Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2015, n. 6052
CASS
Sentenza 30 settembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di spese processuali, ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi memorie conclusive e relativa nota spese, sulla base di quanto disposto dall'art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2015, n. 6052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6052
    Data del deposito : 30 settembre 2015

    Testo completo