Sentenza 11 ottobre 2012
Massime • 5
Il giudice di appello che, investito d'impugnazione del P.M. avverso sentenza di assoluzione, non ne abbia ancora pronunciato l'inammissibilità ai sensi della legge n. 46 del 2006, legittimamente decide su di essa, anche se il gravame sia stato proposto nella vigenza di tale legge, a seguito del sopravvenire della sentenza n. 26 del 2007 della Corte cost., dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il potere del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., se la prova è decisiva, attesa l'efficacia "ex tunc" delle pronunce di annullamento.
La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta dal giudice della cognizione anche quando lo stesso emetta nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere per precedente giudicato di affermazione della responsabilità penale, laddove essa trovi comunque fondamento in una sentenza di condanna. (Fattispecie relativa ad imputato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. già condannato in altro processo per il medesimo reato).
L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma quarto bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa - oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore - soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.
L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione.
L'esposizione introduttiva del P.M. che riporta il contenuto di atti assunti nelle indagini preliminari, o comunque inutilizzabili, non determina alcuna ipotesi di nullità, in quanto trattasi di attività di parte che non vincola in alcun modo il giudice, né pregiudica i diritti della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2012, n. 10887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10887 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ NI - Presidente - del 11/10/2012
Dott. SERPICO CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 1420
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 19238/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ER OL, nato a [...] il [...];
2. ER NZ, nato Casal di Principe il 11.1.l933;
3. LL AN, nato a [...] il [...];
4. AT OL, nato a [...] il [...];
5. CO IO, nato a [...] il [...];
6. MP CE, nato a [...] il [...];
7. ON DR, nato a [...] il [...];
8. NE AN, nato a [...] il [...];
9. DE RO OL, nato a [...] il [...];
10. LA TE IO, nato a [...] il [...];
11. NA NI, nato a [...] il [...];
12. FE NI, nato a [...] il [...];
13. LO FO, nato a [...] il [...];
14. RA SE, nato a [...] l'[...];
15. AG OL, nato a [...] il [...];
16. IO AN, nato a [...] il [...];
17. VI MA, nato a [...] il [...];
18. ET NI, nato a [...] l'[...];
19. IG FF, nato a [...] il [...];
20. MA CE, nato a [...] il [...];
21. NA PE, nato a [...] il [...];
22. GA PE, nato a [...] il [...];
23. ED FF, nato a [...] il [...];
24. CA DO, nato a [...] il [...];
25. IA FO, nato a [...] il [...];
26. IA NI, nato a [...] il [...];
27. IA IS, nato a [...] il [...];
28. IA MA, nato a [...] il [...];
29. IA RI LO, nato a [...] il [...];
30. ER AL, nato a [...] il [...];
31. TU RO, nato a [...] il [...];
32. RG AL, nato a [...] il [...];
33. NA RE, nata a Casal di Principe il [...], in [...] erede di RV ER;
34. ET GE, nata a Napoli il [...], in [...] erede di ET NI (classe 1933);
35. ET IA, nata a Napoli il [...], in [...] erede di ET NI (classe 1933);
36. ET RA, nata a Napoli il [...], in [...] erede di ET NI (classe 1933);
avverso la sentenza dell'11 ottobre 2010 emessa dalla TE di assise di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale Eduardo Vittorio AC, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio per morte dei ricorrenti TU RO e DE RO OL, nonché l'inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto dei ricorsi degli altri imputati;
udito l'avvocato Garofalo OL sostituto processuale dell'avvocato Garofalo PE, che ha depositato certificato di morte dell'imputato OL DE RO;
uditi gli avvocati Esposito Fanello IO e AN IO, entrambi difensori di fiducia di IA FO e IA NI nonché il AN anche in sostituzione dell'avvocato FF Quaranta, difensore di CO IO, l'avvocato FO Reccia difensore di MP CE, FO RR, DO CA e degli eredi di ER RV e NI ET, gli avvocati PE Stellato e IO Aricò difensori di fiducia di IO AN, l'avvocato Gargiulo Anna sostituto processuale degli avvocati Baldascino e Carlo De Stavola, difensori di IA MA, AT OL, IO LA TE e LL AN, l'avvocato Mancino IO sostituto processuale dell'avvocato Renato Jappelli, difensore di AN NE, l'avvocato LO AT difensore di fiducia di SE FE e sostituto processuale degli avvocati Trofino LO e RT IO, difensori di FE SE, NI FE, IS IA e IG FF, l'avvocato Irace Camillo, difensore di ER OL e l'avvocato Biffa Massimo difensore di IA RI LO, nonché sostituto processuale dell'avvocato AN NA, difensore di OL AG, MA VI e ET NI, che hanno tutti insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente procedimento costituisce lo stralcio dei più ampio processo (c.d. Spartacus 1), che ha riguardato la mafia casertana inerente l'organizzazione del clan dei casalesi e i numerosi delitti omicidiari ONstati a molti appartenenti all'associazione camorristica, processo che si è concluso con sentenza irrevocabile. Questo troncone processuale, invece, riguarda soggetti accusati della sola partecipazione al sodalizio criminoso ovvero di concorso esterno al reato associativo e ha ad oggetto il periodo tra il maggio 1988 e il dicembre 1996, che coincide con la nascita del nuovo sodalizio criminale noto con il nome di clan dei casalesi, che si organizza, dopo l'eliminazione di NI LI, con diversi assetti di vertice e utilizzando, in parte, le stesse persone della precedente associazione. Lo scenario entro cui si inseriscono le vicende oggetto di questo procedimento riguarda la prima fase della vita del clan che si innesta sulla precedente organizzazione di LI e che vede a capo del'associazione VI MA, IA CE detto DO, GN CE e NZ DE CO, attraversa il periodo in cui all'interno del gruppo criminale si verifica un profondo e sanguinoso conflitto apertosi con l'uccisione di DE CO NZ (2.2.1991) e che da luogo ad una vera e propria guerra con i c.d. scissionisti, che facevano capo al DE CO e che da questo momento si contrappongono al clan dei casalesi, guerra che provocherà anche l'uccisione di VI MA, e si conclude dopo una lunga scia di sangue nel 1996. I giudici hanno ritenuto un dato processualmente acquisito l'esistenza del clan dei casalesi operante fino al 1996, sulla base degli esiti del giudicato del procedimento principale, che ha accertato la natura e i caratteri dell'associazione, la sua struttura di vertice, le modalità organizzative interne, i campi di interesse economico, le attività estorsive, le azioni omicidiarie e la sua capacità militare, evidenziando una discontinuità con il clan LI proprio in presenza di una dichiarata volontà di ribellione e di diversificazione rispetto al vecchio capo, che viene eliminato, e alla vecchia organizzazione, che da piramidale, diviene orizzontale, con un vertice formato, almeno inizialmente, da un direttorio.
La sentenza di primo grado emessa il 15 settembre 2005 dalla TE d'assise di S.M. Capua Vetere aveva condannato tutti gli imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 e assolvendo il solo IA FO (classe 1948).
La TE d'assise d'appello di Napoli, con sentenza dell'11 ottobre 2010 ha accolto l'appello del pubblico ministero contro l'assoluzione di FO IA che ha ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione camorristica, mentre ha confermato nel resto la sentenza di primo grado sia in relazione alle condotte di diretta partecipazione all'associazione, che ai contributi qualificati in termini di concorso esterno, riducendo per alcuni imputati l'entità della pena inflitta.
Gli elementi di prova utilizzati nella sentenza sono costituiti, soprattutto, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui, IA NE, PE AN, AS NI, IO DE IM, FR Di NA, PE GA,
D'AN VA, FF FE.
Peraltro, la TE d'appello ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in cui ha esaminato anche i nuovi collaboratori di giustizia FO NA, GI NA e GN NI, le cui dichiarazioni sono state utilizzate ad integrazione delle altre. In particolare i giudici, rilevato il difetto di motivazione sulla attendibilità intrinseca di alcuni collaboratori di giustizia esaminati nel corso del primo giudizio, hanno operato una integrazione di motivazione, dopo avere riesaminato le varie dichiarazioni accusatorie, concludendo, il più delle volte, con il ritenere soddisfatti i criteri di attendibilità richiesti dall'art. 192 c.p.p.. 2. Le posizioni dei vari imputati in questo processo possono essere distinte tra: a) soggetti ritenuti intranei al clan, cioè affiliati e talvolta anche stipendiati dal clan, con ruoli operativi a vari livelli nell'organizzazione criminosa, alcuni con incarichi di capo- zona, altri con compiti esecutivi e logistici, altri ancora direttamente impegnati in azioni militari, infine alcuni deputati a gestire imprese per conto dell'associazione camorristica (imprese della camorra); b) soggetti non affiliati, esterni all'associazione, ma in "rapporto di affari" con questa, in uno scambio di reciproco interesse.
In questo secondo gruppo rientrano anche alcuni imprenditori, ritenuti concorrenti esterni nel reato associativo. La sentenza impugnata, nella parte generale, indica correttamente a quali criteri si è attenuta nella distinzione tra figura del partecipe nell'associazione e figura del concorrente eventuale, precisando di avere operato una rilettura della decisione di primo grado alla luce della sentenza NO (Sez. un., 12 luglio 2005) e di una sentenza successiva, sempre della Cassazione, che ha offerto una applicazione approfondita dei dieta di quella sentenza (Sez. 2, 11.6.2008, Lo Sicco). Questi in estrema sintesi sono i criteri cui la sentenza si è ispirata: risponde di partecipazione ad associazione mafiosa colui che risulta in rapporto di stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, in modo tale da implicare l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, prendendo parte al fenomeno associativo e rimanendo a disposizione dell'organizzazione criminosa per il perseguimento dei comuni fini illeciti;
risponde di concorso esterno in associazione mafiosa il soggetto che, sebbene non inserito, fornisca un contributo concreto, specifico e volontario che abbia una effettiva rilevanza causale, cioè si configuri come condizione necessaria per il rafforzamento della capacità operativa dell'associazione o di un suo particolare settore. In questo secondo caso l'accertamento della causalità deve essere fatto non con un giudizio ex ante, ma con una valutazione ex post del contributo che evidenzi l'effettivo nesso condizionalistico tra condotta e fatto di reato;
inoltre, il contributo può essere posto in essere anche a favore del solo singolo associato e può anche essere occasionale, purché risulti essere un contributo offerto all'intera associazione;
infine, il contributo può assumere il più vario ONnuto e viene considerato espressamente il criterio delle prestazioni diffuse.
3. Particolare impegno la sentenza ha profuso nella valutazione della sussistenza del concorso esterno.
Nella specie, alcuni imputati di concorso esterno avrebbero offerto diversi tipi di contributo, ad esempio mettendo a disposizione la propria abitazione o la sede dell'azienda per le riunioni degli affiliati oppure per dare ricovero ai latitanti, occupandosi di riciclare gli assegni post-datati ricevuti dal clan come tangente, custodendo le armi, accettando il ruolo di prestanome per facilitare l'acquisizioni di beni all'organizzazione, mettendo a disposizione la stessa impresa per accaparrarsi i lavori e gli appalti nell'interesse di clan.
Diverso il contributo di alcuni imprenditori: vi sarebbe stato un interscambio di carattere sinallagmatico tra l'imprenditore che ha interesse ad espandere la sua attività e la sua presenza sul mercato, garantita dalla protezione che offre il clan, e la stessa associazione che dall'offerta di protezione riceve un contributo fisso, cioè una tangente senza neppure preoccuparsi di doverla riscuotere ricorrendo a forme coattive.
La sentenza precisa, sempre nella parte generale, che il pagamento della tangente da parte delle imprese che hanno stabilito tale tipo di accordi con il clan non vuoi dire che ci si trovi dinanzi a soggetti che devono ritenersi vittime di estorsione. In ogni caso, nell'accertamento della sussistenza dell'ipotesi del concorso esterno nell'associazione la sentenza muove proprio dall'esigenza di distinguere la tangente versata come vittima ovvero la tangente- contributo per ottenere una protezione del clan funzionale all'ottenimento di appalti e lavori anche tramite l'intervento dell'organizzazione criminosa.
Particolarmente complessa è la ricostruzione delle condotte concorsuali poste in essere da quegli imputati-imprenditori coinvolti nelle vicende dei consorzi.
Secondo la sentenza attraverso il sistema dei consorzi (CO e IT) le imprese aderenti potevano svolgere la propria attività sul territorio in condizioni di oligopolio e di vantaggio economico, perché il cartello permetteva di far lievitare i prezzi del calcestruzzo in misura più elevata rispetto al prezzo di mercato;
i prezzi più alti consentivano di assorbire i maggiori costi di personale e di mantenimento della struttura e, inoltre, coprivano il costo del contributo-tangente che le imprese versavano a titolo di contributo alle casse del consorzio, ma che successivamente affluivano al clan. In sostanza, in questo modo il maggior costo del materiale fornito (calcestruzzo) veniva sopportato dall'impresa aggiudicataria dell'appalto anziché sulle imprese fornitrici aderenti al consorzio, perché il prezzo più alto finiva per assorbire anche la tangente. Si stabiliva così un rapporto sinallagmatico tra l'impresa e il clan dei casalesi in quanto entrambi conseguivano un profitto: le imprese ottenevano i lavori in una situazione di oligopolio eliminando la concorrenza e inoltre riuscivano ad ottenere i lavori attraverso i servigi del clan;
il sodalizio criminale evitava i rischi di dover operare intimidazioni sui cantieri per ottenere le tangenti, che invece affluivano attraverso il meccanismo della centralizzazione del pagamento della tangente al consorzio da parte delle imprese. Il sistema coniugava gli interessi economici degli imprenditori con quelli del clan. Il meccanismo per la distribuzione degli appalti avveniva, invece, in base al sistema delle carature, cioè alla capacità economica dell'impresa calcolata in misura percentuale utilizzando una serie di indici che consentiva una spartizione delle commesse. I consorziati ricevevano il pagamento della fornitura al netto in quanto il contributo-tangente veniva trattenuto alla fonte dal consorzio e direttamente versato al clan.
4. IO AN:
Con riferimento alla posizione dell'imprenditore IO AN, la sentenza d'appello ha confermato la condanna alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi.
I giudici di merito hanno ritenuto che IO, attraverso le sue imprese (AL ZZ e IL BE), abbia ottenuto una serie di appalti e di lavori grazie alla protezione del clan dei casalesi, prima sfruttando il sistema del consorzio DI e, successivamente, attraverso un rapporto diretto con l'organizzazione. Le fonti di accusa prese in considerazione sono le dichiarazioni dei collaboranti, in particolare di DE IM, IA NE, GN nonché di DI BO e GA, queste de relato, inoltre la sentenza si è basata su alcune testimonianze (ER ES, RO, CI), prove documentali (relazione antitrust del 1992 sullo scioglimento del consorzio IT) e intercettazioni.
4.1. Nell'interesse dell'imputato hanno presentato ricorso per cassazione gli avvocati IO Aricò e PE Stellato. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. e art. 192 c.p., comma 3 con riferimento alla ricostruzione della condotta dello IO nei termini di concorso esterno al reato associativo. Dopo avere ricordato i principi che la giurisprudenza ha posto in materia di concorso esterno il ricorso passa ad esaminare i passaggi della motivazione per dedurne che la sentenza non ha fatto coerente e corretta applicazione di quegli stessi principi. In particolare, si ONsta che possa valere come riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, secondo i quali il consorzio CEDIC costituiva un articolazione nella mani del clan dei casalesi, l'intervento dell'Antitrust che ha disposto lo scioglimento del consorzio stesso, trattandosi di un dato neutro che descrive una semplice dinamica di mercato, non potendo essere presa a fondamento della conferma dell'ipotesi accusatoria l'esistenza di un cartello commerciale finalizzato a ripartirsi una fetta del mercato del calcestruzzo;
allo stesso modo l'attendibilità dei collaboratori non può essere desunta dalla generica conoscenza delle modalità di funzionamento del consorzio, conoscenza che può essere spiegata con il fatto che anche IA NE faceva parte del consorzio. In realtà, viene sottolineato come l'unico dato oggettivo che si ricava dai racconti dei collaboratori è che l'imputato era assoggettato al pagamento di tangenti, sicché il problema che si pone è quello di verificare se IO possa essere considerato un imprenditore vittima, obbligato a pagare tangenti al clan, oppure se sia stato un imprenditore contiguo, nel qual caso il pagamento si dovrebbe inquadrare nell'ambito di un piano paritario con l'organizzazione. Il ricorso passa, quindi, ad esaminare le dichiarazioni dei collaboratori.
Riguardo al contributo di DE IM la sentenza viene criticata per averlo ritenuto fonte diretta e credibile, in quanto non risulta che questi si sia mai occupato di calcestruzzo, ne' che sia stato presente a riunioni in cui si decideva il contributo da versare per metri cubi di calcestruzzo, ma le sue dichiarazioni sono tutte de relato;
le dichiarazioni di IA vengono ritenute generiche e non riscontrate, inoltre si evidenzia come i giudici abbiano trascurato lo stato d'animo di questo collaboratore che nutriva sentimenti di "astio" verso l'imputato, rappresentati da un altro collaboratore, GA;
viene, inoltre, censurata la motivazione utilizzata per affermare l'attendibilità dei collaboratori e consistente nel ritenere che il positivo vaglio di attendibilità fatto in altro processo possa essere importato anche nel processo in oggetto;
si nega, ancora, che le dichiarazioni dei due collaboratori siano convergenti, come ritenuto in sentenza, in quanto riferiscono fatti relativi a periodo diversi;
si critica il ragionamento della sentenza che attribuisce all'impresa di IO incrementi e decrementi corrispondenti all'ingresso o all'uscita nel consorzio di soggetti legati al clan, a sostegno della tesi dell'imprenditore camorrista;
così come si censura l'argomento secondo cui i lavori assegnati allo IO sarebbero frutto dell'agevolazione dell'associazione, senza prendere in attenta considerazione, ad esempio, l'assoluzione del figlio dell'imputato dalla vicenda dell'appalto per i lavori dei Regi Lagni;
anche la vicenda del sub appalto per la fornitura del calcestruzzo per la costruzione, ad opera dell'impresa Pizzarotti, del nuovo carcere di S.M. Capua Vetere non può essere considerata riprova della contiguità dell'impresa di IO al clan dei casalesi, ma piuttosto dimostrazione dello stato di soggezione in cui operavano le imprese in quel territorio, in quanto in questa vicenda l'impresa di IO venne alla fine esclusa dal sub appalto, destinato invece all'impresa dello TU;
di nessun rilievo ai fini della responsabilità dell'imputato le intercettazioni che riguardano IO VA e AR, alle quali la sentenza attribuisce rilevanza, per sostenere che IO cercava nuovi lavori dopo l'esclusione dal sub appalto per il carcere di S.M, Capua Vetere;
le dichiarazioni di DE IM in ordine alle richiesta dell'imputato di avere delle forniture come compensazione di quelle alle quali avevano rinunciato non trovano riscontro nelle dichiarazioni di SE, che ha negato di essere stato fornito dallo IO nella vicenda degli appartamenti di Aversa. Di contro, viene messo in rilievo come i giudici non prendano in considerazione la circostanza che lo IO non ha partecipato ai lavori della TAV, elemento che avrebbe potuto costituire conferma della non intraneità al clan.
Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 416 bis c.p., comma 4 e il conseguente vizio di motivazione, in quanto la sentenza non sì è occupata di verificare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato dell'esistenza di una associazione armata. Con gli ultimi due motivi si lamenta l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, decisioni che si assumono prive di motivazione adeguata.
In data 18.9.2012 il ricorrente ha depositato una memoria allegando due sentenze della TE d'appello di Napoli emesse il 5.7.2004 e il 16.12.2009, nonché una comunicazione della D.I.A del 27.6.2003. La prima sentenza riguarda il processo c.d. Regi Lagni, in cui il figlio di IO AN, VA, è stato assolto: dalla decisione risulterebbe l'inesistenza di qualsiasi rapporto economico tra la società di IO e la cooperativa aversana dove sarebbe stato scaricato il calcestruzzo. La seconda sentenza riguarda l'episodio estorsivo inerente la fornitura di calcestruzzo per la costruzione del carcere di S.M. Capua Vetere, da cui emerge che IO AN è stato vittima di attività camorristiche. Infine, la nota della D.I.A. dimostrerebbe che IO non ha mai fornito calcestruzzo per la realizzazione degli appartamenti di cui parla DE IM.
4.2. Il ricorso è fondato.
La sentenza ha operato una attenta ricostruzione del funzionamento dei consorzi (DI e CO), mettendo in rilievo come questi abbiano rappresentato la struttura al cui interno si sarebbe sviluppato il rapporto di protezione di alcuni imprenditori, tra cui IO, con il clan dei casalesi. Come si è già detto, i due consorzi, controllati direttamente dall'associazione facente capo ai casalesi, hanno costituito un "modello organizzativo centralizzato" per la gestione delle commesse, consentendo alle imprese aderenti di svolgere la propria attività sul territorio in condizioni di sostanziale oligopolio, imponendo un prezzo del calcestruzzo più alto rispetto a quello di mercato, che assorbiva il pagamento delle tangenti o quote che le imprese aderenti dovevano versare. Quindi, secondo la sentenza l'adesione al consorzio era funzionale ad evitare la concorrenza e garantire la concentrazione delle forniture in un cartello più ristretto di imprese interessate a controllare il mercato. In particolare, attraverso il controllo sui consorzi si realizzava un meccanismo sinergico tra l'organizzazione dei casalesi e le imprese che sfociava in un rapporto sinallagmatico, in cui queste ultime ottenevano lavori in condizioni oligopolistiche, evitando la concorrenza di ditte esterne e il sodalizio criminale riduceva il rischio di dovere operare intimidazioni nei cantieri, in quanto riceveva "tangenti" istituzionalizzate da parte delle imprese, che pagavano per mantenere la loro posizione privilegiata. Le imprese consorziate ricevevano il pagamento delle forniture al netto, mentre a parte venivano indicate le spese di gestione del consorzio che comprendeva anche il contributo-tangente, trattenuto alla fonte dal consorzio e poi versato all'associazione camorristica. Si tratta di meccanismi che sono stati descritti minuziosamente dai collaboratori di giustizia, soprattutto da DE IM e IA, che sul punto hanno reso dichiarazioni convergenti che i giudici di secondo grado, sulla base di un attenta valutazione della loro attendibilità intrinseca e estrinseca, hanno ritenuto pienamente riscontrate, sicché in questa sede non è possibile sindacare una tale ricostruzione dei fatti.
Ciò che, invece, viene in rilievo è il ruolo di IO AN nell'ambito di questo modello organizzativo che ha il suo fulcro nei consorzi, strumenti impiegati per realizzare un sistema di compartecipazione diretto a controllare il mercato del calcestruzzo e ad assicurare il pagamento sicuro di tangenti. Il punto messo in rilievo, anche nel ricorso, consiste nel verificare se l'imputato fosse un imprenditore vittima, cioè obbligato a pagare la tangente, ovvero un imprenditore compiacente e contiguo all'associazione. Per risolvere la questione la TE d'assise d'appello ha fatto ricorso al criterio del tipo di relazione intercorrente tra imprenditore e sodalizio criminale, ritenendo che l'esistenza di un rapporto paritario con l'organizzazione dei casalesi giustificasse l'affermazione dell'esistenza di una forma concorsuale nel delitto associativo: il pagamento del contributo non viene considerata una "tangente", che presupporrebbe un rapporto di soggezione, ma un "costo" per poter operare in regime di oligopolio, regime assicurato dalla presenza del clan dei casalesi sul territorio e all'interno del consorzio stesso. In sostanza, l'adesione dell'imprenditore al consorzio e, soprattutto, l'accettazione del pagamento del "contributo" come costo utile, costituiscono una scelta libera finalizzata all'ottenimento di vantaggi economici per la propria azienda, nella consapevolezza di contribuire al rafforzamento del sodalizio criminale, garante del mantenimento di posizioni di vantaggio delle imprese consorziate nel mercato del calcestruzzo. Vi è da dire che la stessa sentenza impugnata riconosce che non tutti gli imprenditori consorziati possono essere considerati, solo per questo, concorrenti esterni: appare evidente che si debba verificare, caso per caso, il reale rapporto stabilito nell'ambito del consorzio stesso e la consapevolezza di contribuire al rafforzamento del sodalizio.
Gli elementi probatori utilizzati dai giudici di secondo grado per confermare il concorso esterno di IO AN nell'associazione criminosa sono stati individuati in relazione a due distinti periodi, in cui solo il primo contraddistinto dalla presenza del modello consortile (DI).
Per quanto riguarda la fase c.d. consortile (fino al 1992) gli elementi di prova a carico dell'imputato sono costituiti, nella motivazione della sentenza, dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, nonché dalla testimonianza di ER ES, dal provvedimento dell'Autorità Antitrust del 1992 e dalla ricostruzione dell'andamento della c.d. caratura riconosciuta alla AL ZZ, società dell'imputato.
Vi è da dire che sia la testimonianza della ER, che il provvedimento di scioglimento dei consorzi adottato dall'Autorità Antitrust sono funzionali, nella ricostruzione della sentenza, a dimostrare il meccanismo del sistema dei consorzi, il controllo di tali organismi da parte del clan dei casalesi, il condizionamento del mercato, ma non appaiono idonei a provare alcun tipo di coinvolgimento dell'imputato.
