Articolo 959 del Codice civile
Articolo 958Articolo 960
Versione
19 aprile 1942
Art. 959.

(Diritti dell'enfiteuta).

L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformita' delle disposizioni delle leggi speciali.

Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente