Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 2
In tema di truffa, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene da parte del soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometteva di conseguire, dovuto alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia stato tratto in errore (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto sussistente il reato di truffa nella condotta degli imputati che, fornendo false informazioni mirate a proprio vantaggio, avevano indotto una società a rinunciare all'acquisto di un bene, conducendo parallelamente la trattativa per l'acquisto personale del medesimo attraverso schermi societari).
In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2015, n. 48630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48630 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
48 63 0/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1734 - Presidente - N. Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO REGISTRO GENERALE N. 14289/2015 - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR FR N. IL 05/09/1947 OC LA N. IL 24/04/1949 avverso la sentenza n. 20/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, del 27/09/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA che ha concluso per l' ammissibilità del ricorso Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Udito, per la parte civile, l'Avv bualtion biacomo siste e jer e defensie note stese Pincher vigute jesUdit i difensor Avv. Melchonde Alessandro e Adamo Vincenzo Jes Stocker KL merisone Квайг nei marin حمة الهدية RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 27 settembre 2014 la Corte d'Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bolzano che in data 11 ottobre 2013 aveva condannato IR AN e OC KL per truffa aggravata in danno della S.E.L. Spa (capo b), assorbita in tale reato la condotta di abuso di ufficio contestata al capo a), concedeva loro le attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravante e per l'effetto riduceva la pena, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Ricorrono per Cassazione gli imputati a mezzo dei difensori. In particolare IR AN deduce che la sentenza impugnata è incorsa in :
1. violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli articoli 441 co 5, 495 e 603 codice di procedura penale, per mancata assunzione di una prova decisiva, nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata acquisizione dei verbali relativi all'istruttoria dibattimentale del processo celebrato nei confronti del coimputato AI IM nei confronti del quale si era proceduto con rito ordinario. Sostiene che la decisione della corte territoriale è ancorata ad un superato orientamento giurisprudenziale consolidatosi prima della riforma del rito abbreviato, mentre la giurisprudenza più recente ( Cass Sez. 2° n. 44947 del 2013 e n. 9267 del 2012) ha stabilito che il giudice d'appello in presenza di prove sopravvenuta, anche se il giudizio di primo grado è stato celebrato con il rito abbreviato, è tenuto ad ammetterle, sempre che non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. Evidenzia che il parametro sulla base della quale la corte avrebbe dovuto valutare l'ammissibilità dei verbali non era quello della loro assoluta necessità, bensì quello della mera utilità. Sostiene inoltre che, data la natura di documenti, l'acquisizione dei verbali del procedimento in corso avanti il Tribunale di Bolzano era rituale senza che fosse necessario un' apposita ordinanza che disponesse a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento. Richiama sul punto sezioni unite del 2005 numero 33748 rilevando che ciò trovava una spiegazione nel fatto che l'acquisizione di documenti non inficia la economicità del rito premiale in argomento 2. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla riconosciuta sussistenza del danno necessario ad integrare il reato di truffa nel mancato acquisto della centrale idroelettrica di Mezzaselva deliberato in data 24 novembre 2006 da parte della società S.E.L. Spa e quindi in assenza di qualunque atto dispositivo anche solo potenzialmente idoneo a determinare una diminuzione patrimoniale della persona (anche sotto forma di perdita di aspettativa già fondata su di un pregresso titolo giuridico) in quanto atto a favorire solo un ipotetico futuro ed indeterminato 1 vantaggio patrimoniale. Sostiene che la società SEL al momento della decisione non aveva alcuna certezza di ottenere la concessione per la realizzazione dell'ambizioso progetto relativo alla realizzazione della centrale Isarco e ciò per il fatto che a seguito della pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2006 erano stati presentati progetti da parte di sette società concorrenti e quindi ogni decisione era subordinata alla necessaria e comparativa valutazione. Sostiene anche che è illogico affermare che il fatto che la centrale di Mezzaselva era appetibile per la società EI an EI doveva esserlo anche per la SEL in quanto non è detto che un ottimo affare per la prima lo fosse anche per la seconda. Ha sottolineato anche l'insensatezza della pretesa per cui grava sulla società SEL l'obbligo di acquisire tutto ciò che produceva profitto in campo energetico considerato che nessuna delle sette società concorrenti aveva manifestato interesse per l'acquisto della centrale di Mezzaselva. Rileva che la delibera ha evitato piuttosto l'incauto e rischioso acquisto di una centrale che versava in condizioni rovinose e che se svincolata dal progetto della cosiddetta maxicentrale si sarebbe rivelata inutile al perseguimento delle politiche aziendali. Rileva che nel caso in esame non si è verificato un danno neppure come diminuzione patrimoniale effettiva, anzi il mancato acquisto si è rivelato conveniente per la SEL. Sostiene che comunque il teorema dei giudici di merito contrasta anche con una corretta interpretazione del concetto di danno patrimoniale rilevante ai fini di integrazione del reato di truffa. Rileva che anche ad intendere il requisito del danno patrimoniale secondo la più estesa nozione giuridica, propria della giurisprudenza, l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello risulta inficiata da un evidente errore di diritto. Nel caso di specie la condotta contestata all'imputato avrebbe cagionato un danno in capo alla società consistito nel mancato acquisto della centrale. Sottolinea che anche le sentenze che ammettono la rilevanza del danno nel mancato acquisto di un' utilità economica sono decisioni che al di là di quanto sinteticamente precisato nella massima non si riferiscono in modo generico ed indeterminato ad affari che, se conclusi, potrebbero risultare vantaggiosi, piuttosto si fa sempre riferimento al venir meno di aspettative giuridicamente fondate, come quelli derivanti dalla mancata conclusione di un preliminare, ovvero alla stipulazione di contratto a condizioni meno vantaggiose rispetto a protocolli d'intesa. Si tratta sempre di pretese rispetto alle quali il soggetto vanta una legittima aspettativa. Situazione che non si è verificata nel caso di specie. In sintesi si è trattato di un'operazione rientrante nell'ambito della discrezionale strategia commerciale dell'impresa la cui opportunità è insindacabile in sede processuale;
3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ravvisata sussistenza di artifici e i raggiri in situazione di mera omissione di singoli elementi informativi 2 کہا ritenuti ex post rilevanti rispetto al mancato acquisto della centrale e quindi in • relazione a delibera societaria che anche se sindacabile nell'ottica della strategia . imprenditoriale della società è stata consapevolmente assunta ed era comunque priva di qualunque effetto patrimoniale negativo. Evidenzia che secondo quanto affermato dai giudici di merito la condotta truffaldina sarebbe stata integrata attraverso le incomplete ed inesatte informazioni rese ai consiglieri di SEL che hanno votato alla unanimità la delibera del 24 ottobre 2006. Contesta in fatto tale affermazione e ritiene comunque che le asserite omissioni nelle . informative sono state ininfluente rispetto al processo di formazione della volontà dell'organo societario.
4. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al contributo omissivo presentato dall'imputato e ravvisato nella mancata opposizione del collegio sindacale alla delibera societaria. Sostiene che la condotta omissiva che viene contestata all'imputato è completamente neutra e priva di qualunque correlazione con la posizione di garanzia che si considera rilevante per i componenti del collegio sindacale ed in ogni caso per nulla differisce dall'analoga condotta omissiva tenuta dagli altri componenti del collegio sindacale. Tale decisione non presentava alcun riflesso dannoso per la società tale da imporre un obbligo di impedimento da parte del collegio sindacale. Né tantomeno è lecito e giuridicamente fondato affermare che il collegio sindacale ha anche l'obbligo di sindacare l'operato degli amministratori sotto il profilo della rispondenza delle decisioni da loro assunte rispetto agli obiettivi perseguiti dalla società. Rileva che diversamente da quanto indicato in sentenza non vi sono elementi per affermare un contributo diretto dell'imputato alla commissione del reato.
5. Violazione di legge e vizio della motivazione anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato. Sostiene che in atti è univocamente provato che l'imputato è venuto a conoscenza della possibilità di acquistare quote della EI an EI solo dopo che era stato concluso l'acquisto della centrale di Mezzaselva da parte di detta società 6. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 7 c.p.