Quanto ai collaboratori, si osserva che le dichiarazioni di RI, GA, AI, IU e DE IM riguardano anch'esse il funzionamento dei consorzi, ma non chiamano direttamente in causa l'imputato; le stesse dichiarazioni di DE IM, riportate nella sentenza, pur precise nelle indicazioni relative al DI, nulla dicono sullo IO.
Più concreta è la dichiarazione di IA NE il quale riferisce che IO, quale componente del consiglio di amministrazione, avrebbe provveduto in più occasioni alla "raccolta del denaro proveniente dalle tangenti del calcestruzzo", avrebbe svolto anche compiti di informazione in favore del sodalizio attraverso NC, che era presidente del consorzio, ha inoltre affermato che era amico di MA VI, ospitato durante la latitanza, e che in cambio aveva ricevuto diverse forniture da alcuni comuni, tra cui quello di S. PR venendo favorito per i lavori dei Regi Lagni e per i lavori dell'Alta Velocità. Si tratta di accuse che evidenziano compiti fiduciari attribuiti all'imputato, tra cui la raccolta di informazioni sui lavori e il ruolo di collettore di tangenti del calcestruzzo per conto dei casalesi, compiti del tutto compatibili con la ONstazione di concorso, ma rispetto a tali accuse la sentenza non sembra avere evidenziato riscontri adeguati, costituiti dalle dichiarazioni degli altri collaboratori. Invero, vi sarebbero le dichiarazioni di GN NI, che riferiscono condotte dell'imputato volte fornire concreti aiuti all'associazione, anche nel campo del riciclaggio (pag. 584 ss.), ma gli stessi giudici hanno ritenuto non riscontrato il contributo nel riciclaggio, mentre nulla hanno detto sull'esistenza di riscontri in merito agli altri episodi riferiti, che avrebbero potuto avere un certo rilievo nella valutazione del rapporto intercorso tra IO e l'associazione camorristica.
Nè può ritenersi che valido riscontro sia la ricostruzione dell'andatura della quota di caratura riconosciuta alla società dello IO, trattandosi di un elemento la cui variabilità può essere messa in rapporto ad una molteplicità di condizioni e di cause, che finiscono per svalutarne la portata probatoria, sicché non appare del tutto coerente la motivazione là dove desume l'intensità del rapporto di protezione tra IO e i casalesi dall'andamento della caratura. Anche perché nello stesso tempo la sentenza opera una svalutazione di un altro elemento, quello relativo al ONnzioso che l'imprenditore ha avuto proprio con il DI, avente ad oggetto la ONstata riduzione delle proprie quote, che i giudici giustificano, apoditticamente, come "espressione di concorrenza interna alle imprese protette".
Allo stesso modo, viene ritenuta irrilevante la circostanza relativa alla assoluzione di IO VA, figlio dell'imputato, dall'accusa di partecipazione al clan dei casalesi in relazione alla vicenda degli appalti dei Regi Lagni: la sentenza ha sottolineato che si tratta di posizione diversa nell'ambito di un procedimento in cui IO AN non era neppure imputato, ma non ha considerato che l'impresa coinvolta nella vicenda è sempre quella facente capo all'imputato.
Per quanto riguarda la fase "post consortile" - in cui viene meno la "centralizzazione" della raccolta delle tangenti attraverso i consorzi - la sentenza ha dato molto risalto alla vicenda delle forniture di calcestruzzo per la costruzione del nuovo carcere di S. M. Capua Vetere, in cui ravvisa gli indici del contributo concorsuale offerto dall'imputato, ritenendo particolarmente solido il compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori, nonché dalle testimonianze di RO e CI. Tuttavia, dalla stessa motivazione della sentenza emergono alcuni episodi che sembrano porsi in contraddizione con il riconoscimento alla IL BE di AN IO di una posizione di privilegio ovvero di protezione da parte dell'associazione camorristica: il riferimento è all'intervento di IA e DE IM che, in qualità di rappresentanti del clan dei casalesi, intervennero a intimare il blocco dei lavori alla IL BE per favorire l'impresa di TU che, poi, prese effettivamente il posto della società di IO nella fornitura del calcestruzzo. Ebbene di questo episodio la sentenza sottolinea il fatto che inizialmente il subappalto venne attribuito alla IL BE e che, a seguito dell'intervento di IA e DE IM, fu lo stesso IO a fare da intermediario con i rappresentanti del clan, ma trascura di considerare che fu proprio la società di IO a dover "abbandonare il lavoro", circostanza che non sembra deporre per l'esistenza di una situazione del tutto paritaria con l'organizzazione camorristica, venendo anzi in rilievo una condizione di tendenziale soggezione. Da tale vicenda la TE territoriale ritiene di desumere "il ONnuto del rapporto di protezione non solo nei confronti dello TU, ma, indirettamente, anche nei confronti di IO", ma si tratta di un'affermazione che si scontra con una situazione probatoria che appare molto più complessa ed equivoca in cui il ruolo e le condotte dell'imputato non risultano ben definite. La mancata aggiudicazione della fornitura viene considerata dai giudici di appello non come espressione di soggezione, bensì di "mero calcolo", ma una tale affermazione non sembra poggiare su una motivazione indenne da intrinseche contraddizioni.
Per quanto concerne gli altri lavori che IO avrebbe "ricevuto" nel periodo post-consortile, ritenuti a tì tolo di compensazione per il mancato appalto della fornitura per il carcere di S. M. Capua Vetere, la sentenza si riferisce genericamente alla realizzazione di numerosi appartamenti in Aversa per conto dell'impresa CE e ai lavori nel settore dell'Alta Velocità: tuttavia, a sostenere la tesi della "compensazione risarcitoria" vi sono le dichiarazioni di DE IM, peraltro sconfessate dalla testimonianza dello stesso RA - che però i giudici ritengono inattendibile - che sarebbero riscontrate dalle intercettazioni delle telefonate con il figlio di IO, di cui però la sentenza non indica alcun ONnuto, ne' indica il nome dei conversanti. Inoltre, risulta generico il richiamo alle accuse relative alla fornitura di calcestruzzo per i lavori dell'Alta Velocità, non avendo la sentenza indicato specificamente ne' il ONnuto delle dichiarazioni accusatorie, ne' il meccanismo attraverso cui tali forniture sarebbero state affidate alla ditta di IO.
Le suindicate carenze della motivazione non consentono, allo stato, di ritenere che il rapporto dello IO con l'organismo criminale si svolgesse su di un piano paritario, come sostenuto in sentenza, emergendo dalla stessa ricostruzione dei fatti riportata in sentenza una serie di elementi in grado di contraddire la figura di imprenditore contiguo al clan camorristico in favore del quale offre contributi per rinforzarne e conservarne la capacità operativa, potendosi intravedere una situazione in cui l'imprenditore è vicino all'associazione criminosa in quanto ne subisce il ricatto, pagando le tangenti per poter continuare a lavorare.
Le incertezze della motivazione in ordine alle condotte attribuite all'imputato, si ripercuotono necessariamente anche sul profilo soggettivo del concorso, in quanto per ritenere sussistente il reato occorre pur sempre dimostrare che il soggetto sia consapevole, oltre che dei metodi e dei fini dell'associazione mafiosa, circostanza questa che deve ritenersi nota allo IO, anche dell'efficacia causale della sua attività di sostegno all'organizzazione criminale, nel senso che la sua condotta deve essere posta in essere nella consapevolezza di recare un vantaggio per la conservazione e il rafforzamento dell'associazione. Ebbene, la sentenza ha individuato l'elemento soggettivo del dolo nell'adesione al consorzio e, per quanto riguarda la fase post-consortile, nel rinnovato accordo tra il clan e l'impresa dello IO, ma in questo modo non ha operato alcuna verifica effettiva sulla consapevole funzionalizzazione del contributo dell'imputato all'attuazione del programma criminoso dell'associazione.
Le rilevate carenze della motivazione a sostegno del concorso esterno fornito dall'imputato all'organismo criminale giustificano l'annullamento con rinvio della sentenza.
5. DE RO OL:
La sentenza di appello ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per l'imprenditore DE RO, accusato di concorso esterno in associazione camorristica.
Secondo i giudici di merito DE RO avrebbe ottenuto una serie di appalti per le sue imprese operanti nel settore del calcestruzzo attraverso accordi con il clan dei casalesi.
Nelle more del ricorso, presentato dall'avvocato PE Garofalo, l'imputato è deceduto, come risulta dal certificato di avvenuto decesso del Comune di Castel Volturno prodotto in atti, per cui la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a seguito di morte del ricorrente.
6. TU RO:
Nei confronti dell'imprenditore RO TU la TE d'appello ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per concorso esterno nell'associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo le sentenze di merito lo TU, sebbene fallito, sarebbe riuscito, attraverso le imprese che continuava a gestire indirettamente tramite prestanomi (Calcestruzzo Campania, Conglomerati Cementizi s.p.a. e BE Caseta s.r.l.), ad ottenere appalti e forniture grazie alla protezione del clan dei casalesi, prima sfruttando il meccanismo dei consorzi CO e IT e successivamente con un rapporto diretto con l'organizzazione criminale.
Nelle more del ricorso, presentato dagli avvocati Delio IO e MA Zarrelli, l'imputato è deceduto, come risulta dal certificato di avvenuto decesso del Comune di Casaluce acquisito in atti, per cui la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a seguito di morte del ricorrente.
7. RI LO IA:
I giudici d'appello hanno confermato la condanna di IA RI LO alla pena di quattro anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, confermando anche la disposta confisca dei beni. L'affermazione di responsabilità si fonda su due filoni dimostrativi della compartecipazione concorsuale costituiti dal suo apporto nelle truffe AIMA e dal contributo nel settore degli investimenti immobiliari.
7.1. Nel ricorso proposto dall'avvocato Massimo Biffa si ONsta, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e l'illogicità della motivazione, in relazione alla omessa verifica dell'attendibilità soggettiva di De ON IO e NE IA, sulle cui dichiarazioni accusatorie si fonda la sentenza di condanna, nonché all'assenza di ogni riferimento alle ONstazioni rivolte agli stessi dichiaranti nel corso dell'esame dibattimentale, puntualmente riportate nei motivi d'appello. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza assoluta di motivazione, in quanto dalla sentenza non si comprendono le ragioni per cui le dichiarazioni dei due collaboratori vengono apprezzate positivamente sul piano dell'attendibilità soggettiva, attendibilità che viene solo affermata apoditticamente, ma non spiegata.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione connesso all'applicazione degli artt. 110 e 416 bis c.p., ONstando la sussistenza degli elementi probatori in base ai quali è stato ritenuto il concorso esterno nell'associazione mafiosa. Attraverso una articolata critica della valutazione che i giudici hanno dato alle dichiarazioni dei due collaboranti il ricorrente tende a dimostrare che il coinvolgimento nelle truffe ai danni dell'AIMA rispondeva ad un interessamento del tutto personale che nulla aveva a che fare con un preteso contributo a favore del clan e che le condotte poste in essere per agevolare il fratello, IA CE, attraverso l'intestazione di beni, non possono essere ritenute dimostrative del contributo prestato a favore dell'associazione, soprattutto sotto il profilo psicologico. Sotto un distinto profilo il motivo passa ad evidenziare come anche le dichiarazioni di NI GN, che fa riferimento alla circostanza che nell'azienda dell'imputato si svolgevano riunioni del sodalizio, risultino generiche e comunque prive di ogni verifica soggettiva.
Con il quarto motivo si lamenta l'omessa motivazione riguardo agli specifici motivi dedotti nell'atto di appello, con cui si evidenziavano fatti e circostanze diretti ad escludere ogni forma di coinvolgimento dell'imputato nel reato ONstato. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 133 c.p. e il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il sesto motivo denuncia l'erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies in relazione alla confisca disposta senza tenere conto della documentazione prodotta attestante la capacità patrimoniale dell'imputato per un arco temporale di trent'anni.
7.2. I primi due motivi sono infondati, in quanto la sentenza impugnata ha coerentemente motivato sulla attendibilità dei collaboratori. La TE d'assise d'appello ha compiuto una rinnovata e approfondita valutazione sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, in questo modo ponendo rimedio all'esame condotto dai primi giudici ritenuto eccessivamente sintetico ed infatti le dichiarazioni dei collaboratori DE IM, IA e GN sono state prese in esame e valutate reciprocamente a fine di riscontro, facendo una corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3. 7.3. È invece fondato il terzo motivo nella parte in cui il ricorrente ONsta la motivazione per avere ritenuto come prova del concorso esterno il coinvolgimento dell'imputato nelle truffe ai danni dell'AIMA.
In effetti i collaboratori concordemente fanno riferimento al ruolo che l'imputato ha svolto all'interno del centro AIMA, in qualità di "pesatore", tuttavia la sentenza si limita ad indicare, riportando le dichiarazioni accusatorie, come sfruttando i compiti che rivestiva nel centro avrebbe reso possibile i raggiri e le truffe, ma non offre indicazioni concrete in ordine alla finalizzazione di tali condotte a favore della associazione. Il collegamento dell'imputato con il sodalizio criminoso risulta così fondato prevalentemente sul rapporto di parentela con i familiari intranei al clan. Inoltre, la sentenza non ha spiegato il meccanismo attraverso cui sarebbero avvenute le truffe cui i collaboratori si sono riferiti, ne' si hanno notizie di procedimenti penali aventi ad oggetto simili reati. In particolare, trattandosi di provare la sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa la sentenza avrebbe dovuto dimostrare che attraverso le truffe l'imputato avrebbe fornito un "concreto, specifico, consapevole e volontario" contributo per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, da valutare con un apprezzamento ex post, in esito al quale provare "l'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto reato" (Sez. un., 12 luglio 2005, NO). Allo stesso modo la sentenza non ha motivato in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato circa l'efficacia causale della sua attività a sostegno o al rafforzamento dell'organizzazione criminosa. In sostanza, la motivazione proposta non appare idonea a sciogliere il dubbio che le condotte truffatine poste in essere dall'imputato fossero in realtà dirette ad avvantaggiare solo se stesso.
Invero, si osserva che nel riportare sinteticamente il ONnuto delle dichiarazioni dei collaboratori la TE d'appello fa riferimento anche ad altri elementi, sui quali però non sembra insistere per sostenere l'esistenza del concorso esterno, preferendo motivare quasi esclusivamente sul ruolo avuto nella gestione del centro AIMA. Così, ad esempio per quanto riguarda la gestione della cassa comune del sodalizio che DE IM attribuisce a IA RI LO o il riferimento alle riunioni dell'associazione che sarebbero state organizzate nella sua azienda: nel primo caso la circostanza non viene neppure ripresa nel corso della motivazione, quasi che i giudici si siano resi conto della contraddizione di riferire la gestione della cassa del sodalizio ad un soggetto estraneo;
nel secondo caso la mancata insistenza su tali circostanze può spiegarsi con la genericità dell'accusa. In ogni caso, nel momento in cui la sentenza punta a dimostrare il coinvolgimento esterno dell'imputato soprattutto, se non prevalentemente, sul ruolo che avrebbe svolto nel centro AIMA appare essenziale che la motivazione illustri e giustifichi in maniera logica e precisa le condotte che l'imputato avrebbe posto in essere con le ipotizzate truffe, offrendo elementi concreti per dimostrare che fossero funzionali a rafforzare le capacità operative del sodalizio criminoso.
7.4. Per queste ragioni la sentenza deve essere annullata limitatamente alla posizione di IA RI LO, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della TE d'assise d'appello di Napoli. L'annullamento in ordine al rilevato vizio di motivazione comporterà per il giudice di rinvio anche una rivalutazione della questione relativa alla disposta confisca all'esito del nuovo giudizio sulla responsabilità per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
8- NI IA;
La sentenza di secondo grado ha confermato la condanna di IA NI alla pena di quattro anni di reclusione per concorso esterno nell'associazione camorristica di cui all'art. 416 bis c.p., ritenendo indici sintomatici della sua partecipazione i compiti di "messaggero" tra il fratello CE detenuto e l'organizzazione, l'apporto dato all'operazione dell'acquisto della tenuta DE e il contributo offerto durante le elezioni.
8.1. Nell'interesse dell'imputato l'avvocato IO AN, con il primo motivo, deduce la nullità dell'ordinanza del 4.2.2010, con cui la TE d'appello, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, ha disposto la rinnovazione del dibattimento, assumendo che il provvedimento andava motivato in merito alla decisività delle prove richieste, trovando applicazione l'originaria disciplina di cui alla L. n. 46 del 2006 con riferimento all'art. 603 c.p.p.. Con il secondo motivo viene eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da GI SI ed acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p. sul presupposto dell'intervenuta irripetibilità a causa dell'insorgenza di una malattia mentale: si assume che, sulla base della perizia medico-legale, risulta che la ritenuta patologia si è instaurata su un atteggiamento volontario del SI, diretto a sottrarsi all'esame, tanto è vero che lo stesso ritrattò immediatamente le proprie dichiarazioni nell'interrogatorio del 4.9.1989. Ne consegue che il suo stato andava considerato come volontario e consapevole, con conseguente applicabilità dell'art.526 c.p.p., comma 1 bis, che limita l'effetto della acquisizione prevista dall'art. 512 c.p.p.. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa. In particolare, si censura la sentenza per avere fondato la decisione sulle dichiarazioni dei collaboratori (IA NE, AN, DI BO, GA, DE IM e GN), senza alcuna analisi circa la loro attendibilità soggettiva e senza una verifica attenta delle dichiarazioni rese, risultate in contrasto con alcune successive acquisizioni, come le intercettazioni depositate nel processo a carico di DI LA NE.
Sotto altro profilo si assume che la sentenza abbia ritenuto sussistente il concorso esterno nel reato associativo all'esito di una "mera riproposizione delle chiamate in correità senza alcuna valutazione critica del ONnuto di esse". In particolare, si sottolinea il peso dato alle accuse di PE AN nonostante l'esistenza di una sentenza definitiva che ha accertato l'inattendibilità delle sue dichiarazioni;
viene evidenziato come la sentenza abbia trascurato le dichiarazioni a favore dell'imputato rese da altri collaboratori (ad esempio, GA PE). Il ricorrente poi critica le ricostruzioni della sentenza in ordine all'apporto dato all'operazione dell'acquisto della tenuta RR e al contributo offerto durante le elezioni all'avvocato Martucci, mettendo in rilievo l'assenza di elementi di prova idonei a dimostrare il contributo che avrebbe offerto all'associazione.
Con l'ultimo motivo si lamenta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 8.2. Nell'interesse di NI IA ha proposto ricorso per cassazione anche l'altro difensore di fiducia, avvocato IO Esposito Fanello.
Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ONstato. Per quanto riguarda il fatto di essersi occupato dell'acquisto della tenuta agricola RR si rileva che si tratta di una vicenda risalente al marzo del 1988, quindi antecedente all'epoca presa in esame nel presente processo, che si occupa della sussistenza dell'associazione camorristica facente capo a CE IA a partire dalla morte di AR NI e del IP ZI AR (avvenute rispettivamente il 25 e il 26 maggio 1988);
inoltre, a dimostrazione della illogicità della motivazione, si rileva l'inidoneità della intestazione fittizia ad evitare possibili misure di sicurezza patrimoniale, sicché tale vicenda si dimostra irrilevante ai fini della prova del concorso esterno. Con riferimento all'altro episodio che la TE assume come sintomatico del contributo esterno offerto all'associazione e relativo alla presunta attività di "messaggero" tra i fratelli CE, che era detenuto, e TE, si osserva che le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti sul punto appaiono generiche, non avendo riferito nulla sui ONnuti delle supposte "imbasciate"; d'altra parte, le notizie relative all'omicidio ZI si riferiscono a fatti non compresi nell'imputazione, perché accaduti precedentemente. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione delle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia che non hanno riferito di alcun contributo che l'imputato avrebbe mai fornito in favore del clan. Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
8.3. Il primo motivo ONnuto nel ricorso proposto dall'avvocato AN è infondato. Il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza del 4.2.2010, assumendo che la TE d'appello avrebbe dovuto valutare l'impugnazione del pubblico ministero e la conseguente richiesta di rinnovazione istruttoria sulla base della disciplina vigente prima dell'intervento della TE costituzionale di cui alla sentenza n. 27/2009. Si tratta dell'identica questione sollevata nel ricorso del coimputato IA FO, per cui si rinvia alle considerazioni che saranno svolte avanti nel 11.4. 8.4. Il secondo motivo con cui viene dedotta l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da SI GI, riproposta negli stessi, identici termini formulati nell'atto di appello, deve ritenersi inammissibile perché omette di prendere in considerazione la risposta che sul punto specifico ha offerto la TE d'assise d'appello, motivando puntualmente e coerentemente (da pag. 126 a pag. 136) le ragioni per le quali ha ritenuto legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. le dichiarazioni del SI. I giudici hanno spiegato, sulla base di un attento esame dei risultati delle perizie disposte nel corso del primo grado, che il disturbo psichiatrico del SI (sindrome di Ganser), pur sviluppatosi probabilmente su base volontaria, si era cronicizzato e radicalizzato sino a diventare indipendente dalla sua volontà, sfociando in una vera e propria malattia mentale, che aveva reso il soggetto incapace di "organizzare stabilmente e di manifestare liberamente e consapevolmente il proprio pensiero e i propri ricordi", nonché di rendere dichiarazioni o di manifestare un consapevole assenso all'esame. Situazione rispetto alla quale i giudici hanno, legittimamente, proceduto all'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni precedentemente rese dal SI,
risultando una sopravvenuta irripetibilità dell'atto narrativo, non prevedibile al momento della formazione dell'atto stesso e dovendosi escludere che vi fosse stata una sottrazione volontaria al contraddittorio da parte del SI, in presenza di una vera e propria impossibilità di natura oggettiva.
Questo percorso motivazionale della sentenza, che qui si è sintetizzato, non è stato affatto considerato dal ricorrente che si è limitato a riproporre la medesima questione negli stessi termini formulati nell'atto di appello. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa TE, se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p., lett. c).
8.5. Sono infondati i motivi con cui, nel ricorso proposto dall'avvocato AN, si ONsta l'attendibilità dei collaboratori. La TE d'assise d'appello ha compiuto una rinnovata e approfondita valutazione sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, in questo modo ponendo rimedio all'esame condotto dai primi giudici ritenuto eccessivamente sintetico ed infatti le dichiarazioni dei collaboratori sono state prese in esame e valutate reciprocamente a fine di riscontro, facendo una corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3. 8.6. Invece, devono considerarsi fondate le censure rivolte, in entrambi i ricorsi, alla motivazione con cui la sentenza è giunta a ritenere la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso esterno nell'associazione.
I giudici di secondo grado hanno escluso tra i profili sintomatici della fattispecie concorsuale il contributo dato alla campagna elettorale per l'avvocato Martucci, non essendo emersi elementi che possano dimostrare la riferibilità allo stesso imputato di azioni di condizionamento elettorale. Per cui a sostenere il concorso eventuale nel reato associativo residuano nella sentenza due elementi di prova costituiti, il primo, dall'essersi l'imputato prestato a portare "messaggi" per conto dell'organizzazione, il secondo, nell'aver fatto da intermediario per il reinvestimento dei profitti illeciti dell'associazione.
Quanto al contributo di avere svolto funzioni di "messaggero", si rileva come gli stessi giudici, dopo aver richiamato le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, indicano come elementi di riscontro il coinvolgimento dell'imputato in alcuni attentati, dai quali però lo stesso risulta essere stato assolto. In particolare, la sentenza insiste sulla vicenda dell'omicidio IF e sulle dichiarazioni di AN, che nel processo relativo a quell'omicidio lo avrebbe indicato come colui che portò agli esecutori materiali il messaggio del fratello CE, detto DO, di uccidere IF. La circostanza che l'imputato sia stato assolto definitivamente da quella accusa non impedisce, secondo i giudici di appello, di utilizzare come riscontro la dichiarazione accusatoria del AN per dimostrare in questo processo la sua responsabilità come concorrente esterno, mettendo in risalto che il proscioglimento in secondo grado venne giustificato con l'assenza di riscontri alle accuse del AN. Invero, il ragionamento della TE d'assise d'appello non appare del tutto coerente, in quanto dichiarazioni ritenute prive di riscontro con riferimento ad un preciso episodio (aver portato il messaggio di uccidere IF) vengono considerate sufficienti a fungere da "riscontro logico" a contributi informativi che, in maniera generica, riferiscono del ruolo di "messaggero" di NI IA. Un'operazione del genere avrebbe potuto giustificarsi in presenza di dichiarazioni dettagliate e precise oltre che convergenti sul ruolo svolto dall'imputato, mentre dalla sentenza risulta che tra i tre soggetti, che accusano lo IA di avere fatto da messaggero, DI BO è dichiarante de relato e AN è colui che lo ha accusato nel processo per l'omicidio IF, sicché resta la dichiarazione di IA NE, che genericamente riferisce che "portava le imbasciate di DO dal carcere". Invero, la sentenza contiene un riferimento ad un "messaggio" che NI IA avrebbe portato in relazione ad un omicidio commesso nella guerra con Venosa, ma si tratta di una indicazione che non viene sviluppata, tanto è vero che non risulta neppure indicato a quale omicidio si riferisca e a quale periodo risalga. In sostanza su questo aspetto la motivazione ha offerto un quadro accusatorio con dichiarazioni a scarso ONnuto individualizzante e con un riscontro parziale.
