioni col aborative di GI IA, di necessità non considerate in sede cautelare;
la Corte d'appello ha valorizzato a carico della ON e della figlia OS le dichiarazioni del col aboratore OSRIO LO, ma avrebbe anche dovuto tenere conto del fatto che il predetto nulla ha dichiarato di riferibile all'altra figlia ES: trattasi asseritamente di prova a discarico non considerata;
nessuna delle acquisite intercettazioni documenta il ruolo che si pretenderebbe di attribuire alla ON ed alla figlia ES;
III - per IA IN, valgono le medesime considerazioni. IA GI esclude, infatti, che le donne possano partecipare all'associazione; quanto alla funzione di "messo", che lo stesso dichiarante accredita ad alcune donne, non si tiene conto del fatto che egli non ha mai avuto colloqui con IN IA;
vi sarebbero sfasature tra le dichiarazioni dei collaboratori OT GI e IA OSN (che attribuiscono alla IA il ruolo di depositaria di assegni e denaro contante di provenienza illecita), risalenti al 2008, e la detenzione del marito dell'imputata, intervenuta nel 2009 e che segnerebbe l'inizio della riferita attività della donna, alla quale, inoltre, non è stato sequestrato alcun assegno;
generiche sarebbero le dichiarazioni riguardanti l'imputata, rese dai collaboratori GE SI e BA OS;
sarebbero state ignorate le dichiarazioni del collaboratore LO SA, per il quale la donna non aveva mai assunto ruoli all'interno del sodalizio;
nulla di decisivo emergerebbe dalle eseguite intercettazioni: in particolare, il fatto che la MO potesse essere al corrente delle attività illecite del marito non implica di necessità l'adesione ad esse, e se anche ella avesse detenuto soldi ed assegni per conto del marito, nulla dimostra che ella fosse consapevole della loro provenienza illecita;
l'asserito utilizzo in conversazioni intercettate di un linguaggio criptico nulla dimostrerebbe in difetto dell'acquisizione di una generalizzata chiave di lettura utile al fine di decifrare l'esatto significato delle espressioni adoperate;
diverso rispetto a quello avvalorato dalla sentenza impugnata sarebbe il significato del colloquio intervenuto il 22.9.2008 tra l'imputata ed il marito;
IV (capo 28) per IA IN, che i collaboratori di giustizia LO SA e SI GE avrebbero riferito genericamente di vantaggi economici ricevuti dall'imputata presso alcuni esercizio commerciali, e la p.o. ha riferito di averle praticato sconti, ma mai di mancati pagamenti o di atteggiamenti di prevaricazione valorizzabili come minacce implicite;
25 V per IA IN, l'asserita illegittimità della confisca disposta dal "Giudice di prime cure", in difetto della necessaria sproporzione tra il valore del patrimonio riconducibile alla donna ed i redditi dichiarati dalla medesima (f. 18 s. del ricorso); VI - a f. 19 del ricorso si riprende a confutare l'assunto della partecipazione all'associazione di IA IN e poi promiscuamente l'assunto della partecipazione delle donne, in sostanza reiterando rilievi già in precedenza svolti: nessuna videoripresa documenterebbe passaggio di bigliettini;
l'utilizzo al più saltuario delle donne si porrebbe in contrasto con il rapporto permanente che dovrebbe sussistere tra sodalizio ed associato, e documenta la non condivisione del programma criminoso;
sarebbe possibile una lettura alternativa: non essendo accertato cosa le donne avrebbero scambiato, non può dirsi accertata la loro partecipazione al sodalizio, in ipotesi potrebbero aver condiviso un delitto diverso;
-VII (capo 28) per ON QU e IA IN, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione degli artt. 192 c.p.p., 629 e 62 n. 4 c.p., nonché motivazione carente ovvero manifestamente illogica ed irragionevole: nessuna condotta attiva sarebbe ascritta alle imputate, che nulla hanno fatto per soggiogare la p.o. ed indurla a concedere loro uno scontro, neanche richiesto;
trattandosi di reato contro il patrimonio andava valutata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per la lieve entità del danno. 5/6/7.2. I ricorsi sono, nel complesso, infondati. 5/6/7.2.1. Deve premettersi che i vizi di motivazione irragionevole>> e falsa applicazione della legge>> non sono deducibili in quanto non previsti dal testo vigente dell'art. 606 c.p.p. come possibili motivi di ricorso. In parte qua, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. i ricorsi, proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, sono inammissibili. 5/6/7.2.2. Quanto ai motivi inerenti alle affermazioni di responsabilità (I, II, III, IV, VI, VII), le doglianze delle imputate reiterano, più o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della spec ficità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non ha motivato la contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 127 ss. della sentenza 26 impugnata), valorizzando plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, sia intrinsecamente che estrinsecamente, nonché esiti di intercettazioni di conversazioni e dichiarazioni testimoniali quanto alla estorsioni, oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando, tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure delle appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità delle imputate che, in concreto, si limitano a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, esclusivamente fondata su rilievi inesatti o su mere ed indimostrate corgetture difensive, improduttive di effetti. 5/6/7.2.3. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo di cui al capo 1, è opportuno rilevare quanto segue: la Corte di appello non ha valorizzato soltanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma in primis gli esiti delle eseguite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate (cfr. § 4.2.1.2. di queste Considerazioni in diritto); e non ha in alcun modo valorizzato probatoriamente il giudicato cautelare, essendosi unicamente limitata a ricordare (ad estrema, pur se non necessaria, conferma della correttezza delle proprie conclusioni) che l'impianto accusatorio era stato confermato già nell'ambito del subprocedimento cautelare;
-per IA IN, il ruolo di nuncia e di addetta alla gestione delle finanze nell'ambito del sodalizio (che secondo la difesa emergerebbe soltanto dopo l'arresto del marito) è comprovato da numerose intercettazioni di colloqui con il marito (in particolare, cfr. quelli riportati a ff. 678 ss. della sentenza di primo grado), con i cui esiti la difesa mostra di non confrontarsi congruamente: da tali colloqui emerge coinvolgimento della donna in plurime attività, anche illecite, d'intesa con il marito detenuto;
d'altro canto, molti collaboratori di giustizia hanno ricordato i contributi forniti dalla donna alle attività del sodalizio;
quanto alle doglianze riguardanti le pure valorizzate dichiarazioni di OT, IA SA e LO, in presenza di plurimi ulteriori elementi di accusa, sarebbe stato necessario illustrare convincentemente le ragioni della in ipotesi decisiva incidenza contraria dei presunti vizi lamentati (c.d. prova di resistenza: cfr. § 4.2.1.3. di queste Considerazioni in diritto): ma su ciò l'odierno ricorso è del tutto silente;
· per IA ES, la Corte di appello ha essenzialmente valorizzato in primis le dichiarazioni rese del RA, oltre a quelle rese anche dagli altri collaboratori di giustizia;
il coinvolgimento della donna nelle attività del sodalizio enucleato è emerso anche dai colloqui intercettati il 12.1.2010 ed il 28.11.2010 tra CI IO ed il figlio ER, dai quali si è 27 incensurabilmente evinto che la donna provvedeva alle esigenze materiali anche spicciole degli affiliati;
ulteriori elementi atti a corroborare la conclusiva affermazione di responsabilità sono stati motivatamente tratti dai colloqui intercettati il 1°.10.2011 ed il 30.11.2010; ad essi vanno, infine, aggiunti le incisive considerazioni svolte dalla Corte di appello e gli elementi di grande rilievo riepilogati a f. 136 ss. della sentenza impugnata, cui nel complesso si rinvia;
-· per ON QU la Corte di appello ha essenzialmente valorizzato ancora una volta plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed esiti di numerose conversazioni oggetto di intercettazione, incensurabilmente ricostruite nel complesso (f. 138 ss. della sentenza impugnata), oltre alla videoripresa che documenta la ricezione di un "pizzino" consegnatole in carcere dal marito (episodio ancora una volta incensurabilmente riepilogato, illustrando quanto documentato in atti, dalla Corte di appello a f. 138 della sentenza impugnata, cui si rinvia), dettagliatamente esaminando, ed incensurabilmente superando, le relative ed insistite censure difensive. Per quanto riguarda la consegna del pizzino da parte di IA RA alla MO ON QU, la Corte di appello (f. 16 della sentenza impugnata) ha anche osservato che la consulenza prodotta dalla difesa del IA a confutazione di quanto rilevato dalla PG operante fonda su immagini parziali, che non rappresentano l'intera sequenza, come si evince dall'orario in minuti e secondi impresso sulle immagini, non relativo a tutti gli istanti in cui la mano è stata ripresa, e che proprio per questo non danno la rappresentazione completa del gesto>>, concludendo incensurabilmente nel senso che non vi è quindi motivo di disattendere la ricostruzione della PG, che documenta il passaggio di mano del pizzino. Sebbene non si conosca il contenuto di quel messaggio, l'episodio assume obbiettiva valenza indiziaria, riscontrando quanto riferito dai collaboratori sul fatto che nella cosca si usasse il sistema dei pizzini per comunicare con l'esterno (come confermano le stesse dichiarazioni di IA GI) e confermano che il canale di comunicazione di IA RA verso l'esterno era rappresentato dai colloqui con i familiari>>. Per tutte, incensurabili appaiono le conclusioni cui la Corte di appello perviene (f. 142 della sentenza impugnata). 5/6/7.2.3.1. Deve aggiungersi che: costituisce frutto di mera ed indimostrata affermazione difensiva, contraddetta dalle risultanze acquisite e valorizzate dalla Corte di appello, che NA QU e AM PA ES (rispettivamente MO e figlia di IA RA) non abbiano mai trasmesso messaggi del congiunto;
- l'affermazione della difesa di IA IN, secondo la quale IA GI avrebbe escluso che le donne potessero partecipare all'associazione, travisa quanto affermato dal predetto dichiarante, che aveva fatto riferimento unicamente 28 all'assoggettamento all'affiliazione rituale asseritamente non prevista per le donne -, non certo alla possibilità che una donna facesse parte del sodalizio, la qual cosa va, peraltro, valutata in considerazione delle condotte in concreto accertate, non in applicazione di astratti assiomi. D'altro canto, questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce (Sez. 5, sentenza n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Rv. 269207), ha già chiarito che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso. In applicazione del principio, si è ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro;
- la difesa di IA IN deduce che diverso, rispetto a quello avvalorato dalla sentenza impugnata, sarebbe il significato del colloquio intervenuto il 22.9.2008 tra l'imputata ed il marito, peraltro limitandosi a proporne una mera lettura alternativa, che trascura di considerare i profili valorizzati dalla Corte d'appello, senza peraltro documentarne, come in questa sede necessario, l'eventuale travisamento;
- la difesa di IA IN a f. 19 s. del ricorso, per confutare l'assunto della partecipazione dell'imputata al sodalizio de quo, asserisce che sarebbe possibile una lettura alternativa degli elementi valorizzati a fondamento dell'affermazione di responsabilità, con ciò ammettendo in re ipsa in rito in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. rilievi di cui al § 1.4.2. di queste Considerazioni in diritto) - le ragioni dell'inammissibilità delle proprie deduzioni. 5/6/7.2.4. Per quanto invece riguarda l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 28, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato le inequivocabili dichiarazioni della p.o. (secondo al quale gli sconti erano concessi per paura, e se non concessi in misura adeguata, esponevano i commercianti a ritorsioni, come nell'episodio dell'incendio dell'autovettura del commerciante che a IA GI aveva praticato solo uno sconto del 30%), oltre alla minaccia implicita promanante dal sodalizio ex art. 416- bis c.p., che non necessita di una condotta ulteriore. -Quanto al fatto che gli sconti praticati in misura esulante dalle normali prassi di commercio fossero dovuti, e quindi estorti, si rinvia a quanto osservato dalla sentenza impugnata a f. 133, in particolare con riferimento a quanto emergente dall'intercettazione di 29 una conversazione tra IN IA e il marito IA AL (in relazione ad un acquisto in ordine al quale non era stato praticato il dovuto "sconto", la IA espressamente afferma che della cosa avrebbe dovuto occuparsi lei personalmente;
altre conversazioni di notevole rilievo sono ricordate e riportate dalla Corte di appello nella medesima sede, cui si rinvia). 5/6/7.2.4.1. Sempre con riguardo al reato di cui al capo 28, le plurime doglianze delle imputate (in parte contenute anche nel VII motivo) quanto alla configurazione, in diritto, del reato di estorsione, sono infondate. Questa Corte, con orientamenti pacifici, che il collegio condivide e ribadisce, è ferma nel ritenere che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che essa risulti in concreto idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, sentenza n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117). Si ritiene configurabile come c.d. "estorsione ambientale" quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali, che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, sentenza n. 53652 del 10/12/2014, Rv. 261632). Si è, inoltre, chiarito (Sez. 6, sentenza n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258168; Sez. 5, sentenza n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Rv. 269364) che nella c.d. "estorsione contrattuale" - che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti l'elemento dell'ingiusto - profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. In applicazione del principio, è stata annullata con rinvio la sentenza impugnata, che aveva qualificato come minaccia aggravata invece che come tentata estorsione la richiesta di assunzione di un dipendente attuata con modalità violente e minacciose di tipo mafioso. D'altro canto, può ritenersi pacifico che, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso (art. 7 I. n. 203 del 1991) l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, in tutti i casi nei quali l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (cfr. per 30 tutte Sez. 5, sentenza n. 38964 del 21/06/2013, Rv. 257760, che fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta). Il principio è stato, tra l'altro, affermato in riferimento a fattispecie riguardanti: la richiesta di versamento di canoni per l'utilizzo a fini di riprese cinematografiche di una villa sequestrata ad un esponente di un sodalizio criminale, avanzata non dall'amministratore giudiziario, ma dal proprietario dell'immobile, la cui appartenenza ad un clan camorristico era nota alle vittime (Sez. 2, sentenza n. 20187 del 03/02/2015, Rv. 263570); la dazione effettuata senza corrispettivo da parte di un commerciante, consapevole dello spessore criminale degli "acquirenti", di alcuni "cestini natalizi" destinati ai difensori dei cornponenti di un sodalizio in occasione delle festività di fine anno (Sez. 5, sentenza n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 263701). 5/6/7.2.4.2. Ciò premesso, e con specifico riferimento al caso di specie, la configurabilità della ritenuta estorsione appare evidente, essendosi incensurabilmente accertato che la concessione degli sconti de quibus era coartata (e la mancata concessione in misura ritenuta adeguata dai componenti del sodalizio, esponeva i commercianti a ritorsioni, come nell'episodio dell'incendio dell'autovettura del commerciante che a IA GI aveva praticato solo uno sconto del 30%), pur in difetto di richieste e minacce esplicite, ciò anche in forza della minaccia implicita promanante dal sodalizio cui notoriamente appartenevano gli imputati, che incuteva timore coartando la volontà dei soggetti passivi, fino ad integrare una vera e propria condizione di c.d. "estorsione ambientale", perpetrata da soggetti che in loco era notorio fossero inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiavano in quel territorio, e che era immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale del sodalizio di comune appartenenza dei soggetti di volta in volta agenti. Quella perpetrata era una c.d. "estorsione contrattuale", poiché ai soggetti passivi era imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con le imputate, essendo il commerciante contraente-vittima costretto all'instaurazione del rapporto (con pratica di massicci sconti, fuori da ogni logica di convenienza commerciale, per la verità neanche meramente allegata dalle difese) in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. 5/6/7.2.4.3. L'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, integra, infine, la circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso", avendo il 31 sodalizio di riferimento raggiunto in loco una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. 5/6/7.2.5. Inammissibile perché meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è il quinto motivo (per IA IN, nel cui interesse a f. 18 s. del ricorso si contesta la confisca disposta dal "Giudice di prime cure", in difetto della necessaria sproporzione tra il valore del patrimonio riconducibile alla donna ed i redditi dichiarati dalla medesima), a fronte degli incensurabili rilievi posti dalla Corte d'appello a fondamento della contestata statuizione (f. 143 s. della sentenza impugnata), con i quali la difesa dell'imputata non si confronta adeguatamente, in concreto limitandosi a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 5/6/7.2.6. Il settimo motivo è inammissibile perché: risulta proposto per la prima volta in questa sede;
risulta proposto in termini meramente assertivi, che nulla dicono né sul pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima dell'estorsione (che, secondo la contestazione ed i successivi accertamenti, appare di per sé certamente non di minima entità: le difese sono del tutto silenti in ordine agli elementi che in ipotesi dovrebbero dimostrare il contrario); risulta ad un tempo, privo della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. nonché manifestamente infondato, non considerando che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (ribadito da ultimo da Sez. II, n. 50987 del 17.12.2015, rv. 265685), che il collegio condivide e ribadisce, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento ai delitti di rapina e di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante. 8) IA OS Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA OS colpevole dei reati ascrittile ai capi 1), 15) e 28) [esclusa per questi ultimi due la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p. in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.], unificati dal 32 vincolo della continuazione, e riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla sola residua aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p., ed operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 2800 di multa, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputata si contestava la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con ruolo attivo ed anche decisionale, nonché di raccordo tra i congiunti in posizione verticistica detenuti, gli affiliati in libertà e gli imprenditori assoggettati ad usura ed estorsione, oltre che beneficiaria di profitti ingiusti derivanti dal metodo estorsivo tipico della cosca, dettagliatamente descritto nel relativo capo d'imputazione. In particolare IA OS, figlia del "professore", era attiva nello sfruttare la forza intimidatrice promanante dal proprio cognome per ottenere con sistematicità benefici economici per sé e per i propri familiari presso i commercianti di EZ TE nonché quale "veicolo informativo da e per GI IA [il RA]" nei periodi di detenzione di quest'ultimo. All'imputata si contestavano, inoltre, le estorsioni di cui ai capi 15 e 28. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente alle affermazioni di responsabilità, riducendo la pena ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 2600 di multa, e condannando l'imputata al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore della pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. B.
