Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 cod. proc. pen.) è compatibile con il rito abbreviato "non condizionato", ma il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato, non costituisce vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti" a richiedere alcuna integrazione probatoria.
Commentario • 1
- 1. Niente maltrattamenti senza abitualità (Cass. 5258/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2014, n. 20262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20262 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/03/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 769
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 14504/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.C. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 4703/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 21/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Puccio Pierfrancesco e avv. Pantuso Salvino che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, il 21 dicembre 2012, confermava la sentenza emessa il 27.11.2009 nei confronti di L.C. dal GUP del Tribunale di Termini Imerese con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali ed alle spese sostenute dalla parti civili.
Il giudice di prime cure aveva condannato l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di sei anni di reclusione, con pene accessorie e condanna al risarcimento alle parti civili, con provvisionali, per i reati di cui: A) agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 e u.c., art. 609 quater comma
1 e u.c., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, art. 61 c.p., nn. 9 e 11; B) all'art. 609 quinquies c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, art. 61 c.p., nn. 9 e 11.
La vicenda processuale in esame vede il L. , collaboratore scolastico della scuola materna statale di (IS) , e quindi incaricato di pubblico servizio, essere accusato di avere compiuto, in tempi diversi, anche mediante violenza e minaccia, atti sessuali nei confronti di una serie di minori nate negli anni (IS) , quindi all'epoca aventi 3-4 anni, alunne di quella scuola materna. Con l'aggravante di avere agito nell'esercizio delle funzioni e con abuso di relazione, svolgendo la funzione di collaboratore scolastico. In (IS) nei mesi di
(IS) .
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione L.C. , a mezzo dei propri difensori, che, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti di cui al processo e delle fonti di cognizione, attraverso la sintesi di molte dichiarazioni testimoniali, hanno dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Inosservanza della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di riapertura dell'istruttoria mediante la nomina di un nuovo perito, affinché relazionasse in ordine alle notevoli divergenze relative alla valutazione del vissuto delle persone offese, con particolare riguardo all'approccio metodologico degli esperti interpellati e alla compatibilità con i principi accolti nel vigente sistema di diritto. Inosservanza della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di riapertura dell'istruttoria e alla mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al mancato espletamento di perizia personologica sull'imputato. La difesa del ricorrente si duole che la Corte d'appello di Palermo abbia rigettato la richiesta della difesa di nominare un nuovo perito, sul presupposto che le minori erano state ascoltate, sia nel corso delle indagini preliminari che in sede di incidente probatorio, nel pieno rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia. Ritiene, però, il ricorrente che le minori sarebbero state indotte a raccontare i fatti anche in altre occasioni e senza le necessarie cautele, per esempio dagli stessi familiari che inizialmente ne avrebbero raccolto le confidenze.
Vengono svolte, poi, una serie di osservazioni critiche sulla consulenza tecnica del pubblico ministero, effettuata dalla dottoressa D.P.M. , lamentando come, anche alla luce della più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, la scelta della Procura di procedere a tale atto non garantito sia censurabile. Secondo la difesa del L. saremmo di fronte ad un caso analogo a quello che questa Suprema Corte ha affrontato - e che ha avuto vasta eco mediatica - in relazione ai bambini della scuola di (IS) . Si ripercorrono stralci delle motivazioni adottate per quel processo ritenendo che, mutatis mutandis, possano attagliarsi anche ai fatti odierni.
I difensori ricorrenti lamentano, quanto al modus procedendi con cui sono state condotte le singole interviste, che non per tutte le audizioni stata disposta la fonoregistrazione, in un caso venendo documentata "l'impossibilità di reperire strumentazione per la fonoregistrazione".
