Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
In tema di associazione di stampo mafioso, affinchè risulti integrato il concorso esterno, gli effetti delle condotte dei soggetti agenti devono risultare utili per l'intera associazione, e non solo per qualche suo componente, come nell'ipotesi di mero favoreggiamento personale. (Nel caso di specie, la S. C. ha ritenuto configurabile il concorso esterno a carico delle persone che avevano curato la trasmissione di messaggi - i c.d. pizzini - tra uno dei capi dell'associazione mafiosa, latitante da lungo tempo, ed un rappresentante di spicco della stessa, detenuto, in quanto tali condotte avevano fornito un contributo consistente all'associazione - garantendo agli esponenti di vertice di "Cosa Nostra" di mantenerne la gestione anche in situazioni di difficoltà quali la latitanza e la detenzione - e sussisteva la piena consapevolezza di recare aiuto all'intera organizzazione in capo agli autori delle condotte, a conoscenza del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dal soggetto ristretto in carcere, per effetto del vincolo di parentela ed affinità con quest'ultimo, vincolo che aveva legittimato la continua ammissione ai colloqui nella casa circondariale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2006, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/11/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1340
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023432/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA TO N. IL 28/02/1958;
2) AT LO N. IL 20/03/1934;
dal Procuratore generale di Palermo nei confronti di:
3) AN GI N. IL 31/07/1970;
4) TA DR N. IL 19/01/1948;
5) SI PP N. IL 02/01/1963;
6) RI TU N. IL 21/11/1967;
7) RI IN N. IL 16/04/1962;
8) AR IL N. IL 15/04/1934;
9) ZZ PA N. IL 29/11/1937;
10) TO OR N. IL 13/05/1949;
avverso SENTENZA del 08/06/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. GALATI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di TA DR, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AT CA e ZZ PA e il rigetto del ricorso del Procuratore generale di Palermo di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori avv. Aricò, OP, IA, FR, GA, Giambruno, Sbaceni, Scordamaglia, TR, NT (in sost. ELavv. Agnello) e LO Accorretti.
OSSERVA
Il procedimento pervenuto all'esame di questa Corte ha avuto origine da investigazioni attivate nel 1998 per la cattura del capo storico di "Cosa nostra" EN RN, da lungo tempo latitante, e si sono appuntate sulla figura di IP EP, un ex dipendente ELANAS la cui appartenenza sin dal 1983 alla suddetta organizzazione criminale è stata giudizialmente accertata anche in altri procedimenti con sentenze 10/12/90 e 15/2/01 della Corte di appello di Palermo. Gli inquirenti tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e videoriprese hanno individuato una rete di soggetti che, pur in gran parte non risultando formalmente affiliati alla mafia, si è ritenuto avessero posto in essere condotte di stabile e continuativo sostegno al predetto EN B. e ad altri esponenti della fazione detta dei "Corleonesi" come II AL e AR EO, soprattutto negli affari economici cui gli stessi erano interessati, provvedendo ad assicurare i necessari contatti (che per il EN B. avvenivano attraverso biglietti, i c.d. "pizzini") nonché all'occultamento e alla amministrazione, e quando necessario anche alla vendita, di parte del loro patrimonio immobiliare e attivandosi per il controllo degli appalti di opere pubbliche. Gli elementi di accusa più significativi sono stati desunti da intercettazioni ambientali eseguite nel carcere dove il IP EP era stato detenuto per altra causa dall'agosto 1998 al novembre 1999 e sono state anche utilizzate dichiarazioni rese dagli esponenti mafiosi divenuti collaboratori di giustizia Brusca NN e GI NO.
Oltre al IP EP (ammissivo quanto alla materialità dei fatti, condannato in entrambi i gradi di giudizio e non ricorrente), sono stati incriminati per partecipazione ad associazione mafiosa aggravata i suoi figli IP NZ, esercente la professione legale, e IP TU, di professione imprenditore, il genero rappresentante di apparecchiature sanitarie LA EP, gli imprenditori edili AS AN e ST AL, FA IT, infermiere in un ospedale palermitano, AT CA, gestore di un'autoscuola, nonché DA IO, individuato come appartenente alla "famiglia" mafiosa di Monreale, e AZ LO, fratello della convivente del EN B.; degli attuali ricorrenti è stato incriminato inoltre per favoreggiamento reale aggravato l'imprenditore edile AR PO.