1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputata, con l'ausilio di due difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: I - art. 606/E: mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riconosciuta appartenenza al sodalizio di cui al capo 1) della rubrica, nonché travisamento della prova in relazione alla sussistenza di condotte inferenziali rispetto alla partecipazione al sodalizio;
II - art. 606/B: erronea applicazione e violazione dell'art. 416-bis c.p. anche in relazione alle modalità di partecipazione al presunto sodalizio;
III - art. 606/B: erronea applicazione e violazione dell'art. 629 c.p. anche in relazione alle modalità di riconoscimento della c.d. estorsione ambientale;
IV art. 606/B: erronea applicazione e violazione dell'art. 7 I. n. 203 del 1991; art. 606/B (rectius 606/C) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e di tutte le -V norme processuali applicabili nel caso di specie. 33 Premette, in ordine al "tema specifico della partecipazione ad associazione mafiosa desunta quasi completamente da apporti/dichiarazioni dei collaboratori di giustizia", sette pagine di riferimenti a giurisprudenza della VI Sezione oltre che, nell'ultima pagina (f. 7 del ricorso), delle SS.UU. e della I sezione;
con specifico riferimento all'odierno procedimento, lamenta l'erroneità dell'interpretazione del colloquio intercettato in data 11.11.2011, nel quale l'imputata sarebbe intervenuta per comporre un dissidio tra il RA GI e lo zio NC ON, comunicando il pensiero del padre RA, approvato e fatto proprio: in realtà, non risulterebbe individuato il pregresso colloquio nel corso del quale il padre avrebbe comunicato alla figlia o ad altri le sue direttive;
tra l'altro, la difesa asserisce di aver documentato che l'ultimo colloquio avuto dal padre con un familiare risa iva al 6 agosto 2011, ovvero ad oltre tre mesi prima: se si fosse trattato di una direttiva urgente per ricomporre una spaccatura all'interno del sodalizio, non si sarebbe atteso tre mesi per comunicarla;
la difesa documenta inoltre che nel 2011 ON QU (madre di IA OS, MO di IA RA e sorella di ON NC) non aveva avuto colloqui con il marito, e non poteva quindi averne ricevuto le direttive de quibus asseritamente comunicate al figlio GI per il tramite della figlia OS. Quella contestata all'odierna imputata sarebbe una condotta mai tenuta, e/o comunque isolata (non ricorrente, come al contrario necessario per consolidata giurisprudenza al fine di inferirne la partecipazione al sodalizio) e, peraltro, ben spiegabile in considerazione dei legami familiari (si trattava di un invito a fare la pace), peraltro al più integrante il reato di cui all'art. 418 c.p. L'assunto accusatorio sarebbe smentito anche dalle dichiarazioni rese da IA GI in data 13.9.2012 quanto al ruolo delle donne nel sodalizio, che riferisce essere marginale, riguardando comunicazioni inerenti a questioni di minore importanza;
le ulteriori dichiarazioni dei pentiti LO OSRIO e SI GE sarebbero divergenti ed inattendibili;
lamenta che la portata delle dichiarazioni rese da IA GI non sarebbe stata presa in considerazione. Vi sarebbe comunque violazione dell'art. 416-bis c.p. come interpretato dalla giurisprudenza, poiché per riconoscere a chi funge da messo un ruolo di partecipe non basterebbe accertare l'espletamento dell'incarico, occorrendo altresì la prova dell'intervenuta disponibilità del congiunto ad apportare un concreto contributo anche minimo alla vita dell'associazione per assicurarne continuatività ed operatività all'esterno (cita a sostegno Sez. I, n. 41467/11, n.m.). La non considerazione dei predetti elementi, pure acquisiti agli atti, integrerebbe il dedotto vizio di motivazione;
la non configurabilità, in relazione all'ipotizzato contributo, di una condotta di partecipazione integrerebbe la dedotta violazione dell'art. 416-bis c.p Inoltre, tre collaboratori (le cui dichiarazioni sono riportate a f. 17/24 del ricorso), ovvero OS BA, LO SA e LO OSRIO, avrebbero 34 esc uso che l'imputata ricoprisse un ruolo attivo nel sodalizio: anche su ciò la Corte d'appello sarebbe rimasta inopinatamente silente. Il riferimento a quanto captato in sede di colloquio tra CI padre e figlio sarebbe illogico sotto più profili: manca la prova dell'effettività della riferita dazione, e l'evento, episodico ed avente ad oggetto una somma esigua, può ben ritenersi trascurabile nell'ambito della vita del sodalizio, perché dovuto a solidarietà occasionale, più che ad una forrna di mantenimento organizzato dei detenuti. Non configurabili sarebbero, inoltre, le due estorsioni, in difetto di una qualsivoglia condotta addebitabile all'imputata che mai risulta avere chiesto sconti (solo una tale richiesta avrebbe potuto essere valorizzata come portatrice di una minaccia larvata), al contrario spontaneamente concessi, e mai in alcun modo reclamati;
difetterebbe, quindi, una qualsivoglia minaccia percepibile dalle pp.oo., ovvero un qualsivoglia gesto valorizzabile per ritenere configurabile l'estorsione ambientale, secondo la giurisprudenza consolidata (cita Sez. II, n. 53652/14); la p.o. AM era, inoltre, imprenditore vicino alla cosca, perché compagno della cognata di SI GE ed in passato a sua volta indagato Jart. per il reato di cui all 416-ter c.p.: le sue dichiarazioni andavano, pertanto, asseritamente assunte con l'ausilio di un difensore - come documentato con i motivi aggiunti depositati in appello, in ampia parte riportati a ff. 30/49 del ricorso -; conclude che AM era vicino alla cosca, non certo sua vittima, e ciò vale anche ad escludere la possibile consapevolezza che l'imputata ingenerasse in lui un metus quando si recava per fare compere presso il suo esercizio commerciale. Analoghi rilievi, quanto alla mancanza di una condotta valorizzabile, sono riproposti per l'estorsione di cui al capo 28, la cui p.o. era anche presente al matrimonio del RA dell'imputata. Non sarebbe, infine, configurabile il c.d. metodo mafioso. B.
2. Il ricorso è, nel complesso, infondato. B.
2.1. Quanto al V motivo, inerente alle affermazioni di responsabilità, sono state già illustrate (nel § 1.3. di queste Considerazioni in diritto) le ragioni per le quali è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile.
8.2.2. Quanto agli ulteriori motivi, tutti inerenti alle affermazioni di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputata ed alla configurabilità, per le estorsioni, dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, le doglianze dell'imputata reiterano, più o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 35 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto) censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. - 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate affermazioni di responsabilità (in particolare, ff. 127 ss. della sentenza impugnata), valorizzando plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, sia intrinsecamente che estrinsecamente, nonché esiti di intercettazioni di conversazioni e dichiarazioni testimoniali quanto alla estorsioni, oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando, tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputata che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti.
8.2.3. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo di cui al capo 1, la Corte d'appello (f. 139 ss. della sentenza impugnata): ha evidenziato la non corrispondenza al vero del dato riguardante i colloqui, insistentemente invocato dalla difesa, anche contro l'evidenza: la documentazione prodotta dalla difesa era, infatti, assolutamente incompleta, tanto da non ricomprendere neanche un colloquio intercettato in data 30.11.2010, sicuramente intervenuto. Su tale assorbente argomentazione della Corte di appello [Condivisibilmente la sentenza [di primo grado] ha escluso che rivestano carattere dirimente i prospetti, depositati dalla difesa, dei colloqui in carcere intrattenuti da IA RA negli anni 2009, 2010, 2011 con i familiari. Trattasi di documentazione incompleta (e peraltro riferita ai soli colloqui visivi e non a quelli telefonici) tanto che nella stessa non vi è menzione dello stesso colloquio intercettato in data 30/11/10>>], la difesa è rimasta del tutto silente, riproponendo la doglianza pedissequamente, non è agevole comprendere per quali finalità; ha valorizzato l'oggettività del lungo e significativo colloquio intercettato in data 11.11.2011, nel corso del quale la donna riferisce al RA IA GI il volere del padre, che per essere riferito - deve essere stato da lei conosciuto e, quindi, in qualche 36 modo, di necessità, deve esserle stato comunicato: neanche la difesa ipotizza che la donna si sia inventata quanto riferisce all'interlocutore essere il volere del padre;
ha osservato incensurabilmente (f. 140 della sentenza impugnata, lucidamente ed inequivocabilmente) che il suo intervento non è occasionale né marginale, ma di rilievo, ed è svolto anche facendosi portatrice di una propria volontà pacificatrice, per ritrovare l'unità del sodalizio messa a repentaglio dalle attività di taluni membri;
- ha esaminato le doglianze riguardanti le denunciate divergenze tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LO OSRIO e SI GE, e l'asserita circostanza che alcuni collaboratori di giustizia (OS BA, LO SA e LO OSRIO) avrebbero escluso che l'imputata ricoprisse un ruolo attivo nell'ambito del sodalizio, superandole in considerazione dell'esistenza di plurimi elementi inequivocabilmente confermativi dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, dei quali la difesa non tiene conto, tentando sistematicamente di enfatizzare elementi in realtà privi di rilievo: a ben vedere, quello che l'imputata faceva essenzialmente per conto del sodalizio (essere latrice da e per il carcere, dove erano ristretti i congiunti prossimi, di messaggi in vario modo riguardanti la vita del sodalizio) è dimostrato essenzialmente dalle intercettazioni di conversazioni valorizzate (f. 140 ss. della sentenza impugnata) e dalle stesse dichiarazioni del RA dell'imputata IA GI (che neppure la difesa assume essere calunniatorie), a loro volta confermate da quelle del collaboratore di giustizia LO OSRIO. Con riguardo a tale ultimo elemento, inoltre, non può ritenersi vincolante, ai fini della qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall'imputata quanto dichiarato (verosimilmente in maniera interessata, per sminuire le responsabilità della sorella, e salvaguardarne lo status libertatis, onde consentirle di continuare ad attivarsi, nell'ambito del sodalizio, nell'interesse dei congiunti) dal RA IA GI, secondo il quale la sorella, come più in generale le donne, aveva nell'ambito del sodalizio un ruolo marginale, poiché la verifica di ciò è compito esclusivo del giudice. Trattasi, d'altro canto, ed all'evidenza, di una mera valutazione, come tale irrilevante, o comunque non vincolante;
-ha interpretato incensurabilmente (cfr. quanto già osservato nel § 4.2.1.2. di queste Considerazioni in diritto) quanto captato in sede di colloquio tra CI padre e figlio (f. 141 della sentenza impugnata), per desumerne conferma del ruolo ascritto all'imputata; -ha evidenziato, che anche l'accertata commissione delle estorsioni in ordine alle quali l'imputata ha riportato condanna costituisce sintomo valorizzabile del suo consapevole inserimento nell'associazione. La Corte di appello (f. 16) ha anche osservato, sia pur con riferimento all'episodio della consegna del pizzino da IA RA alla MO ON QU, che 37 sebbene non si conosca il contenuto di quel messaggio, l'episodio assume obbiettiva valenza indiziaria, riscontrando quanto riferito dai collaboratori sul fatto che nella cosca si usasse il sistema dei pizzini per comunicare con l'esterno (come confermano le stesse dichiarazioni di IA GI) e confermano che il canale di comunicazione di IA RA verso l'esterno era rappresentato dai colloqui con i familiari>>. B.