7. erronea affermazione di responsabilità per il risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile OC KL deduce che la sentenza impugnata è incorsa in vizio della motivazione e travisamento della prova. Contesta la valutazione delle prove operate dai giudici di merito e sostiene che non vi è stata risposta alle doglianze difensive 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso IR AN Con il primo motivo di ricorso la difesa IR lamentava, ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di prova decisiva consistita nelle numerose dichiarazioni rese dai testi nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale svolta nel processo ordinario a carico del coimputato AI IM e, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata acquisizione dei verbali relativi all'istruttoria dibattimentale del processo (alla data del giudizio d'appello) in corso avanti al Tribunale di Bolzano nei confronti del coimputato AI, la cui posizione era stata stralciata avendo optato per il rito ordinario. Il ricorrente sostiene anche che trattandosi di "documenti", i verbali del procedimento in corso avanti il Tribunale di Bolzano avrebbe potuto essere recepiti addirittura senza un provvedimento di rinnovazione. In ordine a quest'ultima osservazione a prescindere dall'adesione all'orientamento che in effetti ammette l'acquisizione di "documenti" in assenza di provvedimenti formali a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5, e art. 603 c.p.p. non può non rilevarsi che costituiscono "documento", solo i mezzi rappresentativi formati fuori dal processo, indipendentemente dalla loro destinazione ad un uso nell'ambito del giudizio, ed essendo del tutto evidente che un verbale di prova testimoniale costituisce l'esatto opposto. Ciò detto rimane il fatto che la Difesa aveva insistito per una integrazione della base cognitiva del giudizio abbreviato non condizionato, che comprendesse le numerose testimonianze rese nell'istruttoria dibattimentale in corso avanti il Tribunale di Bolzano nei confronti del coimputato che non ha optato per il rito alternativo. Sul punto deve rilevarsi che non si tratta di un vizio deducibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), come la giurisprudenza di questa Corte ha ormai più volte ribadito, sul rilievo che non è configurabile un diritto dell'imputato alla prova integrativa, una volta che il giudizio abbreviato sia stato introdotto su sua domanda (Cass. N. 7485 del 2009 Rv. 242905, N. 20262 del 2014 Rv. 259663 n. 37588 del 2014 Rv. 260840; N. n. 1400 del 2015 Rv. 261799). Correlativamente, e sul piano del preteso vizio di motivazione, si è stabilito che la "celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta" (Cass. N. 3609 del 2011, rv. 249161; N. 3584 del 2012 Rv. 253729;). In sintesi è stato affermato da questa Corte che il giudice del rito abbreviato esercita in punto di integrazione della prova, ed in particolare di rinnovazione della istruzione, un potere discrezionale che attiene al merito, e che sotto questo profilo è insuscettibile di sindacato, anche nella forma indiretta costituita dal parametro della motivazione esplicita, 4 aggiungendo però che ciò non vuol dire che siano possibili ed inemendabili comportamenti illegali, arbitrari od irrazionali. (in tal senso Cass. n. 1400 del 2015 Rv. 261799) Deve però trattarsi di vizi della decisione e della relativa motivazione, che all'evidenza dipendono dall'erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova. In altre parole il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Cass. n. 1256 del 2013, rv. 258236). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata acquisizione dei verbali delle prove testimoniali assunte nel processo ordinario a carico del coimputato AI, qualificate come prove sopravvenute, senza indicare, non solo se da dette assunzioni dibattimentali fossero emersi elementi nuovi o diversi rispetto a quelli presenti nel momento in cui l'imputato ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, ma soprattutto se dal tessuto argomentativo della sentenza fosse desumibile una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale emendabile con l'acquisizione di detti verbali. Le censure difensive risultano pertanto generiche e comunque manifestamente infondate perché non pongono in evidenza la desumibilità o meno, dal tessuto argomentativo della sentenza posto in relazione alla lamentata mancata