In esito al giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato, con sentenza del GUP del Tribunale di Palermo in data 12/12/03 tutti i suddetti imputati, tranne l'AS A. che è stato assolto per non avere commesso il fatto, sono stati dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e condannati l'AT C. e il IP TU a 6 anni e 8 mesi di reclusione, l'FA V., il DA S., la IP NZ e il ST S. a 6 anni di reclusione, il LA G. a 5 anni di reclusione, il AZ P. a 3 anni di reclusione a titolo di aumento per la continuazione con il più grave reato per cui era stato irrevocabilmente giudicato con sentenza 17/7/00 della locale Corte di appello e il AR F. a 2 anni e 2 mesi di reclusione.
Con sentenza in data 8/6/05 la Corte di appello di Palermo, accogliendo il gravame del DA S. e parzialmente i gravami degli altri imputati e quello del P.M. nei confronti ELAS A., ha così deciso: ha dichiarato l'AS A. colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e lo ha condannato a 4 anni di reclusione;
ha assolto il DA S. per insussistenza del fatto dall'imputazione ascrittagli;
previa concessione delle attenuanti generiche ha ridotto la pena per il AR F. a 1 anno e 4 mesi di reclusione;
ha ridotto l'entità ELaumento per la continuazione per il AZ P. a 2 anni di reclusione;
ha ridotto la pena per l'AT C. a 5 anni di reclusione;
e, riqualificati i fatti di cui gli altri imputati erano stati dichiarati responsabili come concorso esterno in associazione mafiosa, ha rideterminato le pene in 5 anni di reclusione per il IP TU e la IP NZ e in 4 anni di reclusione per l'FA V., il LA G. e il ST S.. Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione l'AT C. personalmente, i difensori di tutti gli altri imputati condannati, per la IP NZ anche con motivi nuovi, e il Procuratore generale della Repubblica di Palermo nei confronti del DA S. e ELAS A., per quest'ultimo quanto alla qualificazione del fatto come concorso esterno in associazione mafiosa anziché come partecipazione alla stessa.
Queste le singole posizioni, divise in gruppi che presentano tratti comuni, con i relativi motivi di gravame.
Posizioni di IP NZ, IP TU e LA EP. Si tratta dei congiunti del IP EP ai quali è stato addebitato di avere in vario modo provveduto a rimpiazzarlo ove era necessario nell'opera, ritenuta dalla Corte territoriale di notevole importanza, che costui svolgeva per conto di "Cosa nostra" e a consentirgli di mantenere durante la detenzione i contatti con il latitante EN B..
Il concorso esterno della IP NZ, del IP TU e del LA G. nell'associazione mafiosa è stato ritenuto in relazione a una serie di condotte, per la maggior parte in fatto dagli imputati non contestate, accertate tramite la intercettazione di colloqui avuti in carcere con il IP EP dagli stessi IP TU e IP NZ e dall'altra figlia IP NA, coniuge del LA G., e tramite servizi di osservazione, pedinamento e videoripresa.
Alla IP NZ, che dal padre era stata nominata difensore in altro procedimento, è stato in particolare attribuito di avere gestito in complicità con il genitore, anche nella fase della dismissione, vari beni immobili dei "Corleonesi" intestati fittiziamente a terzi tra cui tredici appartamenti siti in S. IT Lo Capo intestati a CH NT e ai suoi figli, due ville site nella via Cannolicchio di Palermo intestate a RA EP e un magazzino sito nella via Principe di Belmonte di Palermo intestato al coimputato AR F.; di avere riscosso denaro dai prestanomi e da imprenditori vicini a "Cosa nostra" per l'uso di detti immobili e per tangenti e di averlo recapitato, tramite il coimputato Di CE EO che l'ha chiamata in correità, ai familiari del EN B. e del II S.; ed ancora di avere fatto da intermediaria per la corrispondenza intercorsa tra il padre detenuto e il EN B.. Anche al IP TU è stato attribuito di avere consentito al padre di continuare a corrispondere con il latitante EN B. ricopiando i biglietti che gli venivano passati durante i colloqui, trasmettendoli all'FA V., OT della convivente del EN B. che si prestava a fare da tramite, e ricevendo le relative risposte che riferiva, oralmente o per iscritto, al genitore;
e gli è stato inoltre attribuito di essersi pure lui intromesso nella vendita degli immobili di S. IT Lo Capo e Palermo e di avere funto da esattore per somme dovute ai capimafia in affari gestiti dal padre.
Quanto al LA G., che per la sua professione di rappresentante di apparecchiature sanitarie poteva entrare senza destare sospetti nell'ospedale Villa Sofia di Palermo dove l'FA V. lavorava come infermiere, gli è stato attribuito di avere svolto in una quindicina di occasioni dall'inizio del 1999 al maggio 2000 il ruolo di portavalori e portamessaggi, come "filtro" per non esporre troppo il IP TU, nella catena di passaggi tra il IP EP e il EN B..