2.3.1. Sempre con riguardo al reato associativo (capo 1), le doglianze delle difese dell'imputata quanto alla configurazione, in diritto, della ritenuta condotta di partecipazione (essenzialmente basate, secondo convenienza di parte, su di un unico precedente, non massimato, senza considerare la più ampia elaborazione dedicata al tema dalla giurisprudenza di questa Corte) sono infondate. È senz'altro dominante, e comunque condiviso dal collegio, l'orientamento per il quale integra la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso l'attività di trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della medesima, in quanto essa inerisce al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere (Sez. 1, sentenza n. 13008 del 28/09/1998, Rv. 211900: fattispecie relativa alla consegna, da parte dell'imputato, a vari associati, di messaggi segreti); nel medesimo senso, successivamente, si è ritenuto che integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta del soggetto che assolve il compito di far circolare ordini ed informazioni tra accoliti detenuti ed accoliti in libertà (Sez. 2, sentenza n. 13506 del 28/02/2013, Rv. 255731: fattispecie relativa alla MO del capo di una cosca ristretto da lungo tempo in carcere). Si è anche ritenuto con evidente identità di ratio che integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa, e non quelli - meno gravi di assistenza agli associati o di favoreggiamento personale, la condotta di colui che curi sotto il profilo logistico la latitanza del capo del sodalizio, assicurandogli al contempo in maniera stabile la possibilità, per il suo tramite, di mantenere i contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere l'organizzazione, perché detta condotta rende palese la volontà di agevolare non solo il soggetto latitante ma l'intera associazione (Sez. 6, sentenza n. 2533 del 26/11/2009, Rv. 245703).
8.2.3.2. Né risultava più favorevole per l'imputata comportando una qualificazione giuridica diversa, ma connotata dai medesimi limiti edittali - l'orientamento meno recente e nelle more superato, per il quale integrerebbe pur sempre il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non la meno grave fattispecie di favoreggiamento personale, la condotta del soggetto, estraneo all'associazione, che faccia da "corriere" tra un latitante od un soggetto ristretto in carcere ed altri membri del sodalizio criminale, mediante la consegna di messaggi inerenti alle attività delittuose del gruppo (Sez. 1, sentenza n. 54 dell' 38 11/12/2008, dep. 2009, Rv. 242577 e n. 1073 del 22/11/2006, dep. 2007, Rv. 235855: quest'ultima aveva, in particolare, ritenuto configurabile il concorso esterno a carico delle persone che avevano curato la trasmissione di messaggi - i c.d. pizzini - tra uno dei capi dell'associazione mafiosa, latitante da lungo tempo, ed un rappresentante di spicco della stessa, detenuto, in quanto tali condotte avevano fornito un contributo consistente garantendo agli esponenti di vertice di "Cosa Nostra" di mantenerne la all'associazione - gestione anche in situazioni di difficoltà quali la latitanza e la detenzione e sussisteva la piera consapevolezza di recare aiuto all'intera organizzazione in capo agli autori delle condotte, a conoscenza del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dal soggetto ristretto in carcere, per effetto del vincolo di parentela ed affinità con quest'ultimo, vincolo che aveva legittimato la continua ammissione ai colloqui nella Casa circondariale).
8.2.3.3. Nessun dubbio, quindi, che la condotta dell'imputata, resasi non episodicamente, ma stabilmente, disponibile nell'ambito dell'enucleato sodalizio, sia pur essenzialmente su base endofamiliare, a fungere da latrice da e per il carcere dove erano - ristretti i congiunti prossimi, peraltro tutti soggetti in posizione verticistica nell'ambito del sodalizio di cui al capo 1) - di messaggi in vario modo riguardanti la vita dello stesso sodalizio, integri la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto essa è risultata causalmente inerente al funzionamento dell'organismo criminale de quo, sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento del sodalizio.
8.2.4. Per quanto, invece, riguarda l'affermazione di responsabilità in ordine alle estorsioni di cui ai capi 15 e 28, come è stato già evidenziato con riguardo al ricorso delle tre coimputate del reato di cui al capo 28, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato le inequivocabili dichiarazioni della p.o. (gli sconti erano concessi per paura, e se non concessi in misura adeguata, esponevano i commercianti a ritorsioni, come nell'episodio dell'incendio dell'autovettura del commerciante che a IA GI aveva praticato solo uno sconto del 30%), oltre alla minaccia implicita promanante dal sodalizio ex art. 416- bis c.p., che non necessita di una condotta ulteriore. Quanto al fatto che gli sconti praticati in misura esulante dalle normali prassi di commercio fossero dovuti, e quindi estorti, si rinvia a quanto osservato dalla sentenza impugnata a f. 133, in particolare con riferimento a quanto emergente dall'intercettazione di una conversazione intercorsa tra IN IA ed il marito IA AL (in riferimento ad un acquisto per il quale non era stato praticato il dovuto "sconto", la IA espressamente afferma che della cosa avrebbe dovuto occuparsi lei personalmente;
altre conversazioni di notevole rilievo sono ricordate e riportate dalla Corte di appello nella medesima sede, cui si rinvia). 39 B.
2.4.1. Per quanto riguarda il reato di cui al capo 15), deve convenirsi che la Corte d'appello è rimasta del tutto silente in merito all'eccezione riguardante la qualifica processuale della p.o. AM, e conseguentemente quanto al regime di utilizzabilità delle dichiarazioni dalla stessa rese. Tuttavia, la questione: essendo stata tardivamente ed ingiustificatamente - proposta in motivi nuovi, non era consentita, e quindi inammissibile;
era, comunque, manifestamente infondata, poiché tra le vicende valorizzate dalla ricorrente ed il reato in oggetto non vi era immediata attinenza. Poteva residuare un problema di attendibilità intrinseca, peraltro agevolmente superabile valorizzando i numerosi elementi di riscontro acquisiti (cfr. f. 128 ss., ed in particolare f. 130, della sentenza impugnata quanto allo stato di soggezione nel quale versava I'AM), con i quali la difesa non si confronta adeguatamente. Infine, essendo stata valorizzata a fondamento della contestata affermazione di responsabilità una pluralità di elementi, il ricorso avrebbe dovuto spiegare convincentemente le ragioni di una presunta asserita decisiva incidenza del vizio lamentato, il che non è stato fatto (cfr. § 4.2.1.3. di queste Considerazioni in diritto). Di qui, quanto agli ultimi due profili, la carenza della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p.
8.2.4.2. Il metodo seguito per carpire gli indebiti vantaggi de quibus secondo una dinamica comportamentale consolidata, emerso da inequivocabili intercettazioni di conversazioni incensurabilmente interpretate, è stato compiutamente descritto anche da plurimi collaboratori di giustizia, incensurabilmente ritenuti sul punto attendibili, intrinsecamente ed estrinsecamente, dalla Corte d'appello. D'altro canto, le dichiarazioni della p.o. sono state captate nel corso di intercettazioni, ed appaiono sicuramente spontanee, oltre che non mosse da intenti calunniosi;
l'invocata passata vicinanza per motivi elettorali ad esponenti non impedisce che esistesse nei confronti del nucleo familiare degli esponenti di vertice del sodalizio il metus valorizzato dalla Corte d'appello. Né la difesa dell'imputata ha fornito, sia pur attraverso mere allegazioni, alcuna plausibile giustificazione alternativa circa la diffusa pratica di sconti di importo non comune, tanto da risultare all'evidenza antieconomici, che la stessa p.o. riferisce essere praticati per timore (si è già ricordato che, in una occasione, ad un commerciante che ne aveva praticato 40 uno in misura inferiore al 50% era stata incendiata la macchina), e che le eseguite e già ricordate intercettazioni evidenziano essere pretesi, non liberamente accordati. - laDa ultimo, deve rilevarsi che in un contesto ambientale come quello in esame presenza della p.o. al matrimonio del RA dell'imputata costituisce elemento quanto meno neutro, privo di rilievo diretto ed immediato, ben potendo anch'esso essere sintomatico unicamente di uno stato di soggezione. B.
2.4.3. Per quanto, infine, riguarda le infondate doglianze dell'imputata inerenti alla configurazione, in diritto, dei contestati e ritenuti reati di estorsione, e dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, si rinvia a quanto già osservato in ordine ad analoghe doglianze di coimputate nei §§ 5/6/7.2.4.1.ss. di queste Considerazioni in diritto. 9) ON NC GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato ON NC colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 11), 12) e 28), esclusa per i capi 11) e 28) la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p. in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p., con la contestata recidiva, unificati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con ruolo verticistico di co-reggente avente il grado di "santista" o superiore, gestore delle estorsioni, di traffici di sostanze stupefacenti, e (soprattutto nei periodi di detenzione dell'altro capo IA GI, detto "Principale", e figlio di IA RA) di pianificazione delle maggiori azioni omicidiarie di interesse della cosca, procacciatore di armi ed altro, come dettagliatamente descritto nel relativo capo d'imputazione (in EZ TE a partire dal 2004, con condotta perdurante); si contestavano, inoltre, le estorsioni di cui ai residui capi d'imputazione in danno di imprenditori operanti nel territorio. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, anche in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I.
9.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: 41 I/II inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p., 416-bis e 629 c.p., nonché motivazione carente ovvero manifestamente illogica ed irragionevole quanto all'affermazione di responsabilità, asseritamente viziata dalla valorizzazione di dichiarazioni collaborative rese da soggetti portatori di astio nei confronti del ricorrente, e comunque non adeguatamente vagliate, in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza delle SS.UU., oltre che non sorrette dai necessari riscontri individualizzanti;
quanto al reato di cui capo 11), le pp.oo., lungi dal riscontrare, avrebbero smentito le dichiarazioni del collaboratore TO CA GE;
quanto al reato di cui al capo 12), sarebbero state valorizzate a riscontro delle dichiarazioni del collaboratore OS BA conversazioni del predetto con i propri familiari, oggetto di intercettazione;
quanto al reato di cui al capo 28), sarebbe irrilevante il riscontro costituito dalla mera circostanza che l'imputato sarebbe cliente del negozio della p.o. asseritamente vittima di estorsione.
9.2. Il ricorso è integralmente inammissibile.
9.2.1. Deve premettersi che, come già osservato nel § 5/6/7.2.1. di queste Considerazioni in diritto, i vizi di motivazione irragionevole>> e falsa applicazione della legge>> non sono deducibili in quanto non previsti dal testo vigente dell'art. 606 c.p.p. come possibili motivi di ricorso. In parte qua, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. il ricorso, proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, sono inammissibili.
9.2.2. Sono state già illustrate (nel § 1.3. di queste Considerazioni in diritto) anche le ragioni per le quali è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile.
9.2.3. Ciò premesso, le doglianze, tutte riguardanti le conclusive affermazioni di responsabilità reiterano, inoltre, più o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto) censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno -8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 48 ss. della sentenza impugnata), puntualmente, esaminando, e dettagliatamente confutando, tutte le censure specifiche dell'appellante. 42 Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. _a Corte di appello ha, infatti, valutato con scrupolo le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, incensurabilmente ritenendone sotto ogni profilo l'attendibilità, con valutazione decisivamente corroborata anche da rilevanti esiti di attività d'intercettazione, desunti da conversazioni inequivocabili, incensurabilmente interpretate;
ha, inoltre, esaminato la doglianza difensiva riguardante l'esistenza di presunte ragioni di contrasto tra i dichiaranti e l'imputato, motivatamente superandola.
9.2.4. Non decisivo appare, quanto al reato di cui al capo 11), il conclusivo tentativo delle pp.oo. di minimizzare la portata della dichiarazioni rese, a fronte del complessivo quadro acquisito ed illustrato incensurabilmente dalla Corte d'appello essenzialmente valorizzando (f. 53 ss. della sentenza impugnata) dichiarazioni di collaboratori di giustizia sulla cui attendibilità non sono, peraltro, emersi decisivi dubbi.
9.2.5. Quanto al reato di cui al capo 12), la difesa del ricorrente lamenta che sarebbe stato valorizzato un "auto-riscontro" alle valorizzate dichiarazioni collaborative, desunto dall'intercettazione di una conversazione nella quale lo stesso dichiarante figura come interlocutore, ma la Corte di appello ha bene evidenziato che la conversazione è precedente rispetto alla scelta ed alla dichiarazione collaborativa, e coinvolge anche un terzo che riceve l'ordine; in più, sono stati acquisiti elementi accessori di riscontro puntualmente indicati;
d'altro canto, a ben vedere, sotto il profilo strettamente processuale, l'intercettazione costituisce prova autonoma, che non necessita di riscontri, mentre gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte d'appello, comprese le menzionate dichiarazioni collaborative, assumono rilevanza accessoria.