Per quanto riguarda l'altro contributo preso in considerazione, i giudici hanno dato particolare rilievo all'intermediazione dell'imputato nell'acquisto della azienda agricola Ferrandole per conto dei fratelli. Su tale episodio si rileva una insufficiente motivazione con riferimento all'epoca dell'acquisto, che la sentenza omette di collocare nel tempo, mentre, secondo la difesa, sarebbe risalente al marzo del 1988, periodo non ricompreso nelle ONstazioni riguardanti questo processo.
8.7. In conclusione, i rilievi mossi alla motivazione in ordine ai "due contributi" che la sentenza pone a fondamento della responsabilità dell'imputato per il reato di concorso eventuale in associazione mafiosa giustificano l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
9- IO CO:
CO IO è stato riconosciuto colpevole, anche con la sentenza di secondo grado, di concorso esterno nel reato associativo. Secondo i giudici l'imputato sarebbe stato un uomo di fiducia di MA VI, non affiliato al clan, che avrebbe dato un contributo occasionale all'organizzazione dei casalesi sino alla morte dello VI (6.3.1991), contributo che si sarebbe concretizzato nel mettere a disposizione del clan la fabbrica di infissi al latitante VI, nel fungere da intermediario tra il latitante e gli altri membri dell'associazione, nell'occuparsi del cambio di assegni per gli affiliati e nell'attività di prestanome. A suo carico vengono utilizzate le dichiarazioni dei collaboratori IA, AN, DE IM, GA e DI BO, nonché gli assegni rinvenuti a seguito delle due perquisizioni del 9.2.1991 e del 6.3.1993. Particolare rilievo viene attribuito a queste perquisizioni, in quanto confermerebbero l'attività di riciclaggio svolta dell'imputato e il suo ruolo di cassiere e di collettore di tangenti, consistente nel raccogliere i titoli post datati provento di tangenti, nel ripulirli e reinvestirli in denaro liquido che affluiva nella cassa di VI MA.
9.1. Nel suo interesse l'avvocato FF Quaranta ha proposto quattro motivi di ricorso.
Nel primo deduce l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., anche in relazione ai criteri utilizzati per la valutazione dell'attendibilità estrinseca dei collaboratori di giustizia. Nel secondo ONsta la qualificazione giuridica della condotta attribuita all'imputato, rilevando che si sia limitato ad offrire aiuto a VI MA durante la sua latitanza, offrendogli un nascondiglio all'interno della sua fabbrica di infissi, ma senza alcun rapporto con l'organizzazione, sicché non andava ONstato il reato di cui all'art. 416 bis c.p., bensì il favoreggiamento personale.
Con il terzo motivo si lamenta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Con l'ultimo motivo si deduce la violazione della L. n. 356 del 1991, art. 12 sexies sotto un duplice profilo. Innanzitutto si assume che la disposta confisca dello stabilimento e del ricavato della vendita del terreno e del fabbricato in località Fasanara sia priva del presupposto in ordine alla sproporzione dei beni intestati all'imputato. Inoltre, si rileva l'illegittimità della confisca in quanto disposta retroattivamente, con riferimento a fatti commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 356 del 1991. Secondo il ricorrente il carattere sanzionatorio di questo tipo di confisca impedisce l'applicazione dell'art. 200 c.p. in materia di misure di sicurezza, dovendo trovare applicazione la diversa disposizione di cui all'art. 2 c.p., che sancisce l'irretroattività della sanzione penale.
9.2. Il primo motivo con cui si ONstano i criteri utilizzati per la valutazione dell'attendibilità estrinseca dei collaboratori è del tutto infondato. La sentenza ha fatto una corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa TE, procedendo prima a verificare l'attendibilità intrinseca dei collaboratori (DE IM, IA, AN, GA e DI BO) e poi a cercare i riscontri alle loro dichiarazioni, riscontri che sono stati individuati nella convergenza dei narrati sul nucleo essenziale delle ONstazioni e anche nei risultati delle perquisizioni eseguite dai cui si è avuta conferma che l'imputato si occupava del cambio degli assegni per gli affiliati all'associazione mafiosa, svolgendo assieme al fratello FF il compito di riciclare i proventi dell'attività delittuosa (sequestro dei quattro assegni intestati a IO CO nel corso della perquisizione).
9.3. Infondato è anche il secondo motivo con cui si sostiene che la condotta dell'imputato andava qualificata come favoreggiamento personale e non come concorso esterno all'associazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa TE il concorso esterno in associazione mafiosa si distingue dal favoreggiamento personale perché gli effetti delle condotte del soggetto agente devono risultare utili per l'intera associazione e non solo per qualche suo componente (tra le tante, Sez. 1, 22 novembre 2006, n. 1073, Alfano ed altri;
Sez. 1, 11 dicembre 2008, n. 54 Sarracino). In altri termini, le condotte poste in essere devono essere funzionali a fornire un contributo consistente al sodalizio e non solo a favorire la persona fisica in quanto tale: l'aiuto deve indirizzarsi all'organizzazione, garantendone la capacità operativa. Nella specie, l'imputato è accusato di aver messo a disposizione la sua fabbrica di infissi per nascondere il latitante VI MA, assicurando un canale di collegamento con il gruppo dei casalesi, e di avere svolto attività di riciclaggio in favore dell'associazione. Correttamente la sentenza ha ritenuto che non si sia trattato di un'attività fornita solo in forza di un legame personale con VI MA, ma di un aiuto prestato all'intera organizzazione, dal momento che la protezione di VI, era rivolta a consentire all'organizzazione di poter continuare ad operare, perseguendo i propri scopi illeciti, nonostante il capo fosse latitante e, quindi, avesse uno spazio di manovra limitato sul territorio. Inoltre, particolare rilievo assume nella ricostruzione dei giudici l'attività di riciclaggio svolta per l'associazione, che consentiva agli affiliati di poter sempre avere una disponibilità di soldi liquidi;
anzi la sentenza giunge a ritenere che l'imputato gestisse in modo occulto una vera e propria contabilità non solo per conto di VI, ma anche per il gruppo.
9.4. Infondato è il motivo riguardante la mancata applicazione delle attenuanti generiche, dal momento che tali circostanze sono state negate in presenza del grave precedente penale per armi.
9.5. Infondato, infine, è pure il motivo con cui il ricorrente ONsta la confisca dei beni disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. La speciale ipotesi di confisca disciplinata nella citata Legge, art. 12 sexies è una misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione e che non ne giustifichi la provenienza, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno collegati da un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata inflitta la condanna ed a prescindere dall'epoca dell'acquisto, che però non deve risalire ad un'epoca talmente precedente la commissione del reato da far venir meno, ictu oculi, la presunzione che la loro disponibilità sia riconducibile a quell'attività delittuosa. In sostanza, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui è intervenuta condanna (Sez un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella). Inoltre, la natura di misura di sicurezza di questa ipotesi particolare di confisca consente che essa è applicabile anche ai reati presupposto commessi nel tempo in cui tale ipotesi di confisca non era prevista dalla legge, non operando il principio di irretroattività della legge penale, ma quello dell'applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 c.p. (cfr., Sez. 6, 6 marzo 2009, n. 25096, Nobis;
Sez. 1, 15 gennaio
2009, n. 8404, Bellocco;
Sez. 3, 15 ottobre 2002, n. 40703, Sguario;
Sez. 2, 3 ottobre 1996, n. 3655, Sibilia;
Sez. 6, 28 febbraio 1995, n. 775, Nevi). In ordine alla ONstazione nel merito della confisca disposta, si osserva che il motivo è del tutto generico, in quanto si limita a sostenere che la prova illecita della provenienza dette somme sequestrate si basa su una fonte narrativa inattendibile, senza indicare a quale fonte si riferisca.
9.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna alle spese processuali.
10.- NI ET:
ET NI è stato ritenuto responsabile del delitto di concorso esterno nel reato associativo.
La sentenza d'appello ha confermato la prima decisione sulla base delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori (DE IM, GA, IA e GN) che lo hanno accusato di essere un imprenditore che, sebbene non organico, stava a disposizione dell'organizzazione criminosa a cui dava appoggio logistico, mettendo a disposizione la propria abitazione per le esigenze degli affiliati, ricevendo in cambio appalti in forza del suo rapporto personale con IA CE detto DO. Viene ritenuta particolarmente significativa la vicenda, accertata con sentenza irrevocabile, dell'omicidio di ZI AR avvenuto presso l'abitazione dell'imputato.
10.1. Nel ricorso presentato dall'avvocato NA AN si deducono una serie di motivi con cui, soprattutto, vengono rivolte censure inerenti alla valutazione che i giudici hanno fatto delle dichiarazioni dei collaboratori.
Con il primo motivo si evidenziano alcuni errori valutativi in cui sarebbero incorsi i giudici. Secondo la sentenza l'imputato, non organico all'associazione camorristica, sarebbe stato a disposizione del sodalizio, fornendo la disponibilità della propria abitazione per esigenze degli affiliati e ricevendo in cambio appalti;
particolare rilievo viene dato alla vicenda, ritenuta accertata definitivamente con sentenza irrevocabile, dell'omicidio di ZI AR, avvenuto presso il cortile della sua abitazione. Tale circostanza viene criticata dal ricorrente che sottolinea come un diretto testimone del fatto omicidiario, cioè AN PE, abbia escluso che l'omicidio sia avvenuto nell'abitazione dell'imputato, avendo chiarito che si trattava dell'abitazione di un omonimo, NI ET di professione poliziotto, deposizione che viene confermata, indirettamente, da GI SI. Tuttavia, la sentenza non tiene in alcun conto di tali deposizioni, ritiene inaffidabile AN e valorizza le dichiarazioni de relato di DE IM IO e NE IA. Inoltre, viene messo in risalto la estrema genericità delle dichiarazioni con cui i collaboratori parlano di appalti ricevuti dall'imputato in cambio della sua disponibilità, sottolineando la carenza di riscontri e la contraddittorietà tra le stesse deposizioni accusatorie che per questo non possono ritenersi reciprocamente convergenti. In conclusione, si ritiene che il ET non può essere ritenuto responsabile di concorso esterno non avendo mai fornito alcun concreto, specifico e volontario contributo all'associazione camorristica.
Con un secondo motivo si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Con l'ultimo motivo vengono dedotte una serie di nullità relative a ordinanze emesse nel corso del primo grado e già respinte dai giudici di appello.
Si tratta delle seguenti ordinanze:
ordinanza 28.10.1998 con cui è stata rigettata la questione di nullità dell'udienza per violazione del diritto di difesa in ordine alla mancata comunicazione ai difensori dell'imputato del trasferimento del loro assistito in un sito carcerario diverso;
ordinanza 11.4.2001 con cui è stata respinta l'eccezione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per omesso deposito del verbale illustrativo dei ONnuti della collaborazione di cui alla L. n. 45 del 2001, art. 16 quater e art. 25;
ordinanza 18.6.2001 con cui è stata rigettata la richiesta difensiva relativa alla violazione dell'art. 106 c.p.p., comma 4 bis per l'assunzione da parte dello stesso avvocato della difesa di più imputati aventi lo status di collaboratori di giustizia. 10.2. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, con cui si censura la sentenza per avere ritenuto ET NI concorrente esterno, si osserva che le conclusioni cui pervengono i giudici si basano non solo sulle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori DE IM, GA, IA e GN, concordi nell'indicarlo come un imprenditore amico, pronto a mettersi a disposizione dell'associazione, che lo "ripagava" influendo sulla assegnazione di lavori, ma anche sulla sentenza irrevocabile che ha accertato che l'omicidio ZI è avvenuto nell'abitazione dell'imputato. Si tratta di un elemento probatorio di particolare rilievo, in quanto conferma in maniera eclatante quanto riferito dai collaboratori, secondo cui il contributo offerto all'associazione dal ET consisteva, soprattutto, nel mettere a disposizione la sua abitazione per le riunioni. È questo il contributo specifico dell'imputato, il quale otteneva in cambio una posizione di privilegio negli appalti di lavori nelle zone di San Marcellino e Casal di principe, controllate dai casalesi. Il concorso esterno attribuito a ET NI è molto prossimo ad una forma di partecipazione, in quanto la prestazione offerta è direttamente funzionale alla operatività organizzativa dell'associazione, consentendo lo svolgimento in luoghi sicuri delle riunioni strategiche degli affiliati, ma la sentenza impugnata lo ha riconosciuto comunque esterno al clan. D'altra parte, ha spiegato, in modo coerente e logico, che non si è trattato di un imprenditore vittima, anche se pagava una quota all'associazione:
infatti, il suo rapporto con l'organizzazione criminale, e per essa con CE IA detto DO, avveniva su un piano di tendenziale parità, non in termini di soggezione e i suoi contributi esterni hanno avuto un carattere continuativo e non occasionale, tale da fare escludere a ragione l'ipotesi di un semplice favoreggiamento personale;
la quota non era una vera e propria tangente, come per gli imprenditori taglieggiati, ma un contributo al clan per avere protezione e ottenere appalti.
Rispetto a questa ricostruzione, attenta del ruolo svolto dall'imputato, il ricorso finisce per negare ogni forma di coinvolgimento, mettendo in dubbio anche l'episodio dell'uccisione del ZI presso la sua abitazione, accertato - come si è detto - con sentenza divenuta irrevocabile.
10.3. Manifestamente infondate sono le eccezioni di nullità relative alle ordinanze emesse nel corso del primo grado e respinte in sede di appello. In particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., la TE territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa TE, ha correttamente escluso ogni ipotesi di violazione del diritto di difesa, dal momento che la presenza degli avvocati nell'udienza ha comunque assicurato la piena garanzia dei diritti difensivi all'imputato che partecipava a distanza al dibattimento: infatti, il meccanismo di partecipazione previsto dall'art. 146 bis cit. consente al difensore di scegliere se essere presente in aula o nel luogo di detenzione del proprio assistito, assicurando anche nel caso di presenza in aula la possibilità di consultazioni riservate per mezzo di strumenti tecnici idonei. D'altra parte, l'omessa comunicazione al difensore del trasferimento dell'imputato non è sanzionata da alcuna specifica nullità, ne' rientra tra le nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto non determina alcuna menomazione dell'assistenza difensiva, ma costituisce semplicemente una mera irregolarità (cfr., Sez. 1, 15 gennaio 2010, n. 19511, Basco ed altri). Nel caso di specie, la difesa tecnica è stata sempre garantita dalla presenza in aula dell'avvocato. Stesso discorso vale anche per l'eccezione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - la cui collaborazione è iniziata prima della L. n. 45 del 2001 - per l'omesso deposito del verbale illustrativo: i giudici d'appello hanno fatto applicazione di una giurisprudenza di questa TE ormai consolidata, secondo cui i soggetti che abbiano avviato la collaborazione con la giustizia sotto il vigore della normativa previgente alla L. n. 45 del 2001, non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei ONnuti della collaborazione, atteso che la utilizzabilità delle loro dichiarazioni è "smallagmaticamente legata alla già prestata collaborazione", mentre la disciplina transitoria, introdotta dalla L. n. 45 del 2001, art. 25 estende le nuove prescrizioni a chi abbia semplicemente manifestato la volontà di collaborare - ma non abbia, di fatto, ancora iniziato a rendere dichiarazioni collaborative -, prima della entrata in vigore della novella legislativa (così, Sez. 6, 4 giugno 2003, n. 32366, Torrisi;
nonché, Sez. 1, 28 febbraio 2006, n. 8831, Capolongo ed altri;
Sez. 1, 25 ottobre 2007, n. 40489, Gabriele;
Sez. 1, 15 gennaio 2010, n. 19511, Basco ed altri). Infine, per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 106 c.p.p., comma 4 bis, il ricorso ignora che la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione richiamandosi alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa TE, che ha stabilito che l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106 c.p.p., comma 4 bis, secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa - oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore - soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità (Sez. un., 22 febbraio 2007, n 21834, Dike). 10.4. Infine, la sentenza ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del contributo particolarmente significativo offerto dall'imputato all'associazione camorristica, motivazione che appare del tutto logica e coerente e, di conseguenza, non sindacabile in questa sede.
10.5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
I partecipanti all'associazione.
11. FO IA
FO IA, assolto in primo grado dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, è stato condannato dalla TE d'appello alla pena di sei anni di reclusione. I giudici di secondo grado sono pervenuti ad affermare la responsabilità dell'imputato procedendo ad una rivalutazione del materiale probatorio, prendendo in considerazione non solo le accuse di DI BO FR e di NE IA, che la sentenza di primo grado aveva ritenuto insufficienti, ma anche le dichiarazioni accusatorie di GI e FO NA, divenuti collaboratori di giustizia tra il primo e il secondo grado, nonché le accuse di GN NI. Sulla base di questo materiale probatorio è stato ritenuto il ruolo di affiliato dell'imputato, stipendiato con la somma di circa tre milioni al mese, con compiti di supporto logistico, consistenti nel mettere a disposizione dell'organizzazione la propria abitazione e nel custodire le armi;
inoltre un altro elemento sintomatico della sua affiliazione è costituito dal ruolo che l'imputato ha avuto nella gestione del centro AIMA di Ischitella.
11.1. Nel suo interesse gli avvocati IO Esposito Fanello e IO AN eccepiscono, preliminarmente, la nullità della sentenza impugnata per l'omessa citazione al giudizio di appello dell'adora difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Anna Iossa. Con un altro motivo viene dedotta la nullità dell'ordinanza del 4.2.2010, con cui la TE d'appello, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, ha disposto la rinnovazione del dibattimento. Si assume che il provvedimento andava motivato in merito alla decisività delle prove richieste, trovando applicazione l'originaria disciplina di cui alla L. n. 46 del 2006 con riferimento all'art. 603 c.p.p.. Con l'ultimo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto l'imputato appartenente all'associazione mafiosa in violazione dei criteri di valutazione della chiamata di correità di cui all'art.192 c.p.p., comma 3 e incorrendo nel vizio di motivazione. In
particolare, si sostiene che nel riformare la sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato dalla ONstazione associativa, i giudici d'appello non hanno valutato l'attendibilità soggettiva dei collaboranti (IA NE, DI BO, GI NA, FO NA e NI GN), ne' hanno individuato i necessari riscontri alle dichiarazioni, omettendo di prendere in esame le dichiarazioni di altri collaboratori, come ad esempio DE IM IO, che aveva escluso la partecipazione dell'imputato al clan dei casalesi, dichiarazione che era stata valorizzata dal primo giudice e che risulta del tutto trascurata nella sentenza di appello. Vengono indicate contraddizioni e imprecisioni tra gli stessi collaboratori sulle cui dichiarazioni si basa l'affermazione di colpevolezza, evidenziando come GN NI non abbia ricordato se l'imputato prendesse o meno lo stipendio dal clan, pur essendo interessato agli scamazzi. In sostanza, si ritiene che la sentenza, a causa della mancata valutazione delle chiamate in correità nel loro complesso, non abbia neppure individuato le condotte specifiche che possano essere riconducibili all'imputato ed essere considerate sintomatiche dell'affectio societatis, ritenendolo associato all'organizzazione solo per essere stato indicato da NA GI e NE IA percettore di stipendio, omettendo ogni considerazione delle dichiarazioni favorevoli rese da DE IM IO e FO NA.
11.2. Con un successivo ricorso gli stessi difensori hanno proposto altri motivi.
Innanzitutto, con il primo ed articolato motivo, viene dedotta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione degli elementi probatori relativi alla sussistenza del reato ONstato all'imputato. Si rileva come la ricostruzione operata dai giudici d'appello, che sono giunti a conclusioni diverse da quelli del primo grado, ha valorizzato le dichiarazioni dei neo collaboratori GI NA, FO NA e GN NI.
Con rifermento ai fratelli GI e FO NA si evidenzia una carenza significativa nella valutazione della loro attendibilità intrinseca e nella stessa genuinità delle loro dichiarazioni, in quanto risulta che gli stessi hanno trascorso un periodo di comune detenzione nel carcere di Benevento;
in ogni caso, si sottolinea come, anche a voler ritenere utilizzabili tali dichiarazioni, da esse non si desume che l'imputato, nell'ambito della sua frequentazione dei centri AIMA, abbia compiuto condotte funzionali al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione criminale. In altri termini, la vicenda della truffa ai danni dell'AIMA, il cui processo è ancora in corso, non può considerarsi un elemento di prova dell'appartenenza dell'imputato all'associazione camorristica in assenza di provate e specifiche condotte funzionali all'interesse del clan, dal momento che non può escludersi un interesse esclusivamente personale nella presunta condotta truffaldina.
Peraltro, nell'esame delle accuse formulate dai collaboratori di giustizia il ricorso evidenzia una serie di contraddizioni: ad esempio, solo GI NA afferma che l'imputato percepiva uno stipendio, mentre NA FO nega tale circostanza, riferendo che veniva retribuito indirettamente con le attività degli "scamazzi", mentre GN parla di un'attività logistica svolta da IA FO, senza ricordare se fosse o meno stipendiato;
si evidenzia che FO NA riferisce cose apprese de relato;
si ONstano le accuse secondo cui l'imputato aveva anche il ruolo di custode delle armi del clan.
Con un successivo motivo viene denunciato anche il vizio di motivazione, in rapporto alla mancata considerazione delle dichiarazioni favorevoli all'imputato.
Con il terzo motivo si lamenta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
11.3. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità per omesso avviso al difensore di fiducia dell'epoca - avvocato Anna Iossa - della data fissata per il giudizio di appello si rileva che negli atti a disposizione di questa TE non risulta neppure la nomina di tale difensore;
d'altra parte, l'imputato non ha assolto all'onere di presentare un ricorso autosufficiente, eventualmente producendo l'atto di nomina cui l'eccezione di nullità si ricollega;
infine, nel motivo proposto non si specifica se l'imputato, già allora, fosse difeso da più difensori, circostanza rilevante in quanto l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio d'appello ad uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato comporta, come è noto, una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza (cfr., Sez. 2, 26 novembre 2010, n. 44363, D'Aria). La genericità e incompletezza del motivo proposto ne determinano la inammissibilità.
11.4. Infondato è il motivo con cui i difensori dell'imputato ripropongono la questione della nullità della sentenza e dell'ordinanza emessa il 4.2.2010 per violazione degli artt. 593 e 603 c.p.p.. Si sostiene nel ricorso che essendo stato l'appello del pubblico ministero proposto durante la vigenza dell'art. 593 c.p.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006 - prima dell'intervento della TE costituzionale con la sentenza n. 27/2007 -, la TE territoriale avrebbe dovuto valutare l'impugnazione, ai fini della sua ammissibilità, ai sensi della normativa allora in vigore, che consentiva l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento solo nel caso di prove nuove sopravvenute ovvero scoperte dopo il giudizio, prevedendo la rinnovazione dell'istruttoria solo se la nuova prova fosse decisiva. La mancata valutazione sulla decisività e indispensabilità della prova richiesta avrebbe quindi determinato il vizio dedotto. Il motivo proposto non tiene conto che con la citata sentenza n. 26/2007 è stato dichiarato incostituzionale la L. n. 46 del 2006, art. 1 nella parte in cui, modificando l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento e tale pronuncia ha riguardato anche l'eccezione relativa alla possibilità di appellare nelle ipotesi previste dall'art. 603 c.p.p., comma 2 in presenza di prova nuova decisiva. Correttamente la TE d'appello, con l'ordinanza del 4.2.2010, ha operato la valutazione sull'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero in base all'art. 593 c.p.p., come risultante a seguito dell'intervento della TE costituzionale, prescindendo dai requisiti della "novità" e della "decisività" della prova cui faceva riferimento la norma processuale novellata dichiarata incostituzionale. Infatti, è errato quanto sostenuto nel ricorso secondo cui, in applicazione del principio del tempus regit actum, l'atto di gravame andava valutato "alla stregua della disciplina introdotta dalla L. n. 46 del 2006", perché una tale affermazione non considera gli effetti dell'annullamento determinato dalla pronuncia della TE costituzionale: infatti, con la sentenza di illegittimità costituzionale si realizza l'eliminazione radicale della norma dal sistema, con efficacia ex tunc, a differenza del fenomeno abrogativo che non fa altro che limitare l'efficacia di una norma comunque valida, tanto è vero che dispiega la sua operatività, normalmente, ex nunc. In altre parole, nell'ipotesi di annullamento, come quella di cui al caso in esame, la retroattività è fenomeno immanente e necessario in considerazione del carattere invalidante della sentenza di illegittimità costituzionale, che incide anche sulle situazioni pregresse. La declaratoria di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia delle norme censurate e impedisce che le stesse norme siano comunque applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo: nel momento in cui il giudice delle leggi accerta l'illegittimità costituzionale di una certa disciplina normativa ne consegue il divieto a tutti, compresi gli organi giurisdizionali, "di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canone di valutazione di qualsiasi fatto o rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della TE" (così, TE cost., sent. n. 2 del 1970). D'altra parte, le Sezioni unite della Cassazione hanno precisato come la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia erga omnes - con l'effetto che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite", e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza o dalla preclusione processuale, tutte ipotesi che nella specie non ricorrono (Sez. un., 29 marzo 2007, n, 27614, Lista). Inoltre, è stato sostenuto come il principio del tempus regit actum non sia riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, proprio in quanto non si tratta di una forma di abrogazione, bensì di una conseguenza dell'invalidità della legge, che produce un effetto retroattivo, nel senso che finisce per coinvolgere anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità (Cass. civ., 23 settembre 2002, n. 13839; Cass. civ., 7 maggio 2003, n. 6926; Cass. civ., 20 aprile 2010, n. 9329). 11.5. Sono invece fondati i motivi con cui, sotto diversi profili, è stato dedotto il vizio di motivazione.
