Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 2
La confisca di cui all'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992, n. 356, è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto gli stessi non rientrano nella categoria dei "terzi estranei" di cui all'art. 240 cod. pen. e gli effetti della sentenza di condanna definitiva che vengono inevitabilmente a cessare dopo la morte del condannato sono solo quelli di natura personale e non quelli di natura reale. (Fattispecie in cui gli eredi avevano richiesto al giudice dell'esecuzione la restituzione di beni sottoposti a confisca dopo la morte della persona condannata con sentenza irrevocabile).
La confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione con conseguente preclusione processuale. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la semplicità dell'accertamento richiesto nella procedura "de plano" non è incompatibile con la confisca speciale ogni qual volta i dati da valutare siano già emergenti dagli accertamenti contenuti nei provvedimenti definitivi di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2008, n. 27343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27343 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Н
43 2 7343 /08 1304 Udienza in camera di consiglio R.G. n. Sent. N.
del 20 maggio 2008 26148/07
Ruolo d'udienza n.: 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giangiulio Ambrosini Presidente
Consigliere dott. Antonio Agrò
dott. Francesco Serpico Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere
Consigliere dott. Lina Matera
riuniti in camera di consiglio,
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER IN, SS IN e NA IN
nei confronti della ordinanza in data 30 marzo 2007 della Corte d'appello di PA;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale nella persona del sostituto dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di PA, decidendo quale giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., disponeva la confisca del certificato di deposito titoli al portatore denominato "Aurora", contrassegnato dal n. 123/2199 e del relativo libretto di deposito a risparmio n. 0985.009 del Banco di Sicilia (accesi da VI IN) il 25 agosto 1981 e colpiti da sequestro del 22 novembre 1984, con un saldo titoli, al
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e NA IN, eredi di VI IN, n. a Corleone il 2 aprile 1924 e deceduto il giorno 11 novembre 2002.
Il predetto certificato, acquistato da VI MI nel 1981, era stato sequestrato in data 22 novembre 1984 dal giudice istruttore, insieme con altri beni, nell'ambito del processo penale a carico del IN per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e altro, sul presupposto che si trattasse di cose pertinenti al reato. Il 26 gennaio 1988 veniva disposto il dissequestro di varie altre cose sequestrate ma non del certificato "Aurora" e di tre libretti di deposito.
Il successivo 30 giugno1990 veniva disposto il rinvio a giudizio del IN davanti al
Tribunale di PA per i reati di cui agli artt. 416 aggravato, 416 bis aggravato e 319 c.p. aggravato per atti contrari ai doveri di ufficio. са Successivamente, e precisamente il 26 marzo 1991, a seguito delle entrata in vigore, nelle more, in data 19 marzo 1990, dell'art. 24 I. 13 marzo n. 55, norma che aveva stabilito che qualora in un ordinario procedimento penale fosse stato aperto un procedimento per la applicazione di misure patrimoniali ex lege 13 settembre 82, "(...) il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale", il Tribunale di PA trasmetteva il predetto certificato alla Corte d'appello sezione misure di prevenzione.
Davanti a tale sezione, infatti, pendeva procedimento di prevenzione 21/86 nel quale il
Tribunale di PA: 1) con decreto 5 luglio 1985 aveva applicato a VI IN la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, decreto poi confermato con quello del 7 luglio 1992 dalla Corte di appello passato in giudicato;
2) con decreto del 9 luglio 1985 aveva sequestrato vari beni (tra i quali non figurava tale certificato "Aurora") mobili e immobili dei quali il IN aveva la disponibilità diretta o indiretta;
3) con decreto 3 gennaio 1986 aveva applicato la confisca relativamente ad alcuni dei beni sequestrati e aveva disposto la restituzione di altri: tale decreto veniva
2 confermato dalla Corte d'appello con provvedimento del 19 ottobre 1992, depositato il 24 marzo 1993, irrevocabile il 10 novembre 1993 (con lo stesso provvedimento la Corte
d'appello revocava il sequestro di un conto corrente e di alcuni libretti di risparmio).
Inspiegabilmente nessun provvedimento veniva adottato nei confronti del certificato
"Aurora", nel frattempo confluito nel procedimento di prevenzione, per le ragioni sopra dette.