Si paleserebbe, perciò, l'assoluta superficialità ed inadeguatezza delle modalità di indagine che hanno caratterizzato l'azione del consulente della Procura di Termini Imerese, atta a compromettere il narrato delle bambine e, di conseguenze, ad inficiare le fonti cognitive per l'assenza di un'adeguata documentazione delle stesse. Viene ricordato che tra le tecniche consigliate dei protocolli internazionali, e in particolare dall'art. 10 della Carta di Noto, si segnala la necessità di realizzare videoriprese dell'intervista, proprio perché le immagini consentono di registrare non soltanto le dichiarazioni verbali del minore (poi compendiate nelle trascrizioni) ma, altresì, il contesto ambientale in cui si svolge il colloquio e il linguaggio paraverbale e comportamentale degli interlocutori. Preso atto che la Corte d'appello territoriale aveva evidenziato come il gip avesse a sua volta nominato un perito e sulle risultanze di quell'attività avesse fondato la propria decisione, il ricorrente passa poi a formulare osservazioni critiche sulla relazione del perito del gip, analizzando le vicende di singole persone offese, e confrontandola con le risultanze della consulenza tecnica di parte. Ad avviso del ricorrente, che in ciò ribadisce un motivo d'appello, il perito del gip non è stato in grado di affrontare uno dei temi posti dal quesito, relativo alla suggestionabilità delle bambine, interpretando le difficoltà di espressione delle minori alla stregua di meccanismi difensivi posti in essere a fronte di un vissuto traumatico.
Aggiunge l'odierno ricorrente che, analogamente, il consulente del pubblico ministero e il perito del gip non hanno trattato neanche gli aspetti legati al contesto familiare di provenienza delle bambine esaminate, ne' preso in considerazione eventuali comportamenti ed abitudini domestiche rilevanti nei termini delle condotte riferite dalle figlie.
Dopo avere ricordato studi internazionali e dottrinari in materia di ascolto dei minori i difensori ricorrenti lamentano che le scelte compiute in sede di indagini preliminari avrebbero certamente compromesso la genuinità del narrato delle minori.
Sul punto viene contestato quanto affermato dalla Corte d'appello di Palermo in relazione alla circostanza che sarebbero stati rispettati tutti i canoni per la corretta audizione delle minori con l'adozione di ogni cautela volta a garantire la genuinità delle risposte da parte delle stesse.
Viene specificato, anche se non si chiarisce il profilo della doglianza, che si contesta il convincimento espresso dalla Corte d'appello di Palermo per la quale "va osservato che le analitiche dichiarazioni delle minori presentano innanzitutto una notevole spontaneità, confermata dalle modalità del tutto casuali del loro svelamento.... Le stesse sono state inoltre sottoposte ad un attento vaglio da parte del perito nominato dal gip in sede di incidente probatorio ed ascoltato all'udienza del 10/4/2008" (cfr. sentenza pag. 10).
Vengono proposti all'attenzione di questa Corte stralci degli esami di C.G. , Ca.No. , S.M.L. , M.L.
, N.S.F. , c.F. in sede di incidente probatorio.
Dai predetti esami, si evidenzierebbe come il gip abbia proceduto a colloqui con le bambine tramite domande inducenti o guidate, rappresentazione di stereotipi, orientati suggerimenti d'aiuto, ripetizione della stessa domanda e rinforzi positivi o negativi, sempre in senso accusatorio ed a riscontro delle dichiarazioni dei genitori.
Proprio alla luce dei limiti che avrebbero caratterizzato il primo approccio al narrato delle minori e l'esame in sede di incidente probatorio, il ricorrente ricorda di avere invocato, in sede di appello, la nomina di un qualificato nuovo perito affinché valutasse le risultanze precedenti, approfondendo la valenza dei singoli percorsi metodologici e l'attendibilità o meno dei risultati, diametralmente opposti, ai quali erano giunti il perito del gip e il consulente della difesa.
Il ricorrente si duole anche che la Corte d'appello abbia rigettato la richiesta difensiva di un conferimento di incarico peritale avente ad oggetto l'accertamento della personalità del L.C. in relazione alla specificità delle imputazioni formulate. Ciò in ragione del fatto che quella emergente dai capi d'accusa potrebbe essere una patologia nosograficamente riconosciuta e definita secondo parametri diagnostici scientifici.
b. Manifesta illogicità, in relazione alla violazione delle regole che presiedono all'esame testimoniale e all'onere del giudice di motivare l'esito del giudizio.