Nei motivi di ricorso per questi tre imputati si contesta l'affermazione di responsabilità sull'assunto che tutti avrebbero agito al solo scopo di aiutare il congiunto detenuto nell'ignoranza della riconducibilità ai "Corleonesi" degli immobili e del denaro gestiti e si sostiene in via di subordine che il fatto andava comunque derubricato in favoreggiamento personale o reale. Per il LA G. l'affermazione di responsabilità viene contestata anche sotto il profilo procedurale, riproponendosi nei motivi di ricorso la questione, ritenuta dalla Corte di appello infondata, di inutilizzabilità degli atti di indagine da cui è stata desunta la prova dei fatti che gli sono stati attribuiti in quanto acquisiti dopo l'emissione del decreto con cui il 4/1/01 il procedimento era stato archiviato e prima che in data 20/2/01 il GIP ne autorizzasse la riapertura;
e si sostiene ancora, sotto questo profilo, che l'iscrizione del LA G. nel registro degli indagati era stata postdatata e che la riapertura delle indagini era avvenuta illegittimamente in assenza di nuovi significativi elementi, tale non potendosi considerare quello ELarresto del latitante RA TT indicato nella relativa richiesta.
Per il IP TU si lamenta anche la mancata esclusione delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6. Per tutti e tre gli imputati vi è ancora doglianza in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'entità della pena. E per la IP NZ si deduce infine violazione di legge in ordine alla confisca, disposta ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art.12 sexies in relazione all'art. 416 bis c.p., comma 7, di due appartamenti a lei intestati.
Nei motivi aggiunti presentati dal difensore per la stessa IP NZ vengono sviluppati i motivi principali e inoltre si lamenta che non sia stata disposta dalla Corte di appello rinnovazione del dibattimento per eseguire trascrizione con perizia delle intercettazioni e che non siano state individuate con precisione, e separate da quelle inutilizzabili, le conversazioni intercettate ritenute utilizzabili perché non rientranti nell'area di operatività del divieto di cui all'art. 103 c.p.p., comma 5. Posizioni di ST AL e di AR PO.
Si tratta di personaggi estranei alla famiglia IP, ma ad essa vicini, che dalle indagini svolte sono risultati avere fatto da prestanome intestandosi fittiziamente beni dei "Corleonesi" e occupandosi della loro gestione.
Il ST S., imprenditore edile di AR DI coinvolto insieme al IP EP in un "cartello" per la spartizione degli appalti pubblici, è stato ritenuto dalla Corte territoriale concorrente esterno nell'associazione mafiosa non solo per avere accettato di intestarsi e per avere gestito dal 1987, trasmettendo tramite il IP EP i relativi ricavi al EN B., due magazzini appartenenti al II S. siti nel corso De Gasperi di Palermo ma anche per essere la sua vicinanza alla organizzazione stata desunta da quanto riferito dal Brusca G. su di un progetto del EN B. di contattarlo per fornire un falso alibi all'associato ND AL, da quanto riferito dal GI A. circa i suoi legami con i predetti EN B. e II S. e da quanto dichiarato dallo stesso IP EP circa somme raccolte da altri imprenditori per potere eseguire lavori pubblici (le c.d. "messe a posto") che gli aveva versato.
Nei motivi di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità, e si sostiene in subordine che l'addebito si sarebbe dovuto derubricare in favoreggiamento, sull'assunto che l'imputato si sarebbe fiduciariamente intestato i menzionati magazzini al solo scopo di compiacere il IP EP, dal quale sarebbe stato vessato, senza sapere chi gli stava dietro.
Vi è doglianza inoltre per la mancata esclusione ELaggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 per il diniego delle attenuanti generiche e per l'entità della pena.
Il AR F., imprenditore edile di SI, è stato ritenuto responsabile solo di favoreggiamento reale, reato che gli è stato contestato sin dall'inizio, per essersi intestato dal 1987 un immobile sito nella via Principe di Belmonte di Palermo che è risultato appartenere ai "Corleonesi", ai quali tramite il IP EP faceva pervenire i canoni di affitto.
Nei motivi di ricorso si contesta l'esistenza del dolo di tale delitto e si lamenta in via di subordine la mancata declaratoria della prescrizione che, trattandosi di reato istantaneo anche se con effetti permanenti, si sostiene dovrebbe farsi decorrere dal 27/5/87, data in cui è avvenuta l'intestazione del bene.
Posizioni di FA IT e di AS AN.
Si tratta di persone cui sono stati attribuiti comportamenti analoghi a quelli degli imputati la cui posizione è stata sinora esaminata, ma sul versante del EN B..
