Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2014, n. 20262
CASS
Sentenza 18 marzo 2014

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Massime1

In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 cod. proc. pen.) è compatibile con il rito abbreviato "non condizionato", ma il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato, non costituisce vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti" a richiedere alcuna integrazione probatoria.

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  • 1Niente maltrattamenti senza abitualità (Cass. 5258/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2014, n. 20262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20262
Data del deposito : 18 marzo 2014

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