Come si è sopra ricordato la TE d'assise di S.M. Capua Vetere aveva assolto l'imputato dal reato ONstatogli operando una svalutazione degli elementi a carico, ritenuti suscettibili di plausibili spiegazioni alternative. In particolare, i primi giudici hanno rilevato che l'episodio dell'aiuto prestato a MA VI fu del tutto occasionale e, comunque, non dimostrerebbe la partecipazione di FO IA all'associazione, potendo al limite configurare l'ipotesi di favoreggiamento;
la gestione del centro AIMA non sarebbe dimostrativa del suo ruolo di gestore per conto del clan;
inoltre, non sarebbe certo ne' il ruolo di custode delle armi, ne' il ruolo di informatore dell'associazione. I giudici di secondo grado non hanno condiviso tale valutazione sugli elementi di prova o meglio non hanno condiviso la svalutazione che la prima sentenza ha operato con riferimento al ruolo dell'imputato nella gestione del centro AIMA e nella custodia delle armi. Tuttavia, con riferimento alle condotte poste in essere all'interno del centro AIMA la sentenza impugnata non spiega in maniera coerente in cosa sia consistito l'apporto che l'imputato avrebbe assicurato all'associazione per delinquere. I giudici di secondo grado richiamano le dichiarazioni dei collaboratori NA, IA, DI BO e GN, ma non ne indicano il ONnuto, limitandosi ad affermare, in maniera apodittica, che l'imputato, privo di compiti formali nell'ambito del centro, avrebbe comunque esercitato un controllo per conto dell'associazione "stando sul posto, anche apparentemente in modo lecito, nella sua veste formale di agricoltore conferitore". In particolare, viene escluso che l'imputato avesse il ruolo di collettore di tangenti e si sostiene che avrebbe dato il suo contributo in una fase preliminare, "riguardante la predisposizione della frode o con le false pesature di agricoltori dallo stesso controllate o monitorate, ovvero mediante predisposizione di false bollette riguardanti conferimenti mai avvenuti", per privilegiare agricoltori protetti dall'organizzazione. Invero, si tratta di elementi che comunque non appaiono univocamente diretti a provare l'appartenenza dell'imputato all'associazione, non avendo la sentenza evidenziato, in base a dati probatori rilevanti, alcun collegamento funzionale di quelle condotte agli interessi del clan. Peraltro, la sentenza conclude assumendo "il ruolo dinamico svolto nel settore delle truffe AIMA, quale addetto al centro di raccolta", omettendo di spiegare le modalità di realizzazione delle truffe, peraltro neppure dimostrate.
Anche riguardo all'altro elemento di prova preso in considerazione e relativo al ruolo di custode delle armi per conto del clan si rileva una carenza nella motivazione, che la rende illogica. Secondo i giudici d'appello il ruolo di custode delle armi lo si desumerebbe dalle dichiarazioni dei collaboratori riscontrate dalla deposizione del maresciallo AS che eseguì la perquisizione nell'abitazione di IO IA il 7.7.1992, che portò al rinvenimento del mitra ed all'apertura di un procedimento a carico dell'imputato. A questo proposito si osserva, innanzitutto, che gli stessi giudici ammettono di non conoscere l'esito del procedimento relativo al mitra sequestrato;
inoltre, il riscontro offerto dalla deposizione del AS non presenta caratteri di piena oggettività, in quanto l'arma risulta essere stata rinvenuta in una proprietà indivisa, di cui l'imputato era solo uno dei coeredi, per cui la sentenza non sembra aver superato la situazione di interezza probatoria che aveva giustificato l'assoluzione pronunciata dai primo giudici in ordine al ruolo dello IA rispetto alle armi del clan.
Si osserva che in base al principio ONnuto nell'art. 533 c.p.p., comma 1 la sentenza di condanna deve essere pronunciata solo se l'imputato "risulta colpevole del reato ONstatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", sicché in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo da parte del giudice d'appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado e ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, deve essere sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienza della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza (Sez. 6, 3 novembre 2011, n. 40159, Galante). In altri termini, per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto". La condanna, si è detto, deve presupporre "la certezza della colpevolezza", mentre "l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza". 11.6. In conclusione, deve riconoscersi che la riforma della sentenza di primo grado operata dalla TE d'appello di Napoli non abbia rispettato i criteri sopra evidenziati, sicché deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza in ordine alla posizione di IA FO con rinvio ad altra sezione della TE d'assise d'appello di Napoli.
12. LL AN.
La sentenza di secondo grado ha confermato la responsabilità di AN IC in ordine al reato di partecipazione all'associazione camorristica, per il quale è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione.
12.1. Il difensore di AN IC, avvocato Carlo De Stavola, deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 416 bis c.p., nonché il vizio di motivazione, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei pentiti IO DE IM, NE IA e FR DI BO. In particolare, il ricorrente assume che i giudici non hanno verificato in maniera corretta l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie, che rivelano elementi di imprecisione e di contraddizione che avrebbero dovuto portare ad escludere la partecipazione dell'imputato all'associazione. Del resto, si rileva come l'appartenenza all'organizzazione viene desunta unicamente dal rapporto di amicizia che LL aveva con IA TE, elemento questo che non appare sufficiente a dimostrare l'affectio societatis in mancanza dell'individuazione di specifici contributi offerti all'associazione.
Viene anche messo in evidenza che la sentenza si è limitata a prendere in considerazione le sole accuse a carico dei collaboratori, trascurando le dichiarazioni favorevoli rese da altri, tra cui PE TO, FF FE, DI LA NE, PE GA, PE AN e Di LA TO. Per quanto riguarda le dichiarazioni accusatorie di GN NI, il ricorrente rileva che si tratta di accuse prive del requisito dell'indipendenza, in quanto rese da un soggetto che ha potuto ascoltare tutte le deposizioni rese nel corso del primo grado e solo successivamente ha iniziato la collaborazione. Con un altro motivo il difensore lamenta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche. 12.2. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza soprattutto sotto il profilo del difetto di motivazione in rapporto all'art. 192 c.p.p., comma 3, lamentando che i giudici abbiano ritenuto l'LL partecipe dell'associazione sulla base del rapporto di amicizia che lo legava a TE IA, valutando in maniera superficiale le dichiarazioni dei collaboratori e i ritenuti riscontri.
Invero, i giudici d'appello hanno proceduto, anche in questo caso, ad una completa rivalutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori DE IM, IA, DI BO e AS, tenendo conto altresì delle accuse di GN, e le hanno ritenute reciprocamente convergenti nel nucleo essenziale costituito dall'essere l'imputato un imprenditore organico al clan dei casalesi, affiliato al clan, in quanto uomo di fiducia di IA TE, addetto all'attività di riciclaggio nel cambio di assegni postdatati provento di estorsione, proprio grazie alla sua attività di imprenditore. La sentenza evidenzia le specifiche condotte in base alle quali è pervenuta al giudizio di responsabilità dell'LL: la partecipazione a riunioni in cui si decidevano i lavori da fare;
l'attività consistente nel portare agli affiliati i messaggi del capo clan, cioè di IA TE;
l'intermediazione nella raccolta di tangenti "portando i suoi colleghi imprenditori al cospetto di IA TE per chiudere i lavori"; l'attività di riciclaggio nel cambio degli assegni postdatati provento di estorsione;
l'attività di prestanome con le ditte in favore di IA TE;
l'attività di appoggio logistico per favorire la latitanza di quest'ultimo; l'attività di condizionamento politico. I giudici hanno dato conto delle ragioni per cui LL non era stipendiato, dal momento che con la sua partecipazione al clan otteneva una serie di vantaggi attraverso appalti e tavori che l'associazione pilotava a suo favore e nell'interesse di TE IA;
hanno motivato l'esclusione della configurabilità sia del concorso esterno che del semplice favoreggiamento personale, evidenziando la "pluralità degli apporti" che LL ha reiteratamente fornito all'organizzazione, indicativi di una vera e propria affectio societatis funzionale ad avvantaggiare il sodalizio criminale, espressione di un inserimento organico nell'associazione, dovendo escludersi che si tratti di condotte volte alla semplice protezione di IA TE. Rispetto a questa ricostruzione attenta alla genesi e ai ONnuti delle chiamate in correità, reciprocamente riscontrate e verificate anche su base documentale, le censure svolte nel ricorso si rivelano semplici critiche dirette a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, comunque inidonee ad evidenziare contraddizioni intrinseche nella motivazione. Peraltro, rispetto al corposo materiale probatorio utilizzato, le censure relative alla vicenda dell'immobile ritenuto intestato fittiziamente all'imputato, ma in realtà acquistato da IA TE, non appaiono comunque in grado di disarticolare la motivazione: infatti, anche escludendo tale episodio dal materiale probatorio utilizzabile, residuano tutte le molteplici condotte evidenziate nella sentenza in base alle quali i giudici sono pervenuti a ritenere l'LL intraneo all'associazione.
12.3. Inammissibile è pure il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio: la sentenza ha escluso le attenuanti generiche considerando la gravità delle condotte e il ruolo dell'imputato nell'associazione, motivando correttamente anche sull'entità della pena applicata.
12.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
13. IOne AN:
La TE d'appello ha confermato la condanna di NE AN alla pena di quattro anni di reclusione per partecipazione ad associazione camorristica denominata clan dei casalesi, nel periodo dal 1988 al 1991, epoca della morte di NZ DE CO, al quale era legato.
13.1. Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Renato Jappelli.
Con il primo motivo deduce un travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese da DE IM IO e da AN PE, che i giudici d'appello hanno ritenuto convergenti in ordine all'utilizzo dell'abitazione di NE per organizzare l'omicidio di OL RT: si assume, invece, che il AN non ha fatto riferimento all'omicidio del RT, ma a quello in danno di NI ZI, sicché si sarebbe dovuto escludere la convergenza delle due dichiarazioni accusatorie. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p. e il vizio di motivazione, rilevando l'estrema genericità delle accuse formulate dai collaboratori che si sono limitati a riferire che l'imputato svolgeva un ruolo di fiancheggiatore del clan dei casalesi in cambio di appalti per la sue ditte. Più precisamente viene messo in rilievo la mancanza di coincidenza tra le dichiarazioni dei collaboratori sia sulla messa a disposizione del suo appartamento al clan, sia sulla natura degli appalti che avrebbe ricevuto;
per quanto concerne gli appalti sui lavori TAV e Regi Lagni la TE d'appello, pur in presenza delle prove sulla estraneità del NE rispetto a questi lavori, si è comunque riferita a tali appalti per dimostrare la convergenza e la non genericità delle dichiarazioni accusatorie;
stesso discorso per i lavori di Aversa, che il giudice di primo grado ha utilizzato per escludere la partecipazione dell'imputato al clan dopo il 1991.
Con il terzo motivo viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione nel punto in cui ritiene sussistente la convergenza delle dichiarazioni in ordine agli appalti nonostante le dichiarazioni contrastanti dei collaboranti, sostenendo che ciò che rileva è il dato oggettivo che l'imputato ha effettivamente ricevuto numerosi lavori, da cui i giudici desumono, inoltre, l'esistenza di un rapporto privilegiato e di protezione da parte dell'associazione. Con l'ultimo motivo si deduce la violazione degli artt. 438 e 442 c.p.p. in ordine alla mancata riduzione della pena come conseguenza dell'illegittimo diniego del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata nel corso dell'udienza preliminare, censurando inoltre la motivazione della sentenza che ha ritenuto corretto il diniego in quanto il processo all'epoca non poteva essere deciso allo stato degli atti.
13.2. Il ricorso è inammissibile.
Con i primi tre motivi il ricorrente ONsta l'intera ricostruzione dei fatti così come ritenuti in sentenza, evidenziando la genericità delle accuse, nonché la mancanza di convergenza delle chiamate in correità sotto diversi profili.
Invero, anche in questo caso la TE d'appello ha compiuto una rivalutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori (DE IM, AN, AS, GA e IA), ritenendoli del tutto credibili ed escludendo che si sia trattato di accuse generiche e prive di significato;
inoltre, ha considerato pienamente riscontrate tali accuse, da cui ha desunto la piena intraneità dell'imprenditore NE nell'associazione camorristica, con un rapporto privilegiato con DE CO NZ. In particolare, i giudici hanno bene evidenziato come le chiamate in correità siano reciprocamente convergenti nel nucleo essenziale delle accuse, attraverso cui è emerso sia il ruolo statico, che quello dinamico dell'imputato nell'ambito dell'associazione, consistito, soprattutto, nell'apprestare mezzi logistici in favore dell'associazione, mettendo a disposizione la sua abitazione per le esigenze degli affiliati e nel fungere da prestanome del clan attraverso la sua attività di impresa. La sentenza evidenzia anche un ulteriore riscontro, che individua nell'avere il NE accompagnato DE CO da MA VI, elementi di vertice della criminalità organizzata ed entrambi latitanti, vicenda questa a cui viene dato un ampio rilievo, proprio perché conferma l'intraneità dell'imputato nell'associazione, dal momento che gli viene affidato il delicato compito di far incontrare due capi dell'organizzazione criminale, peraltro latitanti. Rispetto a questi elementi le critiche mosse nel ricorso in ordine ad alcune carenze nei riscontri, soprattutto riguardo ai lavori che NE avrebbe ottenuto in cambio del suo apporto, si rivelano del tutto inidonee a mettere in difficoltà la motivazione della sentenza. La TE d'assise d'appello ha spiegato, in maniera coerente e logica, che la partecipazione dell'imputato non si basa solo sui riscontri relativi ai lavori ottenuti dalla sua impresa, ma dal suo diretto coinvolgimento nelle attività logistiche dell'associazione, coinvolgimento rispetto al quale i "benefici ricevuti" valgono come riscontri logico individualizzante, che si inseriscono nella convergenza del molteplice rappresentato, appunto, dalle chiamate in correità. Peraltro, anche in relazione ai "benefici", la sentenza precisa come vi sia comunque una convergenza sugli elementi essenziali delle accuse, in quanto è emerso l'esistenza di un rapporto privilegiato e di protezione dell'impresa del NE nell'aggiudicazione dei lavori, per lo meno in relazione agli appalti e subappalti aggiudicati alla SC e, successivamente, alla ditta LA, presso la quale l'imputato figurava, solo formalmente, come dipendente. Negli anni presi in considerazione il NE, con sorprendente costanza, ha sempre ottenuto, secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, lavori dalle amministrazioni pubbliche locali, in concomitanza con l'ascesa del gruppo DE CO e la circostanza che non vi siano certificazioni da parte di alcuni comuni sui lavori aggiudicati non è elemento in grado di mettere in crisi la ricostruzione operata dai giudici, in quanto si è trattato, il più delle volte, di appalti e subappalti occulti. Al contrario, conferma una tale ricostruzione la circostanza, puntualmente rilevata in sentenza, che l'imputato fosse titolare di redditi modesti se non irrisori, in obiettivo contrasto con il volume d'affari che risulta dal numero e dalla qualità dei lavori svolti.
Le dedotte imprecisioni circa i riscontri tra alcune dichiarazioni non appaiono in grado di disarticolare la motivazione su cui si basa la sentenza che ha preso in considerazione una serie di elementi significativi ed essenziali per ritenere il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'associazione camorristica.
13.3. Riguardo al motivo con cui si lamenta la mancata riduzione della pena a seguito dell'illegittimo diniego del pubblico ministero rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato, si osserva che sul punto la TE d'appello ha già offerto una risposta, evidenziando che il dissenso risulta correttamente motivato in rapporto alla ritenuta non definibilita del processo allo stato degli atti, per l'incompletezza del quadro probatorio. Si tratta di una valutazione di merito, che non può essere oggetto di verifica in sede di legittimità.
13.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
14. RA SE:
La sentenza d'appello ha confermato la condanna di RA SE alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. 14.1. Con distinti atti hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato.
L'avvocato LO Trofino con il primo motivo impugna con la sentenza anche le ordinanze dibattimentali di seguito indicate con cui i giudici di primo e di secondo grado avevano respinto le eccezioni di nullità proposte, censurando le motivazioni offerte dai giudici e chiedendo, in accoglimento di tali eccezioni, la nullità dell'intero giudizio.
In particolare, con l'ordinanza del 18.11.1998 era stata respinta l'eccezione di nullità dell'intera fase dell'udienza preliminare per violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) per avere il pubblico ministero omesso di depositare alcune bobine ed alcune trascrizioni integrali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia, effettuati dopo l'entrata in vigore dell'art. 141 bis c.p.p., omissione che avrebbe dovuto determinare la nullità del decreto che dispone il giudizio, in quanto fondato su atti e interrogatori inutilizzabili;
con le ordinanze del 14.3.2001 e del 18.4.2002 erano state risolte due questioni riguardanti la regolarità del procedimento probatorio in tema di escussione degli imputati DI BO FR e IA NE;
con l'ordinanza dell'11.4.2001 era stata respinta l'eccezione difensiva sull'applicabilità della L. n. 45 del 2001 anche ai soggetti che avevano collaborato nel periodo antecedente l'entrata in vigore della nuova normativa, con riferimento al limite temporale di 180 per giorni per le dichiarazioni collaborative;
con l'ordinanza 18.6.2001 era stata respinta l'eccezione di violazione dell'art. 106 c.p.p., comma 4 relativa all'assunzione della difesa di più collaboratori di giustizia da parte di un difensore.
Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, si deduce sia l'illogicità della motivazione che la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, ONstando la ritenuta attendibilità degli stessi e la convergenza delle dichiarazioni rese. La ricostruzione del ruolo dell'imputato all'interno dell'associazione, come soggetto in grado di assicurare il sostegno logistico ed economico alle attività di TE IA non trova riscontro negli atti, da cui emerge, secondo la difesa, solo l'esistenza di un rapporto di antica amicizia con IA TE:
si assume, infatti, che se l'imputato avesse avuto un rapporto di contiguità criminale con TE IA e la sua organizzazione non si comprende per quale ragione, pur essendo presente sul luogo degli appostamenti per l'eliminazione del Di FA, non abbia mai partecipato a tali operazioni, per stessa ammissione del collaboratore di giustizia FR DI BO. Inoltre, vengono prese in esame e criticate le circostanze valorizzate dalla sentenza relative all'arresto in Francia di CE IA, alla telefonata fatta dall'imputato ad un giornalista di Repubblica e all'unico precedente penale a carico dell'imputato, risalente al 1988, mentre si rileva come i giudici abbiano del tutto trascurato le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso AR. Con un successivo motivo si deduce la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies con riferimento alla confisca di due autovetture disposta in mancanza dei presupposti di legge.
14.2. Con distinto ricorso l'avvocato LO ER censura anch'egli la sentenza in rapporto ai contributi dei collaboratori ed evidenzia come le dichiarazioni di AS e di GA non siano affatto coincidenti in relazione alla vicenda dell'appalto del Comune di S. Marcellino, rispetto alla quale il secondo esclude il coinvolgimento dell'imputato; inoltre, viene messo in rilievo come il riconoscimento della sua qualità di "imprenditore camorrista" è avvenuto in sentenza anche in base ai riferimenti dei lavori affidati allo stesso con l'aiuto dell'organizzazione criminale, tra cui i lavori dell'Alta Velocità, gli appalti al Comune di Aversa e al Comune di Villa Literno, lavori in realtà che l'imputato non ha mai effettuato, sicché la motivazione si fonda su dati di fatto inesistenti. In sostanza si sostiene che l'imputato abbia avuto rapporti di lavoro solo con TE IA, ma ciò non può portare a ritenerlo intraneo all'associazione.
Con un altro motivo si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
14.3. Il ricorso è inammissibile.
I motivi ONnenti le indicate eccezioni di nullità relative ad alcune ordinanze sono da considerare generici, in quanto ripropongono le medesime doglianze fatte valere in appello e, come è noto, qualora i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p., lett. c). In ogni caso, deve sottolinearsi che si condividono le risposte fornite al riguardo dalla sentenza impugnata (da pag. 77 a pag. 143), sicché deve riconoscersi che si tratta, comunque, di motivi manifestamente infondati, come questo Collegio ha già avuto modo di sottolineare in precedenza, esaminando alcune posizioni, come quella di NI ET, alle cui conclusioni si rinvia (v. 10.3), 14.4. Per quanto riguarda i motivi con cui si ONsta la responsabilità dell'imputato, deve sottolinearsi che si tratta di censure attinenti alle valutazioni date dai giudici alle dichiarazioni dei collaboranti e ai relativi riscontri, censure che propongono una lettura alternativa del ONnuto delle chiamate in correità, ma che non evidenziano alcuna contraddizione intrinseca nella motivazione ONnuta nella sentenza impugnata, che oltre ad essere coerente rispetto agli elementi di prova raccolti e logica nella loro valutazione, ha fatto una corretta applicazione delle disposizioni processuali in materia di prova dichiarativa. In particolare, la sentenza impugnata rivaluta le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti AS, DE IM, Di ON, GA e NE IA che ritiene attendibili intrinsecamente e riscontrate reciprocamente, secondo i giudici anche RA, come pure LL, è stato un "imprenditore camorrista", strettamente legato a TE IA, affiliato all'associazione con il ruolo di informatore del capo, nonché di riciclatore degli assegni frutto di estorsioni, presente anche nelle azioni militari di appostamento, competente nella gestione degli appalti che riceveva grazie all'intervento del clan. Il ruolo di partecipe del FE emerge, nella ricostruzione dei giudici di merito, soprattutto in rapporto al diretto coinvolgimento in azioni tipicamente "camorristiche", tra cui la sua partecipazione al ferimento del OR oppure il delicato compito di raccordo svolto tra IA TE e gli altri affiliati o, ancora, le informazioni rese per l'attentato a DE CO, tutti episodi in cui l'imputato non presta il suo apporto in qualità di imprenditore, ma come uno dei tanti intranei all'associazione criminosa. Accanto a questa diretta e tradizionale partecipazione alla compagine associativa, FE svolgeva anche l'attività di imprenditore "per conto" della camorra, partecipando alle gare di appalto di lavori, gare che venivano pilotate a suo favore proprio in quanto "rappresentante" della camorra;
nella sentenza si sottolinea, inoltre, l'attività di FE impegnato, sempre come imprenditore, nel settore del riciclaggio, ripulendo le cambiali ricevute dall'associazione camorristica a seguito delle attività estorsive.
Rispetto a questa ricostruzione appare del tutto infondata la pretesa difensiva di ridurre ad un rapporto di amicizia la relazione del FE con IA TE, che invece i giudici, in maniera coerente, la collocano all'interno di un rapporto privilegiato nell'ambito dell'associazione camorristica.
14.5. Così come risulta manifestamente infondato anche l'altro motivo con cui, per ONstare il carattere camorristico dell'impresa del FE, si evidenzia che la sentenza non abbia indicato i lavori ricevuti in appalto come contropartita: si osserva, come sul punto la sentenza non solo ha specificamente indicato una serie di appalti gestiti dall'impresa dell'imputato, ottenuti attraverso condizionamenti delle gare, ma ha anche sottolineato che molti dei lavori cui i collaboratori hanno fatto riferimento sarebbero stati ottenuti in subappalto, quindi senza lasciare tracce documentali evidenti, con la conseguenza che non possono considerarsi incoerenti quelle dichiarazioni accusatorie che non hanno trovato riscontri documentali, ma che comunque sono state ritenute convergenti reciprocamente su tali elementi.
14.6. Correttamente i giudici hanno negato l'applicazione delle circostanze attenuanti, motivando sul ruolo di uomo di fiducia del capo che il AR ha svolto all'interno dell'associazione criminosa e, quindi, evidenziando la sua pericolosità sociale. 14.7. Riguardo alle censure mosse contro il provvedimento di confisca, si rileva che la TE territoriale ha evidenziato come l'imputato non abbia assolto all'onere di allegazione di dimostrare la legittimità degli acquisti dei sei autoveicoli e del furgone oggetto di sequestro, i cui costi di acquisto e di gestione non sono apparsi proporzionati ai suoi redditi.
