Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi che la semplice esistenza di relazioni di parentela con un esponente dell'associazione costituisca di per sé prova o solo indizio della appartenenza di un soggetto alla medesima. (Nella specie, la S.C. ha, comunque, affermato che, una volta accertata l'esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare ed una non occasionale attività criminosa dei singoli esponenti della famiglia, nulla impedisce al giudice di attribuire alla circostanza che vi siano legami di parentela tra un soggetto e coloro che nella associazione occupano posizioni di vertice o di rilievo, valore indiziante in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2012, n. 18491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18491 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 22/11/2012
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2849
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI CA - Consigliere - N. 19451/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LÀ RM, nato il [...] a [...];
2) LÀ RM, nato il [...] a [...];
3) LÀ IC, nato il [...] a [...];
4) ON TI, nato il [...] a [...];
5) RO IO IC, nato il [...] a [...];
6) AR EO, nato il [...] a [...];
7) PP NT, nato il [...] a [...];
8) OR TO, nato il [...] a [...];
9) CA ZO, nato il [...] a [...];
10) ON AN, nato il [...] a [...];
11) ON RO, nato il [...] a [...];
12) D'UI AN, nato il [...] a [...];
13) TA IO, nato il [...] a [...];
14) LÀ TO, nato il [...] a [...];
15) D'GU NZ NI, nato il [...] a [...];
16) RA UN, nato il [...] ad [...];
17) US RM, nato il [...] a [...];
18) RA IC, nato il [...] a [...];
19) ST TI, nato il [...] Locri;
20) AN AN, nato il [...] a [...];
21) LO EO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Reggio Calabria il 4.11.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori delle costituite parti civili Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, Comune di BO IN, Comune di RI, Comune di ZI, Regione Calabria, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi, presentando distinte conclusioni scritte e note spese;
uditi per i ricorrenti gli avvocati: Maurizio Puntorieri e Ettore Aversano, difensori di ST TI;
IC LÀ e RO AR, difensori di AR EO e di PP NT;
TO CU, difensore di ON TI;
CA OR, difensore di D'GU NZ NI;
NI MA e NI SO, difensori di LÀ RM, classe 80, e di LÀ IC;
RO AR in sostituzione dell'avv. Enzo Caccavari, difensore di OR TO;
RO TÀ, difensore di CA ZO;
RI AN CC, difensore di LÀ RM, classe 82, e di LÀ TO;
MI RA e RO NI, difensori di TA IO;
CA YO e AN LA, difensori di RA IC;
AN LA, in sostituzione dell'avv. TO Staiano, difensore di LO EO, che hanno tutti concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 23.11.2009 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, in sede di giudizio abbreviato, condannava gli attuali ricorrenti 1) LÀ RM, nato a [...] il [...]; 2) LÀ RM, nato a [...] il [...]; 3) LÀ IC;
4) ON TI;
5) RO IO IC;
6) AR EO;
7) PP NT;
8) OR TO;
9) CA ZO;
10) ON AN;
11) ON RO;
12) D'GU AN;
13) TA IO;
14) LÀ TO;
15) D'GU NZ NI;
16) RA UN;
17) US RM;
18) RA IC;
19) ST TI;
20) AN AN;
21) LO EO alle pene ritenute di giustizia per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili.
Con sentenza pronunciata il 4.11.2011 la Corte di appello di Reggio Calabria riformava parzialmente la sentenza di primo grado, esclusivamente sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, comminando pene inferiori rispetto a quelle inflitte in primo grado e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale decisione, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per Cassazione i predetti imputati, articolando diversi motivi di impugnazione.
Prima di procedere all'esame delle singole posizioni dei ricorrenti, ragioni di economia processuale e di ordine sistematico impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale allo scopo sia di evitare inutili ripetizioni, che di illustrare i criteri cui questo Collegio intende attenersi nella valutazione dei ricorsi presentati dagli imputati.
Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che nell'esaminare i motivi di ricorso si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione della corte territoriale e quella del giudice per le indagini preliminari hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3^, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, Lombardozzi D., rv. 221116). Opportuno, poi, appare soffermarsi brevemente sui principi in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione, posto che diversi sono i profili di inammissibilità di alcuni dei motivi posti a fondamento dei ricorsi presentati dagli imputati.
Orbene, come è noto, una prima causa di inammissibilità va individuata nella genericità dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina l'inammissibilità
dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. 6^, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. 6^, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087).
È inammissibile, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), il ricorso per Cassazione fondato, come in molti dei ricorsi presentati dagli imputati, su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. 4^, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. 5^, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. 5^, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).
Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure attinenti al fatto.
Siffatte censure, infatti, si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3^, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6^, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, rv. 234148).
Ciò posto, occorre, sia pure sinteticamente, illustrare il quadro accusatorio delineato a carico degli imputati nelle sentenze di primo e di secondo grado.
Ciascuno dei ricorrenti è stato ritenuto dai giudici di merito componente, sia pure con diversi ruoli e funzioni, della organizzazione a delinquere di stampo mafioso denominata "ndrangheta" ed, in particolare, delle sue articolazioni territoriali denominate "cosca RA - Bruzzaniti - PA", "cosca NO", "cosca LÀ", "cosca TA", le ultime due a loro volta federate ed operanti attraverso un apposito organismo direttivo denominato dagli associati "base", finalizzate, tra l'altro, ad ottenere, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della rilevante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall'esistenza di tale organizzazione a delinquere, la gestione o, comunque, il controllo della fase esecutiva dell'appalto pubblico relativo ai lavori di manutenzione della strada statale 106 - variante all'abitato di ZI - rientrante nel programma delle grandi opere di competenza dell'A.N.A.S. S.p.a - Ente Nazionale per le strade e di quello bandito dalla Provincia di Reggio Calabria, settore lavori pubblici, riguardante la realizzazione dello stabile dell'istituto superiore "Euclide", comprendente anche l'istituto tecnico per geometri ed il liceo scientifico, inserendo in tale fase imprese operanti nel settore della fornitura dei materiali da utilizzare nello svolgimento dei lavori e nelle attività cosiddetto di "movimento terra", riconducibili, direttamente o indirettamente, alle menzionate cosche mafiose, lucrando, in tal modo, i relativi profitti e vantaggi legati alla posizione di predominio conseguita sul mercato, da considerare ingiusti in quanto non dovuti al libero gioco della domanda e dell'offerta, ma all'imposizione mafiosa. Nella sentenza oggetto di ricorso la corte territoriale, dopo avere affrontato una serie di questioni preliminari, principalmente incentrate sulla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (cfr. pp. 5-16), ha innanzitutto chiarito, in termini assolutamente conformi ai principi affermati al riguardo nella giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem, che avrebbe proceduto a richiamare le motivazioni del giudice per le indagini preliminari, ove condivisibili, nel caso in cui le censure formulate dagli imputati fossero generiche ovvero non contenessero elementi di novità (cfr. p. 19 dell'impugnata sentenza). Successivamente, con motivazione approfondita ed immune da vizi, la corte di appello, dato atto del materiale probatorio acquisito, costituito principalmente dai risultati dei servizi di appostamento e di intercettazione di conversazioni e di comunicazioni telefoniche o tra presenti, compendiati nelle informative di polizia giudiziaria in atti, nonché da documenti, provvedimenti e sentenze emesse dall'autorità giudiziaria passate in giudicato, ricostruisce le vicende delle cosche mafiose in precedenza indicate ed i rapporti tra esse intercorrenti nel corso degli anni, configurando l'esistenza di una composita realtà associativa di stampo mafioso, che, inquadrata in un contesto criminale, storicamente dominato nel territorio calabrese dalla "ndrangheta", si caratterizzava per l'intervenuto accordo tra le articolazioni locali di tale organizzazione operanti negli abitati di ZI, BO, BO Superiore, BO IN ed RI (definite, per l'appunto, nel linguaggio gergale degli associati "locali") per assicurare la propria egemonia sul territorio e, nell'ambito di tale predominio, la spartizione dei guadagni derivanti dalla esecuzione delle opere edili oggetto degli appalti pubblici in precedenza menzionati, affidata in subappalto ad imprese controllate dal suddetto "cartello criminale".
In tale opera i giudici di secondo grado descrivono analiticamente la composizione delle singole cosche;
la suddivisione dei ruoli tra i diversi componenti, ciascuno dei quali addetto ad un compito specifico, al quale corrisponde una precisa "qualifica", come, ad esempio, quelle di "capo giovani", "capo società", "mastro di giornata", tipiche di una compagine organizzata in forma gerarchica;
i conflitti armati che hanno contrapposto nel corso degli anni i singoli gruppi criminosi;
la "pace" poi stipulata per consentire proprio la spartizione dei profitti derivanti dall'inserimento delle diverse cosche, sotto l'egida della potente cosca dei "RA" di RI, guidata da RA PE ("U Tiradirittu") e, dopo il suo arresto, dal cugino RA UN, attraverso una fitta rete di imprese ad esse riconducibili che operavano in regime di subappalto, "negli appalti per i lavori di maggiore rilievo esistenti nel comprensorio", relativi alla realizzazione dell'istituto scolastico "Euclide" ed alla variante della strada statale n. 106; la creazione di un organismo di vertice, denominato "base", di cui facevano parte RO IC, LO EO, AR EO, ON RO e PP NT, il cui compito era quello di assumere "le decisioni di maggiore rilievo nell'interesse degli accoliti", provvedendo, tra l'altro, a suddividere gli incarichi tra i sodali ed all'attività di affiliazione (cfr. pp. 19-70 dell'impugnata sentenza).
Infine la corte territoriale procedeva ad un puntuale ed esaustivo esame delle singole posizioni degli imputati, indicando per ciascuno di essi le ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna, le censure formulate con l'atto di appello ed i motivi della propria decisione (cfr. pp. 70 e ss.).
Orbene, già alla luce di queste prime osservazioni, che verranno arricchite in sede di valutazione dei singoli ricorsi, è possibile affermare che la corte territoriale ha correttamente ricondotto le vicende portate alla sua attenzione al paradigma normativo del delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p., inserendole in un contesto storico-giudiziario, costituente ormai fatto notorio, rappresentato dalla dimostrata esistenza di un'organizzazione a delinquere denominata "ndrangheta", la cui natura unitaria è stata definitivamente accertata attraverso l'iter giudiziario conclusosi con la sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento c.d. "Olimpia" dalla 5^ sezione della Corte di Cassazione il 12 aprile del 2002, n. 24711, nei confronti di LL e altro, espressamente richiamata nella motivazione del giudice per le indagini preliminari, riportata integralmente, sul punto, dalla corte territoriale (cfr. p. 21 della sentenza impugnata), nonché in una serie di sentenze emesse dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti denominati "Panta Rei", "Armonia" e "Aspomonte".
Da tutti i provvedimenti in questione è possibile, ad avviso della corte territoriale, desumere l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", strutturata nel c.d. mandamento jonico, in cui sono ricomprese tutte le articolazioni minori, denominate "locali", della zona jonico-reggina, tra i quali assumono particolare rilievo quelli operanti in BO IN, BO Superiore, RI e nei territori limitrofi, al cui vertice è posto RA PE, capo indiscusso del "locale" di RI, nonché di un originario contrasto tra la cosca della famiglia LÀ e quella della famiglia TA per il controllo del "locale" di BO IN (cfr. pp. 21-24 della sentenza impugnata).
Attraverso tale approccio interpretativo, la corte di appello si è mossa nel solco da tempo delineato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di valutazione della prova, la "notorietà" di un fatto (nella specie, l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416 bis, c.p.) ben può desumersi in modo certo dalle decisioni dell'autorità giudiziaria, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, purché il giudice non si limiti alla generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, ma indichi, come nel caso in esame, con precisione i provvedimenti giudiziari di riferimento e le prove che ha ritenuto di porre a base della decisione (cfr. Cass., sez. 6^, 11.11.2009, n. 50057, Gullo, rv. 245831). Nè costituisce ostacolo alla ritenuta sussistenza del delitto associativo la mancanza di contestazioni aventi ad oggetto reati- fine, infatti, come si vedrà meglio in seguito, il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di tali reati, purché, come nel caso in esame, l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la possibile realizzazione (cfr., in questo senso, Cass., sez. 2^, 11.1.2012, n. 4304, Romeo, rv. 252205).
D'altronde da tempo la Suprema Corte, con motivazione anche in questo caso condivisa dal Collegio, ha affermato che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p., la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo criminoso può e deve essere assunta da facta concludentia con ragionamento logico induttivo e deduttivo da cui si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione di un programma di delinquenza oggetto dell'associazione stessa (cfr. Cass., sez. 1^, 13/06/1987, Mandaliti).
Di tale ragionamento la corte territoriale, come si vedrà in seguito, ha fatto buon uso.
Passando alla valutazione dei singoli ricorsi e dei relativi motivi, va preliminarmente rilevato che appare del tutto superfluo procedere all'esame della posizione di MI NT, essendo quest'ultimo deceduto il 14.12.2011, come si evince dal certificato dell'ufficiale dello stato civile del comune di BO, trasmesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Reggio Calabria.
Si impone, pertanto, nei suoi confronti l'annullamento dell'impugnata sentenza per estinzione del reato determinata da morte del reo, ai sensi dell'art. 150 c.p.. RO AR OM, invece, eccepisce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), in relazione all'art. 416 bis c.p., comma 2, in quanto la corte territoriale non ha motivato in ordine al ritenuto ruolo di organizzatore svolto dal RO IO IC all'interno del sodalizio di riferimento, che non si evince dalle risultanze processuali, in base alle quali è possibile ricavare solo che egli svolgeva un ruolo insignificante.
Si tratta, come appare evidente, di un ricorso del tutto inammissibile, per assoluta genericità dei motivi, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali ed al pagamento, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00.
LT AN lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192, c.p.p. e art. 416 bis c.p..
Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza della corte territoriale è assolutamente lacunosa in ordine alla partecipazione dell'ON all'associazione a delinquere di stampo mafioso, che non viene dimostrata da nessun elemento oggettivo in base al quale potere affermare che egli abbia in qualche modo contribuito alla vita dell'associazione (l'ON, tra l'altro, non risponde di alcun reato fine), ma solo, inammissibilmente, dal fatto che dalle conversazioni intercettate emerge come egli avesse rapporti con esponenti di spicco di altre cosche e con personaggi politici di rilievo da cui era tenuto in grande considerazione, quindi sulla base di una sorta di condivisione, ideologica di cui si fanno portatori altri coimputati.
In questo modo l'ON viene considerato intraneo al sodalizio de quo sulla base di una messa a disposizione della sua persona in favore della cosca mafiosa, che avrebbe rafforzato il proposito criminale degli altri associati, ma che, pur consistendo il reato associativo un reato a forma libera, non è in grado di integrare quella concreta partecipazione necessaria per l'integrazione della fattispecie in ossequio al principio della necessaria materialità del fatto, anche alla luce dei noti principi affermati dalla sentenza Mannino delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, potendosi affermare, a tutto voler concedere, che egli abbia nutrito una semplice ammirazione per il mondo criminale mafioso. In particolare la corte territoriale, ad avviso del ricorrente, ha errato nell'attribuire rilievo ad una conversazione intercettata tra AR EO e CE PE, la n. 2407 del 17.6.2006, senza andare alla ricerca di validi riscontri esterni ex art. 192 c.p.p., comma 3, in questo caso necessari trattandosi di conversazione etero accusatoria, alla quale, cioè, non ha partecipato l'ON.
Del tutto carente, inoltre, risulta la motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato che, in questo caso, avrebbe dovuto essere più rigorosa in difetto della contestazione di reati- fine.
Il ricorrente lamenta ancora il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p., comma 2, in quanto all'ON viene attribuito il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore del sodalizio esclusivamente sulla base della sua ritenuta partecipazione in posizione apicale al sodalizio medesimo, senza alcuna indicazione dei comportamenti concreti in cui sarebbe consistita questa attività di promozione, direzione ed organizzazione.
L'ON, infine, lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto la corte territoriale, da un lato non ha motivato adeguatamente in ordine alla commisurazione della pena, come avrebbe dovuto, essendosi allontanata dal minimo edittale, adottando, sul punto, una decisione che contrasta con il trattamento sanzionatorio riservato ad altri coimputati;
dall'altro ha omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di specifiche circostanza dedotte dalla difesa sulla positiva personalità del ricorrente che, quale appartenente alla organizzazione sindacale SNALS, ha prestato assistenziale in favore di numerose persone senza ricevere alcun compenso.
I rilievi prospettati dall'ON non appaiono fondati. Al riguardo va innanzitutto osservato, trattandosi di una eccezione, da disattendere, comune a numerosi ricorrenti, che da tempo la Suprema Corte ha affermato, in una serie di arresti condivisi da questo Collegio, che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, (cfr. Cass., sez. 5^, 26/03/2010, n. 21878, C. e altro, rv. 247447, Cass., sez. 1^, 23/09/2010, n. 36218, P. e altro, rv. 248290; Cass., sez. 2^, 12/01/2012, n. 4976, S., rv. 251812).
Tale orientamento è stato riaffermato da ultimo con una decisione in cui ne è stata evidenziata la compatibilità con il diritto Europeo, ribadendosi come la disposizione contenuta nell'art. 192 c.p.p., comma 3, si applica esclusivamente alle dichiarazioni procedimentali non estendendosi al contenuto delle intercettazioni, in quanto il principio enunciato nell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non riguarda, neppure nella forma elaborata dall'interpretazione convenzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., la materia (cfr. Cass., sez. 2^, 10/05/2012, n. 31064, F.M.).
In ordine agli altri motivi, va rilevato che l'ON non contesta l'esistenza del sodalizio di stampo mafioso, di cui si discute, ma soltanto la circostanza che la partecipazione ad esso del ricorrente possa ricavarsi dall'essere stato egli ritenuto una persona "a disposizione" dell'associazione a delinquere di cui si discute.
A tale proposito occorre svolgere alcune brevi considerazioni, trattandosi, anche in questo caso, di una eccezione comune ad altri imputati, che acquista particolare rilievo nel presente giudizio, in considerazione della mancata contestazione di reati-fine. Va, dunque, evidenziato che la sussistenza del reato associativo di stampo mafioso, nelle diverse forme in cui la fattispecie legale declina le modalità di partecipazione del singolo al sodalizio in qualità di semplice partecipe (art. 416 bis c.p., comma 1) ovvero di organizzatore, dirigente o promotore (art. 416 bis c.p., comma 2), prescinde, al pari dell'ipotesi non qualificata, dalla commissione dei reati-fine, essendo sufficiente alla sua consumazione, come affermato da tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, condivise da questo Collegio, la costituzione del vincolo tra i sodali con il programma di creare una forza di intimidazione al fine di utilizzarla per il perseguimento degli obiettivi associativi (cfr. Cass., sez. 1^, 1/7/1987, n. 9859, Ingemi, rv. 176676; Cass. sez. 1^, 21.10.1986, n. 6330, Musacco, rv. 176087), il che non esclude, ma, in un certo senso limita al piano probatorio, la rilevanza della accertata partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati, nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo (cfr. Cass., sez. 2^, 13/7/1999, Amaro;
Cass., sez. 5^, 14/9/1991, Monaco;
Cass., sez. 6^, 23/11/2004, Tahiri). Non bisogna, tuttavia, trascurare il carattere speciale del reato di cui all'art. 416 bis c.p., su cui concordano dottrina e giurisprudenza, evidenziando come esso si caratterizzi, sotto il profilo attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo;
sotto il profilo passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
La tipicità della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., si coglie, dunque, non tanto negli scopi (pure essenziali per l'esistenza del reato) avuti di mira dai consociati che, come appare evidente dalla formulazione letterale dell'art. 416 bis c.p., comma 3 possono essere rappresentati, a differenza di quanto previsto dall'art. 416 c.p., comma 1 anche da eventi diversi dalla commissione di delitti ed, in ipotesi, anche leciti, inseriti, tuttavia, nell'orbita dell'illecito penale proprio in conseguenza delle modalità "mafiose" con cui vengono realizzati, ma, per l'appunto, nelle modalità attraverso cui l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso (cfr. Cass., sez. 1^, 10/2/1992, n. 3223, d'ES, rv. 189665; Cass., sez. 1^, 1/4/1992, n. 6784, UN, rv. 190539).
Se, dunque, l'elemento tipizzante del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., si presenta nei termini ora indicati, può a ragione affermarsi, come si legge in una recente decisione di legittimità condivisa da questo Collegio, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, ad esempio, quale "uomo d'onore".
In motivazione la Suprema Corte ha, infatti, precisato che la qualità di "uomo d'onore" non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto;
l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio, (cfr. Cass., sez. 2^, 3.5.2012, n. 23687, D'Ambrogio e altri, rv. 253222). Tale arresto, peraltro, non rappresenta una voce isolata, ma si pone, piuttosto, in assoluta continuità con una serie di precedenti statuizioni, in cui, partendo dalla tradizionale nozione della partecipazione all'associazione a delinquere come condotta a forma libera, nel senso che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (cfr. Cass., sez. 1^, 27.1.1986, Scala), si sottolinea come la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso possa configurarsi attraverso una molteplicità di contributi, che, al tempo stesso, costituiscono, sul piano probatorio, altrettanti indici rivelatori dell'esistenza del vincolo associativo, tutti contrassegnati proprio dalla intervenuta "messa a disposizione" del singolo a favore dell'associazione a delinquere.
Si è, così, affermato che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti (cfr. Cass., sez. 2^, 21.12.2004, n. 2350, Papalia ed altri, rv. 230718). In tema di associazione di stampo mafioso, dunque, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (come tagli di alberi, incendi, et similia), ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella compagine associativa sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la "legalizzazione" con la qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio (cfr. Cass., sez. 5^, 21.11.2003, n. 6101, UN e altro, rv. 228058).
Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza "Mannino" delle sezioni unite del Supremo Collegio (richiamata dal ricorrente), che, evidenziando la natura "dinamica" del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di "partecipazione" ai sensi dell'art. 416 bis c.p., ne individua l'essenza proprio nella "messa a disposizione" del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rileva, infatti, il Supremo Collegio nella sua massima espressione che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Precisa, inoltre, la Corte, nel corpo della motivazione, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv. 231670, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 1^, 11.12.2007, n. 1470, p.g. in proc. Addante e altri, rv. 238839). Orbene, tanto premesso e ribadito che sul punto i motivi di ricorso dell'ON appaiono inammissibili, in quanto meramente ripetitivi di questioni già prospettate in sede di appello e risolte in senso per lui sfavorevole dai giudici di merito, non può non rilevarsi come la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha ricostruito in termini esaustivi l'inserimento in posizione di vertice dell'ON all'interno del sodalizio criminale di stampo mafioso di cui si discute.