Poco tempo prima (il 17 gennaio 1992), nel processo penale, era stata pronunciata dal
Tribunale di PA condanna del IN alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 416 bis e 319 c.p., pronuncia riformata parzialmente con sentenza della Corte
d'appello di PA del 19 febbraio 1993, che aveva ridotto la pena, irrevocabile il 2 dicembre dello stesso anno. Il IN era condannato alla pena ritenuta di giustizia anche con altra sentenza, emessa in separato giudizio in data 5 aprile 1993, per i reati di cui agli artt. 416, 323 e 479 c.p. aggravati e in concorso con altri, nonché per i reati di cui agli artt. 319, 321 e 324 c.p. in concorso con altri: sentenza parzialmente riformata da quella della Corte d'appello del 18 maggio 1994, irrevocabile il 26 giugno 1995, con la quale l'imputato era assolto dalle imputazioni di associazione per delinquere e di concorso in corruzione, con la rideterminazione della pena per i reati residui.
VI IN decedeva il giorno 11 novembre 2002. Gli eredi, odierni ricorrenti, in data
6 ottobre 2003 chiedevano al Tribunale di PA, in sede di esecuzione, la restituzione del certificato "Aurora". II 5 ottobre 2004 il Tribunale rigettava la richiesta e accoglieva la domanda di confisca del P.m. Il successivo 22 giugno 2005 questa Corte di cassazione annullava l'ordinanza per incompetenza, essendo competente la Corte d'appello di
PA. II 13 gennaio 2006, la III sezione (ordinaria) della Corte d'appello, cui il procedimento era stato assegnato, trasmetteva gli atti per il giudizio di rinvio alla sezione misure di prevenzione che decideva con ordinanza del 30 marzo 2007, oggi impugnata, che ha confermato la confisca e rigettato la richiesta di restituzione.
Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione gli eredi di VI
IN sopra indicati.
SS e NA IN (avv. Michele Giovinco) deducono i seguenti motivi.
3 1- Violazione degli artt. 35 I. 19 marzo 1990 n. 55 e 676 c.p.p. La III sezione della Corte
d'appello di PA (giudice dell'esecuzione) non ha trasmesso gli atti alla sezione V misure di prevenzione quale giudice della esecuzione ma quale giudice della prevenzione.
La sezione misure di prevenzione non poteva decidere come giudice della esecuzione ex art. 35 I. n. 55/1990, ma doveva decidere in veste di giudice della prevenzione e applicare la normativa in tale materia.
2- Violazione dell'art. 2 ter I. n. 575/1965. In applicazione dell'art. 2 ter di detta legge non si sarebbe potuta disporre la confisca, perché il provvedimento è adottabile solo entro il termine di un anno dal sequestro o al massimo entro due anni se prorogato, ampiamente decorso.
3- Violazione degli artt. 240 c.p., 416, comma 7, c.p. e 12 sexies d.l. n. 306/1992. Tutta la giurisprudenza in materia si sofferma sul problema della morte del condannato dopo la confisca e sulla sua esecuzione (ammessa), ma mai si è profilato un caso di applicazione della confisca agli eredi dopo la morte del condannato (o del proposto o dell'imputato),
Ch come nel caso di specie, nel quale non era neppure instaurabile alcun contraddittorio con il condannato.
4.- Violazione degli artt. 240 e 12 sexies d.l. citato. I redditi percepiti da VI CI negli anni 1970-1991 non erano sproporzionati al suo patrimonio se si pensa che svolgeva una attività lecita come riconosciuto dal Tribunale di PA per la "concessione del trasporto dei carrelli ferroviari” e se si pensa che i soli interessi maturati dal titolo per cui è giudizio dal 1976 al 1985 ammontavano a lire 4.793.452.620. Comunque, il giudizio sulla sproporzione non andava svolto con riferimento all'intero patrimonio ma al singolo bene in contestazione.
ER, SS e NA IN (avv. Giuliano Dominici) propongono i seguenti motivi.
1- VI IN non poteva essere condannato per il reato di associazione di stampo mafioso per condotte anteriori alla entrata in vigore della norma incriminatrice, reato introdotto con l. n. 646/1982 (la stessa condanna è per associazione mafiosa successivamente alla entrata in vigore della citata legge). Da ciò sarebbe derivata la non
4 confiscabilità del certificato "Aurora" acceso il 25 agosto 1981, perché non si era realizzata la condizione di "condannato per 416 bis" Se è vero che la sentenza sez. 1, CED 190641,
"Altadonna" afferma che in caso di condanna ex art. 416 bis la stessa condanna assorbe il reato ex art. 416 "non verificandosi in tal caso il fenomeno della retroattività ma solo quello della naturale operatività della nuova specificante qualificazione di una medesima condotta", è anche vero che la sentenza precisa che tale principio non si potrebbe applicare quando si tratti di stabilire per quale reato l'imputato sia stato condannato per la condotta antecedente al 1982.
