Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 2
Integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa, e non quelli meno gravi di assistenza agli associati o di favoreggiamento personale, la condotta di colui che curi sotto il profilo logistico la latitanza del capo del sodalizio, assicurandogli al contempo in maniera stabile la possibilità, per il suo tramite, di mantenere i contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere l'organizzazione, perché detta condotta rende palese la volontà di agevolare non solo il soggetto latitante ma l'intera associazione.
In tema di procurata inosservanza di pena, la prova circa la consapevolezza dell'imputato di agevolare l'autore di un reato a sottrarsi all'esecuzione della pena può fondarsi sulla notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, nonché del fatto che egli sia stato condannato per tale reato e che si sia reso latitante. (Fattispecie relativa all'assistenza prestata alla latitanza del capo di "cosa nostra").
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento personale e mafiaChiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
M 33 25 33/10 Sentenza sezione VI: 2069
Registro Generale n.: 26727/09
Udienza pubblica 26 novembre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Presidente VA de Roberto
Consigliere Saverio Felice Mannino
Luigi Lanza Consigliere
Consigliere Anna Maria Fazio
Consigliere Carlo Citterio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da RI LO, nato l'[...], LO UE GE PP, nato il [...], RI BE, nato il [...], LO
UE PP TO, nato il [...], IN
GI, nato il [...], FF CE, nato il [...], avverso la sentenza 17 dicembre 2008
della corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato sentenza 25 giugno 2007 del G.U.P. del Tribunale di Palermo, per i reati commessi e collegati per assicurare l'ultimo periodo di latitanza di NA EN, capo dei capi dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", sino all'11 aprile 2006.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto che ha concluso: per Procuratore Generale Carlo Di Casola
l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al NO, per ciò che attiene all'aggravante ex art. 1
con rigetto di tutti gli altri ricorsi;
sentiti inoltre i difensori dei ricorrenti, avv.ti: NA per ZZ;
UT ed CÒ per Lo
US UE OG
e e Lo UE USe AL;
TO per IN.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1.) le imputazioni e le sentenze 25 giugno 2007 del
G.U.P. di Palermo e 17 dicembre 2008 della Corte di appello di Palermo, impugnata.
1.1) la sentenza 25 giugno 2007 del G.U.P. del
Tribunale di Palermo.
Con sentenza 25 giugno 2007 il G.U.P. presso il Tribunale di
Palermo, assolto AT LI per non aver commesso il fatto, dichiarava la penale responsabilità di: FO LO, Lo UE
OG USe, Lo UE USe AL, IN NA e
ZZ RA per i reati loro rispettivamente ascritti: capo A) per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, III, IV, VI C.P., per avere fatto parte, unitamente ad altre numerose persone (tra cui, EN NA, IN AL, Lo UE
AR, ZZ VA e altri), dell' associazione mafiosa Cosa
Nostra, e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava, per commettere delitti contro la vita,
l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sè e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione.
ZZ RA: imputato ulteriormente del reato del capo B) come da indicazioni di cui al successivo §.2.1.
2 NO VA, imputato dei reati di cui ai capi: sub C), per il delitto aggravato di procurata inosservanza di pena, di cui agli artt. 390 cod. pen. e 7 legge 203/91; sub D), per il delitto di favoreggiamento personale, aggravato cui agli artt. 378, comma I
e 2 cod. pen. e 7 legge 203/91 nei termini analiticamente esposti al successivo §.2.2).
1.2) la sentenza 17 dicembre 2008 della Corte di appello di Palermo, impugnata.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza 17 dicembre
2008, in parziale riforma della sentenza 25 giugno 2007 del G.U.P. del Tribunale di Palermo, appellata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica nei confronti del solo NO VA: ha assolto
AT LI dall'imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto, ordinandone la scarcerazione se non detenuto per altra causa, ed assumendo per gli altri appellanti le decisioni che verranno per ciascuno indicate nell'esame dell'odierno ricorso.
2) LE SINGOLE POSIZIONI DEI RICORRENTI, I
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE E LA DECISIONE DI QUESTA
CORTE.
Nell'esame delle singole posizioni, per motivi di opportunità espositiva, verranno prima valutate le realtà processuali che fanno capo a ZZ RA (§.2.1) e NO VA (§.2.2), a causa di talune singolarità della loro collocazione nel quadro delle odierne accuse, ferme restando anche per loro- le considerazioni che verranno svolte al §. 3) in tema di delitto associativo.
Successivamente verranno vagliate e riassunte le posizioni dei restanti imputati, ancora in ordine all'accusa associativa (§.3),
e, da ultimo (§.4), una volta ribadita la correttezza del giudizio di colpevolezza, si procederà alla disamina delle questioni in punto di circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione.
