Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2017, n. 40855
CASS
Sentenza 19 aprile 2017

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In materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito.

In tema di giudizio abbreviato, la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 501, può essere disposta anche sulla base di atti integrativi di indagine acquisiti, dopo l'ammissione al rito speciale, senza le formalità di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., ma pur sempre nel contradditorio e consentendo alle parti l'esplicazione di ogni utile attività difensiva e, in ipotesi, anche l'esercizio del diritto di prova contraria. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio enunciato risponde anche all'esigenza di economia processuale di anticipare alla fase della cognizione una decisione che, in alternativa, potrebbe essere rimessa al giudice dell'esecuzione, cui non sono preclusi i medesimi approfondimenti istruttori, purchè garantiti dal contradditorio).

Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2017, n. 40855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40855
Data del deposito : 19 aprile 2017

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