All'infermiere FA V., OT della convivente di costui AZ TA IA e del coimputato AZ LO, è stato come già si è detto attribuito - sulla base di intercettazioni ambientali, delle dichiarazioni del IP EP, del IP TU e del LA G. e di pedinamenti - di essere stato utilizzato come vettore di buste per il passaggio di biglietti e somme di denaro tra i IP e il capomafia latitante. La responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa ELAS A., imprenditore edile di Cinisi assolto in primo grado dall'addebito di violazione ELart. 416 c.p., comma 2, è stata dalla Corte territoriale ritenuta - sulla base di colloqui intercettati tra il IP EP e il IP TU e di missive memorizzate nel computer del IP EP dirette al EN B. - per avere il predetto imputato fornito al EN B. la somma di L. 75 milioni, da costui data in prestito al IP EP per necessità derivanti dalle sue vicende giudiziarie, e per essersi attivato in un episodio ritenuto di natura estorsiva, una sorta di sondaggio della disponibilità del titolare della ditta CA NO di IN a pagare una tangente al mafioso ON NN. Sia per l'FA V. che per l'AS A. nei motivi di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità: per il primo riproponendo le stesse questioni di carattere procedurale che sono state sollevate per il LA G. e sostenendo che l'imputato, nei cui confronti si afferma comunque potersi al più configurare il reato di favoreggiamento, non conosceva il contenuto delle buste che gli venivano affidate;
per il secondo sostenendo che l'episodio del prestito al IP A. non poteva ritenersi idoneo a provare il concorso esterno nell'associazione essendo piuttosto inquadrabile nello schema di un'imposizione subita dall'imputato e, quanto all'episodio riguardante la CA NO, che non vi era stato alcun intervento estorsivo.
Per tutti e due gli imputati vi è doglianza inoltre per la mancata esclusione ELaggravante di cui al all'art. 416 bis c.p., comma 6 per il diniego delle attenuanti generiche e per l'entità della pena. Nei confronti ELAS A. ha ricorso per cassazione anche il Procuratore generale della Repubblica deducendo violazione di legge e mera apparenza di motivazione per essere i fatti ritenuti provati dalla Corte territoriale stati qualificati come concorso esterno e non come inserimento organico del predetto nell'associazione mafiosa. Posizioni di AZ LO e di AT CA.
Si tratta di imputati dei quali è stata anche in secondo grado ritenuta - sulla base per entrambi delle risultanze di intercettazioni ambientali e servizi di osservazione e pedinamento e per l'AT C. anche di dichiarazioni rese dal Brusca G., dal GI A. e dal IP EP - l'internità alla associazione mafiosa.
Nei motivi di gravame si contesta per entrambi l'idoneità di questi elementi a provare la responsabilità e comunque, per l'AT C., gli estremi ELipotesi aggravata di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2. Per il AZ P. si solleva anche, in relazione alla condanna per appartenenza a "Cosa nostra" dall'imputato già subita con sentenza 9/7/99 del Tribunale di Palermo, questione di violazione ELart.649 c.p.p.. Posizione di DA IO.
Per quanto concerne il DA S. - il quale in primo grado era stato condannato per partecipazione alla "famiglia" mafiosa di Monreale, facente capo ai di lui padre e zio, sulla base principalmente di dichiarazioni rese dal GI A. circa suoi contatti con l'FA V. e l'AT C. - la Corte di appello ha ritenuto che il materiale acquisito non avesse il grado di univocità necessario per una pronuncia di condanna e l'ha quindi assolto da tale imputazione. Contro tale decisione ha ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo vizio di motivazione per essere stati sottovalutati gli elementi di accusa.
Ritiene il Collegio che nessuna delle censure mosse su opposti versanti alla sentenza impugnata dal Procuratore generale e dagli imputati possa, per le ragioni che verranno di seguito esposte in relazione alle varie questioni sollevate, trovare accoglimento e che tutti i ricorsi vadano quindi rigettati con le conseguenze in ordine alle spese processuali, per gli imputati ricorrenti, previste dall'art. 616 c.p.p.. Le questioni di carattere procedurale.
Sono tutte prive di fondamento le questioni sollevate dalle difese del LA G. e ELFA V., in parte estensibili ai coimputati, con le quali si contesta la legittimità della riapertura delle indagini dopo il decreto di archiviazione emesso il 4/1/01 e l'utilizzabilità degli atti acquisiti tra tale data e il 20/2/01, data del provvedimento autorizzativo emesso dal GIP ai sensi ELart. 414 c.p.p., comma 2. Quanto stabilito da quest'ultima norma è stato invero nel caso di specie rispettato, essendo la richiesta del P.M. di riapertura delle indagini stata motivata con l'esigenza di nuove investigazioni in relazione a fatti concreti - l'arresto di RA TT, capomafia legato al EN B., e il contestuale ritrovamento di missive indirizzate a quest'ultimo - che ben potevano essere considerati rilevanti per dare nuovo impulso a un'inchiesta che aveva principalmente riguardato proprio le vie di collegamento utilizzate dal predetto EN B. durante la latitanza, per cui la scelta del GIP di concedere l'autorizzazione, da valutarsi con giudizio ex ante, deve ritenersi corretta.