3 2.1) ZZ RA.
Il ZZ, oltre che del reato associativo sub A), risulta originariamente accusato anche, al capo B), del delitto di cui agli artt. 110, 81 capoverso, 629 comma 2 in relazione al n. 3 del comma 2 dell'art. 628 c.p. e art. 7 L.203/1991, perchè, in concorso con EN NA, RO AN, DA TR e
ZZ IO AL (nei cui confronti si è proceduto separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce, consistite nel manifestare la propria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costringevano Romeo AL,
imprenditore nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici, con attività nella zona di
OR, a procurare a sé e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di 30.000 €., agendo il
EN quale soggetto che ha organizzato e gestito l'illecita attività estorsiva, ZZ RA quale interlocutore del
EN, ricevendone le disposizioni al riguardo necessarie e informandolo delle iniziative in corso, ZZ IO AL
quale soggetto che ha materialmente avanzato la proposta e che ha riscosso la somma richiesta, il DA quale mediatore con la vittima al fine di determinare il prezzo del delitto;
il RO quale soggetto anch'egli intervenuto su sollecitazione del DA al fine di richiedere al EN una più 'equa' determinazione del prezzo del delitto. In Provincia di Palermo e altrove tra la fine del
2005 e l'aprile del 2006 La decisione impugnata ha dichiarato unificati per continuazione i reati ascritti nel presente procedimento e quello per il quale lo stesso imputato ha riportato condanna, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 14 giugno 2002, irrevocabile il 18 settembre 2003, e, ritenuto più grave il fatto di cui al capo A) del presente procedimento, ha aumentato di anni tre di reclusione la pena inflitta, rideterminandola in complessivi anni tredici di reclusione.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell'art.606 comma 1 lettera b) C.P.P. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56 e 629 C.P. e vizio di motivazione, lamentando che l'ipotesi delittuosa, nella forma del reato tentato, sia stata ritenuta sulla base del mero tenore del manoscritto 12 dicembre 2005, e che il ZZ possa essere identificato nel soggetto sconosciuto cui ha fatto riferimento il
RO, in assenza di un reale contributo nella vicenda da parte del ricorrente, né in atti preparatori né in atti iniziali.
Con ulteriore sviluppo della medesima doglianza si nega il valore che è stato attribuito all'indagine grafica, senza soppesare gli elementi di assoluta divergenza.
Il motivo è infondato e per alcuni profili anche inammissibile, soprattutto laddove finisce con il proporre letture della realtà estorsiva "in itinere", come efficacemente accertata e pesata dalla corte distrettuale, in termini diversi più favorevoli al reo.
Per risalente giurisprudenza il controllo di legittimità sulla motivazione è infatti diretto ad verificare soltanto se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento dei dati, convergenti e determinanti la colpevolezza, e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano pertanto escluse da tale controllo sia l'interpretazione che le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente
5 incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate nell'impugnazione (ex plurimis: Cass. pen. sez.VI, 1762/1998 Rv. 210923,Albano. Massime precedenti
Conformi: N. 502 del 1992 Rv. 191249, N. 3047 del 1992 Rv.
191772, N. 93919 del 1992 Rv. 192758, N. 4008 del 1993 Rv.
193928, N. 1434 del 1996 Rv. 205656).
In concreto, l'esame della decisione impugnata -che si completa e si salda con la conforme decisione di primo grado- al di là delle contestazioni, inammissibili o al limite dell'inammissibilità, svolte nel ricorso, evidenzia un lineare ed unitario filo argomentativo che dà esaustiva contezza dell'iter logico giuridico, che ha sotteso e giustificato la pronuncia di responsabilità, la quale ha portato ragionevolmente ad escludere ogni altra l'ipotesi,
inefficacemente delineata nei due giudizi di merito.
Risultato questo, conseguito, anche mediante un rigoroso apprezzamento dei risultati dell'accertamento grafico, ed una puntigliosa ricerca della pacifica identità dell'autore dello scritto, cui è seguita una ineccepibile valutazione della verifica di sussistenza delle connotazioni salienti del delitto tentato e delle sue aggravanti.
In conclusione, come ampiamente argomentato, anche nella sentenza del G.U.P. (pagg. 45-57), la partecipazione a Cosa nostra del ZZ RA, fratello di IO AL ZZ, noto esponente mafioso, è frutto della convergenza di molteplici elementi, significativi dei compiti a lui affidati nel consesso mafioso, e desunta, non solo dall'episodio -inoppugnabilmente verificato e qualificato- in danno di RO e dagli esiti delle
6 intercettazioni a carico di AN RO -numero di codice 25- e
RA ON, ma anche dalla vicenda parallela che ha riguardato, oltre al EN ed al fratello dell'imputato anche
TR DA, altro noto e riconosciuto esponente mafioso.
