Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 2
La confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, non richiede l'accertamento di un nesso eziologico tra il reato e i beni, dal momento che opera una presunzione legislativa di illecita accumulazione, non rilevando se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta la condanna.
La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e non di pena "sui generis" o pena accessoria e perciò non opera il principio di irretroattività proprio della pena, ma quello della applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2009, n. 8404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8404 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/01/2009
Dott. GIORDANO MB - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI MB - Consigliere - N. 29
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI RE - Consigliere - N. 034360/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO BE N. IL 01/08/1983;
2) CO CO N. IL 09/10/1977;
3) RA NC N. IL 24/12/1980;
4) AG BE N. IL 18/10/1958;
5) GH NO N. IL 04/08/1958;
6) LL LE N. IL 01/04/1965;
7) LI CO N. IL 20/12/1979;
8) TA CO RO N. IL 24/03/1957;
9) PI WA N. IL 18/08/1959;
10) NE NN N. IL 24/01/1963;
11) LI NI N. IL 03/11/1949;
12) IN CO N. IL 02/08/1962;
13) LI TU N. IL 26/02/1960;
avverso SENTENZA del 22/02/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Massimo Vecchio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. BUA NC, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso pel rigetto dei ricorsi di CC EN, di CC MB, di EL e di IV e per la dichiarazione della inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
Uditi i difensori intervenuti, avvocati Barzellotta Vanni, Cacciola OR, Fedeli OV, Lojacono NC, Cerabona Michele, Palumbo Paolo e Bonvicini Massimo, i quali, nell'interesse dei rispettivi assistiti (come specificato nel verbale di udienza) hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi, postulando l'annullamento, senza o con rinvio, della sentenza impugnata.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 22 febbraio 2008 e depositata il 3 aprile 2008, la Corte di appello di Brescia nel giudizio di appello della sentenza pronunciata col rito abbreviato dal giudice della udienza preliminare del Tribunale di Brescia il 2 marzo 2007, ha deliberato, nei termini che seguono - e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - sui gravami proposti dagli imputati e dal Pubblico Ministero.
1.1 - Preso atto della conforme richiesta del Pubblico Ministero e degli imputati, infra indicati, circa la determinazione della pena, con le contestuali dichiarazioni di concordato accoglimento dei motivi di appello in partibus de quibus e delle rinunce agli altri motivi, la Corte territoriale ha rilevato: non ricorrono le condizioni per pronunciare ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la qualificazione dei reati è corretta;
la responsabilità dei giudicabili è conclamata dalle "numerosissime intercettazioni" delle comunicazioni telefoniche e delle conversazioni tra presenti eseguite nel corso delle indagini;
le pene sono adeguate ai fatti e alla personalità dei giudicabili.
Epperò, in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha così provveduto.
1.1.1 - Nei confronti di RA NZ, imputato dei delitti di ricettazione (capo 17), vendita di arma comune da sparo (capo 44), detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capo 45), associazione per delinquere (capo 50), furto tentato (capo 51), furto aggravato (capi 52 e 53), traffico di stupefacenti (capi 64, 124, 125, 132, 135, 136, 137, 138 e 139), ha ridotto la pena principale ad anni cinque e mesi quattro di reclusione, ha applicato la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e ha confermato nel resto la sentenza appellata.
1.1.2 - Nei confronti di AG MB, imputato dei delitti di associazione di tipo mafioso (capo 1), estorsione tentata in danno di TA LA (capo 6), di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo (capo 12), di estorsione in danno di De LU OR e GI De LU (capo 13) e di estorsione in danno di LI AN (capo 15), in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha dichiarato l'imputato responsabile del tentativo di estorsione dal quale era stato assolto in prime cure, e, confermando nel resto la sentenza impugnata, ha rideterminato la pena complessiva in anni cinque, mesi uno, giorni dieci di reclusione, Euro milleduecento di multa, colla interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
1.1.3 - Nei confronti di ON ZE, imputato dei delitti di associazione di tipo mafioso (capo 1), di estorsione in danno di LI AN (capo 15) e in danno di OR GA (capo 18) ha ridotto la pena ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed Euro tremila di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.1.4 - Nei confronti di NT NC, imputato dei delitti di associazione di tipo mafioso (capo 1), di estorsione in danno di OR GA (capo 18), in danno di persone non identificate (capo 20) e in danno di TA RT (capo 21), in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di estorsione di cui al ridetto capo 20, dal quale era stato assolto in prime cure per insussistenza del fatto, e, confermando nel resto la sentenza impugnata, ha rideterminato la pena principale complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro duemila di multa.
1.1.5 - Nei confronti di ZO UR, imputato dei delitti di traffico di stupefacenti (capi 59 e 104) ha ridotto la pena principale ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro ventiduemila di multa;
ha sostituito la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea, per la durata di cinque anni;
ha eliminato la pena accessoria della interdizione legale;
e ha confermato nel resto la sentenza appellata.
1.2 - In relazione alle posizioni dei residui imputati, CC EN, CC MB, EL, IV, TT, IO, SB e OP la Corte territoriale ha preliminarmente trattato - in via generale - le questioni in rito, proposte dagli appellanti, circa la eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche e delle conversazioni tra presenti.
Il giudice a quo ha disatteso, per tutti i suddetti imputati, le eccezioni proposte.
Con riferimento alle specifiche imputazioni e alle particolari posizioni dei singoli appellanti, la Corte di appello ha motivato nei termini che seguono sub 1.2.1/1.2.6..
1.2.1 - L'appello del Pubblico Ministero avverso la assoluzione di CC EN, CC MB e IV imputati di partecipazione alla associazione di tipo mafioso armata, ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 4 e 5, capeggiata da CO OV e operante nelle province di Bergamo e di Brescia, con permanenza dall'inizio del 2002 fino alla estate del 2003, è fondato.
In rito deve essere disattesa l'eccezione difensiva per la ritenuta inosservanza dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis. La disposizione non trova applicazione nel caso in esame: la Corte di Cassazione ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero avvero l'ordinanza de libertate favorevole a CC MB, motivando che la impugnazione, imperniata "sulla diversa interpretazione del risultato delle intercettazioni telefoniche e ambientali", concerneva il merito e, pertanto, consisteva nella proposizione di motivi non consentiti col ricorso per cassazione;
mentre la norma invocata dal difensore postula che il giudice di legittimità "conosca direttamente dell'indizio e pervenga, per assenza di idoneità degli elementi probatori raccolti, all'annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di controllo" (v. Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2007, n. 30534, Leveque). La esistenza della cosca è dimostrata dalle intercettazioni delle conversazioni tra CO e vari interlocutori, tra i quali lo stesso CC MB, il 4 aprile 2002, il 25 ottobre 2002, il 26 ottobre 2002, il 28 ottobre 2002 e il 30 ottobre 2002. Gli interlocutori rappresentano la condizione di assoggettamento delle imprese edili, alle quali la cosca imponeva l'assunzione di mano d'opera, "stabilendo il numero e i tempi di impiego degli operai". E sono inequivocabilmente documentati i metodi mafiosi di intimidazione e minaccia nei confronti degli imprenditori, attuate dalla "squadra" del CO composta, con la costante partecipazione dei germani CC e di IV, i quali costituiscono il nucleo stabile.
La partecipazione di costoro alla "squadra" è svelata da CO, nel corso della conversazione del 30 ottobre 2002, con TA LO;
il capocosca indica i componenti esattamente nei termini che seguono, testualmente riportati col carattere corsivo e con i segni di interpunzione originari: Là c'è solo MB e il figlio della ET e l'altro il figlio di pino poi ogni tanto sale il figlio di MI - (i fratelli CC e IV "Quando ci sono problemi .. ragazzi che vengono che fanno e se ne vanno non li vedete".
Con particolare riferimento a CC MB, CO lamenta di dover contenere la criminale intemperanza dell'imputato "che vorrebbe risolvere tutto con la pistola".
Nessun rilievo rivestono le circostanze che una delle vittime delle estorsioni (il titolare della discoteca GH) si sia ribellata alle vessazioni mafiose e abbia presentato denunzia o che l'impegno dei partecipanti alla squadra non sia continuo o che la composizione del gruppo di azione vari con la partecipazione di criminali reclutati di volta in volta dal sud.
Nè, infine, è esatto il rilievo del giudice della udienza preliminare secondo il quale CO avrebbe "negato di avere una squadra", in quanto la squadra, nei termini anzidetti, rappresentati dal capo cosca, indubbiamente esiste.
In ordine al trattamento sanzionatorio di CC EN e di IV - per CC MB, v. infra il paragrafo che segue - le attenuanti generiche, che possono essere concesse all'incensurato CC EN, devono essere, invece, negate a IV, ostando il precedente specifico da cui è gravato;
le pene, colla finale riduzione del rito abbreviato, sono determinate per CC EN in ragione di anni tre, mesi tre di reclusione;
per IV - con dichiarata applicazione del minimo editTA, di anni sette, per il delitto come ritenuto con l'aggravante a effetto speciale dell'art. 416 bis c.p., comma 4 - in ragione di anni quattro e mesi otto di reclusione, con la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
1.2.2 - CC MB ha riportato condanna in prime cure per il delitto di estorsione in danno di AN LI (capo 14), esclusa la aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2, e art. 628 c.p., comma 2, n. 3, alle pene della reclusione in anni due e della multa in Euro quattrocento, e per vari delitti concernenti la detenzione e il porto illegale di armi comuni da sparo (capi 269 e 272) alle pene della reclusione in anni due e della multa in Euro duecento, previo riconoscimento per tali delitti della continuazione e, per tutti i reati, delle attenuanti generiche, con la riduzione pel rito abbreviato.
Il gravame difensivo in punto di assoluzione dai suddetti reati e, gradatamente, in punto di riduzione della pena per l'estorsione non merita accoglimento.
La prova della estorsione è offerta dalla intercettazione della conversazione nella abitazione di RO GI tra costui e CO;
dalla videoripresa dell'incontro tra CC MB e RO;
dalla ulteriore intercettazione di altra conversazione tra lo stesso CC MB e CO NZ.
CO preannunzia a RO il prossimo arrivo dei "F di IN (GI CC), cioè di CC MB e di EN CC, i quali sarebbero saliti al Nord per definire la vicenda estortiva, per la quale la vittima aveva interessato il capocosca RO.
L'incontro tra CC MB e RO ha luogo l'11 aprile 2003.
CC MB, conversando con CO rivendica il merito di essersi recato con CO da AN e di averlo costretto a corrispondere la somma ingiustamente pretesa da RB DR in relazione a illecite attività commesse con AN. Quanto ai residui delitti, la conversazione tra CC MB e CO NZ, intercettata nella abitazione di Grumello del Monte il 4 febbraio 2003, documenta inequivocabilmente il maneggio della pistola, cui fa riferimento l'enunciato del capo 269. E sicuramente concernono traffici di armi le telefonate del 12 marzo 2003 e del 27 marzo 2003 tra CC MB e NO NC (capo 272): il contesto del discorso non si concilia assolutamente col simulato riferimento degli interlocutori alle "motociclette", termine col quale CC e NO indicavano, invece, in codice le pistole.
Inoltre, è possibile percepire il fragore delle esplosioni di quattro colpi di arma da fuoco nel corso della telefonata del 16 marzo 2003 tra NO e persona non identificata.
In ordine al trattamento sanzionatorio, i delitti di estorsione e di associazione di tipo mafioso devono essere unificati nel vincolo della continuazione;
determinata la pena base, pel più grave delitto associativo, in anni sette di reclusione, computato in mesi sei l'aumento ex art. 81 c.p., ridotta la complessiva sanzione di 1/3 per il rito abbreviato, la pena principale finale risulta pari ad anni cinque di reclusione e comporta la applicazione delle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena detentiva.
Le pene, inflitte, per i delitti concernenti le armi, devono essere confermate.
1.2.3 - EL LE ha riportato condanna, in prime cure, alla pena complessiva principale della reclusione in anni quattro, mesi otto e della multa in Euro trentamila, nonché alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, per i delitti di acquisto à fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in RO di Lombardia e altrove, il 16 dicembre 2001 (capo 100) e il 23 gennaio 2002 (capo 108), previo riconoscimento del vincolo della continuazione, delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva e con la diminuente del rito abbreviato. Il giudice della udienza preliminare ha assolto l'imputato, per non aver commesso il fatto, del delitto di associazione di tipo mafioso, per aver partecipato alla cosca capeggiata da RO GI, radicata nelle provincie di Bergamo e di Brescia, con permanenza "quantomeno fino all'estate 2003" (capo 1), e dal delitto di estorsione tentata in danno di TA LA, commesso in Castelcovati nel gennaio 2002 (capo 6).
Hanno proposto appello sia il difensore, avverso i capi della condanna, che il Pubblico Ministero avverso quelli della assoluzione. 1.2.3.1 - L'appello del difensore è infondato.