Le conversazioni intercettate hanno evidenziato non solo come egli sia perfettamente a conoscenza delle vicende, delle articolazioni e delle composizioni di vertice delle cosche della "ndrangheta" operanti nel territorio compreso tra BO ed RI, ma come in tale contesto criminoso egli abbia svolto un ruolo di assoluto rilievo. Avvenuta da tempo a BO Superiore la sua formale affiliazione e tenuto in particolare considerazione dallo stesso DA carmelo, classe 1922, capo storico dell'omonima cosca, come si evince dal contenuto della conversazione tra AR EO e CE PE, intercettata il 17 giugno 2006, all'interno dell'autovettura in uso al CE PE, l'ON colloca se stesso, nella conversazione con la moglie LI intercettata il 20.12.2007, tra i cinque membri di una struttura segreta dell'organizzazione mafiosa, di recente costituzione, denominata "gli Invisibili", in quanto nota soltanto ai suoi componenti ed a quelli dell'articolazione provinciale della "ndrangheta", non anche agli altri affiliati;
progetta di costituire, nel corso della conversazione con AR EO, intercettata il primo aprile del 2007, insieme con quest'ultimo, LO EO e LÀ TO una "cupola" finalizzata ad esercitare un predominio assoluto nel comprensorio di BO IN, rimarcando nel corso di tale conversazione la sua appartenenza ad un gruppo criminale, che definisce come "gli intoccabili", dotato di un vero e proprio "esercito", in grado di imporre con la forza il proprio dominio sul territorio, compiacendosi con il suo interlocutore della posizione di prestigio da lui assunta nel sodalizio;
sottolinea al AR EO, da un lato, nella conversazione intercettata l'11.6.2007, come il rispetto che hanno nei suoi confronti gli affiliati delle cosche di RI e di San CA deriva anche dal fatto che quando lavorava nel settentrione aveva nascosto dei compaesani "latitanti", dall'altro, in ulteriori due conversazioni intercettate lo stesso giorno ed in quello successivo, la sua vicinanza al potente RA UN, capo della cosca di RI, che l'imputato indica come uno dei suoi "maestri", con cui si incontra almeno in due occasioni, una il 20 gennaio 2007, di cui discutono LÀ TO e CE AS, l'altra, di cui riferisce lo stesso ricorrente alla moglie LI, in cui egli si è recato presso il RA UN per difendere la posizione di mafrica antonio, "caduto in disgrazia", garantendo con il suo nome per il gruppo di BO Superiore"; mantiene contatti con esponenti di altri cosche, come DÀ IC, capo cosca di NO FI, e NT NG;
ancora una volta, sempre conversando con la moglie, evidenzia come la sua importanza nel territorio di BO sia cresciuta proprio in conseguenza dell'intervento presso il RA UN (da cui veniva apprezzato al punto tale da paragonarlo al capo della mafia siciliana TO Santapaola per la sua determinazione e per il suo carisma), consentendogli di assumere "la leadership", avendo egli, grazie alla stima di cui godeva, salvato il mafrica antonio, il quale, non avendo rispettato un accordo preso da OR IA, in virtù del quale in cambio degli omicidi perpetrati doveva essere versata agli RIti la metà dei proventi illeciti realizzati sul territori, i vertici della cosca RA avevano deciso di ucciderlo, incaricando dell'esecuzione i fratelli CE;
risulta direttamente impegnato nel sostenere l'attività politica e la candidatura alle lezioni provinciali del 2006 di EA IC, condannato per reato associativo (cfr. pp. 81-99 dell'impugnata sentenza).
Appare, dunque, evidente che l'ON abbia partecipato all'associazione di stampo mafioso di cui si discute, secondo i principi in precedenza evidenziati, in quanto, a prescindere dalla sua formale affiliazione, egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso di stampo mafioso, con una continuità ed un capacità tali da fargli scalare il vertice della cosca LÀ, ruolo che gli veniva riconosciuto, come si è visto, dallo stesso RA UN.
Proprio in considerazione di tale ruolo del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a carico dell'ON il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore del sodalizio in parola, posto che, da un lato per promotore deve intendersi non solo chi della associazione si sia fatto iniziatore, ma anche colui che, come il ricorrente, agisca per rafforzare la potenzialità pericolosa del gruppo associativo (cfr. Cass., sez. 6^, 21/9/1995, n. 8, Cassato, rv. 203854), governandolo nei delicati equilibri con le cosche operanti nelle zone limitrofe ed allargandone gli spazi di penetrazione, attraverso l'infiltrazione nei gangli della politica, dall'altro per dirigente ed organizzatore deve intendersi colui, che, come l'imputato, rispetto ad un gruppo già costituito, ne sovraintende l'attività complessiva e assume funzioni decisionali (cfr. Cass, sez. 5^, 21/12/1998, Barbanera). Inammissibile, perché meramente ripetitivo di una censura formulata in appello, è, poi, il motivo riguardante l'elemento soggettivo del reato: la corte territoriale, infatti, ha correttamente replicato alle osservazioni difensive rilevando come, dal contenuto delle conversazioni intercettate si evinca l'assoluta consapevolezza dell'ON di agire nell'interesse della cosca mafiosa di appartenenza, per mantenerne e rafforzarne il controllo sul territorio (cfr. p. 97 dell'impugnata sentenza).
Ciò appare del tutto conforme ai principi da tempo affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo del delitto di partecipazione semplice o qualificata ad un'associazione per delinquere consiste nella coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice e di contribuire con esso alla vita dell'associazione (cfr. Cass., sez. 1^, 22/4/1985, Aslan;
Cass., sez. 6^, 9/2/1996, Meocci), di partecipare, in altri termini, attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente (cfr. Cass., sez. 6^, 16/12/2011, n. 9117, Tedesco, rv. 252388; Cass., sez. 1^, 25.11.2003, n. 4043, Cito, rv. 229992). Inammissibile, infine, è il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio, perché generico ed attinente a censure sul merito della valutazione in ordine alla entità della pena irrogata, dovendosi, peraltro, evidenziare come i giudici di primo e di secondo grado abbiano tenuto correttamente conto della gravità dei fatti e della spiccata tendenza a delinquere dell'ON, a prescindere dalla pur significativa esistenza a suo carico di precedenti penali, per negare il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Ed invero, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute a tal fine di preponderante rilievo (cfr. Cass., sez. 1^, 15.4.2010, n. 32324, M. e altro;
Cass., sez. 2^, 23.9.2009, n. 2035, K.). Ai fini, dunque, della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato, come nel caso in esame, da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Ciò vale, a maggior ragione, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (cfr. Cass., sez. 3^, 8.10.2009, n. 42314, E.). OR OM lamenta innanzitutto i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), in relazione agli artt. 192 e 603 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo la corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di escutere in qualità di teste AR NI, titolare dell'omonima ditta costituitasi in ASTI (Associazione Temporanea di Imprese) con la ditta Gioffrè, ricevendo in subappalto i lavori di movimento terra, che, secondo l'impostazione accusatoria sotto lo schermo di contratti di "nolo a freddo", avrebbe consentito di fatto che il subappalto venisse gestito da imprese espressione delle cosche mafiose di cui al capo d'imputazione, tra cui quella riconducibile al RA IC, trattandosi di una prova decisiva, in quanto solo il AR NI avrebbe potuto chiarire la reale natura dei suoi rapporti con il RA IC.
In tale rifiuto si individua un motivo di contraddizione della motivazione della corte territoriale, che, nel momento in cui attribuisce al RA IC di essersi intromesso nella gestione del subappalto nell'interesse della cosca mafiosa di riferimento utilizzando come giustificazione formale il rapporto con il suddetto AR NI, rigetta la richiesta di escutere in qualità di teste quest'ultimo, affermando, con motivazione inadeguata perché apodittica, che tale prova non sia assolutamente necessaria ai fini del decidere.
I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto (erroneamente ad avviso del ricorrente) che gli elementi di prova a carico del RA IC sono già sufficientemente delineati alla luce delle conversazioni intercettate tra quest'ultimo ed il CU CA, responsabile dei lavori della ditta AR, evidenziando come la stessa polizia giudiziaria procedente non abbia avvertito la necessità di sentirlo ritenendo sufficientemente dimostrata l'infiltrazione mafiosa;
in tal modo, tuttavia, secondo la prospettazione difensiva, si è privilegiata l'ipotesi accusatoria rispetto ad una ipotesi diversa che avrebbe potuto emergere attraverso l'escussione del suddetto AR NI. Il ricorrente lamenta poi i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p.. La corte territoriale ha desunto illegittimamente la partecipazione del RA IC al sodalizio de quo sulla base di un mero sillogismo logico, secondo il quale, una volta accertata nella esecuzione dei lavori della variante della strada statale n. 106 in prossimità dell'abitato di ZI l'infiltrazione delle cosche mafiose operanti nel territorio di ZI - BO IN, automaticamente devono ritenersi espressione di tali cosche tutti i responsabili delle ditte che avevano partecipato ai suddetti lavori. Il ricorrente contesta, altresì, che l'attività di ingerenza nella esecuzione dei lavori posta in essere dal RA IC, che andava oltre il semplice "nolo a freddo" della macchina escavatrice da utilizzare nei lavori, possa essere necessariamente interpretata come sintomo del suo agire nell'interesse della consorteria mafiosa di riferimento, posto che, se così fosse stato, il RA IC avrebbe utilizzato degli accorgimenti per nascondere la sua presenza alle forze di polizia e non avrebbe agito, come ha fatto, alla luce del sole contattando stabilmente il committente, nella persona del geometra CU CA e gli esecutori materiali dei lavori, comportamenti che si spiegano, invece, nell'ottica di un imprenditore interessato alla realizzazione di un profitto maggiore, senza che se ne possa ricavare, come preteso dalla corte territoriale, un "metus" del CU CA e della ditta subappaltatrice nei confronti del RA IC quale esponente di una cosca mafiosa.
La corte territoriale, inoltre, ad avviso dell'imputato, non forniva adeguata risposta ad una ulteriore serie di rilievi prospettati nell'atto di appello che non consentono di ritenere dimostrata la partecipazione del RA IC al sodalizio di cui si discute ed, in particolare, alla duplice circostanza che in nessuna delle conversazioni intercettate (sia in quelle telefoniche sia in quella ambientale nel carcere di Parma in cui alcuni dei componenti del sodalizio commentano con soddisfazione il lavoro ben eseguito nella gestione illecita dell'appalto di cui si discute) si fa mai riferimento al RA IC, ne' quest'ultimo, la cui utenza è stata oggetto di captazione per un lungo periodo, risulta in contatto con altre persone del suo nucleo familiare, tra cui quel RA PE, esponente di spicco dell'omonimo clan, di cui è OT (essendo il figlio di un fratello) o con altri sodali, di talché la sua partecipazione al sodalizio si fa discendere unicamente da tale rapporto di parentela.
Oggetto di censura è anche la ritenuta partecipazione del RA IC al "summit" mafioso del 4.11.2007 presso il casolare di RA UN al quale parteciparono diversi coimputati: in questo caso, infatti, la corte territoriale, desumendo la partecipazione del RA IC dai risultati dell'attività di indagine, non ha fornito alcuna risposta ai rilievi critici del difensore, che evidenziava nei motivi di appello come non vi fosse alcuna prova che quell'incontro avesse avuto natura illecita, trattandosi di un semplice incontro conviviale, come dimostrato dal contenuto delle intercettazioni;
ma soprattutto come non vi fosse alcuna prova dell'effettiva partecipazione del RA IC a tale riunione: infatti nelle conversazioni intercettate prima dell'incontro i coimputati non ne fanno menzione, ne' si premurano di contattarlo;
inoltre la sua partecipazione viene desunta da due elementi assolutamente ambigui: una pattuglia della polizia giudiziaria procedente, che aveva accertato lo svolgersi del "summit", nel fare ritorno alla base, incrociava a diversi chilometri dal casolare l'autovettura Volkswagen, modello Golf, di colore grigio riconducibile al RA IC che si muoveva in direzione del casolare ed in occasione di un successivo passaggio individuava un'autovettura simile a quella in uso al ricorrente parcheggiata all'esterno del casolare, per cui non è possibile affermare con certezza che vi sia coincidenza tra le due autovetture, ammesso che quella notata per prima si sia effettivamente recata al luogo dell'incontro e non abbia indirizzato la sua marcia altrove. Ulteriori lacune motivazionali vengono, poi, segnalate in ordine alla dedotta circostanza della completa assenza di precedenti penali del RA IC, il quale non è mai stato oggetto di accertamenti nel corso delle ventennali attività investigative che hanno riguardato la cosca RA e non ha mai avuto contatti con i suoi parenti, ed alla mancata indicazione del ruolo e del contributo che il RA IC stesso avrebbe assicurato all'interno del sodalizio di riferimento.
Infine lamenta il ricorrente violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della corte territoriale anche in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena non entro i limiti del minimo edittale.
Premesso che, come si è già visto per la posizione dell'ON, il RA IC non contesta l'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute, ma solo la sua partecipazione a tale sodalizio, non può non rilevarsi come, nonostante lo sforzo compiuto, i motivi di ricorso siano, sulla base dei principi in precedenza menzionati, in massima parte del tutto inammissibili, in quanto si risolvono, per un verso nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, per l'altro in una prospettazione di censure di fatto e di versioni alternative dei fatti per cui si procede, che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Del tutto infondato, poi, è il motivo riguardante la mancata escussione in qualità di teste del AR NI.
Come è noto, infatti, per prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per Cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo. Per l'effetto, tale vizio è ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno e illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (cfr. Cass., sez. 2^, 21/09/2010, n. 36276, P. e altro;
Cass., sez. 3^, 15/06/2010, n. 27581, M., rv. 248105).
Tale non può considerarsi l'escussione del AR TO, in quanto la stessa difesa si esprime in termine meramente probabilistici ed indefiniti sul contenuto della sua deposizione che, in ipotesi, "avrebbe potuto disvelare quali fossero i rapporti sottostanti" tra lo stesso AR NI ed il RA IC "e quali le ragioni per le quali esso RA IC avrebbe assunto le condotte oggetto di apprezzamento in sede di attività di intercettazione" (cfr. p. 4 del ricorso). Inoltre va rilevato come non sia pertinente l'individuazione da parte del ricorrente dei parametri fissati nell'art. 606 c.p.p., comma 1, che si assumono violati dalla corte territoriale.
In riferimento al giudizio di appello, infatti, in caso di diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 2. Negli altri casi, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (cfr. Cass., sez. 4^, 12/11/2010, n. 116, C.). Orbene, nel caso in esame, l'escussione in qualità di teste del AR NI, come ammesso dallo stesso ricorrente, era già stata invocata da quest'ultimo con la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto, mentre, nel rigettare sul punto il relativo motivo di appello, la corte territoriale, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, evidenzia l'inutilità di tale escussione, in quanto, essendo stata dimostrata sulla base delle altre acquisizioni probatorie (contenuto delle conversazioni intercettate;
esiti delle attività di appostamento e di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine) l'intervenuto ingresso nel subappalto di imprese controllate dalle cosche mafiose, grazie anche alla disponibilità del AR NI, l'audizione di quest'ultimo non avrebbe potuto fornire alcun contributo sulla natura dei suoi rapporti con il RA IC (cfr. p. 297 dell'impugnata sentenza).
In ciò non può certo ravvisarsi il vizio della manifesta illogicità della motivazione che ricorre solo quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale (cfr. Cass., sez. 5^, 16/3/2000, n. 4893, P.G. in proc. Frasca, rv. 215966) ovvero nella quale sia ravvisabile nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (cfr. Cass., sez. 1^, 12.5.1999, n. 9539, Commisso ed altri, rv. 215132), a nulla rilevando eventuali altre letture del materiale probatorio, pur, in ipotesi, egualmente corrette sul piano logico (cfr. Cass., sez. 6^, 17.10.2006, n. 37270, Ouardass, rv. 235506). Anche in questo caso, peraltro, la corte territoriale, con motivazione approfondita e immune da vizi, confermando la valutazione svolta al riguardo dal giudice di primo grado, ha individuato correttamente nella condotta posta in essere dal RA IC un chiaro indice rivelatore della sua consapevole partecipazione al sodalizio criminoso di cui si discute, ed in particolare, alla cosca "RA - Bruzzaniti - PA", storicamente capeggiata dallo zio RA PE, classe 34, soprannominato "u tiradrittu". Il RA IC, infatti, lungi dal limitarsi a fornire un escavatore, in virtù della stipula di un contratto di nolo "a freddo" (cioè senza assicurare anche la disponibilità di un conducente del mezzo meccanico noleggiato) con la ditta del AR TO, operante in regime di subappalto nella esecuzione dei lavori relativi alla strada statale n. 106, si è comportato come il vero e proprio "dominus" del relativo cantiere, gestendo in prima persona anche gli altri mezzi impegnati nei lavori in questione e gli autisti assunti formalmente dalla ditta del AR NI per condurli, che venivano contattati direttamente dal ricorrente, in quanto il responsabile del cantiere per conto del AR NI, il geometra CU CA, non ne possedeva i recapiti telefonici;
aggiornandosi continuamente sullo stato dei mezzi e sul numero dei viaggi effettuati dai vari autisti;
pretendendo che il proprio escavatore venisse utilizzato a preferenza degli altri ed anche di domenica;
rappresentando un vero e proprio punto di riferimento per il CU CA, che, nel rivolgersi all'imputato per la soluzione di problemi per i quali egli non aveva (formalmente) alcun titolo specifico per intervenire, appariva, come sottolineato dalla corte territoriale, in una "posizione di totale sudditanza" rispetto al ricorrente (come, ad esempio, quando il RA IC aveva dato disposizioni al CU CA in ordine ad una assunzione che doveva essere effettuata dalla ditta AR;
cfr. pp. 296-299 dell'impugnata sentenza).
Appare evidente, peraltro che siffatta ingerenza non può spiegarsi nella semplice (e riduttiva) prospettiva di un incontenibile attivismo imprenditoriale del RA IC, assumendo, invece, proprio in ragione della sua atipicità rispetto al ruolo formalmente svolto da quest'ultimo (quello, lo si ripete, di semplice fornitore di un mezzo meccanico secondo lo schema contrattuale del nolo "a freddo"), l'inequivocabile valore sintomatico del diretto interessamento, attraverso lo stesso RA IC, della cosca mafiosa di appartenenza alla esecuzione dei lavori, reso evidente da due ulteriori circostanze su cui, correttamente, si soffermano le sentenze di primo e di secondo: 1) la dimostrata spartizione dei lavori per la variante della strada statale n. 106 dell'abitato di ZI tra le cosche di RI (RA), ZI (NO), BO (LÀ - TA), oggetto di diverse conversazioni intercettate tra LÀ RM, classe 1980 e RO IO IC, in un contesto associativo in cui appare dominante (come si è visto anche affrontando la posizione dell'ON) RA UN, reggente della omonima cosca;
2) la comprovata partecipazione del RA IC ad un incontro organizzato il 4 novembre 2007 presso il casolare di RA UN, nei pressi di RI, al quale parteciparono, oltre a quest'ultimo ed al suddetto RA IC, i coimputati D'GU NZ, D'GU AN, LÀ TO, LÀ RM, classe 80, LO EO e PA SA, che, proprio in considerazione del contesto criminale in cui operavano i predetti partecipanti, alcuni dei quali come il RA IC, D'GU NZ, il D'GU AN ed il LÀ RM, classe 80,
titolari di imprese operanti nel settore dell'edilizia, non poteva che avere ad oggetto, come ritenuto dalla corte territoriale con motivazione logicamente coerente, questioni relative all'infiltrazione delle cosche mafiose nei lavori innanzi indicati (cfr. pp. 300-301 della sentenza impugnata). Se ne deduce, di conseguenza, la non pertinenza dell'assunto difensivo, in quanto l'affermazione di responsabilità del RA IC per il reato associativo non deriva (sulla scorta di un automatismo che, ove effettivamente operante, sarebbe inammissibile) dalla semplice dimostrazione dell'interessamento delle cosche della "ndrangheta" di RI, BO e ZI all'appalto pubblico dei lavori per la variante della strada statale n. 106, ma, piuttosto, è proprio la condotta posta in essere dall'imputato che consente, una volta ritenuto acquisito come dato probatorio pacifico tale interessamento, a dimostrare la sua partecipazione alla compagine associativa, in quanto uomo consapevolmente a disposizione della cosca mafiosa per il raggiungimento di una o più delle finalità tipiche dell'associazione individuate nel modello legale: il controllo di appalti pubblici ovvero la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, attraverso la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, manifestata in tutta evidenza dal predominio esercitato dall'imputato nel cantiere del AR NI e dall'atteggiamento succube del CU CA, non spiegabili altrimenti se non come conseguenza dell'esercizio del potere di intimidazione mafiosa. In questa prospettiva, infine, non può non rilevarsi che anche il rapporto di parentela che lega il ricorrente allo zio RA PE, classe 34, capo storico dell'omonimo "clan" ed a RA UN (fratello del padre e cugino del "Tiradrittu"), reggente del sodalizio, nel periodo preso in considerazione dalle indagini, dopo l'arresto del suddetto RA PE, del genero pansera GI e del figlio RA AN, assume un valore di non poco momento ai fini della conferma della validità del quadro accusatorio.
Costituisce, infatti, principio da tempo affermato in sede di legittimità da una serie di pronunce, condivise da questo collegio, che, pur dovendosi escludere che la semplice esistenza di relazioni di parentela costituisca prova o solo indizio della appartenenza di un soggetto ad un'associazione mafiosa, tuttavia nulla impedisce che, una volta accertata, da un lato, come nel caso in esame, l'esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro lato, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia, alla quale fa capo l'organizzazione stessa, venga considerato non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di affinità e di parentela tra determinati soggetti e coloro che nel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (cfr. Cass., sez. 4^, 1.8.1996, n. 1956, De Stefano G., rv. 205940; Cass., sez. 6^, 21.5.1998, n. 3089, Caruana G. ed altri, rv. 213569; Cass., sez. 6^, 31.1.1996, n. 7627, P.M. in proc. Alleruzzo ed altri, rv. 206596; Cass., sez. 6^, 30.5.2001, n. 35914, Hsiang Khe ed altri, rv. 221246).
Inammissibile, infine, è il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio, perché generico ed attinente a censure sul merito della valutazione in ordine alla entità della pena irrogata, dovendosi, peraltro, evidenziare come i giudici di primo e di secondo grado abbiano tenuto correttamente conto della gravità dei fatti e della spiccata tendenza a delinquere del RA IC, a prescindere dalla pur significativa esistenza a suo carico di precedenti penali, per negare il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, rimandandosi, sul punto, alle considerazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON. OR EO lamenta, innanzitutto, con il primo motivo di ricorso, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, eccependo la nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 453 c.p.p., per essere stato disposto il giudizio immediato oltre centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare adottata nei suoi confronti;
con il secondo motivo di ricorso eccepisce, poi, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 192 c.p., commi 3 e 4, sollecitando il Collegio a sollevare la questione di illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni rese nell'ambito di conversazioni intercettate debbano essere corroborate da riscontri per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost..
Ad avviso del ricorrente, infatti, la decisione di colpevolezza del LO EO risulta fondata sul contenuto di una serie di intercettazioni, telefoniche ed ambientali, di dubbio significato, in quanto oggetto di semplice trascrizione, che andavano, pertanto, corroborate da riscontri esterni, secondo le regole in tema di valutazione della prova sancite dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Nei successivi motivi di ricorso il LO EO lamenta, ancora, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza della corte territoriale, rilevando come non sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui avrebbe fatto parte il ricorrente;
reitera la doglianza sulla mancanza di riscontri oggettivi alle conversazioni intercettate tra terzi in cui viene delineato, secondo l'accusa, il ruolo apicale del LO EO all'interno della menzionata "base", con particolare riferimento alla conversazione intercettata nel luglio del 2006 in cui RO IO IC delinea l'organigramma del sodalizio ed il ruolo del LO EO;
l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nell'affermare come dimostrata l'avvenuta partecipazione del LO EO al "summit" mafioso svoltosi a BO il 25.11.2006 in cui si sarebbe proceduto all'affiliazione di due nuovi sodali, laddove dalla conversazione del 26.11.2006 tra il RO IO IC e AN AN appare evidente che si tratta di due episodi del tutto diversi, nonché nell'attribuire valore sintomatico del suo ruolo di capo ad un messaggio che egli avrebbe ricevuto per mezzo del genero D'GU AN da tale bruno.
