Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, così come modificata dall'art. 1, comma 220, lett. a), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ed è pertanto applicabile anche ai reati contro la P.A. commessi nel tempo in cui tale ipotesi di confisca non era prevista dalla legge, non operando il principio di irretroattività della legge penale, ma quello dell'applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 cod. pen. (Fattispecie relativa ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies di beni immobili dell'imputato, con riferimento ai reati di associazione per delinquere e corruzione continuata di pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia municipale).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite una nuova questione sul regime di diritto intertemporale delle previsioni in materia di confiscaGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 16 ottobre 2023
Cass, sez. VI, 30 maggio 2023 (dep. 6 giugno 2023), n. 24335, Fidelbo, Presidente, Tripiccione, Relatore Il caso La vicenda trae origine da un'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva accolto parzialmente un appello cautelare proposto avverso un provvedimento che, in prime cure, aveva rigettato un'istanza di dissequestro di somme di denaro sottoposte a vincolo reale. Il ricorrente ha affidato le sue censure a un unico motivo di ricorso incentrato sulla violazione di legge concernente il duplice profilo della non applicabilità del divieto probatorio ex art. 240-bis c.p. e del criterio della cosiddetta ragionevolezza temporale. La questione dibattuta L'art. 240-bis c.p. (introdotto dal d. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2009, n. 25096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25096 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
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M REPUBBLICA ITALIANA
25 096 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/03/2009
SENTENZA
N..543 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LATTANZI GIORGIO PRESIDENTE
1. Dott. MILO NICOLA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. LANZA LUIGI " N. 037044/2008
3. Dott. FAZIO ANNA MARIA "1
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI 4. Dott.CARCANO DOMENICO "I
Richiesta copia studio dar Sig AAN-KRINGS ha pronunciato la seguente per diriui 9988 SENTENZA / ORDINANZA
#1 16/6/03 sul ricorso proposto da : IL CANCELLIERE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
CORTE SUPREMA DI CASS TRIBUNALE di NAPOLI UFFICIO COPIE PEN
Richiesta copia st o dar sigANSA nei confronti di : per diriti € 9,88
10/6/05 1) NOBIS ALDO N. IL 26/01/1970
IL CANCELLIERE avverso ORDINANZA del 26/09/2008
CORTE SUPREMA DI CASSAZ TRIB. LIBERTA' di NAPOLI UFFICIO COPIE PENAL.
Richiesta copia studio day sig ITALIA OSSI sentita la relazione fatta dal Consigliere
MILO NICOLA 0,88 per diritti €lexte/sentite le conclusioni del P.G. Dr. E. Selvaggi, che ha chiesto 10/6/09 ilrigethSel ricorso non è comparso il sifensore - IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio Richiesta copia studio Y daksig IL SOCE 24ORE dal-Sig A 088 0,88 per diritti
* 16/5/03per diritti € il16/0/09 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
Fatto e diritto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 26/9/2008, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., annullava il decreto di sequestro preventivo di alcuni beni immobili (finalizzato alla confisca ex art. 12sexies della legge n. 356/92) adottato, il 9 luglio precedente, dal Gip dello stesso Tribunale, nell'ambito del procedimento penale a carico di AL Nobis, indagato, oltre che in relazione ai reati di associazione per delinquere e di violazione di sigilli, anche per quello di corruzione continuata di pubblici ufficiali appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del comune di Giugliano in Campania, che, per compiere o avere compiuto atti contrari ai propri doveri d'ufficio, funzionali ad abusi edilizi commessi dal primo, avevano accettato la promessa o ricevuto somme di denaro o altre utilità (fino al luglio 2006).
Il Giudice del riesame, dopo avere rilevato che la confisca ex art. 12sexies della legge n. 356/92, così come modificata dalla legge n. 296/06, era stata estesa ai reati contro la Pubblica Amministrazione a fare data dall'1/1/2007, riteneva che tale misura, avendo natura sostanzialmente sanzionatoria, non poteva essere applicata a fatti pregressi, per il principio di irretroattività della legge penale. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione: i presupposti applicativi della norma di cui al richiamato art. 12sexies inducono a qualificare l'istituto in essa disciplinato come misura di sicurezza, con l'effetto che impropriamente si era fatto leva sul principio di “irretroattività della legge penale punitiva". Il ricorso è fondato.
Rileva la Corte che l'ordinanza impugnata, per supportare la conclusione alla quale perviene, richiama, in maniera non pertinente, il diverso istituto della confisca c.d. di valore, che si differenzia nettamente, per finalità e presupposti applicativi, da quella disciplinata dall'art. 12sexies della legge n. 356/'92. La prima, costituendo una forma di prelievo pubblico del profitto del reato non più direttamente recuperabile, assume un preminente carattere sanzionatorio e si relaziona inevitabilmente, in maniera diretta e proporzionata, all'entità del profitto del fatto-reato accertato.
La seconda, ancorata a determinate tipologie di reato di particolare allarme sociale, si orienta su beni nella disponibilità del condannato di valore sproporzionato rispetto al reddito dallo stesso dichiarato o ai proventi della sua attività economica, fatta salva l'ipotesi in cui si offra una giustificazione credibile circa la legittima provenienza degli stessi beni. Non rilevano il requisito della pertinenzialità dei beni rispetto al reato, la loro acquisizione in epoca antecedente o successiva al reato, l'esuberanza del loro valore rispetto al provento dello specifico reato che viene in considerazione (cfr. Cass. S.U. 17/12/2003 n. 920). Lo strumento di cui all'art. 12sexies assolve essenzialmente una funzione special-preventiva, assume i connotati di una misura di sicurezza patrimoniale
-sia pure atipica- finalizzata ad evitare l'accumulo di ricchezze di provenienza delittuosa ed è equiparabile all'affine misura di prevenzione di cui alla legge n. 575/'65 (cfr. Cass. sez. VI 28/2/1995 n. 775; sez. I 29/3/1995, Giaquitto). Ciò posto, deve escludersi, ai sensi degli art. 199 200 c.p. e dei principi contenuti nell'art. 25 della Costituzione, che in tema di applicazione di una misura di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge penale, con l'effetto che detta misura è applicabile anche ai reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata. Non sussiste, quindi, alcun ostacolo, sotto il profilo esaminato, a disporre, nell'ambito del procedimento penale a carico di persona indagata per il reato di corruzione propria, il sequestro preventivo di beni in prospettiva della loro confiscabilità ex art. 12sexies della legge n. 356/*92.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà riesaminare il caso alla luce dei principi innanzi esposti e verificare, in concreto, se ricorrano tutte le altre condizioni che la legge richiede per l'adozione della cautela reale a suo tempo disposta.
p.q.m.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma il 6/3/2009 Il Consigliere est.炒 Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 16 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia