Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
Nel giudizio di appello, è sindacabile in sede di legittimità ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale necessaria al fine di superare i dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto o anche sulla sussistenza di circostanze, influenti sul trattamento sanzionatorio. (Fattispecie, nella quale la Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, emessa ad esito di giudizio abbreviato, censurando la decisione del giudice del merito di non esercitare il potere integrativo di indagine, attribuitogli dall'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., malgrado il materiale probatorio raccolto non gli consentisse di escludere con certezza la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione).
Commentari • 2
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- 2. La cessione infragruppo di un ramo d’azienda a prezzo incongruo costituisce bancarotta distrattiva (Cassazione penale n.42218/21)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2022
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di C.F.J., quale amministratore unico e liquidatore, e di F.G., quale amministratore di fatto, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi al fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) e al reato di bancarotta fraudolenta documentale per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.); mentre ha assolto i predetti imputati da ulteriori condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale relative ai due …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2016, n. 17607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17607 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
1 7 60 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 31/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.435/2016 - Presidente - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA REGISTRO GENERALE N. 30768/2015 - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA AT N. IL 25/09/1969 avverso la sentenza n. 10604/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Dele heye, RM che ha concluso per imperensicsibilité del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. S. Crisci, che be chiesto l'accopliments del ricorso;
エー RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Velletri, con sentenza emessa in data 21 gennaio 2014, ha affermato la penale responsabilità di OM AT in relazione alla contestazione di tentato omicidio commesso in danno di LI GU in Pomezia in data 11 gennaio 2013. La decisione di primo grado ricostruisce la condotta tenuta dal OM in termini di tentato omicidio, ritenendosi utilizzato durante l'aggressione - dovuta ad una lite insorta tra i due per motivi imprecisati - un grosso coltello da cucina, mai rinvenuto, con cui il OM cagionò una ferita penetrante in zona addominale, con lesione della parete addominale e del sigma. Tale fendente raggiungeva la vittima, secondo il narrato della medesima, dopo due altri tentativi andati a vuoto e, una volta caduto a terra, il LI veniva colpito dal OM con dei calci al corpo e al volto. Si ritiene sussistente il dolo diretto di omicidio in rapporto alla lesività concreta del mezzo usato e alla parte del corpo raggiunta. L'azione delittuosa venne interrotta dal sopraggiungere di appartenenti al corpo RM di polizia municipale e il LI venne ricoverato e operato di urgenza per importante versamento ematico in zona peritoneale. Va precisato che il LI si era recato a Pomezia per incontrare il OM, persona con cui erano sorte delle recriminazioni per motivi che non vengono descritti nelle decisioni di merito (si compie generico riferimento alla comune frequentazione virtuale di una chat). Il LI era stato accompagnato da due persone, un uomo e una donna, che si trovavano a bordo di una vettura allontanatasi repentinamente dal luogo teatro dei fatti, anche perchè il OM si era rivolto minacciosamente contro di loro. Tali soggetti, una volta rintracciati, hanno confermato la versione del LI. Vengono concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute - equivalenti alla contestata recidiva e la pena viene determinata in quella di anni sette di reclusione, all'esito della riduzione per la scelta del rito.
1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 16 marzo 2015 escludeva la ricorrenza della recidiva e rideterminava la pena in quella di anni sei di reclusione. In parte motiva, si ritiene del tutto inverosimile la tesi difensiva (il OM avrebbe tolto il coltello dalle mani del LI e lo avrebbe poi utilizzato per difendersi) posto che ciò contrasta con le dichiarazioni rese non solo dalla persona offesa ma anche dai due testimoni. E' certo che le lesioni al LI sono state provocate da un'arma da punta e taglio. 2 Inoltre l'elemento volitivo appare sorretto dalla condotta dal OM tenuta dopo il colpo portato all'addome dell'avversario, con uso dei calci per infierire sulla vittima. Quanto agli antecedenti causali si compie riferimento al fatto che di certo i rapporti tra i due erano particolarmente tesi, tanto che il LI si fece accompagnare a Pomezia da altre due persone ma da ciò non deriva nè la prova della provocazione nè quella della legittima difesa. L'azione, nella sua parte finale (LI già ferito a terra con il OM che inveiva contro di lui e lo colpiva a calci) è stata direttamente constata dagli agenti di polizia municipale. Ciò posto, viene esclusivamente ritenuta non operante la contestata recidiva - posto che l'ultimo reato commesso dal OM risale a circa dodici anni prima dal fatto e dunque la nuova condotta non viene ritenuta sintomo di una qualificata pericolosità soggettiva con determinazione della pena, come si è detto, in anni sei di reclusione. - a mezzo del 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione difensore - OM AT, articolando distinti motivi. Al primo motivo si dedite erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio লা di motivazione. La lettura degli atti processuali realizzata in sede di merito viene definita 'incompleta e frammentaria', posto che si è valorizzata esclusivamente la parte narrativa resa dalla vittima e dalle persone che lo avevano accompagnato sul posto. Era stato il LI, quella mattina, a recarsi dal OM, in Pomezia, e non il contrario. Il LI aveva intenzioni minacciose, come confermato dalla madre del OM, le cui dichiarazioni erroneamente sono state escluse dal materiale probatorio utilizzabile. -Non si comprende, inoltre, come il OM in presenza degli operanti - possa aver occultato l'arma del delitto, mai rinvenuta, se davvero fosse stata il coltello come ritenuto in sentenza (è stato invece nei pressi rinvenuto un cacciavite). Da ciò la considerazione per cui la inverosimiglianza della versione del OM (aver reagito ad una offesa, allo scopo di difendersi) è stata affermata attraverso un superficiale ed illogico esame delle risultanze probatorie. In ogni caso da ciò si desume agevolmente la totale assenza di animus necandi. Al secondo motivo si articola doglianza di vizio motivazionale. La configurazione del tentato omicidio, con riferimento alla ricorrenza dell'elemento psicologico è estremamente incerta e precaria. 3 Anche in ipotesi di utilizzo del coltello - in verità non sufficientemente dimostrato - si evidenzia come in caso di reale volontà omicida nulla impediva di proseguire l'azione con l'arma, mentre è pacifico che il OM colpì la vittima con dei calci. Si ritiene pertanto travisato l'aspetto relativo alla ricorrenza del dolo di tentato omicidio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono. -ad argomentare la ricorrenza1.1 Le due decisioni di merito si limitano - invero del delitto contestato (tentativo di omicidio) al contempo escludendo la - circostanza attenuante della provocazione e/o l'ipotesi di legittima difesa - sulla base della versione della vittima, asseverata solo in parte da ciò che è stato percepito dai testi qualificati (gli agenti della polizia municipale) e valorizzando, al contempo, le dichiarazioni dei due soggetti che avevano accompagnato sul posto il LI. In tale adesione al narrato della persona offesa è riscontrabile in rapporto alla particolarità della vicenda investigata un difetto di analisi complessiva delle - RY modalità del fatto e dei suoi antecedenti causali, tale da determinare un vizio di motivazione per incompletezza della cognizione posta a monte, nonchè per illogica valorizzazione di taluni elementi posti a sostegno della narrazione della vittima.
1.2 Va ricordato, in via generale, che la deposizione della persona offesa - che nel caso in esame rileva anche a fini di qualificazione giuridica complessiva dei fatti e sussistenza o meno di attenuanti o scriminanti - è particolare elemento di prova dichiarativa, secondo una classificazione (già emersa dalla decisione numero 115 del 1992 Corte Cost.) riassunta da questa Corte, di recente, nella decisione Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214. In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è tuttavia ribadita la assoluta necessità tramite idonea motivazione - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune. Si tratta, pertanto, di un approdo interpretativo che, lungi dal poter essere considerato in termini di «disimpegno argomentativo», tende a rafforzare - nel quadro complessivo della tenuta logica della motivazione l'onere di 4 apprezzamento o obale degli indici rivelatori di tale attendibilità intrinseca, in mancanza dei quali non potrà dirsi raggiunta una effettiva consistenza probatoria della dichiarazione resa.
1.3 Ora, nel caso in esame manca del tutto - nelle due decisioni di merito - un percorso ricostruttivo della complessiva attendibilità intrinseca della persona offesa che vada oltre l'aspetto 'percettivo' delle conseguenze fisiche, pure indubbiamente prodotte dall'aggressione portata dal OM. In particolare, se è vero che le deposizioni dei testi 'qualificati' (gli agenti della polizia municipale) inquadrano la parte finale dell'azione - con il LI già a terra ferito ed il OM che si rivolge con tono minaccioso ai due soggetti che erano a bordo della vettura e che in rapida sequenza prende a calci la vittima è - altrettanto vero che circa gli avvenimenti immediatamente antecedenti (per nulla neutri in punto di ricostruzione della effettiva volontà omicidiaria in capo al OM e della eventuale condotta provocatoria tenuta dal LI) la versione del LI è asseverata esclusivamente dal narrato di ER IO e De LU LI. Quanto a tali deposizioni i giudici del merito non hanno espresso in motivazione RM alcuna considerazione circa un dato che la semplice lettura della decisione impugnata impone, di contro, di considerare rilevante. Costoro, infatti, risultano essersi allontanati dal luogo teatro dei fatti «a forte velocità» in concomitanza con l'arrivo degli agenti di polizia municipale (pag. 5 della decisione di primo grado). ore Ora, simile condotta - dove dovesse risultare evidente che l'ER si era reso conto dell'arrivo di tale pattuglia rappresenta un marcato indicatore di inaffidabilità soggettiva, posto che l'arrivo di appartenenti alle forze dell'ordine avrebbe dovuto, in via logica, rassicurare i due soggetti che avevano accompagnato sul posto il OM e dunque determinare un comportamento (immediatamente collaborativo) del tutto diverso. viziata la motivazione dellaCiò posto, ne risulta già sotto tale profilo decisione in punto di avvenuto riconoscimento a tali deposizioni di un valore persuasivo di 'sostegno' alle dichiarazioni rese dalla vittima, realizzato in modo del tutto acritico e avulso dalle concrete emergenze processuali.
1.4 In diritto, infatti, va ribadito il principio per cui elementi di natura testimoniale, pur se valorizzati in via accessoria rispetto ad una narrazione principale» (qui quella della persona offesa) trovano forza persuasiva esclusivamente in rapporto alla constatata assenza di dati idonei a porre in dubbio l'affidabilità soggettiva dei dichiaranti, mentre lì dove si rinvengano elementi di ragionevole sospetto di «parzialità» o di interesse nella deposizione, 5 il giudice di merito non può prescindere, lì dove intenda utilizzare dette deposizioni, dalla verifica di tali aspetti. Lì dove detta verifica sia mancata, le deposizioni risultano inidonee a svolgere il ruolo di sostegno alla deposizione principale.
1.5 Tornando al fatto, va ricordato, che dalle decisioni emerge che costoro avevano accompagnato sul posto il LI - nei pressi dell'abitazione del OM - in un non meglio precisato nè ricostruito quadro di offese reciproche, tema rimasto del tutto inesplorato. Ciò rende non irragionevole l'obiezione difensiva circa l'esistenza - in ipotesi - di una volontà primaria di aggressione coltivata dal LI e dai suoi accompagnatori, posto che la condotta tenuta da questi ultimi non appare certo lineare. Se a tale aspetto si aggiunge la sostanziale «inerzia probatoria» dei giudici del merito in punto di ricostruzione sia degli antecedenti causali tali da determinare il conflitto (punto che avrebbe aiutato a comprendere le volontà dei protagonisti della vicenda) che della mostrata aggressività dello stesso LI nel momento ру che ebbe a precedere l'incontro con il OM, ne deriva la sostanziale (e non consentita) inversione dell'onere probatorio che si rinviene in numerosi passaggi della decisione impugnata, lì dove si assume che l'imputato non avrebbe congruamente dimostrato la verità delle sue tesi.
1.6 Con ciò si intende affermare che le regole di ripartizione dell'onere dimostrativo nel vigente sistema processuale e costituzionale pongono a carico dell'accusa la necessità di fornire la prova non solo della attribuzione materiale del fatto all'imputato ma della sua ipotizzata qualificazione giuridica e lì dove emergano sul piano oggettivo dei dubbi di qualificazione (o di - - sussistenza di circostanze accessorie influenti quantomeno sul trattamento sanzionatorio) il mancato superamento, in fatto, del dubbio giova necessariamente all'imputato (circa la estensione del criterio del ragionevole dubbio agli aspetti di qualificazione o agli elementi circostanziali, tra le altre, Sez. I n. 14638 del 9.1.2014, rv 262145). Tale regola di giudizio, peraltro, non può dirsi affievolita lì dove il procedimento venga definito con adozione - come nel caso in esame - del rito abbreviato.