Nè risulta che vi siano state violazioni di altre norme procedurali che abbiano avuto incidenza sulla formazione del materiale probatorio.
Va in proposito richiamato quanto ha esattamente rilevato la Corte territoriale, e cioè che nessuno degli elementi utilizzati ai fini della prova della responsabilità degli imputati è stato desunto da atti compiuti tra il 4/1 e il 20/2/01, poiché in tale intervallo di tempo è stato in realtà unicamente acquisito il rapporto della Squadra mobile di Palermo sulla cui base è stata formulata la richiesta di riapertura delle indagini, rapporto nel quale erano solo riportati in modo riassuntivo atti del tutto legittimamente compiuti prima ELemissione del decreto di archiviazione e quindi senz'altro utilizzabili per la decisione;
e per altro verso neppure con i ricorsi, che sono sotto questo profilo del tutto generici, sono stati indicati atti di indagine utilizzati dai giudici del merito che sarebbero stati compiuti oltre i due anni dal momento in cui si sostiene avrebbe dovuto procedersi all'iscrizione del LA G. e ELFA V. nel registro degli indagati.
Per ciò che riguarda infine le questioni che solo nei motivi aggiunti la difesa della IP NZ ha sollevato in relazione al mancato compimento di alcune attività, la cui incidenza sugli elementi da cui è stata desunta la prova del dolo per cui l'imputata ha riportato condanna non viene peraltro specificata, si tratta di doglianze che attengono al diniego di rinnovazione del dibattimento in appello dalla Corte territoriale adeguatamente giustificato, alla stregua del rigoroso criterio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, evidenziando la non indispensabilità ai fini della decisione di quanto richiesto.
Premessa in ordine ai rapporti tra le fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa, di concorso esterno in associazione mafiosa e di favoreggiamento personale o reale aggravato.
Per evitare inutili ripetizioni è necessario, prima di affrontare le questioni attinenti all'affermazione di responsabilità degli imputati, richiamare lo stato della giurisprudenza di questa Corte circa i rapporti intercorrenti tra le fattispecie criminose alle quali sono stati ricondotti, o si vorrebbe dai ricorrenti venissero ricondotti, i comportamenti a ciascuno addebitati: quella di partecipazione all'associazione mafiosa di cui si tratta, inizialmente a quasi tutti contestata e ritenuta dal giudice di primo grado;
quella di concorso esterno nell'associazione medesima, ritenuta dal giudice di secondo grado nei confronti della maggior parte degli imputati senza che di ciò si siano doluti, tranne per ciò che riguarda l'AS A., gli Uffici del pubblico ministero;
e quelle di favoreggiamento personale o reale, aggravato ai sensi ELart. 378 c.p., comma 2 e art. 379 c.p., comma 2 ovvero ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in cui, secondo ciò che hanno chiesto in via subordinata molti ricorrenti, dovrebbero essere derubricati gli addebiti.
In questa gamma di possibili qualificazioni dei fatti si colloca in posizione centrale, nella presente vicenda processuale, il concorso esterno in associazione mafiosa ritenuto configurabile dalle Sezioni unite di questa Corte già con la sentenza 5/10/94, Demitry. Le connotazioni di questa fattispecie sono poi state puntualizzate dalle Sezioni unite, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, con altre due pronunce - la sentenza 30/10/02, Carnevale e da ultimo la sentenza 12/7/05, Mannino - nel senso che devono ritenersi concorrenti esterni nell'associazione mafiosa coloro i quali, pur privi della affectio societatis e non inseriti nella struttura organizzativa del sodalizio, a questo forniscono un consapevole e volontario contributo che deve però essere dotato di concretezza, per cui in assenza di specifiche attività non sono sufficienti a integrarne gli estremi atteggiamenti di mera contiguità compiacente e disponibilità; contributo che può avere carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento ELassociazione e l'agente se ne rappresenti nella forma del dolo diretto, e non meramente eventuale, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. Sono stati così definiti i confini tra il concorso esterno nell'associazione e le ipotesi previste dalle altre norme incriminatici di cui si è detto le quali pure si pongono, in misura maggiore o minore, come mezzi per contrastare il fenomeno mafioso. Molto netta risulta la linea di demarcazione sul versante della partecipazione all'associazione, fattispecie caratterizzata proprio da quelle connotazioni, lo stabile inserimento del soggetto nell'organizzazione criminosa e l'affectio societatis, che nel concorso esterno per sua natura non si ritrovano.
