Sentenza 6 giugno 2014
Massime • 2
Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni inviate in cancelleria, a mezzo telefax, dal difensore della parte civile, dovendo egli, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma primo, cod. proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen.
Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, il cui difensore non era comparso all'udienza pubblica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2014, n. 38713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38713 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 06/06/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1622
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 50921/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SM ON N. IL 07/11/1945;
avverso la sentenza n. 1466/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 07/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.6.2013, la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione di primo grado che aveva condannato OL ON alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 400,00 di multa per il reato di truffa aggravata.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo l'inosservanza di norme processuali e la mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e non avendo la Corte risposto ad alcuni motivi di gravame in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese e alla configurabilità del reato.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
In data 5 giugno 2014, è pervenuta a mezzo fax memoria difensiva dell'avv. Carmelo Vinci in favore delle parti offese AL IO e AL IZ, con allegata copia della ricevuta della raccomandata spedita in data 24.5.2014 e nota spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico motivo di ricorso è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste. La motivazione della Corte territoriale, che va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune;
ciò in quanto nell'impugnata sentenza i detti giudici hanno proceduto ad una coerente ricostruzione dei fatti e ad una corretta valutazione dei dati probatori, con una motivazione fondata su precisi elementi di giudizio, che si snoda attraverso un iter argomentativo nel quale sono stati enunciati i fatti probatori ed esplicitato il processo logico posto a sostegno della valutazione effettuata (circa la condotta scientemente truffaldina e ingannatoria dello OL - che da tempo non risultava più iscritto alla camera di commercio ed aveva subito numerosi protesti - e l'induzione in errore delle parti offese e l'ingiusto profitto v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che non consente a questa Corte di legittimità di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v. Corte Cost. sent.n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
2. Le conclusioni e richieste del patrono di parte civile inviate per fax sono irricevibili. Innanzitutto l'art. 121 c.p.p., prescrive che le memorie e le richieste delle parti siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, mentre il mezzo tecnico costituito dalla comunicazione con telefax, non assicurando allo stato dell'attuale evoluzione tecnologica la certezza della provenienza dei documenti, non può essere considerato alla stregua di un equipollente del deposito in cancelleria, come statuito dal prevalente indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 5, Sent. n. 6696/06, Pellegrino, rv. 233999; Sez. 5, Sent. n 46954/2009, Giosuè, rv. 245397). Ma, a prescindere dall'indicato profilo formale, rammenta il Collegio che nel giudizio di cassazione - in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614 c.p.p., comma 1, alle norme (in quanto applicabili) regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado (art. 523 c.p.p., cui si richiama per il giudizio di appello l'art. 602 c.p.p., comma 4)- anche il difensore di parte civile deve "formulare e illustrare" oralmente le proprie conclusioni, facendo soltanto dopo seguire alle stesse la presentazione di conclusioni scritte (v. Cass. Sez. 6, sent. n. 22209/2010 Rv.247359). Ciò che nel caso di specie non è avvenuto, in quanto pur essendo state ritualmente avvisate le parti civili e il loro difensore, gli stessi non sono comparsi nell'odierna udienza pubblica di trattazione e discussione del ricorso. Alla mancata comparazione delle parti civili in udienza consegue la totale assenza di qualsiasi espletamento, nelle forme e nei termini consentiti, di una attività defensionale diretta a contrastare, a tutela degli interessi di natura civile risarcitoria delle parti civili, la pretesa dell'imputato ricorrente. Di tal che non può disporsi alcuna condanna del ricorrente, la cui impugnazione è dichiarata inammissibile, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili AL IO e AL IZ (v. Cass. S.U., 28.1.2004 n. 5466, Gallo, rv. 226716).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014