La prova dell'acquisito del 16 dicembre 2001 di una partita di cocaina è offerta della intercettazione della conversazione, in pari data, tra RO e SB, relativa all'acquisto della droga, loro esitata da TT, e contenente inequivoci ed espressi riferimenti alla qualità, al titolo della cocaina e alle operazioni di taglio;
nonché dalla intercettazione della comunicazione telefonica del 14 dicembre 2001 tra RO e EL, nel corso della quale con la simulata menzione dei "prezzi" per gli "operai" gli interlocutori pattuirono "i prezzi della transazione", relativa allo stupefacente.
L'obiezione dell'appellante circa la effettiva partecipazione di EL a una cooperativa di servizi è resistita dal rilievo della concomitanza tra la conversazione tra presenti e la telefonata intercettata e dalla considerazione che appare "improbabile" l'uso della "della parola prezzi con riferimento agli operai". Inoltre SB ha ammesso "che il riferimento a macchine e operai significava cocaina".
La dichiarata inutilizzabilità delle "dichiarazioni etero accusatorie" di SB, non travolge la rivelazione in parola, in quanto si tratta di spiegazione intesa "a chiarire il senso delle parole" dello stesso SB.
La prova dell'ulteriore acquisito del 23 gennaio 2002 di una (modesta) partita di cocaina è offerta dalla intercettazione della telefonata di quello stesso giorno tra EL e RO, al quale l'interlocutore preannunzia che gli manderà a casa "i fratellini";
dalla video ripresa dell'ingresso nella abitazione di RO dei due giovani "che ritirano dieci grammi"; dalla successiva conversazione del giorno seguente tra RO e EL, il quale riporta la lamentela del consumatore finale per la qualità "non buona" della sostanza.
Il rilievo difensivo circa la indiscernibilità dei volti dei giovani, nella video ripresa, è superato dall'accertamento della identità dei minori EL EM e EL MO, operato dalla Polizia giudiziaria;
ne' l'appellante ha attribuito altra identità alle persone indicate come "i fratellini" nella telefonata del 23 gennaio 2002.
1.2.3.2 - Merita, invece, accoglimento il gravame del Pubblico Ministero.
Quanto al delitto associativo, l'appellante ha dedotto l'inserimento di EL nella cosca Mancuso di Limbadi, il rapporto di parentela con RO e l'ascendente esercitato su costui per "le referenze mafiose", argomentando che la circostanza della residenza anagrafica in Calabria (valorizzata dal giudice della udienza preliminare nella sentenza assolutoria) è superata dal rilievo che l'appellato abita, in effetti a Treviglio.
Invero, ai fini della partecipazione alla associazione, non assume decisiva rilevanza il luogo di residenza;
peraltro le intercettazioni dimostrano che EL "si trova quasi sempre in Lombardia". Il "rapporto di confidenza e fiducia" con RO disvela la partecipazione alla cosca, della quale costituisce espressione la perpetrazione della estorsione tentata in danno di LA. Al riguardo, EL dimostra, nel corso della conversazione del 30 gennaio 2002 con RO di essere perfettamente al corrente della vicenda;
e, dopo che RO lo informa di aver per il tramite di scarsetti, "familiare" di LA, fatto pervenire minacce alla vittima, aderisce espressamente alla compartecipazione delittuosa, assicurando il proprio intervento il sabato successivo nella "spedizione punitiva" organizzata da RO a casa di LA.
In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena per il delitto associativo contenuta "nel minimo" - e pari ad anni sette di reclusione - è aumentata a titolo di continuazione, in ragione di anni uno e mesi sei per il delitto di cui al capo 6 e in ragione di anni due per i delitti di cui ai capi 100 e 108 (pel toTA di anni dieci e mesi sei); quindi, è ridotta, per la diminuente del rito abbreviato, nella misura finale di anni sette di reclusione;
seguono le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena detentiva. In tal senso è, pertanto, riformata le sentenza appellata, che nel resto viene confermata.
1.2.4 - TT NC RO è stato condannato, in primo grado, alla pena principale della reclusione in anni cinque, mesi due e della multa in Euro trentamila, nonché alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena detentiva, inflittegli - previo riconoscimento della continuazione, previa concessione di attenuanti generiche dichiarate equivalenti e con la diminuente del rito abbreviato - per i delitti di traffico di sostanze stupefacenti in relazione alla vendita di circa duecento grammi di cocaina, ceduta a SB e a RO, in RO di Lombardia e altrove, il 16 dicembre 2001, con la aggravante del numero delle persone di cui all'art. 73 cit., comma 6 (capo 100 in esso assorbita la condotta descritta al capo 101) e in relazione alla ulteriore cessione a RO di quantitativi della medesima sostanza, in RO di Lombardia e altrove, in epoca prossima e anteriore al 15 marzo 2002 (capo 112).
I motivi del gravame difensivo, in punto di responsabilità (per la carenza del sequestro dello stupefacente e di veruna chiamata in correità, quanto al delitto di cui al capo 100, e per il carattere congetturale dell'accertamento, quanto all'altro delitto) e, gradatamente, in punto di trattamento sanzionatorio (circa la individuazione del delitto base, circa la determinazione della pena e circa il giudizio di comparazione delle attenuanti generiche), sono infondati.
La conversazione tra presenti, intercettata il 16 dicembre 2001, alle ore 19.20, tra TT, SB e RO, subito dopo che TT aveva loro consegnato la droga, disvela per la esplicita e univoca terminologia degli interlocutori, con i plurimi riferimenti al titolo della sostanza, alla operazioni di taglio, di pesatura e di suddivisione della droga, il coinvolgimento dell'imputato nel traffico.
Peraltro, in relazione a precedenti conversazioni, SB aveva spiegato che le parole convenzionali "macchine" e "operai" designava le partite di droga e i relativi prezzi.
Comunque, indipendentemente dalla chiave di lettura disvelata da SB, la conversazione del 16 dicembre 2001 è "in ogni caso" affatto chiara e inequivocabile.
Altrettanto chiaro è il colloquio, intercettato il 15 marzo 2002, tra TT, RO e LE DO.
La conversazione concerne il traffico della cocaina, la qualità della droga, le modalità del taglio, i prezzi.
Alla richiesta di RO di procurargli "cento pezzi", TT chiede conferma con riferimento a precedente fornitura: "quelli della settimana scorsa?".
La evidenza delle intercettazioni rende ininfluente la circostanza del mancato sequestro dello stupefacente, risultando la prova del traffico acquisita "al di là di ogni dubbio ragionevole". In merito al trattamento sanzionatorio il giudice della udienza preliminare ha correttamente individuato nel delitto di cui al capo 100, il reato più grave;
la pena irrogata è congrua e commisurata al fatto, valutata la quantità della droga e la continuità delle condotte;
la postulata prevalenza delle attenuanti generiche "non è ipotizzabile", laddove la loro stessa elargizione (con giudizio di equivalenza) al recidivo TT "non trova alcuna giustificazione in un contegno meritevole dell'imputato".
1.2.5 - IO e OP hanno riportato condanna per il concorso nel delitto di usura, commesso in danno di BR LI e di PA NC RO in provincia di Brescia dalla fine del 1999 fino al 2001 (capo 255 in esso assorbita, relativamente a IO, la imputazione del capo 264). OP, inoltre, è stato condannato per il delitto di incendio, perpetrato in danno del PA in Paratico nel febbraio 2002 (capo 261 in esso assorbita la imputazione del capo 262) e per ulteriori delitti di usura, commessi in danno dell'imprenditore GI IL, in Brescia e in Capriolo fino alla metà del 2001 (capo 234 in esso assorbita la imputazione del capo 235) e, infine, per il delitto di estorsione continuata perpetrato in danno del citato GI Ma. in Grumello del Monte, in varie occasioni, dal 2001 al 2002 (capo 237).
Il giudice della udienza preliminare, previa concessione a entrambi gli imputati di circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti e alla recidiva e riconosciuta a OP la continuazione tra tutti i reati, ha inflitto, con la diminuente del rito abbreviato, a IO la pena della reclusione in anni due e delle multa in Euro quattromila, a OP la pena della reclusione in anni quattro e della multa in Euro seicento;
ha, infine, disposto a carico di OP la confisca dei beni sequestrati.
1.2.5.1 - L'usura in danno di BR e PA Fr. Ro. è comprovata dalle testimonianze delle parti lese.
Costoro acquirenti dell'auto market, venduto da IO per il prezzo di L. novanta milioni, facendo affidamento sulla possibilità della erogazione (assicurata dal venditore e dal suo amico Maltempi) di un finanziamento bancario, dovettero impegnarsi (in seguito alla mancata concessione del mutuo) a corrispondere la maggior somma di L. centotrenta milioni, rateizzata in tre anni, ma, poi, non riuscendo a far fronte, a TA obbligazione, pattuirono con IO e OP, intervenuto a rilevare il credito del venditore, la corresponsione, con ulteriore dilazione di tredici mesi, dell'importo vieppiù consistente di L. duecentotrenta milioni. Sicché nella differenza tra il prezzo originariamente pattuito e l'importo della obbligazione successivamente contratta sono apprezzabili gli interessi usurari.
Privi di fondamento sono i motivi di gravame degli imputati. Le testimonianze di BR e PA Fr. Ro. sono coerenti e trovano riscontro nei contratti stipulati, anche mediante atti pubblici.
Ulteriore riscontro è offerto dalla chiamata in correità di AR, in relazione al delitto di incendio (v. infra il paragrafo che segue sub 1.2.5.2).
Con particolare riguardo ai motivi di IO, l'assunto di aver ricevuto da OP soltanto l'importo di ottantacinque milioni, appare poco credibile, non è dimostrato e, comunque, è affatto ininfluente.
I rapporti interni tra OP e IO "non mutano la sostanza dei fatti", ne' incidono sulla partecipazione di IO alla concorsuale condotta usuraria.
Quanto al trattamento sanzionatorio la pena inflitta a IO (per OP v. infra il paragrafo che segue sub 1.2.5.2) è congrua, in considerazione della gravità del fatto e della scorretta condotta precontrattuale, "finalizzata a creare la situazione da cui le vittime non si sarebbero, poi, potute sottrarre". 1.2.5.2 - La colpevolezza di OP per l'incendio in danno delle medesime parti lese della usura è offerta dalla chiamata in correità di AR AN.
UI ha riferito che subito dopo la visita di OP nella abitazione di MI TI, ove esso AR era ospitato, e, in seguito alle rimostranze del giudicabile, adirato per la denunzia presentata da PA Fr. Ro. a suo carico, in relazione alla usura, MI lo aveva incaricato di rubare una autovettura, della quale CO RC si sarebbe, poi, servito per appiccare un incendio alla cascina di PA Fr. Ro..
Quella sera stessa AR, assieme a CO, aveva sottratto una autovettura Fiat Uno;
e aveva parcheggiato il veicolo nei pressi della abitazione di PA Fr. Ro.; successivamente la autovettura era stata effettivamente data alle fiamme.
Il commerciante GI IL ha, quindi, diffusamente riferito (le dichiarazioni sono riportate nella sentenza con citazioni testuali) in merito ai rapporti usurari intrattenuti con OP, nell'arco di cinque anni, sia mediante operazioni di muto, per le quali, a fronte del finanziamento di circa duecento milioni aveva corrisposto a OP L. ottocento milioni, sia mediante operazioni di sconto di assegni per complessivi L. ottocento milioni contro corrispettivi, inferiori, in toTA a L. cinquecento milioni;
il tasso di sconto praticato da OP si aggirava dal 15% al 20% al mese.
GI ha, altresì, testimoniato di essere stato ripetutamente costretto da OP con minacce di danneggiamenti e di morte e anche mediante percosse inferte da EF NZ, genero e correo di OP, a corrispondere le somme pretese da costoro. Le dichiarazioni della persona offesa sono precise e circostanziate;
il teste ha indicato gli estremi degli assegni e ha consegnato le relative matrici;
e nulla rileva che dalle intercettazioni telefoniche - all'infuori dei rapporti tra GI e gli usurari - non siano emerse ulteriori "prove concreti;
ne' GI abbia potuto offrire prove documentali;
deve, peraltro, considerarsi "che pagamenti e versamenti spesso avvenivano in contanti". L'accusa delle parte offesa trova, infine, conferma nelle ammissioni dell'imputato, che pur reticente, ha riconosciuto di aver dato denaro in prestito a GI e ha confessato di aver ricevuto "in regalo" importi fino a L. ottocentomila, per prestiti, a quindici giorni, di L. venti milioni.
Il semplice calcolo del saggio di interesse esorbitante ne conclama il carattere "ampiamente e palesemente usurario".