9.2.6. Quanto al reato di cui al capo 28 (per il quale valgono i rilievi in diritto di cui ai §§ 5/6/7.2.4.1.ss. di queste Considerazioni in diritto), la p.o. ha espressamente dichiarato di essere stato costretto a vendere all'imputato merce sottocosto o con forti sconti, e ciò assorbe ogni ulteriore doglianza. 10) AT GI AT LE 11) Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato: 43 AT GI colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) e 33), con la contestata recidiva, unificati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euro 8.000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie;
AT LE colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 19), 20) e 33), unif cati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibili per rinuncia i rispettivi appelli quanto ai motivi riguardanti le affermazioni di responsabilità, ed ha riformato la sentenza di primo grado unicamente con riguardo al reato di cui al capo 33), relativamente al quale sono state riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;
le rispettive pene sono state, pertanto, ridotte, per il primo ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa, per il secondo ad anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.600 di multa;
gli imputati sono stati condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. nonché della p.c. RN OR. 10/11.1. Contro la predetta decisione, ricorrono disgiuntamente gli imputati (il primo personalmente, il secondo con l'ausilio di un difensori iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione), deducendo, nei medesimi termini: I) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della diminuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991 10/11.2. I ricorsi sono integralmente inammissibili. 10/11.2.1. Sono state già illustrate (nel § 1.4. di queste Considerazioni in diritto) le ragioni per le quali è inammissibile il motivo formulato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Per tali ragioni, la comune censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende di per sé i ricorsi degli imputati inammissibili per difetto della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p.. 10/11.2.2. Deve, peraltro, aggiungersi che il motivo comune non è comunque consentito, perché dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto degli appelli degli imputati, e non risultando formulato neanche all'atto della precisazione 44 delle conclusioni in appello all'udienza 4.12.2014, nella quale per entrambi gli imputati i difensori avevano rinunciato al motivo di appello sull'affermazione di responsabilità, riportandosi agli altri motivi di appello (silenti quanto all'attenuante de qua) e ad una mernoria difensiva. -Sarebbe stato pena la a-specificità del motivo onere delle difese documentare di essersi trovate nell'impossibilità di formulare l'odierna doglianza nell'atto di appello (per essere l'evocata collaborazione in ipotesi maturata successivamente ai termini utili per la proposizione del gravame) e di aver formulato la richiesta nelle predette memorie difensive, ma i ricorsi sono sul punto del tutto silenti (non indicando né la precisa data della evocata collaborazione né la sede nella quale in ipotesi la richiesta sarebbe stata formulata). 10/11.2.3. Questa Corte ha, inoltre, già chiarito che non è censurabile in cassazione (né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado) il mancato esercizio del potere, eccezionalmente previsto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., di riconoscere di ufficio la configurabilità di circostanze attenuanti (Sez. V, n. 37569 del 16.9.2015, CED Cass. n. 264552). 1.2) HI ME classe 1982 I GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato HI ME classe 1982 colpevole del reato ascrittogli al capo 1), con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato, detto U' batteru", si contestava la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con ruolo di addetto a chiudere le estorsioni per conto di "chilli da' muntagna" e cioè della famiglia LO, ponendo in essere atti intimidatori e danneggiamenti propedeutici alle estorsioni, sotto l'egida del clan IA (in EZ TE a partire dal 2004, con condotta perdurante). La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, anche in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. 12.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, chiedendo: 45 [) l'annullamento della sentenza ex art. 606, lett. B/C/E, c.p.p. in relazione agli artt. 192, commi 3 e 4, c.p.p. e 416-bis c.p., "vieppiù contraddittorietà della motivazione;
lamenta, quanto all'affermazione di responsabilità, che le valorizzate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sarebbero state valutate nel rispetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite, e che tra le stesse non vi sarebbe la necessaria convergenza dichiarativa, in particolare avendo il reggente IA GI non indicato l'imputato come affiliato. Sono nelle more pervenute due note contenenti memorie/motivi nuovi quanto all'affermazione di responsabilità ed al calcolo della recidiva e della pena, l'una recante in calce la data dell'8 aprile c.a. e depositata in pari data, l'altra pervenuta il 18.4.2017. 12.2. Il ricorso è integralmente inammissibile. 12.2.1. Le memorie, contenenti in parte anche motivi nuovi (quanto a recidiva e pena, non oggetto di ricorso), sono state depositate tardivamente, perché in violazione del prescritto termine di giorni 15 (cfr. § 3.3.1. di queste Considerazioni in diritto), e non andranno, pertanto, considerate. 12.2.2. Ciò premesso, le doglianze tempestivamente dedotte, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità, reiterano, più o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto),censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non - contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato la - contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 40 ss. della sentenza impugnata), valorizzando plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, e cospicui esiti di intercettazione di conversazioni, incerisurabilmente interpretate, oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando, tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incer surabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 46 13) IA ID II GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA ID colpevole del reato ascrittogli al capo 1), con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con ruolo esecutivo, quale preposto alla commissione di danneggiamenti ed altri atti intimidatori in danno di imprenditori, propedeutici alle estorsioni perpetrate dal sodalizio, nonché impegnato in attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto della cosca (in EZ TE a partire dal 2004, con condotta perdurante). La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado, riducendo al pena ad anni 6 e mes 4 di reclusione, e condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I.
1.3.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: -I/II inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 416-bis c.p., nonché motivazione carente ovvero manifestamente illogica ed irragionevole quanto all'affermazione di responsabilità, asseritamente viziata dalla valorizzazione di dichiarazioni collaborative non adeguatamente vagliate, in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza delle SS.UU., oltre che non sorrette dai necessari riscontri individualizzanti. In data 3.4.2017 ha presentato memoria, essenzialmente citando l'orientamento della II sezione, per il quale non può ritenersi accertata l'affiliazione ad un sodalizio di tipo mafioso valorizzando il mero rapporto di parentela con affiliati. 13.2. Il ricorso è integralmente inammissibile. 13.2.1. Deve premettersi che, come già osservato nel § 5/6/7.2.1. e nel § 9.2.1. di queste Considerazioni in diritto, i vizi di motivazione irragionevole>> e falsa applicazione della legge>> non sono deducibili in quanto non previsti dal testo vigente dell'art. 606 c.p.p. come possibili motivi di ricorso. In parte qua, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. il ricorso, proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, sono inammissibili. 47 13.2.2. Ciò premesso, le doglianze, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità, reiterano, più o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni - giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 161 ss. della sentenza impugnata), valorizzando plurime e convergenti dich arazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, e cospicui esiti di intercettazione di conversazioni, incensurabilmente interpretate, oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando, tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 13.2.3. Deve aggiungersi che questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 19177 del 15/03/2013, Rv. 255828) ha già osservato che, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; tuttavia, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato) alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato sintomatico della della partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo. La semplice esistenza di relazioni di parentela con un esponente di un sodalizio mafioso non costituisce, quindi, di per sé prova o solo indizio dell'appartenenza di un soggetto al sodalizio medesimo (Sez. 5, sentenza n. 18491 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255431, con la importante precisazione che, una volta accertata come nel caso di specie l'esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare ed una non occasionale attività criminosa dei singoli esponenti della famiglia, nulla impedisce al giudice di attribuire 48 alla circostanza che vi siano legami di parentela tra un soggetto e coloro che nella associazione occupano posizioni di vertice o di rilievo, valore indiziante in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso). Nel caso in esame, correttamente attenendosi al predetto orientamento, la Corte di appello ha valorizzato, ai fini della prova dell'appartenenza dell'imputato all'enucleato sodalizio di tipo mafioso non soltanto l'esistente parentela tra l'imputato ed alcuni associati, ma anche gli elementi puntualmente riepilogati a f. 161 ss. della sentenza impugnata quanto alle condotte d'interesse del sodalizio in concreto tenute dall'imputato. 14) IA RA Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA RA colpevole del reato ascrittogli al capo 1), con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 12 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato, detto U' prufessura", che aveva costituito, promosso, organizzato e diretto l'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, quale capo riconosciuto della locale di N castro, si contestava di aver conservato un ruolo verticistico nell'ambito del sodalizio nonostante la sopravvenuta restrizione in carcere (in EZ TE a partire dal 2004, con condotta perdurante). La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, anche in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. 14.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: -I) violazione degli artt. 192, comma 3, e 187 c.p.p. e dell'art. 416-bis c.p., nonché mancanza ed illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, in particolare essendo il ruolo verticistico riconosciutogli incompatibile con la detenzione ininterrottamente sofferta a partire dal 1992; sarebbero state mal valutate le dichiarazioni collaborative dell'imputato e gli esiti di una consulenza depositata dalla difesa, avente ad oggetto trascrizione di conversazioni ed esame di filmati riguardanti colloqui con i familiari. 14.2. Il ricorso è integralmente inammissibile. 14.2.1. Le doglianze, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità, reiterano, рій о meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi 49 dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio -24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto - 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni - giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 7 ss. della sentenza impugnata), valorizzando plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, e cospicui esiti di intercettazione di conversazioni, incensurabilmente interpretate, oltre che puntualmente esarninando, e dettagliatamente confutando, anche con riferimento alla menzionata consulenza di parte, tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti.
1.4.2.2. In particolare, quanto al permanere del riconosciuto ruolo verticistico, che la difesa contesta a cagione dell'ininterrotta detenzione patita da lungo tempo, ma che la Corte d'appello motivatamente conferma, si è raggiunta prova certa della continua trasmissione di ordini propiziata dalle visite delle congiunte, MO e figlie - all'esterno del carcere dove era ristretto, valorizzando le plurime dichiarazioni collaborative acquisite, e soprattutto le captazioni di conversazioni incensurabilmente interpretate e di immagini, che in un caso documentano la consegna alla MO di un "pizzino" in data 30.11.2010, assai verosimilmente contenente un messaggio, secondo quanto peraltro riferito anche dai collaboratori di giustizia. L'episodio risulta incensurabilmente ricostruito dalla Corte d'appello. In proposito, quanto la difesa pretenderebbe di desumere dalla propria consulenza tecnica si è rivelato del tutto privo di fondamento (cfr. rilievi a f. 16 della sentenza impugnata, che "smontano" la prospettazione difensiva, evidenziando che la predetta consulenza fonda su immagini parziali, che non rappresentano l'intera sequenza, come si evince dall'orario in minuti e secondi impresso sulle immagini, non relativo a tutti gli istanti in cui la mano è stata ripresa, e che proprio per questo non danno la rappresentazione completa del gesto>>, concludendo incensurabilmente nel senso che non vi è quindi motivo di disattendere la ricostruzione della PG, che documenta il passaggio di mano del pizzino. Sebbene non si conosca il contenuto di quel messaggio, l'episodio assume obbiettiva valenza indiziaria, riscontrando quanto riferito dai collaboratori sul fatto che nella cosca si usasse il sistema dei pizzini por 50 comunicare con l'esterno (come confermano le stesse dichiarazioni di IA GI) e confermano che il canale di comunicazione di IA RA verso l'esterno era rappresentato dai colloqui con i familiari>>. E' certo, inoltre, l'intervento dell'imputato in almeno due occasioni (f. 16 s.) nella quali furono prese decisioni fondamentali per la vita della cosca. altrimenti immotivataL'assunto accusatorio è ulteriormente comprovato dalla precccupazione di non essere intercettato, frequentemente palesata nel corso dei colloqui con le congiunte, spesso condotti con linguaggio criptico oppure a segni e gesti, non altrimenti giustificata dalla difesa. 15) IA GI Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA GI colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 3), 13), 14), 15), 28), 29), 30), 31) [esclusa per i capi 3), 13), 14), 15), 28), 29), 30), 31) la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p. in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.], unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciute l'attenuante di cui all'art. 8 1. n. 203 del 1991, nonché le attenuanti generiche (queste ultime con giudizio di equivalenza sulle aggravanti concorrenti), operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato, detto "il principale", si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta dal padre IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con ruolo verticistico di co-reggente, come dettagliatamente descritto nel relat vo capo d'imputazione (in EZ TE a partire dal 2004, con condotta perdurante), oltre alla commissione di alcuni reati fine. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato, quanto alle affermazioni di responsabilità, la sentenza di primo grado, riducendo la pena ad anni 5 e mesi 4 di reclusione, e condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. nonché della p.c. HI NI. 15.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: I) -mancanza di motivazione in relazione al bilanciamento tra circostanze;
II) mancanza di motivazione quanto all'eccessivo aumento per la continuazione 51 15.2. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi privi della necessaria specificità, in quanto meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondati. 15.2.1. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni valorizzando incensurabilmente le premesse gravissime modalità del fatto e la rilevanza concreta delle aggravanti concorrenti (recidiva - particolarmente significativa per numero e gravità dei precedenti - ed associazione armata), correttamente conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora come nel caso di specie non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento - - illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, CED Cass. n. 245931). 15.2.2. Inoltre, risulta operato un estremamente benevolo aumento pari a tre mesi di reclusione per ciascuno degli 8 reati in continuazione, molto prossimo all'aumento editale minimo consentito, giungendosi ad una pena finale di estrema mitezza. 15) IA NC classe 1968 Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA NC classe 1968 colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 4) e 6) [esclusa per i capi 4) e 6) la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p.], con la contestata recidiva, unificati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 3000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie. Al 'imputato, detto "u' AC si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con ruolo di gestione di traffici di sostanze stupefacenti, di estorsioni ed usure, nonché mandante di atti intimidatori;
si contestava inoltre la commissione di due estorsioni perpetrate con metodo mafioso. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato, quanto alle affermazioni di responsabilità, la sentenza di primo grado, riducendo la pena ad anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 2800 di multa, e condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, 52 Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I., nonché della p.c. LA GI e della p.c. RD RO. 16.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di due difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: I/II - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 416-bis c.p., nonché motivazione carente ovvero manifestamente illogica ed irragionevole quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1), asseritamente viziata dalla valorizzazione di dichiarazioni collaborative non adeguatamente vagliate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza delle SS.UU., oltre che non sorrette dai necessari riscontri individualizzanti. Sarebbero stati trascurati gli elementi di segno contrario, ovvero le dichiarazioni di IA GI (per il quale l'imputato non aveva mai spacciato per la cosca), OT GI e BA OS oltre che due sentenze, una che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 e quella di cui all'art. 628, comma 3, c.p., l'altra che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 416-bis c.p.; ondivaghe sono infine le dichiarazioni di GE SI. III/IV - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p., nonché motivazione ovvero manifestamente illogica ed irragionevole quanto carente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4) - estorsione in danno di RD RO -; in argomento sarebbero immotivatamente rese con notevole ritardo le dichiarazioni della p.o., che pure non aveva esitato a denunciare tempestivamente altri reati commessi in suo danno da terzi;
andava comunque esclusa per le ragioni già riportate in riferimento al reato associativo l'aggravante di cui all'art. 7. -V/VI inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p., nonché motivazione carente ovvero manifestamente illogica ed irragionevole quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 6) - estorsione in danno di LA GI -; in argomento sarebbe stata mal valutata l'attendibilità della p.o., le cui dichiarazioni sono state captate in una singola intercettazione;
andava comunque esclusa per le ragioni già riportate in riferimento al reato associativo l'aggravante di cui all'art.