Non quindi un isolato e circoscritto dato probatorio, ma una complessità di gravi indicazioni che, congiuntamente soppesate e correlate tra loro, hanno consentito un chiaro giudizio di colpevolezza, in punto di partecipazione all'associazione illecita, argomentato in modo adeguato e non suscettibile di censure in questa sede.
Con un secondo motivo, che costituisce sviluppo logico della prima doglianza, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la partecipazione a Cosa nostra sia stata correlata dai giudici di merito al solo tentativo di estorsione ed ai riscontri "risalenti" di BR e IN.
Il motivo riceve, per alcuni aspetti, negativa risposta dalla motivazione che precede, mentre per il resto appare viziato nelle sue articolazioni da un doppio e intersecato profilo di inammissibilità, in quanto: a) si risolve nella ripetizione di censure già dedotte in appello, motivatamente esaminate e disattese dalla corte di merito, con la conseguenza che la doglianza va considerata non specifica ma soltanto apparente, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Penale sez. V, 11933/2005 Rv. 231708
Giagnorio; prec. conforme: Cass. Pen. sez.VI, n.12/1996 Rv.
206507 Del Vecchio); b) appare finalizzato ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e si conclude nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perché logicamente
7 sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori non può essere messa in discussione in sede di legittimità (cfr. in termini:
Cass. Penale sez. II, 15077/2007, Toffolo;
Sent. 07569/1999,
Jovino, Conf. Asn 199610751 Riv. 206335-Conf. Asn
199801354 Riv. 210658,Conf. Asn 199707113 Riv. 208241-
Conf. Asn 199800803 Riv. 210016 Conf. S.U. Asn 199600930
Riv. 203428-Vedi S.U. Asn 199706402 Riv. 207944).
In ogni caso, e da ultimo, va tenuto conto -nei termini diffusamente riferiti dai giudici di merito- che il ZZ, nel pizzino (valutato dai giudici di merito) riporta notizie di estremo rilievo e riservate su attività svolte in seno a Cosa nostra e riferite poi direttamente al "capo": circostanza questa alla quale correttamente è stato attribuito determinante rilievo, unitamente alle altre emergenze processuali, agli effetti della doppia pronuncia di colpevolezza del ricorrente.
Entrambi i motivi vanno quindi rigettati.
2.2) NO VA.
La prima imputazione del NO, concerneva il reato associativo del capo A), ei delitti di procurata inosservanza di pena del capo C), e di favoreggiamento personale aggravato del capo D).
Il G.U.P. (pagg.42 e 43) ha invece motivatamente per lui escluso la sussistenza di elementi certi, riguardo ad una sua eventuale partecipazione al sodalizio criminoso del capo sub A), pur ritenendo sussistente l'ipotesi accusatoria aggravata ex art. 7 legge
203/91, sia per l'ipotesi di favoreggiamento (in relazione alle ordinanze cautelari indicate al capo sub C), sia per la concorrente ipotesi della procurata inosservanza di pena (con riferimento alle condanne irrevocabili del EN), considerato che la persona
"agevolata" racchiudeva in sé tanto la qualità di "indagato- imputato" quanto quella di condannato con sentenza irrevocabile ex art.648 C.P.P..
Le residue accuse nei confronti del NO, valutate dalla corte distrettuale hanno così riguardato: al capo C), il delitto di cui agli artt. 390 cod. pen. e 7 legge 203/91, perchè, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ospitava all'interno di una masseria di sua proprietà ed a lui in uso, sita in
OR, contrada Montagna dei Cavalli, NA EN, capo della citata associazione e latitante da 43 anni, in tal modo aiutandolo a sottrarsi a plurimi provvedimenti di esecuzione della pena (omissis: v. elenco in richiesta di rinvio a giudizio). In
OR, fino all' 11 aprile 2006; al capo D), il delitto di cui agli artt. 378, comma I e 2 cod. pen. e 7 legge 203/91, perchè, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, mediante la condotta di cui al capo C), aiutava il latitante
EN a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, con riferimento a numerosi provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale ancora da eseguire. In OR, fino all'11 aprile 2006.
La Corte di appello, invece, riqualificato l'originario capo D) della rubrica (favoreggiamento personale aggravato) come assistenza continuata ad associato, in violazione dell' art. 418
comma II c.p., aggravata a sensi dell' art. 7 D.L. 152/91, ha eliminato nei suoi confronti la confisca dell'immobile sequestrato l'11 aprile 2006 ed ha confermato nel resto l'appellata sentenza.
Quanto alla sanzione il giudice territoriale, ritenuto reato più grave, quello del capo C (art.390 C.P.), ha confermato la sanzione finale, rilevando -correttamente (e sul punto non vi è gravame)- che il reato riqualificato del capo D) (418.2 da 378.1 e 2 C.P.) è fattispecie di maggior gravità rispetto all'originaria accusa.
Con un primo motivo di impugnazione è dedotta la violazione dell'art.606 comma 1 lettera b) C.P.P. per inosservanza o erronea
9 applicazione dell'art. 390 C.P. e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza, in capo al NO, proprietario e conduttore della masseria di Montagna dei cavalli, che la persona da lui ospitata ed assistita fosse raggiunta da condanne e latitante.
Del pari criticata, sotto il profilo della carenza di motivazione
è l'oggettività dell'accusa ex art. 390 C.P. sotto la prospettiva, sanzionata, della procurata inosservanza di pena, avuto riguardo al basso livello socio culturale del NO, persona non scolarizzata e capace solo di leggere in maniera stentata.
La "buona coscienza" del NO, deriverebbe, inoltre secondo l'assunto difensivo- anche dalla circostanza che, nella specie e nella contrada, non vi erano state "ricerche di polizia".
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta sia violazione di legge che vizio di motivazione in relazione all'art. 390 C.P. e all'art. 7 legge 203/1991, tenuto conto che nella vicenda (come peraltro detto in un passo, a pag. 28 della motivazione) le consapevoli e deliberate attività sarebbero state rivolte nei confronti di un singolo associato.
In realtà l'affermazione citata, è espressione impropria dell'estensore, che va tuttavia collocata nel suo preciso contesto di utilizzo che era quello finalizzato a paralizzare l'appello del P.M.
(poi rigettato) teso invece a valorizzare la compenetrazione funzionale e strutturale del NO in "cosa nostra".
Non a caso, tre pagine dopo (pag. 31), la stessa decisione, nel definire infondato l'appello del Procuratore della Repubblica, conclude testualmente: "deve condividersi la tesi difensiva (ora,
peraltro, avversata dallo stesso ricorrente che prima ne ha beneficiato) secondo cui la condotta del NO -ascritta al capo sub D della rubrica- va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 418 comma 2 C.P., seppur connotata dall'aggravante dell'art. 7 decreto legge 152/1991".
10 èPertanto nessuna contraddittorietà od illogicità
riscontrabile, essendosi invece in presenza di una rigorosa progressione argomentativa, chiaramente esplicitata in modo coerente, e nella sua definitiva interpretazione, nelle pagine successive.
I primi due motivi, tra loro intersecati, esigono un'unitaria disamina.
Il NO, sin dal primo grado, ha ricevuto una risposta giudiziaria di progressiva attenuazione del peso e della rilevanza del suo concreto ruolo e funzione, sino alla finale -e non superabile- soglia minimale della decisione oggi impugnata.
La stessa difesa del ricorrente in questa sede, una volta ottenuto il successo del rigetto dell'appello del Procuratore della
Repubblica, è stata costretta -necessariamente- a virare su posizioni critiche che nulla hanno a che vedere con l'oggettiva realtà, nei termini insindacabilmente argomentati dai giudici di merito, cercando di ottenere, con il mezzo del vizio di motivazione, una surrettizia e non consentita nuova rivisitazione dei dati probatori.
In questo alveo va collocata l'inaccettabile l'asserzione difensiva secondo cui, il NO, ultrasessantacinquenne cittadino di OR (nato in [...] il [...]), ignorava sia la posizione di condannato latitante di NA EN (nato in
OR il 31 gennaio 1933), che la sua risaputa e conclamata qualità di capo supremo di "cosa nostra", trattandosi invece di fatti notori la cui accessibilità cognitiva, in quello specifico territorio, non poteva in alcun modo essere esclusa dalla scarsa alfabetizzazione e, men che meno, dalla modestia culturale dell'imputato.
In tema di fatti notori e valutazione della prova, la giurisprudenza, anche risalente di questa Corte, ha da tempo
11 stabilito che il fatto notorio non richiede, neppure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del "probandum", dovendosi qualificare come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o "de rerum natura"(Cass. Pen. Sez. 6, 4401/1995 Rv. 200665, Merla;
Cass.
Pen. Sez. 6, 476/1995 200805 Cerciello. Massime precedenti
Conformi: Rv. 176703 Rv. 197160 Rv. 190179).
