Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
È legittima la statuizione - pronunciata in sede di appello - di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del quale la parte civile, una volta costituita deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2013, n. 39471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39471 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 04/06/2013
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1732
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 43495/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS NO N. IL 08/02/1971;
ON AR N. IL 06/05/1963;
avverso la sentenza n. 9/2008 TRIBUNALE di PESCARA, del 21/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. MARINI Mariano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 21 febbraio 2012, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Penne, che aveva condannato CO CO e De LI MI entrambi per il delitto di ingiurie e solo il De LI anche per quello di minacce in danno di Danese CO Ovidio.
Trattasi di un episodio accaduto durante l'incontro di calcio Collecorvino - Farindola del quale era arbitro la parte offesa Danese.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati lamentando:
il De LI, personalmente:
a) una motivazione illogica in merito all'accertamento della penale responsabilità;
b) una violazione della legge processuale, in particolare dell'art.82 c.p.p., per essere stata pronunciata condanna alle maggiori spese in favore della parte civile che non aveva presentato conclusioni nell'apposita udienza del 21 febbraio 2012.
l'CO, a mezzo del proprio difensore c) una motivazione illogica in merito all'affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso CO non è fondato, essendo ai limiti dell'inammissibilità.
2. Giova premettere, in punto di diritto, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6^, 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5^ 6 ottobre 2009 n. 44914), come pur dopo la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato debba essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) cosi da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.
Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. 4^, 10 febbraio 2009 n. 20395). In tema di sentenza penale di appello, non sussiste, poi, mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (v. Cass. Sez. 2^, 15 maggio 2008 n. 19947). La sentenza di merito non è tenuta, poi, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. 4^, 13 maggio 2011 n. 26660).
3. Nella specie, questa volta in fatto e nei limiti del presente giudizio di legittimità di cui dianzi si è detto, deve osservarsi come l'impugnata sentenza abbia logicamente motivato come all'odierno ricorrente debba essere concretamente ascritto il delitto d'ingiurie. Il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un.19 luglio 2012 n. 41461). Il Giudice a quo ha motivato in merito alla credibilità soggettiva della dichiarante parte offesa nonché all'attendibilità intrinseca del racconto per cui ciò è sufficiente all'affermata penale responsabilità dell'imputato.
4. Del pari non meritevole di accoglimento è il ricorso De LI. Quanto al primo motivo, per l'affermazione della penale responsabilità per entrambi gli ascritti reati debbono ripetersi le considerazioni dianzi espresse a proposito del ricorso del coimputato CO.
La motivazione dell'impugnata decisione non appare illogica ed è fondata sugli accertamenti istruttori evidenziati e conformi alla giurisprudenza di questa Corte.
5. Infondato è, altresì, il secondo motivo.
È sufficiente rilevare che, se pur vera la circostanza che la parte civile Danese non ha partecipato personalmente al giudizio di appello e non ha presentato le conclusioni scritte di cui all'art. 523 c.p.p., ciò non di meno non può ritenersi necessaria una specifica declaratoria sul punto in quanto, come questa Corte ha costantemente affermato, la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa (v. Cass. Sez. 6^, 6 maggio 2003 n. 25723). La disposizione di cui all'art. 82 c.p.p., comma 2, vale, infatti, solo per il processo di primo grado quando, in mancanza di conclusioni, non si forma il petitum sul quale il Giudice possa pronunciarsi, mentre invece, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo.
Com'è noto, vige nel processo penale il principio c.d. di "immanenza" della costituzione di parte civile, normativamente previsto dall'art. 76 c.p.p., comma 2, secondo cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo".
Da questo principio deriva che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaià che debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari, come ad esempio nel giudizio di revisione) anche se non impugnante e che non occorra per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione.
Parimenti l'immanenza rimane ferma anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive (per esempio, morte o raggiungimento della maggiore età) o di vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica (per esempio, l'abbandono della difesa).
Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita, previsti dell'art. 82 c.p.p., comma 2, nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al Giudice civile, non possano essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma indicata (in questo senso v., per quanto riguarda la mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di appello, Cass. Sez. 5^, 8 febbraio 2006 n. 12959). Nella specie, di converso, la parte civile, a mezzo del proprio procuratore, era presente alle udienze del grado di appello, con l'eccezione di quella nella quale venne emanata la decisione, per cui pur non avendo presentato conclusioni era obbligo del giudicante pronunziare condanna anche in merito alle spese del grado.
5. In definitiva i ricorsi sono da rigettare e i ricorrenti dovranno, altresì, pagare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013