Ad avviso dei difensori ricorrenti il vizio lamentato, riconducibile all'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 195 e 499, 603 e 530 c.p.p., emergerebbe dai passi della sentenza della Corte d'appello, che vengono riportati, dai quali si evincerebbe che il giudice di secondo grado avrebbe acriticamente limitato la piattaforma probatoria alle dichiarazioni dei genitori delle minori rese a sit e alle conclusioni del perito del gip.
Vengono svolte una serie di osservazioni sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ribadendosi l'intenzione di porre al vaglio di codesta Suprema Corte la irritualità dell'assunzione dei racconti delle minori escusse.
Assunzioni - ci si duole - caratterizzate dal ricorso dell'esaminatore a domande suggestive e finanche nocive alla genuinità delle risposte, foriere di notevole stress a carico delle bambine che, pur di porre termine all'interrogatorio, finivano con il dare la risposta sollecitata, in maniera palesemente suggestiva ed in molti casi con un "si-no" palesemente orientato.
Vengono sottoposte a vaglio critico anche le dichiarazioni rese dai genitori e si lamenta che quanto dagli stessi dichiarato, in ordine a presunte confidenze delle bambine, non possa surrogarsi alla viva voce delle piccole testimoni dirette, soprattutto in assenza di validi accertamenti ed univoci riscontri medico legali. Ci si duole, ancora, del mancato esame di Sa.An. ,
l'altro bidello in servizio nella scuola.
c. Manifesta illogicità della motivazione, relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato l'istanza difensiva di mitigare la pena inflitta a L.C. , motivando con riferimento alla particolare gravità della condotta quanto al danno arrecato, attesa, soprattutto la ripetitività nel tempo delle violenze poste in essere nei confronti di diverse minori in tenera età.
Tale considerazione ha portato la Corte d'appello di Palermo ad escludere nel modo più assoluto la concessione delle attenuanti generiche nel caso in esame e a ricordare come il giudice di prime cure avesse applicato una pena base che, tenuto conto degli aumenti per le aggravanti e del riconoscimento del vincolo della continuazione, era assai vicina al minimo edittale (cfr. sentenza impugnata a pag. 15).
Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione sul punto atteso, a suo avviso, la non adeguata graduazione della pena a fronte di una asserita non meglio particolare gravità del danno arrecato, in una sorta di rievocazione acritica del giudizio condannatorio di primo grado.
d. Insanabile contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo della sentenza.
Tale profilo di doglianza si fonda sul fatto che vi sono discrasie tra la motivazione della sentenza di appello e il dispositivo per quanto concerne l'indicazione dei soggetti costituiti parte civile. Segnatamente la Corte d'appello, nulla dispone in ordine alla difesa di M.L. , individua erroneamente come A.M. la madre della piccola C.G. , attribuisce ad O.G.
, Cl.An. e c.L. la potestà genitoriale sulla minore c.F. .
In data 15/11/2013 è stata depositata una nota difensiva, con sintesi conclusiva delle richieste, con cui si ripercorrono le argomentazioni di cui sopra e si allega, tra l'altro, la sentenza numero 498 emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 5/2/2013 a carico di F.P. , il preside dell'Istituto comprensivo di (IS) , dove si sono svolti i fatti, che è stato definitivamente assolto dal reato di omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale ex art. 361 c.p.p.. Si chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi indicati in premessa sono infondati e il proposto ricorso va pertanto rigettato.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso.
Si sollevano vizi di legittimità, con riferimento a quanto previsto dall'art. 606 c.p.p., ma, in realtà, in tutti i motivi di cui al corposo ricorso, si operano valutazione di tipo fattuale sollecitando a questa Corte Suprema, sotto l'etichetta di "violazione di legge" ovvero di "mancanza o contraddittorietà della motivazione" una ricostruzione alternativa del fatto che non è consentita a questo giudice di legittimità.