Quanto al versante che ai fini del presente giudizio, per quanto è stato dedotto nei motivi di ricorso, più interessa, quello delle altre condotte agevolative, come il favoreggiamento personale o reale aggravato, che possono essere compiute da soggetti estranei all'associazione criminosa - il che può avvenire, nei casi in cui siano ravvisabili gli estremi ELaggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 1 per essere i delitti stati commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p., senza apprezzabili differenze sotto il profilo soggettivo rispetto al concorso esterno - l'elemento distintivo è stato individuato, nella citata sentenza 30/10/02, Carnevale, nella effettiva incidenza che sul piano oggettivo l'aiuto prestato viene ad avere, nel senso che perché si realizzi il concorso esterno l'effetto concreto della condotta ELagente deve risultare utile per l'intera associazione e non solo per qualche suo componente, come si verifica nelle ipotesi di cui agli artt. 378 e 379 c.p.. Le questioni attinenti all'affermazione di responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa di FA V., AS A., LA G., IP TU, IP NZ e ST S.. Dei sopra enunciati principi è stata fatta nella sentenza impugnata corretta applicazione e risultano pertanto infondati i motivi di ricorso con i quali i difensori degli imputati che la Corte di appello ha ritenuto responsabili di concorso esterno nell'associazione mafiosa hanno sostenuto che nelle condotte ai rispettivi assistiti ascritte, per lo più nella loro materialità non controverse, non sarebbero ravvisabili gli estremi oggettivi e soggettivi di tale fattispecie, per cui gli stessi dovevano essere mandati assolti o potevano al più essere ritenuti responsabili di favoreggiamento.
La Corte territoriale ha invero evidenziato, sul piano oggettivo, come ciascuno dei suddetti imputati abbia posto in essere concrete attività, quelle già descritte delineando le singole posizioni, che si sono risolte in un importante aiuto a esponenti di vertice di "Cosa nostra", a cominciare dal EN B., o a membri essenziali per la sua efficienza come il IP EP, e ciò sia sotto il profilo del mantenimento della loro capacità gestionale anche in situazioni di difficoltà come la carcerazione e la latitanza sia sotto il profilo della tutela dei rispettivi interessi economici di fatto strettamente intrecciati se non identificabili con quelli ELorganizzazione criminale, con evidente vantaggio quindi non solo per i singoli associati ma per la conservazione ELorganizzazione medesima.
Aiuto che nel caso del IP TU e soprattutto della IP NZ si è visto essere stato più ampio e multiforme, avendo riguardato sia l'aspetto degli interessi patrimoniali che quello del mantenimento dei collegamenti, ma che è stato consistente anche per quanto concerne l'FA V. e il LA G., inseriti per un non breve periodo nella catena di trasmissione di messaggi e valori tra il IP EP e il EN B., e per quanto concerne il ST S. e l'AS A. i quali hanno entrambi non solo fornito apporti rilevanti sotto il profilo economico, il primo accettando di intestarsi e amministrando per lungo tempo beni del EN B. e il secondo fornendo a quest'ultimo l'ingente somma di denaro data in prestito al IP EP, ma sono stati anche impiegati, sia pure non stabilmente, in compiti più direttamente riguardanti le attività illecite ELorganizzazione criminale. A quest'ultimo proposito va detto che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, risolvendosi in critiche in linea di fatto o di puro merito alla ricostruzione e alle valutazioni operate con adeguato apparato argomentativo dalla Corte di appello, le doglianze che le difese del ST S. e ELAS A. hanno avanzato in ordine alla portata e interpretazione delle condotte ai predetti attribuite, la cui prova è stata desunta da molteplici elementi.
Quanto poi all'elemento soggettivo che deve sorreggere il concorso esterno, aspetto su cui soprattutto si insiste nei motivi di gravame, la Corte di appello ha ineccepibilmente rilevato che la consapevolezza di tutti gli imputati di cui sinora si è discorso di recare con le loro condotte aiuto all'intera organizzazione criminale era comunque agevolmente desumibile - a parte le opportunità di acquisire piena conoscenza del contesto loro derivanti dalle rispettive posizioni di persone strettamente legate al IP EP da vincoli familiari, come i figli e il genero LA G., o di annosa consuetudine in affari illeciti, come il ST S., ovvero strettamente legate al EN B., come l'FA V. OT della sua convivente, o a personaggi a lui vicini, come l'AS A. amico del AZ P. - dal fatto che l'appartenenza del IP EP a "Cosa nostra", gli importanti compiti che a costui erano stati affidati in questa organizzazione criminale e le sue relazioni con i vertici della stessa erano, oltre che giudizialmente accertati, conclamati e non poteva quindi ritenersi decisivo che gli imputati sapessero o meno quali altri esponenti mafiosi erano volta a volta specificamente interessati alle attività, sulla cui natura e finalità le modalità con cui venivano svolte non potevano lasciare dubbi, che venivano loro richieste.
