Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2008, n. 27343
CASS
Sentenza 20 maggio 2008

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La confisca di cui all'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992, n. 356, è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto gli stessi non rientrano nella categoria dei "terzi estranei" di cui all'art. 240 cod. pen. e gli effetti della sentenza di condanna definitiva che vengono inevitabilmente a cessare dopo la morte del condannato sono solo quelli di natura personale e non quelli di natura reale. (Fattispecie in cui gli eredi avevano richiesto al giudice dell'esecuzione la restituzione di beni sottoposti a confisca dopo la morte della persona condannata con sentenza irrevocabile).

La confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione con conseguente preclusione processuale. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la semplicità dell'accertamento richiesto nella procedura "de plano" non è incompatibile con la confisca speciale ogni qual volta i dati da valutare siano già emergenti dagli accertamenti contenuti nei provvedimenti definitivi di merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2008, n. 27343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27343
    Data del deposito : 20 maggio 2008

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