Lo svolgimento dei fatti e la credibilità del testimone corroborano la prova della estorsione e rendono plausibile la condotta della vittima la quale, per timore, si astenne per parecchio tempo dal denunziare i fatti.
In merito, infine, alla confisca, i modesti redditi denunziati dall'imputato e dal nucleo familiare rendono ingiustificati gli investimenti immobiliari (tra i quali quello della figlia appena diciottenne e senza mutuo di un appartamento di L. centocinque milioni) e il tenore di vita elevato, caratterizzato dal possesso di più autovetture di grossa cilindrata, siccome riferito dalla Guardia di Finanza.
Ancorché l'acquisto dell'appartamento intestato alla consorte del giudicabile risalga al 1986, quanto i due non erano ancora sposati, deve, tuttavia, ritenersi che l'imputato e l'attuale sua moglie, già da allora costituissero un unico nucleo familiare, in quanto la loro figlia era nata nel 1982.
Conclusivamente, ne' l'imputato ne' i familiari, apparenti intestatari dei beni, hanno offerto la liberatoria dimostrazione - atta a superare la presunzione stabilita dal D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356 - della legittima provenienza della disponibilità investita nell'acquisto dei beni confiscati.
1.2.6 - SB OV ha riportato condanna, in primo grado, alla pena principale della reclusione in anni otto e alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici - previo riconoscimento della continuazione tra tutti i reati e concessione di attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva e con la finale riduzione per il rito abbreviato - per i delitti di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti ai sensi dell'art. 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla partecipazione alle associazioni capeggiate da RO TO e altri (capo 58), e da TI RI (capo 141); per vari delitti di traffico di stupefacenti à sensi dell'art. 73 del T.U., cit, di cui ai capi 99, 100, 102, 121, 141, 179, 187, 194, 198, 202, 214 e 215 (in esso assorbita l'imputazione del successivo capo 216), commessi in RO di Lombardia, Chiari, Palazzolo sull'Oglio, Castrezzato, Palosco, Orzinuovi, Pontoglio e altrove, dall'agosto 1991 al gennaio 2002 e per l'estorsione commessa in danno di tal bevilacqua il 26 dicembre 2002 (capo 123).
I motivi di gravame, sviluppati in rito, sotto il profilo della eccepita nullità della sentenza per l'intempestività della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e nel merito in punto di insussistenza del delitto associativo per la breve durata dei rapporti intrattenuti con RO e con i suoi sodali, in punto di carenza della prova delle specifiche condotte di traffico di stupefacenti e, gradatamente, per il riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia 4 maggio 2004, di applicazione della pena su richiesta, sono tutti infondati.
1.2.6.1 - Il ritardo occorso nella deliberazione (adottata il 19 settembre 2007) del giudice della udienza preliminare sulla richiesta di ammissione al patrocino a spese dello Stato (depositata in cancelleria il 26 novembre 2006) non ha arrecato "concreti effetti pregiudizievoli per la difesa dell'imputato", sempre assistito dal difensore di fiducia, il quale ha proposto l'appello. Tanto esclude la eccepita nullità.
1.2.6.2 - La cessione di cento grammi di olio di hashish a persona non identificata (capo 99) è provata dalla intercettazione della conversazione tra RO e l'imputato, avvenuta l'11 novembre 2001, nella abitazione del primo: è lo stesso SB che confessa di aver ceduto la droga in parola.
1.2.6.3 - L'acquisto da TT di una partita di cocaina è dimostrato dalla intercettazione della conversazione tra RO e SB, nella abitazione del primo, alle ore 19.20 del 16 dicembre 2001.
Gli interlocutori commentano l'acquisto poco prima effettuato (il loro incontro con TT è documentato dalla "operazione di controllo" della Polizia giudiziaria) con inequivoci riferimenti al titolo della droga e alla pesatura della stessa.
1.2.6.4 - Analogamente le intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o delle conversazioni tra presenti - tra l'imputato e i correi TI RI e ER TA, e, ancora tra RO e bevilacqua e tra questi e ER - offrono la prova degli ulteriori delitti di traffico: l'acquisto concorsuale di centocinquanta grammi di cocaina dal trafficante DI il 29 settembre 2001 (capo 198), l'acquisto di SB di ulteriori quantitativi di droga dai ridetti TI e ER (capi 102 e 214), e la cessione di SB a bevilacqua (capo 121), connessa alla estorsione del relativo prezzo di vendita (capo 123). L'imputato, nel corso degli interrogatori del 5 e del 30 dicembre 2005, ha confessato d'aver acquistato stupefacenti da un trafficante nordafricano;
di aver ceduto cocaina, in particolare, a bevilacqua (sia pur in quantitativo minore); ha svelato il linguaggio in codice usato con i correi, mediante terminologia convenzionale dal criptico significato "operai", "macchina", "bottiglia".
L'inutilizzabilità degli interrogatori di SB nei confronti degli altri imputati, dichiarata dal giudice della udienza preliminare, non travolge le ammissioni e le confessioni del giudicabile.
1.2.6.5 - L'arco cronologico contenuto (pochi mesi) oggetto delle indagini e delle intercettazioni non esclude, per la sua brevità, come sostiene il difensore appellante, i delitti associativi (capi 58 e 141).
Le indagini hanno disvelato l'esistenza della pregressa affectio societatis, dimostrata delle relazioni di notevole confidenza e consumata intesa tra gli associati, dall'uso del linguaggio gergale tra costoro;
dai riferimenti (intercettati) degli adepti circa l'inserimento delle attività dei singoli nella collettiva prospettiva di gruppo;
dalla conoscenza palesata da SB "delle dinamiche associativi, rivelatrice dalla sua "intraneita" al sodalizio criminoso.
Nè rileva la fungibilità dei ruoli di acquirente - venditore - consumatore in proprio essendo ben plausibile, nel contesto associativo in questione, che "assai spesso anche chi vende abbia finalità di procurare stupefacente anche a se stesso". 1.2.6.6 - La considerazione del "legame temporale" non è sufficiente a suffragare la postulata continuazione (c.d. esterna). I reati oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia 7 maggio 2004, di applicazione della pena su richiesta, non sono riconducibili alla medesima risoluzione programmatica dei delitti in esame, in quanto si trattò di reati frutto di "autonome iniziative di SB, svincolate dai rapporti con la associazione". 2. - Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati CC EN, CC MB, RA, AG, ON, EL, IV, TT, IO, SB,
OP, NT e ZO.
2.1 - CC EN, col ministero del difensore di fiducia, avvocato OR Cacciola, mediante atto recante la data del 2 luglio 2008, depositato il 3 luglio 2008, sviluppa due motivi. 2.1.1 - Col primo dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), "violazione di legge" in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, art. 405 c.p.p., comma 1 bis, e art. 529 c.p.p., comma 1. Il difensore eccepisce la preclusione della azione penale per effetto della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del giudice del riesame 4 novembre 2005, la quale aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere 22 settembre 2005 emessa a carico dell'imputato per il delitto associativo.
In proposito il ricorrente sostiene: la sentenza di questa Corte, dichiarativa della inammissibilità della impugnazione cautelare, "presuppone una sostanziale trattazione e valutazione (..) circa il quadro indiziario"; inoltre "al di là del tenore rigorosamente letterale dell'... art. 405 c.p.p., comma 1 bis" la interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dalla norma accredita la applicazione della preclusione in relazione a tutti i casi di formazione del c.d. giudicato cautelare.
Sulla base di tali premesse il difensore argomenta: nella specie, in difetto della acquisizione di ulteriori indizi, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto formulare richiesta di archiviazione;
il giudice della udienza preliminare non ha ritenuto di prendere in considerazione l'eccezione difensiva, circa la preclusione ai sensi dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, avendo assolto l'imputato perché il fatto non sussiste;
riproposta, tuttavia, l'eccezione in parola nel giudizio di appello, instaurato in seguito al gravame del Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha trascurato di prenderla in esame, con patente carenza di motivazione.
2.1.2 - Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione dei canoni fissati dall'art. 192 c.p.p.. Il difensore deduce: la Corte territoriale colla sentenza riformatrice non ha dato conto della confutazione delle contrarie conclusioni contenute nella sentenza riformata;
la motivazione è totalmente carente sul punto della dimostrazione degli elementi costitutivi del delitto associativo;
il passo riportato della conversazione di CO intercettata non prova in alcun modo la partecipazione dei fratelli CC e di IV alla squadra di azione della supposta cosca;
il giudice a quo non ha, infatti, indicato il motivo pel quale le persone menzionate da CO (col solo prenome ovvero col prenome di un loro parente) siano da identificare negli imputati;
avuto riguardo dalle relazioni di parentela dei componenti la squadra, specificate da CO (col riferimento a tre diversi genitori), risulta, anzi esclusa, la partecipazione alla ristretta compagine di due fratelli;
sicché la motivazione, ove ritenuta sussistente, sarebbe, allora, affatto contraddittoria;
in ogni caso l'emergenza in questione non assume valenza indiziaria per difetto di gravità, precisione e concordanza;
ed è, comunque, priva - laddove CO è coimputato del medesimo reato - del conforto di ulteriori elementi di prova che confermi la attendibilità;
CC EN (come IV) non è stato, infine, ritenuto responsabile di alcuno dei reati fine.
2.2 - CC MB ricorre personalmente, mediante atto recante la data del 4 luglio 2008, col quale sviluppa cinque motivi. 2.2.1 - Col primo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza dell'art. 425 c.p.p. in relazione all'art. 405 c.p.p., comma 1 bis con riferimento alla condanna per il delitto associativo.
Il ricorrente deduce: la ordinanza di custodia cautelare in carcere spedita il 22 settembre 2005 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 266) è stata annullata dal giudice del riesame con provvedimento del 4 novembre 2005; con successiva ordinanza del 20 marzo 2006 il giudice per le indagini preliminari ha "esteso gli effetti" del provvedimento del giudice del riesame a esso CC che non aveva impugnato l'ordinanza coercitiva;
la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito dal Pubblico Ministero avverso la ordinanza del tribunale del riesame, giusta sentenza 2 marzo 2006; tuttavia il giudice di legittimità ha vagliato il materiale probatorio e "si è soffermato, sia pure incidentalmente, sulla insussistenza della gravità indiziaria";
ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, all'obbligo che deriva per il Pubblico Ministero di richiedere l'archiviazione, consegue la "improcedibilità" della azione penale, esercitata in violazione della citata norma (sistematicamente inserita nell'art. 405 c.p.p. piuttosto che nell'art. 408 c.p.p.) e, pertanto, "in carenza di potere".
2.2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416 bis c.p.. Il ricorrente oppone: difettano gli elementi costitutivi della fattispecie associativa (forza intimidatrice, assoggettamento e omertà); le conversazioni di CO intercettate sono avulse da qualsiasi contesto mafioso;
l'influenza millantata da CO non è riconducibile ad alcuna organizzazione;
difetta la perpetrazione dei reati fine;
in proposito il giudice del riesame, con ordinanza del 4 novembre 2005 (citata testualmente), aveva già motivatamente escluso la gravità indiziaria, sulla base del rilievo della mancanza di "condotte estorsive o, più genericamente, violente" e di ogni forma di "sottomissione, intimidazione, induzione a scelte comportamentali non volute"; la presunta estorsione in danno di AN contraddice la ritenuta ipotesi associativa, in quanto CO dimostra di non possedere potere di decisione;
omertà e intimidazione sono, peraltro, smentite dalla denunzia presentata dal titolare della discoteca Angelus di Carrobbio degli Angeli contro l'imputato (definitivamente assolto in prime cure dalla imputazione di estorsione tentata); ne' vale la considerazione del giudice a quo, circa la pretesa eccezionalità della denunzia, laddove non è stata offerta la dimostrazione dell'effettivo esercizio della forza intimidatrice;
alla domanda di LO, se disponesse di una buona squadra, CO risponde negativamente, come rilevato dal giudice della udienza preliminare;
mentre, a dispetto delle "emergenze letterali, la Corte di appello "ha ritenuto che la squadra sia esistita".
2.2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 629 c.p.. L'imputato sostiene: la propria posizione sarebbe analoga a quella di CO OV, scrutinata in sede cautelare dalla Cassazione (Sez. 2^, 2 marzo 2006, n. 4531) con valutazione della irrilevanza della condotta "di intermediazione" nella "fase transattiva della operazione"; esso CC "si è limitato a recepire le doglianze" di RO, interessato dalla persona offesa, AN, e "a riferire"; le dichiarazioni intercettate di CO, riportate nella sentenza, smentiscono l'assunto della Corte territoriale la quale attribuisce al ricorrente "l'autorevolezza per trattare per conto del clan".
2.2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, in ordine alla conferma della condanna per i delitti concernenti le armi di cui al capo 269.
CC argomenta: la intercettazione della sua conversazione con CO non offre la prova della disponibilità della arma da sparo;
non risulta indicata la marca;
nessuna arma è mai stata sequestrata;
gli interlocutori avrebbero potuto riferirsi alla illustrazione di una arma, pubblicata su una rivista;
la Corte territoriale ha assolto il correo CO.
2.2.5 - Con il quinto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla conferma della condanna per i delitti concernenti le armi di cui al capo 272.
L'imputato oppone: la interpretazione dei giudici di merito della telefonata del 12 marzo 2003 tra esso CC e il cugino NO NC, di mestiere meccanico, è illogica;
gli interlocutori si riferivano effettivamente al trasporto di alcune motociclette;
la circostanza, emergente dalla conversazione, che i veicoli si ingolfavano sia se alimentati con la benzina verde che con la miscela, contrasta l'ipotesi della Corte territoriale che si trattasse di armi;
il rilievo della Corte circa la non plausibilità del trasporto dei veicoli dal sud al nord d'Italia per la riparazione, eseguibile in loco, contrasta anche l'ipotesi del trasferimento delle armi a tal fine;
appare "singolare" che esso ricorrente, ritenuto "esperto di armi" potesse avere acquistato pistole non funzionanti.
2.3 - RA, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Patrizia Scalvi, mediante atto recante la data del 4 giugno 2008, sviluppa due motivi.
2.3.1 - Col primo dichiara promiscuamente di denunziare "inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità" in relazione all'art. 129 c.p.p. e "motivazione insufficiente". Il difensore oppone: sussistevano "le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di RA, perché il fatto non costituisce reato"; la responsabilità dell'imputato non risulterebbe "provata"; ne' sarebbe "certa .. la compartecipazione alla organizzazione criminosa"; le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio avrebbero fornito "chiara e lecita spiegazione" in ordine ai reati concernenti le armi.
2.3.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 546 c.p.p., sotto il profilo della "mancanza o incompletezza del dispositivo".
Il difensore, richiamando un non recente arresto di questa Corte, eccepisce che la Corte territoriale non ha dato "pubblicamente" lettura del dispositivo alla udienza camerale del 22 febbraio 2008, nella quale ha riservato la decisione, sicché fino al momento del deposito della sentenza (3 aprile 2008) il provvedimento "è rimasto privo del detto dispositivo" con conseguente nullità. 2.4 - AG, NT e ZO, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Patrizia Scalvi, mediante unico atto recante la data del 3 giugno 2008, denunziano, con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 546 c.p.p., sotto il profilo della "mancanza o incompletezza del dispositivo".
Il difensore sviluppa deduzioni e argomentazioni analoghe a quelle esposte, in difesa di RA, col secondo motivo di impugnazione (v. supra 2.3.2).
2.5 - ON, col ministero del difensore di fiducia, avvocato OV Fedeli, mediante atto recante la data del 20 maggio 2008, sviluppa tre motivi.
2.5.1 - Con il primo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 18 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 178 c.p.p., art. 443 c.p.p., comma 4 e art. 599 c.p.p., comma 2, eccependo il legittimo impedimento del giudicabile,
detenuto all'estero (nel carcere di Asuncion), siccome risulta dalla memoria redatta da ON, depositata alla udienza del 4 febbraio 2008.
Il difensore argomenta: la protesta di innocenza contenuta nella memoria e la considerazione espressa dal giudicabile, il quale osservava che "nella sua attuale posizione restrittiva è facile essere preda di illazioni e quantità di pregiudizi", devono essere equiparate - analogamente alla produzione del certificato medico attestante l'impedimento - alla "manifestazione univoca di volontà di partecipare" alla udienza camerale di trattazione dell'appello;
peraltro, in difetto della rinuncia espressa, l'impedimento a comparire rende illegittimo il giudizio contumaciale alla stregua della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
2.5.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 599 c.p.p., comma 4, art. 24 Cost. e art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché mancanza della motivazione.
Il difensore sostiene: la memoria di ON, depositata alla udienza del 4 febbraio 2008, recante la richiesta di assoluzione comporta la "implicita revoca" della richiesta del 19 dicembre 2007 di decisione concordata del gravame, ai sensi dell'art. 599 c.p.p.;
consegue, pertanto, la nullità della sentenza;
concorre, inoltre, l'ulteriore motivo di nullità, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine deduzioni difensive per l'assoluzione, e, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese il 17 maggio 2006 da AN LI che avrebbe scagionato l'imputato;
e, ancora, con riferimento "alla circostanza dell'aiuto dato da ON ai soci AN e belometti, "alla intesa della toTA restituzione della somma versata per la soluzione del problema col gruppo CC" e, infine, alla ulteriore circostanza della restituzione della somma da parte di ON a AN e belometti, "col lavoro", come "indirettamente" AN avrebbe confermato;
la Corte di appello ha, invece, escluso l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. mediante "un semplice richiamo di stile".
2.5.3 - Con il terzo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81, 132 e 133 c.p., nonché mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione, deducendo che la Corte territoriale si è limitata a far riferimento alla adeguatezza della sanzione ai fatti a alla personalità del giudicabile.
2.6 - EL LE, col ministero del difensore di fiducia, avvocato NC Lojacono, mediante atto recante la data del 20 giugno 2008, sviluppa sei motivi, articolati in cinque paragrafi. 2.6.1 - Con il primo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 629 c.p., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 521 c.p.p., comma 2 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 192 c.p.p.. Il difensore oppone: l'imputazione "cristallizza" la condotta delittuosa con riferimento al momento della minaccia della persona offesa, comunicata da scarsetti a LA su mandato di RO;
a ciò EL è affatto estraneo;
viene informato successivamente da RO;
irrilevante è il rilievo del giudice a quo in merito alla "programmata spedizione finalizzata al recupero del denaro"; manca del tutto la prova che la spedizione in parola sia stata, poi, effettivamente eseguita.
2.6.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416 bis c.p., nonché mancanza e illogicità della motivazione.
Il difensore deduce: è illogico desumere la compartecipazione nel delitto associativo "dal rapporto di confidenza e fiducia" con RO, cugino dell'imputato, trattandosi di rapporto "all'evidenza ad personam"; carenti sono la dimostrazione della affectio societatis, l'indicazione del ruolo di EL nella cosca, la illustrazione del contributo offerto;
priva di pregio è la considerazione del tentativo di composizione - posto in essere da EL - "per comporre i dissidi insorti tra suo cugino RO e i fratelli De LU"; la circostanza è, piuttosto, riconducibile "ai rapporti interpersonali.. tra i due congiunti"; l'ulteriore argomento della Corte territoriale, circa il concorso di EL nella estorsione in danno di LA, ha formato oggetto di confutazione col primo motivo;
l'ipotesi della partecipazione alla cosca è contraddetta della carenza di rapporti con gli altri componenti della supposta associazione e dalla estraneità di EL alle attività criminose attribuite alla associazione. 2.6.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'accertamento della condotta di cui al capo sub 100. Il difensore oppone: la Corte territoriale non ha offerto logica motivazione e dimostrazione del preteso linguaggio criptico della conversazione del 14 dicembre 2001 tra EL e RO;
peraltro ha ignorato la circostanza della partecipazione di EL a società cooperativa "che fornisce manodopera alle imprese" (circostanza comprovata proprio dalla produzione della documentazione alla cui ammissione era stata condizionata la mozione del giudizio abbreviato); affatto illogica è l'inferenza tratta dalla "pretesa" concomitanza tra la conversazione tra RO e SB, relativa alla commercializzazione dello stupefacente che costoro avevano poco prima acquistato da TT, e la telefonata tra RO e EL, in quanto la telefonata, precedendo di ben due giorni l'acquisto della partita di cocaina, non poteva riferirsi alla droga;
infine, privo di pregio è il riferimento - a prescindere dalla inutilizzabilità - delle dichiarazioni di SB in ordine al linguaggio cifrato che costui utilizzava con i correi, in quanto EL non ha mai conversato - ne' avuto rapporti di qualsiasi genere - con SB.
2.6.4 - Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà e illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento del concorso nell'acquisto al fine di spaccio di sostanza stupefacente, commesso il 23 gennaio 2002 (capo 108), opponendo: la Polizia giudiziaria ha accertato l'identità dei "gemellini EL" non mediante la osservazione diretta, bensì attraverso l'esame delle immagini della videoripresa;
i tratti somatici della persona ripresa non corrispondono, in quanto si tratta di soggetto di età non inferiore a quaranta anni, mentre i EL sono appena maggiorenni;
l'accertamento della identità è contraddetto ictu oculi dal confronto tra il fotogramma estrapolato dalla videoripresa con le fotografie dei documenti di riconoscimento dei fratelli EL;
la Corte territoriale ha omesso di valutare siffatte obiezioni formulate dall'appellante; la confutazione del coinvolgimento dei figli del giudicabile nel ritiro della droga "si riverbera" sulla valenza indiziante della conversazione del 24 gennaio 2002 tra EL e RO, la quale assumerebbe "rilievo ... solo se collegata ... con l'affermata presenza dei figli di EL nella abitazione di RO" il giorno precedente. 2.6.5 - Con il quinto motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), "violazione di legge" in relazione all'art. 73, comma 5, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nonché "difetto assoluto" della motivazione, sul punto del mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, in considerazione della quantità dello stupefacente, delle circostanze e delle modalità della azione.
2.6.6 - Con il sesto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 2 c.p., comma 4, e art. 416 bis c.p. in relazione alla determinazione della pena base, ragguagliata al minimo editTA, ma commisurata sulla base della Novella del 5 dicembre 2005, n. 251, che ha inasprito la sanzione per il delitto di associazione di tipo mafioso. Il difensore censura la applicazione retroattiva della norma meno favorevole, deducendo che la permanenza era cessata prima della entrata in vigore della nuova disposizione.
E, in proposito, aggiunge che indicazione approssimativa della data di cessazione della permanenza, contenuta nel capo di imputazione "... quantomeno fino all'estate del 2003" (coincidente con l'arresto degli imputati) non vale ad estendere la relativa durata (fino alla entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, cit.) in carenza di positivi indici della protrazione della associazione, laddove ogni eventuale incertezza sul punto deve essere risolta pro reo.
2.7 - IV propone col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Michele Cerabona e OR Cacciola, due distinti ricorsi. L'impugnazione, redatta dall'avvocato Cacciola anche nell'interesse di CC EN con unico atto, è stata già illustrata, supra, al paragrafo sub 2.1..
L'avvocato Cerabona, con l'altro ricorso, recante la data del 30 giugno 2008 e depositato il 1 luglio 2008, sviluppa tre motivi. 2.7.1 - Col primo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), "violazione" della legge penale, in relazione all'art. 416 bis c.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore sostiene: la Corte territoriale, pur avendo radicalmente riformato dal decisione appellata, ha omesso di confutare specificamente le ragioni poste a base della pronuncia assolutoria di prime cure, operando, invece, la mera "lettura alternativa del materiale probatorio", peraltro "incerto ed equivoco"; in particolare la Corte di appello ha trascurato di valutare la sussistenza degli elementi costitutivi della supposta associazione;
privo di pregio è, in proposito, il riferimento alla "squadra", menzionata da CO;
la riconosciuta "discontinuità dell'impegno della squadra" contraddice, infatti, l'ipotesi della "struttura asso dativa"; non risulta accertato verun elemento dal quale sia possibile desumere "la continuità del vincolo associativo"; la supposizione del concorso in attività di estorsione, neppure provata, non permette di inferire "con certezza" la fattispecie dell'art. 416 bis c.p.; il "potere di intimidazione" si collega "alla posizione personale" di CO, piuttosto che al "vincolo associativo";
gli elementi considerati dal giudice a quo (intercettazioni e imposizione di manodopera alle imprese edili) e sono "assolutamente neutri"; in particolare, illogica è la valutazione delle conversazioni intercettate del 26 e del 30 ottobre 2002, scaturendo "la forza di intimidazione" dalla "caratura criminale" di CO;
e, inoltre, il giudice del riesame ha negativamente apprezzato la valenza indiziaria della "imposizione di manodopera" con decisione che ha superato il vaglio dello scrutinio di legittimità, promosso dal Pubblico Ministero;
ne' la forza di intimidazione meramente può assumere carattere meramente "potenziale" con indebita anticipazione della soglia di punibilità; il coinvolgimento di CO in reati concernenti le armi e le imputazioni di CC MB, in materia, nulla provano in ordine alla ricorrenza della aggravante a effetto speciale, di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5 sotto il profilo saliente della "disponibilità di armi in capo alla presunta associazione"; quanto alla partecipazione di IV alla supposta associazione, l'unico elemento probatorio considerato dalla Corte territoriale, della conversazione del 30 ottobre 2002 tra CO e LO, ha costituito oggetto di negativo apprezzamento sia da parte del giudice del riesame, che da parte del giudice della udienza preliminare, senza che la Corte medesima abbia dato conto della propria difforme valutazione;
peraltro neppure dalla disponibilità alla commissione di singoli reati potrebbe desumersi automaticamente l'elemento soggettivo della partecipazione alla associazione;
ne', comunque, alcun elemento avvalora la affermazione di CO.