14.8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
15. NA PE:
In primo grado NA PE è stato condannato a sei anni di reclusione per il reato di associazione camorristica, quale imprenditore organico al clan dei casalesi. La sentenza di appello ha evidenziato che l'imputato era già stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per la vicenda degli appalti dei Regi Lagni, che comprende un arco di tempo che va dal 1984 al 1994, sicché tenuto conto che la ONstazione di cui al presente procedimento riguarda gli anni dai 1988 al 1996, il tema della decisione ha riguardato il periodo 1995-1996 per accertare se la partecipazione all'associazione criminale del NA fosse proseguita fino, appunto, al 1996. Gli elementi acquisiti hanno portato i giudici ad escludere che la condotta di partecipazione si sia spinta oltre il 1994, per cui hanno dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato, essendo stato l'imputato già condannato per il medesimo fatto. La sentenza ha comunque confermato la statuizione sulla confisca dei beni disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in quanto trattandosi di misura di prevenzione la sua applicazione non viene impedita dal divieto di cui all'art. 649 c.p.. 15.1. L'avvocato Mauro Valentino, nell'interesse dell'imputato, deduce due motivi.
Con il primo censura la sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità di NA PE basata sulle dichiarazioni accusatorie, smentite dalla documentazione prodotta dalla difesa, da cui non risulta che l'imputato abbia eseguito, con la sua ditta, i lavori pubblici cui i collaboratori hanno fatto riferimento. Con il secondo motivo ONsta la sentenza con riferimento alla disposta confisca, avente ad oggetto il ricavato della vendita dei beni confiscati, in quanto si tratta di beni di cui non è stata dimostrata l'illecita provenienza.
15.2. Il primo motivo è del tutto generico, in quanto deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in riferimento alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, senza considerare che la sentenza non ha compiuto alcun accertamento sulla sua responsabilità, avendo applicato l'art. 649 c.p.p. e dichiarato l'improseguibilità dell'azione penale.
15.3. Infondato è il secondo motivo relativo alla disposta confisca. Infatti, la circostanza che la sentenza di appello abbia dichiarato il non doversi procedere per precedente giudicato non è di ostacolo al provvedimento di confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in quanto presupposto della misura di prevenzione reale è pur sempre una sentenza di condanna, costituita, nella specie, dalla pronuncia che ha riconosciuto il NA responsabile del reato di partecipazione ad associazione camorristica fino al dicembre 1994. In ogni caso i giudici hanno sottolineato che dinanzi alla rilevata sproporzione tra redditi e beni posseduti l'imputato non ha allegato alcun elemento di prova convincente.
15.4. Il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
16, - AL OL, NZ ER, DR TE e AL RG.
La TE d'assise d'appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato ER NZ e ER OL, rispettivamente padre e figlio, alla pena di cinque anni di reclusione perché ritenuti responsabili di partecipazione all'associazione dei casalesi, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER OL per precedente giudicato e ha qualificato come concorso esterno la condotta di ER NZ, limitandola al periodo 26.5.1988-27.8.1989 e 1.5.1990-6.3.1991, coincidente con l'effettivo supporto logistico offerto al latitante MA VI e alla stessa organizzazione criminosa dei casalesi, mettendo a disposizione la propria abitazione per gli incontri degli affiliati, riducendo la pena a quattro anni di reclusione. Inoltre, ha confermato le disposizioni in materia di confisca. I giudici di secondo grado hanno invece confermato la condanna a sei anni di reclusione nei confronti di TE DR, ritenuto responsabile di appartenenza al clan dei casalesi alle dipendenze di NE, capozona di Castelvolturno, con compiti di controllo del territorio e addetto, prevalentemente, al settore delle estorsioni. Circa la posizione di RG AL, la sentenza d'appello ha confermato la condanna a dodici anni di reclusione riconoscendogli il ruolo dirigente del sodalizio dei casalesi, in qualità di capo zona del Villaggio LA, alle dirette dipendenze di GN. 16.1. L'avvocato Angelo Raucci ha proposto un unico ricorso per cassazione nell'interesse di NZ ER, ER OL, DR TE e AL RG;
nell'interesse di TE ha proposto ricorso anche l'avvocato Anastasio AN. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e il vizio di motivazione in ordine alle posizioni di
ER NZ, ritenendo che la sentenza impugnata non abbia valutato l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e, in particolare, evidenzia come le dichiarazioni di DE IM, IA e La TO non sono state oggetto di verifica in ordine alla attendibilità interna e difettano i riscontri oggettivi;
per quanto attiene alle accuse di GN si rileva che i giudici si sarebbero limitati ad un generico riferimento sul ruolo da questi rivestito all'interno dell'organizzazione. Con il secondo motivo viene denunciata l'erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis c.p., rilevando che dalle stesse argomentazioni utilizzate in sentenza i giudici avrebbero dovuto qualificare la condotta di ER non come concorso esterno nell'associazione, ma come favoreggiamento aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Infatti, si rileva che la condotta che gli stessi collaboratori di giustizia imputano a NZ ER è quella di avere consentito a VI, all'epoca era latitante, di utilizzare la sua abitazione per riunioni dell'associazione, condotta in cui difetta la necessaria contiguità con l'organizzazione criminale. Con il terzo motivo si ONsta la confisca dei beni appartenenti a ER NZ e ER OL (nonché a VA NO) ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in quanto disposta retroattivamente su beni acquistati prima della condotta delittuosa attribuita in sentenza a NZ AL.
Con il quarto motivo si eccepisce la prescrizione del reato ONstato a NZ ER, rilevando che la cessazione dei suo rapporto con il clan coincide con il decesso di VI, avvenuto circa venti anni fà.
Con il quinto motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e il conseguente vizio di motivazione in relazione alle posizioni di DR TE e AL RG, rilevando che i giudici non hanno compiuto alcuna valutazione sull'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia che li accusano. Con il sesto motivo viene dedotta l'illogicità della motivazione della sentenza nel punto in cui attribuisce al RG un ruolo direttivo nell'associazione, senza prendere in alcuna considerazione le dichiarazioni rese da NI GN.
16.2. Con un distinto ricorso l'avvocato AN Anastasio deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 sostenendo che le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia non consentono di ritenere provato l'inserimento di TE nell'associazione in mancanza di riscontri esterni;
nemmeno la frequentazione con il NE sarebbe in grado di dimostrare la sua partecipazione all'organizzazione, in quanto si tratterebbe di un rapporto di amicizia risalente.
16.3. I motivi proposti nell'interesse di TE e RG sono generici e, comunque, manifestamente infondati.
Il ricorso denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art.192 c.p.p., comma 3 per non avere i giudici valutato l'attendibilità
intrinseca dei collaboratori, laddove la sentenza impugnata, per entrambi gli imputati, ha proceduto ad un approfondito riesame delle dichiarazioni accusatorie a loro carico riconoscendo una piena attendibilità ai collaboratori.
Inoltre, nel ricorso si ONsta la sentenza per avere riconosciuto a RG un ruolo direttivo nell'associazione, ma sul punto la motivazione è assolutamente rigorosa, in quanto desume la posizione di capo zona nel territorio del Villaggio LA dell'imputato dalle convergenti dichiarazioni di FE, Ferriera, IA, AS e DI BO, precisando che tale ruolo venne acquisito dagli anni 1992-93. La circostanza riferita da GN, su cui insiste la difesa, secondo cui RG era "stipendiato", non fa venir meno automaticamente il suo ruoto direttivo, in quanto il fatto di ricevere uno stipendio dall'associazione non appare incompatibile con un incarico di vertice, tenuto conto del tipo di organizzazione e della sua collocazione sul territorio.
Per quanto concerne la posizione di TE i giudici di secondo grado hanno confermato la valutazione positiva ONnuta nella prima sentenza in ordine alla sussistenza di validi riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori sull'inserimento dell'imputato nell'associazione. In particolare, la TE territoriale ha ritenuto pienamente convergenti e sovrapponibili le fonti accusatorie, evidenziando che tutti i suoi accusatori, AS, DE IM, IA e GN, lo indicano come inserito nel gruppo di AL NE, facente parte del clan dei casalesi, attribuendogli il ruolo di addetto alle estorsioni nei cantieri, impegnato inoltre in alcuni episodi di sangue, con il compito di "specchiettista". Risulta, pertanto, del tutto generica la critica svolta sul punto nel ricorso proposto dall'avvocato Anastasio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda le posizioni di TE e di RG, con la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
16.4. In relazione alla posizione di AL NZ si rileva, anche in questo caso, la manifesta infondatezza del motivo con cui viene censurata la sentenza sotto il profilo della omessa valutazione dell'attendibilità dei collaboratori. Approfondito è l'esame del ONnuto delle dichiarazioni degli accusatori dell'imputato (DE IM, IA, La TO e GN) e altrettanto attenta è la verifica dei riscontri ottenuta attraverso il confronto dei diversi narrati convergenti nell'indicare una serie di condotte poste in essere nell'interesse dell'associazione mafiosa. Il ricorrente ONsta in particolare le accuse del GN, ma anche a voler escludere tali dichiarazioni dal quadro probatorio resterebbero comunque a carico di AL NZ le chiamate in correità degli altri collaboratori, convergenti e reciprocamente riscontrate, sicché il motivo proposto si rivela del tutto inidoneo a mettere in crisi la struttura della motivazione ONnuta in sentenza.
Infondato è, inoltre, l'altro motivo con cui si assume che la condotta dell'imputato andava qualificata correttamente come favoreggiamento personale aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7 e non come concorso esterno in associazione mafiosa.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa TE il concorso esterno in associazione mafiosa si distingue dal favoreggiamento personale perché gli effetti delle condotte del soggetto agente devono risultare utili per l'intera associazione e non solo per qualche suo componente (tra le tante, Sez. 1, 22 novembre 2006, n. 1073, Alfano ed altri;
Sez. 1, 11 dicembre 2008, n. 54 Sarracino). In altri termini, le condotte poste in essere devono essere funzionali a fornire un contributo consistente al sodalizio e non solo a favorire la persona fisica in quanto tale: l'aiuto deve indirizzarsi all'organizzazione, garantendone la capacità operativa. Nella specie, l'imputato è accusato di aver messo a disposizione dell'associazione reiteratamente la propria abitazione sia per proteggere la latitanza di MA VI, uno dei capi del clan dei casalesi, sia per consentire riunioni operative cui prendeva parte lo stesso VI per dare indicazioni sulla gestione del sodalizio.
In proposito la sentenza ha ritenuto che non si sia trattato di un'attività fornita solo in forza di un legame personale con VI MA, ma di un aiuto prestato all'intera organizzazione, dal momento che tanto la protezione di VI, quanto lo svolgimento di riunioni strategiche con la partecipazione di altri affiliati erano rivolte a consentire all'organizzazione di poter continuare ad operare, perseguendo i propri scopi illeciti, nonostante il capo fosse latitante e, quindi, avesse uno spazio di manovra limitato sul territorio. Appare del tutto corretta la qualificazione di tali condotte nell'ambito della figura del concorso eventuale.
16.5. Infondato è pure il motivo con cui NZ ER, assieme al figlio OL ER, ONsta la confisca dei beni disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. La medesima questione era stata già proposta in secondo grado e respinta dalla TE di appello con motivazione che questo Collegio condivide. Infatti, la speciale ipotesi di confisca disciplinata nell'art. 12 sexies cit. è una misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione e che non ne giustifichi la provenienza, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno collegati da un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata inflitta la condanna ed a prescindere dall'epoca dell'acquisto, che però non deve risalire ad un'epoca talmente precedente la commissione del reato da far venir meno, ictu oculi, la presunzione che la loro disponibilità sia riconducibile a quell'attività delittuosa. In sostanza, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui è intervenuta condanna (Sez un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella). Questo stesso principio trova applicazione anche nel caso in cui l'acquisto sia avvenuto in epoca precedente all'entrata in vigore della disciplina di cui alla L. n. 356 del 1992, tenuto conto che il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza (art.200 c.p.), tra cui è ricompresa la confisca ex art. 12 sexies cit.
Tale conclusione non viene messa in crisi dalla sentenza n. 97 del 2009 della TE costituzionale, a cui si richiama la difesa dei ricorrenti, in quanto questa decisione riguardava una confisca per equivalente avente sicura natura sanzionatola e in quanto tale assoggettata al regime di irretroattività della legge penale ai sensi dell'art. 25 Cost.. Per il resto il ricorso propone motivi che attengono alla motivazione del provvedimento riguardante la confisca, non censurabile in questa sede.
16.6. Infine, deve respingersi l'eccezione di prescrizione del reato formulata nell'interesse di NZ ER, tenuto conto che la sentenza ha ritenuto il reato commesso fino al 6.3.1991, sicché tenuto conto dell'aggravante ONstata (art. 416 c.p., comma 4), deve escludersi che il termine di prescrizione del reato sia ad oggi decorso: infatti, nella specie trova applicazione la disciplina antecedente alla L. n. 251 del 2005, per cui il termine da prendere in considerazione è quello di quindici anni aumentato della metà per effetto del combinato disposto dell'art. 157 c.p., n. 2, art. 160 c.p. ante riforma. 16.7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in ordine alle posizioni di ER NZ e ER OL, con la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. 17. AT OL:
La TE d'appello ha ridotto ad anni otto di reclusione la pena nei confronti di AT OL, ritenuto partecipe dell'associazione, nel ruolo di capo zona di Cesa, posizione che, secondo i giudici, riuscì a rivestire dopo la morte di LI, con il quale era affiliato.
17.1. L'avvocato Baldascino FO ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato.
Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per avere riconosciuto il difetto di motivazione della decisione di primo grado sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie e per avere sanato tale mancanza con una integrazione motivazionale, in questo modo violando il principio del doppio grado di giurisdizione stabilito in favore dell'imputato.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e il vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente assume sia stata omessa la valutazione sulla attendibilità generale dei collaboranti FF FE, DE IM IO, PE AN, NE IA e GN NI, sulle cui accuse è in gran parte basata la sentenza di condanna. Il ricorso passa poi ad esaminarne le varie contraddizioni e la mancanza di riscontri tra le dichiarazioni rese. Il terzo motivo pone la questione della permanenza dell'imputato nell'associazione mafiosa con riferimento al giudicato della precedente sentenza relativa al clan LI. Più precisamente, si deduce la violazione dell'art. 649 c.p.p., in quanto se le sentenze riguardanti il presente procedimento ritengono che il periodo antecedente al 1988 è da considerare estraneo alla ONstazione, ne consegue che la partecipazione del AT, essendo limitata agli anni 1986-1988, risulta ricompresa nella menzionata sentenza LI. Su questo punto la TE d'appello si contraddice, perché confonde la interruzione giudiziale della permanenza con la cessazione di fatto della condotta permanente o perdurante tipica del reato associativo. Di fatto o la sentenza LI riguarda fatti specifici, quindi non è da prendere in considerazione per il reato associativo ONstato all'imputato, oppure rappresenta l'antecedente logico dell'associazione in esame, che continua anche dopo la scomparsa di LI.
Con il quarto motivo si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con la menzionata sentenza LI, ONstando la motivazione che sul punto ha offerto la TE d'appello, giustificando la scelta per la discontinuità genetica tra le due associazioni, di cui la seconda si sarebbe costituita sulle ceneri della prima con l'eliminazione del suo unico leader carismatico. La tesi del ricorrente è, invece, nel senso che non si tratta di due associazioni distinte, ma della stessa compagine criminosa diretta da soggetti diversi, in rapporto di continuità con il clan LI, in quanto l'eliminazione del "capo" non rappresenta la disintegrazione dell'organizzazione criminosa.
Con il quinto motivo si censura la decisione per avere ritenuto la sussistenza dell'aggravante del condizionamento amministrativo- politico di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3, in mancanza di episodi significativi in tal senso.
Con il sesto motivo si ONsta la ritenuta applicazione dell'aggravante delle armi di cui al citato art. 416 bis c.p., commi 4 e 5. Con il settimo motivo si lamenta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche, senza alcuna adeguata motivazione.
Con l'ultimo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla condanna in solido alle spese processuali a carico di tutti gli imputati, senza distinguere tra i diversi reati e omettendo il pagamento prò quota;
inoltre, ripropone l'eccezione di costituzionalità dell'art. 535 c.p.p., comma 2 nella parte in cui prevede l'obbligo solidale al pagamento delle spese. 17.2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la TE di secondo grado non ha fatto altro che integrare la motivazione sull'attendibilità intrinseca dei collaboratori, operazione che ben poteva compiere in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che sono attribuiti al giudice dell'appello in base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio. Del resto questa TE ha ritenuto che anche l'assoluta mancanza di motivazione non determina la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604 c.p.p. con conseguente obbligo di trasmissione degli atti al giudice di primo grado, ma il giudice d'appello deve provvedere alla redazione integrale della motivazione mancante (Sez. un., 27 novembre 2008, n. 3287, R.), sicché, a maggior ragione, può provvedere alla integrazione della motivazione su un punto trascurato o comunque malamente motivato dal primo giudice. Ed è quanto è accaduto nel caso in esame.
17.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato in ordine all'attendibilità generale dei collaboratori, procedendo ad una attenta valutazione delle loro dichiarazioni che ha ritenuto precise, circostanziate e riscontrate reciprocamente. Rispetto a questa valutazione, che si fonda su una attenta e logica ricostruzione degli atti processuali, il ricorrente oppone una serie di critiche dirette ad evidenziare l'inattendibilità dei dichiaranti, critiche che finiscono però per attingere al merito della valutazione e che in ogni caso appaiono inidonee a scalfire il nucleo essenziale delle accuse rivolte al AT. Accuse che riferiscono, concordemente, che l'imputato ha fatto parte dell'associazione in cui ha ricoperto il ruolo di capo zona di Cesa, dopo avere fatto parte dell'organizzazione di LI;
che una volta entrato a far parte del clan dei casalesi è entrato in conflitto con EO MA, facente parte di un gruppo avverso ai casalesi da cui subì anche un attentato da cui riportò la ferita ad un occhio;
che riceveva regolare stipendio per i suoi compiti di capo zona. Si tratta di circostanze rilevanti, che hanno trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni rese da FE, AN, IA, DE IM e GN, sulle quali i giudici di merito hanno articolato il giudizio di responsabilità dell'imputato.
17.4. Del tutto infondato è anche l'altro motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 649 c.p.p. Invero, la sentenza impugnata aveva già offerto una risposta coerente all'eccezione di giudicato, escludendo che vi fosse una sovrapposizione dei fatti in ONstazione con quelli oggetto della precedente condanna per l'appartenenza del AT al clan LI, dal momento che la sentenza divenuta irrevocabile riguardava condotte consumate fino al 1986, quindi non ricomprese nel presente procedimento;
inoltre, i giudici d'appello hanno pure ribadito l'esclusione di ogni rapporto di continuità tra il gruppo LI ed il clan dei casalesi, per cui ogni riferimento o richiamo a precedenti giudicati risulta inutile.
17.5. Collegato al precedente motivo è quello in cui si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti ONnuti nella c.d. sentenza LI: anche in questo caso non può che concordarsi con quanto rilevato dalla TE d'assise d'appello che, richiamando sul punto una decisione di questa TE relativa al procedimento principale avente ad oggetto altri partecipi del clan dei casalesi, ha confermato come tra le due associazioni non sussista alcuna relazione di continuità, presentando le due organizzazioni caratteristiche diverse ed essendo costituita la seconda come alternativa alla prima, in quanto formatasi "sulle ceneri" di quello che fu il gruppo di LI, con l'eliminazione del suo "unico leader carismatico". In sostanza, con un giudizio valutativo di fatto, non sindacabile in questa sede, i giudici hanno ritenuto che si è trattato di due distinte organizzazioni mafiose, di cui l'imputato ha fatto parte in tempi diversi. Ne consegue che, trattandosi di due fatti storici e giuridicamente distinti, che integrano in entrambi i casi fattispecie associative, l'imputato, in quanto partecipe in tempi diversi di due diverse associazioni criminali, distinte ed autonome, anche se hanno perseguito finalità omogenee, deve essere ritenuto responsabile di due reati, avendo posto in essere due condotte storicamente e naturalisticamente diverse, integranti due fatti costituenti ciascuno di essi reato, con conseguente esclusione dell'ipotesi della continuazione. 17.6. Manifestamente infondati sono anche i motivi quinto e sesto, con cui il ricorrente lamenta l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 3, 4 e 5, senza considerare che si tratta di circostanze oggettive, sicché esse sono riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale pertanto ne risponde per il solo fatto della partecipazione (cfr., Sez. 5, 25 gennaio 2012, n. 12251, Monti ed altri;
Sez. 6, 10 ottobre 2011, 6547, Panzeca;
Sez. 6, 4 dicembre 2003, n. 7707, Anaclerio ed altri). Sul punto la sentenza ha motivato sia nella parte generale, che in quella dedicata specificamente alla posizione del ricorrente. 17.7. I motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena è sottratto al controllo di legittimità, quando, come nel caso di specie, è congruamente motivato. In particolare, la sentenza ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non poter applicare le attenuanti generiche, ragioni che sono collegate ai gravi precedenti penali dell'imputato, da cui può desumersi la sua elevata capacità delinquenziale. In questa valutazione appare del tutto estranea la considerazione del dedotto stato di invalidità del ricorrente.
17.8. Infine, inammissibile è il motivo con cui si ONsta la condanna al pagamento in solido delle spese processuali, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 535 c.p.p., comma 2, dal momento che la norma di cui si sospetta l'illegittimità costituzionale risulta abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art.67. 17.9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
18. MP CE, CE MA, DO CA e FO RR, MP, MA, CA e RR sono stati tutti ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p. La TE d'appello ha ridotto la pena di MP e di CA ad anni sei di reclusione e quella di MA ad anni otto, mentre ha confermato la condanna di RR ad anni cinque.
18.1. L'avvocato FO Reccia, nell'interesse dei quattro imputati, ha proposto ricorso per cassazione con un unico atto. Con il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, viene riproposta la violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) per genericità dell'imputazione, che non indica ne' gli apporti causali che gli imputati avrebbero offerto all'organizzazione criminale, ne' delimita l'ambito temporale della ONstazione.
18.2. Con riferimento alla posizione di MP la difesa deduce il vizio di motivazione e la erronea applicazione degli artt.416 bis, 378, 133 e 62 bis c.p.. Si lamenta che la TE d'appello non abbia risposto alle doglianze difensive con cui si evidenziava l'incoerenza della decisione di primo grado per avere ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine alla partecipazione all'associazione sulla base di un unico episodio, vale a dire il tentato di duplice omicidio in danno di AT SE e NZ TO avvenuto a Modena, senza considerare il ruolo marginale che MP ebbe in quella vicenda, ruolo che avrebbe dovuto giustificare la qualificazione della condotta nel reato di favoreggiamento personale anziché nel reato associativo. Inoltre, si ONsta la valutazione data alle accuse dei pentiti, i quali hanno sostenuto che l'imputato veniva stipendiato dall'associazione, affermazioni che non hanno trovato riscontri. Si lamenta infine la eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
18.3. Con riferimento a MA si denuncia l'errata applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. in relazione agli artt. 416 bis, 133 e 62 bis c.p., in ordine ai mancati riscontri sulla partecipazione all'associazione che viene desunta sulla base di un unico episodio in cui è stato condannato per detenzione e porto abusivo di arma. Anche in questo caso si lamenta l'eccessività della pena.
18.4. Riguardo a CA nel ricorso viene dedotta l'erronea applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. in relazione agli artt. 81, 62 bis, 133 e 416 bis c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Si assume che le dichiarazioni accusatorie sull'incontro di Marina di Massa tra AN e DE IM non sarebbero idonee a dimostrare l'appartenenza dell'imputato all'associazione, dal momento che questi non partecipò neppure alle trattative;
inoltre, non risultano riscontrate le accuse sul ruolo di estorsore ovvero di informatore svolto all'interno del sodalizio, peraltro in un ONsto temporale limitato, tra il 1988 e il 1991. Si lamenta l'eccessività della pena, anche in considerazione del limitato lasso di tempo preso in considerazione. Infine, si censura la sentenza in ordine alla disposta confisca dei beni, acquistati in epoca precedente al periodo considerato: in particolare si rileva che l'appartamento risulta oggetto della successione di NI CA trascritta il 9.3.1976, mentre le società CA s.a.s. e EL CA OS risultano costituite rispettivamente il 1985 e il 1987. 18.5. Per quanto riguarda la posizione di RR viene dedotta la violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. in relazione agli artt.416 bis, 418, 378, 114, 133 e 62 bis c.p., nonché il vizio di motivazione. Anche in questo caso si assume che la TE d'appello non abbia valutato l'attendibilità intrinseca dei collaboranti, ne' abbia fatto una corretta applicazione dei criteri indicati dall'art.192 c.p.p., comma 3 per i riscontri alle chiamate in correità.
In particolare, si evidenzia l'imprecisione delle accuse mosse da IA in ordine all'utilizzo dell'abitazione dell'imputato da parte dei membri dell'organizzazione criminosa, precisando che l'immobile era stato in realtà acquistato dall'organizzazione e intestato alla madre, ma in realtà utilizzato dai membri del sodalizio, soprattutto in seguito ai lavori di ampliamento che furono eseguiti;
allo stesso modo, non dimostrano l'affectio societatis le dichiarazioni di DE IM che parla genericamente del ruolo di prestanome del RR, condotta che avrebbe dovuto far propendere per una ONstazione di favoreggiamento personale. Infine, si lamenta l'eccessività della pena.
18.6. Nell'interesse di RR ha presentato ricorso anche l'avvocato AN AN che, con il primo motivo, censura la sentenza sia sotto il profilo dell'omessa motivazione, sia per l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, ritenendo che i giudici non abbiano risposto alle deduzione difensive e abbiano omesso di indicare i riscontri alle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti.
