Art. 959.
(Diritti dell'enfiteuta).
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformita' delle disposizioni delle leggi speciali.
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.
(Diritti dell'enfiteuta).
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformita' delle disposizioni delle leggi speciali.
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.