acquisizione, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale. Con il secondo ed il terzo motivo - che meritano una trattazione unitaria -il ricorrente contesta la sussistenza degli artifizi e raggiri e del danno patrimoniale, mettendo in discussione anche il significato che la Corte di appello di Bolzano ha dato al contenuto delle emergenze processuali. Con riguardo a quest'ultima censura bisogna però rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, tende a sostenere una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la 5 п propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede, come ai membri del CDA di SEL è stato volutamente taciuto: che AI IM, direttore generale di SEL, aveva concretamente trattato con RC Italia l'acquisto della centrale di Mezzaselva concludendo, dopo che erano stati effettuati diversi sopralluoghi anche con i tecnici incaricati in presenza dello stesso presidente OC, una proposta di acquisto al prezzo di € 450.000 e prevedendo la chiusura della procedura entro il 31.12.2006; che seppure in scadenza il 31 dicembre 2009 la concessione non solo poteva essere rinnovata, ma che il rinnovo era addirittura automatico (circostanza sicuramente a conoscenza di OC come indicato a pag. 18 del provvedimento impugnato); che la centrale aveva un valore economico reddituale;
che la situazione immobiliare non costituiva ostacolo per l'acquisto della sola centrale;
che l'acquisto era vantaggioso in vista della realizzazione del progetto della maxi centrale sul fiume Isarco, rispetto ai costi che SEL avrebbe dovuto altrimenti sostenere nelle ipotesi alternative di dovere indennizzare i titolari delle centrali a valle ovvero riconoscere loro una quota di partecipazione della costituenda società di gestione;
quali vantaggi SEL avrebbe comunque potuto trarre dall'acquisto della centrale di Mezzaselva nell'ipotesi in cui la concessione per la maxi centrale fosse stata assegnata ad altri soggetti concorrenti ovvero qualora il progetto della maxi centrale non si fosse realizzato. Anche dati obiettivamente veri (presenza di quattro centrali su quel tratto di fiume, offerte di vendita della centrale di Mezzaselva proveniente dalla società RC Italia capacità produttiva annua di 2,1 GWh, scadenza della concessione al 31/12/2009) erano stati presentati in modo non corretto perché esposti in modo parziale, omettendo numerosi importanti informazioni (pag. 19 sentenza impugnata dove si sottolinea che i consiglieri avrebbero dovuto essere informati che nella denegata ipotesi in cui altra società concorrente si fosse aggiudicata il progetto SEL avrebbe potuto speculare l'avvenuto acquisto con richieste di indennizzo ovvero di una quota di partecipazione, così come il dato oggettivo delle condizioni dell'impianto non era di per sé significativo, ma avrebbe dovuto essere correttamente valutato congiuntamente al valore economico della centrale). E' stato inoltre evidenziato come la relazione di stima dell'ingegner Morelli non era a disposizione alla data del 24/11/2006 e alla seduta non erano stati invitati a partecipare né l'ingegner Morelli né l'Ing. Kager che avrebbero potuto fornire e chiarire dati tecnici/economici relativi alla centrale di Mezzaselva nonostante questa fosse la prassi. La questione della centrale 6 era stata inoltre uno degli undici temi complessi trattati nella seduta del 24 novembre 2006 durata appena due ore. Ciò detto deve rilevarsi che il fatto tipico del delitto in esame è costituito dalla induzione in : errore, mediante artifici e raggiri, e dalla conseguente causazione di un duplice evento materiale rappresentato dall' ingiusto profitto e dall'altrui danno. Vi è poi un ulteriore elemento tacito: il comportamento patrimonialmente rilevante che, sebbene non richiesto espressamente è desumibile agevolmente dal fatto che l'errore, in quanto semplice stato psicologico, non può, di per sé, produrre alcun danno e vantaggio patrimoniale se non è seguito da un comportamento materiale e patrimonialmente rilevante del deceptus Per artifizio si intende comunemente una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti che genera una trasfigurazione della realtà esterna, camuffandola. I raggiri consistono, invece, in qualunque «avvolgimento subdolo dell'altrui psiche» con parole od argomentazioni. La condotta fraudolenta deve avere determinato l'errore. La norma richiede un vero e proprio nesso di causalità.