2.7.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 2 c.p., comma 4, e art. 416 bis c.p., nonché mancanza della motivazione.
Il difensore si duole che, laddove la contestazione reca l'indicazione della cessazione della permanenza del delitto associativo con riferimento all'estate del 2003, la Corte territoriale ha irrogato la pena principale, espressamente commisurandola al "minimo editTA", ma applicando - retroattivamente e in violazione dell'art. 2 c.p., comma 4, - la legge più sfavorevole per il reo, alla stregua della modificazione dell'art.416 bis c.p., operata dalla Novella 5 dicembre 2005, n. 251,
successiva alla cessazione della permanenza.
2.7.3 - Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), "violazione" dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, nonché vizio di motivazione, dolendosi della reiezione della eccezione, in proposito formulata con memoria difensiva, e opponendo al rilievo della Corte territoriale circa la inapplicabilità della ridetta disposizione (in quanto la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro la decisione del giudice del riesame di annullamento della ordinanza di custodia cautelare in carcere) che la pronuncia di questa Corte suprema aveva "ritenuto corretta e non viziata da illogicità la motivazione del tribunale del riesame in relazione alla carenza di gravi indizi di colpevolezza"; che la ratio legis "tende a evitare il contrasto ... tra la pronuncia cautelare e il provvedimento finale" e che il precedente di legittimità citato dalla Corte di appello riguarda il caso (dell'annullamento senza rinvio della ordinanza del giudice del riesame) nel quale la "valutazione sul quadro indiziario è ... più incisiva rispetto ai casi di conferma sic della ordinanza applicativa della misura cautelare".
2.8 - TT ricorre personalmente, mediante dichiarazione resa l'11 giugno 2008, ai sensi dell'art. 123 c.p.p. al direttore della Casa circondariale di Monza con contestuale produzione di atto recante la data del 6 giugno 2008, corredato da copia di alcuni brani della trascrizione della registrazione fonica dell'interrogatorio reso il 5 dicembre 2005 da SB e della trascrizione, eseguita il 10 gennaio 2002 dai Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale - Sezione anticrimine di Brescia il 10 gennaio 2002, della intercettazione della conversazione intercorsa il 16 dicembre 2001, dalle ore 19.20 alle ore 19.34 nella abitazione di RO (in via Carso, n. 2 di RO di Lombardia) tra costui, SB e SS RE.
Il ricorrente sviluppa due motivi.
2.8.1 - Col primo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, illogicità della motivazione e "incongruenza" della decisione rispetto al dato probatorio.
L'imputato lamenta la asserita pretermissione delle censure formulate con il gravame e oppone: la ricostruzione logica, fondata sul tenore delle intercettazioni, non è suffragata da dati oggettivi;
la polizia giudiziaria non ha operato alcun sequestro;
ne' sono stati offerti riscontri da servizi di osservazione, controllo e pedinamento;
le conversazioni intercettate si prestano "a plurime interpretazioni"; manca, comunque, la prova della consegna della droga;
la Corte territoriale ha, inoltre, eluso la specifica censura difensiva circa il riferimento operato dal primo giudice alle dichiarazioni di SB, inutilizzabili, se non in bonam partem, nei confronti degli altri imputati;
e ha trascurato di considerare, con riferimento all'ulteriore motivo di gravame, che la quantità di droga ceduta a SB, per come dallo stesso dichiarato nell'interrogatorio del 5 dicembre 2005, era sensibilmente minore, non duecento, bensì solo cento grammi;
tanto risulta anche dalla conversazione intercettata del 16 dicembre 2001 tra SB e RO, nella parte che concerne la pesatura della droga. 2.8.2 - Col secondo motivo, formulato in implicito subordine con riferimento al trattamento sanzionatorio, TT si duole della motivazione, ritenuta "sbrigativa e insufficiente" in punto di comparazione delle attenuanti generiche, postulate prevalenti. Il ricorrente deduce: colla recidiva non concorreva alcuna (altra) aggravante, erroneamente supposta dal primo giudice;
la Corte territoriale alla specifica doglianza in proposito formulata ha, quasi, operato una reformatio in pejus, negando la postulata prevalenza "in presenza della sola recidiva", peraltro addebitata "per fatti risalenti nel tempo".
2.9 - IO formula col ministero del difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Paolo Palumbo, mediante atto del 28 maggio 2008, due motivi.
2.9.1 - Con il primo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 644 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore oppone: BR e PA Fr. Ro. stipularono con OP "un accordo nuovo"; la obbligazione contratta dai debitori non concerne, pertanto, il pagamento di interessi sul prezzo del precedente contratto;
non è stata offerta la dimostrazione che IO abbia percepito (oltre la somma di ottantacinque milioni ricevuta da OP per la cessione del credito) alcun interesse o vantaggio usurario;
IO, infatti, non ritenne per sè alcuno dei cinque assegni corrisposti da BR e PA Fr. Ro.; la stessa BR ha dichiarato che l'imputato fece consegnare i titoli direttamente a OP, spiegando che "era già a posto con lui"; nessun riscontro offrono le dichiarazioni di AR;
la Corte territoriale non ha preso in considerazione la memoria e i documenti prodotti da IO alla udienza preliminare (dichiarazioni di ZA LA, scrittura privata di cessione di azienda, transazione ZA - Uribe Castano) e le dichiarazioni di OP;
tanto dimostra che la versione dell'imputato, dalla Corte territoriale ritenuta "poco credibile" sia, invece, "veritiera e riscontrata"; la perdita di avviamento della azienda, in seguito alla sospensione della attività commerciale, rende ben plausibile la negoziazione, per il prezzo di ottantacinque milioni, conclusa tra IO e OP;
il giudice a quo non ha neppure considerato che in seguito alla cessione del bar in via Rembrandt di Milano e di una stazione di autolavaggio, per complessivi L. duecentotrentasei milioni, BR e PA Fr. Ro., nel febbraio 2002, ben avrebbero potuto adempiere l'accordo che prevedeva il pagamento di centotrenta milioni, nell'arco di tre anni, piuttosto che pattuire la ulteriore dilazione, con maggiorazione dell'importo; entrambi le parti offese non hanno mai lamentato di aver subito minacce o violenze dell'imputato; è poco credibile che costoro abbiano aderito alle richieste degli imputati, come sostengono, soltanto "pur di non vederli più discutere"; il giudice della udienza preliminare ha, inoltre, assolto IO e OP "da un altro episodio di usura" sempre in danno di BR e di PA Fr. Ro. e, precisamente dal delitto di cui al capo 264, per la "inattendibilità della versione resa dalle parti lese"; ma la Corte territoriale ha omesso dar conto della positiva valutazione, circa la attendibilità dei testimoni, "non ostantè TA negativo apprezzamento. 2.9.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sul punto del trattamento sanzionatorio, opponendo che, non avendo le parti offese mai denunziato violenze, ne' minacce, le modalità della condotta non si palesano di particolare gravità.
2.10 - SB sviluppa personalmente tre motivi, mediante atto recante la data del 29 maggio 2008, con sottoscrizione autenticata il 4 giugno 2008.
2.10.1 - Il ricorrente col primo motivo dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), violazione dell'art. 96 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), emanato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, eccependo che il ritardo del giudice procedente nella ammissione al patrocinio a spese dello Stato (deliberata l'11 settembre 2007 dopo la pronuncia della sentenza, a dispetto della presentazione della relativa istanza in data 26 novembre 2006) aveva concretamente pregiudicato il diritto di difesa, in quanto il difensore non aveva potuto "accedere agli atti processuali", ne' ottenere (gratuitamente) dalla cancelleria il rilascio delle copie relative e, segnatamente, delle trascrizioni delle intercettazioni, mentre esso imputato non era in grado di sostenere la ingente spesa per l'incombente.
2.10.2 - Con il secondo motivo, il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, cit., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il mezzo contiene, in effetti, due autonome censure, concernenti capi diversi della sentenza.
Il ricorrente, infatti, oppone, in relazione al delitto associativo di cui al capo 58, che il numero ridotto dei reati fine commessi (appena due), il tempo di circa un anno decorso tra i due delitti, la natura "assolutamente episodica" della "frequentazione" di RO dimostrerebbero la "insussistenza del vicolo associativo". In ordine al residuo delitto associativo (capo 141) SB si duole, invece, del mancato riconoscimento della ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 cit., accordata, invece, dalla Corte territoriale a tutti gli altri associati e allo stesso promotore della associazione, TI, compartecipe in tutti i residui reati fine, commessi da esso ricorrente.
2.10.3 - Col terzo motivo di ricorso (indicato come quarto motivo) il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p., dolendosi pel denegato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia 7 maggio 2004, di applicazione della pena su richiesta. Il ricorrente obietta: la Corte ha omesso di valutare "il dato temporale" ovvero (contraddittoriamente) ha limitato "la sua valutazione al dato temporale"; inoltre ha trascurato di considerare "che gli autori dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia 7 maggio 2004, n. 514/2004 sono i medesimi imputati anche in questo procedimento penale".
2.11 - OP, col ministero del difensore di fiducia, avvocato GI Frigo, mediarle atto recante la data del 28 maggio 2008, sviluppa sette motivi.
2.11.1 - Con il primo motivo, articolato in cinque punti, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai capi che concernono l'accertamento delle condotte di usura e di estorsione in danno di GI.
Il difensore assume: (a) la motivazione è meramente apparente;
consiste nella mera riproduzione delle dichiarazioni della persona offesa;
non da conto della relativa valutazione;
trascura di considerare le dichiarazioni di GI del 14 giugno 2003, circa lo sconto degli assegni;
non ha composto la contraddittorietà evidente della prova e la "interna contraddizione delle dichiarazioni di GI"; (b) illogico è il riferimento alle operazioni regolate in contante a fronte della obiezione difensiva circa la mancata acquisizione dei documenti bancari giustificativi dei movimenti "cartolari" riferiti da GI;
le intercettazioni telefoniche nulla provano al di là dei rapporti di affari pacificamente ammessi tra OP e GI;
(c) la Corte territoriale non ha preso in considerazione i rilievi, formulati col gravame, circa la "inverosimiglianza" dell'assunto della persona offesa di aver distrutto le cambiali restituitegli da OP, dopo il relativo pagamento, e circa la contraddizione nel comportamento della vittima, la quale, per l'addotto timore di ritorsioni non avrebbe fatto refertare le lesioni patite, mentre aveva interrotto, nel contempo, i pagamenti;
e circa la confutazione delle dichiarazioni di GI in ordine al valore di alcuni orologi;
(d) le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia (e non - come inesattamente asserito nella sentenza - alla udienza preliminare contraddicono l'assunto del giudice a quo in ordine alla ammissione della usura in quanto "non vi è collegamento tra il regalo ricevuto e il tempo della restituzione del prestito", mentre non sono state valutate le spiegazioni fornite dall'imputato alla udienza preliminare in ordine ai rapporti intrattenuti con GI;
(e) la Corte territoriale non ha dato conto dei criteri apprezzamento in ordine alla qualificazione degli interessi come usurari, avuto riguardo al tasso medio del 20% - 22% annuo praticato all'epoca dagli operatori finanziari. 2.11.2 - Con il secondo motivo, articolato in due punti, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. h), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 644 c.p., e alla L. n. 108 del 1996, art. 2 con riferimento al D.M. 26 marzo 1999 e successivi.
Il difensore argomenta: (a) la condotta rappresentata dall'imputato di un "creditore che riceve regali dal debitore" non è riconducibile alla previsione dell'art. 644 c.p.; (b) la sentenza, in punto di qualificazione degli interessi come usurari, ha trascurato di operare il doveroso ragguaglio, in relazione a ogni operazione, con il saggio di riferimento determinato dal Ministro del tesoro. 2.11.3 - Con il terzo motivo, articolato in quattro punti, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente, sul punto dell'accertamento delle condotte relative al delitto di usura in danno di BR e di PA Fr. Ro. e all'incendio in danno di PA Fr. Ro..