Con un secondo motivo lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Con l'ultimo motivo vengono dedotte una serie di nullità relative a ordinanze emesse nel corso del primo grado e già respinte dai giudici di appello.
Si tratta delle seguenti ordinanze:
- ordinanza 28.10.1998 con cui è stata rigettata la questione di nullità dell'udienza per violazione del diritto di difesa in ordine alla mancata comunicazione ai difensori dell'imputato del trasferimento del loro assistito in un sito carcerario diverso;
- ordinanza 11.4.2001 con cui è stata respinta l'eccezione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per omesso deposito del verbale illustrativo dei ONnuti della collaborazione di cui alla L. n. 45/2001, art. 16 quater e 25;
- ordinanza 18.6.2001 con cui è stata rigettata la richiesta difensiva relativa alla violazione dell'art. 106 c.p.p., comma 4 bis per l'assunzione da parte dello stesso avvocato della difesa di più imputati aventi lo status di collaboratori di giustizia. 18.7. I ricorsi sono inammissibili per genericità e infondatezza manifesta dei motivi proposti.
Quanto al primo motivo, comune ai quattro ricorrenti, i giudici hanno escluso la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per genericità dell'imputazione ritenendo che per la ONstazione avente ad oggetto il reato di associazione per delinquere di stampo camorristico "è sufficiente che il fatto sia esposto nella sua unitarietà oggettiva e soggettiva", indicando le rispettive qualità rivestite dagli imputati nell'organizzazione, ma senza che sia necessario la specificazione dei comportamenti in cui i diversi apporti si sono estrinsecati, perché è "connaturata alla natura stessa di tale ONstazione associativa un'attribuzione ad ogni imputato di una pluralità di condotte attraverso le quali si sia in ipotesi realizzata la sua partecipazione all'associazione criminosa". Nella specie, i giudici hanno ritenuto che la ONstazione evidenziasse i tratti essenziali della fattispecie di reato, facendo riferimento agli ambiti spaziali e temporali dell'organizzazione camorristica e alle numerose modalità di esecuzione dell'attività del sodalizio, risultando l'imputazione sufficientemente chiara e precisa, tale da consentire l'esercizio pieno della difesa sia ai soggetti a cui è stata attribuita una condotta di direzione e promozione dell'associazione, sia a coloro che sono stati accusati di mera partecipazione. Inoltre, hanno sottolineato che dal capo di imputazione è desumibile il dies a quo del reato associativo, coincidente "con la progettazione e l'esecuzione degli omicidi LI e ZI (maggio 1988), che segnano la nascita del nuovo gruppo criminale del clan dei casalesi.
Questo Collegio condivide le considerazioni della TE territoriale in ordine all'esclusione di ogni ipotesi di genericità dell'imputazione, dovendo ritenersi manifestamente infondato il motivo dedotto, che appare anche aspecifico in quanto non ha tenuto in alcun conto la motivazione della sentenza impugnata, essendosi limitando a riproporre la medesima questione negli stessi termini formulati nell'atto di appello. Come è noto, la consolidata giurisprudenza di questa TE ritiene che qualora i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art.581 c.p.p., lett. c).
18.8. Con riferimento alla posizione di MP, nel ricorso vengono trattati congiuntamente i motivi attinenti alla motivazione, alla applicazione erronea degli artt. 416 bis e 378 c.p. nonché al trattamento sanzionatorio, dando luogo ad una critica complessiva della sentenza che però finisce per rimanere su un piano del tutto generico, in quanto ha ad oggetto questioni che i giudici di appello hanno trattato in maniera approfondita e coerente, la cui ricostruzione non risulta messa in crisi dalle deduzioni difensive. In particolare, non risponde al vero che la responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione sia affermata solo per il ruolo di "specchiettista" avuto nel duplice tentato omicidio di AT e ST, in quanto a suo carico vi sono le coincidenti dichiarazioni dei collaboratori (AS, DE IM, IA, DI BO, GA) che lo hanno indicato anche come un affiliato del clan dei casalesi con il ruolo di basista e di terminale dell'organizzazione nella zona di Modena, ruolo che si concretizzava di volta in volta nel mettere a disposizione la sua abitazione, nel nascondere le armi o le autovetture rubate e, in genere, nell'occuparsi del supporto logistico;
inoltre, come riscontro di tali dichiarazioni la sentenza cita le intercettazioni da cui è risultato l'intervento svolto dal MP nel soccorrere OL PA che aveva partecipato al tentativo di omicidio assieme a AR e biondino.
Del tutto infondata è la pretesa della difesa di qualificare come favoreggiamento la condotta ONstata all'imputato: non può che concordarsi con quanto sostenuto dai giudici di merito che hanno evidenziato come il MP abbia offerto un contributo non episodico all'associazione, ma continuo ed effettivo, desumibile anche dal fatto che riceveva uno stipendio dall'organizzazione criminosa: quest'ultima circostanza è negata dalla difesa, ma deve ritenersi dimostrata sulla base delle convergenti dichiarazioni di DE IM, di IA e di GA.
18.9. Manifestamente infondato è infine il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, correttamente negate in presenza dei gravi precedenti penali. 18.10. Generici e aspecifici sono i motivi dedotti in relazione alla posizione di MA, che ripropongono censure già formulate nell'atto di appello senza prendere in considerazione le risposte fornite dalla sentenza impugnata. Non è vero che manchino i riscontri in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione e non risponde a verità che la sua responsabilità sia stata affermata esclusivamente in base all'episodio di detenzione e porto abusivo di arma. Infatti, la sentenza motiva la sua affiliazione all'associazione in forza delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori da cui risulta che MA era stipendiato dall'organizzazione (DE IM e IA) e che veniva impiegato come componente del "gruppo di fuoco" dei casalesi, in particolare durante il conflitto con i c.d. scissionisti (dichiarazioni di D'AN, DE IM, AS, DI BO, AN e IA). La condanna per detenzione e porto abusivo di armi costituisce per i giudici solo un ulteriore elemento di riscontro sul ruolo di componente del gruppo di fuoco, in quanto la sua responsabilità per partecipazione all'associazione mafiosa viene desunta principalmente dalle convergenti chiamate in correità.
18.11. Anche in questo caso la mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata coerentemente giustificata in base ai gravi precedenti penali dell'imputato.
18.12. In relazione alla posizione di CA il ricorso attraverso la denuncia dell'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. tenta di proporre una lettura alternativa dei fatti rispetto alla ricostruzione ONnuta nella sentenza, ma non evidenzia alcuna intrinseca contraddizione nella motivazione. I giudici hanno ritenuto che l'imputato abbia fatto parte del gruppo di AN - di cui era il cognato - vicino a DE CO, precisando che la sua partecipazione riguarda gli anni 1988-1991, cioè fino alla morte di DE CO. Nella sentenza viene dato grande rilievo alla dichiarazione di AN, il quale ha riferito che l'imputato era suo affiliato e controllava i territori di RI e Teverola;
la chiamata in correità trova conferma nelle altre chiamata in correità di Di LI (cognato di CA), di DE IM e di D'AN. Tutte le dichiarazioni, secondo la TE territoriale, convergono nell'indicare l'imputato impegnato nell'ambito del sodalizio nel settore delle estorsioni, reato per il quale ha riportato anche condanna.
18.13. Inammissibile è il motivo relativo all'eccessività della pena, dal momento che la sentenza ha offerto una coerente motivazione in ordine all'entità della sanzione, facendo una corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. 18.14. Riguardo all'ultimo motivo proposto nell'interesse di CA, non può che ribadirsi quanto affermato in precedenza esaminando la posizione di altro ricorrente. La speciale ipotesi di confisca disciplinata nel cit. art. 12 sexies è una misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione e che non ne giustifichi la provenienza, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno collegati da un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata inflitta la condanna ed a prescindere dall'epoca dell'acquisto, che però non deve risalire ad un'epoca talmente precedente la commissione del reato da far venir meno, ictu oculi, la presunzione che la loro disponibilità sia riconducibile a quell'attività delittuosa. In sostanza, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti In epoca anteriore al reato per cui è intervenuta condanna (Sez un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella). Questo stesso principio trova applicazione anche nel caso in cui l'acquisto sia avvenuto in epoca precedente all'entrata in vigore della disciplina di cui alla L. n. 356 del 1992, tenuto conto che il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza (art. 200 c.p.), tra cui è ricompresa la confisca ex art. 12 sexies cit..
Sul punto la sentenza ha offerto una motivazione completa e logica:
innanzitutto, i giudici hanno evidenziato la genericità delle TEstazioni, rilevando la mancanza di ogni onere di allegazione da parte dell'imputato, che si è limitato a mere affermazioni apodittiche circa la titolarità dei beni, laddove è emersa una forte sproporzione tra i beni oggetto di sequestro e i redditi derivanti dall'attività di fioraio del CA, sicché appare coerente la spiegazione offerta in sentenza, secondo cui la titolarità dei beni sarebbe conseguenza degli investimenti dei profitti illeciti dello stipendio ricevuto come affiliato al clan dei casalesi.
18.15. Stesso esito deve avere il ricorso nella parte riguardante FO RR. Anche in questo caso i motivi sono diretti a mettere in discussione la motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità, ma senza riuscire ad evidenziare contraddizioni intrinseche, ne' erronee applicazioni dell'art. 192 c.p.p., comma 3. La TE d'assise d'appello, sulla base delle dichiarazioni accusatorie, ha confermato quanto sostenuto in primo grado circa il ruolo di affiliato al clan del RR, con compiti di supporto logistico, concretizzatisi nel mettere a disposizioni la propria abitazione per incontri organizzativi (l'abitazione poi sarà acquistata dal clan e intestata alla madre) e, soprattutto, per proteggere la latitanza di IA CE, detto DO. La sentenza ha verificato che le dichiarazioni dei collaboratori (IA, DE IM, GA, AS, DI BO) sono convergenti nell'indicare il ruolo dell'imputato nell'associazione, anche in rapporto a vicende concrete, tra cui l'opera di prestanome per acquisti immobiliari (tenuta delle RR) o per intestazione di autovetture (vicenda della Mercedes portata in Francia per CE IA, all'epoca latitante). Le critiche ONnute nel ricorso alle dichiarazioni di IA sono state già esaminate dai giudici di secondo grado, che hanno dato una completa e coerente spiegazione sul punto, ritenendo ininfluente che il collaboratore di giustizia non lo abbia indicato come affiliato, ma come un "fiancheggiatore" per il fatto che non riceveva stipendio:
nella specie, il RR ha ricevuto una serie di benefici dalla sua intraneità all'organizzazione, sia in termini politici, che economici, sicché in questo caso il dato dello stipendio non appare determinante per stabilire l'appartenenza dell'imputato all'associazione, appartenenza che i giudici hanno desunto dagli altri elementi sopra evidenziati, mettendo in rilievo come proprio la sua posizione di insospettabile lo rendesse adatto a svolgere la figura di prestanome per l'organizzazione criminale. 18.16. Generici e, comunque, manifestamente infondati sono i motivi con cui il ricorrente ha riproposto le eccezioni di nullità delle ordinanze sopra indicate. La genericità deriva dal fatto che la difesa dell'imputato si è limitata a ribadire le medesime questioni svolte in appello e decise dal giudice di secondo grado, con argomentazioni e richiami di giurisprudenza che sono stati del tutto ignorati nel ricorso per cassazione.
In particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., la TE territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa TE, ha correttamente escluso ogni ipotesi di violazione del diritto di difesa, dal momento che la presenza degli avvocati nell'udienza ha comunque assicurato la piena garanzia dei diritti difensivi all'imputato che partecipava a distanza al dibattimento: infatti, il meccanismo di partecipazione previsto dall'art. 146 bis cit. consente al difensore di scegliere se essere presente in aula o nel luogo di detenzione del proprio assistito, assicurando anche nel caso di presenza in aula la possibilità di consultazioni riservate per mezzo di strumenti tecnici idonei. D'altra parte, l'omessa comunicazione al difensore del trasferimento dell'imputato non è sanzionata da alcuna specifica nullità, ne' rientra tra le nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto non determina alcuna menomazione dell'assistenza difensiva, ma costituisce semplicemente una mera irregolarità (cfr., Sez. 1, 15 gennaio 2010, n. 19511, Basco ed altri). Nel caso di specie, la difesa tecnica è stata sempre garantita dalla presenza in aula dell'avvocato.
Stesso discorso vale anche per l'eccezione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui collaborazione è iniziata prima della L. n. 45 del 2001, per l'omesso deposito del verbale illustrativo: i giudici d'appello hanno fatto applicazione di una giurisprudenza di questa TE ormai consolidata, secondo cui i soggetti che abbiano avviato la collaborazione con la giustizia sotto il vigore della normativa previgente alla L. n. 45 del 2001, non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei ONnuti della collaborazione, atteso che, la utilizzabilità delle loro dichiarazioni sono "sinallagmaticamente legate alla già prestata collaborazione", mentre la disciplina transitoria, introdotta dalla L. n. 45 del 2001, art. 25 estende le nuove prescrizioni a chi abbia semplicemente manifestato la volontà di collaborare - ma non abbia, di fatto, ancora iniziato a rendere dichiarazioni collaborative -, prima della entrata in vigore della novella legislativa (così, Sez. 6, 4 giugno 2003, n. 32366, Torrisi;
nonché, Sez. 1, 28 febbraio 2006, n. 8831, Capolongo ed altri;
Sez. 1, 25 ottobre 2007, n. 40489, Gabriele;
Sez. 1, 15 gennaio 2010, n. 19511, Basco ed altri). Infine, per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 106 c.p.p., comma 4 bis, il ricorso ignora che la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione richiamandosi alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa TE, che ha stabilito che l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106 c.p.p., comma 4 bis, secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa - oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore - soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità (Sez. un., 22 febbraio 2007, n 21834, Dike). 18.17. Inammissibile è anche il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, negate dai giudici per la gravità dei fatti e la capacità delinquenziale dell'imputato, desunta correttamente dai compiti fiduciari svolti per il sodalizio e per il capo del clan.
18.18. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di CE MP, CE MA, DO CA e FO RR al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 per ciascuno.
19. LA TE IO:
In parziale riforma della decisione di primo grado la TE di assise d'appello ha confermato l'affermazione di responsabilità di LA TE per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., riducendo la pena ad otto anni di reclusione.
La sentenza informa che LA TE, inizialmente vicino a DE CO, al momento della scissione si schiera con la corrente vincente degli IA, svolgendo operazioni militari come killer, dirette all'eliminazione dei concorrenti. Particolare rilievo viene dato al riscontro delle dichiarazioni rese da AN, Di LI, IA, GA e AS rappresentato dalla vicenda dell'arresto dell'imputato, assieme ad AU IA e FR AN in Toscana per detenzione di armi - per cui è intervenuta sentenza definitiva - mentre stavano organizzando un agguato nei confronti di AN.
19.1. L'avvocato Carlo De Stavola, nell'interesse dell'imputato, con il primo motivo ha riproposto l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per assoluta genericità, in quanto non contiene alcuna indicazione della condotta ONstata, rilevando come la TE d'appello, nel respingere tale eccezione, abbia di fatto confezionato una motivazione apparente.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 493 c.p.p., il quanto attraverso una esposizione introduttiva abnorme il pubblico ministero avrebbe fatto afluire nella sfera di cognizione del giudice, prima dell'istruttoria dibattimentale, una serie di elementi probatori che avrebbero dovuto semmai emergere nel contraddittorio dibattimentale, mentre nella specie sono pervenute nel fascicolo del dibattimento sotto forma di verbale stenotipico.
Il terzo motivo attiene all'erronea applicazione dei criteri valutativi delle chiamate in correità di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. Le dichiarazioni accusatorie su cui si basa il giudizio di responsabilità sono ritenute frutto di una circolarità probatoria che inficia la stessa valutazione sulla attendibilità soggettiva intrinseca di alcuni collaboratori. Così, in relazione alle dichiarazioni di IO DE IM si sottolinea che sono state precedute dalla lettura che questi ha fatto dell'ordinanza cautelare del processo Spartacus e che, comunque, emerge una evidente povertà del patrimonio conoscitivo riferito alla posizione di LA TE, del quale il collaborante non è in grado di riferire nulla circa la sua attività criminosa;
analoga situazione è quella del AS e del DI BO, in grado di riferire fatti del tutto generici;
anche per NE IA si rileva l'inosservanza dei criteri posti dall'art. 192 c.p.p., comma 3, sia in rapporto alla attendibilità intrinseca che ai riscontri esterni.
Con il quarto motivo si censura la sentenza per non aver ritenuto la continuazione con la sentenza relativa all'episodio dell'arresto dell'imputato assieme ad AU IA in Viareggio, dove vennero trovati in possesso di armi, episodio che viene messo in relazione con l'attentato che era stato programmato ai danni di AN. Si rileva che sul punto la sentenza non ha motivato, così come ha omesso di rispondere sulla richiesta di riconoscimento del concorso formale tra i due reati.
19.2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico, in quanto si limita a riproporre la questione di nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità dell'imputazione senza apportare argomenti nuovi o critici rispetto alla soluzione adottata. Sul punto i giudici d'appello hanno offerto una risposta completa e coerente (pagg.61-70), evidenziando che nel caso di ONstazione riguardante un reato associativo, come nella presente fattispecie, "è sufficiente che il fatto sia esposto nella sua unitarietà oggettiva e soggettiva, con riferimento ad apporti causali diversi da parte degli imputati di cui vanno indicate le rispettive qualità, non essendo però necessario che siano specificati i comportamenti in cui i diversi apporti si sono estrinsecati". In particolare, si osserva che il capo di imputazione indica gli ambiti spaziali e temporali dell'associazione camorristica, individua le persone che ne fanno parte, distinguendo i componenti di vertice, precisa le modalità di esecuzione dell'attività propria del sodalizio criminoso, sicché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto dotati di specificità "i tratti essenziali" della fattispecie di reato ONstata agli imputati e sufficientemente chiara e precisa l'imputazione. Questo Collegio non può che condividere la valutazione ONnuta nella sentenza impugnata, rilevando che il ricorrente ha comunque potuto svolgere una congrua attività difensiva nei confronti dell'accusa che gli è stata rivolta. Rispetto alle risposte offerte in sede di appello il ricorrente si è limitato a riproporre la questione, senza apportare argomenti nuovi o critici rispetto alla soluzione adottata.
19.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'eventuale esposizione introduttiva abnorme da parte del pubblico ministero, in cui si riportino ONnuti di atti assunti nell'indagine preliminare o comunque inutilizzabili, non determina alcuna ipotesi di nullità, anche perché si tratta di un'attività espositiva di una parte che non vincola in alcun modo il giudice nelle sue decisioni e che, inoltre, non pregiudica i diritti della difesa (Sez. 4, 26 gennaio 1996, n. 2524, Noto). 19.4. Manifestamente infondato, al limite della genericità, è anche il terzo motivo, con cui attraverso la dedotta violazione dell'art.192 c.p.p., comma 3 si ONsta la valutazione che i giudici di merito hanno fatto delle chiamate in correità, di cui si sottolinea la assenza di effettivi riscontri. Invero, la sentenza ha, in maniera puntuale, individuato le fonti di accusa a carico dell'imputato, costituite da numerose chiamate in correità, tra cui quelle di AN, D'AN e GA, rispetto alle quali l'imputato non ha formulato alcuna ONstazione in appello, nonché quelle di AS, DE IM, DI BO, e NE IA, tutte attentamente vagliate e ritenute reciprocamente riscontrate. In particolare, la TE territoriale ha messo in rilievo come tutte le dichiarazioni presentino "decisivi profili di convergenza che le rendono assolutamente sovrapponibili, sia quanto al ruolo statico, che, soprattutto quanto a quello dinamico" dell'imputato, che indicano quale componente del gruppo armato dei casalesi, utilizzato per compiere spedizioni punitive contro avversari e impiegato nel settore delle estorsioni. Con riferimento al ruolo di componente del gruppo armato di TE IA, la sentenza indica come vi sia piena convergenza tra le dichiarazioni di DE IM e DI BO in ordine alla sua partecipazione al fallito attentato ai danni di PE Di FA, mentre per quanto riguarda la spedizione per eliminare AN risultino riscontrate reciprocamente le accuse di Di LI, IA, GA, AS e dello stesso AN. In questo panorama complessivo, il rilievo secondo cui DE IM avrebbe avuto modo di conoscere il ONnuto dell'ordinanza cautelare appare irrilevante, in quanto, anche a volerlo dare per dimostrato, l'eliminazione delle sue dichiarazioni non farebbe comunque venire meno il residuo quadro probatorio a carico dell'imputato.
Inoltre, le censure mosse nel ricorso con riferimento ad una presunta "circolarità" delle chiamate di correità, si rivelano del tutto infondate dal momento che la sentenza individua anche riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori, che individua nella sentenza del Tribunale di Lucca del 26.5.1992, divenuta definitiva, che ha condannato LA TE, insieme ad AU IA e AN FR, per possesso illegale di armi, che sarebbero dovute servire per l'eliminazione di AN.
In sostanza, il ricorrente, attraverso la ONstazione sul riscontro delle chiamate in correità, propone una rilettura, non consentita in sede di legittimità, delle valutazioni che la sentenza ha fatto delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti, mascherando il vizio di motivazione sotto lo schermo della violazione di legge. 19.5. Infine, del tutto infondato è anche il motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della continuazione. Si tratta di una valutazione di merito che la TE d'assise di appello ha risolto negativamente con una motivazione logica che non può essere censurata in sede di legittimità.
19.6. All'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00. 20. NI FE, FF GA e IA IS. I giudici di secondo grado hanno confermato la dichiarazione di responsabilità di FE, IG e IA per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. loro ONstato, riducendo per i primi due le rispettive pene ad otto anni di reclusione e confermando la pena di cinque anni per il terzo.
20.1. Con un unico atto propone ricorso l'avvocato IO RT nell'interesse dei tre imputati.
20.1.1. Con riferimento alla posizione di NI FE si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e il connesso vizio di motivazione in ordine alla credibilità dei collaboratori di giustizia, alla attendibilità delle loro dichiarazioni e ai riscontri esterni individualizzanti. In particolare, si assume il difetto della motivazione rispetto alle deduzioni difensive con cui erano stati evidenziati i motivi di rancore del FE nei confronti dell'imputato, per ragioni legate alla "scissione" verificatasi nel 1995 a cui seguì una lunga scia di sangue;
riguardo a DE IM si lamenta che i giudici non abbiano considerato che le sue dichiarazioni sono de relato e che per questo andavano valutate e riscontrate in maniera più rigorosa;
per le dichiarazioni rese da D'AN, AS, GA e GN si evidenzia l'apoditticità con cui i giudici ritengono superato il controllo di attendibilità intrinseca. Inoltre, viene rilevata la mancanza di sovrapponibilità delle dichiarazioni prese in esame e le numerose incongruenze che le caratterizzano e che non avrebbero dovuto consentire di parlare di convergenza del molteplice. Con il secondo motivo si lamenta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle ONstate aggravanti, rilevando che sul punto la sentenza ha omesso di motivare.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 81 c.p. per la mancata applicazione della continuazione tra il reato associativo ONstato e le sentenze di condanna pregresse emesse dal Tribunale di S.M. Capua Vetere il 25.10.1994 e il 25.5.1998 e relative ai reati di estorsione.
20.1.2. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo viene censurata la valutazione che i giudici di merito hanno fatto sulla credibilità dei collaboratori. Ma la TE d'appello ha effettuato una nuova e approfondita valutazione sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese da FE, DE IM, GA e GN, nonché da
D'AN e AS, ritenendo che le accuse dei primi quattro abbiano superato pienamente la soglia minima dell'attendibilità e rilevando per gli ultimi due un ONnuto meno pregnante, comunque specifico nel riferire il ruolo di affiliato e capozona dell'imputato.
L'esistenza di presunti rancori del FE nei confronti dell'imputato è circostanza che non emerge dalla sentenza e che, comunque, appartiene ad una valutazione di fatto che non può trovare ingresso in questa sede, neppure attraverso il vizio di motivazione;
la circostanza che le accuse di DE IM fossero "de relato" non viene a minare il giudizio o la motivazione sui riscontri reciproci, in quanto le accuse del collaboratore risultano valutate attentamente e, appunto, riscontrate, con altre dichiarazioni, tutte convergenti;
infine, nessuna apoditticità si rinviene in sentenza nella valutazione della credibilità degli altri collaboratori. 20.1.3. Del tutto infondate le critiche ONnute nel secondo motivo, riguardanti la pena applicata: la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giustificata correttamente in relazione al ruolo di rilievo che l'imputato ha ricoperto nell'associazione camorristica e in considerazione dei numerosi precedenti penali. 20.1.4. Quanto al mancato riconoscimento della continuazione, la sentenza ha già evidenziato che la mancata produzione delle sentenze ha impedito la relativa valutazione finalizzata ad accertare se le estorsioni di cui alle precedenti condanne si pongano in termini di continuità con le condotte associative.