2- E' errato affermare che sarebbero nel caso applicabili i principi affermati dalla Corte di merito con riferimento "alternativo indifferenziato o cumulativo" agli artt. 240 c.p., 12 sexies d.l. 306/1992, convertito in I. n. 356/1992 e 416 bis, comma 7. Se si considera l'art. 240
c.p., qui non si tratta di prezzo del reato e comunque non sono applicabili gli artt. 210 e
236 c.p., secondo i quali l'estinzione del reato non impedisce la confisca, perché tali norme sono applicabili solo alle cose oggettivamente criminose, la cui fabbricazione, uso, detenzione, porto e alienazione sono vietati. Se si considerano gli art. 12 sexies e l'art. 416 bis, comma 7, ci si imbatte nuovamente in quanto detto col primo motivo, perché difetta il presupposto per l'applicazione della confisca al momento della costituzione del certificato "Aurora" (l'esistenza di un reato ex 416 bis c.p.).
3- Le misure di sicurezza reali hanno lo scopo di sottrarre, per la pericolosità del reo, le cose che, per essere collegate al reato, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del reato se lasciate nella disponibilità del reo stesso (cita Cass., VI, 102/1994 in Giur it., 1995, II, 96).
VI IN è deceduto il giorno 11 novembre 2002 e non si poteva quindi ritenere pericoloso al momento della adozione della confisca nei confronti degli eredi nel 2004.
Erroneamente e contraddittoriamente il provvedimento impugnato si rifà al principio dell'actio in rem, che ispira la confisca di prevenzione (quando poi, per altri versi, si nega la applicazione, nella specie, delle norme sul procedimento di prevenzione). Con riferimento alla normativa di prevenzione (art. 2 ter, comma 7, I. n. 575/1965), la Corte costituzionale ha chiarito che sequestro e confisca non hanno la loro ragion d'essere nei confronti dei beni come tali, ma dei beni in quanto nella disponibilità di persone pericolose
(C. Cost. 8 ottobre 1996, n. 335).
5 4. VI IN era stato condannato anche per reati diversi dalla associazione mafiosa (per esempio corruzione): non poteva quindi affermarsi che l'intero patrimonio derivasse dal reato associativo.
5.- Ove si voglia far riferimento ai principi di cui all'art. 12 sexies e 416 bis c.p. la Corte di cassazione a sezioni unite in 17 dicembre 2003, "Montella" ha affermato che per ogni singolo bene confiscabile deve farsi una valutazione tra sproporzione del reddito e della acquisizione patrimoniale al momento di quest'ultima, e che al condannato è offerta la possibilità, non di dare la prova contraria, ma di indicare fatti e circostanze (di cui poi il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà la sussistenza) che portino a escludere quella sproporzione: nel caso non si trattava di un onere di semplice assolvimento, come afferma la sentenza "Montella”, ma di una prova impossibile a distanza di più di venti anni, perché la legge prevede che le scritture contabili di imprese debbano essere conservate per dieci anni. Non senza contare che era impossibile instaurare un contraddittorio con una persona defunta.
6.- Con l'ultimo motivo si osserva che nella specie la richiesta di confisca del P.m. è stata fatta inammissibilmente nel procedimento di esecuzione ex art. 666 c.p.p. instaurato non a seguito di sua iniziativa ma a seguito di iniziativa dei ricorrenti che avevano richiesto la restituzione della somme indicate nel conto.
Il difensore avv. Giovinco ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che i ricorsi non meritano accoglimento.