Infine il ricorrente lamenta i vizi di violazione di legge ed omessa motivazione anche nel non avere la corte territoriale riconosciuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche e nel non avere considerato, ai fini del trattamento sanzionatorio, che il preteso ruolo apicale del LO EO era soggetto a termine, come affermato dallo stesso RO IO IC nella conversazione intercettata nel luglio del 2006.
Orbene infondato è il primo motivo di ricorso, poiché il termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare per la proposizione della richiesta di giudizio immediato, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, ha natura tassativa per quanto concerne il completamento delle indagini ma ordinatoria con riferimento all'instaurazione del rito (cfr. Cassazione penale, sez. 1^, 09/12/2009, n. 2321, ST, rv. 246036, nonché, in senso conforme, Cass., sez. 6^, 20/10/ 2009, n. 41038, Amato), per cui il decorso di tale termine senza che sia stato disposto il giudizio immediato non comporta la nullità del decreto di giudizio immediato emesso successivamente e degli atti conseguenti.
Per completezza va rilevato che i difensori del LO EO a pag. 7 del ricorso sembrano prospettare anche il diverso tema della inutilizzabilità del materiale investigativo raccolto successivamente alla scadenza del menzionato termine di centottanta giorni.
Tuttavia, sul punto, il motivo va dichiarato inammissibile per evidente genericità, non contenendo uno specifico riferimento agli atti di indagine che sarebbero stati compiuti dopo la scadenza del termine in questione (peraltro genericamente indicato nel "dicembre 2008" dallo stesso ricorrente), non potendosi ritenere sufficiente al riguardo il richiamo (ancora una volta generico) alla informativa del 9.3.2009, anche perché la data di redazione di un atto di siffatta natura, come è noto, non coincide, di regola, con la data di formazione o di acquisizione degli atti in essa consacrati. Con riferimento, poi, alla censura a proposito della mancanza di necessari riscontri oggettivi al contenuto delle conversazioni intercettate, si rimanda a quanto già detto sulla inconsistenza di tale rilievo trattando la posizione dell'ON, non senza sottolineare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata al riguardo dal ricorrente, che non tiene conto della evidente e profonda differenza strutturale tra la chiamata di reità o di correità ed il contenuto di una conversazione oggetto di captazione, sia pure intervenuta tra soggetti diversi da quello nei cui confronti vengono utilizzate le dichiarazioni intercettate, per cui sarebbe non conforme a Costituzione, ma del tutto irragionevole, applicare alle seconde il particolare regime di valutazione della prova previsto per le prime dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Quanto agli altri motivi di ricorso, essi, sulla base dei principi in precedenza evidenziati, risultano inammissibili, risolvendosi nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio (profilo quest'ultimo per il quale valgono le stesse considerazioni già svolte per l'ON ed il RA IC, alle quali si rimanda, evidenziandosi come anche LO EO risulti gravato da precedenti penali), che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Nel rimandare a quanto già si è osservato a proposito della dimostrata esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute, va solo osservato che numerosi sono gli indici dai quali si ricava la partecipazione del LO EO al sodalizio criminoso in posizione di vertice, puntualmente evidenziati dalla corte territoriale.
Il LO EO, infatti, come si evince dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate: risulta uno dei componenti della "base", con funzioni di "direzione", come affermato dallo stesso ricorrente nel corso della conversazione n. 11862, intercettata il 27.11.2007 ed intercorsa con ON TI e AR EO, funzioni che lo pongono in continuo contatto con gli altri esponenti del sodalizio per assumere decisioni relative, tra l'altro, alle nuove affiliazioni ed alla distribuzione dei compiti tra i singoli associati, che seguono rigidi criteri predeterminati, sintomo evidente della presenza di una dimensione organizzativa fortemente radicata ed articolata a vari livelli, come nel caso in cui il LO EO, intrattenendosi sempre con il AR EO e con l'ON TI, si soffermava sul rifiuto da parte di CE PE di assumere la carica di "capo giovani", che, quindi, era stata attribuita al fratello CE AS, commentando, in una successiva conversazione intercettata sempre nello stesso giorno, a riprova di quanto egli fosse inserito da tempo negli ambienti della "ndrangheta", come negli ultimi anni le affiliazioni fossero state concesse con troppa facilità, laddove, in passato, occorreva fare "il picciotto" per un lungo periodo, prima di essere affiliato;
nell'esercizio dei suoi poteri direttivi adotta un provvedimento di "sospensione" dalla vita del sodalizio nei confronti di AR TO della durata di tre mesi;
gode della stima incondizionata di AR EO e di ON TI, in considerazione della sua vicinanza al LÀ TO e della sua capacità di assicurare la "pace" tra le due "famiglie" mafiose dei TA e dei LÀ; a lui rivela di essersi rivolto il AR EO per spendere la sua "autorità" nei confronti di una terza persona non identificata;
esercita un penetrante controllo sulla aggiudicazione dei lavori nel territorio di "competenza" delle cosche mafiose, tanto che, come si ricava dal contenuto della conversazione n. 1960 del 4.10.2006, intercorsa tra RO IC e CE UN, egli impone a PA AT, il quale non lo aveva preventivamente avvisato dei lavori che stava eseguendo alle spalle del plesso scolastico "Euclide" (vicenda di cui discutono in separate conversazioni anche RO IC, D'GU NZ, LÀ TO e LÀ RM, classe 80), il divieto di assumere nuovi lavori nel territorio controllato dal clan, sintomo inequivocabile della forza intimidatoria nascente dal vincolo associativo e della infiltrazione delle cosche mafiose nel relativo appalto, che peraltro viene sottolineata in maniera del tutto evidente proprio dal LÀ TO, il quale manifesta al RO IO IC, nel corso di una conversazione intercettata, il timore che il PA AT, se contrastato, potesse rivolgersi alle forze dell'ordine; viene indicato, infine, da RO IC a CE PE, nella conversazione n. 890, intercettata il 15.6.2006, come il soggetto che, all'interno della base", ricopre "la carica più grossa".
Ad ulteriore conferma dell'importanza del ruolo svolto dal LO EO, inoltre, la corte territoriale evidenzia come, alla luce dei risultati dei servizi di intercettazione e di appostamento, sia possibile affermare che quest'ultimo abbia preso parte alla importante riunione svoltasi il 25.11.2006 in BO Superiore, presso l'abitazione della famiglia D'GU, prolungatasi sino a sera, alla quale avevano partecipato, oltre al ricorrente, RO IC;
LÀ RM, classe 80; D'GU NZ;
i fratelli D'GU AN e D'GU RO;
il padre di questi ultimi, D'GU TO;
uno dei dipendenti della società D'GU Beton", la morte gerardo, fortugno GI;
labate AN e CA AS, rispettivamente assistente di cantiere e capo cantiere della "Società Italiana per Condotte D'Acqua S.P.A.", aggiudicataria dell'appalto pubblico relativo ai lavori per la strada statale n. 106, nella parte finale della quale, in assenza dei dipendenti della menzionata società, ma in presenza del LO EO, del D'GU AN, del LÀ
RM, classe 80 e del RO IC, si era proceduto all'affiliazione di nuovi sodali (cfr. pp. 70.81 dell'impugnata sentenza).
Tale riunione, peraltro, in considerazione del contesto mafioso in cui operavano la maggior parte di coloro che vi parteciparono, come dimostrato anche dalla circostanza che, nello stesso giorno, quasi senza soluzione di continuità si procedette a nuove affiliazioni, rappresenta conferma evidente da un lato degli accordi intervenuti tra le diverse cosche per la suddivisione in subappalto dei lavori appaltati alla "Società Condotte", dall'altro dell'avvenuta infiltrazione delle imprese mafiose in tali lavori. Ove si tenga presente, poi, che il LO EO ha preso parte anche ad altra analoga riunione svoltasi il 4 novembre del 2007 presso il casolare di RA UN, di cui si è parlato trattando la posizione di RA IC, non può che condividersi l'assunto dei giudici di merito in ordine alla posizione di assoluto rilievo assunta nella compagine mafiosa dal ricorrente nel quadro degli accordi presi dai diversi "locali" della "ndrangheta" di BO, ZI ed RI per assicurarsi una posizione preminente nella esecuzione dei lavori riguardanti gli appalti in precedenza menzionati, di cui le periodiche riunioni alle quali partecipano gli uomini di vertice delle cosche, i titolari delle imprese riconducibili ai suddetti gruppi criminali ed i responsabili dei cantieri aperti dalle società appaltatrici, rappresentano uno degli indici rivelatori più evidenti.
Appare, dunque, evidente, come già detto a proposito dell'ON e del RA IC, che il LO EO deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, secondo i principi in precedenza evidenziati, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso, collocandosi al vertice del raggruppamento formato dalle cosche LÀ e TA, in quanto membro di assoluto prestigio all'interno della struttura decisionale denominata "base".
Proprio in considerazione di tale ruolo del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore del sodalizio in parola, posto che egli ha agito sia per rafforzare la potenzialità pericolosa del gruppo associativo, assicurandone il predominio sul territorio di rispettiva "competenza" e facendosi garante, con la sua abilità "diplomatica", della pace raggiunta tra cosche un tempo rivali, sia per sovraintenderne l'attività complessiva, assumendo funzioni decisionali.
AD NT prospetta otto motivi di ricorso.
Con il primo lamenta la mancanza della motivazione della sentenza della corte territoriale in ordine agli elementi in base ai quali è possibile affermare che il LÀ TO abbia partecipato all'associazione in parola, come si legge nel capo d'imputazione, con il ruolo di capo, quale vicario del fratello LÀ IC, di cui esegue fedelmente gli ordini, nel periodo in cui quest'ultimo era ristretto in carcere, in quanto non è stato accertato nessun contatto tra i due germani LÀ in tale periodo, ne' quali siano state le direttive impartite dal IC al ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in quanto la corte territoriale valorizza alcune vicende indiziarie prive di rilevanza per ritenere il LÀ TO partecipe al sodalizio di cui si discute, senza indicare significativi collegamenti del ricorrente con la maggior parte dei coimputati ovvero eventi cruciali per la vita del sodalizio che lo vedano protagonista, facendo riferimento ad un arco temporale limitato e circoscritto.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni eteroaccusatorie contenute nelle conversazioni intercettate, che non sono sostenute, come avrebbero dovuto, ex art.192 c.p.p., da adeguati riscontri.
Con il quarto motivo di ricorso il LÀ TO lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ed il travisamento degli elementi probatori, in quanto, da un lato la corte territoriale avrebbe desunto illogicamente la partecipazione del LÀ TO al sodalizio de quo da circostanze aventi ad oggetto fatti del tutto diversi (un presunto furto ed un pestaggio) da quelli oggetto di verifica;
dall'altro ha ritenuto sussistente, con evidente travisamento della prova assunta, un interesse del LÀ TO alla spartizione negli appalti dall'esito di una conversazione intercettata il 29.6.2006 in cui il OT LÀ RM riferisce, parlando di IO CA, come quest'ultimo avesse chiesto allo zio se fosse interessato agli appalti ricevendone risposta negativa.
Con il quinto motivo di ricorso l'imputato lamenta il medesimo vizio in ordine alla valutazione delle conversazioni intercettate il 2.12.2006 sull'autovettura in uso a CE PE, dalle quali non si evince, come erroneamente affermato dalla corte territoriale, che in tale occasione il ricorrente si era portato in RI presso l'abitazione di RA UN, con i CE ed il OT LÀ RM cl. 80, per discutere questioni rilevanti per la vita dell'associazione, ma, al contrario, come si ricava dalla viva voce di LÀ TO, la completa estraneità di quest'ultimo alla gestione degli appalti di cui si discute.
Con settimo motivo di ricorso il LÀ TO eccepisce la mancanza o la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, senza spiegarne le ragioni attribuisce valore fondante ai fini del convincimento sulla responsabilità del ricorrente alle conversazioni n. 859, 950 e 951 del 23.12.2006. Con il settimo motivo di ricorso, l'imputato lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di qualificare il ricorrente in termini di promotore senza indicare in concreto quali attività avrebbe svolto in tale veste all'interno del sodalizio di appartenenza. Con l'ottavo, motivo, infine, l'imputato lamenta violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo al ricorrente un ruolo in qualche modo subordinato a quello del fratello, e caratterizzato da provvisorietà, applica nei suoi confronti una pena maggiore di quella comminata al LÀ IC.
Con motivi aggiunti depositati il 3.10.2012 il ricorrente reitera le proprie doglianze in ordine alla mancanza, alla manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, ed alla erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 bis c.p., proponendo una lettura alternativa del contenuto di alcune delle conversazioni intercettate e contestando il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, che, a suo dire, avrebbe proceduto ad un esame parcellizzato e non unitario dei singoli elementi di prova.
Avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, poi, sempre con i motivi aggiunti, il ricorrente lamenta nuovamente l'eccessivo rigore della pena inflitta, rimarcando come nel caso in esame la corte territoriale, pur irrogando al LÀ TO una pena meno grave di quella inflittagli in primo grado, sia comunque partita da una pena base elevata.
In tal modo i giudici di secondo grado, da un lato, in violazione dell'art. 2 c.p., hanno applicato erroneamente la nuova disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 416 c.p., comma 2, come modificato dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che, viceversa, non può trovare applicazione nel caso in esame ne' per le ipotesi di partecipazione "semplice" all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, ne' per quelle "qualificate" di cui all'art. 416 c.p., comma 2, trattandosi di legge penale posteriore più sfavorevole al reo, in quanto inasprisce il trattamento sanzionatorio precedentemente previsto;
dall'altro non hanno motivare le ragioni che li hanno indotti a partire da una pena-base così elevata, in violazione dell'art. 133 c.p.. Tanto premesso, con riferimento al terzo motivo di ricorso, esso si appalesa infondato alla luce delle considerazioni già svolte al riguardo trattando le posizioni dell'ON e del LO EO, alle quali si rimanda.
Anche solo la semplice elencazione degli altri motivi di ricorso (originari ed aggiunti) articolati dal LÀ TO, invece, ne rende palese l'inammissibilità, risolvendosi essi nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio, che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Inconferente è anche il richiamo ad un preteso vizio di travisamento della prova in ordine alla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, in quanto, come è noto, in tema di ricorso per Cassazione, quando ci si trova dinanzi a una ipotesi di "doppia pronuncia conforme", in primo e in secondo grado, l'eventuale vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2^, 09/07/2010, n. 28683, B.). Anche in questo caso la corte territoriale, seguendo un percorso motivazionale coerente ed immune da vizi, ha compiutamente ricostruito ed analiticamente esposto, sulla base di una valutazione, non parcellizzata, ma, al contrario, unitaria dei singoli elementi di prova, le ragioni che fanno considerare il ricorrente inserito stabilmente nella compagine associativa di stampo mafioso di riferimento, con compiti di direzione, che sono stati valorizzati soprattutto nel periodo in cui il capo della cosca, il fratello LÀ IC, era detenuto, quando, come riferisce RO IC al LÀ RM, classe 82, figlio del LÀ TO, nel corso della conversazione intercettata il 23.7.2006, il contributo di quest'ultimo è stato decisivo per risolvere i problemi del gruppo.
Come si legge in motivazione, infatti, in tale periodo il ricorrente esercitava uno stretto controllo sulle attività criminali che si svolgevano sul territorio di BO IN, come dimostrato dalla circostanza, emersa nel corso di una conversazione tra ON LO e LÀ TO, figlio minore di LÀ IC, intercettata il 29.8.2006, che gli autori di un furto effettuato all'interno del deposito dell'esercizio commerciale "Crai" ubicato in BO IN, prima di agire avevano chiesto ed ottenuto la necessaria "autorizzazione" dal LÀ TO, al quale era andata una parte del bottino;
nonché dal suo diretto intervento in un altro episodio, di notevole importanza, al pari del precedente, non per il suo valore intrinseco, ma in quanto sintomo rivelatore del ferreo controllo sul territorio esercitato dal LÀ TO fondato sulla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, avendo il ricorrente, come si ricava dal contenuto di alcune conversazioni intercorse tra LÀ RM, classe 80, RO IC e ON RO, autorizzato il "pestaggio" di un cittadino rumeno che lavorava presso una carrozzeria di BO IN, sospettato di essere l'autore di una serie di furti consumati in quella zona, commesso dal figlio LÀ RM e da altri soggetti, proprio allo scopo di dimostrare come, all'interno del paese, "l'ordine" venisse assicurato dalla cosca mafiosa di appartenenza.
Tale episodio evidenzia l'importanza del ruolo assunto dal LÀ TO, anche perché quest'ultimo, come si evince dal contenuto della conversazione tra il ON AN ed il RO IO IC, non poteva tollerare che la sua immagine "pubblica" di esponente di rilievo del sodalizio potesse essere compromessa dai furti consumati nel suo territorio, nonché i reciproci collegamenti tra le altre cosche con cui erano stati conclusi gli accordi spartitori, posto che, come si desume sempre dal contenuto delle menzionate conversazioni, il LO EO si era doluto di non essere stato previamente informato della spedizione punitiva, a differenza di TA IC.
La corte territoriale evidenzia anche il diretto interessamento del LÀ TO agli accordi spartitori in materia di appalti e la posizione dominante da quest'ultimo assunta al riguardo, come si ricava con assoluta chiarezza dalla conversazione n. 659, intercettata il 29.6.2006 all'interno dell'autovettura di RO IC, in cui il OT LÀ RM, classe 80, figlio del fratello LÀ IC, rivelava al suo interlocutore che tale IO CA, prima di accettare un lavoro di movimento terra, si era preventivamente accertato che non rientrasse tra quelli per cui vi era un interesse dello zio, ricevendo da quest'ultimo il necessario beneplacito, condotta che aveva irritato il OT, il quale pretendeva che il ricorrente lo tenesse informato di come gestiva i rapporti con le ditte aggiudicatrici degli appalti di maggiore rilievo.
Quello dei rapporti tra il LÀ TO ed il OT, peraltro, è un tema di particolare rilievo, sul quale pure la corte territoriale si sofferma, sottolineando l'esistenza di un contrasto tra i due uomini, alimentato dal timore del LÀ RM, classe 80, di vedere assumere allo zio un ruolo di maggiore importanza all'interno del sodalizio criminoso in suo pregiudizio, sentendosi egli l'erede predestinato del padre, perché mette in luce la struttura di base del sodalizio di appartenenza dei due imputati, fondata sugli stretti legami di parentela tra i suoi componenti di vertice.
Continui e stretti sono poi i rapporti tra il LÀ TO ed il potente il capocosca di RI, RA UN.
Accertata, infatti, è la partecipazione del LÀ TO, il 2.12.2006, ad un importante incontro con il RA UN, presso la cui abitazione egli si recava, viaggiando a bordo di un'automobile, in compagnia di CE PE, CE AS e di LÀ RM, classe 80.
Sia nel corso del viaggio di andata che in quello di ritorno il ricorrente affronta con i suoi compagni temi che riguardano la vita del sodalizio, manifestando più volte il timore di essere arrestato a causa delle indagini in corso, di cui aveva appreso l'esistenza e che riconduceva, significativamente, proprio ai lavori in corso di esecuzione sulla strada statale n. 106.
Particolarmente negativo è, poi, il giudizio che nell'occasione il LÀ TO esprime nei confronti del coimputato D'GU NZ, la cui posizione sarà esaminata in seguito, da lui accusato di essersi alleato con il RA UN, per assicurarsi il maggior numero di lavori, stante l'indubbio predominio degli "RIti" sulle cosche di BO e di ZI.
Il timore, manifestato dal ricorrente in tale contesto narrativo, che, con la sua condotta imprudente, il D'GU NZ possa attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, consentendo l'arresto dello stesso LÀ TO, è una dimostrazione eloquente della partecipazione all'accordo sulla spartizione tra le varie cosche mafiose dei lavori oggetto degli appalti in precedenza indicati, cui appartengono tutti i soggetti presenti all'incontro. La frequentazione del LÀ TO e del RA UN, peraltro, non appare episodica.
A testimonianza del legame fondato sul reciproco comune interesse economico-mafioso, la corte territoriale segnala, infatti, altri due incontri: uno verificatosi il 17.1.2007, in cui il RA UN si reca con la moglie presso l'abitazione del ricorrente, in BO IN, che forma oggetto di commento il giorno successivo tra il LÀ TO ed il CE AS;
l'altro, che si svolgeva l'11.2.2007 in RI, dove il LÀ TO si recava in compagnia di CE AS e di ON AN (cfr. p. 188- 201 dell'impugnata sentenza).
Infine non può non rilevarsi un ultimo elemento che, unitamente a quelli presi in considerazione nelle pagine precedenti, conferma l'appartenenza del ricorrente alla cosca LÀ nei termini illustrati esaminando la posizione di RA IC, cui si rimanda, vale a dire il rapporto di parentela che lo lega al fratello LÀ IC, al figlio LÀ RM, classe 82 ed al OT LÀ RM, classe. 80, tutti elementi di spicco della compagine mafiosa.
Appare, dunque, evidente, alla luce dei principi di diritto in precedenza affermati, che il LÀ TO deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo la sua persona consapevolmente a completa disposizione del sodalizio criminoso, collocandosi in posizione di assoluto rilievo al vertice del cosca LÀ. Proprio in considerazione di tale ruolo del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore del sodalizio in parola, posto che egli ha agito sia per rafforzare la potenzialità pericolosa del gruppo associativo, assicurandone il predominio sul territorio di rispettiva "competenza" ed assicurandone la piena operatività in una fase particolarmente delicata per l'assenza forzata del capoclan LÀ IC, sia per sovraintenderne l'attività complessiva, assumendo funzioni decisionali. Con particolare riferimento, poi, alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, va rilevato come esse siano in parte inammissibili, perché generiche ed attinenti a censure sul merito della valutazione in ordine alla entità della pena irrogata, dovendosi, peraltro, evidenziare come i giudici di primo e di secondo grado abbiano tenuto correttamente conto della gravità dei fatti e della spiccata tendenza a delinquere del LÀ TO, per negare il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, rimandandosi, sul punto, alle considerazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON.
Infondate sono, poi, le doglianze espresse al riguardo nei motivi aggiunti: in motivazione sono state, infatti, puntualmente specificate le ragioni che hanno indotto la corte territoriale a partire da una pena-base pari ad anni dieci mesi sei di reclusione, individuate "nel ruolo particolarmente significativo rivestito" dall'imputato all'interno della compagine associativa (cfr. p. 346 dell'impugnata sentenza).
Tale determinazione, peraltro, appare assolutamente conforme alla disciplina sanzionatoria prevista per i promotori, i dirigenti e gli organizzatori dall'art. 416 bis c.p., comma 2, (prima dell'intervento riformatore disposto con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125), il cui contenuto era già stato modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1, comma 2, lett. b), che aveva previsto per tali forme di partecipazione qualificata all'associazione di stampo mafioso la pena della reclusione dai sette ai dodici anni, laddove la disciplina attualmente in vigore prevede la pena della reclusione da nove a quattordici anni.
Ne consegue che, avendo la corte territoriale applicato, come si evince dal riferimento contenuto in motivazione alla normativa previgente all'inasprimento sanzionatorio di cui alla citata L. 24 luglio 2008, n. 125 (cfr. p. 346 della sentenza impugnata), proprio la disciplina di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1, comma 2, lett. b), cioè la legge penale vigente al tempo in cui fu commesso il reato, la doglianza difensiva appare priva di fondamento, in quanto tale disciplina, prevedendo una pena edittale inferiore, nel minimo e nel massimo, a quella introdotta nel 2008, è quella più favorevole al reo, giusta la previsione dell'art. 2 c.p, comma 4. AD CA, classe 82 lamenta l'assenza di una reale motivazione della sentenza della corte territoriale, che, nell'affermare la responsabilità del suddetto LÀ RM, si è limitata a recepire acriticamente la sentenza di primo grado e ha completamente omesso di fornire adeguata risposta alle censure prospettate nei motivi di appello, laddove nessun elemento è emerso dagli atti che possa consentire di attribuire ricorrente il ruolo di organizzatore della cosca mafiosa di cui è stato ritenuto partecipe, ruolo che non si può certamente desumere dalla frequentazione di una serie di coetanei quali il CE AS, il CC IC ed il ON AN, a lui legati da semplici vincoli di amicizia e da comuni esperienze scolastiche, non criminali;
contesta l'imputato che gli elementi raccolti possano farlo ritenere un componente della "base", anzi, l'esistenza di pessimi rapporti tra il ricorrente ed il cugino LÀ RM, classe 80, e la circostanza che in diverse occasioni alcuni sodali hanno affermato che di alcuni argomenti non bisognava parlare con EL", sono elementi che depongono in senso opposto all'ipotesi accusatoria;
sottolinea, inoltre, il LÀ RM come le intercettazioni valorizzate in senso accusatorio in cui si parla del pestaggio dell'ex socio IN ES e di un cittadino rumeno non hanno alcun rapporto con l'imputazione ed, in ogni caso, sono prive di riscontri esterni;
ancora evidenzia il ricorrente che dal contenuto della conversazione intercettata il 15.7.2006, intercorsa tra CE AS e RO IC, emerge che il LÀ RM non fa parte della "base", mentre dal contenuto della ulteriore conversazione del 23.7.2006 si evince che sentirsi capo in pectore come afferma l'imputato, non significa esserlo, in quanto la semplice volontà di aderire o di sentirsi affiliato non equivale ad essere tale, essendo necessario, l'accordo di altre volontà palesemente inesistenti in questo caso, ne' si può evincere dalla stessa conversazione, il cui contenuto è stato travisato dalla corte di appello, la volontà dell'imputato di succedere al padre;
infine la corte territoriale ha omesso di valutare un dato di particolare importanza: con provvedimento del 5.10.2007 il tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, ha restituito al LÀ RM la cauzione prestata sul presupposto che egli non aveva violato le prescrizioni impostegli durante il periodo di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale per anni tre ed aveva serbato una buona condotta, il che appare assolutamente incompatibile con la sua partecipazione al sodalizio in un periodo di tempo coperto dalla applicazione della suddetta misura. Anche in questo caso, per i motivi già esposti trattando la posizione dell'ON, va disattesa, perché infondata, la censura relativa alla necessità che siano munite di riscontri le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie contenute nelle conversazioni oggetto di captazione.
Inammissibili, invece, si appalesano le altre doglianze risolvendosi esse nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Inconferente è anche il richiamo ad un preteso vizio di travisamento della prova in ordine alla valutazione del contenuto della conversazione intercettata il 23.7.2006, in quanto, come già detto, in tema di ricorso per Cassazione, quando ci si trova dinanzi a una ipotesi di "doppia pronuncia conforme", in primo e in secondo grado, l'eventuale vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2^, 09/07/2010, n. 28683, B.). Ciò non è avvenuto nel caso in esame, in quanto la menzionata conversazione ha formato oggetto di specifica valutazione da parte del giudice di primo grado, che veniva condivisa dalla corte territoriale (cfr., in particolare, p. 202 dell'impugnata sentenza). Tanto premesso va rilevato che la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi ha evidenziato come la partecipazione del LÀ RM, cl. 82, alla cosca LÀ si evinca con assoluta certezza da una serie di elementi dotati di pregnante valore sintomatico a partire dalla esecuzione da parte del LÀ RM del "pestaggio" del cittadino rumeno di cui si è parlato nelle pagine precedenti esaminando la posizione del padre del ricorrente, LÀ TO, eseguito su incarico di quest'ultimo proprio per ribadire la sottoposizione del territorio alla forza intimidatrice della cosca LÀ.
Di tale episodio parlano diffusamente anche RO IC e LÀ RM, classe 80, ed appare di particolare importanza che nella conversazione n. 2501 dell'11.11.2006, a conferma dell'appartenenza del LÀ RM, classe 82 alla cosca dei LÀ, di cui fa parte anche il cugino, il RO IO IC evidenzi al suo interlocutore come l'atteggiamento spavaldo del ricorrente preoccupi i membri anziani del sodalizio, che non condividono i comportamenti dei membri più giovani, rappresentati, per l'appunto, dal LÀ RM, classe 82.
Anche l'episodio del "pestaggio" di tale IN ES da parte del ricorrente e di CE PE, che pure forma oggetto di commenti nelle conversazioni intercettate tra ON RO, RO IC, LÀ ME, classe 80 e lo stesso IN ES, viene ricondotto ad una causale "mafiosa", come esplicitamente riferito al cugino del ricorrente dal suddetto IN ES nel corso della conversazione del 21.7.2006, n. 1849, in cui egli, dimostrandosi amareggiato per la condotta del LÀ RM, classe 82, che, pur essendo suo socio nella gestione di un esercizio commerciale, voleva approfittare del suo ruolo, prelevando la merce e non facendo pagare i suoi amici, pronunciava le seguenti testuali parole: "ha confuso il commercio con la ndrangheta".
Dimostrata, attraverso le conversazioni intercettate tra LÀ RM, classe 82, CE PE, RO IC e AR EO, puntualmente indicate e valutate nel loro contenuto, come tutte le altre in precedenza richiamate, dalle corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata, è anche la vicinanza al ricorrente delle giovani leve della cosca, come PA ON, CE AS e CE PE, che vedono in lui un punto di riferimento, operando sostanzialmente ai suoi ordini.
In questo contesto non va, peraltro, dimenticato, ad ulteriore dimostrazione dei legami esistenti tra le diverse cosche e dell'egemonia esercitata da RA UN, che i fratelli CE, come si è visto esaminando la posizione dell'ON, erano i "killers" ai quali il capoclan di RI aveva affidato l'incarico di uccidere mafrica antonio, prima di essere distolto dai suoi propositi dall'intervento "diplomatico" dell'ON. Assumono, ancora, un assoluto rilievo al fine di dimostrare lo stabile inserimento del ricorrente all'interno del sodalizio criminoso di cui si discute, due ulteriori circostanze: da un lato il significato della conversazione n. 1001 intercettata il 23.7.2006, non ammette equivoci, in quanto in essa il suddetto LÀ RM, nel discutere con il RO IC di vicende relative al comportamento ed alla affidabilità delle giovani leve del sodalizio, nonché dei suoi rapporti con il cugino "LÀ RM, classe 80, al quale si sentiva molto legato, manifesta chiaramente la sua disponibilità ad assumere le redini della cosca ove venisse meno l'apporto del padre;
dall'altro il conflitto insorto con lo stesso RO IO IC, il quale, come si evince dal contenuto della conversazione n. 9063 intercettata il 4.2.2007 ed intercorsa tra CE AS, il ricorrente e AR TO, essendo entrato a far parte della "base", pretendeva un maggiore rispetto dai membri giovani del sodalizio, minacciando, diversamente, di "spogliarli", cioè di far perdere loro la qualità di "uomo d'onore", entrando, per tale motivo, in contrasto con il LÀ RM, classe 82, il quale, in risposta all'attacco subito, aveva ottenuto che il RO IO IC venisse "ripreso" dal padre LÀ TO.
In questo contrasto che riguardava una modalità di non poco momento nella vita del sodalizio, investendo gli assetti gerarchici ed i rapporti tra vecchie e nuove generazioni di affiliati, erano intervenuti, per placare le tensioni, a dimostrazione del loro inserimento in posizione di rilievo all'interno della compagine associatica, anche ON RO e LO EO (cfr. pp. 201- 209 dell'impugnata sentenza).
Infine non può non rilevarsi un ultimo elemento che, unitamente a quelli presi in considerazione nelle pagine precedenti, conferma l'appartenenza del ricorrente alla cosca LÀ nei termini illustrati esaminando la posizione di RA IC, cui si rimanda, vale a dire il rapporto di parentela che lo lega a LÀ IC, al padre LÀ TO ed al cugino LÀ RM, classe 80.
Ciò posto, appare del tutto inidoneo ad escludere la partecipazione del ricorrente alla cosca LÀ il suo mancato inserimento nella "base" (probabilmente fondato sulla sua giovane età), che, peraltro, la stessa corte territoriale sembra escludere, in quanto l'organizzazione prescelta dai "locali" della "ndrangheta" oggetto del presente procedimento, si fonda su di una struttura elastica, in cui l'attività di coordinamento e controllo svolta, con poteri decisionali, dai componenti della "base" si concilia con la relativa autonomia degli altri membri del sodalizio.
Appare, dunque, evidente, alla luce dei principi di diritto in precedenza affermati, che anche il LÀ RM, classe 82 deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso di appartenenza, collocandosi in posizione di assoluto rilievo all'interno della cosca LÀ.
Proprio in considerazione di tale posizione del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di organizzatore del sodalizio in parola, posto che egli ha agito con autonomia coagulando intorno a sè le leve più giovani della cosca, che operavano alle sue dipendenze, come nel caso del "pestaggio" del cittadino rumeno e del IN ES. Le posizioni degli imputati AD OM E AD CA, classe 80, vanno affrontate unitariamente, avendo essi presentato ricorsi con motivi in parte comuni, a firma dei loro difensori, avv. MA e SO.
L'avv. MA, in relazione alla posizione di LÀ IC, lamenta un unico vizio quello di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), eccependo, innanzitutto la mancanza di motivazione della sentenza della corte territoriale in ordine all'esistenza del clan LÀ e del ruolo che vi avrebbe svolto il LÀ IC. Al riguardo, osserva il ricorrente, la corte territoriale non ha tenuto conto che quest'ultimo è stato assolto in passato dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., rimanendo in stato di detenzione dal 1989, con sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis c.p., sino all'anno 2006, quando il tribunale di sorveglianza di Napoli revocava tale regime, riconoscendo la carenza di pericolosità attuale dell'imputato scaturente da possibili collegamenti con la criminalità organizzata;
che il tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, il 20.10.2006 aveva disposto il dissequestro dei beni del LÀ IC;
che il medesimo tribunale, nell'ambito del procedimento denominato "Oerazione Porto" mandava assolto l'imputato dal reato di estorsione per insussistenza del fatto.
Risulta, inoltre, del tutto indimostrato l'accordo di non belligeranza tra le cosche mafiose per il controllo del territorio e la spartizione degli appalti, siglato presso il carcere di Napoli Secondigliano tra il LÀ IC ed il TA IO, in nome delle rispettive cosche.
A tale ultimo proposito evidenzia il ricorrente come le conversazioni intercettate tra LÀ RM, classe 80, DE VI RD, RO IC, LÀ TO, altro figlio di LÀ IC, e ON LO, dalle quali secondo la corte territoriale si desume l'esistenza di un accordo tra i LÀ ed i TA, sono tutte precedenti di circa sei mesi all'incontro avvenuto in carcere presso la sala colloqui tra il LÀ IC ed il TA IO ed i rispettivi familiari, che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe sancito il patto tra i due gruppi, nel corso del quale, invece, come attestato dall'avvenuta videoregistrazione, i due nuclei familiari si limitarono a scambiarsi saluti affettuosi, senza affrontare alcuna questione relativa al controllo criminale del territorio, per cui appare evidente che nelle menzionate conversazioni telefoniche si fa riferimento ad episodi completamente diversi e che appare una mera congettura affermare, come fatto dalla corte territoriale, che l'incontro tra il LÀ IC ed il TA IO si fosse verificato all'interno del carcere in un altro momento o con altre modalità, tenuto conto del fatto che entrambi erano sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P..
Il LÀ IC eccepisce ancora l'inadeguatezza del contenuto delle conversazioni intercettate innanzi menzionate ad integrare il quadro accusatorio a suo carico, in quanto non supportate da idonei riscontri, nel caso in esame necessari, sottolineando, anche con richiami giurisprudenziali, come non possano avere alcuna valenza indiziaria le informazioni fornite dai familiari ad un congiunto detenuto sottoposto, come il suddetto LÀ IC, al regime di cui all'art. 41 bis O.P., sull'andamento dei lavori eseguiti da un'impresa, in mancanza della prova che quest'ultimo abbia impartito direttive all'esterno incidenti sulla vita del sodalizio, in quanto appare in contrasto con i principi costituzionali sulla responsabilità penale ritenere che un soggetto, per il semplice fatto di essere stato a suo tempo il fondatore del sodalizio criminoso di stampo mafioso, benché detenuto e sottoposto al menzionato regime carcerario, possa essere ritenuto ancora il capo della compagine associativa solo perché messo al corrente dei familiari che si recano a visitarlo degli eventi esterni. Rileva inoltre il ricorrente che nessun accertamento è stato effettuato per verificare se la famiglia LÀ si fosse resa aggiudicataria di appalti pubblici, emergendo, anzi dagli atti, elementi di segno opposto, in quanto dei tre appalti vinti da ditte ritenute espressione della consorteria criminosa, uno, riguardante la ristorazione, è stato aggiudicato da DE VI RD, che, tuttavia, è stato assolto;
quello avente ad oggetto il noleggio di un escavatore e di un camion impiegati dalla ditta di LÀ RM per la costruzione della scuola Euclide ha un valore modestissimo (circa 10/15.000,00 Euro) rispetto all'entità milionaria dei lavori appaltati;
l'appalto, infine, del valore di 50.000,00 Euro appaltato dalla "MABE" non può assumere rilievo, in quanto appare frutto di una mera congettura affermare che tale ditta sia riconducibile al clan LÀ per il solo fatto che in passato il LÀ IC era stato socio di RO IT, padre dell'odierno titolare della "MABE".
Con riferimento, poi, alla posizione di LÀ RM, classe 80, osserva il difensore che la corte territoriale non ha fornito risposta alle specifiche censure prospettate nei motivi di appello, in cui si faceva rilevare come nella fondamentale conversazione tra RO IO IC e CE PE intercettata in ambientale in cui il primo descrive l'organigramma della "base", non si fa menzione del LÀ RM, classe 80, ed inoltre il contenuto di tale conversazione non è dotato di riscontri esterni;
ancora, osserva il ricorrente che nelle conversazioni oggetto di captazione utilizzate a suo carico, non solo non si fa mai riferimento ad un suo coinvolgimento nella "base", ma più in generale, si evince la mancanza di una reale forza intimidatrice della famiglia LÀ e del LÀ RM, classe 80 in particolare, ad imporre il proprio volere sul territorio di BO IN e zone limitrofe, come dimostrato inequivocabilmente dal modesto importo dei lavori che il ricorrente si era aggiudicato.
Lamenta, infine, il difensore il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concedibili ad entrambi i ricorrenti per il ruolo minimale da essi svolto e, per il solo LÀ RM, in considerazione dei buoni precedenti penali e della giovane età.
L'avv. SO reitera le medesime osservazioni dell'avv. MA ed inoltre contesta l'uso del fatto notorio per descrivere l'infiltrazione delle cosche nel sistema degli appalti, nonché l'interpretazione operata dai giudici di merito della sentenza relativa alla operazione "Olimpia", in cui non si fa riferimento ai contrasti tra le cosche LÀ e TA per la spartizione delle opere pubbliche, ma solo per il controllo del territorio. Evidenzia, inoltre, il difensore la mancanza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza della corte territoriale nella parte in cui, senza descriverne le modalità di funzionamento e le caratteristiche, afferma l'esistenza della "base" e la partecipazione del LÀ IC e del LÀ RM, classe 80 a tale struttura, come pure la mancata dimostrazione dell'utilizzo da parte del sodalizio del metodo intimidatorio e l'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito delle conversazioni intercettate, che peraltro non presentano quei caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità che ne consentono l'utilizzabilità a fini decisori.
Ulteriori lacune motivazionali vengono, poi, individuate nella omessa motivazione da parte dei giudici dell'appello sulla dedotta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., piuttosto che di quella di cui all'art. 416 bis c.p.; nella mancanza di motivazione sulla censura relativa alla insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6; nella omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., e nella mancata irrogazione di una pena più mite, anche alla luce della circostanza che la contestazione si conclude il 9.6.2008, quindi prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 62 bis c.p., comma 3, dovuta alla L. n. 125 del 24.7.2008; nella intervenuta condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, non avendo, al riguardo, la corte territoriale motivato in ordine alla prova dell'esistenza di un danno concreto.
Infine il difensore eccepisce la violazione di legge in ordine alla misura di sicurezza della libertà vigilata, imposta dalla corte di appello senza nulla disporre in ordine al divieto di soggiorno applicato in primo grado, che, dunque, va revocato, non potendosi applicare, ai sensi dell'art. 417, c.p.p., in caso di condanna ex art. 416 bis c.p., più misure di sicurezza, richiedendo, peraltro, la misura di cui all'art. 233 c.p., in quanto facoltativa, una motivazione in ordine alla pericolosità sociale, nel caso in esame del tutto assente.
Orbene non può non rilevarsi che la maggior parte dei motivi di ricorso articolati nell'interesse di LÀ IC e di LÀ RM, classe 80 appaiono inammissibili, risolvendosi essi nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione alla severità del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (profilo, quest'ultimo, per il quale si rimanda alle considerazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON, rilevando che anche il LÀ RM, classe 80 ed il LÀ IC risultano gravati da precedenti penali), che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Anche in questo caso, inoltre, per i motivi già esposti trattando la posizione dell'ON, cui si rinvia, va disattesa, perché infondata, la censura relativa alla necessità che siano munite di riscontri le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie contenute nelle conversazioni oggetto di captazione.
Infondata è anche la censura riguardante l'erronea applicazione dei principi in tema di "fatto notorio", di cui, invece, la corte territoriale ha fatto buon governo, per le ragioni già esposte nella parte della presente motivazione dedicata alle questioni di carattere generale.
Uguale rimando alle considerazioni svolte nella parte introduttiva della presente motivazione va operato poi con riferimento ai principi in materia di partecipazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., che, come sì è visto, non richiedono necessariamente l'esecuzione di alcun reato-fine, essendo sufficiente la semplice messa a disposizione del singolo a favore del sodalizio operante con le modalità e per i fini indicati nella menzionata disposizione normativa, per cui, ed a prescindere per un momento da ciò che è emerso in ordine alla posizione dei due ricorrenti, occorre ribadire che, una volta accertata l'esistenza di un sodalizio siffatto ed il contributo ad esso assicurato dal singolo in termini di messa a disposizione della propria persona alla compagine associativa, inlnfluente sarebbe, ai fini dell'esistenza del reato, la (eventuale) mancata dimostrazione della concreta aggiudicazione di uno o più lotti di lavoro in appalto o in subappalto da parte delle imprese controllate dal sodalizio mafioso nelle sue varie articolazioni. Ciò posto, come si è già avuto modo di osservare, la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha puntualmente ricostruito, nella parte della sentenza impugnata dedicata al reato associativo, le vicende delle cosche mafiose oggetto delle indagini che hanno dato vita al presente procedimento (cfr. pp. 19-70 dell'impugnata sentenza).
Attraverso l'esame compiuto in questa sede delle posizioni dei singoli ricorrenti, inoltre, come si è visto e come si vedrà, in particolare, a proposito di LO EO, ON TI, ON RO, ON AN, LÀ TO, LÀ RM, classe 82, AR EO, PP NT, TA IO, RA UN, RA IC, ST TI e CA ZO, alla cui lettura si rimanda, sono emerse con assoluta chiarezza le seguenti circostanze di fatto: l'esistenza della cosca LÀ, operante con le modalità e per gli obiettivi previsti dall'art. 416 bis c.p., che vede tra i suoi componenti, tra gli altri, LO EO, ON TI, RO IO IC, ON RO, LÀ TO, LÀ RM, classe 82, AR EO e PP NT, alleata con la cosca mafiosa un tempo rivale dei TA;
l'operatività della struttura segreta denominata "base", sorta con il compito di coordinare l'attività degli associati e di assicurare l'equilibrio tra le due cosche un tempo rivali;
l'intervenuto accordo in ordine alla spartizione dei lavori oggetto degli appalti pubblici in precedenza indicati tra i "locali" della "ndrangheta" di RI (RA), ZI (NO), BO (LÀ - TA), oggetto di diverse conversazioni intercettate proprio tra LÀ RM, classe 80, RO IO IC, LÀ TO, CE PE e D'GU NZ, tra le quali quella intercorsa tra il LÀ RM, classe 80, ed il D'GU NZ il 15.9.2006 a proposito di alcuni lavori alle spalle del complesso scolastico "Euclide", della cui esecuzione si era impadronito un soggetto estraneo all'accordo criminoso, tal PA AT (vicenda che aveva allarmato anche LÀ TO, RO IC e LO EO, spingendo quest'ultimo ad intervenire per vietare al PA AT, attraverso l'esercizio della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo, di assumere nuovi impegni lavorativi nel territorio, come si è visto trattando proprio la posizione del LO EO) appare particolarmente sintomatica del patto stretto tra le diverse cosche mafiose, in quanto in essa il LÀ RM, classe 80, direttamente impegnato, si badi, con la sua impresa nella esecuzione in regime di subappalto dei lavori oggetto degli appalti più volte menzionati, affronta il tema della "intrusione" dell'imprenditore estraneo al cartello con il D'GU NZ, vale a dire con un altro imprenditore del settore presente nei subappalti, che, come si è visto esaminando la posizione di LÀ TO, era entrato nell'orbita criminale della cosca RA proprio per tentare di acquisire un maggior peso nella spartizione dei lavori (cfr. pp. 43- 62 dell'impugnata sentenza).
In questo contesto la posizione del LÀ RM, classe 80, figlio di LÀ IC, correttamente è stata definita in aderenza al dato normativo, in termini di partecipazione in qualità di organizzatore all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute.
Egli, infatti, non solo ha una perfetta conoscenza delle dinamiche e delle vicende associative, mantenendosi in stretto contatto telefonico con gli altri associati, che frequenta con assoluta continuità, ma partecipa direttamente anche alla gestione dell'accordo intercorso tra le diverse cosche per la spartizione dei lavori (prefigurando nel corso di una conversazione intercettata il 29.5.2006 lauti guadagni - "guarda se comincia il lavoro delle scuole di nuovo, ci sistemiamo, là sono 50.000" - cfr. p. 123 della sentenza impugnata), di cui beneficia direttamente attraverso la sua ditta di scavo e di movimentazione terra, impegnata, in regime di subappalto, nella realizzazione dei lavori relativi al plesso scolastico Euclide, prendendo parte, inoltre, sistematicamente alle importanti riunioni tra gli esponenti delle cosche mafiose del 25.11.2006 presso l'abitazione dei D'GU, del 2.12.2006 e del 4.11.2007, queste ultime presso il casolare di RA UN, ubicato nei pressi di RI, che dimostrano la piena operatività dell'accordo; la sua posizione di rilievo nell'associazione viene riconosciuta, come si è visto trattando la relativa posizione, anche dal cugino LÀ RM, classe 82, che appare un suo competitore nell'assunzione della guida della cosca LÀ, all'interno della quale il ricorrente aspira ad assumere un ruolo di sempre maggiore prestigio, entrando in contrasto, per tale ragione, con lo zio LÀ TO, reggente del sodalizio in assenza del fratello LÀ IC, in quel periodo detenuto, come emerso esaminando il ricorso presentato nell'interesse del suddetto LÀ TO;
riferisce puntualmente al padre, nel corso dei colloqui nel carcere dove quest'ultimo si trova ristretto, l'andamento dei lavori, ricevendo da quest'ultimo precise direttive al riguardo e, più in generale, per la gestione del sodalizio criminoso;
come si vedrà a proposito dei ricorsi presentati da ON AN e US RM, inoltre, il ricorrente aveva prestato il proprio consenso all'affiliazione di due nuovi consociati, indicati nelle conversazioni intercettate con i nomi di EL e IO", e, conversando con il RO IO IC, aveva delineato un possibile elenco delle giovani leve del sodalizio cui affidare l'incarico, in ragione della loro capacità criminale, di eseguire estorsioni presso i pubblici esercizi, inserendovi il ON AN.
Il ruolo del LÀ RM, classe 80, come innanzi delineato, viene, peraltro, confermato dal contenuto di ulteriori conversazioni oggetto di captazione puntualmente analizzate dalla corte territoriale in sede di esame della posizione del ricorrente, rispetto alle quali appare solo opportuno rileva come da alcune di esse, ed, in particolare, da quelle intercettate il 13.4.2006 ed il 20.10.2006, si ricava l'assoluta adesione dell'imputato ai metodi della sopraffazione, tipici della intimidazione mafiosa, in quanto egli, in un caso consiglia il RO IO IC, al fine di ottenere il pagamento di un credito vantato da quest'ultimo nei confronti di un terzo, di sparare contro il suo debitore o di sequestrarlo, nell'altro ipotizza sempre con il RO IO IC di incendiare, per ritorsione, l'autovettura dei responsabili di una ditta di Crotone che si era aggiudicata lavori di sbancamento e movimento terra per la strada statale n. 106, evidentemente al di fuori dell'accordo stipulato tra le cosche mafiose(cfr. pp. 114-126 dell'impugnata sentenza). Infine non può non rilevarsi un ultimo elemento che, unitamente a quelli presi in considerazione nelle pagine precedenti, conferma l'appartenenza del ricorrente alla cosca LÀ nei termini illustrati esaminando la posizione di RA IC, cui si rimanda, vale a dire il rapporto di parentela che lo lega al padre LÀ IC, allo zio LÀ TO ed al cugino LÀ RM, classe 82, tutti elementi di vertice della compagine mafiosa.
In ordine poi al dedotto mancato inserimento del LÀ RM, classe 80, nella "base" si osserva che, da un lato esso appare contraddetto dal contenuto della conversazione n. 583, intercettata il 24.6.2006, in cui AR EO comunica al RO IC di essere entrato a far parte dell suddetto organismo di coordinamento subito prima del suddetto LÀ RM, dall'altro appare, comunque, del tutto inidoneo ad escludere la partecipazione del ricorrente alla cosca LÀ, in quanto, come già detto a proposito del cugino, l'organizzazione prescelta dai "locali" della "ndrangheta" oggetto del presente procedimento, si fonda su di una struttura elastica, in cui l'attività di coordinamento e controllo svolta, con poteri decisionali, dai componenti della "base" si concilia con la relativa autonomia degli altri membri del sodalizio.
Appare, dunque, evidente, alla luce dei principi di diritto in precedenza affermati, che il LÀ RM, classe 80, deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo la sua persona consapevolmente a completa disposizione del sodalizio criminoso, collocandosi in posizione di assoluto rilievo all'interno della cosca LÀ, aggiudicandosi con la sua impresa, in regime di subappalto, grazie alla forza di intimidazione derivante dal sodalizio di appartenenza, una parte dei lavori oggetto degli appalti pubblici di cui si è più volto discusso.
Proprio in considerazione di tale posizione del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di organizzatore del sodalizio in parola, posto che egli ha agito allo scopo di sovraintenderne l'attività complessiva, assumendo funzioni decisionali.
Quanto alla posizione del LÀ IC, anche in questo caso la motivazione della corte territoriale appare esaustiva ed immune da vizi, nel definirlo il "capo" della cosca LÀ, benché egli fosse detenuto in carcere, in esecuzione di due ergastoli comminatigli a seguito di condanne passate in giudicato per i reati, tra gli altri, di omicidio e di associazione a delinquere di stampo mafioso. Ed invero, come evidenziano i giudici di primo e di secondo grado, dal contenuto delle conversazioni tra il ricorrente ed i suoi familiari, oggetto di captazione ambientale all'interno dell'istituto di pena dove quest'ultimo era recluso, si evince che, a differenza del RA PE, alla cui posizione i difensori vorrebbero indebitamente assimilare quella del ricorrente, il LÀ IC non si limitava a ricevere informazioni su quanto accadeva all'esterno del carcere, ma, da un lato riceveva dal figlio LÀ RM, classe 80, una sorta di rendiconto sull'andamento dei lavori, dall'altro impartiva precise istruzioni ai suoi figli, LÀ RM, classe 80, e LÀ TO su come comportarsi nella gestione dei lavori e delle vicende del sodalizio, manifestando la sua preoccupazione per la possibilità che gli organi inquirenti avessero attivato servizi di intercettazione telefonica. In questo contesto l'ulteriore circostanza che, sempre dalle conversazioni intercettate, emerge come il fratello LÀ TO, parlando con DA EL e IA IA durante il viaggio che li conduceva presso la casa circondariale di Avellino, dove erano reclusi i figli della suddetta DA EL, IA RM e IA AN, nel ricostruire le dinamiche della cosca in quel particolare momento storico, contrassegnate dall'ambizione del OT LÀ RM, classe 80, di assumere un ruolo di sempre maggior potere, sentendosi l'erede predestinato del padre, affermasse che "l'ultima parola su ogni questione spettasse al fratello LÀ IC", rende evidente la perdurante ingerenza del LÀ IC nella vita della cosca mafiosa, che, nonostante lo stato detentivo cui era sottoposto, continuava a dirigere in posizione apicale. Ciò dimostra, conformemente a quanto affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità, la permanenza del vincolo sociale ed il proseguimento dell'attività del gruppo, la cui capacità operativa non è venuta meno nonostante l'arresto del capo, essendo rimasti in libertà altri componenti, capaci ed efficienti, la cui azione si è dispiegata in conformità delle direttive impartite dal LÀ IC (cfr. Cass., sez. 1^, 20/01/1988, Muto, rv. 177871).
Un importante caso in cui le determinazioni del LÀ IC si sono manifestate in tutta la loro portata strategica per la vita dell'associazione è rappresentato dalla decisione di stringere un'alleanza con la cosca un tempo rivale dei TA, finalizzata ad accrescere il controllo delle attività illecite sul territorio e, quindi, a potenziare la forza intimidatrice delle due cosche mafiose. L'esistenza di un accordo siffatto emerge inequivocabilmente dalle conversazioni oggetto di captazione su cui si sofferma, con ampia motivazione, la corte territoriale, che hanno per protagonista, tra gli altri, il LÀ RM, classe 80, soggetto, come si è detto, inserito a pieno titolo nel sodalizio mafioso di cui si discute, il quale con i suoi interlocutori (RO IC e DE VI RD) rivela come, nel corso dei colloqui avvenuti all'interno del carcere dove erano detenuti, il LÀ IC ed il TA IO avessero avuto modo di incontrarsi, delineando strategie proprio per la gestione dei lavori in argomento, circostanza che aveva allarmato non poco i fratelli EN AS e EN RM, che si erano tranquillizzati solo quando al LÀ IC ed al TA IO non era stato più consentito partecipare "uniti", cioè insieme, ai colloqui con i familiari.
Il che dimostra, come evidenziato dalla corte territoriale in maniera logicamente coerente, che essendo stato revocato al ricorrente nel giugno del 2006 il regime restrittivo di cui all'art. 41 bis O.P., il LÀ IC era riuscito ad entrare in contatto con il TA IO, concludendo l'accordo per la spartizione dei lavori di cui si è ampiamente discusso, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza che nel corso del colloquio registrato l'8.2.2007, al quale i due imputati avevano partecipato insieme, l'argomento non venisse affatto trattato, potendo trovare tale omissione adeguata spiegazione nell'improvviso timore di essere sottoposti ad intercettazione da parte degli organi inquirenti. Ancora la corte territoriale sottolinea come sui rapporti tra il LÀ IC ed il TA IO si soffermi anche LÀ TO, il quale, parlando con ON LO, figlio di ON RO (entrambi componenti della cosca mafiosa), nel corso della conversazione intercettata il 16.10.2006, rivela come TA IO non nutrisse alcuna fiducia nei confronti del fratello TA IC, il quale non riusciva nemmeno a comprendere gli ordini che quest'ultimo gli faceva pervenire dal carcere, motivo per il quale il LÀ IC lo aveva esortato ad eliminarlo.
Orbene, come si vede, a dimostrazione dello stretto legame che lo univa al LÀ IC, in quanto entrambi al vertice di sodalizi ormai alleati, il TA IO non esitava ad affrontare il delicato tema dell'affidabilità del fratello con il capo della cosca un tempo avversaria, il quale, senza timore di esporsi alla reazione del suo interlocutore, in tutta evidenza proprio grazie alla intensità del rapporto ormai consolidato, gli proponeva di uccidere TA IC (cfr. pp. 180-188 dell'impugnata sentenza).
Per quanto riguarda, poi, la rilevanza dei rapporti di parentela del ricorrente con LÀ TO, LÀ RM, classe 80 e LÀ RM, classe 82 e l'irrilevanza, per converso, della mancata dimostrazione del suo inserimento nell'organico della "base", si rimanda alle considerazioni già svolte per la posizione del LÀ RM, classe 80, nonché a quelle che si svolgeranno esaminando il ricorso del TA IO.
Appare, dunque, evidente, alla luce dei principi di diritto in precedenza affermati, che il LÀ IC deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo la sua persona consapevolmente a completa disposizione del sodalizio criminoso, collocandosi in posizione di vertice all'interno della cosca LÀ, nonostante il suo stato detentivo.
Proprio in considerazione di tale posizione del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore posto che egli ha agito sia per rafforzare la potenzialità pericolosa del gruppo associativo, assicurandone il predominio sul territorio di rispettiva "competenza" ed accrescendone la capacità operativa attraverso l'accordo con i TA, sia per sovraintenderne l'attività complessiva, assumendo funzioni decisionali.
Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis c.p., comma 6, su cui la corte territoriale si è soffermata con motivazione concisa, ma sufficiente (cfr. p. 69), va osservato che il relativo motivo di ricorso non appare fondato. Questo Collegio condivide, infatti, il principio secondo cui ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, non può non rilevarsi come appartenga ormai da anni al patrimonio conoscitivo comune che le organizzazioni a delinquere di stampo mafioso storicamente presenti da tempo in ampie e non circoscritte parti del territorio nazionale, con ramificazioni anche all'estero, come "cosa nostra" e la "ndrangheta", operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del loro programma criminoso.
Ne consegue che tale circostanza ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione affiliato è inconcepibile (cfr. Cass., sez. 2^, 28/01/2000, n. 5343; Cass., sez. 2^, 31/01/2006, n. 6259, M.), in particolar modo quando si tratta di soggetti come il LÀ IC ed il LÀ RM, classe 80, posti ai vertici della cosca mafiosa di appartenenza. Va, peraltro, considerato che, stante la letterale formulazione normativa di cui all'art. 416 bis c.p., è sufficiente, per l'integrazione della menzionata circostanza aggravante, che il prezzo, il prodotto o il profitto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo, dunque, necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato, in linea con il modello legale della fattispecie tipica, in cui assume valore decisivo, ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 3 la natura degli scopi avuti di mira dagli associati.
Orbene nel caso in esame l'associazione si è strutturata proprio secondo un modello organizzativo che nelle sue dinamiche comprende inevitabilmente il percorso indicato nella suddetta circostanza aggravante, posto che le attività economiche foriere di profitti per le singole imprese espressione del cartello mafioso, lungi dall'essere state assunte conformemente alla regole che disciplinano il confronto tra soggetti operanti nel mercato in posizioni di eguaglianza secondo i principi della libera concorrenza, hanno formato oggetto di un vero e proprio accaparramento, reso possibile dalla forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo, che ha consentito un impiego remunerativo dei capitali provenienti dalle pregresse e concomitanti attività illecite delle cosche mafiose, dando vita ad un circuito economico-criminaie in grado di autoalimentarsi senza soluzione di continuità.
Infondato è anche il motivo di ricorso sulla mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile in capo alle parti civili costituite, in quanto, come è noto, il giudice penale, nel pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, come fatto dal giudice per le indagini preliminari in questo caso, non è tenuto a dovere espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando la decisione soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, restando infatti impregiudicato l'accertamento riservato al giudice della liquidazione dell'esistenza e dell'entità del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudizio formatosi sull'"an" (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4^, 03/04/2012, n. 20231, P.). Infine va disatteso anche il motivo di ricorso riguardante la mancata valutazione della pericolosità sociale al fine della applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta dalla corte territoriale nei confronti di tutti: la disposizione di cui all'art. 417 c.p., infatti, afferma il principio che, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p., il giudice debba sempre applicare una misura di sicurezza, senza che sia necessario l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità (cfr., Cass., sez. 1^, 12/01/2011, n. 7196, I., rv. 249224; Cass., sez. 1^, 29/10/2007, n. 6847, A. e altro, rv. 238651), che, nel caso in esame, non vengono prospettati dal ricorrente, la cui doglianza, sul punto, è pertanto inammissibile per genericità.
Peraltro la corte territoriale, sul punto, ha adeguatamente motivato evidenziando proprio come l'elevatissimo coefficiente di pericolosità sociale degli imputati giustifichi la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo minimo di tre anni, senza nulla disporre in ordine alla misura di sicurezza del divieto di soggiorno nella provincia di Reggio Calabria pure applicata, unitamente alla libertà vigilata, dal giudice per le indagini preliminari, divieto di soggiorno che, pertanto, deve ritenersi implicitamente revocato dai giudici di secondo grado, in quanto, alla luce del combinato disposto dell'art. 417 c.p., e art. 215 c.p., comma 2, coloro che sono stati condannati per uno dei delitti di cui agli artt. 416 o 416 bis c.p., non possono essere sottoposti contemporaneamente a più misure di sicurezza della stessa specie o di specie diversa.
Eventuali questioni al riguardo, peraltro, potranno sempre essere proposte e risolte innanzi al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p., conformemente ai principi di diritto innanzi affermati.
AF EO lamenta la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p., comma 2 e art. 416 bis c.p., comma 3, in quanto la partecipazione del AR EO al sodalizio in questione con il ruolo di promotore sarebbe stata ricavata dalla semplice attribuzione della qualità di uomo d'onore, senza alcuna dimostrazione di un suo contributo effettivo, dotato di rilevanza causale, alle attività del sodalizio.
Al riguardo, evidenzia il ricorrente come il contenuto della conversazione oggetto di captazione in cui interloquisce con l'ON TI risulta assolutamente inidoneo a configurare un suo ruolo all'interno dell'associazione mafiosa, alle cui attività egli risulta del tutto estraneo, come dimostrato dalla circostanza che i componenti del sodalizio spesso nelle loro conversazioni lo dileggiano e lo ridicolizzano.
Contesta, inoltre, il AR EO la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 6, mentre la ritenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, dimostra la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene sussistente la compagine associativa, in quanto appare evidente come un'associazione di stampo mafioso non possa operare senza l'impiego di armi.
Ulteriore difetto motivazionale viene poi individuato dal AR EO nel mancato riconoscimento in suo favore della particolare circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, e nella mancata irrogazione della pena nel minimo edittale. Orbene i motivi di ricorso volti ad escludere la partecipazione del AR EO al sodalizio mafioso di cui si discute, devono considerarsi inammissibili, risolvendosi essi nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio, che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Peraltro sulla rilevanza della qualifica di "uomo d'onore", come sintomo dell'appartenenza di chi ha assunto tale investitura ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, si rimanda alle considerazioni già svolte trattando la posizione del coimputato ON.
Allo stesso modo, sulle ragioni che hanno indotto questo Collegio ad affermare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis c.p., comma 6, si rimanda alle osservazioni articolate esaminando i ricorsi di LÀ RM, classe 80, e di LÀ IC.
La corte territoriale, del resto, dedica al ricorrente un'approfondita motivazione, immune da vizi logici, in cui evidenzia come, sulla base del contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione tra il suddetto AR EO, RO IC, ON TI, CE AS, il ricorrente ricostruisce con i suoi interlocutori le tappe più significative della sua "carriera" criminale di appartenente alla "ndrangheta", nel corso della quale aveva ricoperto le cariche di "capo giovani", di "crimine" e di componente della "base", che lo aveva condotto ad occupare posizioni di sempre maggiore responsabilità lungo la scala gerarchica, operando un raffronto tra il passato ed il presente dell'organizzazione mafiosa, a dimostrazione di una sua ininterrotta affiliazione.
Che non si tratti di una forma di semplice millanteria criminale, come preteso dalla difesa, appare peraltro evidente, come sottolineato dalla corte territoriale, dalla circostanza che il ruolo del AR EO viene riconosciuto dagli altri sodali e dalla sua approfondita conoscenza delle dinamiche associative, che poteva essere posseduta solo da un membro del sodalizio.
Nella conversazione n. 890 intercettata il 15.7.2006, infatti, il RO IO IC lo inserisce tra i componenti della "base", unitamente a LO EO, ON RO e PP NT;
il ricorrente partecipa alla conversazione con ON TI e LO EO in cui si discute delle cariche da distribuire all'interno del sodalizio e presta il proprio consenso ad affidare provvisoriamente a CE AS il ruolo di "capo giovani", dimostrando di essere a conoscenza del fatto che la carica era stata rifiutata dal fratello CE PE, con cui aveva avuto contatti al riguardo;
il AR EO, infine, si lamenta con l'ON, nel corso della conversazione intercettata il 27.11.2007, del fatto che si era proceduto alla nomina del nuovo "capo giovani" nella persona di ON RO, prima ancora che fossero celebrati i funerali del figlio ON TO, precedente titolare della carica (cfr. pp. 133-140 dell'impugnata sentenza).
Appare, dunque, evidente, come già detto a proposito di altri ricorrenti, come ON TI e LO EO, che il AR EO deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, secondo i principi in precedenza evidenziati, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso, collocandosi al vertice del raggruppamento formato dalle cosche LÀ e TA, in quanto membro di assoluto prestigio all'interno della struttura decisionale denominata "base" Proprio in considerazione di tale ruolo del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di dirigente ed organizzatore del sodalizio in parola, posto che egli ha agito sia per rafforzare la potenzialità pericolosa del gruppo associativo, assicurandone il predominio sul territorio di rispettiva "competenza" sia per sovraintenderne l'attività complessiva, assumendo funzioni decisionali, con particolare riferimento alla distribuzione delle "cariche" e, quindi, dei compiti ad esse relativi tra gli affiliati.
OP TE lamenta innanzitutto la violazione dell'art. 268 c.p.p., perché le conversazioni utilizzate contro di lui hanno formato oggetto di intercettazioni disposte nei confronti di soggetti, ivi compreso il ricorrente, per i quali non era stato iniziato un procedimento penale, ne' il PP NT, in particolare, era coinvolto in indagini relative a delitti di criminalità organizzata.
I relativi decreti sul punto, ad avviso del ricorrente, sono privi di motivazione, così come difettano di motivazione in relazione alle proroghe della durata delle operazioni di captazione disposte dall'autorità giudiziaria procedente ed alla impossibilità di effettuare le suddette operazioni attraverso gli impianti in dotazione alla procura della repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria.
Lamenta, per altro verso, il PP NT anche che le intercettazioni si siano svolte senza procedersi alla nomina di un traduttore dal dialetto calabrese.
La motivazione della sentenza impugnata, peraltro, ad avviso del ricorrente è criticabile sotto diversi punti di vista in termini di manifesta illogicità, contraddittorietà, mancanza ed erronea applicazione della legge penale, innanzitutto per quel che riguarda la mancanza di riscontri alle dichiarazioni eteroaccusatorie oggetto di captazione, ex art. 192 c.p.p.. Nessun elemento, in particolare, consente di attribuire al PP NT il ruolo di componente della "base", ne' quello di "mastro di giornata", addetto al controllo dei movimenti delle forze di polizia, potendosi tutt'al più affermare un semplice rapporto di amicizia tra quest'ultimo e RO IC.
A conferma di ciò evidenzia il difensore del ricorrente come del PP NT non vi è traccia negli altri processi per delitti associativi, caratterizzati da un numero notevole di collaboratori di giustizia, che mai ne hanno fatto menzione nelle loro dichiarazioni;
che l'imputato è privo di precedenti penali o di polizia;
che le indagini svolte, anche attraverso tecniche di pedinamento, non hanno fornito alcun riscontro a quanto emerge dalle conversazioni intercettate;
che si è dimostrato come il PP NT svolgesse regolare attività lavorativa come impiegato comunale;
che la corte territoriale non ha ripreso il tema del doppio ruolo svolto dal PP NT in occasione delle gare di appalto del comune di BO IN su cui si era soffermato il giudice per le indagini preliminari, il quale, peraltro, pur avendo affermato l'appartenenza del PP NT al sodalizio, ne aveva anche sottolineato la successiva desistenza, circostanza che veniva svalutata dai giudici di secondo grado e che invece, secondo l'impostazione difensiva, consente di configurare la sua condotta in termini di tentativo, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 56 c.p., comma 3, in tema di desistenza, ovvero dell'art. 62 c.p., n. 6.
Eccepisce, infine, il ricorrente la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine a tutte le circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., di cui è stata affermata la sussistenza;
la contraddittorietà della motivazione nella ritenuta esclusione della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata e nella contestuale affermazione dell'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso;
la possibilità di configurare nei confronti del PP NT, a tutto voler concedere, un condotta penalmente rilevante in termini di favoreggiamento reale ed, infine, la mancanza di una adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Orbene inammissibili, perché generici, sono i motivi di ricorso relativi alle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria. Al riguardo appare sufficiente ricordare che, secondo un orientamento assolutamente dominante in sede di legittimità, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione.
In mancanza dell'adempimento di tale onere, come accaduto nel caso in esame, il motivo deve ritenersi inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Cassazione di individuare e rinvenire l'atto affetto dal vizio denunciato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4^, 22/09/2010, n. 44839, A.). Va, peraltro, rilevato che, pur prescindendo dalla mancata dimostrazione da parte del ricorrente che le conversazioni rilevanti ai fini della intervenuta condanna si siano svolte in un dialetto locale tipico del territorio calabro in cui si sono svolte le indagini, in ogni caso la mancata traduzione in lingua italiana sarebbe del tutto irrilevante, posto che si tratterebbe, tutt'al più, di una mera irregolarità, non sanzionate da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (cfr. in questo senso Cass., sez. 6^, 5.5.2009, n. 24469, Bono e altro, rv. 244383). Infondati, per le ragioni già esposte trattando la posizione del coimputato ON, cui sul punto si rimanda, sono poi i motivi riguardanti la necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie che si ricavano dal contenuto delle conversazioni intercettate.
Quanto ai motivi volti ad escludere la partecipazione del PP NT al sodalizio mafioso di cui si discute, essi devono considerarsi inammissibili, risolvendosi nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (profilo, quest'ultimo, per il quale si rimanda alle osservazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON), che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Sulle ragioni, inoltre, che hanno indotto questo Collegio ad affermare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis c.p., comma 6, si richiamano le osservazioni articolate esaminando i ricorsi di LÀ RM, classe 80, e di LÀ IC.
Tanto premesso va rilevato che la corte territoriale dedica al ricorrente un'approfondita motivazione, immune da vizi logici, in cui evidenzia come, sulla base del contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione tra il suddetto PP NT, RO IC, CE PE, ON RO, CE AS, si evince come il ricorrente fosse organico al sodalizio mafioso di cui si discute, al cui interno aveva ricoperto le cariche di "mastro di giornata " e di componente della "base", che gli attribuivano un potere di controllo del territorio, autorizzandolo, al tempo stesso, a proporre nuove affiliazioni ed a "destituire" dalle cariche di cui erano stati investiti i componenti del sodalizio che non si erano dimostrati all'altezza del ruolo, come RO IC ipotizza possa accadere nei confronti del CE AS.
Peraltro quanto duraturo fosse il rapporto di immedesimazione organica con la cosca LÀ, si evince, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, dalla conversazione n. 2524 del 13.11.2006, in cui RO IC, nel configurare con il LÀ RM, classe 80, la futura strategia del sodalizio, rammenta gli attentati incendiari commessi in passato dallo stesso RO IO IC e da altri componenti del gruppo criminale, tra cui collocava il suddetto PP NT (cfr. pp. 126-133 dell'impugnata sentenza).
Infine nella conversazione n. 890, intercettata il 15.7.2006, sempre il RO IO IC inserisce il ricorrente tra i componenti della "base", unitamente a LO EO, ON RO e AR EO.
Vero è che la stessa corte territoriale sottolinea come il PP NT in un periodo successivo all'ottobre del 2007 si sia allontanato dalla compagine associativa;
tale circostanza, tuttavia, essendo successiva all'intervenuta affiliazione ed al contributo fornito per un lungo periodo di tempo dal ricorrente all'operatività del sodalizio di appartenenza, non consente di qualificare la sua condotta in termini di tentativo ovvero di desistenza ex art. 56 c.p., in quanto in questo caso l'allontanamento volontario dell'imputato dalla cosca ha avuto semplicemente l'effetto di far cessare la permanenza di un reato già perfezionatosi con la sua adesione ed attiva partecipazione alla consorteria mafiosa. Appare, dunque, evidente, come già detto a proposito di altri ricorrenti, come ON TI, LO EO, AR EO, che anche il PP NT deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, secondo i principi in precedenza evidenziati nella parte in cui si è trattata la posizione del coimputato ON, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso, collocandosi al vertice del raggruppamento formato dalle cosche LÀ e TA, in quanto membro di assoluto prestigio all'interno della struttura decisionale denominata "base". Proprio in considerazione di tale ruolo del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di organizzatore del sodalizio in parola, posto che egli ha agito per sovraintenderne l'attività complessiva, assumendo anche funzioni decisionali, con particolare riferimento alla distribuzione delle "cariche" e, quindi, dei compiti ad esse relativi tra gli affiliati.
CA IN lamenta innanzitutto "violazione e falsa applicazione" dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 530 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 416 bis c.p.". Ad avviso del CA ZO, in particolare, le risultanze processuali non consentono di fondare il quadro accusatorio nei suoi confronti, in quanto dalle conversazioni intercettate, "in primis" quelle captate tra il ricorrente ed il nonno RA PE all'interno del carcere di Parma, non può ravvisarsi alcun contributo fornito dal CA ZO al sodalizio di cui si discute.
Il RA PE, peraltro, a riprova dell'assunto difensivo, già in primo grado veniva assolto dalla relativa imputazione, per cui può affermarsi che il CA ZO ha operato semplicemente quale autista dei mezzi adibiti al trasporto del calcestruzzo in qualità di dipendente della ditta I.M.C. dello zio ST AN, al di fuori da qualsiasi dimensione criminosa, senza esercitare alcuna pressione nei confronti dei geometri CA ZO e labate dipendenti della società vincitrice dell'appalto per la realizzazione della variante esterna di ZI, pressioni che la stessa impostazione accusatoria attribuisce al coimputato ST TI.
La motivazione della sentenza della corte territoriale sul punto è, secondo il CA ZO, inadeguata, oltre ad apparire contraddittoria nella parte in cui afferma che il compito del ricorrente era quello di controllare i lavori sul cantiere per evitare che la ditta appaltatrice si servisse dell'altro fornitore contrattuale di calcestruzzo, rappresentato dalla società D'GU Beton", e, dunque, di arrecare un oggettivo pregiudizio economico a tale fornitore, il che contrasta con l'avere ritenuto stipulato tra le varie cosche mafiose un patto per la gestione condivisa degli appalti oggetto di spartizione;
inoltre nelle conversazioni intercettate presso il carcere di Parma, dove il ricorrente si reca per visitare il nonno insieme ad altri familiari, egli si limita ad informare il RA PE dell'andamento dell'attività lavorativa, senza ricevere da quest'ultimo significativi commenti al riguardo;
infine il CA ZO contesta anche il ragionamento seguito dalla corte territoriale nell'avere ritenuto sintomatico del suo inserimento nel sodalizio l'esistenza di rapporti di frequentazione con altri affiliati e di legami di parentela con esponenti di spicco del sodalizio, di per sè privi di tale valore. Il ricorrente, infine, lamenta il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in ordine alla motivazione con cui la corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non possono essere negate solo in relazione alla ritenuta gravità del reato commesso. Orbene anche in questo caso la maggior parte delle censure prospettate dal ricorrente si collocano nell'alveo della inammissibilità, risolvendosi esse nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio (per il quale si rimanda alle considerazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON) che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità. La corte territoriale, con motivazione esaustiva ed immune da vizi, ha correttamente ritenuto il CA ZO componente dell'associazione a delinquere di stampo camorristico di cui si discute, in considerazione innanzitutto del ruolo affidatogli dallo zio ST AN nel cantiere in cui venivano eseguiti i lavori relativi alla realizzazione della variante della strada statale n. 106 all'abitato di ZI oggetto dell'appalto pubblico vinto dalla "Società Condotte".
Tale ruolo, come si evince principalmente dal contenuto delle conversazioni tra lo stesso ricorrente e lo ST AN oggetto di captazione, consisteva in un continuo controllo volto ad assicurare che, in esecuzione degli accordi raggiunti in virtù della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, i responsabili del cantiere per conto della società appaltatrice si rifornissero di cemento prevalentemente presso la società "I.M.C. di ST & C. s.n.c", di cui era amministratore ST TI, ma che di fatto era amministrata da ST AN, padre di ST TI e zio di CA ZO, ma, soprattutto, genero di RA PE ("U tiradirittu"), capo storico della cosca RA, in stato di detenzione presso la casa circondariale di Parma nel periodo oggetto di indagine.
Ciò posto, in considerazione della dimostrata spartizione dei lavori per la variante della strada statale n. 106 dell'abitato di ZI tra le cosche di RI (RA), ZI (NO), BO (LÀ - TA), che è emersa in tutta evidenza esaminando le posizioni, tra gli altri, di ON TI, RA IC, RA UN, LO EO, LÀ TO, LÀ RM, classe 80, D'GU NZ NI, e dell'intervenuta sentenza di condanna per il reato associativo dello ST AN (nei confronti del quale si è proceduto con il rito ordinario), correttamente la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del ricorrente, in quanto egli, con la sua condotta ha fornito un contributo di non poco momento alla realizzazione dei fini della cosca di appartenenza (quella dei RA), assicurando lo svolgimento della fase più propriamente esecutiva dell'accordo mafioso, in base al quale alle imprese riconducibili alla suddetta cosca (la "I.M.C." e la D'GU Beton" di D'GU NZ NI) era stata assegnata la fornitura del cemento da utilizzare nei lavori per la menzionata variante da parte dell'appaltatrice "Società Condotte".
Ed invero, come rilevato dalla corte territoriale, che il CA ZO agisse nell'esclusivo interesse del sodalizio di appartenenza si evince, con assoluta certezza, non solo dal fatto che i compiti da lui concretamente eseguiti agli ordini dello zio, esulavano completamente dalle mansioni che avrebbe dovuto svolgere, essendo egli stato assunto dalla I.M.C. formalmente con le semplici mansioni di autista, ma anche dalla circostanza che, nel riferire al RA PE la conclusione dell'accordo con la società appaltatrice e l'andamento dei lavori nel corso dei diversi colloqui avvenuti nel carcere di Parma, ST AN e la moglie includevano il CA ZO tra i soggetti incaricati di presidiare il cantiere, anche dopo il trasferimento di ST TI nel nord del Paese.
Nè va taciuto che lo stesso CA ZO si è più volte recato a colloquio con il nonno RA PE, informandolo di quanto avveniva in cantiere (cfr. pp, 314-321 dell'impugnata sentenza).
Le osservazioni difensive al riguardo, appaiono, peraltro, destituite di fondamento, in quanto nessuna contraddizione o manifesta illogicità della motivazione può ravvisarsi nell'avere la corte territoriale valorizzato in chiave accusatoria quanto riferito al RA PE.
L'assoluzione di quest'ultimo, circostanza su cui insiste la difesa del CA ZO, infatti, appare dovuta alla mancata dimostrazione che egli dal carcere abbia dato disposizioni agli altri componenti del sodalizio in merito alla spartizione tra i diversi "locali" della "ndrangheta" dei lavori oggetto degli appalti pubblici più volte citati ed alla gestione dei lavori stessi.
Ciò non esclude, tuttavia, la sua posizione di capo storico della cosca RA (peraltro non contestata dalla difesa), per cui le informazioni che gli vengono fornite nel corso delle conversazioni in carcere dai suoi familiari, ivi compreso il ricorrente, sulla conclusione dell'accordo con la società appaltatrice, sulla presenza di uomini di fiducia nel cantiere e sull'andamento dei lavori hanno l'inequivocabile significato di notizie relative ad una vicenda (si potrebbe dire ad un "affare") di particolare importanza per la vita dell'associazione ed evidenziano, sul piano soggettivo, la piena consapevolezza del CA ZO di agire nell'interesse della sua cosca di appartenenza.
Nè appare contraddittoria, rispetto al quadro accusatorio ritenuto sussistente, la contemporanea presenza di un'altra ditta interessata alla fornitura di cemento, pure riconducibile alla cosca RA, la D'GU Beton" di D'GU NZ NI, in quanto il potenziale conflitto di interessi economici esistente tra quest'ultima società e la "I.M.C." nell'accaparrarsi le quote maggiori della fornitura di cemento con cui approvvigionare la società appaltatrice, non esclude la sussistenza della comune adesione al pactum sceleris, che trova il suo fondamento nella condivisione della utilizzazione della forza intimidatrice e della conseguente condizione di assoggettamento che ne deriva da parte di entrambe le imprese per assicurarsi il subappalto con la "Società Condotte".
Ciò si evince con assoluta evidenza dalle considerazioni svolte dal LÀ TO, mentre si recava all'incontro con il RA UN, reggente dell'omonima cosca in assenza del RA PE, sulla eccessiva presenza nei lavori subappaltati della ditta del D'GU NZ NI, di cui si è parlato trattando la posizione del suddetto LÀ TO, il quale, pur lamentandosene, non ne metteva in discussione la partecipazione a pieno titolo agli accordi spartitori sotto l'egida della cosca RA.
In questo contesto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la cui censura sul punto appare del tutto infondata, appaiono rilevanti, ai fini di affermare la responsabilità del CA ZO per il reato associativo, anche i suoi accertati rapporti di parentela con ST AN, ST TI, RA PE, RA IC, figlio di RA RO, fratello di RA PE, e RA UN, cugino quest'ultimo di RA PE, sulla base delle considerazioni già svolte a proposito del coimputato RA IC.
Può, dunque, affermarsi alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati, che anche il CA ZO deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso di appartenenza, per consentire il raggiungimento, con metodo mafioso, degli obiettivi della compagine associativa, consistenti nella infiltrazione delle imprese mafiose nei lavori oggetto degli appalti più volte indicati.
ST AN eccepisce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e d e), deducendo l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 416, bis c.p. e art. 533 c.p.p..
In particolare il ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte della corte territoriale delle doglianze prospettate dalla difesa nei motivi di appello e nei motivi nuovi, evidenziando come sulla base delle risultanze processuali non possa affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la riconducibilità della ditta "I.M.C." alla cosca RA e la partecipazione di ST TI al sodalizio in questione, secondo i parametri fissati dall'art. 416 bis c.p., di cui difettano gli elementi costitutivi.
Con particolare riferimento alla conversazione intercettata nel carcere di Parma il 18.11.2006, osserva il ricorrente che dal suo contenuto non può evincersi l'appartenenza dello alla cosca mafiosa, ma anzi elementi di segno opposto.
La corte territoriale, inoltre, da un lato non ha preso in adeguata considerazione il contenuto di una nota della "Società Condotte", indirizzata alla Prefettura, "con cui veniva definita la clausola risolutiva espressa, contenuta nel protocollo d'intesa, del tutto inapplicabile nella realtà operativa, auspicandone, nel contempo una revisione", dall'altro ha affermato contraddittoriamente che il CA AS fosse assoggettato al potere mafioso degli ST, laddove poi afferma, in relazione alla "sponsorizzata assunzione di tale Zappia", l'esistenza di un rapporto di complicità tra gli ST ed il suddetto CA AS.
Vizi dello stesso tenore il ricorrente lamenta anche in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata irrogazione di una pena contenuta nei limiti edittali ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In data 17.10.2012, infine, il ricorrente presentava memoria difensiva, che tuttavia, non può essere presa in considerazione, essendo stata depositata presso la cancelleria della corte di Cassazione appena il giorno prima dell'udienza di trattazione del 18.10.2012.
Come è noto, infatti, il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall'art. 611 c.p.p., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderle in esame (cfr. Cass., sez. 6^, 28/02/2012, n. 18453, C. e altro, rv. 252711).
Tanto premesso anche in questo caso la maggior parte delle censure prospettate dal ricorrente si collocano nell'alveo della inammissibilità, risolvendosi esse nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio (per il quale si rimanda alle considerazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON) che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità. Al riguardo appare sufficiente rimandare alle osservazioni già svolte a proposito della posizione di CA ZO, esaminando la quale si è visto come sia stato dimostrato l'inserimento nei lavori relativi agli appalti di cui si discute di imprese espressione della cosca RA, tra cui la "I.M.C. di ST & C. s.n.c", di cui era amministratore ST TI, ma che di fatto era amministrata da ST AN, padre del ricorrente e zio di CA ZO, ma, soprattutto, genero di RA PE ("U tiradirittu").
Ed invero, in considerazione della acclarata spartizione dei lavori per la variante della strada statale n. 106 dell'abitato di ZI tra le cosche di RI (RA), ZI (NO), BO (LÀ - TA), che è emersa in tutta evidenza esaminando le posizioni, tra gli altri, di ON TI, RA IC, RA UN, LO EO, LÀ TO, LÀ RM, classe 80, D'GU NZ NI, e dell'intervenuta sentenza di condanna per il reato associativo dello ST AN (nei confronti del quale si è proceduto con il rito ordinario), correttamente la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del ricorrente, in quanto egli, con la sua condotta ha fornito un contributo di non poco momento alla realizzazione dei fini della cosca di appartenenza (quella dei RA), assicurando lo svolgimento della fase più propriamente esecutiva dell'accordo mafioso, in base al quale alle imprese riconducibili alla suddetta cosca (la "I.M.C." e la D'GU Beton" di D'GU NZ NI) era stata assegnata la fornitura del cemento da utilizzare nei lavori per la menzionata variante da parte dell'appaltatrice "Società Condotte".
Sul punto la corte territoriale ha dato vita ad un percorso argomentativo assolutamente condivisibile, evidenziando come lo ST TI abbia fornito un supporto di non poco momento all'attività paterna, non solo controllando l'esecuzione dei lavori ed interloquendo con i responsabili della "Società Condotte", ma, soprattutto, prestandosi a svolgere "il ruolo di prestanome per conto del padre ST AN, consentendo allo stesso di procurare illecitamente l'importante fornitura di calcestruzzo in favore della IMC e di gestire in modo occulto quest'ultima, consentendo al genitore di esercitare indebite pressioni sugli operatori del cantiere di ZI e di proseguire nel fornire calcestruzzo anche dinanzi all'informativa interdittiva della Prefettura" (cfr. pp. 302- 314 della sentenza impugnata).
Il ricorrente, pertanto, ha agito nell'esclusivo interesse del sodalizio di appartenenza, come si evince anche dalla circostanza che, nel riferire al RA PE la conclusione dell'accordo con la società appaltatrice e l'andamento dei lavori nel corso dei diversi colloqui avvenuti nel carcere di Parma, ST AN e la moglie includevano lo ST TI tra i soggetti che sin dall'inizio avevano avuto il compito di presidiare il cantiere, rassicurando il RA PE sulla circostanza che il OT continuasse a mantenere i rapporti con la famiglia mafiosa evidenziando anche dopo il suo nel nord del Paese.
In questo contesto appaiono rilevanti, ai fini di affermare la responsabilità del CA ZO per il reato associativo, anche i suoi accertati rapporti di parentela con ST AN, CA ZO e RA PE, sulla base delle considerazioni già svolte a proposito del coimputato RA IC.
Può, dunque, affermarsi alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati, che anche lo ST TI deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso di appartenenza, per consentire il raggiungimento, con metodo mafioso, degli obiettivi della compagine associativa, consistenti nella infiltrazione delle imprese mafiose nei lavori oggetto degli appalti più volte indicati.
D'GU AN eccepisce innanzitutto l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale per non avere la corte territoriale accolto l'eccezione difensiva, già rigettata dal giudice di primo grado, volta a far valere la mancata notifica all'avv. TO Staiano dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., notificato, invece, ai difensori Basilio Pitasi e D'GU RO, nonostante che in data 8.11.2008 l'imputato avesse nominato il suddetto avv. Staiano difensore di fiducia nel giudizio di Cassazione instaurato nell'ambito della procedura incidentale svoltasi innanzi al tribunale del riesame di Reggio Calabria, confermando la nomina del solo avvocato Pitasi. In conseguenza di ciò la nomina dell'avv. D'GU RO doveva intendersi tacitamente revocata, in mancanza di dichiarazioni contrarie da parte dell'imputato, non potendo trovare applicazione l'art. 24 disp. att. c.p.p., proprio in considerazione della intervenuta nomina dell'avv. TO Staiano quale difensore del giudizio di impugnazione.
Il ricorrente contesta altresì la possibilità di fondare la decisione sui risultati di intercettazioni che non sono corroborati da riscontri estrinseci, sollecitando il Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192 c.p.p. innanzi il Giudice delle Leggi;
lamenta, inoltre, perché viziata da contraddittorietà e manifesta illogicità la motivazione della corte territoriale nella parte in cui attribuisce alle conversazioni intercettate un significato di conferma dell'ipotesi accusatoria, che esse, invece, non posseggono;
censura, infine, l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non può essere fondato sulla gravità dei fatti e sulla capacità a delinquere degli imputati, richiedendo, il relativo giudizio, una specifica considerazione della personalità di ognuno di essi. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Se è vero, infatti che, come affermato dal Supremo Collegio nella sua più autorevole espressione la nomina di un terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori, trovando applicazione in tale ipotesi il disposto dell'art. 571 c.p.p., comma 3, e non quello di cui all'art. 24, disp. att., del codice di rito (cfr. Cass., sez. un., 15/12/2011, n. 12164, D.C.G.), è altrettanto vero, che tale principio opera, ad avviso di questo Collegio, solo nell'ambito del giudizio di merito e non anche in quello innanzi la Corte di Cassazione.
Come evidenziato, infatti, dalle stesse Sezioni Unite nella decisione in precedenza indicata, il mandato per il giudizio in Cassazione "esaurisce i suoi effetti nell'ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l'imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi" (v., tra le altre, Cass., sez. 5^, n. 25196 del 19/05/2010, Di Bona, rv. 248473; Cass, sez. 1^, n. 7536 del 16/01/2002, Mesfaouyi, rv. 220895), per cui, nel caso in esame, non avendo provveduto l'imputato alla revoca di uno dei due difensori nella fase di merito, l'avv. Staiano non aveva diritto alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Infondati, per le ragioni già esposte trattando la posizione dei coimputati ON TI e LO EO, cui sul punto si rimanda, sono poi i motivi riguardanti la necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie che si ricavano dal contenuto delle conversazioni intercettate e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Quanto ai motivi volti ad escludere la partecipazione del D'GU AN al sodalizio mafioso di cui si discute, alla luce di una diversa lettura delle risultanze processuali, essi devono considerarsi inammissibili, risolvendosi nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (profilo, quest'ultimo, per il quale si rimanda alle osservazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON, rilevando come in questo caso la valutazione della corte territoriale si fondi anche sulla non incensuratezza del prevenuto), che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Anche in questo caso, peraltro, la corte territoriale con motivazione approfondita ed immune da vizi, sgombrando il campo da ogni incertezza sulla identificazione nell'attuale ricorrente del D'GU Ciccio" di cui si parla nelle conversazioni intercettate e partendo dalla dimostrata infiltrazione dei locali di "ndrangheta" nei lavori oggetto degli appalti più volte indicati e dalla riconducibilità della ditta D'GU Beton", di cui egli è socio unitamente al cugino D'GU NZ NI, alla cosca RA, ha evidenziato come l'inserimento dell'imputato nel sodalizio di cui si discute si ricavi dai rapporti che lo stesso intratteneva con esponenti di spicco della consorteria mafiosa, come il suocero LO EO, AR EO e RA UN, presso di cui in una occasione aveva accompagnato il AR EO, nell'ambito dell'attività connessa all'esecuzione dei lavori ottenuti in subappalto, nella piena consapevolezza dell'intervenuto accordo spartitorio, tanto che nella conversazione n. 2620 intercettata il 22.1.2006, LÀ RM, classe 80, sollecitato ad intervenire da una doglianza di LO EO relativa al tentativo di EN AS, che, incurante di turbare in tal modo l'equilibrio raggiunto tra i vari gruppi, stava tentando di incrementare il proprio giro di affari, di cui si era fatto latore il RO IO IC, replicava al suo interlocutore che se ne sarebbe fatto carico solo se tale circostanza fosse stata portata dal LO EO direttamente a conoscenza del TA IO, aggiungendo di non conoscere quale fosse la posizione al riguardo di IO D'GU il genero".
Dal contenuto di tale conversazione, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, risulta evidente che il LÀ RM parlasse del D'GU AN, proprio in virtù
dell'inequivocabile riferimento alla condizione di quest'ultimo di genero di LO EO, in un contesto in cui appare altrettanto chiaro il suo inserimento negli accordi stretti dalle cosche per la spartizione dei lavori, tanto che il LÀ RM ed il RO IO IC si interrogavano sul suo atteggiamento rispetto all'indebita iniziativa del EN AS.
Nè va dimenticato che il D'GU AN, come sottolineato dai giudici di secondo grado, ha preso parte all'importante riunione del 25 novembre 2006 tra alcuni dei componenti del sodalizio ed i dipendenti della "Società Condotte" ed all'analogo "summit" del 4.11.2007, in RI, presso il casolare di RA UN, di cui si è parlato nelle pagine precedenti (cfr. pp. 168-180 della sentenza impugnata).
Può, dunque, affermarsi alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati, che anche il D'GU AN deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso di appartenenza, per consentire il raggiungimento, con metodo mafioso, degli obiettivi della compagine associativa, consistenti nella infiltrazione delle imprese mafiose nei lavori oggetto degli appalti più volte indicati.
D'GU IO AN lamenta i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per motivazione illogica, contraddittoria e viziata da un palese travisamento dei dati probatori, attraverso la recezione integrale della sentenza di primo grado, ritenendo sussistente la partecipazione dell'imputato all'associazione di cui si discute pure in assenza degli elementi oggettivi e soggettivi tipici della relativa fattispecie e pur in presenza di specifici elementi contrari;
Identica violazione eccepisce il ricorrente in ordine alla disposta confisca ex art. 240 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies di cui non sussistevano i presupposti di legge ed a fronte di dati probatori di inequivocabile segno contrario, in quanto la consulenza tecnica del dott. Schiavone, acquisita agli atti, consente di affermare il legittimo operato dell'azienda del D'GU NZ NI, la D'GU Beton s.r.l. e l'assoluta lecita provenienza ed indiscutibile proporzione alla capacità economica dell'imputato dei beni a lui riconducibili.
