Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2012, n. 10887
CASS
Sentenza 11 ottobre 2012

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Il giudice di appello che, investito d'impugnazione del P.M. avverso sentenza di assoluzione, non ne abbia ancora pronunciato l'inammissibilità ai sensi della legge n. 46 del 2006, legittimamente decide su di essa, anche se il gravame sia stato proposto nella vigenza di tale legge, a seguito del sopravvenire della sentenza n. 26 del 2007 della Corte cost., dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il potere del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., se la prova è decisiva, attesa l'efficacia "ex tunc" delle pronunce di annullamento.

La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta dal giudice della cognizione anche quando lo stesso emetta nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere per precedente giudicato di affermazione della responsabilità penale, laddove essa trovi comunque fondamento in una sentenza di condanna. (Fattispecie relativa ad imputato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. già condannato in altro processo per il medesimo reato).

L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma quarto bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa - oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore - soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.

L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione.

L'esposizione introduttiva del P.M. che riporta il contenuto di atti assunti nelle indagini preliminari, o comunque inutilizzabili, non determina alcuna ipotesi di nullità, in quanto trattasi di attività di parte che non vincola in alcun modo il giudice, né pregiudica i diritti della difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2012, n. 10887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10887
    Data del deposito : 11 ottobre 2012

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