Il primo e il secondo motivo (sub 1 e 2) di ricorso dell'avv. Giovinco, motivi che mirano a ricondurre la confisca adottata nella presente fattispecie nel quadro della confisca di prevenzione è stato del tutto correttamente disatteso dalla Corte d'appello con puntuali e fondate argomentazioni in fatto e diritto. I profili giuridici messi a presupposto della decisione della Corte d'appello, condivisi da questo Giudice di legittimità, traggono le mosse da un duplice ordine di considerazioni. Anzitutto dal fatto che, nel caso, si verte in una ipotesi di procedimento di esecuzione ex art. 676 c.p.p., iniziato su istanza dei
6 ricorrenti per la restituzione della cosa e nel quale è stata disposta la confisca. Ipotesi confermata dalla sentenza di questa Corte che ha designato quale giudice di rinvio di tale procedimento di esecuzione la Corte d'appello di PA. In secondo luogo, dalla entrata in vigore delle norma dell'art. 35 della I. 19 marzo 1990, n. 55, la quale, abrogando l'art. 24 della I. 13 settembre 1982, n. 646, ha trasferito al giudice della prevenzione - per evidenti scopi di unificazione ed armonizzazione delle competenze a pronunciarsi sulle misure di natura patrimoniale sotto la direzione di un giudice specializzato la competenza a
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trattare i procedimenti relativi alla applicazione delle misure patrimoniali da adottare nei procedimenti (incidentali) già iniziati e in corso davanti al giudice penale relativi al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (ferma l'adozione dei provvedimenti gia adottati da detto giudice penale): giudice delle prevenzione previsto dalla I. 31 maggio 1965, n. 575, davanti al quale, perciò, sarebbe proseguito il procedimento per l'applicazione delle suddette misure.
La disposizione non stravolgeva assolutamente le norme applicabili al procedimento (se si esclude quella sulla competenza), in quanto non si stabiliva affatto che nel far ciò il giudice della prevenzione avrebbe dovuto applicare le norme previste per il procedimento di prevenzione;
di modo che restava ferma l'applicabilità della normativa sia sostanziale sia
(Q processuale prevista per il procedimento davanti all'ordinario giudice penale di fronte al quale era stato instaurato il procedimento (incidentale) per la applicazione di misure patrimoniali. E ciò, sia per un argomento testuale ricavabile dalla lettura della norma, ma anche e soprattutto, come bene ha rilevato il giudice a quo, perché si sarebbe preclusa
(ciò che certo il legislatore non intendeva disporre in un quadro di provvedimenti di inasprimento della lotta alla mafia) l'applicazione delle norme dell'art. 240 c.p. e dell'art. 416 bis, comma 7, c.p. (che già prevedeva una ipotesi di confisca obbligatoria), norme svincolate dai limiti imposti da una valutazione prognostica di pericolosità personale dell'indiziato, valutazione invece necessaria ai sensi della citata I. n. 575/1965. Per di più, in una prospettiva che avrebbe fatto sorgere serie preoccupazioni di legittimità costituzionale, giacché nei nuovi procedimenti non di prevenzione instaurati dal P.m. dopo l'entrata in vigore della legge n. 55/1990, le norme degli artt. 240 e 416 bis c.p. sarebbero nuovamente tornate applicabili. Non era conseguentemente operante nella fattispecie la norma dell'art. 2 ter I. n. 575/1965 la quale prevede che la confisca debba essere pronunciata entro un anno (salvo proroga di un ulteriore anno) dall'avvenuto sequestro.
La Corte d'appello, sezione misure di prevenzione, nonostante il diverso avviso del difensore, ha dunque deciso correttamente quale giudice della esecuzione, avendone i
7 poteri in base alla competenza attribuitagli dalle norme sopra richiamate, le quali le hanno consentito di applicare le disposizioni che regolano il processo (di cognizione e di esecuzione) davanti al giudice penale ordinario. In ogni caso non si può insistere sulla distinzione tra Corte d'appello Sezione terza (giudice della esecuzione) e Corte d'appello sezione V (giudice della prevenzione), sia perché la competenza a decidere ex art. 676
c.p.p. era della Corte d'appello di PA, sia perché, anche ammesso che da un punto di vista tabellare la sezione V non fosse designata a trattare procedimenti in materia di esecuzione penale, la presunta violazione non sarebbe rilevabile dalla parte ricorrente, non essendo ipotizzabile una violazione del principio della precostituzione del giudice, dato che non solo la parte ricorrente non ha neppure dedotto che la sezione V sarebbe stata investita come giudice collegiale creato per l'occasione (unico caso in cui una violazione tabellare potrebbe dar luogo a violazione del principio del giudice naturale), ma anzi la sua investitura è derivata da una corretta interpretazione di norme processuali.
Il terzo motivo di ricorso dell'avv. Giovinco (sub 3), e il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'avv. Dominici (sub 2 e 3) possono essere tutti congiuntamente esaminati riguardando la asserita impossibilità giuridica di applicare la confisca ex art. 240 c.p., 416 bis, comma 7, c.p. e 12 sexies I. n. 356/192 dopo la morte del condannato per mafia;
motivi che richiedono il richiamo di alcuni principi stabiliti dalle sezioni unite di questa
Corte (v., in particolare, sentenza n. 29022 dep. il 30 maggio 2001, Derouach), pienamente condivisi dal Collegio. La confisca ex art. 12 sexies I. cit., costituisce una ipotesi di confisca obbligatoria in cui anche il prodotto o il profitto dei reati previsti dal terzo comma della disposizione in esame assumono tale natura in deroga all'art. 240 c.p. Si tratta di un modello di confisca atipica che si colloca in una linea di confine tra la misura di sicurezza patrimoniale con funzione repressiva e la misura di prevenzione antimafia con funzione di ostacolo preventivo, mutuando da entrambe i principi ispiratori, tesi "ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito. Realtà che il legislatore ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati delitti sintomatici di contiguità mafiosa>". L'istituto è stato pensato dal legislatore come volto ad aggredire locupletazioni derivanti da determinati crimini di particolare allarme sociale: rispetto a tali accumulazioni di ricchezza "la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano istanze diffuse, tese alla espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività, cui vanno restituiti...”
8 La matrice comune dei principi cui si ispirano la confisca di cui agli artt. 240, 416 bis, comma 7, c.p. e 12 sexies 1. cit., nonché la confisca di prevenzione, permette di ritenere esatte le considerazioni che si leggono nel provvedimento impugnato, secondo le quali sono estensibili alla confisca di cui all'art. 12 sexies i canoni-guida che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in tema di confisca di prevenzione con riferimento alla ricchezza accumulata dal soggetto appartenente ad un'associazione mafiosa in relazione alla presunta illiceità delle modalità di acquisizione o della riproducibilità di ricchezza inquinata all'origine: il bene assoggettabile a confisca finisce, per le dette modalità, con l'essere "uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericoloso in sé". (v. sent. S.U. n. 18 dep. il 3 luglio 1996, Simonelli). Si giustifica pienamente, sempre in tema di confisca di prevenzione, lo sviluppo di tali principi elaborato dalla giurisprudenza più recente (v. sent. sez. II, n. 8642 dep. il 10 marzo 2006, Sfameni) in forza della quale il sequestro e la confisca dei beni di soggetto appartenente a un sodalizio mafioso "vengono ormai interpretati come espressione di una vera e propria actio in rem, ovverosia di una pretesa ablativa dello Stato avente ad oggetto direttamente il patrimonio di origine illecita".
(Non deve meravigliare, come pare ritenere uno dei difensori, che il provvedimento impugnato affermi la contestuale comunanza di principi ispiratori fra tutte le varie ipotesi di confisca di cui agli artt. 240, 416, bis e 12 sexies I. n. 356/1992, perché la comunanza di principi ispiratori costituisce patrimonio giurisprudenziale consolidato che non è affatto intaccato dal fatto che quest'ultima norma estenda l'obbligatorietà della confisca ai profitti del reato ai beni di cui il condannato per taluno dei reati di cui all'art. 12 sexies, comma 3, non possa giustificare la provenienza e di cui risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al reddito o alla attività).
Va poi sottolineato che gli effetti della sentenza di condanna definitiva i quali vengono inevitabilmente a cessare a seguito delle morte del condannato sono quelli di natura personale, cioè la esecuzione della pena o della misura di sicurezza personale, ma non quelli di natura reale sia del sequestro sia della confisca obbligatoria: ciò si desume vuoi dalla formulazione degli artt. 240 e 416 bis c.p. e 12 sexies secondo i quali è “sempre" disposta la confisca, vuoi dal fatto che la confisca obbligatoria prescinde dalla pericolosità della persona del condannato, come si desume dal mancato richiamo da parte dell'art. 236
c.p. all'art. 202, comma 1, c.p. Ciò che conferma, anche per altra via, che la natura e gli scopi di tale confisca rispondono alle sopra individuate esigenze social-preventive.
9 La sentenza delle Corte costituzionale n. 335 del 1996 è stata pronunciata in una fattispecie completamente diversa in cui si trattava di giudicare sulla possibilità di applicare la confisca di prevenzione in una situazione in cui non poteva più applicarsi una misura di prevenzione personale per morte della persona da sottoporre alla misura. E se in tal caso la Corte, con sentenza interpretativa di rigetto, ha affermato che ciò non sarebbe ammissibile, la situazione non ha a che vedere con la presente fattispecie in cui al
IN era stata applicata la misura di prevenzione personale quando ancora, ovviamente, era in vita.
Concludendo sul punto deve affermarsi che la confisca di cui all'art. 12 sexies è applicabile anche agli eredi dopo la morte del condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., eredi che, è bene ricordare, non rientrano nella categoria dei “terzi estranei" di cui all'art. 240 c.p (sez. 3, sent. n. 22038, dep. del 20 maggio 2003,
Pludwinski). Peraltro, il coinvolgimento degli eredi nella confisca di beni del de cuius con provvedimenti emessi nei loro confronti è già stato ritenuto, sia pure implicitamente o indirettamente dalla giurisprudenza, vuoi in ipotesi di confisca ex art. 240 c.p., vuoi in ipotesi di confisca di prevenzione (nel primo caso è vero che la giurisprudenza non è MB copiosa neppure è inesistente, come vorrebbe un difensore: v. Sez. 1 sent. n. 5262 del 19
dicembre 2000, Todesco, in tema di cose incommerciabili in cui la confisca è stata applicata in sede di archiviazione contestualmente alla estinzione del reato per morte del sequestrato;
nel secondo caso, è stato più volte affermato che la morte del proposto non implica caducazione della già disposta confisca con restituzione dei beni agli eredi, ciò che pur sempre implica un provvedimento di diniego di restituzione e di conferma della confisca nei loro confronti: v. tra le altre la sentenza delle sezioni unite "Simonelli” cit.).
E' infondato anche il quarto motivo (sub 4) di ricorso dell'avv. Giovinco che può essere esaminato, per affinità di questioni, con i motivi quarto e quinto del ricorso dell'avv.
Dominici (sub 4 e 5).
Si deve premettere che la già citata sentenza delle sezioni unite "Derouach" ha stabilito il fondamentale principio in sede di risoluzione del contrasto allora sottoposto, secondo il quale il fatto che l'art. 12 sexies più volte citato presupponga un'indagine penetrante sulla sproporzione dei beni o altre utilità possedute in misura superiore al proprio reddito o alla propria attività non esclude la applicabilità della confisca in sede di esecuzione neppure se
10 il provvedimento venga adottato de plano. La semplicità dell'accertamento richiesto in tale procedura non è affatto incompatibile con la confisca speciale ogni qual volta i dati da ricercare per giungere alla valutazione di cui ora si è detto siano già emergenti dagli accertamenti contenuti nei provvedimenti definitivi di merito gia svoltisi e siano disponibili al momento della applicazione della confisca. Ciò che si è esattamente verificato nella specie, nella quale il giudice a quo ha verificato i dati sulla sproporzione patrimoniale di
VI IN sulla base degli accertamenti già effettuati in sede di merito e consacrati in provvedimenti definitivi (nel caso con il provvedimento ablativo del 19 ottobre 1992 di cui si è detto ampiamente). Senza qui riportare l'intera analisi svolta nel provvedimento impugnato in proposto (pagg. 15 – 18) sarà sufficiente ricordare che il servizio di trasporto
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su carrelli dei vagoni ferroviari evocato nell'atto di ricorso, "unica attività lecita di cui vi sia prova in atti", aveva dato luogo alla realizzazione di utili, dal 1951 al 1970, pari a lire
796.895.884, da cui dovevano essere detratte le somme impiegate in investimenti mobiliari e immobiliari, analiticamente indicate nel decreto, di modo che dovevano ritenersi assolutamente incompatibili tali redditi leciti con gli accertati "depositi bancari per circa sette miliardi sequestrati al prevenuto"; e sarà altresì sufficiente ricordare che, per quanto riguarda i flussi finanziari successivi al 1970, sarebbe stato possibile riconoscere sempre secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti rirrevocabili di merito una tesaurizzazione, al più, di lire 1.524.170.000 “anch'essa chiaramente inidonea a giustificare i depositi di cui si è detto". Anche senza contare che la maggior parte degli introiti che hanno dato vita a questa ultima somma doveva ritenersi di natura illecita e inidonea a giustificare tesaurizzazione di sorta, e che al pari degli altri beni sequestrati
"dovevano ritenersi di provenienza illecita perché acquistati reimpiegando i citati profitti".
Ora, se riconsidera che il certificato "Aurora" di cui si sta parlando e il relativo libretto di risparmio sono stati accesi il 25 agosto 1981 con un saldo titoli al momento dell'acquisto pari a lire 2.078.510.411, le considerazioni appena riportate sulla illiceità del patrimonio accumulato da VI IN valgono a maggior ragione per tale somma, in quanto tale investimento rientra nel pieno del periodo analizzato dal giudice a quo, in relazione al quale sussisteva la sproporzione di valori di cui si è detto (restando così soddisfatte tutte le condizioni evidenziate dalla sentenza "Montella" delle sezioni unite). Né ha senso obiettare in proposito che alla data della confisca di tale certificato nei confronti degli eredi
(certificato che la Corte d'appello di PA aveva "dimenticato" di confiscare nel 1992) non era più possibile reperire le scritture contabili per contrastare tali accertamenti, perché
11 tali accertamenti, contenuti in provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, sono opponibili anche agli eredi di VI IN, per tutte le ragioni che si sono sopra esposte. Per le stesse ragioni non ha senso evidenziare che VI IN era stato condannato anche per reati diversi dalla associazione di tipo mafioso (perché tale situazione era già nota, essendo già intervenuta la sentenza di primo grado) al momento della ricostruzione dei dati patrimoniali che pure si sono evidenziati.
Vanno ora esaminati i residui motivi dell'avv. Dominici. Sul primo di essi (sub 1), questa
Corte è dell'avviso che i principi indicati nella sentenza "Altavista" dal ricorrente non siano stati correttamente invocati. La sentenza afferma, e del resto il principio è ribadito da un consistente orientamento giurisprudenziale cui il Collegio aderisce, che qualora la norma dell'art. 416 bis c.p. sia entrata in vigore quando era in corso una condotta di associazione per delinquere, la norma successiva, che qualifica diversamente i fatti, si applica a tutta la condotta e anche ai fatti anteriori ancorché la legge successiva sia più severa. Non si tratta in questo caso di una ipotesi in cui trova applicazione l'art. 2, comma 3 (ora 4) c.p. ma di operatività del principio di specialità in una fattispecie di reato permanente, e il delitto, vigente la nuova legge, è commesso con la realizzazione di tutti i nuovi elementi costitutivi (v. Cass., sez. 1, n. 11669, dep. il 17 novembre 1987). Ciò, d'altra parte, corrisponde alla soluzione più favorevole per l'imputato. Lo svantaggio per quest'ultimo, in caso contrario, sarebbe proprio quello di vedersi applicate entrambe le norme, come posto in chiara evidenza dalla stessa sentenza citata dal ricorrente (v. sez. 1, n. 6992, dep. il 16 giugno 1992, Altadonna), con la conseguenza che sarebbe, per esempio, applicabile l'aumento di pena previsto per la continuazione (Sez. 1, sent. 7939, dep. 6 luglio 1988
Cavalcanti; Sez. 2, n. 2963, dep. il 21 marzo 1996, Oliva).
Neanche fondato è il motivo di ricorso dell'avv. Dominici (sub 6) sulla presunta anomalia processuale secondo cui nel caso di specie il P.m. non avrebbe proposto un'autonoma istanza di procedimento per la applicazione della confisca, ma solo una richiesta orale in un incidente di esecuzione iniziato dagli eredi di VI IN per la restituzione del bene in sequestro. Si è già rilevato che il giudice della esecuzione può disporre la confisca anche de plano quando ricorrano le condizioni sopra evidenziate in relazione alla possibilità di formulare la valutazione di sproporzione richiesta dall'art. 12 sexies, come nel caso di specie, ipotesi nella quale la richiesta del P.m. non ha assunto (e non assume) un valore determinante;
laddove inoltre non dà luogo ad alcuna violazione l'ordine di confisca
12 da parte del giudice della esecuzione nell'ambito di un incidente instaurato da chi pretende di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata.
Conclusivamente i ricorsi vanno rigettati e al rigetto consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Roma, 20 maggio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente слае DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 LUG 2008 oggi F E C O R IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
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