20.1.5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
20.2.1. Sulla posizione di FF IG, che i collaboratori BA, GA, IA e GN descrivono come affiliato operante nella zona di Pignataro, con compiti nel settore delle estorsioni e partecipazioni nelle azioni omicidiarie, il primo motivo del ricorso contiene, anche in questo caso, una critica alla motivazione in ordine alla credibilità dei collaboratori di giustizia, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo nonché con riferimento al riscontri esterni individualizzanti. In particolare, si denuncia il travisamento delle deduzioni formulate dai nuovi difensori che la TE territoriale ha ritenuto tardive e infondate, mentre esse erano dirette ad invocare l'applicazione dell'art. 587 c.p.p. con riferimento alle censure mosse a favore dei coimputati in ordine alla loro credibilità e alla erronea applicazione dell'istituto della scindibilità delle dichiarazioni, sicché tale travisamento ha determinato una vera e propria mancanza di motivazione sulle doglianze difensive.
Con il secondo motivo si lamenta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle ONstate aggravanti, rilevando che sul punto la sentenza ha omesso di motivare.
20.2.2. Anche per la posizione del IG il ricorso è inammissibile.
Le critiche riguardano ancora una volta la credibilità dei collaboratori, credibilità che invece la sentenza ha verificato nuovamente - dopo aver rilevato l'insufficienza delle analisi ONnute nella decisione di primo grado - attraverso un attento studio delle dichiarazioni e dell'origine della stessa collaborazione, per poi verificare la sussistenza dei riscontri in ordine sia al ruolo di affiliato del IG (riscontro di GA, BA, IA, GN), sia al suo impiego in azioni omicidiarie (riscontro convergente di BA, IA e GN).
Quanto al ritenuto travisamento dei motivi nuovi dedotti, si osserva che, anche a non volerne ritenere la tardività, deve comunque escludersi la sussistenza del difetto di motivazione, in quanto la sentenza ha operato una piena rivalutazione della credibilità intrinseca dei collaboratori, di fatto prendendo in esame, anche per la posizione del IG, le censure che nell'atto di impugnazione erano state fatte valere per i due coimputati.
20.2.3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo, avendo i giudici giustificato la mancata applicazione delle attenuanti generiche in relazione ai gravi precedenti penali dell'imputato. 20.2.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
20.3.1. In relazione alla posizione di IS CH il primo motivo contiene una serie di censure riferite alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia. Viene dedotta la violazione dell'art. 597 c.p.p. in quanto la TE d'appello avrebbe esteso la disamina delle risultanze processuali anche ad altre fonti di prova trascurate dalla sentenza di primo grado (il riferimento è alle dichiarazioni di DE IM, GA e ERERO), pervenendo così ad una sostanziale reformatio in peius in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero. In sostanza, si assume che i giudici non avrebbero potuto integrare la motivazione richiamando dichiarazioni accusatorie che la sentenza di primo grado non aveva posto a base della sua decisione, dovendosi ritenere che sul quadro probatorio si era formato il giudicato. Inoltre, viene rilevata la genericità e la mancanza di riscontri alle accuse dei collaboranti:
le dichiarazioni di NE IA sono contraddittorie e confuse e, comunque, il collaboratore ha escluso che l'imputato abbia fatto parte dell'associazione; incerte sono le dichiarazioni di De ON che ha ammesso di non conoscere direttamente l'imputato;
l'episodio relativo alla messa a disposizione da parte dell'imputato dell'utenza telefonica fissa presso la sua abitazione per consentire i contatti tra NE IA e CE IA, allora latitante, non dimostra la sua partecipazione all'organizzazione, ma semmai avrebbe consentito una ONstazione per favoreggiamento personale, peraltro non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. per i rapporti di parentela;
per quanto riguarda il ONnuto delle intercettazioni riguardanti l'utenza fissa il ricorrente rileva l'omessa motivazione in relazione alla nullità e inutilizzabilità dei decreti.
Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in quanto la condotta dell'imputato andava qualificata come favoreggiamento o, al limite, come concorso esterno nell'associazione mafiosa.
Con il successivo motivo si eccepisce la prescrizione del reato, dovendo considerarsi consumato nel 1990.
Infine, con l'ultimo motivo si lamenta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle ONstate aggravanti, rilevando che sul punto la sentenza ha omesso di motivare.
20.3.2. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta che la TE d'appello abbia preso in considerazione anche le dichiarazioni di DE IM, GA e ERERO, che il primo giudice aveva omesso di valutare, ritenendo che in questo modo vi sia stata una sostanziale reformatio in peius, peraltro in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero. La censura è priva di fondamento: l'imputato era stato condannato anche in primo grado;
il giudice di secondo grado si è limitato a prendere in considerazione quel materiale probatorio, regolarmente acquisito in atti, che non era stato valutato nel primo giudizio, sicché si è trattato semplicemente di un ampliamento della motivazione. In altri termini, il giudice dell'impugnazione è pervenuto allo stesso risultato raggiunto dal primo giudice sulla base di argomenti diversi e, soprattutto, alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado (dichiarazioni di GA, DE IM, ERERO): ma questo non ha nulla a che fare con la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, ne' può ritenersi che in questo modo sia stato violato il principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione. 20.3.3. Del tutto infondato è il motivo con cui si rileva la genericità dei riscontri alle chiamate in correità. IS IA è stato accusato da NE IA, DI BO, GA, DE IM e ERERO, che lo indicano come affiliato al clan con compiti di supporto logistico consistenti nel custodire le armi, nel mettere a disposizione la propria abitazione per le riunioni, nel dare assistenza al latitante IA CE, detto DO, e la sentenza ha effettuato una approfondita e completa valutazione positiva sia in ordine alla credibilità soggettiva dei collaboratori, che ai riscontri reciproci delle loro dichiarazioni, evidenziando anche l'esistenza di ulteriori riscontri rappresentati dalla sentenza di patteggiamento relativa al possesso illegale di una carabina. Ciò confermerebbe, nella ricostruzione della sentenza, le accuse che lo hanno indicato come addetto alla custodia e ripulitura delle armi del clan, anche di quelle utilizzate per gli omicidi, tutti elementi favorevoli al riconoscimento di un pieno inserimento e coinvolgimento dell'imputato nell'associazione, che coerentemente porta ad escludere l'ipotesi, sostenuta dalla difesa, di un suo semplice favoreggiamento personale. 20.3.4. Del tutto infondato è anche il motivo con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in rapporto alla dedotta nullità e inutilizzabilità dei decreti di intercettazione, dal momento che la sentenza vi dedica ben sei pagine (da pag. 136 a pag. 143) in cui si riferisce specificamente anche alle intercettazioni delle utenze telefoniche riguardanti NE ed IS IA e conclude per la legittimità e piena utilizzabilità dei risultati delle captazioni disposte in epoca precedente l'entrata in vigore del codice di procedura del 1988. Per quanto riguarda poi l'inutilizzabilità delle medesime intercettazioni perché originate da "fonti confidenziali", si tratta di circostanza di fatto che, oltre a non risultare dalla sentenza, appare irrilevante per come è stata prospettata, in quanto ciò che rileva, anche all'epoca in cui furono disposte le intercettazioni, è la presenza di "seri e concreti indizi di reato" (art. 226 ter c.p.p. 1930), che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti e non certo in base alla fonte confidenziale.
20.3.5. Si è già detto dell'insussistenza della tesi difensiva riguardo al reato di favoreggiamento. Allo stesso modo deve riconoscersi la correttezza della sentenza nell'escludere l'ipotesi del concorso esterno: infatti, i giudici hanno evidenziato l'esistenza di apporti sistematici e organici all'associazione, individuando condotte che costituiscono "chiari indicatori fattuali di partecipazione al gruppo camorristico dei casalesi". Tra queste condotte vi è il lavoro di ripulitura delle armi cui era addetto l'imputato dopo l'impiego di esse in azioni delittuose e la protezione assicurata agli affiliati, comportamenti e ruoli che sono stati ritenuti sintomatici di una piena consapevolezza di far parte del gruppo criminale, di condividerne le strategie e di rinforzarne l'azione.
20.3.6. Manifestamente infondato è l'eccezione di prescrizione del reato, avendo la sentenza precisato che la partecipazione dell'imputato al sodalizio si è sviluppata per tutto l'arco temporale della ONstazione.
20.3.7. Infine, non ha pregio neppure l'ultimo motivo, dal momento che la sentenza ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche con riferimento alla gravità dei fatti e alla non incensuratezza dell'imputato.
20.3.8. All'infondatezza del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 21. NA NI.
La TE d'appello ha confermato la penale responsabilità di NA NI per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., riducendo la pena a sei anni di reclusione. Sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori (Di NA, IA, GN i giudici hanno ritenuto l'imputato esponente del clan dei casalesi, operante nella cellula territoriale di Villa Literno, con un ruolo nel settore delle estorsioni e impiegato anche in azioni militari (falso posto di blocco).
21.1. Nell'interesse dell'imputato l'avvocato IO AN, con il primo motivo, deduce la nullità dell'ordinanza del 4.2.2010, con cui la TE d'appello, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, ha disposto la rinnovazione del dibattimento, assumendo che il provvedimento andava motivato in merito alla decisività delle prove richieste, trovando applicazione l'originaria disciplina di cui alla L. n. 46 del 2006 con riferimento all'art. 603 c.p.p.. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e la manifesta illogicità della motivazione. Innanzitutto,
si evidenzia la mancanza di analisi sulla attendibilità soggettiva dei collaboranti: le dichiarazioni di NE IA e di Di NA GI risultano smentite in numerosi processi;
GN NI risulta avere iniziato la collaborazione solo dopo la conclusione del processo di primo grado, dove ha potuto ascoltare le versioni fornite dagli altri collaboranti;
i risultati di alcune intercettazioni (quelle relative al processo DI LA - Rambone) hanno posto una serie di dubbi sulla genuinità delle dichiarazioni di NE IA. D'altra parte, anche il riscontro alle chiamate in correità costituito dall'episodio dell'estorsione in danno della CIR, risalente al 1997, non appare sufficiente per affermare il coinvolgimento dell'imputato nell'associazione camorristica, anche in considerazione del fatto che nè IA ne' Di NA ne hanno fatto menzione. Il ricorso poi passa ad esaminare le varie incongruenze delle dichiarazioni rese dai collaboranti, tra cui l'accusa mossa da IA NE di aver preso parte ad un omicidio commesso in Villa Literno, smentita da altri collaboratori e dallo stesso esito del processo in cui NA NI non è mai stato neppure indagato. Infine, viene sottolineato un ulteriore carenza motivazionale là dove la sentenza ha trascurato di prendere in esame le numerose dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che hanno detto di non avere mai conosciuto l'imputato ne' sentito parlare di lui (D'AN VA, FF FE, NI AS, DE IM IO, FR DI BO, PE GA, PE AN, TO Di LI) e ha respinto la richiesta difensiva di rinnovazione dibattimentale attraverso un confronto dell'imputato con IA NE.
Con l'ultimo motivo lamenta la mancata applicazione della continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere il 25.3.1999 avente ad oggetto l'episodio di estorsione ai danni della CIR.
21.2. Il primo motivo riguarda l'identica questione sollevata nel ricorso del coimputato FO IA, per cui si rinvia alle considerazioni sopra svolte (sub 11.4.), che si intendono richiamate integralmente.
21.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, al limite della genericità.
Il ricorrente, attraverso la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, ONsta la valutazione che i giudici di merito hanno fatto delle chiamate in correità, sia sotto il profilo dell'attendibilità dei dichiaranti, che in relazione alla assenza di riscontri. Invero, la sentenza ha eseguito un rinnovato esame sulla attendibilità dei collaboratori Di NA, NE IA e GN che ha avuto esito positivo, accanto alla valutazione sulla attendibilità estrinseca, riconoscendo la reciproca convergenza delle chiamate in correità. I giudici di merito hanno messo in evidenza come tutte le fonti dichiarative hanno descritto l'imputato come affiliato della cellula di Villa Literno, facente capo prima al OL, legato agli IA, poi a Mercurio, facente capo a GN, con compiti inizialmente gregari e poi di maggior rilievo, impegnato in attività estorsive e in operazioni di appostamento finalizzate ad azioni omicidiarie. Vengono ritenute convergenti le accuse di IA, Di NA e GN circa il suo coinvolgimento, durante il conflitto tra gli IA e il gruppo dei c.d. scissionisti, negli agguati ai danni di AT SE;
anche per le attività dirette all'estorsione vi sono le convergenti dichiarazioni di Di NA e GN. Inoltre, la sentenza indica come ulteriore elemento di riscontro obiettivo alle accuse dei collaboratori, la condanna per l'estorsione ai danni del cantiere C.I.R. di San Tammaro: a questo proposito, la sentenza chiarisce che, sebbene l'episodio risalga al 1997, tuttavia è dimostrativo del "carattere continuativo del ruolo dinamico svolto dal NA" e dell'apporto offerto ai sodalizi dei quali ha fatto parte. Anche in questo caso, il ricorrente, attraverso la ONstazione sul riscontro delle chiamate in correità, propone una rilettura, non consentita in sede di legittimità, delle valutazioni che la sentenza ha fatto delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti, mascherando il vizio di motivazione sotto lo schermo della violazione di legge. 21.4. Infine, del tutto infondato è anche il motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della continuazione. Si tratta di una valutazione di merito che la TE d'assise di appello ha risolto negativamente - evidenziando la discontinuità tra l'organizzazione unitaria dei casalesi e quella ad essa subentrata - con una motivazione logica che non può essere censurata in sede di legittimità.
21.5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
22. MA NE.
La TE d'assise d'appello ha confermato la condanna a sette anni di reclusione nei confronti di MA VI, ritenuto responsabile di appartenenza all'associazione camorristica denominata clan dei casalesi. Secondo i giudici lo accusano le dichiarazioni convergenti di AS, De ON, GA, FE, DI BO, che lo ritengono affiliato, impegnato nel settore dei videopoker per conto del clan, utilizzato anche in operazioni militari (appostamento per l'omicidio ZI;
tentato omicidio Venosa).
22.1. Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato AN NA.
Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e il vizio di motivazione, ONstando le valutazioni che i giudici hanno dato alle dichiarazioni dei collaboratori poste a base della decisione di colpevolezza: si assume che la sentenza non abbia attentamente accertato l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti e non abbia verificato l'esistenza dei riscontri.
Con il secondo motivo si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, decisione priva di ogni motivazione adeguata. Con l'ultimo motivo vengono dedotte una serie di nullità relative a ordinanze emesse nel corso del primo grado e già respinte dai giudici di appello. Si tratta delle seguenti ordinanze:
ordinanza 28.10.1998 con cui è stata rigettata la questione di nullità dell'udienza per violazione del diritto di difesa in ordine alla mancata comunicazione ai difensori dell'imputato del trasferimento del loro assistito in un sito carcerario diverso, da dove poi ha partecipato all'udienza in video collegamento;
ordinanza 11.4.2001 con cui è stata respinta l'eccezione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per omesso deposito del verbale illustrativo dei ONnuti della collaborazione di cui alla L. n. 45 del 2001, artt. 16 quater e 25;
ordinanza 18.6.2001 con cui è stata rigettata la richiesta difensiva relativa alla violazione dell'art. 106 c.p.p., comma 4 bis per l'assunzione da parte dello stesso avvocato della difesa di più imputati aventi lo status di collaboratori di giustizia. 22.2. Il ricorso è inammissibile.
Generici e, comunque, manifestamente infondati sono i motivi con cui il ricorrente ha riproposto le eccezioni di nullità delle ordinanze sopra menzionate. La genericità deriva dal fatto che la difesa dell'imputato si è limitata a ribadire le medesime questioni svolte in appello e decise dal giudice di secondo grado, con argomentazioni e richiami di giurisprudenza che sono stati del tutto ignorati nel ricorso per cassazione.
In particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., la TE territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa TE, ha correttamente escluso ogni ipotesi di violazione del diritto di difesa, dal momento che la presenza degli avvocati nell'udienza ha comunque assicurato la piena garanzia dei diritti difensivi all'imputato che partecipava a distanza al dibattimento: infatti, il meccanismo di partecipazione previsto dall'art. 146 bis cit. consente al difensore di scegliere se essere presente in aula o nel luogo di detenzione del proprio assistito, assicurando anche nel caso di presenza in aula la possibilità di consultazioni riservate per mezzo di strumenti tecnici idonei. D'altra parte, l'omessa comunicazione al difensore del trasferimento dell'imputato non è sanzionata da alcuna specifica nullità, ne' rientra tra le nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto non determina alcuna menomazione dell'assistenza difensiva, ma costituisce semplicemente una mera irregolarità (cfr., Sez. 1, 15 gennaio 2010, n. 19511, Basco ed altri). Nel caso di specie, la difesa tecnica è stata sempre garantita dalla presenza in aula dell'avvocato.
Stesso discorso vale anche per l'eccezione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui collaborazione è iniziata prima della L. n. 45 del 2001, per l'omesso deposito del verbale illustrativo: i giudici d'appello hanno fatto applicazione di una giurisprudenza di questa TE ormai consolidata, secondo cui i soggetti che abbiano avviato la collaborazione con la giustizia sotto il vigore della normativa previgente alla L. n. 45 del 2001, non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei ONnuti della collaborazione, atteso che, la utilizzabilità delle loro dichiarazioni sono "sinallagmaticamente legate alla già prestata collaborazione", mentre la disciplina transitoria, introdotta dalla L. n. 45 del 2001, art. 25 estende le nuove prescrizioni a chi abbia semplicemente manifestato la volontà di collaborare - ma non abbia, di fatto, ancora iniziato a rendere dichiarazioni collaborative -, prima della entrata in vigore della novella legislativa (così, Sez. 6, 4 giugno 2003, n. 32366, Torrisi;
nonché, Sez. 1, 28 febbraio 2006, n. 8831, Capolongo ed altri;
Sez. 1, 25 ottobre 2007, n. 40489, Gabriele;
Sez. 1, 15 gennaio 2010, n. 19511, Basco ed altri). Infine, per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 106 c.p.p., comma 4 bis, il ricorso ignora che la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione richiamandosi alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa TE, che ha stabilito che l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106 c.p.p., comma 4 bis, secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa - oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore - soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità (Sez. un., 22 febbraio 2007, n 21834, Dike). 22.3. Del tutto infondato è il primo motivo, con cui il ricorrente censura la motivazione ONnuta in sentenza in riferimento, soprattutto, alla ritenuta erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.. La TE territoriale ha effettuato una approfondita verifica in ordine alla attendibilità di tutti i collaboratori e a riprova della serietà dell'accertamento vi è la circostanza che le dichiarazioni di AN, IA e GN sono state ritenute intrinsecamente inattendibili;
diversa considerazione hanno avuto, invece, le accuse di FE, AS, DE IM, DI BO e GA, collaboratori ritenuti pienamente credibili in rapporto alla posizione dell'imputato. Le loro dichiarazioni sono state ritenute reciprocamente convergenti nel sostenere il ruolo di affiliato di MA VI nell'associazione, con compiti relativi al settore dei videopoker nell'ambito del territorio casertano, nonché incaricato di appostamenti finalizzati all'eliminazione di avversari (episodio dell'omicidio ZI;
attentato a Venosa). 22.4. Del tutto infondato è anche il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, dal momento che sul punto la sentenza ha offerto una motivazione coerente, escludendo il beneficio per l'importanza dell'apporto dato dall'imputato all'associazione, considerando il lungo periodo della sua affiliazione.
22.5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
23. PE GA:
Nei confronti di PE GA, collaboratore di giustizia che ha confessato la sua partecipazione al clan dei casalesi, la TE d'appello ha ribadito la condanna alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., confermando anche il riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 per la collaborazione prestata.
23.1. Con un unico motivo il difensore di fiducia dell'imputato deduce l'illogicità della motivazione e la violazione della legge penale per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, ONstando la tesi ONnuta nella sentenza impugnata secondo cui per il riconoscimento di esse il giudice deve valutare circostanze diverse da quelle che hanno giustificato l'applicazione dell'attenuante della collaborazione ex art. 8 cit. Secondo il ricorrente, invece, la dissociazione effettuata dal GA rispetto all'organizzazione criminale di appartenenza rientrerebbe tra i positivi elementi che avrebbero potuto suggerire la necessità di attenuare la pena comminata, in presenza di una collaborazione processuale che, nel caso di specie, ha prodotto risultati positivi nel processo.
23.2. Il motivo proposto è manifestamente infondato, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche sulla base di una corretta motivazione, che ha fatto buon uso delle norme di legge in materia. Infatti, in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, che è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 14527, Cariolo). Nella specie, i giudici di merito hanno giustificato l'esclusione delle circostanze invocate sulla base dei gravi precedenti penali dell'imputato, comunque dimostrativi della sua elevata capacità criminale, non superabili dalla scelta collaborativa.
23.3. All'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00. 24. FF ED.
La TE d'appello ha confermato il giudizio di responsabilità di FF ED in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., riducendo la pena a sei anni di reclusione. I collaboratori Di NA, IA e GN lo hanno descritto come organico al gruppo dei casalesi, facente parte della cellula di Villa Literno, inizialmente legato ai OL, poi avvicinatosi agli CC, collegati ai GN.
24.1. L'avvocato Guglielmo Ventrone, nell'interesse dell'imputato, propone due motivi di ricorso.
Con il primo censura la sentenza impugnata per non avere effettuato alcuna verifica approfondita sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da FR Di NA, omettendo la ricerca dei necessari riscontri. Infatti, il Di NA, come pure l'altro accusatore NE IA, non indica alcun ruolo particolare svolto dal ED all'interno dell'associazione, ma riferisce solo la vicenda dell'aiuto offerto a CC OL nell'occultamento del cadavere di AL OL. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
24.2. Il ricorso è inammissibile.
Riguardo al primo motivo si sottolinea come, anche in questo caso, la TE d'assise di appello abbia rinnovato l'esame della attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia che hanno accusato l'imputato, procedendo ad un attento esame della genesi e della precisione delle dichiarazioni a carico, concludendo per il positivo superamento del controllo di attendibilità. In particolare, per quanto concerne il Di NA, oggetto della maggior parte delle ONstazioni ONnute nel ricorso, i giudici hanno sottolineato la spontaneità della scelta collaborativa e hanno valutato la sua piena credibilità avendo riferito fatti di cui era direttamente a conoscenza, escludendo ogni genericità alle sue dichiarazioni. Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto reciprocamente riscontrate le accuse dei collaboratori, dalle quali risulta il ruolo di affiliato del ED, stipendiato mensilmente dall'associazione (dichiarazioni di IA e GN), con incarichi relativi a partecipazione quale componente del gruppo armato dei casalesi, soprattutto nel conflitto con i OL per il predominio sul territorio, coinvolto nell'omicidio di OL AL (dichiarazioni di CH, Di NA e GN). Inoltre, viene indicato un ulteriore elemento di riscontro, costituito dalla condanna, con sentenza irrevocabile, dell'imputato per reati in materia di armi: secondo i giudici l'episodio ONnuto in quella sentenza offre una conferma alle accuse di Di NA circa il pieno coinvolgimento dell'imputato all'interno del gruppo degli CC, rientrante nella vasta coalizione dei casalesi, dimostrando il suo impiego in azioni dimostrative di intimidazione tipicamente camorristica (in quell'episodio l'obiettivo sarebbe stato quello di costringere alcuni titolari di vasche di depurazione a pagare la tangente agli CC).
24.3. Del tutto infondato è il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza ha motivato coerentemente il diniego in considerazione dei gravi precedenti penali dell'imputato.
24.4. All'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00. 25. IA MA.
IA MA è stato riconosciuto responsabile, anche in appello, del reato di cui all'art. 416 bis c.p., in qualità di partecipante al clan dei casalesi, e condannato alla pena di sei anni di reclusione, oltre al sequestro delle autovetture. La sentenza lo ha ritenuto organico all'associazione con compiti di supporto logistico consistenti nell'eseguire le disposizioni di IA CE, detto DO, di cui era uomo di fiducia, nella partecipazione all'operazione di acquisto della tenuta RR, nel recupero delle armi dopo la strage di Casapesenne, nella partecipazione ad appostamenti omicidiari.
25.1. Con il primo motivo di ricorso l'avvocato FO Baldascino eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, in quanto la TE d'appello, dopo aver riconosciuto il difetto di motivazione sulla attendibilità intrinseca dei dichiaranti, ha provveduto a sanare tale mancanza integrando la motivazione.
Il secondo motivo attiene alla violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, per avere la sentenza omesso la valutazione sia circa l'attendibilità generale dei collaboratori di giustizia (DE IM IO, FR DI BO, PE AN, IA NE, NI GN), sia della loro attendibilità specifica e dei riscontri necessari. Il ricorrente evidenzia come i giudici abbiano anche travisato il senso di alcune deposizioni, come quella resa da DE IM, sulla base della quale avrebbero dovuto escludere ogni coinvolgimento dell'imputato nell'associazione:
infatti, il collaboratore ha riferito che MA IA non faceva parte del clan, ma era solo l'uomo di fiducia del cognato, cioè di CE IA detto DO, per quale curava l'azienda. Riguardo alle accuse di De ON si evidenzia che questi non era intraneo all'associazione e che le sue dichiarazioni appaiono in palese contrasto con quelle di DE IM e di IA NE: peraltro, di tali contrasti la sentenza non da alcun conto nella motivazione, che sul punto è del tutto assente. Analoghe critiche vengono riservate alla valutazione dei giudici sulle dichiarazioni di PE GA, di AN, di IA NE e di NI GN. In sostanza si assume che il ruolo di affiliato, di stipendiato, di messaggero e di accompagnatore del capo clan viene attribuito all'imputato in maniera apodittica, attraverso un sostanziale travisamento del significato delle dichiarazioni accusatorie.