7. VII il ricorrente lamenta, infine, che, per i fatti risalenti al 2000, esclusa l'aggravante di cu all'art. 7, sarebbe maturata la prescrizione. 16.2. Il ricorso è integralmente inammissibile. 16.2.1. Deve premettersi che, come già osservato nel § 5/6/7.2.1., nel § 9.2.1. e nel § 13.2.1. di queste Considerazioni in diritto, i vizi di motivazione irragionevole>> e falsa applicazione della legge>> non sono deducibili in quanto non previsti dal testo vigente dell'art. 606 c.p.p. come possibili motivi di ricorso. 53 In parte qua, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. il ricorso, proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, sono inammissibili. 16.2.2. Ciò premesso, le doglianze, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità, reiterano, più o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio · - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato le contestate affermazionie di responsabilità - valorizzando plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, sia intrinsecamente che estrinsecamente, nonché dichiarazioni testimoniali quanto alla estorsioni (in particolare, capo 1: ff. 73 ss.; capo 4: ff. 69 ss.; capo 6: ff. 71 ss.). Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 16.2.3. In particolare: con riguardo alla tentata estorsione di cui al capo 4), in danno di RD RO, sono state valorizzate in primis le dichiarazioni rese dalla p.o., motivatamente ritenute attendibili, anche perché confermative di quanto già emerso da intercettazioni ambientali di conversazioni della medesima p.o., e corroborate anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GE SI;
- con riguardo alla estorsione di cui al capo 6), in danno del LA, sono state ancora una volta valorizzate in primis le dichiarazioni rese dalla p.o. nel corso di una conversazione intercettata in data 25.2.2011: la loro spontaneità (per essere state inconsapevolmente captate) le rende all'evidenza attendibili ed idonee a fornire di per sé prova del reato;
54 con riguardo ai reati di cui ai capi 4) e 6), le doglianze riguardanti la contestata aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, non considerano che la Corte di appello ha incensurabilmente ritenuto il solo metodo mafioso, sicuramente configurabile tenuto conto delle inequivocabili modflaità delle condotte accertate, non anche la finalità mafiosa;
con riguardo al reato di cui al capo 1), la Corte di appello ha scrupolosamente valutato le dichiarazioni dei sei collaboratori di giustizia (per i quali il ricorrente era organicamente inserito nell'enucleato sodalizio, curando la gestione delle estorsioni dato confermato - dall'accertata responsabilità per i predetti reati-fine ed attività di traffico di droghe) valorizzate ai fine della conclusiva affermazione di responsabilità, puntualmente esaminando e confutando le censure dell'appellante, in conclusione incensurabilmente ritenendone l'attendibilità intrinseca ed estrinseca (f. 73 ss. della sentenza impugnata, in particolare f. 74 s. quanto alla puntuale ed incensurabile confutazione delle eccezioni difensive). 16.2.4. Confermata la configurabilità della predetta aggravante, restano assorbite le doglianze riguardanti l'asserita prescrizione dei fatti risalenti al 2000: relativo termine, tenuto conto delle ritenute aggravanti, sarebbe, infatti, pari ad anni 22 e mesi 6 secondo la disciplina previgente, ed ad anni 11 e mesi 11 decorrenti (in virtù dell'aggravante di cui all'art. 7 cit., che fa ricomprendere i reati in oggetto nell'ambito di quelli di cui all'art. 51, comrna 3-bis c.p.p., secondo quanto previsto dall'art. 161, comma 2, c.p.) dall'ultimo atto interruttivo, da identificare nella sentenza di condanna, secondo la disciplina attualmente vigente. Invero, per espressa previsione dell'art. 160, comma 3, c.p., la disciplina dettata dal medesimo comma quanto alla previsione di termini massimi di prescrizione, non si applica per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.>> (ad es., il reato di cui all'art. 416-bis c.p. ed i reati aggravati ex art. 7 l. n. 203 del 1991, perché commessi con metodo o per finalità mafiose), per i quali, pertanto, non è previsto un termine massimo: detti reati si prescrivono soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157 c.p. che quindi, in presenza di plurimi atti interruttivi, potenzialmente è suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (in tal senso, in giurisprudenza, v. anche Sez. 3, sentenza n. 2210 del 2016). 16.2.5. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22- 55 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400). :17) IA NC classe 1970 I GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA NC classe 1970 colpevole dei reati ascrittogli ai capi 1) e 32) ) [esclusa per quest'ultimo la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p. in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p., unificati dal vincolo della continuazione, con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 10, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato, detto O" si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con ruolo di gestione di traffici di sostanze stupefacenti (soprattutto eroina) nel territorio lametino, con contatti a ciò strumentali con ambienti di camorra napoletana, nonché compartecipe in talune azioni omicidi arie e mandante di atti intimidatori, gestore di estorsioni e detentore di armi in ambito associativo;
si contestava inoltre la commissione di un'estorsione perpetrata con metodo mafioso. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato, quanto alle affermazioni di responsabilità, la sentenza di primo grado, riducendo la pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti residue di cui al capo 32 - ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 7000 di multa, e condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. oltre che della p.c. HI NI. 17.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: I) manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 32): lamenta di aver documentato di aver pagato in parte il materiale acquistato, lasciando solo uno scoperto residuo di euro 2790,81, non onorato per il sopravvenire di misure custodiali, e di non avere quindi inteso perpetrare alcuna estorsione "silente"; 56 II) manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche in ordine al reato di cui al capo 1). 17.2. Il ricorso è integralmente inammissibile. 17.2.1. Le doglianze, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità, reiterano, рій о meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 - aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infonidate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 26 ss.), valorizzando incensurabilmente le inequivocabili dichiarazioni della p.o., che ha anche espressamente dichiarato di non avere mai agito per il recupero del proprio credito perché intimidito dalla caratura criminale del ricorrente. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 17.2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche (valorizzando anche "l'atteggiamento processuale collaborativo (vi è stata confessione in relazione al reato associativo") non soltanto per l'estorsione, ma anche per il reato associativo: dette circostanze sono state poi esplicitamente comparate con le sole aggravanti del reato ritenuto più grave (f. 28 della sentenza impugnata), ed implicitamente computate ai fini dell'aumento di pena per il reato satellite (in relazione al quale, se è vero che non sono state esplicitamente menzionate le attenuanti generiche, è vero anche che non è stata menzionata neanche la contestata e già ritenuta recidiva). In proposito, peraltro, questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 10266 del 25/06/1991, Rv. 188266; Sez. 3, sentenza n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057) ha già chiarito che, con riguardo al reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave, e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle 57 circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. 1.8) DA RT classe 1982 Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato DA RT classe 1982 colpevole dei reati ascrittigli ai capi 25) e 26), unificati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato si contestava il concorso esterno alla cosca IA (capo 25) nella qualità di appuntato dei CC in servizio presso la caserma di EZ TE (fatti commessi dal 2006, condotta perdurante) e la rivelazione di segreti d'ufficio aggravata ex art. 7 I. n. 203 del 1991 (fatto accertato nel 2010). La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha assolto l'imputato dal reatc di cui al capo 25) perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena per il reato di cu all'art. 26), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, in anni uno e mesi due di reclusione. Contro la predetta decisione, ricorrono l'imputato, con l'ausilio di due difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con due distinti ricorsi, ed il PG distrettuale. 18.1. Il PG distrettuale lamenta violazione della legge penale e vizi di motivazione limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 (la condotta accertata si sarebbe rivolta in favore di un soggetto in posizione verticistica nell'ambito del sodalizio e quindi del clan stesso, non a beneficio del singolo, come ritenuto dalla Corte di appello). 18.2. L'imputato lamenta: (r corso avv. Gambardella) I) violazione degli artt. 192, comma 3, e 187 c.p.p. nonché 326 c.p. e vizi di motivazione: l'imputato non avrebbe posto in essere la condotta ascrittagli (aver pronunziato in presenza di LO OSRIO la frase "Russi e se russi ti sentono" in ipotesi per avvertirlo dell'installazione in atto di un dispositivo di intercettazione); egli sarebbe istigatore non si capisce di chi, e comunque non vi sarebbe alcun atto coperto da segreto oggetto di rivelazione;
sarebbero state trascurate le dichiarazioni dell'altro CC (LL) intervenuto in loco in ottemperanza a quanto disposto dal superiore e la mancanza di riscontro individualizzante a quanto riferito dal collaboratore LO OSRIO, non potendo essere utilizzato quanto appreso de relato dal figlio SA per essergli stato riferito proprio dal padre OSRIO ovvero la relazione di servizio dei CC BU e D'MI, generica e redatta ad un anno dal fatto;
58 I) violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 326 c.p. poiché il segreto in ipotesi rivelato era già noto al destinatario della rivelazione (lo stesso LO ha dichiarato di aver capito che gli operai erano in realtà CC "che volevano mettere queste", e che il predetto non volesse farli entrare perché li aveva riconosciuti come CC lo confermano i due CC travestiti, BU e D'MI); la frase non fu pronunziata dall'imputato ma dall'altro CC LL presente, che lo ha ammesso;
sarebbero state travisate le dichiarazioni del teste BRANCA;
sarebbe stato il m.llo RI a chiedere al DA di intervenire in loco per convincere il LO a fare entrare i due finti operai;
ed era evidente che fossero finti, poiché avevano detto di voler riparare un telefono, ma in casa il telefono non c'era; non è chiaro se si fossero qualificati come operai ENEL o TELECOM: i due si sarebbero presentati vestiti da operai ENEL per riparare un guasto ad un telefono in una casa senza telefono. 18.3. I ricorsi dell'imputato sono integralmente inammissibili. 18.3.1. Le doglianze, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità, reiterano, рій о meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio -24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 187 ss. della sentenza impugnata), valorizzando incensurabilmente una articolata serie di elementi, già positivamente passati al vaglio di questa Corte nell'ambito del subprocedimento cautelare, come la stessa Corte d'appello ricorda (f. 187 della sentenza impugnata: deve in proposito evidenziarsi che erra la difesa quando invoca l'intervenuto annullamento, in realtà riguardante il solo concorso esterno), oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando (in particolare a f. 190 della sentenza impugnata, quanto all'inesistenza di un segreto da svelare), tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 59 18.3.2. La difesa omette di considerare che, a carico dell'imputato, non è stata valorizzata unicamente la frase più volte menzionata nei ricorsi, bensì: - le dichiarazioni collaborative di LO OSRIO, incensurabilmente giudicate attendibili (al riguardo, la Corte d'appello espressamente afferma, in motivazione, l'impossibilità di utilizzare come riscontro quanto dallo stesso riferito al figlio); - quanto risultante da due annotazioni di servizio redatte nel luglio dal Carabiniere SCUTICCHIO e dai marescialli RI e SE (ai quali i CC vibonesi BU e D'MI avevano, nell'immediatezza dei fatti successivamente contestati all'odierno imputato, manifestato perplessità sul comportamento di quest'ultimo) e dalla conclusiva relazione di servizio del cap. CINNIRELLA, nonché infine quanto riferito anche dal tecnico BRANCA (su tutto, dettagliatamente, f. 187 ss. della sentenza impugnata, anche ad incensurabile confutazione delle eccezioni difensive). Incensurabilmente valorizzando, in difetto di documentati travisamenti, le predette risultanze, la Corte di appello ha concluso che, se anche il LO aveva dei sospetti sul fatto che gli operai di telefonia presentatisi in casa sua fossero in realtà operanti delle forze dell'ordine incaricati di installare delle microspie (in realtà, essi dovevano unicamente porre rimedio al malfunzionamento di microspie già installate), tali sospetti divennero delle certezze grazie al documentato contributo del sopraggiunto Carabiniere DA, la cui condotta integra, sotto il profilo della materialità, il contestato reato, non avendo ad oggetto notizie già con certezza note, ovvero l'esistenza a carico del LO di un'attività info- investigativa per sua natura destinata a restare segreta, onde non essere vanificata. Infine, deve rilevarsi che costituiva frutto di una iniziale più ampia ipotesi accusatoria, rimasta indimostrata, la compartecipazione al fatto di un terzo rimasto ignoto: trattasi, peraltro, di circostanza del tutto ininfluente in riferimento alla conclusiva affermazione di responsabilità dell'imputato.