Seguendo questa linea direttrice, ELesistenza del dolo di concorso esterno nell'associazione criminosa è stata con puntuali riferimenti data adeguata dimostrazione immune da vizi di logicità, fatta oggetto nei motivi di ricorso solo di critiche di puro merito, nei confronti di tutti gli imputati, ed in modo particolarmente ampio nei confronti della IP NZ le cui proteste di buona fede, come l'affermazione di non essere stata a conoscenza che i beni da lei amministrati appartenevano ai "Corleonesi", sono state confutate attraverso l'analitico esame dei colloqui intercettati. Infondato infine è pure il motivo di gravame con cui il Procuratore generale si doluto che l'AS A. non sia stato giudicato responsabile di partecipazione all'associazione criminosa, avendo la Corte di appello evidenziato come i pur rilevanti servigi resi da questo imputato a "Cosa nostra", con il finanziamento al EN B. e l'intervento ritenuto di carattere velatamente estorsivo nei confronti del titolare della CA NO, non fossero per la loro sporadicità sufficienti a dare la prova di quell'organico e stabile inserimento, con preciso ruolo, nell'organizzazione mafiosa necessario per configurare l'ipotesi della partecipazione al sodalizio.
Le questioni attinenti all'affermazione di responsabilità per partecipazione ad associazione mafiosa ELAT C. e del AZ P..
Il motivo di gravame con cui l'AT C. ha contestato l'affermazione di responsabilità per partecipazione a "Cosa nostra" è, alla luce dei principi richiamati in premessa, privo di fondamento in quanto la Corte territoriale ha esaurientemente evidenziato come dalle dichiarazioni del Brusca G., del GI A. e del IP EP e dalle risultanze di intercettazioni ambientali e servizi di osservazione risultasse ampiamente provato il suo organico inserimento in tale organizzazione criminale per essersi già nel 1994 e 1995 prestato come tramite nella catena di trasmissione dei C.d. "pizzini" tra il EN B. e altri esponenti mafiosi, per avere messo a disposizione la sua autoscuola per incontri tra gli stessi - il che presuppone un rapporto di consuetudine e totale fiducia che solo chi sia interno al sodalizio può assicurare - e per avere dimostrato di essere a conoscenza di fatti che interessavano l'associazione.
Non ha poi ragione d'essere il motivo con cui l'AT C. lamenta che sia stata nei suoi confronti ritenuta l'ipotesi aggravata di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2 in quanto ciò non corrisponde a realtà risultando dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza di primo grado (laddove nel determinare la pena/base si fa espresso riferimento all'art. 416 bis c.p., comma 1) che tale ipotesi, come già rilevato dalla Corte di appello, non è stata nei confronti di questo imputato ne' contestata ne' ritenuta. Quanto al AZ P., si è dato atto che l'imputato era già stato condannato per appartenenza a "Cosa nostra" con sentenza 9/7/99 del Tribunale di Palermo divenuta irrevocabile, ma la questione secondo cui sarebbe stato violato l'art. 649 c.p.p. posta dalla difesa è stata correttamente dalla Corte di appello respinta evidenziando che in quel procedimento il termine finale della contestazione - non aperta, stante l'uso ELespressione "sino alla data odierna" - era individuabile nel 22/7/97 (data del decreto che ha disposto il giudizio) e che nel 1998 e anche successivamente vi erano state da parte del prevenuto ulteriori condotte, emerse da intercettazioni ambientali e pedinamenti e ritenute sintomatiche di perdurante partecipazione all'associazione criminosa, dirette a consentire corrispondenza e trasferimenti di denaro tra IP EP e EN B..
L'effettivo compimento e l'inequivoco significato di tali ulteriori attività, contestati nei motivi di ricorso, sono stati diffusamente evidenziati nella sentenza di primo grado, dalla Corte di appello richiamata, con puntuali riferimenti all'intervento del AZ P. nella vicenda del prestito al IP EP e ad altri episodi, avvenuti nel febbraio e nel marzo 1999 e negli stessi mesi del 2000, in cui dalle indagini svolte dalla polizia il predetto imputato era risultato essersi prestato come intermediario per i collegamenti con il EN B..
