Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 1
In tema di processo celebrato in appello con la forma del giudizio abbreviato, non è di ostacolo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal P.M., dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2004, n. 36122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36122 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 09/06/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 723
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 010608/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) PI US N. IL 20/01/1960;
avverso SENTENZA del 01/10/2002 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Antonio Managò che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 1 ottobre 2002 la corte d'appello di Reggio Calabria, previa rinnovazione del dibattimento consistita nell'esame di alcuni collaboratori di giustizia, confermava la sentenza in data 3 maggio 2001 del gup del tribunale della stessa città, con la quale MP PP era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 74, comma 1, 2 e 3, d.p.r. 309/90. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione per mezzo dei suoi difensori il MP, denunziando:
con il ricorso a firma dell'avv. Marcello Manna: 1) la insussistenza del reato contestato, in quanto, essendo stati assolti tutti i coimputati, non può configurarsi un reato associativo costituito da un unico associato;
2) la violazione degli artt. 178, lett. c), 238, 187 e 191 c.p.p. per avere il gup affermato la sua responsabilità in base alla sentenza "Tirreno", che non poteva essere utilizzata perché il MP non era mai stato imputato in quel procedimento e non poteva essere acquisita perché non "ancora definitiva"; 3) la mancanza di motivazione della sentenza impugnata per avere affermato la sua responsabilità per un fatto diverso da quello contestato, riferendosi tutte le prove a traffico di stupefacenti avvenuto in Italia e non a rapporti con fornitori stranieri, come indicato nella imputazione, con evidente violazione dell'art. 521 c.p.p.; 4) la mancanza di motivazione in ordine alla utilizzazione delle sentenze di primo e di secondo grado del processo Tirreno non passate in giudicato, eccepita con i motivi d'appello; 5) la violazione dell'art. 64 c.p.p. per avere in dibattimento escusso alcuni collaboratori di giustizia senza far precedere il loro esame dagli avvertimenti di cui al citato articolo;
con il ricorso a firma dell'avv. Antonio Managò: 6) la violazione dell'art. 603 c.p.p. per avere la corte d'appello disposto la rinnovazione del dibattimento in base ad un'ordinanza che non spiegava le ragioni per le quali si riteneva indispensabile procedere alla detta rinnovazione. Rinnovazione tanto più non consentita, in quanto intendeva porre rimedio all'errore del gup che aveva condannato sulla base di prove non utilizzabili (la sentenza "Tirreno" non definitiva) ed in quanto l'imputato aveva scelto il giudizio abbreviato proprio per essere giudicato "allo stato degli atti"; 7) la violazione dell'art. 238-bis c.p.p. per avere utilizzato come fonte di prova la sentenza Tirreno,
divenuta nel frattempo definitiva, che non si riferiva all'imputazione contestata al ricorrente, ma ad altri episodi di droga, che vedevano coinvolte persone diverse dal MP;
8) la violazione dell'art. 521 c.p.p. per essere stato condannato per una ipotesi delittuosa diversa da quella contestata nell'imputazione, dalla quale avrebbe dovuto essere assolto, mancando un qualsiasi elemento di prova;
9) la violazione dell'art. 197-bis c.p. perché, essendo stati tutti i collaboratori condannati con sentenza definitiva non potevano essere qualificati come imputati ex art. 210 c.p.p., ma come testimoni assistiti ex art. 197-bis, c.p.p.; 10) la mancanza di prove in ordine alla sussistenza della ipotesi criminosa originariamente contestata, non avendo nessuno dei collaboratori escussi deposto in ordine alla sua qualità di intermediario con i fornitori colombiani per l'acquisto di sostanza stupefacente;
11) la mancata di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla congruità della pena.
Con motivi nuovi depositati il 14 ottobre 2003 l'avv. Manna ha ribadito la violazione dell'art. 64 c.p.p. ed ha denunciato la nullità anche della sentenza di secondo grado per avere utilizzatole sentenze di 1^ e 2^ grado del processo Tirreno, ancora non definitive.
3. I motivi di ricorso sono infondati ed in parte inammissibili. Con riferimento al motivo sub 6 deve osservarsi che l'obbligo della motivazione in relazione alla ipotesi di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p. deve ritenersi soddisfatto con la indicazione, sia pure sintetica, della assoluta necessità della rinnovazione del dibattimento, tanto più quando questa risulta confermata dalle argomentazioni sviluppate nella motivazione ai fini della decisione. Il ricorrente, peraltro, non ha indicato se si è opposto all'assunzione della prova, circostanza che avrebbe dovuto essere precisata in considerazione delle disponibilità in materia riconosciuta alle parti e delle conseguenze derivanti dalla loro acquiescenza anche in relazione degli effetti sulla proponibilità del motivo.
Quanto alla possibilità di rinnovazione del dibattimento a seguito della scelta del rito abbreviato, deve osservarsi che già prima della riforma dell'art. 441 c.p.p. (legge 16 dicembre 1999, n. 479) - che al comma 5 prevede, ora, espressamente che "quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisone"-, questa corte, con la sentenza, sez. unite, 13 dicembre 1995, n. 930, Clarke (RV. 403427) aveva affermato che "nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice d'appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, c.p.p.". A maggior ragione, quindi, deve ritenersi valido il surriportato principio.
Nè rileva la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta, a quanto assume la difesa dal p.m., in quanto, la richiesta di parte, atteso che la rinnovazione del dibattimento è stata disposta ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., deve essere considerata come una sollecitazione al giudice all'esercizio dei poteri di ufficio.
Deve osservarsi, infine, che la rinnovazione del dibattimento "è disposta" quando la integrazione probatoria è necessaria ai fini della decisione, indipendentemente dal fatto che tale integrazione possa comportare o meno una decisione sfavorevole per l'imputato (vedi in senso contrario Cass. 20 ottobre 1996, n. 2628, RV. 207891), in quanto allorché il legislatore ha voluto limitare i poteri di indagine del giudice lo ha indicato chiaramente, come nell'ipotesi di cui all'art. 422, comma 1, c.p.p.(nel testo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Con riferimento ai motivi sub 2, 4 e 7, va rilevato che, in pendenza degli atti preliminari al giudizio d'appello, la sentenza era divenuta irrevocabile, per cui era superflua ogni motivazione al riguardo in quanto la denunziata causa di inutilizzabilità era ormai insussistente e, peraltro, come precisato dalla sentenza impugnata, la rinnovazione del dibattimento aveva fornito ulteriori prove autonome sulla responsabilità del ricorrente.
In ordine, poi, alla mancata partecipazione al giudizio, tale circostanza è motivo di inutilizzabilità degli atti e della sentenza non definitiva nella diversa ipotesi disciplinata dall'art. 238 c.p.p., mentre la sentenza irrevocabile, indipendentemente dalla partecipazione o meno dell'imputato al giudizio nel quale è stata pronunziata, costituisce, secondo i principi generali, prova dei fatti in essa accertati, con il limite, allorché si tratta di dichiarazioni, di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.. Con i motivi sub 3, 8 e 10, il ricorrente denunzia la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sua responsabilità, assumendo che le prove raccolte dimostrerebbero lo svolgimento di una attività del tutto generica che interessava i traffici dell'associazione nel Nord Italia, ma non il ruolo di intermediario nell'approvvigionamento dai mercati del Sud America della droga.
Al riguardo, premesso che le critiche formulate anche in ordine alla mancanza di motivazione sull'ipotesi associativa ritenuta in sentenza (che non hanno formato oggetto di specifico motivo di ricorso) sono infondate in quanto la motivazione, nel suo insieme, ancorché effettuata con la tecnica di riportare le dichiarazioni rilevanti ai fini della decisione, risulta adeguatamente e logicamente motivata, deve escludersi la violazione dell'art. 521 c.p.p.. In proposito deve premettersi che per la sussistenza del vizio denunziato deve "aversi mutamento radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa" (Cass., sez. unite, 19 giungo 1996 n 16). Dall'applicazione di tale principio risulta evidente la insussistenza del vizio denunziato. Al ricorrente, infatti, era stato contestato di essersi associato, con numerose altre persone, "allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo decreto e, segnatamente, i delitti di acquisto, trasporto, detenzione cessione (all'ingrosso e al dettaglio) di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina".
L'addebito dal quale il MP doveva difendersi era pertanto, la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti rispetto al quale la indicazione di essere il referente per la città di Milano, comunque la si voglia interpretare, era soltanto una precisazione della condotta tipica di associazione che non escludeva lo svolgimento di altri ruoli. In definitiva, essendo stato ben precisato nel capo di imputazione che al Campissi veniva contestato di essere un associato della cosca in questione, nessuna violazione del diritto di difesa al cui rispetto l'art. 521 c.p.p. è preordinato può ritenersi essersi verificata nel caso in esame.
Con riferimento al motivo sub 5 va rilevato che nessuno dei collaboratori escussi risultava trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 64 c.p.p. in quanto le rispettive posizioni processuali erano state definite con sentenza irrevocabile, o non erano mai stati imputati, ne' risulta che fossero indiziati per i fatti contestati al MP, per cui, come eccepito con il motivo sub 9, eventualmente avrebbero dovuto essere escussi ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p.. Il motivo è, pertanto, infondato.
Quanto alla violazione dell'art. 497 c.p.p. in relazione all'art. 197 bis stesso codice, denunziata con il motivo sub 9, va rilevato che la medesima integra una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita nel termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p.. Pertanto, poiché tale circostanza era un elemento costitutivo della nullità che l'interessato assumeva esservi verificata, era suo onere non soltanto denunziare la violazione dell'art. 197 c.p.p., ma anche precisare che la stessa era stata tempestivamente eccepita. Il non averlo fatto comporta il rigetto del motivo, in considerazione che non trattandosi di nullità rilevabile di ufficio o di inutilizzabilità non è consentito a questa corte l'esame degli atti ai fini di verificare come si è svolto il dibattimento in quanto tale attività si risolverebbe in una integrazione del motivo di ricorso non consentita al giudice.
Il motivo sub 1 è inammissibile.
A parte la considerazione, infatti, che oltre agli imputati indicati nel relativo motivo di ricorso dal capo di imputazione risultano far parte della associazione di che trattasi numerose altre persone (ER PP, LF RE, RM AN ed altri) va rilevato che il motivo avrebbe potuto essere formulato con i motivi d'appello atteso che, a quanto denunziato dal ricorrente, la sentenza del gup era fondata proprio sull'erronea utilizzazione delle sentenze di primo e secondo grado del procedimento Tirreno dalle quali già risultava l'assoluzione delle persone indicate nel motivo di ricorso in esame.
Analoga declaratoria si impone, per la mancanza di specificità del motivo sub 11, non indicando il ricorrente quali sarebbero i motivi d'appello di cui la corte di merito avrebbe omesso l'esame. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004