Il ruolo che IA MA ha effettivamente svolto è stato quello di aiuto familiare in favore del cognato e non anche a favore dell'organizzazione, sicché, con il terzo motivo, si sostiene che la condotta andava qualificata eventualmente come favoreggiamento personale.
Con il quarto motivo si lamenta la mancata applicazione della continuazione con una diversa sentenza che ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato in materia di armi.
Con il quinto motivo si censura l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
Il sesto motivo ONsta la ritenuta aggravante della disponibilità di armi.
Con il settimo motivo viene censurata la sentenza per aver disposto la confisca dei beni sequestrati (trattori e altri veicoli) nonostante fossero beni acquistati con prestiti agrari;
si lamenta, inoltre, che non siano stati esaminati i documenti prodotti al riguardo.
Con l'ultimo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla condanna in solido alle spese processuali a carico di tutti gli imputati, senza distinguere tra i diversi reati e omettendo il pagamento prò quota;
inoltre, ripropone l'eccezione di costituzionalità dell'art. 535 c.p.p., comma 2 nella parte in cui prevede l'obbligo solidale al pagamento delle spese. 25.2. Il ricorso è inammissibile.
Rispetto al primo motivo non può che ribadirsi quanto si è già detto con riferimento ad altro ricorso (AT) e riconoscerne la manifesta infondatezza. Infatti, la TE territoriale non ha fatto altro che integrare la motivazione sull'attendibilità intrinseca dei collaboratori, operazione che ben poteva compiere in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che sono attribuiti al giudice dell'appello in base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio. Del resto questa TE ha ritenuto che anche l'assoluta mancanza di motivazione non determina la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604 c.p.p. con conseguente obbligo di trasmissione degli atti al giudice di primo grado, ma il giudice d'appello deve provvedere alla redazione integrale della motivazione mancante (Sez. un., 27 novembre 2008, n. 3287, R.), sicché, a maggior ragione, può provvedere alla integrazione della motivazione su un punto trascurato o comunque malamente motivato dal primo giudice. Ed è quanto è accaduto nel caso in esame.
25.3. Con il secondo motivo il ricorrente, attraverso la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, finisce per censurare la motivazione della sentenza proponendo una ricostruzione dei fatti del tutto alternativa a quella ONnuta in sentenza, operazione non consentita in sede di legittimità. Nè nella sentenza impugnata si rinvengono i travisamenti denunciati in relazione al senso di alcune deposizioni accusatorie e in ogni caso le contraddizioni evidenziate dal ricorrente non appaiono in grado di scardinare il ragionamento dei giudici. D'altra parte, la TE d'assise d'appello ha ritenuto, sulla base di una accurata verifica in ordine all'attendibilità intrinseca dei collaboratori, che le loro dichiarazioni sono pienamente convergenti "nel nucleo essenziale" delle chiamate in correità che hanno individuato l'imputato come affiliato al clan dei casalesi dal quale riceveva regolare stipendio, dando atto che l'unico che esclude l'affiliazione è DE IM, che però riferisce comunque "apporti sintomatici della partecipazione", la cui dichiarazione resta tuttavia isolata, sconfessata dalle convergenti accuse di DI BO, GA, IA e GN che riferiscono anche del ruolo dell'imputato nell'associazione, consistente nel portare "imbasciate" e "ordini" per conto del capo clan, nel curare gli spostamenti del latitante DO e nell'accompagnarlo alle riunioni operative del sodalizio;
alcuni collaboratori hanno anche riferito episodi specifici, come il suo coinvolgimento come prestanome nella vicenda RR, lo spostamento delle armi della strage di Casapesenne, la sua partecipazione ad appostamenti omicidiari. La sentenza ha messo in risalto come, nella specie, sussista la convergenza del molteplice riguardo al ruolo di fiducia che aveva con il capo, il quale gli aveva affidato il compito di proteggere la sua latitanza;
inoltre, ai riscontri incrociati si aggiungono, nella ricostruzione dei giudici, anche ulteriori elementi di prova, tra cui i vaglia per l'acquisto della tenuta della RR per L. 20 milioni emessi a nome dell'imputato, privo formalmente di fonti di reddito. 25.4. In base a questa completa ricostruzione che la sentenza offre circa il ruolo di MA IA nell'associazione le censure proposte nel terzo motivo del ricorso, tendenti a sostenere che la sua condotta andava inquadrata nel reato di favoreggiamento personale, rivelano una intrinseca e manifesta infondatezza: come ha chiarito la stessa sentenza impugnata, l'apporto dell'imputato non si è limitato a "proteggere la latitanza del capo clan", ma si è spesa a favore dell'intero sodalizio come dimostrato dalle sue partecipazioni ad appostamenti per attentati ad avversari del clan e dal ruolo nel riferire "ordini e imbasciate". D'altra parte, il solo occuparsi della latitanza di un personaggio come IA CE porta ad escludere l'ipotesi del reato di favoreggiamento, in quanto assicurare l'impunità al capo indiscusso del clan equivale a garantire la stessa sopravvivenza del sodalizio o, almeno, la continuazione di quella direzione dell'organizzazione, con un effetto di concreta utilità della sua condotta per l'intera associazione. In altri termini, deve evidenziarsi come l'imputato abbia posto in essere concrete attività, che hanno procurato un importante aiuto diretto non ad un qualunque componente, ma al capo dell'associazione, con i riflessi ovvi e immediati che ne derivavano per l'attività dell'organizzazione criminale.
Da tutto ciò discende, coerentemente, la correttezza delle conclusioni dei giudici di merito secondo cui la condotta dell'imputato, lungi dal restare confinata e circoscritta in un rapporto puramente personalistico con il capo, si è espressa, all'interno di tale rapporto, a prescindere dal legame di parentela tra i due, in termini di deliberata cooperazione alla vita e all'attività dell'associazione dallo stesso capeggiata, della quale l'imputato è stato, quindi, giustificatamente ritenuto partecipe. Pertanto deve ritenersi condivisibile la configurabilità della condotta del prevenuto nella fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., anziché in quella di cui all'art. 378 c.p..
25.5. Del tutto infondato è anche il motivo con cui si chiede l'applicazione della continuazione, in quanto i giudici hanno chiarito che la sentenza di condanna in materia di armi si riferisce a fatti successivi alle condotte oggetto dell'imputazione di questo procedimento.
25.6. Stessa valutazione deve essere fatta in ordine al motivo in cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate sulla base di una motivazione che è logica e coerente, in considerazione della gravità dei fatti e del ruolo di particolare vicinanza al capo del clan che l'imputato ha avuto nell'associazione.
25.7. Manifestamente infondato è il motivo riguardante l'applicazione dell'aggravante sulle armi: si tratta di una circostanza oggettiva, in quanto tale riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale pertanto ne risponde per il solo fatto della partecipazione (cfr., Sez. 5, 25 gennaio 2012, n. 12251, Monti ed altri;
Sez. 6, 10 ottobre 2011, 6547, Panzeca;
Sez. 6, 4 dicembre 2003, n. 7707, Anaclerio ed altri). Sul punto la sentenza ha motivato nella parte generale.
25.8. Il settimo motivo è generico e aspecifico, limitandosi a riproporre la questione relativa alla confisca di alcuni beni, senza prendere in alcuna considerazione quanto motivato nella sentenza impugnata, in cui è stato messo in rilievo come i costi di acquisto e di gestione del trattore e degli altri veicoli risultano sproporzionati rispetto ai redditi dell'imputato, del tutto inesistenti.
25.9. Infine, inammissibile è il motivo con cui si ONsta la condanna al pagamento in solido delle spese processuali, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 535 c.p.p., comma 2, dal momento che la norma di cui si sospetta l'illegittimità costituzionale risulta abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art.67. 25.10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
26. ER AL.
La TE d'assise d'appello ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità di AL ER per partecipazione al clan dei casalesi riducendo la pena ad anni otto di reclusione.
26.1. Nel ricorso proposto dal suo difensore di fiducia, avvocato Mauro Iodice, viene censurata la sentenza per erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e vizio di motivazione. Innanzitutto, si rileva che non vi sono intercettazioni telefoniche che riguardino l'imputato; inoltre, si lamenta che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che rappresentano le sole fonti di accusa a carico, sono prive dei necessari approfondimenti critici e dei riscontri estrinseci. Nel passare in rassegna tali dichiarazioni il ricorrente sottolinea la genericità delle accuse, in cui non si cita mai un episodio specifico e si rinvia a notizie apprese da altri (NI AS, IO DE IM, FR DI BO, PE AN, NE IA); mentre si rileva che i giudici non hanno dato alcun rilievo al fatto che altri collaboratori hanno escluso di conoscere lo ER quale affiliato al clan (PE GA, GI Di NA, FF FE,
D'AN VA). Per quanto riguarda la circostanza su cui insiste la sentenza, relativa al legame tra ER e AT PE, con il quale l'imputato venne arrestato per possesso di un'arma detenuta illegalmente, si sottolinea che tale dato non dimostrerebbe il coinvolgimento nell'associazione, ma potrebbe essere interpretato come l'episodio che i vari accusatori di ER hanno utilizzato per desumere l'esistenza di forti legami tra i due. Con un ulteriore motivo viene dedotta l'omessa motivazione sulla questione fatta valere in appello e relativa alla eccepita prescrizione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Con il terzo motivo si denuncia la mancata diminuzione di pena per effetto della richiesta di giudizio abbreviato rispetto alla quale il pubblico ministero non ha prestato il consenso, richiesta che il giudice di primo grado ha ritenuto non accoglibile in quanto il processo non era definibile allo stato degli atti: il ricorrente ONsta tale valutazione, ritenuta corretta anche in sede di appello, rilevando che la prova della responsabilità è stata desunta sulla base del riscontro costituito dalla sentenza di condanna per la detenzione dell'arma in concorso con AT, sentenza che al momento della richiesta era già divenuta irrevocabile e, quindi, conosciuta dai giudici, sicché il processo avrebbe dovuto essere ritenuto definibile allo stato degli atti. Con il quarto motivo si lamenta l'eccessività della pena in rapporto al limitato periodo in cui l'imputato avrebbe avuto un ruolo nell'associazione (fino al 1991, quando venne arrestato a Modena per il possesso dell'arma).
Infine, si censura la sentenza per non avere riconosciuto la continuazione con la precedente sentenza di condanna relativa alla illecita detenzione dell'arma.
26.2. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo la difesa dell'imputato svolge una serie di cesure in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (AS, DE IM, DI BO, AN, IA) ritenute generiche e non riscontrate, laddove la sentenza ha compiuto una attenta ricognizione delle accuse ritenute credibili e reciprocamente riscontrate. In particolare, i giudici hanno evidenziato come dalle chiamate in correità risulti confermato che lo ER fosse affiliato dell'associazione e regolarmente stipendiato, con lo specifico ruolo di componente del gruppo di fuoco dei casalesi, particolarmente attivo durante il conflitto con il gruppo avversario dei c.d. scissionisti;
questa ricostruzione trova ulteriori conferme nelle condanne riportate dall'imputato per detenzione di armi, in episodi collegati a due agguati
contro
AT SE e NZ TO, appartenenti proprio al gruppo degli scissionisti. Rispetto a questa ricostruzione, basata su una motivazione immune da vizi logici, il ricorrente si limita a proporre valutazioni ricostruttive alternative che non appaiono in grado di evidenziare carenze logiche interne alla sentenza. La mancanza di indicazione in alcune dichiarazioni di episodi specifici non può condurre ad una svalutazione delle accuse, in quanto ciò non può equivalere a sostenere l'indeterminatezza della chiamata, dal momento che essa deve essere valutata con riferimento alla sua capacità di offrire elementi in ordine all'apporto concreto del partecipe all'associazione, essendo evidente che il riferimento a singoli episodi avrebbe rilievo prevalentemente sulla sua responsabilità nei reati fine. Peraltro, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, la sentenza indica comunque episodi rilevanti a sostegno del coinvolgimento dello ER nel sodalizio, come quando riferisce della sua partecipazione a Modena all'agguato ai danni di TO e AT (DE IM). Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che alcuni collaboratori non abbiano fatto menzione di ER: si tratta di circostanza che comunque non riduce la capacità probatoria delle chiamate in correità a carico dell'imputato e prese in considerazione dalla sentenza. 26.3. Manifestamente infondata è anche la questione relativa alla omessa motivazione sulla eccepita prescrizione del reato: in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Nella specie, la TE d'appello ha, evidentemente, ritenuto infondata la dedotta eccezione avendo considerato la partecipazione dell'imputato all'associazione per l'intero periodo di tempo oggetto della ONstazione. In ogni caso, anche a voler ritenere, con la difesa del ricorrente, che la sua partecipazione si è interrotta con l'arresto avvenuto a Modena nel 1991, il reato non sarebbe comunque prescritto, in quanto neppure ad oggi risulta decorso il termine massimo di 15 anni aumentato della metà previsto dagli artt. 157 e 161 c.p.p., nella formulazione antecedente alla L. n. 251 del 2005. 26.4. Inammissibile è anche il motivo con cui lamenta la mancata diminuzione di pena per il diniego di accesso al giudizio abbreviato:
si rileva che il motivo è aspecifico in quanto non ha tenuto in alcun conto la motivazione della sentenza impugnata, essendosi limitato a riproporre la medesima questione negli stessi termini formulati nell'atto di appello. Come è noto, la consolidata giurisprudenza di questa TE ritiene che qualora i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art.581 c.p.p., lett. c).
26.5. Riguardo all'entità della pena deve escludersi che la sentenza abbia male applicato l'art. 133 c.p., in quanto nella determinazione della sanzione è stata correttamente presa in considerazione la gravità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato desunta dalle precedenti condanne.
26.6. Infine, la richiesta di applicazione della continuazione è stata respinta dai giudici perché estranea ai motivi d'appello, sebbene poi si siano soffermati anche a motivare le ragioni per cui non sussisterebbero i presupposti per riconoscere la continuazione con le sentenze di condanna in materia di armi. In questa sede è sufficiente ribadire che se la questione relativa alla continuazione non viene prospettata nei motivi di appello - come è accaduto nel caso in esame, in cui la richiesta è stata fatta in una delle udienze del giudizio d'appello - il giudice può anche non pronunciarsi su di essa, perché non risulta ricompresa nell'effetto devolutivo dell'impugnazione (Sez. 2, 8 febbraio 2011, n. 17077, Biscaro).
26.8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
Le altre posizioni.
27. AG OL:
La sentenza di secondo grado ha confermato la condanna di AG OL alla pena di tre anni di reclusione per il reato di favoreggiamento personale del latitante IA TE, arrestato il 6.2.1996.
A carico dell'imputato i giudici indicano la testimonianza degli ufficiali di p.g., in particolare di Argenziano, e le dichiarazioni de relato di DI BO, secondo cui TE IA venne catturato dopo aver scavalcato il muro dell'abitazione di AG, presso cui si trovava in stato di latitanza. 27.1. Nell'interesse dell'imputato hanno presentato ricorso per cassazione gli avvocati AN NA e IO AN, con distinti atti.
Il primo difensore, con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e il connesso vizio di motivazione. Si assume che per la configurabilità dell'aggravante non basta la semplice consapevolezza della possibilità che dalla condotta di favoreggiamento possa derivare un'agevolazione dell'attività dell'associazione cui il favorito appartiene, essendo invece necessario che sia sussistente il motivo specifico ad agevolare l'associazione stessa;
d'altra parte, si rileva come favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina la sussistenza dell'aggravante in oggetto in ragione dell'importanza del favorito, essendo necessaria la prova dell'effettiva conoscenza e volontà di agevolare l'associazione.
Inoltre, si sostiene l'incompatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 cit. con l'ipotesi aggravata di favoreggiamento prevista dall'art. 378 c.p., comma 2. Con un successivo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art.63 c.p. in materia di concorso delle circostanze ad effetto speciale:
si ritiene che nel caso in esame debba considerarsi più grave la circostanza di cui all'art. 378 c.p., comma 2, con la conseguenza che l'aumento di pena andava disposto solo fino ad un terzo a norma dell'art. 63 c.p., comma 4. Con l'ultimo motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato ancor prima della sentenza d'appello.
Anche l'avvocato IO AN ha censurato la sentenza in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7 e ha eccepito la prescrizione.
Inoltre, ha ONstato la ricostruzione della sentenza in ordine alla responsabilità di AG, sostenendo l'illogicità della motivazione che non ha offerto prove certe del fatto che lo IA avesse dimorato nell'abitazione dell'imputato o comunque provenisse, al momento della fuga, da quella abitazione. 27.2. Deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del reato. Nella specie trova applicazione la disciplina in vigore prima della modifica intervenuta con la L. n. 251 del 2005 e, anche tenendo conto dell'aumento derivante dalie aggravanti ONstate, deve ritenersi che il reato ONstato all'imputato sia ormai estinto per prescrizione. Infatti, il favoreggiamento risulta commesso il 6.2.1996 sicché il termine massimo di quindici anni previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. - ante riforma - si è interamente consumato il 7.2.2011.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, la sentenza impugnata deve essere annullata, con riferimento alla posizione del AG, non potendosi procedere nei suoi confronti per la suddetta causa di estinzione del reato, dovendosi escludere, da un lato, che il gravame sia fondato su motivi inammissibili all'origine, stante i ONnuti delle censure mosse, dall'altro, che vi sia in atti la prova evidente dell'insussistenza del fatto. 28. NA RE, GE ET, IA ET e ET RA (la prima quale erede di ER RV, le altre in qualità di eredi di NI ET).
28.1. Nei confronti di NO ER, condannato per partecipazione all'associazione dei casalesi a quattro anni di reclusione, la sentenza d'appello ha dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché deceduto, confermando le statuizioni in ordine alla confisca dei beni disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Ha presentato ricorso la moglie, RE NA, tramite il suo difensore e procuratore speciale avvocato FO Reccia. Deduce l'erronea applicazione dell'art. 12 sexies cit, sostenendo la assoluta mancanza dei presupposti per la confisca dei beni e dell'abitazione familiare a lei intestata, dove abita tutt'ora e ha vissuto per oltre trenta anni con il coniuge e i figli. Dopo avere premesso che nel distinto procedimento di prevenzione i giudici avevano respinto la richiesta di confisca avanzata nei confronti di RV, rileva che la TE d'appello ha disatteso le deduzioni difensive evidenziate nei motivi di gravame omettendo ogni motivazione al riguardo. COsta la sproporzione dei redditi denunciati dal marito ed evidenzia che l'immobile adibito ad abitazione risale al 1984 e non risulta che sia stato acquistato con il denaro proveniente da "appalti truccati"; in ogni caso, dagli atti risulta che il primo lavoro pubblico aggiudicato ad un impresa collegata al RV risale al 1986, quindi ad un periodo successivo all'acquisto; infine, non può dirsi che tutti gli appalti siano stati frutto di intercessione dell'organizzazione criminale. 28.2. ET GE, ET IA e ET RA hanno proposto ricorso in qualità di eredi di ET NI, riconosciuto responsabile di concorso esterno in associazione e condannato alla pena di anni sette di reclusione, per avere, in qualità di poliziotto, dato un apporto agevolatorio al sodalizio fornendo informazioni sulle operazioni di polizia al genero, D'AN PR. La sentenza d'appello ha dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. per morte dell'imputato, confermando le statuizioni in ordine alla confisca dei beni disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Le ricorrenti, tramite il difensore e procuratore speciale avvocato FO Reccia, deducono l'erronea applicazione dell'art. 12 sexies cit. e rilevano che la confisca ha riguardato l'abitazione che il loro genitore aveva ereditato sin dagli anni 60 e in cui ha sempre abitato;
sottolineano, inoltre, che l'abitazione ha subito solo interventi risanatori in economia, con contributi erogati dal Comune;
precisano che il padre ha svolto servizio per 34 anni nella Polizia di Stato percependo un reddito adeguato che giustifica i beni posseduti.
28.3. I ricorsi proposti nell'interesse degli eredi di RV ER e di NI ET sono fondati.
La sentenza nel confermare la confisca dei beni disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies si è limitata ad accertare la sproporzione tra redditi e beni, ma non ha fissato alcun riferimento temporale.
La confiscabilità dei beni viene oggi correlata esclusivamente alla condanna del soggetto che di quei beni dispone, per uno dei reati oggetto dell'elenco di cui all'art. 12 sexies cit., senza che siano necessari accertamenti relativi all'attitudine criminale". Una volta intervenuta la condanna, il giudice è tenuto a disporre la confisca quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni posseduti e il reddito dichiarato dall'imputato, senza che risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. In quest'ottica, si ammette la confiscabilità dei beni a prescindere sia dalla data di acquisto (rispetto alla commissione del reato), sia dal valore, che può anche superare il provento del delitto.
Tuttavia, le Sezioni unite si sono anche preoccupate di ridefinire l'ambito operativo della misura di sicurezza dettando precisi criteri per l'accertamento del presupposto della sproporzione patrimoniale e puntualizzando le condizioni che giustificano l'emissione del sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca, ai sensi dell'art.321 c.p.p., comma 2 (Sez. un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella).
Con riferimento all'accertamento della sproporzione tra il valore del patrimonio di cui l'indagato ha la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica da questi svolta, si è chiarito che i termini di confronto di questa operazione sono costituiti dal valore del patrimonio contrapposto al reddito e all'attività economica, laddove con il termine "patrimonio" si fa riferimento all'aspetto statico della ricchezza posseduta, mentre con i termini "reddito" e "attività economica" si indica "l'aspetto dinamico delle fonti di produzione attraverso le quali la ricchezza stessa si sia evoluta nel tempo, fino all'attuale sua consistenza quantitativa e composizione qualitativa". Nell'accertamento della sproporzione un ruolo importante assume il riferimento temporale, non potendo il confronto tra la situazione patrimoniale reale e la capacità economica, desumibile dal reddito dichiarato o dall'attività economica che risulta essere svolta dall'indagato, prescindere dal dato temporale. Occorre, cioè, partire da una situazione iniziale, individuata nel tempo, e metterla a confronto con la situazione patrimoniale esistente nel momento in cui dovrebbe essere assunto il provvedimento cautelare, tenendo conto, peraltro, del reddito consumato in relazione al tenore di vita proprio e della famiglia. Deve, infatti, ritenersi che lo stesso accertamento della sproporzione diventa difficile in assenza di un riferimento temporale, dal momento che "costituendo il patrimonio il frutto del reddito e dell'attività economica di tutta la vita, dovrebbe riguardare il reddito e l'attività economica di tutta la vita del reo". Nella pratica accade che anche là dove il pubblico ministero accerti la sproporzione patrimoniale indicando il periodo preso in considerazione, il sequestro cada su beni acquisiti, non solo in epoca anteriore alla data di commissione del reato per cui si procede, ma in tempi non oggetto di accertamento.
La sentenza Montella, coerentemente con l'impostazione iniziale, non prevede limitazioni temporali per la verifica della sproporzione, ma afferma che questa deve essere riferita alla "somma dei singoli beni" (non al patrimonio come complesso unitario), cosicché la valutazione della sproporzione abbia riguardo al reddito e alle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti, senza considerare il reddito dichiarato o le attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, precisando che il raffronto deve essere "oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco". In questo modo, dalla ricostruzione storica della situazione riferita all'epoca dei singoli acquisti il giudice accerta la sussistenza di un rapporto di sproporzione rispetto ai redditi del condannato. È a questo punto che l'interessato può giustificare l'origine lecita dei beni, avendo come riferimento un arco temporale predeterminato e coincidente con il periodo preso in esame dal pubblico ministero e dal giudice e potendo fornire specifiche e puntuali elementi contrari.
Nella specie, i ricorrenti hanno indicato l'epoca di acquisto dei beni oggetto del provvedimento di confisca, ma di fronte a tale indicazione è mancata in sentenza ogni accertamento e valutazione concreta sulla effettiva sproporzione dell'acquisto in rapporto ai redditi dell'epoca in capo ai condannati.
28.4. Per questa ragione, la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto inerente la confisca dei beni degli eredi di ER RV e di ET NI.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DE RO OL e TU RO perché i reati loro ascritti sono estinti per morte dei ricorrenti.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di AG OL perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di IO AN, IA FO, IA NI e IA RI LO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della TE di Assise di Appello di Napoli.
In accoglimento dei ricorsi degli eredi di ET NI e di RV ER annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta nei confronti di costoro e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della TE di Assise di Appello di Napoli.
Rigetta i ricorsi di ER NZ, ER OL, CO IO, IA IS e NA PE che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di CO DR, RG AL, ER OL, AG CE, LO FO, UR CE, IC DO, LL TE IO, FE NI, GA FF, AN NI, NE MA, AN PE, AN FF, CH MA, ER AL, IC AN, IOne AN, AR IA e IZ NI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013