Art. 524. Chiusura del dibattimento 1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Dibattimento nel processo penaleAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 30 aprile 2020
[…] Il dibattimento si chiude al termine della discussione con la dichiarazione di chiusura da parte del Presidente ai sensi dell'articolo 524 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 126
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2021, n. 35801Provvedimento: […] comma 4, cod. proc. pen. perché il tribunale aveva rinviato la decisione a udienza successiva a quella nella quale erano state rassegnate le conclusioni delle parti per eventuali repliche che le parti stesse non avevano chiesto. 1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 rinvio del processo ad udienza successiva a quella della discussione "per repliche" non richieste dalle parti comporta la mancata declaratoria di chiusura del dibattimento (art. 524 cod. proc. pen.), […]Leggi di più...
- principio di tassatività delle nullità·
- art. 93 d.P.R. n. 380/2001·
- responsabilità penale·
- art. 95 d.P.R. n. 380/2001·
- causa di non punibilità per tenuità del fatto·
- art. 524 cod. proc. pen.·
- annullamento con rinvio·
- art. 131-bis cod. pen.·
- mancata declaratoria di chiusura dibattimento·
- art. 525 cod. proc. pen.