Considerato che
la norma non richiede il requisito della attitudine del mezzo ad ingannare o sorprendere la altrui buona fede non è richiesta una particolare idoneità del mezzo medesimo. Basta che in concreto il mezzo usato abbia cagionato l'inganno. È perciò irrilevante che l'ignoranza o la leggerezza dell'ingannato abbiano agevolato l'errore. Sul punto deve comunque rilevarsi che, nel caso di specie, l'organo cui si è indirizzato il mendacio non era caratterizzato da un preciso potere-dovere di controllo preventivo della veridicità dei fatti esposti, che doveva solo valutare per prendere una decisione, considerato anche che tale potere/dovere di controllo competeva all'organo sindacale, rappresentato dal suo presidente IR AN,che, come si avrà modo di verificare nel prosieguo ha invece avallato consapevolmente la falsa rappresentazione del Presidente TO contribuendo così nell'induzione in errore dell'organo deliberativo che ha confidato nell'avallo dell'organo di controllo. Ciò detto è di tutta evidenza, per tutti gli elementi in fatto sopra richiamati, come la decisione del Cda di SEL si sia fondata sulle non corrette informazioni di OC che hanno volutamente orientato la discussione in una precisa direzione di rigetto dell'offerta, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. La decisione impugnata ha sottolineato le ragioni di detto comportamento. La delibera negativa del Cda di SEL del 24 novembre 2006 ha permesso a AI IM, dopo scambio di mail intercorso all'inizio di dicembre con invio della bozza di contratto e programmazione dell'incontro, inizialmente previsto per il 6 dicembre poi spostato al 12-13 dicembre ed avvenuto a Vienna il 20 dicembre 2006, di concludere un contratto preliminare di vendita della centrale di Mezzaselva a favore di STEIN an STEIN Austria, che prevedeva due alternative in ordine a modalità e prezzo di vendita. A tal fine AI si è servito di TR DT, collega di studi, casualmente ritrovata nel 2005 ad un incontro tra compagni di università che aveva messo in contatto con il dottore TZ, consulente e 7 commercialista di SEL, il quale si era occupato di tutto mentre lei si era limitata a firmare quanto le veniva richiesto. In data 28 febbraio 2007 per motivi fiscali è stata costituita la STEIN an STEIN Italia S.r.l. con socia unica TR DT e con contestuale rilascio a favore di TZ di procura speciale a vendere le quote di STEIN an STEIN Italia che in data 15 marzo 2007 è subentrata nel contratto preliminare di vendita della centrale di Mezzaselva ed in data 12 aprile 2007 ha sottoscritto il contratto. Acquisto che è stato finanziato sulla base di fideiussione rilasciata da OC DO, fratello dell'imputato, che aveva ritenuto l'affare interessante ( era un periodo che tutti parlavano di centrali elettriche, che era un affare d'oro, che si poteva guadagnare) e che già nel dicembre 2006 aveva mostrato a TR DT il suo interesse ad acquistare quote della STEIN an STEIN. E' indubbio che il comportamento tenuto ha comportato un profitto per la STEIN an STEIN che fa capo agli attuali imputati e che tale profitto non può che essere qualificato come ingiusto perchè è stato determinato dal comportamento truffaldino tenuto dai prevenuti che, mentre rappresentavano all'organo deliberativo di SEL l'acquisto della Centrale come non interessante, orientando la decisione verso un rigetto dell'offerta, ritenevano economicamente valida la proposta che portavano avanti, a titolo personale, attraverso schermi societari. E' altresì indubbio che il comportamento tenuto dagli imputati, che hanno interrotto le trattative di acquisto già formalizzate con RC Italia Spa e hanno orientato, con comportamento fraudolento, l'organo deliberativo di SEL a rifiutare l'offerta di acquisto della Centrale, valorizzando solo gli aspetti negativi dell'affare, nonostante di diverso tenore fossero state le trattative fino a quel momento condotte dal direttore generale AI che si era mostrato molto interessato all'acquisto, valutando sia gli aspetti tecnici che quelli economici e finanziari, ha prodotto un danno economico alla società che si è vista interrompere le trattative dell'acquisto di una centrale, il cui valore commerciale era molto interessante sotto il profilo imprenditoriale (cfr. deposizione teste Indigenti pag. 33 sentenza impugnata), prova ne è che la centrale è stata acquistata, attraverso la società STEIN an STEIN, dagli stessi soggetti che avevano valutato l'affare. La sentenza ha dato atto che la centrale di Mezzaselva aveva un valore economico interessante per SEL, indipendentemente dalla realizzazione del maxi progetto sul fiume Isarco perché per la società erano convenienti anche scelte diverse (centrali idroelettriche di piccola derivazione), come attestato dall'attenzione per le 7 piccole centrali di cui alla perizia dell'ingegner Morelli del 25 agosto 2008 e per la centrale di Campo Trens di proprietà di TA Karl, come attestato dall'incarico formulato all'Ingegnere Indigenti il 20 aprile 2005, e da quanto indicato nella stessa relazione del consulente della difesa, ingegnere Fausti, che ha dato atto che SEL gestisce anche gli impianti di piccola derivazione. Ma è lo stesso OC DO a riferire che il fratello OC KL gli aveva detto che era molto interessante investire in centrali, anche di piccole dimensione, prova ne era che in quel periodo tutto l'Alto Adige cercava di avere concessioni. 8 Ciò detto è indubbio che il danno, elemento costitutivo del reato di truffa può risolversi sia nel danno emergente per la perdita di un bene patrimoniale e sia nel lucro cessante per il mancato acquisto di una utilità economica . Nella consapevolezza che con riguardo al concetto di patrimonio esistono due concezioni: quella giuridica, secondo la quale è essenziale l'aspetto giuridico formale del rapporto tra il soggetto ed i suoi beni ed il danno può realizzarsi nel momento in cui si è costituito un rapporto giuridico svantaggioso per il soggetto passivo, quella economica che intende il patrimonio come complesso dei beni economici di un soggetto, attribuendo rilievo all'aspetto materiale, al valore economico apprezzato o sulla base di criteri oggettivi ed astratti o sulla base di criteri personali e concreti, con la conseguenza che il danno consiste nell'effettiva diminuzione del patrimonio, non può però che rilevarsi che è indubbio che la truffa sussiste quando si verifica un danno cioè quando viene violato l'equilibrio patrimoniale del soggetto passivo, che subisce un'effettiva perdita economica. Se è vero infatti che il concetto di patrimonio non può essere considerato in termini meramente economici, soprattutto perché non sempre può affermarsi che ogni prestazione che oggettivamente ha un certo valore può dirsi utile per chi la riceve, è pur vero che nel caso di specie i giudici di merito hanno indicato numerosi elementi fattuali dai quali è stato tratto in maniera logica e coerente il convincimento che la mancata acquisizione della Centrale di Mezzaselva da parte di SEL, a seguito degli artefici e raggiri posti in essere dai prevenuti, che hanno condotto l'operazione per trarne un sicuro vantaggio personale, ha determinato una oggettiva, notevole perdita economica per la società considerato anche che SEL cinque mesi prima (9 giugno 2006), dopo un anno di trattative, aveva concluso una proposta di acquisto, rispetto alla quale aveva manifestato notevole interesse, come indicato dai testi escussi, al prezzo di € 450.000,00 prevedendo la chiusura della procedura entro il 31.12.2006. Alla stregua di quanto indicato è del tutto evidente la manifesta infondatezza delle censure di cui ai motivi sub 2 e 3 in quanto sulla base dei fatti, così come pacificamente ricostruiti dai giudici di merito, sussistano gli elementi costitutivi del reato. Manifestamente infondato è anche il motivo sub 4). IR AN è stato ritenuto responsabile ex art. 110 c.p. per avere direttamente e causalmente partecipato all'iniziativa fraudolenta, con la conseguenza che non può dolersi di essere stato chiamato a rispondere, diversamente dagli altri componenti del collegio sindacale, del reato di truffa. I giudici d'appello hanno dato che l'imputato ben prima del giugno 2007 era a conoscenza delle questioni economiche correlate alla vendita della centrale di Mezzaselva da RC Italia a STEIN an STEIN, come emerge dal contenuto dei file estrapolati dall'hard disk a lui sequestrato ( pag. 41 sentenza impugnata). Era presente, come ricordato dai