La Corte d'appello di Palermo, come ricorda lo stesso ricorrente, ha coerentemente e logicamente motivato circa il rigetto della riapertura della istruttoria. Scrivono i giudici di secondo grado:
"Ritiene il collegio come tale richiesta non possa trovare accoglimento, atteso che tutte le minori predette sono state ascoltate sia nel corso delle indagini preliminari che, soprattutto, nell'ambito dell'incidente probatorio davanti Gip del tribunale di termini imerese in data 6/3/2007, nel pieno rispetto del contraddicono e delle garanzie difensive, nonostante quanto affermato dalla difesa nell'atto d'impugnazione. Va a tal proposito evidenziato come siano stati rispettati tutti i canoni per la corretta audizione delle minori predette con l'adozione di ogni cautela volta a garantire la genuinità delle risposte da parte delle stesse (v. verbali dell'incidente probatorio in atti)".
Non va trascurato, peraltro, che il processo, per scelta dell'imputato, è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato.
Sul punto va ricordato che se, in via generale, questa Corte di legittimità ha affermato il principio che In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.), sia disposta d'ufficio che su istanza di parte, è
compatibile con il rito abbreviato, specialmente se "condizionato" ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5, (sez. 3, n. 11100 del 12.3.2008, G., rv. 239081) è stato, però, anche precisato che l'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria può richiedere in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre chi - come nel caso che ci occupa - abbia richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti" può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3. (sez. 4, n. 15573 del 20.12.2005 dep. 5.5.2006, Coniglio ed altri, rv. 233956).
Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia, infatti, definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 c.p.p., comma 5), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p., comma 3) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria (sez. 3, n. 12853 del 13.2.2003, Paccone, rv. 224865; conf. sez. 6, n. 37389 del 26.6.2003, Carollo, rv. 226806).
È stato anche evidenziato come l'imputato che presenti richiesta di giudizio abbreviato incondizionato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e pertanto non può dolersi dell'incompletezza di quello trasmesso al G.u.p., per non esservi inseriti altri atti di indagine dichiaratamente concernenti le imputazioni contestate, ne', una volta sollecitato il giudice di appello all'assunzione officiosa di nuove prove, lamentare il mancato esercizio del relativo potere (sez. 2, n. 26659 del 15.5.2009, Marincola e altri, rv. 244163). In altre pronunce, ancora più restrittivamente, si è condivisibilmente evidenziato come la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta (sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone e altri, rv. 249161; conf. sez. 6, n. 26093 del 30.10.2012 dep. 13.6.2013, Pompeo e altro, rv. 255736; sez. 1, n. 20466 del 16.4.2013, Cimpoesu, rv. 256165). Peraltro, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che in tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato "senza integrazione probatoria", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (sez. 6, n. 7485 del 16.10.2008, Monetti, rv. 242905).
La riapertura dell'istruttoria in sede di appello, dunque, che ha già carattere assolutamente eccezionale, in caso di giudizio abbreviato può essere disposta solo in casi di assoluta necessità, valutata d'ufficio dal giudice, per lo più a fronte di prove nuove emerse nelle more del processo. Ed è di tutta evidenza, a leggere l'ampio disposto di entrambe le sentenze, di primo e secondo grado, come non fosse il caso che ci occupa.
3. Pare assolutamente destituita di fondamento anche la doglianza proposta dal ricorrente, in maniera peraltro assolutamente generica, secondo cui le minori sarebbero state "indotte a raccontare i fatti anche in altre occasioni e senza le necessarie cautele". A riprova di ciò, infatti, viene indicata la circostanza che i primi racconti siano avvenuti ai familiari. Ma pare del tutto evidente come non potesse essere altrimenti, laddove ci si trova di fronte a delle persone offese che sono bambine di scuola materna, tra i 3 e i 4 anni, che primaria interlocuzione non possono che avere con il papà e la mamma.
I ricorrenti non indicano attraverso quali elementi e in quale momento si sarebbe realizzato il denunciato "contagio informativo", che non può certo individuarsi nel fatto che - com'è ovvio e naturale - una volta ricevute le prime confidenze dai propri bimbi le mamme si siano parlate tra loro. O, ancora, nella circostanza che in sede di polizia giudiziaria, inizialmente, i minori siano comparsi accompagnati dai soli genitori, in assenza di esperti. Quanto alle modalità di ascolto dei minori, la Corte territoriale ha risposto all'analoga doglianza presentatale in appello, ricordando come siano stati rispettati tutti i canoni per la corretta audizione delle stesse, sia nella fase delle indagini preliminari che, soprattutto, nell'effettuato incidente probatorio, nel pieno rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive.