Infine i medesimi vengono denunciati in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessiva gravità della pena inflitta.
Le criticità esposte dall'imputato possono così riassumersi: non risulta dimostrato l'assunto che rappresenta il fulcro dell'indagine, vale a dire l'accordo tra le diverse cosche per la spartizione degli appalti pubblici relativi ai lavori da eseguire sulla strada statale n. 106 e la partecipazione dell'imputato a tale accordo, che, peraltro, dovrebbe necessariamente presupporre la dimostrazione della "mafiosità" dei soggetti e delle presunte cosche che lo hanno stipulato, alla luce dei criteri fissati dall'art. 416 bis c.p., come fissati nella giurisprudenza di legittimità, mancando invece la prova della consumazione di atti di intimidazione, minatori o di violenza nei confronti di chicchessia ovvero dello stato di assoggettamento che ne deriva;
non appare configurabile, inoltre, nei confronti dell'imputato nessun degli elementi necessari a dimostrare la sua partecipazione al sodalizio criminoso, a partire dal suo stabile inserimento in esso e dall'adesione consapevole al programma criminoso.
Il ricorrente contesta, poi, il contenuto delle singole conversazioni oggetto di intercettazione poste a fondamento della sentenza di condanna, rilevando come nella valutazione delle medesime la corte territoriale sia incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, in quanto, in estrema sintesi e prescindendo dal rilevare la completa assenza di riscontri alle dichiarazioni che ne costituiscono il contenuto, da esse si ricava, invece, l'assoluta estraneità dell'imputato al contesto associativi in cui lo si vuole collocare e la sua partecipazione ai lavori oggetto dell'appalto in contestazione in qualità di imprenditore libero da ogni condizionamento mafioso, motivo per il quale egli era inviso ai coimputati RO IO IC e LÀ RM, classe 80.
Con particolare riferimento all'incontro del 25.11.2006, poi, secondo il difensore dell'imputato non risulta che il D'GU NZ NI abbia partecipato alla cena in cui si procedette all'affiliazione di due nuovi soggetti, ma solo al pranzo a cui parteciparono anche alcuni rappresentanti delle imprese che avevano ricevuto in appalto i lavori per la variante della strada statale n. 106, da considerare una semplice riunione aziendale. Quanto ai rapporti con la ditta AR che aveva ottenuto solo formalmente il subappalto dei lavori per la strada statale n. 106, rileva il difensore che il fax inviato dal D'GU NZ NI al AR NI il 3.3.2006, lungi dal poter essere interpretato come prova regina del sostegno dato alla consorteria criminosa, attraverso il D'GU NZ NI, al AR NI al fine dell'aggiudicazione del subappalto, va ricondotto a normali rapporti tra imprenditori in quanto con esso l'imputato si limita a suggerire al suo interlocutore di modulare la sua offerta per venire incontro alle esigenze della "Società Condotte"; peraltro l'assunto accusatorio viene smentito dal contenuto della conversazione del 22.11.2006 in cui RO IC afferma che è stato il AR NI a fare entrare il D'GU NZ NI nel subappalto e non il contrario.
In relazione ai lavori della scuola Euclide, poi, emerge con assoluta chiarezza sia dalle conversazioni intercettate, sia dai risultati della perizia svolta dal dott. Gentile in sede di incidente probatorio, l'assoluto scrupolo con cui il D'GU NZ NI svolgeva il suo compito di fornitore, rifiutandosi di fornire cemento di una qualità diversa, cioè peggiore, in quanto meno resistente, di quello che per contratto doveva essere fornito, nonostante il titolare della ditta incaricata della esecuzione dei lavori, il Corsaro, volesse utilizzare cemento a dosaggio e gli abbia pagato le relative forniture come se si trattasse di tale tipo di cemento, mentre il D'GU NZ NI, subendo dunque un danno economico, gli aveva fornito cemento strutturale. Il D'GU NZ NI, inoltre, non è stato inserito tra i componenti della base.
Con riferimento alla confisca delle quote sociali della D'GU Beton", nonché degli appartamenti e degli autoveicoli intestati al D'GU NZ NI, il ricorrente evidenzia innanzitutto che la corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che alcuni dei beni di cui ha disposto al confisca sono stati restituiti all'imputato con decreto del tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, in palese violazione dell'art. 240 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
In particolare la corte territoriale ha travisato il contenuto della consulenza tecnica del dott. Schiavone, innanzitutto con riferimento alla confisca delle quote sociali della D'GU Beton, in quanto come rilevato dal consulente, nel ricostruire il volume di affari della società si è fatto erroneamente riferimento al reddito imponibile, rilevante ai fini fiscali, ma inidoneo a rappresentare la reale crescita degli affari della società, quale si desume invece dai bilanci di esercizio depositati presso il Registro delle Imprese, dando così ad intendere il conseguimento di un utile di periodo (2007) non realmente conseguito, con conseguente alterazione della rappresentazione economica e patrimoniale della società, che nel 2007 avrebbe ottenuto un utile di appena 131,00 Euro, in conseguenza della svalutazione dei crediti vantati nei confronti della "Società Condotte" oggetto di parziale contestazione.
Tale obiezione ha avuto risposta meramente apodittica dalla corte territoriale, che non ha preso in considerazione nemmeno la storia imprenditoriale della società del D'GU NZ NI, fondata dal padre dell'imputato nel 1961.
Non sussistono, dunque, ad avviso del ricorrente, i presupposti per l'applicazione della confisca delle quote sociali ai sensi dell'art.416 bis c.p., comma 7.
Quanto agli altri beni, confiscati ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, manca la prova della sproporzione tra il valore dei beni oggetto della confisca e la capacità economica del nucleo familiare del D'GU NZ NI, profilo sul quale la corte territoriale ha reso una motivazione del tutto apparente, prendendo in considerazione, nonostante i dati di segno opposto emergenti dalla consulenza del dott. Schiavone, i soli redditi dichiarati ai fini fiscali e non i proventi lecitamente conseguiti che non assumono rilevanza fiscale, nonché le somme di denaro provenienti da prestiti che i componenti della famiglia hanno contratto nel tempo. Orbene anche in questo caso la quasi totalità delle censure prospettate dal ricorrente si collocano nell'alveo della inammissibilità, risolvendosi esse nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio (per il quale si rimanda alle considerazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON) che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità. Al riguardo appare sufficiente rimandare alle osservazioni già svolte a proposito delle posizioni di CA ZO e di D'GU AN, esaminando le quali si è visto come sia stato dimostrato l'inserimento nei lavori relativi agli appalti di cui si discute di imprese espressione della cosca RA, tra cui la "I.M.C. di ST & C. s.n.c." e la D'GU Beton", di cui erano soci il ricorrente ed il cugino D'GU AN.
Ed invero, in considerazione della acclarata spartizione dei lavori per la variante della strada statale n. 106 dell'abitato di ZI tra le cosche di RI (RA), ZI (NO), BO (LÀ - TA), conseguente alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, che è emersa in tutta evidenza esaminando le posizioni, tra gli altri, di ON TI, RA IC, RA UN, LO EO, LÀ TO, LÀ RM, classe 80, LÀ IC, ST
TI, CA ZO, AN AN, correttamente la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del ricorrente, in quanto egli, con la sua condotta ha fornito un contributo di non poco momento alla realizzazione dei fini della cosca di appartenenza (quella dei RA), assicurando lo svolgimento della fase più propriamente esecutiva dell'accordo mafioso, in base al quale alle imprese riconducibili alla suddetta cosca era stata assegnata la fornitura del cemento da utilizzare nei lavori oggetto degli appalti più volte menzionati, essendo del tutto irrilevante al riguardo, al circostanza, sulla quale insiste il difensore, del corretto comportamento dell'imputato nell'esecuzione dei lavori acquisiti in subappalto, che non fa venir meno la natura illecita del suddetto l'accordo.
Infondati, per le ragioni già esposte trattando la posizione del coimputato ON TI, cui sul punto si rimanda, sono poi i motivi riguardanti la necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie che si ricavano dal contenuto delle conversazioni intercettate.
Anche in questo caso, dunque, la corte territoriale con motivazione approfondita ed immune da vizi, partendo proprio dalla dimostrata infiltrazione dei locali di "ndrangheta" nei lavori oggetto degli appalti più volte indicati e dalla riconducibilità della ditta D'GU Beton" alla cosca RA, ha evidenziato come l'inserimento dell'imputato nel sodalizio di cui si discute si ricavi dai rapporti che lo stesso intratteneva con esponenti di spicco della consorteria mafiosa, a partire dal RA UN reggente del sodalizio in quel particolare momento storico, nell'ambito dell'attività connessa all'esecuzione dei lavori ottenuti in subappalto, nella piena consapevolezza dell'intervenuto accordo spartitorio.
Ciò si ricava da una molteplicità di elementi sintomatici, puntualmente indicati e valutati dalla corte territoriale nella parte della motivazione dedicata alla posizione del ricorrente (cfr. pp. 252-274), tra i quali assumono valore decisivo ed assorbente alcune circostanze già emerse esaminando i ricorsi degli altri coimputati ed, in particolare: 1) la comprovata partecipazione del D'GU NZ ad un incontro organizzato il 4 novembre 2007 presso il casolare di RA UN, nei pressi di RI, al quale parteciparono, oltre a quest'ultimo ed al suddetto ricorrente, i coimputati RA IC, D'GU AN, LÀ TO, LÀ RM, classe 80, LO EO e PA SA, che, proprio in considerazione del contesto criminale in cui operavano i predetti partecipanti, alcuni dei quali come il RA IC, ed il LÀ RM, classe 80, titolari di imprese operanti nel settore dell'edilizia, non poteva che avere ad oggetto, come ritenuto dalla corte territoriale con motivazione logicamente coerente, questioni relative all'infiltrazione delle cosche mafiose nei lavori innanzi indicati;
2) il commento svolto dall'imputato, in una conversazione intercettata, circa l'indebita ingerenza di PA AT nell'esecuzione di lavori alle spalle del plesso scolastico "Euclide", senza l'autorizzazione delle cosche, che aveva determinato l'immediata reazione di LO EO, il quale aveva imposto al PA AT il divieto di assumere nuovi lavori nel territorio controllato dai clan;
3) la dimostrata presenza del ricorrente alla importante riunione svoltasi il 25.11.2006 in BO Superiore, presso l'abitazione della famiglia D'GU, prolungatasi sino a sera, alla quale avevano partecipato, oltre al D'GU NZ, LO EO, RO IC, LÀ RM, classe '80, i fratelli D'UI' AN e D'GU RO, il padre di questi ultimi, D'GU TO, uno dei dipendenti della società D'GU Beton", la morte gerardo, fortugno GI;
labate AN e CA AS, rispettivamente assistente di cantiere e capo cantiere della "Società Italiana per Condotte D'Acqua S.P.A.", aggiudicataria dell'appalto pubblico relativo ai lavori per la strada statale n. 106, sulla cui natura di "summit" mafioso si è già detto trattando la posizione di LO EO, alla quale, sul punto si rimanda;
4) il giudizio negativo espresso nei suoi confronti da LÀ TO (oggetto di una conversazione intercettata mentre si reca ad un incontro con il RA UN), che accusa il D'GU NZ di essersi alleato con il suddetto RA UN per assicurarsi il maggior numero di lavori, stante l'indubbio predominio degli "RIti" sulle cosche di BO e di ZI, ed il timore che sempre il LÀ TO manifesta, nella medesima conversazione che, con la sua condotta imprudente, il D'GU NZ NI possa attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, consentendo l'arresto dello stesso LÀ TO;
5) il riferimento fatto dal LÀ RM, classe 80, nella conversazione n. 540, intercettata il 2.12.2006, mentre si recava con LÀ TO, CE AS e CE PE ad RI per partecipare al "summit" con RA UN, alla circostanza che il TA IO si era "stancato" del suddetto D'GU NZ NI, il quale, pur di ampliare il suo giro di affari si era avvicinato al RA UN, preferendo appoggiare il cognato EN AS. Può, dunque, affermarsi alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati nella parte generale della presente motivazione e nell'esame delle posizioni degli altri coimputati, con particolare riferimento a quella di ON TI, che anche il D'GU NZ NI deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso di appartenenza, per consentire il raggiungimento, con metodo mafioso, degli obiettivi della compagine associativa, consistenti nella infiltrazione delle imprese mafiose nei lavori oggetto degli appalti più volte indicati. Inammissibili, perché attinenti al merito, devono poi ritenersi i motivi di gravame attinenti alla confisca delle quote sociali disposta ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 7, dovendosi rilevare, al riguardo, come la corte territoriale abbia correttamente applicato i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di condanna per associazione di tipo mafioso la confisca prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 7, non concerne tutti i beni comunque acquistati dai singoli associati in un determinato periodo, ma va riferita esclusivamente ai beni che servirono o furono destinati a commettere il reato ed a quelli che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego, essendo stato dimostrato in carattere strumentale dell'impresa del ricorrente ai fini propri del sodalizio mafioso di appartenenza (cfr., ex plurimis Cass., sez. 1^, 01/04/1992, UN e altro).
Con riferimento, poi, alla confisca disposta D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies convertito in L. n. 356 del 1992, va rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili, da un lato in quanto attinenti al merito, dall'altro perché, se è pur vero che, come è stato affermato in un arresto del Supremo Collegio, "la decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992, in mancanza di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita" (cfr. Cass., sez. 5^, 28/04/2010, n. 22626), non può non rilevarsi che nel caso in esame il ricorrente, a sostegno della sua tesi, ha fatto riferimento agli atti di un altro procedimento che non risultano acquisiti in atti, nè allegati in forma autentica ai motivi di ricorso, non consentendo, pertanto, alla corte di svolgere il relativo controllo sull'assunto difensivo.
SP AN lamenta, in proprio, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di elementi dai quali potere affermare la sua partecipazione al sodalizio di cui si discute, non essendo emerso alcun contributo concreto da parete dell'imputato alla realizzazione degli scopi della compagine associativa, nonché la contraddizione della motivazione nella parte in cui desume la sua appartenenza alla cosca NO dalla vicinanza a personaggi di elevato spessore criminale come il RO IO IC, che tuttavia gli stessi giudici ritengono appartenere alla cosca LÀ; il ricorrente rileva, inoltre, di avere dimostrato che nessun IO AN, residente a ZI, ha mai contattato l'imputato per ricavarne sostegno in ordine alla partecipazione ai lavori per la strada statale n. 106.
Lo AN AN, inoltre, evidenzia come la corte territoriale non ha tenuto conto del disinteresse da lui manifestato alla notizia appresa dal RO IO IC di avere partecipato ad un rito di affiliazione, ne' ha dimostrato la presunta vicinanza dell'imputato al "boss" NO PE, peraltro mandato assolto dalla corte territoriale per i medesimi fatti.
Sempre in violazione di legge, i giudici di merito non hanno indicato il numero dei componenti della cosca NO, omettendo, dunque, di motivare in ordine alla sussistenza di uno degli elementi costitutivi dell'art. 416 bis c.p., ne' hanno motivato in relazione ad uno specifico argomento addotto dal ricorrente, il quale per escludere che la sua presenza nel cantiere della ditta AR sia stato frutto di un'intimidazione, piuttosto che di normali scelte imprenditoriali, evidenziando come egli fu il primo dipendente ad essere sottoposto alla cassa integrazione a zero ore.
Censura, infine, l'imputato l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, non avendo la corte territoriale valutato al riguardo il comportamento collaborativo dello AN SC, che con le dichiarazioni rese agli organi inquirenti ha reso possibile l'adozione di misure cautelari per gravi reati nei confronti dei vertici locali dell'A.N.A.S..
Orbene i motivi di ricorso volti ad escludere la partecipazione dello AN AN al sodalizio mafioso di cui si discute, alla luce di una diversa lettura delle risultanze processuali, si collocano ai confini della inammissibilità, risolvendosi, in sostanza, nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (profilo, quest'ultimo, per il quale si rimanda alle osservazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON, rilevando come in questo caso la valutazione della corte territoriale si fondi anche sulla non incensuratezza del prevenuto), che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Anche in questo caso, peraltro, la corte territoriale con motivazione approfondita ed immune da vizi, delinea le modalità di partecipazione dello AN AN al sodalizio mafioso di cui si discute, in quanto organicamente inserito nella cosca "NO", attiva tradizionalmente nel territorio di ZI, partecipante agli accordi spartitori relativi ai lavori aventi ad oggetto la variante della strada statale n. 106, proprio attraverso AN AN ed il figlio AN IC, assunti in qualità di operai dalla "Società Condotte", che riuscivano anche ad ottenere la stipula di un contratto di nolo "a freddo" con la ditta AR in favore della società facente capo al suddetto AN IC.
Ed invero non può che concordarsi con il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito nel valorizzare, al fine di ritenere il ricorrente uno dei componenti della compagine criminosa di cui si discute, non solo e non tanto l'intervenuto arresto dello AN SC per violazione delle prescrizioni relative alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui era stato sottoposto, essendo stato ritenuto soggetto vicino alla cosca NO, controllato più volte in compagnia del capo di sodalizio, NO PE, quanto piuttosto il contenuto della conversazione intercorsa tra LÀ RM, classe 80, e RO IC, intercettata il 20.10.2006.
In tale occasione il VA ME, si lamenta con il suo interlocutore in relazione alle modalità con cui si era addivenuti tra le varie cosche alla suddivisione dei lavori relativi agli appalti pubblici più volte citati, sottolineando come l'accordo concluso avesse penalizzato le imprese espressione delle cosche LÀ - TA e NO (quest'ultima indicata con l'inequivoco termine di "palizzitani"), a tutto vantaggio di quelle riconducibili alla cosca dei RA di RI.
A riprova di quanto affermato il LÀ RM rivelava al RO IO IC che AN AN non era riuscito ad imporre nella fase esecutiva dei lavori un escavatore di tale IO IO", per cui appare evidente come lo AN AN abbia aderito all'accordo criminoso avente ad oggetto la spartizione tra le varie cosche dei menzionati lavori, ottenuti in virtù della forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo, obiettivo, la cui realizzazione, pur non essendo necessaria, per le ragioni già esposte ai fini della sussistenza ne' del reato associativo, ne' della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, veniva comunque assicurata dal prevenuto imponendo la sua assunzione e quella del figlio alla "Società Condotte" e la stipula di un contratto di nolo "a freddo" con la ditta AR. La partecipazione dei "palizzitani" al menzionato accordo criminoso, viene ribadita, come evidenziato dalla corte territoriale, anche nella conversazione intercorsa sempre tra il RO IO IC ed il LÀ RM, classe 80, oggetto di captazione in data 13.6.2006, nonché in quella n. 2665, intercettata il 26.11.2006, in cui il RO IO IC e lo AN SC affrontano temi relativi ai lavori in questione ed alle modalità da seguire per consentire ai soggetti espressione delle cosche di parteciparvi ed il RO IO IC, a dimostrazione della fiducia che nutriva nel suo interlocutore, in quanto immerso negli stessi riti che accomunavano le diverse espressioni locali della "ndrangheta", pur appartenendo ad una diversa cosca (quella dei LÀ) gli rivelava di avere proceduto alla affiliazione di due nuovi "camorristi" (cfr. pp. 328-335 dell'impugnata sentenza).
In questo contesto l'avvenuta assoluzione del NO PE pronunciata dalla corte territoriale non assume alcun rilievo al fine di incrinare il quadro accusatorio.
Il NO PE, infatti, condannato in via definitiva proprio per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nell'ambito di altro procedimento, è stato assolto esclusivamente perché i giudici di secondo grado hanno ritenuto che non fosse stato dimostrato che egli dal carcere in cui era ristretto nel periodo preso in considerazione dalle indagini che hanno dato vita al presente processo, si fosse adoperato per consentire a soggetti riconducibili alla sua cosca di inserirsi nei lavori innanzi indicati.
Può, dunque, affermarsi alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati, che anche lo AN AN deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso di appartenenza, per consentire il raggiungimento, con metodo mafioso, degli obiettivi della compagine associativa, consistenti nella infiltrazione da parte di singoli esponenti del sodalizio, come lo stesso ricorrente, e delle imprese mafiose nei lavori oggetto degli appalti più volte indicati.
OR BR eccepisce la inutilizzabilità delle conversazioni oggetto delle intercettazioni poste a fondamento della sentenza di condanna, per assoluta mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi di proroga in relazione al doppio requisito della insufficienza ovvero della inidoneità degli impianti installati presso l'ufficio della procura della repubblica procedente e delle eccezionali ragioni di urgenza, nonché per violazione della mancata verbalizzazione delle operazioni di intercettazione. Lamenta inoltre la mancanza di riscontri al contenuto accusatorio delle conversazioni intercettate e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di elementi idonei a provare che il RA UN abbia partecipato al sodalizio di cui si discute in qualità di promotore, fornendo al medesimo un contributo di qualsivoglia natura causalmente rilevante;
rileva, inoltre, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, pur riconoscendo al RA PE di continuare a ricoprire il ruolo di capocosca all'interno del carcere in cui si trova ristretto, attribuisce al tempo stesso al RA UN di averne preso il posto proprio in seguito all'intervenuto arresto del cugino. Evidenzia, inoltre, il ricorrente come il RA UN non risulta destinatario delle sentenze passate in giudicato che hanno attestato l'esistenza del clan RA, ne' risulta coinvolto personalmente nella esecuzione dei lavori relativi agli appalti di cui si discute.
Contesta, infine, la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e la condanna ad una pena contenuta nei limiti edittali.
Tanto premesso va innanzitutto rilevata la inammissibilità dei motivi di ricorso relativi alle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria, perché generici, alla luce delle considerazioni svolte nelle pagine relative alla posizione del PP NT, alle quali, sul punto, si rimanda, così come si rimanda a quanto già osservato esaminando la posizione dell'ON TI in ordine alla infondatezza della tesi difensiva circa la necessità di riscontri estrinseci alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie contenute nelle conversazioni oggetto dei servizi di intercettazione disposti dal giudice procedente.
In relazione, poi, ai motivi volti ad escludere la partecipazione del RA UN al sodalizio mafioso di cui si discute, essi devono considerarsi inammissibili, risolvendosi nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, anche in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (profilo, quest'ultimo, per il quale si rimanda alle osservazioni già svolte esaminando la posizione dell'ON, rilevando come in questo caso la valutazione della corte territoriale si fondi anche sulla non incensuratezza del ricorrente), che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
Nel percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, attraverso un esame approfondito ed immune da vizi della sua posizione, la figura del RA UN, si staglia in assoluta nitidezza come soggetto collocato in posizione apicale all'interno della cosca RA - Bruzzaniti - PA di RI, di cui regge le sorti in un momento particolarmente delicato per la vita del sodalizio, a causa dell'arresto degli altri esponenti di vertice, il cugino RA PE, "u tiradrittu", ed il genero di quest'ultimo pansera GI, rappresentando, al tempo stesso, un punto di riferimento imprescindibile per gli esponenti delle altre cosche che con lui operano in stretta e costante collaborazione per assicurare il soddisfacimento dei comuni interessi criminosi (cfr. pp. 274-293 dell'impugnata sentenza).
Allo scopo di non appesantire ulteriormente l'apparato motivazionale della presente decisione, appare opportuno, al riguardo, rimandare alle considerazioni già svolte sull'importanza della cosca RA e del ruolo egemone da essa svolta, proprio attraverso il RA UN, nella spartizione dei lavori relativi agli appalti pubblici di cui si è già detto, nella parte introduttiva ed affrontando le posizioni di ON TI, di LO EO, di LÀ TO, di LÀ RM, classe 80, di LÀ IC, di LÀ RM, classe 82, di RA
IC, di D'GU NZ NI, di ST TI, di CA ZO.
