Sentenza 25 novembre 2016
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità l'imputato soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a condizione che questa sia intervenuta all'udienza di discussione.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste in caso di presentazione di carta d'identità falsa per commettere una truffaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2016, n. 52800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52800 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2016 |
Testo completo
SAD 52 8 0 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3127 Giovanni Diotallevi Presidente - CO Maria Alma - Relatore - -UP 25/11/2016 Stefano Filippini R.G.N. 28145/2015 Sergio Beltrani Giuseppina Anna Rosaria Pacilli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2015 della Corte di Appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CO Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 febbraio 2015 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 21 novembre 2013 con la quale CO RO era stato dichiarato colpevole dei reati di tentata rapina aggravata e di lesioni volontarie aggravate ai danni di RI GH. I fatti in contestazione risalgono al 17 aprile 2013. نور 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con un unico articolato motivo vizi di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla dosimetria della pena, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ed all'aumento di pena per effetto della continuazione esterna. Rileva, innanzitutto, parte ricorrente che non sarebbe stata tenuta in debito conto la positiva condotta processuale dell'imputato che ha ammesso gli addebiti e che ha offerto alla persona offesa una somma di denaro (ancorché non totalmente satisfattiva) a titolo di risarcimento del danno. Inoltre, il fatto che il Giudice si sia distaccato considerevolmente dal minimo edittale previsto per il reato di rapina in contestazione ed ha operato un elevato aumento di pena per la continuazione non avrebbe trovato conforto in un'idonea motivazione.
3. In data 21 novembre 2016 è pervenuta nella cancelleria di questa Corte Suprema una memoria difensiva da parte del difensore della parte civile RI GH con la quale si contesta la fondatezza dei motivi di ricorso, si evidenzia l'assenza ad oggi dell'intervenuto risarcimento dei danni da parte dell'imputato e si chiede la conferma della sentenza impugnata. Il difensore della parte civile ha allegato alla memoria una nota con la quale ha chiesto la liquidazione delle spese maturate per la presente fase di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Sul presupposto che non è in contestazione la penale responsabilità dell'imputato ma solo la dosimetria della pena allo stesso irrogata, va detto che la decisione del Giudice di primo grado e quella della Corte di appello risultano congruamente e logicamente motivate al riguardo. In particolare la Corte di appello ha dato atto di aver preso in considerazione i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e di ritenere la pena irrogata al RO congrua anche in relazione alla personalità dell'imputato (desumibile dai suoi molteplici, gravi ed omogenei precedenti penali), di condividere il giudizio di bilanciamento operato dal primo Giudice tra le attenuanti generiche (fondate anche sul parziale risarcimento del danno) e le aggravanti contestate (uso dell'arma e recidiva reiterata e specifica), nonché, infine, di considerare congruo l'aumento di pena per la continuazione in relazione al reato di lesioni volontarie 2 tenuto conto della natura e della durata delle lesioni stesse oltre al corredo circostanziale dei fatti. Sul punto deve solo essere ricordato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: a) Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); b) La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), come avvenuto nel caso in esame.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
4. Non può essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese relative al presente grado di giudizio avanzata dal difensore di parte civile che non è comparso all'odierna udienza limitandosi a trasmettere alla Cancelleria di questa Corte Suprema una breve memoria difensiva. Pur nella consapevolezza di un orientamento giurisprudenziale contrario e di carattere minoritario, ritiene il Collegio di aderire al prevalente e più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale Nel giudizio di legittimità l'imputato soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a condizione che questa sia intervenuta all'udienza di discussione» (Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfi, Rv. 267690; Sez. 5, n. 3 47553 del 18/09/2015, Giancola, Rv. 265918; Sez. 5, n. 44396 del 18/06/2015, Benedetti, Rv. 266403; e numerose altre in senso conforme).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2016. ^ Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi CO Maria Alma EllerPhoote DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 13 DIC. 2016 * Cancelliere CANCELLIERE Claudia Planelli 4