Va peraltro ricordato che questa Corte Suprema ha in più occasioni avuto modo di sottolineare come non determini nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sè, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte (così sez. 3, n. 15157 del 16.12.2010 dep. 14.4.2011, F. e altro, rv. 249898). Le cautele prescritte dalla cosiddetta Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione di detti soggetti, presentano, infatti, carattere non tassativo.
Il contenuto di tale Carta si limita, come indicato nel preambolo, a suggerimenti volti a garantire meglio l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso. Quindi l'inosservanza alle guidelines della stessa non determina automaticamente l'inattendibilità delle dichiarazioni del minore e neppure la nullità dell'esame o la sua inutilizzabilità, a meno di non volere introdurre un'ipotesi non prevista di nullità o di inutilizzabilità. Nè può concludersi, con un sillogismo astratto, che alla violazione di tali prescrizioni debba conseguire un giudizio di inattendibilità del minore, (così Sez. 3, n. 6464 dell'11.2.2008, G., Rv. 239091; n. 20568 del 22.05.2008, Gruden, Rv. 239879 e n. 44472 del 17.12.2010, D.M. e altri, non mass.). E quanto affermato è da ritenersi valido non solo per l'esame testimoniale in senso stretto, ma anche in relazione all'esame dei minori condotto dal consulente tecnico in sede di consulenza (o perizia). Va anche aggiunto che lo stesso esame testimoniale del minore, vittima di abusi sessuali, non richiede obbligatoriamente l'assistenza di un familiare o di un esperto di psicologia infantile, non essendo imposta ne' dalla legge penale ne' dalla legge processuale (ex plurimis, sez. 3, n. 42477 del 4.11.2010, D.S., nella cui motivazione la Corte ha precisato che detta assistenza è da considerarsi facoltativa ai sensi dell'art. 498 c.p.p., comma 4).
4. Chiaramente infondato è anche il motivo di ricorso con cui viene reiterato quello che era stato uno dei motivi di appello, con una feroce critica contro l'attività posta in essere dal consulente tecnico del pubblico ministero, in particolar modo quanto al mancato rispetto per l'ascolto delle minori dei protocolli internazionali e nello specifico della carta di Noto.
La Corte territoriale, tuttavia, aveva già eloquentemente risposto sul punto evidenziando come l'adora appellante e oggi ricorrente sembrasse non considerare "la circostanza che il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento sulla perizia d'ufficio disposta dal gip in sede di incidente probatorio, limitandosi a rilevare che la consulenza del pm pienamente confermativa di quanto dal perito" (vedi sentenza impugnata pag. 14).
La successiva critica allora viene spostata sulla perizia. Ma anche qui, come aveva già rilevato la Corte d'appello di Palermo, va osservato che il consulente di parte, Prof. ca. , ha criticato l'operato del perito d'ufficio, senza indicare "le motivazioni per cui tale accertamento sarebbe specificamente viziato". Chiaramente infondata, dunque, è la richiesta di una sorta di "perizia sulla perizia", fondata sulla generica e non provata affermazione di scarsa qualificazione del perito nominato dal Gip (si richiede infatti la nomina di un "qualificato nuovo perito", evidentemente non ritenendosi qualificato quello nominato). In realtà, come si legge nel ricorso, una nuova perizia verrebbe richiesta solo perché ci sarebbero delle discrasie tra quanto rilevato dal perito stesso e quanto affermato dal consulente di parte. Ma tali discrasie sono state con tutta evidenza valutate sia dal giudice di prime cure che da quello di appello, che hanno compiutamente motivato, ritenendo la piena attendibilità del perito nominato in sede di incidente probatorio.