1.7 Tale precisazione appare necessaria posto che traspare dalle due decisioni impugnate una sorta di giustificazione 'interna' - rispetto al disimpegno cognitivo - correlata da un lato al valore delle emergenze fattuali già acquisite (uso di un coltello e sede della ferita) e dall'altro alla particolare conformazione del rito (è stata respinta sia in primo che in secondo grado la richiesta di ampliamento istruttorio da realizzarsi mediante l'ascolto della madre dell'imputato sulla condotta tenuta dal LI). 6 Entrambe le asserzioni di cui sopra muovono da presupposti erronei, sia in fatto che in diritto. che pure ha sicuramenteDa un lato, il complessivo contegno dell'imputato utilizzato un'arma bianca (mai rinvenuta nonostante l'arrivo, in corso di contesa, degli agenti di polizia municipale) contro il LI - non autorizza, sul piano logico, a ritenere per ciò solo dimostrata la diretta volontà omicidiaria (sia pure in termini di dolo alternativo) posto che in caso di effettiva volontà di tal genere il OM difficilmente avrebbe prima interrotto l'azione, per inveire contro gli occupanti della vettura, per poi proseguirla senza strumenti di offesa tali da assicurare l'esito, dall'altro la fisionomia normativa assunta sin dal 1999 dal CAR giudizio abbreviato (legge n.479 del 16.12.1999) attribuisce al giudice, già in primo grado, il potere/dovere di completamento dei materiali istruttori in tutte le ipotesi di non decibilità allo stato degli atti (art. 441 co.5 cod.proc.pen.). Ora, il parametro normativo della non decidibilità va ritenuto sussistente in tutte le ipotesi in cui i materiali istruttori già raccolti - pure nella idoneità in tema di attribuzione della condotta materiale all'imputato - risultino inidonei a stabilire, con il dovuto grado di certezza, se i fatti accaduti «corrispondano» alla ipotizzata qualificazione giuridica della condotta, così come risultino inidonei ad esprimere una compiuta cognizione degli antecedenti causali del fatto, lì dove gli stessi rilevino a fini di più ampio inquadramento degli accidentalia delicti. Ove il giudice di primo grado abbia, pertanto, ritenuto di non esercitare il potere attribuito dall'art. 441 co.5 cod. proc.pen., la decisione può risultare come nel - caso in esame viziata sotto il profilo della non corretta applicazione della regola www di giudizio di cui all'art. 533 co.1 cod. proc.pen. (ragionevole dubbio) o anche sotto il profilo della immutata qualificazione giuridica del fatto (art. 521 co.1 cod.proc.pen.) con riproposizione dei temi nel giudizio di secondo grado in chiave di possibile utilizzo del potere istruttorio di cui all'art. 603 co.3 cod.proc.pen. (e con relativa sindacabilità in sede di legittimità del diniego di rinnovazione istruttoria, come ribadito, tra le altre, da Sez. VI n. 30774 del 16.7.2013, rv 257741). In tal senso, si ritiene di ravvisare, nel caso in esame, una «assoluta esigenza probatoria» rimasta inesplorata (sul tema, tra le altre, Sez. III n. 12853 del 13.2.2003, rv 224865) e consistente nella verifica più accurata delle ragioni per cui il LI si recò presso il OM e delle intenzioni dallo stesso coltivate, anche in rapporto alla potenziale incidenza di tali aspetti sulla ricostruzione complessiva della dinamica del fatto in chiave di conferma o meno della qualificazione giuridica ipotizzata dall'accusa e di sussistenza o meno della circostanza attenuante della provocazione (esclusa, sia in primo che in secondo grado tramite passagi motivazionali del tutto apodittici). 7 Va ricordato, peraltro, che la ricostruzione precisa degli antecedenti causali e delle modalità concrete della condotta risulta inevitabile lì dove venga in rilievo la necessità di inquadramento del dolo in rapporto alle particolari caratteristiche del delitto di tentato omicidio, fattispecie che non tollera la ricorrenza, sul piano psicologico, del dolo eventuale. Ciò perchè il dolo è infatti fenomeno interiore (di previa rappresentazione e volontà della condotta causativa e dell'evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come di recente ribadito da Sez. U. n. 38343 del 29.4.2014 -dep. il 19 settembre 2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento indiziario di particolare complessità «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque RY collegate agli stati psichici..» . Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione - non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è dunque questione di particolare complessità quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere. La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, dunque, la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita dall'agente. Ora, l'apprezzamento di antecedenti causali e/o di particolari modalità della condotta, nel caso concreto, da un lato è stato affidato alla voce della persona offesa (sostenuta, come si è detto, da due testi di dubbia affidabilità) e dall'altro si è basato su una circostanza (l'uso del coltello verso l'addome) che non appare di per sè decisiva, anche in rapporto alla condotta immediatamente successiva tenuta dall'imputato e (al di là delle serie conseguenze) alla non elevata profondità della ferita (cm.2 per quanto emerge dalla decisione) dato che depone per una limitata forza impressa al colpo (lì dove l'arma sia realmente 8 identificabile con un coltello da cucina avente lama di gran lunga superiore alla profondità del colpo).
2. Le suddette considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata al fine di consentire, in sede di rinvio, l'esercizio dei poteri istruttori (art. 603 co.3 cod.proc.pen.) sui temi evidenziati, con le modalità ritenute utili dal giudice di rinvio, ed al fine di realizzare una più ampia ricostruzione degli antecedenti causali e della complessiva dinamica del fatto, con potenziale rilievo di tale attività cognitiva sui punti della qualificazione giuridica del reato e della sussistenza o meno della circostanza attenuante della provocazione, restando assorbite le ulteriori doglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso il 31 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Francesco Maria Silvio Bonito Mouch потпор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 APR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 9