Il difensore deduce: (a) il giudice a quo non ha verificato la coerenza e la concordanza delle dichiarazioni rese dalle parti offese nella denunzia e, quindi, nel corso delle informazioni rilasciate durante le indagini, con particolare riguardo all'esatto importo del prezzo originariamente pattuito per l'acquisto dell'automarket;
le denunzie presentate non riflettono, come opina la Corte territoriale, la "successione degli eventi"; sono, bensì, "funzionali .. alle richieste di sequestro delle cambiali in scadenza"; risulta omesso l'esame degli specifici motivi di appello circa la contraddizione in cui è incorsa la BR sul punto se la somma indicata di L. centotrenta milioni fosse, comprensiva degli interessi (trenta milioni), come esposto in denunzia, ovvero no, come, invece sostenuto, a rettifica della denunzia nel corso delle informazioni rese il 26 marzo 2001; e circa (b) la omessa verifica della attendibilità dei denunzianti, portatori di personale interesse, alla stregua delle prove o degli elementi di prova "di segno contrario", quali le dichiarazioni dell'imputato, quelle del coimputato IO, contenute in un memoriale e le informazioni della moglie di IO, ZA LA, la quale, esaminata il 4 luglio 2006 ex art. 391 bis c.p.p. dal difensore di IO, aveva indicato in L. centotrentamilioni il prezzo pattuito per la cessione della azienda;
il giudice a quo ha, poi, illogicamente ritenuto di superare la obiezione difensiva "della incongruenza" delle dichiarazioni dei denuncianti richiamando il contenuto delle stesse dichiarazioni, laddove il giudice della udienza preliminare, in relazione in relazione alla (ulteriore) imputazione di usura in danno di PA Fr. Ro., di cui al capo 254, aveva assolto OP, valutando "oggettivamente inattendibili", le accuse di PA Fr. Ro. per la "loro contraddittorietà" e per la "mancanza di riscontri"; (c) difettano, ancora, l'accertamento del preciso saggio di interesse e la dimostrazione del carattere usurario;
(d) la mera chiamata di correo di AR AN - già negativamente valutata dal giudice del riesame, adito da MI Gianbattista, giusta ordinanza del 25 ottobre 2005 - non è idonea, in carenza di elementi di prova che ne confermino la attendibilità, a sorreggere l'accusa; con la violazione del canone di valutazione della prova, fissato dall'art.193 c.p.p., comma 3, concorre l'omesso esame della specifica censura,
in proposito formulata col gravame.
2.11.4 - Con il quarto motivo, articolato in due punti, concernenti il delitto di usura in danno di BR e PA Fr. Ro. (e incongruamente riferito anche alla imputazione di incendio di cui al capo 261), il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 640 e 644 c.p., e alla L. n. 108 del 1996, art. 2 con riferimento al D.M. 26 marzo 1999 e successivi.
Il difensore afferma: (a) la condotta deve essere sussunta sotto la previsione dell'art. 640 c.p. alla stregua del riferimento circa la scorrettezza della condotta precontrattuale, contenuto nella parte motiva della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio di IO;
(b) la Corte territoriale ha omesso, in punto di qualificazione degli interessi come usurati, il doveroso ragguaglio, in relazione a ogni operazione, con il saggio di riferimento determinato dal Ministro del tesoro.
2.11.5 - Con il quinto motivo, concernente la condanna per l'usura di danno di BR e PA Fr. Ro., di cui al ridetto capo 255, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p.. L'avvocato Frigo eccepisce l'omesso avviso nei confronti dell'altro difensore di fiducia, avvocato Ignazio PA (nominato il 5 giugno 2001), dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi, esclusivamente notificati a esso legale, autore del ricorso e sostiene che la nullità conseguita alla omissione è "assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio". 2.11.6 - Con il sesto motivo, articolato in due punti, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla disposta confisca.
Il difensore oppone: (a) il riferimento alla disponibilità di autovetture di grossa cilindrata è travisante;
risulta contraddetto dal processo verbale del sequestro preventivo di due utilitarie soltanto (marca Volkswagen modelli Golf e Polo), siccome dedotto col motivo di appello trascurato dalla Corte territoriale;
il giudice a quo ha, inoltre, omesso di considerare le ulteriori deduzioni degli appellanti circa la compatibilità delle disponibilità bancarie con i redditi, di legittima provenienza, dichiarati al fisco;
circa "le attività esercitate in passato dallo OP", rappresentate nell'interrogatorio del 20 novembre 2006 e circa il reimpiego dei proventi delle vendite immobiliari per l'acquisito di ulteriori immobili;
(b) con particolare riguardo alla confisca dell'immobile, sito in Capriolo, alla via Verdi, n. 20 e intestato al coniuge dell'imputato - costei lo aveva acquistato nel 1986, quando ella non aveva ancora sposato OP (in seconde nozze) ed era ancora coniugata col primo consorte, in stato di separazione legale e col regime della separazione dei beni - la Corte di appello ha illogicamente desunto la circostanza della convivenza della coppia di fatto OP - panariello dalla circostanza della pregressa procreazione della loro figlia (naturale), omettendo la motivazione della dimostrazione del supposto "nucleo familiare di fatto" e della fittizia intestazione dell'immobile in capo alla panariello. 2.11.7 - Con il settimo motivo, articolato in due punti, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art.12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, artt. 2 e 200 c.p., con specifico riferimento alla confisca dell'immobile indicato nel motivo che precede al punto sub (b).
Il difensore oppone: (a) "la presunzione di illecita accumulazione" non opera in relazione ai beni (come l'immobile in parola) appartenenti a terzi;
l'accusa, peraltro, non ha dimostrato che la panariello, all'epoca della compravendita, non disponesse della provvista (di L. settanta milioni) per l'investimento immobiliare;
(b) inoltre l'acquisto risale ad epoca (l'anno 1986), non solo anteriore alla entrata in vigore della disposizione dell'art. 12 sexies cit., ma anche alla consumazione del reato presupposto di usura commesso, secondo l'enunciato della imputazione, nel 1999. 3. - Alla odierna pubblica udienza, in esito alla relazione della causa, il Pubblico Ministero e i difensori dei ricorrenti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.
L'avvocato OR Cacciola ha dichiarato di aver presentato motivi aggiunti, nell'interesse di IV, sul punto del diniego delle generiche, e ha prodotto copia della impugnazione recante la data dell'11 dicembre 2008 (priva della attestazione del deposito eseguito in pari data presso la cancelleria del Tribunale di Palmi). 4. - Deve essere in limine esaminata la eccezione di
"improcedibilità" della azione penale, formulata dai ricorrenti CC EN (primo motivo), CC MB (primo motivo) e IV (terzo motivo), ai sensi dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, per effetto della ritenuta preclusione costituita dalla pronuncia di questa Corte (Sez. 2^, 2 marzo 2006, n. 34.97 6) dichiarativa della inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del giudice del riesame 4 novembre 2005 di annullamento parziale della ordinanza di custodia cautelare in carcere 22 settembre 2005, relativamente al delitto di associazione di tipo mafioso.
La questione è infondata.
Affatto errata è la tesi che l'obbligo gravante sul Pubblico Ministero - di formulare, nella ipotesi contemplata dall'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, la richiesta di archiviazione - si traduca, in caso di inosservanza, in una causa di improcedibilità della azione penale.
La norma - volta ad evitare che l'iniziativa del Pubblico Ministero venga a porsi in contrasto con l'esito dell'incidente cautelare, nel caso, peraltro, non frequente che lo scrutinio di legittimità abbia comportato l'apprezzamento della (in) sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., nel senso pregnante precisato da questa Corte (Sez. 6^, 5 luglio 2007, n. 30534, Leveque) - ha palesemente carattere ordinatorio.
E la relativa inosservanza non assume altro rilievo se non quello previsto dall'art. 124 c.p.p., comma 2. Nessuna positiva disposizione sancisce, infatti, la improcedibilità della azione penale.
Nè considerazioni sistematiche accreditano siffatta conclusione. Al contrario soccorre il rilievo che la richiesta di archiviazione non vincola, in alcun modo, il giudice alla conforme decisione (art.409 c.p.p., comma 2), sicché, pur dopo la richiesta di archiviazione, l'azione penale può avere regolare corso e sviluppo (art. 409 c.p.p., comma 5). Epperò, sul piano processuale, la inosservanza da parte del Pubblico Ministero dell'obbligo di richiedere l'archiviazione, resta inevitabilmente superata dall'accertamento del giudice della fondatezza della azione penale (comunque) esercitata, il quale accertamento assorbe, colla sua maggior pregnanza, la pretermessa (prodromica) deliberazione prevista dall'art. 409 c.p.p., rendendo, così, irrilevante la omissione della richiesta di archiviazione. È, poi, appena il caso di aggiungere che, nella specie, peraltro questa Corte - contrariamente all'assunto dei ricorrenti - non "si è pronunciata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 c.p.p.". Al di là del tenore formale della declaratoria della inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero (preclusiva di ogni ulteriore pronuncia in ordine alla gravità indiziaria), nella parte motiva della sentenza non è assolutamente ravvisabile verun apprezzamento - neppure implicito, o presupposto, ovvero obiter dictum - in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questa Corte, invece, ha valutato che i motivi formulati dal Pubblico Ministero, benché prospettati dal ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione per la asserita illogicità del provvedimento impugnato, si risolvevano (quanto alla interpretazione delle intercettazioni) in censure sul piano del merito che non dovevano, pertanto, essere prese in considerazione nella sede dello scrutinio di legittimità; e che, peraltro, la ordinanza del giudice del riesame (sul punto della esclusione dell'assoggettamento mafioso del territorio) non era inficiata da alcuna illogicità manifesta. 4.1 - Affatto fondato è il secondo motivo di ricorso proposto, congiuntamente dal difensore, nell'interesse di CC EN e di IV.
Sul punto, assolutamente, decisivo della individuazione degli imputati nelle persone, menzionate da CO con i soli prenomi o col prenome del genitore, quali componenti della sua squadra (e, dunque, secondo la tesi di accusa compartecipi della cosca) la Corte territoriale non ha dato conto alcuno degli elementi e dei criteri che sorreggono l'accertamento operato, essendosi limitata a postulare, affatto, immotivatamente che CO avrebbe annoverato tra i sodali della associazione i due giudicabili. Conseguono, restando assorbite le ulteriori censure, formulate dai ricorrenti, l'annullamento della sentenza nei confronti di CC EN e di IV e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
4.2 - I residui quattro motivi del ricorso di CC MB sono manifestamente infondati.
Non ricorrono - alla evidenza - le denunziate violazioni della legge penale dedotte sotto il profilo della erronea applicazione dell'art.416 bis c.p. (secondo motivo) e art. 629 c.p. (terzo motivo).
La Corte territoriale ha correttamente interpretato le anzidette norme incriminatrici e le ha applicate alle condotte del giudicabile, perfettamente corrispondenti, alla stregua dell'accertamento operato, alle rispettive previsioni normative.
Le questioni agitate dal ricorrente con il secondo e con il terzo mezzo di impugnazione non concernono l'ermeneutica delle disposizioni in parola;
investono, invece, con le loro censure la ricostruzione e la valutazione dei fatti compiute dai giudici di merito: CC oppone la propria alternativa lettura delle risultanze processuali all'accertamento della Corte territoriale, sorretto da motivazione adeguata, immune da contraddizioni e illogicità manifeste. Le deduzioni del ricorrente, consistendo, pertanto in censure di merito, non meritano di essere prese in considerazione, trattandosi di motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione e, dunque, inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Analogo rilievo si impone in ordine al quarto e al quinto motivo di ricorso.
La denunzia dei vizi della motivazione, sotto il profilo della carenza e/o della manifesta illogicità, non trova riscontro nelle deduzioni e nei rilievi sviluppati dal ricorrente, consistenti nella alternativa interpretazione e valutazione, in punto di fatto, delle intercettazioni della conversazione tra presenti, avvenuta il 4 febbraio 2003 tra l'imputato e CO nella abitazione di Grumello del Monte, e di una delle due telefonate del marzo 2003 (considerate dalla Corte di appello) tra il giudicabile e NO. Da tali emergenze, siccome illustrato supra, nel paragrafo che precede sub 1.2.2, il giudice a quo, con congrua argomentazione, scevra da vizi logici, rilevanti della nella sede del presente scrutinio di legittimità, ha tratto la plausibile dimostrazione della responsabilità dell'imputato per i delitti concernenti le armi, di cui ai capi 269 e 272.
Ed è, infine, appena il caso di aggiungere che privo di pregio - e addirittura controproducente - è il riferimento del ricorrente alla assoluzione del coimputato CO dal concorso nei delitti di cui al capo 269: la Corte territoriale ha, infatti, assolto CO, per non aver commesso il fatto, proprio sul presupposto che CC avesse la disponibilità esclusiva della pistola, oggetto della imputazione.
Conseguono alle considerazioni che precedono e (quanto al primo motivo) a quelle formulate nel precedente paragrafo sub 4. il rigetto del ricorso di CC MB e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.3 - I ricorsi di RA, AG, ON, NT e ZO sono inammissibili.
4.3.1 - La doglianza di RA per la mancata declaratoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (primo motivo di ricorso) è assolutamente generica, consistendo - al di là del rilievo dell'incongruo riferimento operato dal ricorrente alla incertezza circa la compartecipazione al reato associativo per il quale RA non ha riportato mai condanna - nella mera postulazione della assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, sulla base del richiamo di (non meglio illustrate) dichiarazioni rese dal giudicabile nel corso dell'interrogatorio e, peraltro, concernenti, soltanto due (i capi 44 e 45) delle numerose imputazioni. Difetta, pertanto, il requisito formale della specifica indicazione degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione, prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e sanzionato, a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). 4.3.2 - Dopo il non recente arresto, invocato dai ricorrenti (Cass., Sez. 4^, 28 gennaio 1993, n. 3219), da oltre quindici anni la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo consolidato e constante, ha fissato il principio di diritto che il giudizio abbreviato osserva, anche in grado di appello, le forme del rito camerale (Cass., Sez. 1^, 27 novembre 1995, n. 851/1996, Giraldi, massima n. 203667; Sez. 1^, 21 gennaio 1997, n. 10162, Torsello, massima n. 208739; Sez. 6^, 27 maggio 2003, n. 31754, Wang Mai, massima n. 226206; Sez. 2^, 24 aprile 2003, n. 22786, Paone, massima n. 225450 e Sez. 4^, 17 marzo 2005, n. 20576, Arenzani, massima n. 231361; cfr. pure, Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino;
peraltro gli isolati - e, comunque, non recenti - arresti che opinano per la possibilità della pubblicazione mediante lettura del dispositivo in camera di consiglio, sono, tuttavia, concordi nell'escludere ogni ipotesi di nullità nel caso non sia adempiuta siffatta formalità: Sez. 5^, 20 dicembre 1996, 5694, Agresti, massima n. 208195; Sez. 6^, 23 giugno 1993, n. 9984, Bernardi, massima n. 196173 e Sez. 5^, 3 maggio 1993, n. 6508, Iellamo, massima n. 194306).
Epperò è destituita di fondamento la doglianza formulata da AG, NT e ZO, nonché (col secondo motivo) da RA per non aver il giudice a quo provveduto, al termine della udienza di discussione del gravame in camera di consiglio, agli adempimenti della redazione, della sottoscrizione e della lettura del dispositivo: l'art. 544 c.p.p., comma 1, e art. 545 c.p.p., comma 1, prescrivono siffatti incombenti - per il caso diverso - del giudizio celebrato col rito ordinario in pubblica udienza, mentre i provvedimenti adottati col rito camerale, in esito alla deliberazione, sono depositati in cancelleria, senza la prodromica pubblicazione del dispositivo.
4.3.3 - Le censure di ON sono manifestamente infondate. 4.3.3.1 - Dalla protesta di innocenza del giudicabile e dal timore espresso da costui che la sua condizione di detenuto alimenti pregiudizio e prevenzione non è consentito di evincere sotto nessun plausibile profilo la richiesta di partecipare personalmente alla udienza, istanza peraltro inconciliabile con il conferimento al difensore di fiducia della procura speciale per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, (Cass., Sez. 2^, 24 gennaio 2006, n. 8410, Pisaturo, massima n. 233692, secondo la quale, appunto, il conferimento della procura speciale al difensore dimostra la "volontaria rinuncia a comparire" dell'imputato). 4.3.3.2 - Le deduzioni formulate ricorrente, anche mediante il richiamo della memoria depositata il 4 febbraio 2008, allegata al ricorso, la quale, a sua volta ripropone considerazioni e censure articolate con i motivi rinunciati, postulano una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, ma non offrono - alla evidenza - la positiva dimostrazione che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, ovvero della emergenza ex actis di alcuna delle altre "cause di non punibilità", previste dall'art. 129 c.p.p. per la relativa declaratoria immediata.
Nè, tampoco, la protesta di innocenza dispiega il benché minimo effetto sul negozio processuale perfezionato col Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, in quanto il c.d. "concordato in appello" è unilateralmente irrevocabile (Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 1994, n. 1379/1995, Saraslic, massima n. 201416 e Sez. 3^, 28 ottobre 1999, n. 13484, Dell'Utri, massima n. 214811). 4.3.3.3 - Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio sono temerarie: la Corte di appello ha valutato adeguata la pena indicata dall'imputato, concordata col Pubblico Ministero e compresa nei limiti edittali del delitto più grave, quanto alle pena base, e nel limite ulteriore stabilito dall'art. 81 c.p., quanto agli aumenti a titolo di continuazione.
4.4 - Dei motivi di ricorso di EL i primi due sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono;
il sesto, relativo alla determinazione della pena base del delitto associativo resta assorbito dalla pronuncia sul secondo motivo, in punto di accertamento della responsabilità per il reato in parola;
tutti gli altri motivi sono infondati.
4.4.1 - Secondo l'enunciato della imputazione del capo 6, la estorsione tentata di RO, AG e altri in danno di LA, per il pagamento di obbligazione con causa illecita, si è perfezionata con le minacce di percosse e di lesioni, indirizzate dal RO alla persona offesa, tramite un familiare dello stesso LA (tal scarsetti), il quale ebbe a fungere da messaggero.
La Corte territoriale ha rappresentato che RO rese edotto EL delle minacce perpetrate, solo successivamente, nel corso della conversazione intercettata del 30 gennaio 2002; che EL, dopo qualche tergiversazione, assicurò la propria adesione ad un ulteriore intervento (presumibilmente minaccioso o violento) da attuarsi
contro
LA, il mattino del sabato successivo, per il recupero della somma pretesa;
e che RO promise a EL "una parte" del profitto.
In punto di fatto è pacifico che non è stato accertato se RO e EL ottennero da LA il pagamento e, neppure, se i due attuarono il proposito concordato di recarsi dalla vittima per esercitare ulteriore pressione (la c.d. "spedizione punitiva"). Orbene il rilievo del giudice a quo che EL fosse "già a conoscenza" dei rapporti tra RO e LA e della pretesa creditoria del primo appare assolutamente generico e inconcludente con riferimento al thema probandum, implicato dalla condotta contestata (di concorso nelle minacce estorsive che RO fece pervenire a LA tramite di scarsetti).
La motivazione, pertanto, risulta carente sul punto decisivo della dimostrazione che, già prima delle minacce recate da scarsetti (episodio specifico del quale, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, il ricorrente non era a conoscenza, essendo stato ragguagliato in proposito da RO), EL e il compartecipe avessero concordato, sia pure in linea di massima, il ricorso alla violenza o alla minaccia
contro
LA al fine di conseguire il pagamento della somma illecitamente pretesa.
Mentre, affatto, ininfluente è l'ulteriore rilievo della Corte di appello che EL fosse "pienamente consapevole della natura e della finalità della spedizione punitiva prevista e dei modi utilizzati".
Per un verso si tratta di condotta che (a prescindere dalla carenza assoluta di prova sul punto della effettiva attuazione del proposito, circa la "spedizione punitiva") appare indiscutibilmente diversa da quella contestata.
Per altro verso la adesione postuma di EL alla determinazione delittuosa, già attuata da RO (tramite scarsetti), costituirebbe, di per sè sola, mero post factum non punibile. 4.4.2 - La Corte territoriale ha, poi, argomentato la partecipazione di EL alla associazione di tipo mafioso capeggiata da RO, desumendo l'affectio societatis dalla valorizzazione "dal rapporto di confidenza e fiducia che lega RO a EL", tanto intenso che il primo promette al secondo un quota della somma da estorcere a LA (v. p. 87 della sentenza).
La abduzione è manifestamente illogica, alla stregua della rappresentazione, operata dalla stessa Corte di appello col rilievo, che "EL è persona legata da parentela .. a RO" e ad altri componenti del "clan".
Tale circostanza, dando plausibile e ovvia spiegazione dei rapporti personali di confidenza e di fiducia, fino al coinvolgimento nella vicenda di LA, rende assolutamente arbitraria la ulteriore inferenza della partecipazione alla associazione di tipo mafioso. 4.4.3 - Sono, invece, destituite di fondamento le censure formulate da EL col terzo motivo relativo alla condanna per il delitto di acquisto di stupefacente, di cui al capo 100.
La Corte di appello - contrariamente all'assunto del ricorrente - ha valutato (disattendendolo) l'assunto difensivo circa il contenuto della conversazione telefonica del 14 dicembre 2001 in relazione alla attività lavorativa di EL in seno alla cooperativa;
attraverso l'analisi del linguaggio degli interlocutori (v. supra il paragrafo sub 1.2.3.1) il giudice a quo ha fondato la conclusione che la telefonata celasse diverso e illecito oggetto;
quindi, ponendo in relazione il criptico colloquio tra EL e RO con la conversazione (inequivoca) del 16 dicembre 2001 tra quest'ultimo e SB (relativa allo smercio della droga acquistata tramite TT), ha tratto il convincimento del coinvolgimento del ricorrente nel traffico degli stupefacenti.
La abduzione operata dal Collegio di merito è contenuta nei confini della plausibile opinabilità di apprezzamento.
E, comunque, non è dato apprezzare alcun profilo di illogicità manifesta.
Le residue deduzioni del ricorrente in ordine alla interpretazione della telefonata, alla ricostruzione e alla valutazione della condotta si sviluppano tutte sul piano delle censure di merito in punto di fatto;
sicché non possono essere prese in considerazione nella sede del presente scrutinio di legittimità.
4.4.4 - Infondato è, altresì, il quarto motivo, in punto di responsabilità, relativo all'ulteriore delitto di acquisto di stupefacente di cui al capo 108.
La conversazione tra EL e (il fornitore) RO del 24 gennaio 2002 disvela appieno il coinvolgimento dell'imputato nel traffico e offre piena prova della sua responsabilità, come emerge dalla illustrazione contenuta supra nel paragrafo che precede sub 1.2.3.1..
Epperò risultano assolutamente ininfluenti le questioni agitate dal ricorrente circa la identificazione di coloro che, il giorno precedente, avevano materialmente prelevato la cocaina dal fornitore e la avevano recapitata a EL.
4.4.5 - In relazione al gradato motivo di appello, per il riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del T.U. cit., in relazione al delitto di cui al capo 108, nell'operato accertamento della pluralità delle condotte delittuose, concernenti gli stupefacenti, perpetrate da EL, risiede alla evidenza l'implicito motivo del diniego della diminuente.
Epperò, pur in carenza di una espressa e formale statuizione del giudice a quo sul punto, il complesso delle ragioni della decisione offre motivazione adeguata del mancato accoglimento del motivo subordinato del gravame.
4.4.6 - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di EL, limitatamente ai delitti di cui ai capi 1 e 6; il rinvio per nuovo giudizio, sui capi anzidetti, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia e il rigetto nel resto del ricorso. 4.5 - Il primo motivo del ricorso di TT è fondato, limitatamente alla gradata doglianza per l'omesso esame dello specifico motivo di gravame, concernente l'accertamento della quantità della sostanza stupefacente ceduta di cui al capo 100 (il ricorrente sostiene trattarsi di cento grammi, a fronte della contestazione della quantità ponderale doppia).
4.5.1 - La Corte territoriale effettivamente non ha preso in considerazione la censura difensiva.
La questione, affatto ininfluente ai fini della responsabilità, assume, tuttavia, rilievo con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Consegue l'annullamento della impugnata sentenza sul punto, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. 4.5.2 - Nel resto il ricorso è palesemente infondato. Non ricorrono - alla evidenza - i denunziati vizi della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta nell'ambito della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n, 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, non meritano di essere presi in considerazione. 4.6 - I ricorsi di IO (relativamente al primo, assorbente motivo in punto di responsabilità) e di OP, col terzo motivo, in relazione alla imputazione concernente il concorso (con IO) nel delitto di usura in danno di BR LI e di PA Fr. RO (capo 255) sono, nei termini, che seguono fondati.
4.6.1 - Invero devono escludersi, in rito, l'eccepita nullità dedotta da OP col quinto motivo e, sul piano del diritto sostanziale, la violazione della legge penale (sia sotto l'aspetto della inosservanza che della erronea applicazione), denunciata promiscuamente da IO, col primo mezzo, e da OP col quarto motivo.
La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini nei confronti del secondo (per ordine cronologico di nomina) difensore di fiducia OP e l'intervento del legale anzidetto, sia nel giudizio abbreviato, che in quello di appello, ha effetto sanante della denunziata omissione delle notifiche e degli avvisi, dovuti all'altro difensore di fiducia, avvocato Ignazio PA. Infatti, trattandosi di nullità (non assoluta come opina il ricorrente, bensì) a regime intermedio, la omessa tempestiva deduzione nei gradi di merito, à sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p., ne preclude la denunzia, per la prima volta, nella sede del presente scrutinio di legittimità (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 13 marzo 2008 n. 17307, Amalfitano, massima n. 239614 e i richiami ai conformi precedenti di legittimità contenuti nella sentenza). Quanto, poi, al profilo della legge penale sostanziale, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità dei giudicabili sulla base della rappresentazione dell'accertamento di condotta concorsuale esattamente corrispondente alla previsione della norma incriminatrice;
e la palese esorbitanza degli interessi, corrisposti, secondo quanto rappresentato, in misura annua eccedente lo stesso capiTA mutuato - o il valore nominale dei titoli scontati - rende affatto superfluo il puntuale e analitico confronto ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108. 4.6.2 - È, tuttavia, apprezzabile, proprio in ordine all'accertamento delle condotte, il vizio di motivazione lamentato dai ricorrenti.