Le questioni attinenti all'affermazione di responsabilità per favoreggiamento reale del AR F..
È infondato il motivo di gravame con cui la difesa del AR F. contesta l'esistenza del dolo del reato di favoreggiamento reale aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 per cui tale imputato ha riportato condanna - addebito che sin dall'inizio gli è stato contestato per non essere il risultato concreto della sua condotta, riguardante un unico immobile, stato ritenuto di rilievo tale per l'organizzazione criminosa da giustificare l'imputazione di concorso esterno - sull'assunto che il predetto avrebbe inteso solo fare un piacere al cognato MM NT, facoltoso imprenditore di SI che credeva proprietario del bene.
La Corte territoriale ha invero rilevato, dandone congrua dimostrazione, che è con il IP EP, della cui appartenenza a "Cosa nostra" era ben consapevole, che il AR F. interloquiva e a cui versava il ricavato per l'affitto ELimmobile che aveva accettato di fittiziamente intestarsi.
E correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto che non fosse maturata la prescrizione del commesso reato, poiché questo era consistito non solo nell'intestazione fittizia ELimmobile ma nella gestione di esso con una serie continuativa di atti protrattasi, così come contestato, sino all'arresto ELimputato nel 2002. Le questioni attinenti alle circostanze aggravanti e attenuanti, al trattamento sanzionatorio e alle altre statuizioni riguardanti gli imputati che hanno riportato condanna.
Sono prive di fondamento le doglianze con cui le difese ELFA V., ELAS A., del IP TU e del ST S. hanno lamentato che non siano state escluse le aggravanti di carattere oggettivo di cui al comma 4 (per il carattere armato
ELassociazione criminosa di cui tali imputati sono stati ritenuti concorrenti esterni) e al comma 6 (per il modo operare tipico ELorganizzazione medesima consistente nel reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose) ELart. 416 bis c.p.. Trattasi invero di attributi di "Cosa nostra" universalmente noti, e quindi valutabili a carico di ogni concorrente nel reato associativo ai sensi ELart. 59 c.p., comma 2 (cfr., al riguardo, con riferimento all'aggravante di cui al comma 6, Sez. 6^ 14/12/99, Campanella e altri, rv. 216.656 e Sez. 2^, 4/11/02, Genova e altri, rv. 223.706).
Non può trovare accoglimento nessuna delle doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche e all'entità delle pene. Le valutazioni operate al riguardo nella sentenza impugnata si sottraggono invero a censura in questa sede avendo la Corte territoriale tenuto conto, facendoli anche incidere sulla dosimetria della pena, degli aspetti peculiari a ogni posizione, come i legami familiari che possono avere condizionato le condotte di taluni dei ricorrenti, ma avendo per tutti ineccepibilmente sotto il profilo logico ritenuto aspetto prevalente su ogni personale motivazione, in quanto sintomatico di insensibilità ai più elementari doveri sociali tale da risultare incompatibile con la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., l'estrema gravità sostanziale delle attività dagli imputati poste in essere con la consapevolezza di contribuire, aiutandone gli esponenti di vertice, alla conservazione di un sodalizio criminoso che si colloca al massimo livello tra le più pericolose e allarmanti forme di criminalità organizzata.
È infondato, per quanto concerne la IP NZ, anche il motivo di ricorso attinente alla confisca di due appartamenti alla stessa intestati.
Il provvedimento risulta invero legittimamente adottato ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies in relazione all'art.416 bis c.p., comma 7, avendo la Corte territoriale, con adeguato apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in questa sede basato sulle risultanze di un'intercettazione ambientale e su altri elementi concreti, ritenuto che i beni confiscati fossero stati acquistati non dall'imputata con i propri risparmi, come da costei sostenuto, ma dal di lei padre con i proventi della sua organica partecipazione a "Cosa nostra".
Le questioni attinenti all'assoluzione di DA S.. Non può trovare infine accoglimento il motivo di gravame con cui il Procuratore generale si è doluto ELassoluzione del DA S. dall'addebito di partecipazione a "Cosa nostra".
La decisione della Corte di appello è invero sorretta, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, da adeguata motivazione in cui si evidenzia, previa esauriente analisi, l'inconsistenza di quanto desumibile dal materiale probatorio acquisito che si riduce a sporadici incontri ELimputato con associati, senza che peraltro sia stato possibile accertare qualche suo concreto contributo alle attività criminose del sodalizio, e al contenuto, giudicato equivoco di alcuni discorsi da inquadrarsi peraltro in una situazione fortemente condizionata dai rapporti di parentela.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007