1.8.4. Il ricorso del PG è fondato. Le argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello (f. 199 della sentenza impugnata) ha motivato l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 appaiono meramente assertive: occorreva valutare se la condotta accertata fosse rivolta a vantaggio del singolo oppure posta in essere per finalità mafiose, ovvero rivolta a vantaggio del sodalizio cui il LO apparteneva, e la Corte di appello ha avvalorato la prima ipotesi senza convincentemente spiegarne il perché, e senza considerare che il LO era, nell'ambito del sodalizio di appartenenza, in posizione verticistica, e quindi il segreto rivelatogli ben poteva rivolgersi a vantaggio, oltre che del singolo beneficiario della rivelazione, anche del sodalizio stesso, garantendo la segretezza delle conversazioni riguardanti la sua vita ed i suoi affari. 60 18.4.1. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, la sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di ZA per nuovo giudizio, che sarà condotto tenendo conto dei rilievi di cui al § che precede, ed in particolare colmando l'indicata lacuna motivazionale. 19) IA AL GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA AL colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 5), 8), 21), 22), 23) e 28) [esclusa per i reati di cui ai capi 5) e 28) la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p. in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p., e per i reati di cui ai capi 21), 22) e 23) la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991], unificati dal vincolo della continuazione, con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 13 e mesi 8 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, anche in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. oltre che della p.c. RD RO e della p.c. AR LE. 19.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: I) 606/C c.p.p. violazione dell'art. 442, comma 1-bis, c.p.p. richiamato dall'art. 458, comma 2, c.p.p., norma prevista a pena d'inutilizzabilità, nella parte in cui la Corte d'appello di ZA ha confermato la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato sulla base di atti non ricompresi tra quelli che potevano essere legittimamente utilizzati, trattandosi di atti integrativi d'indagine svolti dopo l'ammissione al rito abbreviato;
I) 606/E - mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha omesso di prendere in considerazione la CT prodotta dalla difesa a dimostrazione dell'assenza del requisito della sproporzione previsto dall'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992, con riferimento al fabbricato identificato al Catasto urbano del Comune di EZ TE foglio n. 39, part. 918/822 del quale era stata disposta la confisca in primo grado. 19.2. Il ricorso è integralmente inammissibile perché (come peraltro risultante anche dal non contestato riepilogo dei motivi di appello operato dalla Corte di appello a f. 34 della sentenza impugnata) presentato per motivi inerenti ad un punto della decisione che non aveva costituito oggetto di appello, e non deducibili per la prima volta in sede di legittimità. 61 20) IA IO Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA IO colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) e 21) [esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991], unificati dal vincolo della continuazione, con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 8, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con il compito, tra gli altri, di usuraio/esattore per conto della cosca di appartenenza, nonché di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
si contestava inoltre la commissione di un'usura aggravata. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, anche in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. oltre che della p.c. RD RO e della p.c. AR LE. 20.1. Contro la predetta decisione, ricorre l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: - art. 606, B/C/E, c.p.p. per vizi di motivazione, essendosi la Corte d'appello asseritamente limitata ad un esame formale sommario o superficiale del dato probatorio, con insufficiente disamina logico-giuridica, contraddittorietà palese delle varie proposizioni ed inesistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione in ordine alle affermazioni di responsabilità ed al calcolo della recidiva (i materiali probatori valorizzati, ed in particolare le acquisite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non legittimerebbero l'attribuzione del ruolo di associato all'imputato; le dichiarazioni della p.o. del reato di usura non consentirebbero una precisa valutazione delle somme prestate e conseguentemente degli interessi praticati;
non sarebbero adeguatamente spiegate le ragioni che hanno indotto all'aumento di pena per la recidiva) 20.2. Il ricorso è integralmente inammissibile. 20.2.1. Le doglianze riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità, reiterano, рій о meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 62 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni - giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 77 ss. della sentenza impugnata), valorizzando incensurabilmente plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, nonché di una persona offesa, oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 20.2.2. Le doglianze inerenti alla recidiva non sono consentite, perché (come peraltro evidenziato anche dalla Corte di appello a f. 83 della sentenza impugnata) non avevano costituito oggetto di appello, e non sono deducibili per la prima volta in sede di legittimità. 20.2.3. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400). 21) IA NI Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA NI colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 21) e 32) [esclusa per il reato di cui al capo 21) la circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, e per il reato di cui al capo 32) la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p. in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.,], unificati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie. 63 All'imputato si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con il compito, tra gli altri, di usuraio/esattore per conto della cosca di appartenenza, nonché di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
si contestava inoltre la commissione di un'usura aggravata e di un'estorsione. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato quanto alle affermazioni di responsabilità la sentenza di primo grado, riducendo al pena ad anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euro 10.000 di multa, e condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. oltre che della p.c. HI NI. 21.1. Contro la predetta decisione, l'imputato, con l'ausilio di due difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, propone due distinti ricorsi, deducendo: (ricorso avv. RANIA): art. 606, B/C/E, c.p.p. per vizi di motivazione, essendosi la Corte d'appello limitata ad un esame formale sommario o superficiale del dato probatorio, con insufficiente disamina logico-giuridica, contraddittorietà palese delle varie proposizioni ed inesistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione in ordine alle affermazioni di responsabilità ed al calcolo della recidiva (i materiali probatori valorizzati, ed in particolare le acquisite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non legittimerebbero l'attribuzione del ruolo di associato all'imputato; le dichiarazioni della p.o. del reato di usura non consentirebbero una precisa valutazione delle somme prestate e conseguentemente degli interessi praticati;
quanto al reato di cui al capo 32), sarebbero state valorizzate le sole dichiarazioni del collaboratore OS BA, sfornite dei necessari riscontri;
non sarebbero adeguatamente spiegate le ragioni che hanno indotto all'aumento di pena per la recidiva) (ricorso avv. Canzoniere): violazione degli artt. 416-bis c.p. e 192 c.p.p., e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1) (in particolare per contraddittorietà sul compito dell'imputato nell'ambito dell'enucleato sodalizio, come ricostruito dai collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state valorizzate dalla Corte d'appello ai fini dell'affermazione di responsabilità; violazione degli artt. 629 c.p. e 192 c.p.p., e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 32), in difetto di concrete/ condotte valorizzabili per configurare la ritenuta estorsione ambientale;
64 quanto al reato di cui al capo 21, il ricorrente insiste, infine, nell'eccezione di prescrizione già formulata in appello. 21.2. I ricorsi sono, nel complesso, infondati. 21.2.1. Le doglianze riguardanti le conclusive affermazioni di responsabilità reiterano, рій о meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio -24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate affermazioni di responsabilità (in particolare, ff. 84 ss. della sentenza impugnata), valorizzando incensurabilmente plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, e di due persone offese, puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 21.2.2. Le doglianze inerenti alla recidiva sono dedotte in carenza di interesse, e comunque manifestamente infondate: in appello non vi è stato per la predetta circostanza aggravante alcun aumento (cfr. f. 93 s. della sentenza impugnata), il che rende giocoforza manifestamente infondata la doglianza che non sarebbero adeguatamente spiegate le ragioni che hanno indotto all'aumento di pena per la recidiva.
2.1.2.3. Per quanto riguarda le infondate doglianze dell'imputato inerenti alla configurazione, in diritto, dei contestati e ritenuti reati di estorsione, e dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, si rinvia a quanto già osservato in ordine ad analoghe doglianze di coimputate nei §§ 5/6/7.2.4.1.ss. di queste Considerazioni in diritto.
2.1.2.4. E' manifestamente infondato il motivo riguardante la prescrizione asseritamente già maturata per il reato di cui al capo 21. 65 Deve premettersi che diversamente da quanto rileva erroneamente sul punto la Corte l'appello non può essere considerato inammissibile, essendo stata ridotta la d'appello- pena, e non potendo tenersi conto della recidiva, che come già illustrato la stessa Corte - d'appello non all'atto della conclusiva determinazione del computa trattamento sanzionatorio. Nondimeno il reato, aggravato ex art. 644 comma 5 nn. 3 e 4, pur se all'epoca di commissione punito con pena massima pari a sei anni di reclusione, non risultava prescritto alla data della sentenza d'appello né secondo la previgente disciplina (che prevede un termine massimo pari a 22 anni e mezzo) né secondo quella attualmente vigente (che prevede un termine massimo pari a 15 anni), con plurime sospensioni, a decorrere dal gennaio 2005, come riferisce la Corte di appello, in difetto di contestazioni difensive, che di tale ultimo profilo si disinteressa. 21.2.4.1. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400). Né può assumere incidenza la ritenuta mera infondatezza delle doglianze riguardanti le sole estorsioni: in proposito, le Sezioni Unite (not. di decisione del 27/05/2016) hanno, infatti, stabilito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che, in presenza di un ricorso per cassazione "cumulativo" riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali il ricorso risulti, al contrario, inammissibile. L'operatività della prescrizione è, pertanto, preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile. 22) IA IG classe 1974 II GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA IG classe 1974 colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 21) e 24) [esclusa per questi ultimi due la 66 circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991], con la contestata recidiva, unificati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 10 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato, detto "Gino", si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con il compito, tra gli altri, di usuraio/esattore per conto della cosca di appartenenza, attivo nell'esercizio abusivo del credito, e nello spaccio di sostanze stupefacenti;
si contestava inoltre la commissione di due usure aggravate. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, anche in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. 22.1. Contro la predetta decisione, ha proposto ricorso l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: I) manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 21) (lamentando la falsità delle dichiarazioni della p.o. quanto al coinvolgimento del figlio IG nell'usura che si assume perpetrata dal padre IA IO: l'affermazione che IG IA avrebbe negoziato i titoli rilasciati dalla presunta p.o. dell'usura al padre IO sarebbe frutto di travisamento in quanto i titoli de quibus non sarebbero stati negoziati;
il figlio IG odierno ricorrente nessuna parte avrebbe avuto nella vicenda, né apprezzabile riscontro alle dichiarazioni della p.o. poteva essere tratto dalle valorizzate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OT GI e IA OSN); II) manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 24): le dichiarazioni della p.o. sarebbero inattendibili e lacunose;
la Corte avrebbe illogicamente interpretato il senso di una annotazione rinvenuta sulla matrice di un assegno;
III) manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1) nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416- bis, comma 1, c.p.: non poteva essere valorizzata l'attività di prestiti ad usura, svolta individualmente e non "in forma societaria", come testimoniato dal fatto che non gli era neanche stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 della finalità mafiosa;
il sodalizio/ f enucleato non prevedeva il ruolo che si è preteso di attribuire all'imputato; 67 V) (non III come indicato in ricorso) mancanza di motivazione quanto alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (che pretende distonica rispetto ad altri associati con ruolo di maggior rilievo) voleva minimo pena, attenuanti generiche e riduzione dell'aumento per la continuazione;
V) (non IV come indicato in ricorso) 606/C c.p.p. - violazione dell'art. 442, comma 1-bis, c.p.p. richiamato dall'art. 458, comma 2, c.p.p., norma prevista a pena d'inutilizzabilità, nella parte in cui la Corte d'appello di ZA ha confermato la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato sulla base di atti non ricompresi tra quelli che potevano essere legittimamente utilizzati, trattandosi di atti integrativi d'indagine svolti dopo l'ammissione al rito abbreviato;
VI) (non V come indicato in ricorso) 606/E - mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha confermato la confisca dell'immobile di cui al punto 4) del decreto di sequestro preventivo del 28.2.2013, nella disponibilità dell'imputato da data antecedente agli anni 2007/2008, come testimoniato dalla domanda di condono risalente al 2003 e dal pagamento di una somma per la sanatoria tra gli anni 2004 e 2006. 22.2. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca del fabbricato di cui al punto 4) del decreto di sequestro emesso in data 28 febbraio 2013, e, nel resto, è, nel complesso, infondato. 22.2.1. Le doglianze riguardanti le conclusive affermazioni di responsabilità (I, II e III motivo) reiterano, più o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni - giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da v zi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate affermazioni di responsabilità (in particolare, ff. 107 ss. della sentenza impugnata), valorizzando incensurabilmente plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, e dichiarazioni di persone offese, oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della 68 responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 22.2.2. In particolare, la Corte di appello ha, tra gli altri, incensurabilmente valorizzato i seguenti elementi: quanto al reato di cui capo 21): il rinvenimento del nome NO (riferibile all'imputato) sugli assegni, a conferma delle dichiarazioni rese dalla p.o. quanto all'identità dell'imputato (figlo di IO, ovvero il soggetto che gli prestava denaro ad usura) e da alcuni collaboratori di giustizia (concordi e precisi nel riferire che padre e figlio facevano usure insieme); appare, infine, irrilevante l'invocato dato della mancata negoziazione del titolo, peraltro assertivamente prospettato, ma non congruamente dimostrato;
- quanto al reato di cui al capo 24): le dichiarazioni della p.o., scrupolosamente vagliate;
né è dato comprendere in un contesto di condotte di usura in cosa si concretizzerebbe - l'evocata illogicità del senso di una annotazione rinvenuta sulla matrice di un assegno (int. uguale interessi: deduzione al contrario estremamente logica); quanto al reato di cui al capo 1: plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, concordi e precise, di certo non ostili all'imputato, in assenza di congruamente documentati moventi calunniatori (che neanche l'imputato accreditata), e comunque in massima parte facenti parte del medesimo nucleo familiare dello stesso imputato;
non corrisponde, peraltro, al vero che la Corte di appello abbia affermato che le usure fossero direttamente riconducibili al sodalizio, essendosi limitata ad affermare che esse, poste in essere a titolo individuale, costituivano peraltro elementi sintomatici che confermavano l'assunto - aliunde ampiamente corroborato dalle acquisite risultanze probatorie della mafiosità dell'imputato: - come reiteratamente chiarito dalla Corte d'appello, l'usura praticata dai IA, ancorché posta in essere dai membri di quel sottogruppo individualmente e non in forma collettiva (vale a dire attraverso capitali comuni), rientrava a pieno titolo tra le attività illecite della cosca e contribuiva a connotare l'apporto partecipativo al sodalizio. 22.2.3. Il quarto motivo è in parte non consentito (in difetto di appello quanto alle circostanze: cfr. sul punto quanto già osservato nel § 10/11.2.3. di queste Considerazioni in diritto), in parte privo della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (essendo stato richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche assertivamente, senza congruamente indicare gli elementi eventualmente sintomatici della necessaria meritevolezza). In realtà, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non 69 contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato le contestate statuizioni incensurabilmente valorizzando le premesse gravi modalità dei fatti accertati e l'assenza di sintomi di resipiscenza o di altri elementi decisivamente sintomatici in senso contrario della necessaria meritevolezza, determinando in maniera senz'altro - congrua il conclusivo e complessivo trattamento sanzionatorio, quantificando la pena base al limite medio, con contenuti aumenti nella misura di un terzo per ciascuna usura a fronte di un massimo edittale pari a non meno di dodici anni di reclusione, pur in riferimento a condotte gravi che denotano capacità criminale particolarmente elevata e notevole intensità del dolo. 22.2.4. Il V motivo è infondato. 22.2.4.1. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 442, comma 1-bis, c.p.p. richiamato dall'art. 458, comma 2, c.p.p., norma prevista a pena d'inutilizzabilità, nella parte in cui la Corte d'appello di ZA ha confermato la confisca di beni nella disponibilità dell' mputato sulla base di atti non ricompresi tra quelli che potevano essere legittimamente utilizzati, trattandosi di atti integrativi d'indagine svolti dopo l'ammissione al rito abbreviato. 22.2.4.2. Deve convenirsi che la Corte d'appello non ha argomentato in maniera del tutto convincente in ordine al rigetto delle doglianze dell'imputato, essenzialmente fondate sul rilievo che i valorizzati atti integrativi di indagine potevano asseritamente essere utilizzati solo previa acquisizione da parte del GUP per la loro assoluta necessità ai fini della decisione, e con facoltà di prova contraria, il che non risulta essere avvenuto. Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non si porrebbe un problema di contraddittorio né di confiscabilità in fase esecutiva, nella specie irrilevanti, perché, procedendosi con rito abbreviato, nel fascicolo non potevano entrare ulteriori atti se non acquisiti con le formalità previste dall'art. 441, comma, 5 c.p.p., secondo quanto lamenta il ricorrente.
