Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
Integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare ordini ed informazioni tra accoliti detenuti ed accoliti in libertà. (Fattispecie relativa alla moglie del capo di una cosca ristretto da lungo tempo in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2013, n. 13506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13506 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 28/02/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 531
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 42392/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AL, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza 10/7/2012 del Tribunale per il riesame di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. FRATICELLI Mario che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito per l'indagata, l'avv. Canzoniere Lucio in sostituzione dell'avv. Gambardella FR e avv. D'Agosto Tiziana, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10/7/2012, il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di DI AL, indagata per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché per estorsione continuata ed aggravata,
anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7 confermava l'ordinanza del Gip di Catanzaro, emessa in data 21/6/2012, con la quale era stata applicata alla prevenuta la misura cautelare della custodia in carcere.
2. La vicenda cautelare in esame nasce da un'operazione di polizia giudiziaria denominata "Medusa" che costituisce l'epilogo di lunghe ed articolate indagini finalizzate principalmente ad accertare le attività delittuose svolte nel territorio di Lamezia Terme dai membri della cosca "GI" dal 2004 in poi. In essa confluisce un imponente patrimonio investigativo in parte posto già a base di precedenti misure coercitive e di pronunce di condanna, tutte versate in atti. Con precedenti sentenze veniva riconosciuta l'esistenza di una associazione "ndranghetistica che controllava alcune zone del territorio di Lamezia Terme e faceva capo a GI FR, detto ò professore ed altri. Il boss GI FR cl. 1948, era stato definitivamente condannato in relazione agli omicidi, perpetrati nel 1992, di DR AL e dell'ispettore Aversa e della di lui moglie. Tanto premesso il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di DI AL all'associazione "ndranghetistica (contestata al capo 1) ed alla sua responsabilità per il reato di estorsione aggravata ai danni di ET EN (contestata al capo 60). Per il primo reato risultavano elementi inconfutabili di prova, derivanti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO RO e dagli esiti delle intercettazioni ambientali dei colloqui dalla stessa intrattenuti in carcere con il marito GI FR, capo della cosca. In particolare nel colloquio registrato nel carcere di Bologna il 30/11/2010 emergeva che GI FR comunicava con la moglie DI AL e con la figlia GI AN ricorrendo in modo sistematico al linguaggio labiale e gestuale e nel corso dello stesso colloquio risultava che aveva nascostamente consegnato alla moglie un oggetto di piccole dimensioni di colore bianco, verosimilmente un "pizzino". Dalle registrazione di altri colloqui emergeva che la prevenuta aveva svolto u n ruolo significativo per risolvere i contrasti insorti fra suo figlio GI EP e suo fratello DI IN. Osservava quindi il Tribunale che "l'importanza del con tributo offerto alla societas sceleris da DI AL, così come dalle altre donne del clan, emerge in modo netto a partire dal 2009, periodo in cui esponenti di spicco della cosca hanno iniziato a soffrire lunghi periodi di detenzione:solo grazie all'affidabile opera di moglie e figlie, infatti, gli associati di vertice ristretti in carcere hanno continuato a mantenere in vita il gruppo, facendo giungere agli accoliti messaggi e direttive, orientamenti e disposizioni".
3. Per quanto riguarda l'estorsione, i gravi indizi di colpevolezza emergevano dalle sommarie informazioni rese dalla persona offesa, nonché dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia Torcasio Angelo e LO Saverio. Quanto alle esigenze cautelari, la natura dei reati contestati non consentiva di superare la presunzione di adeguatezza della sola misura custodiale di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. 4. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagata, per mezzo dei suoi difensori di fiducia deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416 bis e 629 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Al riguardo eccepisce che i colloqui in carcere richiamati nel provvedimento impugnato sono stati registrati soltanto in forma video e non audio. In particolare il passaggio di un piccolo oggetto di colore bianco sarebbe un elemento neutro, irrilevante ai fini di un giudizio di responsabilità. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia eccepisce che nessuno di essi ha mai riferito di riti di affiliazione che avrebbero coinvolto moglie e figlia di GI FR. Anche il coinvolgimento diretto in un episodio estorsivo non sarebbe sintomatico di un'adesione al sodalizio mafioso. Successivamente la difesa della ricorrente ha depositato una memoria con motivi nuovi con i quali contesta che dagli elementi a carico della prevenuta possa dedursi la prova di una sua partecipazione al sodalizio con la concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:
1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento". (Cass. Sez. 6 sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
3. Tanto premesso, per quanto riguarda le contestazioni in punto di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne' tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni della ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto che attengono alla lettura ed all'interpretazione dei numerosi e gravi elementi indiziari a suo carico, mentre in punto di diritto non può essere revocato in dubbio che integri gli estremi della partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. la condotta di un soggetto che, in seno alla compagine associativa, abbia assolto compiti di trasmettere informazioni e ordini dai sodali in libertà al marito detenuto e viceversa.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata trovasi ristretta perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013