consiglieri, alla seduta del Cda di SEL del 24.11.2006, in rappresentanza del collegio sindacale, nel corso della quale ha sostenuto, avallandola, la valutazione dei fatti resa OC che ha determinato l'organo deliberativo a rifiutare la proposta di acquisto della centrale. E ha 9 w tenuto questo comportamento, come dimostrato da quanto successivamente accertato, perché interessato all'acquisto della Centrale. Risulta infatti dalla deposizione di LE RT che il IR lo utilizzò come prestanome per la costituzione di EVB Energie che ha acquistato il 30% delle quote della STEIN an STEIN. Correttamente pertanto la Corte Territoriale ha ritenuto che IR con la sua condotta ha dapprima avvalorato l'operato di OC e di AI in seno al Cda del 24 novembre 2006 e la falsa rappresentazione della situazione per indurre il CdA di SEL a non acquistare la centrale, consapevole del valore economico della centrale di Mezzaselva, di cui stava verificando il prezzo per la cessione dalla società PI UN alla società STEIN an STEIN, come attestato dai file sequestrati che riportano conteggi definiti sulla base di uno schema del valore dell'utile desunto dal conto economico di PI UN srl per il periodo 1.1.2007- 12.4.2007 con resoconto del risultato netto a favore di STEIN an STEIN ed analitica indicazione di importi dare/avere tra STEIN an STEIN, PI UN e RC Italia, quindi è intervenuto per partecipare nella società STEIN an STEIN che aveva acquistato la centrale e finanziarne i progetti di ristrutturazione ed ampliamento al fine di trarne sicuri profitti. Ha quindi consapevolmente concorso con il coimputato nella realizzazione del reato. Ha, infatti, consapevolmente contributo nella realizzazione della truffa non solo omettendo, quale presidente del collegio dei sindaci, di fornire all'organo deliberativo corrette informazione, ma anche supportando, nella sua qualità, la relazione del presidente del Cda OC KL che sapeva essere truffaldina, come dimostrato dal suo interesse all'affare, inducendo così nei consiglieri quell'affidamento che li portava erroneamente a respingere la proposta d'acquisto. E' evidente che con il suo comportamento il IR ha agito in concorso con TO per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto da ognuno dei due e la volontà di agire in comune, fornendo un apprezzabile contributo che ha aumentato la possibilità della produzione del reato. Le argomentazione espresse dimostrano anche la sussistenza dell'elemento soggettivo contestato dal ricorrente con il motivo sub 5). Anche i motivi sub 4 e 5 sono manifestamente infondati. Con il sesto motivo il ricorrente reitera analoga censura avanzata in sede di gravame rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito specifica motivazione dando atto della sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 7 c.p. considerato l'oggettiva accertata diminuzione patrimoniale di SEL che ha subito una notevole perdita economica nel rifiutare la proposta di acquisto di PARCHEGGI ITALIA a causa del comportamento fraudolento degli imputati. Il motivo è pertanto reiterato e comunque manifestamente infondato. Le considerazioni espresse in ordine al giudizio di responsabilità comportano la manifesta infondatezza del 7° motivo con il quale si contesta la condanna generica al risarcimento danni alla costituita parte civile. 10 ん Ricorso OC KL Il ricorso di OC KL è inammissibile perché generico e versato in fatto. Giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, che ha tenuto conto di tutte le deduzioni difensive, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata. I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile SEL Spa delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre Iva, CPA, spese forfettarie come per legge. L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende nonché alla rifusione in favore della parte civile SEL Spa delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre Iva, CPA, spese forfettarie come per legge. Così deliberato in Roma il 15.9.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio ESPOSITO Giovanna VERGA مرق DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 DIC. 2015 IL ancelli E RE M C E R P 11 U Claudia Piabelli E S Z N A E I O T S R O C *