2.2.2.4.3. L'impossibilità di utilizzare validamente i predetti atti era stata tempestivamente eccepita dalla difesa all'udienza 17.5.2013. 2:2.2.4.4. Pur se in concreto il ricorso non indica il contenuto degli atti in ipotesi indebitamente valorizzati, né effettua la dovuta "prova di resistenza", dalla motivazione della sentenza impugnata appare evidente che gli atti integrativi de quibus siano stati determinanti ai fini della contestata statuizione, il che non consente di ritenere l'odierna doglianza priva della necessaria specificità.
2.2.2.4.5. Prima di valutare la fondatezza o meno della doglianza difensiva, occorre necessariamente considerare che gli atti de quibus non sono stati utilizzati a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ma soltanto della contestata statuizione di confisca, cui il 70 prevalente orientamento di questa Corte attribuisce natura di mera misura di sicurezza (Sez. 6, sentenza n. 10887 dell'11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254786; Sez. 6, sentenza n. 25096 del 06/03/2009, Rv. 244355; Sez. 1, sentenza n. 8404 del 15/01/2009, Rv. 242862). 22.2.4.6. Ciò premesso, nel caso in esame: non appare applicabile la disciplina dettata dall'art. 430 c.p.p, in difetto dell'emissione " del decreto che dispone il giudizio;
- non appare applicabile la disciplina dettata dall'art. 407 c.p.p. (con sanzione di inut lizzabilità), perché gli atti oggetto della doglianza difensiva non erano diretti a sostenere l'accusa, trattandosi, piuttosto, di atti relativi a statuizioni di natura amministrativa (di confisca) che possono essere disposte per la prima volta anche dopo l'emissione della sentenza, dei quali la parte è stata messa a conoscenza e quindi posta in condizione di esplicare le opportune difese. 22.2.4.7. Come già chiarito dalla giurisprudenza (Sez. un., sentenza n. 29022 del 30/05/2001, Rv. 219221; Sez. 6, sentenza n. 27343 del 20/05/2008, Rv. 240585), la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, avrebbe potuto pacificamente essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione, che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale. Si è anche precisato che la semplicità dell'accertamento richiesto nella procedura "de plano" non è incompatibile con la confisca speciale ogni qual volta i dati da valutare siano già emergenti dagli accertamenti contenuti nei provvedimenti definitivi di merito"; peraltro, il giudice dell'esecuzione può provvedere svolgendo in contraddittorio gli approfondimenti istruttori necessari, ex art. 666, comma 5, c.p.p.
2.2.2.4.8. Appare, pertanto, evidente, anche per esigenze di economia processuale, che, premessa la necessità del contraddittorio (imposto anche in executivis dall'art. 666, comma 5, c.p.p., quando siano necessari approfondimenti istruttori nuovi), nessun vizio è rilevabile nel caso di specie. La contestata statuizione di confisca avrebbe potuto essere adottata dal giudice dell'esecuzione sulla base di elementi acquisiti successivamente addirittura anche rispetto al giudicato di cognizione, purché in contraddittorio;
del tutto legittimo appare, quindi, che 71 essa sia stata disposta dalla Corte di appello valorizzando elementi acquisiti dopo l'ammissione al giudizio abbreviato, ma pur sempre nel contraddittorio, ovvero consentendo alle parti l'esplicazione di ogni utile attività difensiva (in ipotesi, anche l'esercizio de diritto di prova contraria, in concreto non esercitato dalla difesa per sua scelta), come è avvenuto all'udienza 17.5.2013, nel corso della quale il ricorrente ha avuto facoltà di attivarsi come riteneva opportuno. 22.2.5. Il VI motivo è fondato. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha confermato la confisca dell'immobile di cui al punto 4) del decreto di sequestro preventivo del 28.2.2013, trascurando di considerare che l'immobile sembrerebbe nella disponibilità dell'imputato da data antecedente agli anni 2007/2008, come testimoniato dalla domanda di condono risalente al 2003 e dal pagamento di una somma per la sanatoria tra gli anni 2004 e 2006. La denunziata contraddizione appare effettivamente sussistente: - a f. 116 della sentenza impugnata si ammette che tra il 2004 ed il 2006 è documentata una spesa per la sanatoria del fabbricato;
a f. 117 della sentenza impugnata si afferma che il fabbricato risulterebbe edificato negli anni 2007-2008. 22.2.6. In accoglimento del ricorso dell'imputato IA IG classe 1974, la sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alle statuizioni di confisca in danno del predetto, aventi ad oggetto il fabbricato di cui al punto 4) del decreto di sequestro emesso in data 28.2.2013, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di ZA per nuovo giudizio, che sarà condotto tenendo conto dei rilievi di cui al § che precede, ed in particolare componendo l'indicata contraddizione. 22.2.6.1. Non opera al riguardo alcun effetto estensivo in favore dei coimputati soccɔmbenti in ordine al punto delle disposte confische, cui risultano confiscati beni diversi.
2.2.2.6.2. Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso va, nel resto, rigettato. 23) IA OSRIO II GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IA OSRIO colpevole del reato ascrittogli al capo 1), con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA 72 RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, con il compito, tra gli altri, di usuraio/esattore per conto della cosca di appartenenza, attivo nell'esercizio abusivo del credito. _a Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, riducendo la pena ad anni 8 di reclusione e condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. 23.1. Contro la predetta decisione, ha proposto ricorso l'imputato, personalmente, deducendo (con ricorso del quale sono giunte due copie sostanzialmente sovrapponibili): 1) violazione dell'art. 606/E c.p.p. in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per mar ifesta illogicità ed intima contraddittorietà della motivazione, quanto all'affermazione di responsabilità, viziata dalla valorizzazione di un singolo episodio di usura individuale separatamente giudicato, dall'assenza di prova della consapevole volontà di far parte del sodalizio, dalla mancata considerazione di quanto riferito dai collaboratori di giustizia GI IA ed GE SI sulla specifica dimensione non associativa delle usure;
II) vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta partecipazione al sodalizio dell'imputato perché valorizza il fatto che i collaboratori di giustizia hanno definito l'imputato "battezzato" senza dimostrare nulla di più, ovvero individuare il concreto contributo fornito al sodalizio, non emergente dalle dichiarazioni dei pentiti;
inoltre perché valorizza il coinvolgimento in una usura (come già diffusamente argomentato sub 1); III) violazione dell'art. 606/C ed E, in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, c.p.p. per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria con specifico riferimento alle dichiarazioni dei cinque collaboratori di giustizia valorizzati, al contrario inattendibili e non convergenti;
IV) violazione dell'art. 606/B e C c.p.p., con mancanza di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546, comma 1, c.p.p., 62-bis e 99 c.p., quanto al diniego della attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva In data 3.4.2017 sono stati depositati motivi asseritamente nuovi, ma in realtà pedissequamente reiterativi delle già formulate doglianze quanto all'affermazione di responsabilità, in riferimento alla non riconducibilità delle usure (quella separatamente giudicata con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991) all'attività del sodalizio, riferita da due pentiti dei quali allega verbali di dichiarazioni, ed all'inconsapevolezza dell'eventuale contributo. 73 23.2. Il ricorso è integralmente inammissibile. 23.2.1. Sono state già illustrate (nel § 1.3. di queste Considerazioni in diritto) le ragioni per le quali è inammissibile il motivo (nel caso in esame, il III) in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile. 23.2.2. Le doglianze riguardanti le conclusive affermazioni di responsabilità (I, II, III, oltre motivi nuovi in realtà reiterativi delle doglianze già costituenti oggetto di ricorso), reiterano, più o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio -24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato le contestate statuizioni (in particolare, - esaurientemente, f. 95 ss. della sentenza impugnata), valorizzando plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando, tutte le censure specifiche dell'appellante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 23.2.3. La difesa del ricorrente erra certamente quando, nel corpo del II motivo, lamenta violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, poiché a carico del suo assistito non gravano meri indizi, ma vere e proprie prove;
d'altro canto, la Corte d'appello, nelle sedi già richiamate, ha incensurabilmente ritenuto l'attendibilità estrinseca ed intrinseca dei cinque collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state essenzialmente valorizzate a fondamento delle conclusive affermazioni di responsabilità, convergendo sull'appartenenza dell'imputato al sodalizio (cui era stato anche ritualmente affiliato, secondo due collaboratori) e sulle specifiche attività illecite cui lo stesso era dedito (principalmente la pratica dell'usura, ma anche traffici di droga). 74 E, quanto alla considerazione delle attività usura, essa mostra di travisare quanto osservato dalla Corte di appello a f. 97 della sentenza impugnata quanto alle ragioni puntualmente esposte, con rilievi già richiamati, che appare inutile trascrivere pedissequamente per le quali anche le usure individuali sono state ritenute sintomatiche - dell'appartenenza al sodalizio: l'usura praticata dai IA, ancorché posta in essere dai membri di quel sottogruppo individualmente e non in forma collettiva (vale a dire attraverso capitali comuni), rientrava, infatti, a pieno titolo tra le attività illecite della cosca e contribuiva a connotare l'apporto partecipativo dei singoli autori al sodalizio stesso. 23.2.4. Il quarto motivo è ancora una volta privo della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., poiché il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (in particolare f. 98 della sentenza impugnata) che, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni incensurabilmente valorizzando le premesse gravi modalità dei fatti accertati (che rendono la contestata recidiva particolarmente pregnante) e l'assenza di sintomi di resipiscenza o di altri elementi decisivamente sintomatici in senso contrario della necessaria - - meritevolezza, oltre ai gravi precedenti, quanto allo specifico diniego delle attenuanti geneirche. 24) IR UC Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato IR UC colpevole del reato ascrittogli al capo 33) (tentata estorsione aggravata in danno di RN OR), con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti concorrenti, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1400 di multa, oltre alle statuizioni accessorie. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, riducendo la pena ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1200 di multa, e condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore della p.c. RN OR. 24.1. Contro la predetta decisione, ha proposto ricorso l'imputato con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: I - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 1. n. 203 del 1991 24.2. Il ricorso è integralmente inammissibile. 24.2.1. La Corte di appello (f. 181 della sentenza impugnata) ha osservato, a fondamento della contestata statuizione, che l'appellante si è limitato ad ammettere la 75 propria appartenenza al clan e le responsabilità per la tentata estorsione>>, ed in particolare che nell'appello non viene dedotto quale altro specifico e decisivo contributo sarebbe stato fornito alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità dei concorrenti [si invoca il fatto in sé dell'acquisizione del verbale di interrogatorio e delle spontanee dichiarazioni rese, contenenti l'ammissione dei fatti, senza fare riferimento agli specifici contenuti del preteso apporto collaborativo] >>. Trattasi, in buona sostanza, di una incensurabile declaratoria di inammissibilità in parte qua dell'appello per difetto della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., che le argomentazioni contenute nell'odierno ricorso non esaminano e non contestano compiutamente, e che risulta comunque agevolmente rilevabile sol che si esamini l'atto di appello: per tale ragione, anche l'odierno ricorso pecca della necessaria specificità. 24.2.2. Solo per completezza, deve aggiungersi che la Corte di appello risulta, nel merito, essersi correttamente conformata al costante orientamento di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 36570 del 26/06/2012, Rv. 253393; Sez. 1, sentenza n. 48646 del 19/06/2015, Rv. 265851), per il quale l'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti. 25) CI IO Il GUP del Tribunale di ZA aveva dichiarato CI IO colpevole del reato ascrittogli al capo 1), con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie. All'imputato si contestava (capo 1) la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da IA RA detto U' prufessura", capo riconosciuto della locale di Nicastro, nella qualità di uomo di fiducia di GI IA, "u' principale", gestore del traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto nell'area del litorale lametino compreso tra Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese, per conto della cosca, legato a LO SA e LO GI cl. 1984 anche per reati di spaccio di stupefacenti nonché fornitore di autoveicoli in occas one di azioni omicidiarie per conto della cosca, e dedito anche al reato di estorsione. La Corte di appello di ZA, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali 76 anche in favore delle pp.cc. Comune di EZ TE, Associazione antiracket di EZ TE e F.A.I. 25.1. Contro la predetta decisione, ha proposto ricorso l'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, deducendo: I) nullità della sentenza per violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità: la Corte di appello non avrebbe esaminato specificamente i motivi di appello, limitandosi a ribadire pedissequamente o quasi quanto affermato dal primo giudice, ignorando le censure mosse in particolare con riguardo alle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia ME RA ER (MO di IA GI) quarto ad una richiesta di denaro fattale dalla madre di CI ER, rispettivamente MO e figlio dell'imputato, all'asserito coinvolgimento dell'imputato nella gestione dell'HANG LOOSE BEACH, all'asseritamente documentato intento più volte manifestato da IA GI di uccidere il CI, alle discordanze emergenti dal narrato dei pentiti che chiamano in causa il CI, ai documentati rapporti del CI con altri gruppi criminali. In data 3.4.2017 è pervenuta memoria difensiva asseritamente recante motivi nuovi ma in realtà meramente reiterativa della già dedotte doglianze. 25.2. Il ricorso è integralmente inammissibile. 25.2.1. Le doglianze, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità, reiterano, рій о meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 - aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità (in particolare, ff. 145 ss. della sentenza impugnata), valorizzando plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, e cospicui esiti di intercettazione di conversazioni, incensurabilmente interpretate, oltre che puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando, tutte le censure specifiche costituenti oggetto dell'atto di appello (in particolare, cfr. f. 153 della sentenza impugnata), non anche - naturalmente - quelle tardivamente dedotte solo in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già 77 incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive improduttive di effetti. 25.2.2. La Corte di appello, in particolare, ha valorizzato plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, incensurabilmente ritenute attendibili, precise e concordi nel riferire che il CI faceva parte del sodalizio enucleato (f. 147 ss. della sentenza impugnata), occupandosi della gestione di traffici di droghe e di estorsioni, ma anche della preparazione di azioni omicide, oltre che corroborate da conversazioni intercettate, dalle quali è, in particolare, emerso che il CI ed i suoi familiari riscuotevano somme presso i commercianti e godevano del sostengo economico del sodalizio. Dette intercettazioni (riportate a ff. 148 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia, evidenziando la decisività degli elementi riportati a f. 153) risultano incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti e risultano di significato inequivocabile;
