Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2014, n. 38713
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Sentenza 6 giugno 2014

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Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni inviate in cancelleria, a mezzo telefax, dal difensore della parte civile, dovendo egli, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma primo, cod. proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen.

Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, il cui difensore non era comparso all'udienza pubblica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2014, n. 38713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38713
    Data del deposito : 6 giugno 2014

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