La Corte territoriale, nella motivazione alquiantio frettolosa, ha omesso di rappresentare compiutamente le doglianze espresse nei motivi di gravame (v. supra il paragrafo sub 1.2.5.1 in relazione ai paragrafi sub 2.9.1 e sub 2. 11.1), di prenderle in esame e di confutare le articolate obiezioni degli imputati.
Palese è la carenza della motivazione, affatto apparente, consistendo nella mera postulazione della coerenza e della attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, laddove proprio questo era il tema controverso investito dalle doglianze e dalle deduzioni degli appellanti.
Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di IO e di OP, in relazione al delitto di usura loro ascritto in concorso al capo 255, e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
4.7 - Dei residui motivi del ricorso di OP, meritano accoglimento solo il terzo e, parzialmente, il sesto. 4.7.1 - Non sussistono le violazioni di legge denunziate col secondo e col settimo motivo.
La condotta di OP, siccome accertata dai giudici di merito, nei termini illustrati al paragrafo sub 1.2.5.2, integra perfettamente gli estremi del ritenuto delitto di usura. La Corte territoriale ha esattamente interpretato e applicato la norma incriminatrice alla stregua dei principi di diritto fissati dalla consolidata giurisprudenza.
Con riferimento alla ulteriore denunzia operata dal ricorrente di violazione della legge penale, in relazione alla L. 7 marzo 1996, n.108, art.
2 - censura analoga a quella formulata con riferimento al delitto di usura di cui al capo 255, in danno di BR e di PA Fr. Ro. - soccorre la medesima considerazione espressa, supra, al paragrafo sub 4.9.1: la palese esorbitanza degli interessi rende affatto superfluo il puntuale e analitico confronto ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108. Quanto, infine, alla confisca è appena il caso di ricordare che "la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies introdotta con il D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito con la L. 8 agosto 1994, n. 501, così come, in linea generale, la confisca prevista dall'art. 240 c.p., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e non di pena sui generis, o pena accessoria, e perciò non si applica ad essa il principio di irretroattività proprio della pena, ma il principio della applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 c.p." (Cass., Sez. 6^, 28 febbraio 1995, n. 775, Nevi, massima n. 201701; Sez. 6^, 29 settembre 1995, n. 3391, Trischitta, massima n. 203314; Sez. 2^, 3 ottobre 1996, n. 3655/1997, Sibilia, massima n. 207140; Sez. 1^, 19 maggio 1999, n. 3717, Musliu, massima n. 213941). Inoltre, proprio in termini, nel caso, appunto di confisca di un bene acquistato alcuni anni prima che l'imputato commettesse il reato, costituente titolo per la confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 365, questa
Corte, in contrasto con la tesi del ricorrente, ha fissato il principio di diritto che la misura di sicurezza in parola e il prodromico sequestro "non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra reati e beni, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta condanna.
Sicché la norma in esame costituisce una deroga, in ragione della specialità, a quella dettata dall'art. 240 c.p. (Cass., Sez. 5^, 22 settembre 1998, n. 5111, Sibio, massima n. 211925). 4.7.2 - In ordine alla quaestio facti dell'accertamento delle condotte di usura e di estorsione in danno di GI prive di pregio sono le censure formulate col primo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha argomentato con riferimento alla testimonianza della persona offesa e - quanto all'usura - anche con riferimento alle ammissioni dello stesso imputato. Nessuna illogicità è ravvisaTA nella considerazione del giudice a quo, il quale, valutando che la prova era pienamente integrata sulla base delle dichiarazioni di GI "precise e circostanziate" e che non fosse influente la mancata produzione di ulteriore "prova documenTA", ha, peraltro, rilevato incidenter che "spesso" i pagamenti "avvenivano in contanti".
Il ricorrente, pel resto, non deduce specifici vizi logici o contraddittorietà, ne' - in relazione alla doglianza per l'omessa espressa considerazione di particolari rilievi formulati nel gravame - rappresenta alcuna circostanza dotata di decisiva valenza, sì da compromettere la tenuta del costrutto argomentativo della sentenza impugnata;
oppone, bensì, la propria alternativa valutazione dei fatti di causa alla conforme ricostruzione operata dal giudice della udienza preliminare e della Corte di appello, nel doppio grado di giudizio.
I motivi, pertanto, risolvendosi in cesure di merito, sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto diversi da quelli consentiti dalla legge col ricorso per cassazione. 4.7.3 - Pienamente fondata è, invece, la censura formulata, col terzo motivo, in merito alla condanna per il delitto di incendio di cui al capo 261.
La Corte territoriale ha trascurato, infatti, di indicare gli elementi di prova che confermano la attendibilità della chiamata in correità di AR, la quale, à termini dell'art. 192 c.p.p., comma 3, non è idonea a suffragare da sola dimostrazione della responsabilità del giudicabile.
4.7.4 - Residua il sesto motivo che concerne la confisca dei beni sequestrati nel corso delle indagini.
4.7.4.1 - Merita accoglimento la censura proposta relativamente alla confisca dell'immobile, sito in Capriolo, intestato al coniuge dell'imputato.
In modo palesemente illogico Corte territoriale ha tratto la conclusione della pregressa convivenza more uxorio e della interposizione fittizia del coniuge attuale del giudicabile nella intestazione del bene de quo (acquistato dalla panariello nel 1986, in costanza - secondo quanto prospetta il ricorrente - del matrimonio contratto con il precedente consorte) sulla base della mera considerazione della procreazione della figlia della coppia, anteriormente alla compravendita dell'immobile.
L'inferenza è scorretta, in quanto tra i termini della abduzione non ricorre alcuna apprezzabile implicazione.
Epperò, in considerazione dell'epoca remota dell'acquisto e della assoluta carenza di elementi sintomatici della fittizia interposizione della panariello, deve farsi luogo a pronuncia di annullamento meramente rescindente.
4.7.4.2 - Per il resto il motivo è infondato. Non ricorre il denunziato vizio della motivazione.
La Corte territoriale ha fatto congruo riferimento al "rapporto" presentato dalla Guardia di Finanza, in ordine alla condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato e della sua famiglia, e ha fondato la conferma della misura di sicurezza sulla base del decisivo rilievo che OP non ha offerto la dimostrazione della legittima provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni confiscati.
Le censure formulate dal ricorrente, sotto il profilo della mancata esplicita considerazione di alcune deduzioni, contenute nell'atto di appello (e sommariamente enunciate nel ricorso) appaiono ininfluenti. Il difensore, infatti, con le proprie deduzioni, non dimostra - in ottemperanza al canone di autosufficienza del ricorso - che i rilievi pretermessi offrano "la esauriente spiegazione della lecita provenienza dei beni di valore .., dimostrando la loro derivazione da legittime disponibilità finanziarie" (Cass., Sez. 2^, 2 giugno 1994, n. 2761, Malasisi, massima n. 198159). 4.7.5 - Conseguono l'annullamento della sentenza, nei confronti del ricorrente, anche in ordine al delitto di incendio di cui al capo 261; il rinvio per nuovo giudizio, sul capo, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia;
l'annullamento, senza rinvio, limitatamente alla confisca dell'immobile, sito in Capriolo, intestato al coniuge dell'imputato; e il rigetto nel resto del ricorso.
4.8 - Il ricorso di SB è fondato soltanto in parte. 4.8.1 - La censura formulata, in rito, col primo motivo è infondata. Il ritardo nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ha, infatti, arrecato, alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato.
Innanzi, tutto, il diritto all'accesso e alla consultazione degli atti non ha subito alcun nocumento delle more della concessione del beneficio, in quanto lo stesso non incide sull'esercizio delle suddette facoltà difensive.
Quanto, poi, al diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti processuali, à termini dell'art. 107, comma 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), emanato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente, pur avendo ottenuto (ben sei mesi prima della proposizione del ricorso) il patrocinio a spese dello Stato, non ha, tuttavia, offerto neppure la mera indicazione delle "copie degli atti processuali necessarie per l'esercizio del diritto di difesa", di cui - in difetto all'epoca della possibilità di usufruire del rilascio gratuito - non potè disporre con conseguente pregiudizio. La censura formulata, per la assoluta indeterminatezza dell'oggetto della doglianza, risulta, pertanto, priva di pregio. E l'asserito pregiudizio per il diritto di difesa resta sfornito della necessaria dimostrazione.
4.8.2 - Inammissibile è il secondo motivo del ricorso nella parte che concerne la condanna per il delitto associativo di cui al capo 58.
Le deduzioni formulate dal ricorrente concernono esclusivamente il merito dell'accertamento della condotta associativa. Il ricorrente alla ricostruzione e alla valutazione, operate dai giudici di merito, oppone le proprie.
Al di là della mera enunciazione dell'imputato, non è ravvisabile veruna inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ne' vizio alcuno della motivazione.
La Corte territoriale ha motivatamente dato conto della reiezione del gravame avverso il capo della sentenza relativo al delitto associativo in parola, come illustrato nel paragrafo che precede sub 1.2.6.5, mediante motivazione affatto congrua e immune da contraddizioni e illogicità.
4.8.3 - Manifestamente, infondato, è il motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione c.d. esterna.
Le censure formulate dal ricorrente sono, in parte, contraddittorie - SB lamenta, ora, che il giudice a quo avrebbe omesso di valutare "il dato temporalè; ora, invece, che avrebbe limitato la propria valutazione alla considerazione del solo profilo cronologico - e, soprattutto, non congruenti, ne' pertinenti rispetto alla ratio decidendi (v. supra il paragrafo sub 1.2.6.6).
Per contrastare l'accertamento della Corte territoriale circa la carenza di collegamento tra i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia 7 maggio 2004 e il contesto e la matrice associativi dei reati oggetto del presente giudizio - e la conseguente negazione della unicità della risoluzione delittuosa - il ricorrente obietta, poi, che i compartecipi in tutti i delitti sarebbero i medesimi.
Ma di siffatto assunto (peraltro neppure decisivo) non ha fornito - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - alcuna rappresentazione e dimostrazione.
Sicché il motivo è carente del requisito della specificità, prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e sanzionato, a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). 4.8.4 - La ulteriore doglianza formulata da SB (con il secondo motivo) circa la qualificazione della imputazione associativa, di cui al capo 141, ai sensi dell'art. 74, comma 6 del T.U. cit., in relazione all'art. 416 c.p., merita, invece, accoglimento.
Secondo l'accertamento dei giudici di merito SB si associò alla associazione, finalizzata al traffico di stupefacenti, operante dal luglio all'ottobre 2001 in provincia di Brescia e, in particolare a Palazzolo dell'Oglio, promossa e organizzata da TI RI. La compartecipazione dell'imputato consistette in attività di finanziamento, di reperimento e di cessione di cocaina (v. pp. 55 e 88 della sentenza impugnata).
Orbene, il riconoscimento da parte della Corte territoriale in favore del promotore e organizzatore della associazione (TI) della ipotesi associativa meno grave, sul presupposto che tutta la attività della societas sceleris fosse circoscritta nell'ambito del "piccolo spaccio", involge necessariamente la posizione di SB, quale partecipe della anzidetta attività organizzata. Conseguono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di SB, limitatamente alla definizione giuridica del delitto di cui al capo 141, che deve essere riesaminata alla stregua di quanto rilevato, e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
4.9 - La declaratoria della inammissibilità dei ricorsi di RA, AG, ON, NT e ZO e il rigetto in toto del ricorso di CC MB comportano la condanna dei suddetti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle processuali, nonché di ciascuno di essi, ad eccezione di CC - valutato il contenuto dei rispettivi motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CC EN, IV e IO, nonché nei confronti di SB, limitatamente alla definizione giuridica del delitto associativo di cui al capo 141; nei confronti di EL, limitatamente ai delitti di cui ai capi 1 e 6; nei confronti di TT, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
nei confronti di OP, limitatamente ai delitti di cui ai capi 255 e 261.
Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sui capi e sui punti anzidetti.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OP limitatamente alla confisca dell'immobile sito in Capriolo.
Rigetta nel resto i ricorsi di SB, EL, TT e OP.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RA, AG, ON, NT e ZO.
Rigetta il ricorso di CC MB.
Condanna i ricorrenti CC MB, RA, AG, ON, NT e ZO, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno - ad eccezione di CC MB - al versamento della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009