merita di essere ricordata, per la sua pregnanza, la conversazione del 12.12.2011, che la Corte di appello ha motivatamente ritenuto di estremo rilievo ai fini della prova della partecipazione al reato associativo (per il fatto stesso che CI e la MO si dicano sicuri - evidentemente perché ciò rispondeva ad una diffusa prassi di assoggettamento del tessuto sociale ed imprenditoriale che la somma pagata dal commerciante sarebbe stata - aumentata in ragione dello stato di detenzione del destinatario del pagamento>>). A tali elementi va aggiunto quanto emerso dai colloqui tra CI ed il figlio riguardanti una richiesta di sussidio/aiuto a ES IA, riportati a f. 141 della sentenza impugnata, a loro volta sintomatici dell'organicità del CI al clan (l'invito al figlio di rivolgersi alla figlia del capo per una riparazione da effettuare ad una macchina sarebbe in caso contrario privo di plausibile e documentata spiegazione). Valorizzando il complesso degli elementi raccolti, la Corte di appello ha incer surabilmente concluso che il CI apparteneva al sodalizio di cui al capo 1): riievano in questo senso, a riscontro delle chiamate di correo, che individuano CI come affiliato preposto al compimento di varie attività illecite per conto della cosca (spaccio di droga, atti intimidatori ed estorsioni, in particolare nei confronti dei "giostrai"), i dati rinvenienti dalle intercettazioni, che mostrano il soggetto strettamente legato alla famiglia IA (di cui viene sistematicamente speso il nome), attivo nella raccolta di denaro dai commercianti (estremamente significativo il riscontro sulla riscossione di somme dai "giostrai") e assistito economicamente dalla cosca, insieme a tutta la famiglia, mentre si trova in carcere>>. 25. LE STATUIZIONI ACCESSORIE 78 26.1. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi di AR NC, ON NC, AT GI, AT LE, HI ME, IA ID, IA RA, IA GI, IA NC classe 1968, IA NC classe 1970, DA RT, IA AL, IA IO, IA OSRIO, IR UC e CI IO comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 26.2. Il rigetto dei ricorsi di ON QU, IA IN, IA OS, IA ES, IA NI comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 26.3. Va inoltre disposta: - la condanna di AR NC, ON QU, ON NC, HI ME, IA ID, IA RA, IA GI, IA IN, IA OS, IA ES, IA NC classe 1968, IA IO, IA NI, IA OSRIO, CI IO alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile Associazione antiracket di EZ TE, che si liquidano complessivamente in euro quattromiladuecentonovantasei, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZUTO che ha dichiarato di averle anticipate;
- la condanna di AR NC, ON QU, ON NC, HI ME, IA ID, IA RA, IA GI, IA IN, IA OS, IA ES, IA NC classe 1968, IA IO, IA NI, IA OSRIO, CI IO alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile F.A.I., che si liquidano complessivamente in euro quattromiladuecentonovantasei, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZUTO che ha dichiarato di averle anticipate;
- la condanna di IA NC classe 1968 alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile LA GI, che si liquidano complessivamente in euro duemilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZUTO che ha dichiarato di averle anticipate;
79 la condanna di IA NC classe 1968 alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile RD RO, che si liquidano complessivamente in euro due milacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZUTO che ha dichiarato di averle anticipate;
la condanna di IA GI, IA NC classe 1970, IA NI alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile HI NI, che si liquidano complessivamente in euro tremilaseicento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZUTO che ha dichiarato di averle anticipate. 26.4. In data 5 aprile 2017 è pervenuta memoria con richiesta di liquidazione delle spese del grado nell'interesse della p.c. Comune di EZ TE in persona del sindaco p.t. La memoria, di per sé intempestiva, e quindi da non prendere in esame quanto alla parte argomentativa (cfr. § 3.4.1. s. di queste Considerazioni in diritto), va valutata esclusivamente quanto alla richiesta di liquidazione, per la quale analogo termine non è previsto. 26.4.1. E' nota al collegio l'esistenza di un contrasto in ordine alla liquidazione delle spese del grado di legittimità in favore della parte civile che non sia intervenuta all'udienza pubblica, ma si sia limitata a depositare memorie: - un orientamento ritiene che non competano le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza (in tal senso, più recentemente, Sez. II, n. 38713 del 6/06/2014, Rv. 260519; Sez. V, n. 44396 del 18/6/2015, Rv. 266403; Sez. V, n. 47553 del 18/09/2015, Rv. 265918; Sez. IV, n. 30557 del 7/06/2016, Rv. 267690; Sez. II, n. 52800 del 25/11/2016, Rv. 268768); - altro orientamento ritiene che ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur dopo aver depositato memorie, non interviene alla discussione in pubblica udienza, in quanto, da un lato, la sua mancata presentazione non può essere qualificata come revoca tacita della costituzione e, dall'altro, l'art. 12 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, attribuisce rilievo alla partecipazione in sé alla fase decisionale, senza distinguere tra difese orali e scritte (Sez. V, n. 36805 del 22/06/2015, Rv. 264906; Sez. V, n. 6052 del 30/09/2015, dep. 2016, Rv. 266021). a26.4.2. A parere del collegio, il primo orientamento, tradizionalmente dominante partire da Sez. V, n. 1693 del 31/01/1995, Rv. 200664), e soltanto di recente rimesso in discussione, non può essere condiviso. Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 523 c.p.p. (norma generale dettata in tema di dibattimento), il difensore della parte civile, al pari dei difensori delle altre parti, è tenuto a 80 formulare ed illustrare» le proprie conclusioni (comma 1) e solo successivamente presenta conclusioni scritte>> (comma 2). Peraltro, ai sensi dell'art. 614 c.p.p. (norma speciale), davanti alla Corte di cassazione si osservano, in quanto applicabili, tra le altre, le norme concernenti la direzione della discussione (artt. 523 e 524 c.p.p.): dopo aver fatto rinvio (per quello che in questa sede interessa) all'art. 523 c.p.p. - ma soltanto nella parte in cui detta disposizioni concernenti la direzione della discussione, non anche nella parte in cui prevede che la parte civile depositi conclusioni scritte dopo averle formulate ed illustrate oralmente - l'art. 614 c.p.p. prevede una disciplina "speciale" [stabilendo che dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche>> (comma 4)], senza riprodurre quanto stabilito dall'art. 523, comma 2, c.p.p. in ordine alla necessità del deposito, solo successivamente alla discussione orale, delle conclusioni scritte. La previsione di questa disciplina speciale trova una evidente giustificazione nel rilievo che solo nel giudizio di legittimità, non anche in quelli di merito, la partecipazione all'udienza della difesa (anche) della parte civile è facoltativa, non obbligatoria: ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.p., infatti, le parti private possono>>, non devono>>, comparire per mezzo dei loro difensori. 26.4.3. L'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. dispone l'applicazione, nel giudizio di cassazione, delle disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado>> (così, testualmente ed inequivocabilmente, l'art. 168 disp. att. c.p.p.): in virtù di tale rinvio, deve ritenersi senz'altro richiamato anche l'art. 153 disp. att. c.p.p., a norma del quale, agli effetti dell'articolo 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni>>: al più tardi insieme alle conclusioni, ma quindi, di necessità, anche prima (ove si ritenga il contrario, la disposizione resterebbe priva di concreto significato). E l'orientamento qui condiviso non manca di evidenziare che l'art. 541 cod. proc. pen. prevede - in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - un obbligo generale di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza. D'altro canto, nel giudizio di legittimità la mancata partecipazione della parte civile alla discussione in pubblica udienza non può certamente essere qualificata come revoca tacita della costituzione ex art. 82, comma 2, c.p.p., poiché la c.d. "immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa, ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall'art. 82, comma 2, c.p.p., peraltro applicabile soltanto al 81 giudizio di primo grado (Sez. VI, n. 48397 dell'11/12/2008, Rv. 242132; Sez. VI, n. 25012 del 23/05/2013, Rv. 257032; Sez. V, n. 39471 del 4/06/2013, Rv. 257199); inoltre, il già citato art. 153 disp. att. c.p.p. non prevede alcuna sanzione in caso di violazioni della disc plina dettata (Sez. II, n. 18269 del 15/01/2013, Rv. 255752). 26.4.4. In virtù del complesso di rilievi che precede, va, pertanto, ammessa, in rito, la possibilità, nel giudizio di legittimità, di chiedere la liquidazione delle spese di parte civile senza intervenire alla discussione in pubblica udienza. 26.4.5. Ciò premesso, deve ancora rilevarsi che, sia pur con riferimento al procedimento celebrato dinanzi alla VII Sezione ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p., ma con affermazione di principio senz'altro valida anche nel caso in esame, questa Corte ha anche ritenuto che l'effettiva liquidazione delle spese di parte civile postula che quest'ultima abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139: nella specie, è stata esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.; Sez. 7, ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974: nella specie, è stata esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti). 26.4.6. In applicazione di tale condiviso principio, e considerato che, come anticipato, la memoria nel corpo della quale è stata formulata la richiesta di liquidazione in esame è stata depositata tardivamente, ovvero in violazione del termine di giorni 15 (cfr. § 3.4.1. di queste Considerazioni in diritto), e che, pertanto, delle deduzioni in essa contenute non può tenersi conto, deve rilevarsi che la parte civile instante non ha effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, a sostegno della richiesta di liquidazione, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. 26.4.7. Ne consegue che non è dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile Comune di EZ TE in persona del Sindaco p.t. 26.5. Deve, infine, rilevarsi che non è dovuta la rifusione delle spese del grado: - alla parte civile RN OR nei confronti di IR UC;
82 alle parti civili RD RO, AR LE, ASSOCIAZIONE ANTIRACKET di EZ TE e F.A.I. nei confronti di IA AL. I predetti imputati ricorrenti non vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle predette parti civili costituite nei loro confronti, perché i loro ricorsi non riguardavano l'affermazione di responsabilità né ulteriori capi e punti della sentenza d'appello suscettibili di incidere sugli interessi civili, ovvero inerenti alle pretese civilistiche azionabili nel processo penale, ma unicamente, per IR UC, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991, e, per IA AL, una statuizione di confisca non direttamente riguardante le pretese delle predette parti civili. L'eventuale accoglimento dei predetti ricorsi non era, pertanto, suscettibile di incidere sulla pretesa risarcitoria, riguardando unicamente, nel primo caso, la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio, nel secondo caso, un'ablazione patrimoniale a vantaggio dello Stato. Difettava, conseguentemente, un interesse civile attuale tutelabile, non avendo le parti civili predette interesse nel caso specifico ad intervenire nel processo, né avendo esse dedotto in proposito alcunché a riprova del contrario: l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è, infatti, collegato alla soccombenza ma, nel giudizio d'impugnazione, la soccombenza deve essere valutata con riferimento al gravame ed al correlativo interesse del danneggiato dal reato a fare valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, con la conseguenza che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, essa, pur avendo il diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione delle spese processuali (Sez. fer., sentenza n. 1019 del 13/09/2012, dep. 2013, Rv. 254291; Sez. 6, sentenza n. 8326 del 04/02/2015, Rv. 262626).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata: - in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, nei confronti di CE IN e UR ER IO, in ordine al reato di cui al capo 16), e nei confronti di DA RT, limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991; nei confronti di IA IG, limitatamente alla confisca del fabbricato di cui al punto 4) del decreto di sequestro emesso in data 28 febbraio 2013, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di ZA per nuovo giudizio sui predetti punti. 83 Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di LO GI. Rigetta nel resto il ricorso IA IG. Dichiara inammissibili i ricorsi di AR NC, ON NC, AT GI, AT LE, HI ME, IA ID, IA RA, IA GI, IA NC classe 1968, IA NC classe 1970, DA RT, IA AL, IA IO, IA OSRIO, IR UC e CI IO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di ON QU, IA IN, IA OS, IA ES, IA NI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna: AR NC, ON QU, ON NC, HI ME, IA ID, IA RA, IA GI, IA IN, IA OS, IA ES, IA NC classe 1968, IA IO, IA NI, IA OSRIO, CI IO alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile Associazione antiracket di EZ TE, che liquida complessivamente in euro quattromiladuecentonovantasei, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZUTO che si dichiara antistatario;
AR NC, ON QU, ON NC, HI - ME, IA ID, IA RA, IA GI, IA IN, IA OS, IA ES, IA NC classe 1968, IA IO, IA NI, IA OSRIO, CI IO alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile F.A.I., che liquida complessivamente in euro quattromiladuecentonovantasei, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZ JTO che si dichiara antistatario;
-IA NC classe 1968 alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile LA GI, che liquida complessivamente in euro duemilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZUTO che si dichiara antistatario;
84 IA NC classe 1968 alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile RD RO, che liquida complessivamente in euro duemilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZUTO che si dichiara antistatario;
IA GI, IA NC classe 1970, IA NI alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile HI NI, che liquida complessivamente in euro tremilaseicento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. RA PIZZUTO che si dichiara antistatario;
Nulla per le spese a favore delle parti civili Comune di EZ TE in persona del Sindaco p.t. e RN OR, e a favore delle parti civili RD RO, MA LE, ASSOCIAZIONE ANTIRACKET di EZ TE e F.A.I. nei confronti di IA AL. Così deciso il 19 aprile 2017 I Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Franco FiandaneseFround fandang DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 07 SET. 2017 IL H Cancelliere Il Funzionario Giudiziario Angelo Maria CANGEMI 85