Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2013, n. 25012
CASS
Sentenza 23 maggio 2013

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Massime1

La mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., essendo quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado.

Commentari2

  • 1Il pm può agire a tutela della parte civile lesa nel processo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2018

    Sussiste la legittimazione del PM ad impugnare una decisione che, per effetto di una erronea applicazione della legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio concreto ed attuale ai diritti della parte civile. (Annullamento, limitatamente alla disposta revoca delle statuizioni civili, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice competente per valore in grado di appello) (Normativa di riferimento: C.p.p artt. 568 e 570). Il fatto La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza resa il 24.2.2009 dal Tribunale di Modena – (che aveva assolto l'imputata dal reato a lei contestato al capo d) della rubrica, ritenuta (…) responsabile dei reati di cui agli artt. 494 …

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  • 2Il decesso della parte civile costituita nel processo penale
    Guerri Elena · https://www.diritto.it/ · 9 maggio 2017

    Sommario: 1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale; 2. La mancata partecipazione della parte civile alla fase di appello; 3. Il decesso della parte civile; 3.1. L'inapplicabilità del principio di cui all'art. 300 c.p.c. al processo penale; 3.2 Il decesso della parte civile nelle more della fissazione dell'udienza di appello, la pronuncia Cass. pen., sez. IV, n°39506/2016. * * * 1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale Uno stesso fatto può concretare sia un illecito civile sia un illecito penale, pertanto è prevista la possibilità di avanzare le richieste civilistiche di risarcimento del danno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2013, n. 25012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25012
Data del deposito : 23 maggio 2013

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