Anche in questo caso, dunque, può ritenersi, alla luce dei principi di diritto in precedenza affermati, che il RA UN deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo la sua persona consapevolmente a completa disposizione del sodalizio criminoso, collocandosi in posizione di vertice all'interno della cosca RA - Bruzzaniti - PA.
Proprio in considerazione di tale posizione del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore posto che egli ha agito sia per rafforzare la potenzialità pericolosa del gruppo associativo, assicurandone il predominio sul territorio di rispettiva "competenza" ed accrescendone la capacità operativa attraverso l'accordo con gli altri locali della "ndrangheta" reggina, sia per sovraintenderne l'attività complessiva, assumendo funzioni decisionali.
LI AN Contesta sotto il profilo del vizio di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 416 bis c.p., la mancata dimostrazione dell'esistenza di un'associazione a delinquere di stampo camorristico facente capo a TA IO, non essendo stati acquisiti provvedimenti giudiziari irrevocabili in tal senso, anzi ve ne sono di segno opposto (sentenze di assoluzione anche degli unici soggetti riferibili al TA IO, i fratelli EN);
nè vi è prova della partecipazione dell'imputato (che si badi bene è detenuto dal luglio del 2004 ininterrottamente) a tale sodalizio ovvero alla struttura denominata "base", non essendo stato individuato alcun contributo causale da quest'ultimo apportato al menzionato sodalizio finalizzato alla spartizione degli appalti per la esecuzione dei lavori sulla strada statale 106, eseguiti da imprese che in alcun modo risultano riconducibili al TA IO;
inoltre, rileva il ricorrente, dal contenuto della conversazione oggetto di captazione tra il CE PE ed il RO IO IC si evince l'estraneità del TA IO al sodalizio, in quanto il RO IO IC nel delineare l'organigramma della base esclude che ne faccia parte il TA IO.
Infine l'imputato sottolinea l'intervenuta assoluzione di MO AV e di NO PE nei confronti dei quali l'accusa presenta le stesse criticità del TA IO e l'assoluta mancanza di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo. Con motivi nuovi depositati il 29.5.2012 a firma dell'avv. RO NI, vengono reiterate ed arricchite le argomentazioni già svolte in sede di ricorso, eccependo il difensore, in particolare, non solo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 416 bis c.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., ma anche la mancanza di una reale motivazione ovvero la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Orbene anche in questo caso i motivi di ricorso si collocano sul crinale della inammissibilità, risolvendosi nella mera riproposizione di rilievi sollevati in sede di appello, già disattesi dai giudici di merito, ed in una prospettazione di versioni alternative dei fatti per cui si procede e di censure di fatto, che, come si è detto, non sono ammissibili in sede di legittimità. Non può non rilevarsi al riguardo che, sulla base delle considerazioni, alla cui lettura si rimanda, svolte sia nella parte introduttiva della presente motivazione, sia esaminando la posizione dei singoli ricorrenti, appare assolutamente pacifica la dimostrazione dell'intervenuto accordo tra le cosche della "ndrangheta" calabrese per la spartizione dei lavori oggetto degli appalti pubblici più volte menzionati, aggiudicati proprio sulla base della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo. Si tratta, dunque, di verificare se il TA IO, in quanto espressione dell'omonima "famiglia mafiosa" sia da ritenere partecipe a tale accordo ed a tale quesito la corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha fornito una risposta positiva, seguendo un articolato percorso argomentativo, nel corso del quale ha evidenziato come le sentenze di merito passate in giudicato che hanno mandato assolto il TA IO dal reato di cui all'art. 416 bis non assumono valore decisivo per escludere la sussistenza dell'omonima cosca, non solo perché nella sentenza del tribunale di Reggio Calabria si da comunque atto di rapporti tra le famiglie LÀ e TA IO aventi ad oggetto la spartizione dei proventi derivanti dalla esecuzione dei lavori relativi ad una variante della strada statale n. 106, mentre in quella pronunciata dalla Corte di Assise di Appello riguardava il diverso tema della appartenenza dell'imputato alla diversa cosca NT (cfr. p. 243 e 244 dell'impugnata sentenza), ma, soprattutto, perché l'esistenza di un accordo spartitorio tra i due gruppi criminali per il conseguimento degli scopi tipici di un sodalizio mafioso in precedenza indicati, si ricava in tutta evidenza dal contenuto delle conversazioni intercettate, che la corte territoriale puntualmente indica, facendone oggetto di valutazione approfondita ed esente da vizi logici, nella parte della motivazione dedicata al suddetto TA IO (cfr., in particolare, pp. 244-252 dell'impugnata sentenza).
In questo contesto la partecipazione del ricorrente al menzionato accordo, nonché alla decisione di creare un organismo di coordinamento tra i due gruppi, nonostante il suo stato detentivo, ed il controllo che manteneva sulla compagine, facendo pervenire messaggi contenti le sue direttive all'esterno del carcere messaggi, emergono con assoluta evidenza dalle osservazioni già svolte esaminando i ricorsi dei coimputati LO EO, LÀ TO, LÀ RM, classe 80, LÀ IC, D'GU AN, D'GU NZ NI e da quelle che si svolgeranno affrontando la posizione di ON RO, il che consente di affermare la sussistenza della cosca facente capo al TA IO, operante con le modalità e per i fini tipici delle associazioni mafiose.
Per quanto riguarda, poi, l'irrilevanza della mancata dimostrazione dell'inserimento del ricorrente nell'organico della "base", si rimanda alle considerazioni già svolte per la posizione del LÀ RM, classe 80, inserimento che, peraltro, appariva superfluo in considerazione, da un lato del ruolo di coordinamento "sul campo" svolto da tale organo, dall'altro, al pari di LÀ IC, dall'indiscusso ruolo di direzione svolto dal TA IO, che non richiedeva necessariamente un suo inserimento nella "base".
Anche in questo caso, dunque, può ritenersi, alla luce dei principi di diritto in precedenza affermati, che il TA IO deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, in quanto egli ha messo la sua persona consapevolmente a completa disposizione del sodalizio criminoso, collocandosi in posizione di vertice all'interno della cosca LÀ - TA.
Proprio in considerazione di tale posizione del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore posto che egli ha agito sia per rafforzare la potenzialità pericolosa del gruppo associativo, assicurandone il predominio sul territorio di rispettiva "competenza" ed accrescendone la capacità operativa attraverso l'accordo con gli altri locali della "ndrangheta" reggina, sia per sovraintenderne l'attività complessiva, assumendo funzioni decisionali.
Le posizioni degli imputati IL ET, IL AN E TU CA vanno affrontate unitariamente, avendo essi presentato un unico ricorso, con motivi in parte in comune, a firma del loro difensore, avv. PE Putorti.
I ricorrenti eccepiscono il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, ed agli artt.110 e 416 c.p., art. 606, comma 1, lett. e), in quanto per nessuno di loro può dirsi raggiunta la prova della esistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per poterne affermare la partecipazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso. Con particolare riferimento alla posizione del US RM, il difensore contesta l'identificazione dello stesso nel EL" di cui si parla nelle conversazioni intercettate il cui contenuto è stato utilizzato per fondare l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti;
contesta; inoltre, anche il ritenuto carattere fittizio del rapporto di lavoro tra il suo assistito ed il LÀ RM, classe 80, che invece risulta realmente instaurato alla luce del contenuto della conversazione n. 4799 del 21.9.2007, nel corso della quale il US RM reclama il pagamento degli arretrati.
In ordine alla posizione del ON RO, il difensore, invece, contesta l'identificazione dell'imputato nelle conversazioni intercettate in cui quest'ultimo compare personalmente, in quanto tale identificazione si basa esclusivamente sul riconoscimento vocale operato dalla p.g. procedente, che può valere solo come indizio e non come prova e sulla relativa eccezione non vi è stata risposta da parte della corte territoriale;
lo stesso dicasi, ad avviso del ricorrente, per quel che riguarda il ruolo di partecipe in qualità di organizzatore al sodalizio, desunto unicamente ed inammissibilmente dalle conversazioni intercettate, da sole inadeguate a fungere da prova ed il cui contenuto non consente di attribuire alcun ruolo al ON RO.
Identiche censure, infine, vengono svolte dal difensore per il ON AN, ivi compresa quella sulla identificazione da ritenersi dubbia, in quanto effettuata sempre attraverso il metodo del riconoscimento auditivo personale.
Infine i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p., censurando la motivazione della corte territoriale, sotto il profilo che la giovane età del ON AN, la mancanza di precedenti e di pendenze penali a loro carico, il ruolo marginale svolto nel sodalizio dal US RM, impongono la concessione delle circostanze attenuanti generiche da applicare su di una pena base determinata in misura pari al minimo edittale.
In data 26.9.2012, infine, i ricorrenti depositavano motivi aggiunti, con cui reiteravano le doglianze sulla eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio, evidenziando, in particolare, come, nel rideterminare la pena nei confronti di ON AN e di US RM, ritenuti semplici partecipi del sodalizio criminoso di cui all'art. 416 bis c.p., la corte territoriale, pur ritenendo nel caso in esame non applicabile la disciplina della L. 24 luglio 2008, n. 125, in considerazione del periodo di permanenza del delitto associativo, contestato dall'aprile del 2006 al 9 giugno del 2008, erroneamente fosse partita dalla pena base di sette anni di reclusione, superiore al massimo edittale fissato dalla disciplina previgente.
Contraddittoria, inoltre, appare la motivazione della sentenza impugnata laddove, pur riconoscendo al ON RO un ruolo di "minore spessore" all'interno della compagine associativa, ha rideterminato la pena nei suoi confronti partendo da nove anni di reclusione, vale a dire dal massimo edittale previsto dall'art. 416 bis c.p., per i promotori, dirigenti ed organizzatori prima della modifica intervenuta con la citata L. 24 luglio 2008, n. 125. Tanto premesso occorre differenziare, ai fini della decisione, le posizioni dei ricorrenti.
Non appare revocabile in dubbio, infatti, che i motivi posti a fondamento del ricorso presentato nell'interesse del ON AN e del ON RO, in ordine alle doglianze sulla mancata dimostrazione della partecipazione dei ON all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute, siano inammissibili, per genericità, perché attinenti al merito e perché meramente ripetitivi di quanto prospettato nell'atto di appello, nonché infondati con riferimento alla censura riguardante il criterio del riconoscimento vocale seguito dalla corte di appello per identificare gli imputati.
A tale ultimo proposito si sottolinea, infatti, come, secondo un orientamento giurisprudenziale assolutamente dominante in sede di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di intercettazioni telefoniche, ai fini della identificazione delle persone colloquianti, il giudice può trarre il proprio convincimento anche tenendo conto del riconoscimento della voce da parte del personale di polizia giudiziaria (cfr. Cass., sez. 6^, 28/02/2012, n. 18453, C. e altro, rv. 252712; Cass., sez. 4^, 19/12/2008, n. 15264, L. e altro;
Cass., sez. 6^, 08/01/2008, n. 17619, G. e altro, rv 239725).
Anche in questo caso la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, evidenzia come la partecipazione del ON RO sia inequivocabilmente dimostrata da una serie di elementi dall'indubbio valore sintomatico ed, in particolare: dalla circostanza che nel corso della conversazione, intercettata il 27 novembre 2007, AR EO riferisce ad ON TI che al ON RO è stata attribuita la carica di "capo giovani", senza nemmeno attendere la celebrazione dei funerali del figlio dello stesso AR EO, che aveva preceduto il ON RO nel medesimo incarico, iniziativa che aveva amareggiato il AR EO, in considerazione del rispetto di cui era stato fatto oggetto sino a quel momento da tutti i "locali" della Locride;
dalla appartenenza del ON RO alla cosiddetta "base", di cui egli, come si evince dal contenuto della già richiamata conversazione n. 890, intercettata il 15.7.2006, veniva indicato dal RO IC al CE PE come uno dei componenti;
da una serie di conversazioni intercettate, che hanno per protagonista il suddetto ON RO, in cui quest'ultimo, interloquendo con altri componenti del sodalizio come RO IC, affronta questioni di estrema rilevanza per la vita dell'associazione, sia in tema di affiliazioni di nuovi sodali e di ricerca di nuove leve da far subentrare al posto di altri, alle quali egli partecipa direttamente, sia a proposito del "pestaggio" del cittadino rumeno, episodio già esaminato trattando la posizione di LÀ TO, al quale il ON RO attribuisce il ruolo di avere autorizzato la spedizione punitiva eseguita dal figlio LÀ RM, classe 82, e da altri soggetti;
dalla circostanza che, sempre conversando con il RO IO IC, il ON RO dimostra di avere contezza dell'avvenuto accordo tra i TA ed i LÀ, finalizzato alla spartizione dei proventi derivanti dalle attività illecite e dell'importante ruolo di "mastro di giornata" svolto all'interno del sodalizio da PP NT, di tale rilevo che, a suo dire, nemmeno il "capo società" può assumerlo, dimostrando ancora una volta una perfetta conoscenza delle vicende della compagine criminosa che poteva derivargli solo dal suo stabile inserimento in essa in posizione di responsabilità; dal suo diretto intervento nel proporre a PP NT, al quale era stato attribuito il compito di procedere a nuove affiliazioni, quella di CC IC, come si evince dal contenuto della conversazione n. 1850 tra RO IC e LÀ RM, classe 80, intercettata il 21.7.2006; dal contenuto della conversazione n. 11863, intercorsa tra ON TI, AR EO e LO EO, intercettata il 27.11.2007, in cui questi ultimi manifestano la loro delusione per le capacità del ON RO (cfr. pp. 40; 145-153 dell'impugnata sentenza). Appare, dunque, evidente, che il ON RO deve considerarsi uno dei partecipi dell'associazione di stampo mafioso di cui si discute, secondo i principi in precedenza evidenziati esaminando la posizione dell'ON, in quanto egli ha messo consapevolmente la sua persona a completa disposizione del sodalizio criminoso, collocandosi al vertice del raggruppamento formato dalle cosche LÀ e TA, in quanto "capo giovani" e componente della struttura decisionale segreta denominata "base", con compiti di "selezione" delle nuove leve della compagine criminale. Proprio in considerazione di tale specifica funzione, connessa alla sua carica di "capo giovani" del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a suo carico il ruolo di dirigente ed organizzatore del sodalizio in parola, posto che egli ha agito esercitando funzioni decisionali, quale componente della "base" e provocando ulteriori adesioni al gruppo già costituito (cfr. Cass., sez. 6^, 10.5.1994, Nannerini). Identiche considerazioni valgono per ON AN, identificato nel "ciccio" delle conversazioni intercettate, dalle quali risulta che il ricorrente opera alle strette dipendenze del LÀ TO, del quale esegue gli ordini, assicurando, tra l'altro, in funzione di autista o di accompagnatore, insieme con il CE AS, gli incontri tra LÀ TO, ON TI e RA UN.
Il ON AN, inoltre, appare in stretto contatto con LÀ RM, classe 80, il quale, peraltro, in una conversazione di notevole importanza anche al fine di dimostrare l'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso per cui si procede, nel corso della quale quest'ultimo e RO IC, nel discutere sulle diverse modalità con cui la "ndrangheta" operava nei comuni di San CA, RI e Roghudi, si interrogavano se anche a BO IN, al pari di quanto avveniva nel territorio dei menzionati comuni, al fine di realizzare maggiori introiti, potevano essere utilizzate le nuove leve della cosca LÀ per imporre "il pizzo" agli esercizi pubblici, passava in rassegna con il suo interlocutore i nomi degli affiliati dotati di maggiore "capacità criminale" cui affidare l'esecuzione dell'attività estorsiva, tra i quali il RO IO IC inseriva "ciccio", cioè ON AN. A ciò va aggiunto un ulteriore elemento già evidenziato trattando delle posizioni del RA IC e del CA ZO, alle quali, sul punto, si rimanda, relativo al rapporto di parentela che lega il ricorrente al padre ON RO, esponente di rilievo della cosca LÀ - TA.
Inammissibili, infine, sono i motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio, innanzitutto perché generici ed attinenti a censure sul merito della valutazione in ordine alla entità della pena irrogata, dovendosi, peraltro, evidenziare come i giudici di primo e di secondo grado abbiano tenuto correttamente conto della gravità dei fatti e della spiccata tendenza a delinquere del IE ES e del IE pietro, per negare il riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche (si rimanda, sul punto, alle considerazioni già svolte trattando la posizione dell'ON).
Evidente, poi, l'errore in cui è incorso il difensore nelle doglianze prospettate nei motivi aggiunti, in quanto egli non ha tenuto conto che, prima dell'intervento riformatore disposto con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, il contenuto sanzionatorio dell'art. 416 bis,
comma 1 e comma 2, era già stato modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1, comma 2, lett. a), che aveva assoggettato i semplici partecipi all'associazione a delinquere di stampo mafioso alla pena della reclusione dai cinque ai dieci anni (comma 1) e L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1, comma 2, lett. b), che aveva previsto per i promotori, i dirigenti e gli organizzatori la pena della reclusione dai sette ai dodici anni (comma 2).
Appare, dunque, evidente che, nel rideterminare la pena a carico dei ricorrenti la corte territoriale si è mossa entro i limiti della disciplina sanzionatoria applicabile al caso concreto, quella prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, mantenendosi al di sotto del massimo edittale ed al di sopra del minimo edittale, per cui i motivi di ricorso, sul punto, vanno disattesi, in quanto infondati. A conclusioni diverse deve pervenirsi in ordine alla ritenuta partecipazione del US RM all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui si tratta.
In questo caso, infatti, la motivazione della corte territoriale appare contraddittoria e, comunque, carente sotto diversi profili. Innanzitutto appare incerta l'identificazione, operata dai giudici merito, nel ricorrente della persona indicata con il soprannome di EL", che unitamente al cugino "IO", avrebbe dovuto essere affiliato nel periodo di settembre-ottobre del 2006, come si evince dal contenuto di una serie di conversazioni intercettate in diverse occasioni tra RO IC, AR EO, ON RO, PP NT, LÀ RM, classe 80 (cfr. pp. 234-236 dell'impugnata sentenza).
Al riguardo si osserva che la stessa corte territoriale, con motivazione contraddittoria, ritiene che non abbia rilievo a tal fine la circostanza, evidentemente acclarata, che il ricorrente non abbia "nè cugini, ne' fratelli di nome IO", evidenziando "che poteva ben trattarsi di un lontano parente dell'imputato o magari di un soggetto che i conversanti ritenevano anche erroneamente che fosse legato all'imputato da vincoli di parentela" (cfr. p. 235 della sentenza impugnata), trattandosi di una semplice supposizione che si risolve in un'affermazione meramente apodittica.
Va, inoltre segnalato, che il US RM, per stessa ammissione della corte territoriale, è il cugino di LÀ IC, vale a dire del capo riconosciuto della cosca LÀ, per cui appare singolare che di tale circostanza non faccia riferimento nessuno dei conversanti e nemmeno il LÀ RM, classe 80, che dava il suo beneplacito all'affiliazione del EL e del IO".
In presenza di tali incoerenze ed incertezze, la circostanza che il US RM non abbia negato, in sede di interrogatorio di garanzia, che il soprannome "CU" sia a lui riferibile (il RO IO IC, infatti, rivela che uno dei cugini da "battezzare" si chiama RM CU) non appare decisivo per potere affermare con assoluta certezza che per CU RM si debba intendere necessariamente US RM.
Quanto all'ipotesi accusatoria, condivisa dalla corte territoriale, secondo cui il US RM, in veste di presidente della società cooperativa "Bovese Multiservices" curasse per conto della cosca LÀ il settore dello smaltimento dei rifiuti, essa si fonda sull'assunto che tale società, a partire dal 2004, aveva conosciuto una improvvisa crescita della sua posizione sul mercato, che "ha avuto inizio con l'aggiudicazione della gara di appalto per la manutenzione delle elettropompe, rete idrica e fognaria, è proseguita con la pulizia del litorale e la manutenzione della caldaie, spogliatoi e prato del campo sportivo, per poi giungere al culmine con l'aggiudicazione della gara di appalto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani", che, inspiegabilmente, nel 2005 le veniva nuovamente affidato senza indire la relativa gara. Indizi del controllo di tale ente societario da parte della cosca LÀ vengono individuati dalla corte territoriale anche nelle circostanze che tra i soci vi era un componente del sodalizio criminoso come ON AN;
che il LÀ RM, classe 80, risultava sì assunto dalla cooperativa, ma, ritenevano i giudici di merito, solo formalmente, allo scopo di evitare di essere colpito dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, dimostrando di svolgere un'attività lavorativa;
che a ricoprire l'incarico di presidente della commissione di gara per l'affidamento dell'appalto era stato AN TO IO, socio della cooperativa e cognato di PP NT, altro componente del sodalizio criminoso.
Tuttavia, a prescindere dalla rilevanza di tali elementi, piuttosto evanescenti a dire il vero al fine di ritenere dimostrato che la "Bovese Multiservices" sia stata attratta nell'orbita criminale della cosca LÀ, non può tacersi che nulla argomenta la sentenza ne' sul concreto contributo che il US RM avrebbe fornito al sodalizio in questione per il raggiungimento dei suoi fini, ne', sotto il profilo soggettivo, sulla specifica consapevolezza di agire nell'interesse della cosca di appartenenza, di talché la pronuncia di responsabilità nei suoi confronti sembra fondarsi esclusivamente su dati di fatto - il suo ruolo di presidente della cooperativa ed il rapporto di parentela che lo lega a LÀ IC - da soli insufficienti a dimostrare il suo stabile e consapevole inserimento all'interno della compagine mafiosa.
Va infine evidenziata un'altra rilevante contraddizione nell'apparato motivazionale, in quanto se si identifica, come preteso dalla corte territoriale, il ricorrente nel RM CU di cui era prevista l'affiliazione nell'ottobre-novembre del 2006, non può non notarsi che quest'ultimo, come rivelato dal RO IC nel corso della conversazione intercettata il 5.10.2006, unitamente al cugino "IO", sino al momento dell'affiliazione, quindi sino al 2006, si era mantenuto lontano dall'associazione, laddove il controllo da parte della cosca LÀ della "Bovese Multiservices" viene fatto risalire dai giudici di merito agli anni 2004-2005. Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione del US RM, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina, che provvederà a colmare, ove possibile, le lacune motivazionali evidenziate, alla luce dei principi di diritto innanzi affermati.
Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, i ricorsi presentati nell'interesse dei ricorrenti, ad eccezione di quelli di OR TO, RO IO IC e US RM, vanno rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese processuali, nonché, in solido, ivi compreso il RO IO IC il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, delle spese di giudizio in favore delle costituite pareti civili, che liquida per ciascuna di esse in Euro 3000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio nei confronti di OR TO, per essere il reato estinto per morte dell'imputato e, con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Messina, nei confronti di US RM.
Rigetta i ricorsi proposti nell'interesse di: 1) LT TI;
2) OR EO;
3) AD TO;
4) AD IC;
5) AD RM, cl. 80; 6) D'GU AN;
7) AD RM, cl. 82; 8) LI IO;
9) AF EO;
10) IL RO;
11) IL AN;
12) OR UN;
13) D'GU NZ NI;
14) OP NT;
15) ST TI;
16) OR IC;
17) CA ZO;
18) SP AN.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di RO IO IC, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed a versare, in favore della Cassa delle Ammende, la somma di Euro mille.
Condanna i ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati e dichiarati inammissibili, ciascuno al pagamento delle spese processuali e, in solido, delle spese per questo grado di giudizio in favore delle costituite parti civili Regione Calabria, Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, Comune di RI, Comune di ZI e Comune di BO IN, che liquida per ciascuna di esse in Euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013