Quanto alla mancata perizia personologica sull'imputato anche su tale punto la Corte territoriale ha compiutamente e logicamente risposto, con una motivazione pertanto immune da censure di legittimità, rilevando come la richiesta non potesse trovare accoglimento "atteso che la stessa relazione medica presentata dalla difesa e redatta dal Dott. N.V. conclude nel senso di escludere la presenza nell'odierno imputato di significative patologie mentali e disturbi psicologici conducenti rispetto alle condotte in contestazione (v. pag. 5 della memoria depositata dalla difesa in data 20/11/2011- cfr. sentenza impugnata a pag. 7)".
È dunque addirittura da un atto introdotto al processo dalla difesa che emerge l'assenza dell'imputato i problemi di carattere psicologico.
5. Infondato è anche il motivo di ricorso, in premessa indicato sub b, dove si lamenta, in maniera assolutamente generica, la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato.
In proposito va detto che appare palese come, più che censurare con specifiche argomentazioni questo o quel punto della motivazione, si riportano stralci delle dichiarazioni delle persone offese sollecitando, di fatto, un terzo giudizio di merito che, evidentemente non è consentito in questa sede.
Si torna sull'accusa di mancanza di genuinità nei racconti delle bambine ma - a fronte peraltro di una motivazione della Corte d'appello sul punto che ha fornito ampie e coerenti risposte circa l'univocità dei racconti- non si deducono in realtà elementi specifici. Non si specifica neanche, ad esempio, quali sarebbero le domande suggestive e finanche nocive alla genuinità delle risposte che sono state formulate alle piccole vittime degli abusi. Nessuna similitudine pare poi esserci, a differenza di quanto sostenuto, rispetto al caso affrontato da questa Corte con riferimento alla scuola di (IS) .
Infondata è anche la doglianza sul fatto che la Corte territoriale non abbia sentito l'altro bidello in servizio presso la scuola. Non solo perché la Corte territoriale, come ricorda lo stesso ricorrente a pag. 52 del ricorso, ha risposto in sentenza ricordando come "tutte le bambine ascoltate hanno evidenziato che l'unico bidello ad avere compiuto i toccamenti era proprio l'odierno imputato", come si evince anche da ampi stralci delle dichiarazioni delle bambine riportate nelle sentenza di primo secondo grado.
6. Non pare fondato neanche il motivo di ricorso che censura di manifesta illogicità la motivazione del provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, come peraltro ricordano gli stessi difensori ricorrenti, ha rigettato l'istanza difensiva di mitigare la pena inflitta al L. , motivando con riferimento alla particolare gravità della condotta quanto al danno arrecato, attesa, soprattutto la ripetitività nel tempo delle violenze poste in essere nei confronti di diverse minori in tenera età.
Tale considerazione, con argomentare assolutamente coerente, ha portato perciò la Corte d'appello di Palermo ad escludere nel modo più assoluto la concessione delle attenuanti generiche nel caso in esame e a ricordare come il giudice di prime cure avesse applicato una pena base che, tenuto conto degli aumenti per le aggravanti e del riconoscimento del vincolo della continuazione, era assai vicina al minimo edittale.
Va peraltro ricordato che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (così questa sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, poi, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, infatti, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, in casi come quello all'odierno esame, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153).
7. In ultimo, va rilevato che difetta di ogni interesse la doglianza proposta circa l'errata e/o omessa indicazione di questa o quella parte civile.
Rispetto a quelli che con tutta evidenza appaiono errori materiali, inidonei ad inficiare di validità la sentenza, potrà esservi semmai un interesse ad ottenere la correzione, attivando le relative procedure, da parte dei soggetti processuali pretermessi o malamente menzionati.
Nemmeno pare in alcun modo interagire con l'odierno decidere la circostanza - su cui pure si è insistito da parte delle difese - che con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 5/2/2013 F.P. , il preside dell'Istituto comprensivo di (IS) , dove si sono svolti i fatti, è stato definitivamente assolto dal reato di omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale ex art. 361 c.p.p.. È di tutta evidenza, infatti, che la tempestività o meno con cui sia stata operata la denuncia dei fatti da parte del pubblico ufficiale che ne era venuto a conoscenza nulla implica in ordine al loro essersi effettivamente o meno realizzati.
8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
Essendo l'imputato pubblico dipendente, va operata anche la comunicazione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 70.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
La Corte dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 70, art. 70. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014