Ne consegue che il fatto notorio, espresso dall'equazione
NA EN=capo di "cosa nostra", condannato, imputato e latitante>, ben può essere posto a fondamento del convincimento di reità, quando -come nella specie- tale dato cognitivo non provenga solo dalla scienza privata del giudice, ma costituisca conoscenza diffusa e comune a tutti i componenti di un determinato ambiente socio-economico (Cass. Pen. Sez. 2,
12246/1978 Rv. 140145 Boldoni), tanto più se in un ambito territorialmente circoscritto e di non elevata densità demografica
(OR).
Quanto alla aggravante -ritenuta per entrambe le statuizioni di colpevolezza- va rammentato che in tema di reati di criminalità organizzata, la ratio della detta circostanza di cui all'art. 7 D.L. n.
152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non è solo quella di appesantire la sanzione, per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche quella di agire con maggior rigore nei confronti di chi, come il NO - pur non organicamente inquadrato in tali associazioni - agisca con metodi mafiosi o, comunque, dia un contributo di efficienza causale al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa
(Cass. Penale sez.II, 44402/2004, Rv. 231010, Colicchia, Massime precedenti Vedi: N. 2128 del 1999 Rv. 212530, N. 12525 del 2000
Rv. 217458, N. 45711 del 2003 Rv. 227994).
12 Detta circostanza pertanto, a prescindere dalla sua
controversa natura (soggettiva: Cass. Pen. Sez. 2,35266/2007 Rv.
237849; oppure oggettiva: Cass. Pen. Sez. 6, 19802/2009 Rv.
244261 Napolitano), si giustifica per la maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'agente attraverso l'intento di perseguire il vantaggio dell'associazione mafiosa (Cass. Pen. Sez. 2,35266/2007
Rv. 237849, Ferrigno Massime precedenti Conformi: N. 37940 del
2004 Rv. 229912, N. 35680 del 2005 Rv. 232577).
Essa può quindi qualificare anche la condotta di chi, come il
NO, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo, durevole e senza soluzioni di continuità, al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito -come avvenuto nella specie- da idonei dati indiziari o sintomatici ed accompagnato da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Cass. Pen. Sez. 6, 2696/2009 Rv. 242686. Massime
precedenti Vedi: N. 12525 del 2000 Rv.).
Per concludere: il fatto notorio espresso dalla proposizione- equazione NA EN=capo di cosa nostra,
condannato, imputato e latitante> funge da collante interpretativo di tutte quelle condotte che, ove non assistite da tale risorsa cognitiva, potrebbero ricadere in ambiti penali, diversi da quelli contestati all'extraneus NO, oppure ai sodali condannati per il capo A della rubrica, oppure confluire in ipotesi comportamentali non punibili, o addirittura penalmente irrilevanti.
Nella specie quindi bene è stata definita la doppia concorrente responsabilità del NO ed i relativi motivi di doglianza vanno pertanto rigettati.
Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al contenuto
13 confessorio dell'interrogatorio ed alla qualità di "allevatore incensurato" del NO, persona sconosciuta alle forze dell'ordine.
Il motivo verrà esaminato al successivo §.4).
2.3) Lo UE OG USe.
L'imputato negli stessi termini del FO- è accusato di avere formalmente fatto parte della famiglia mafiosa di OR;
per avere, quale componente di tale famiglia, curato e assicurato la latitanza di EN NA facendo fronte alle sue necessità; per avere contribuito in maniera determinante al mantenimento da parte del EN delle funzioni di vertice di Cosa Nostra, costituendo - quale collettore e distributore di messaggi da e per il boss latitante un punto di riferimento della riservata catena di comunicazione epistolare attraverso cui il EN ha diretto l'associazione mafiosa;
per essersi occupato della raccolta e spartizione tra i vari associati di somme di denaro provento di attività illecite.
La sentenza impugnata ha integralmente confermato la decisione del G.U.P. condannando l'imputato al pagamento, in solido con Lo UE USe AL e IN NA, delle spese processuali.
Per questo ricorrente vi sono in atti due ricorsi: il primo, con il patrocinio, oltre che dell'avv. UT, anche dell'avv. CÒ
(depositato il 20 giugno 2009), il secondo a firma del solo avv.
CÒ (depositato il 25 giugno 2009); si tratta peraltro di due atti di sostanziale identico contenuto argomentativo e medesime conclusioni. Con un primo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente, padre di Lo UE USe AL- deduce erronea interpretazione dell'art. 416 bis C.P. nonché violazione degli artt.
187 e 192 C.P.P. e manifesta illogicità della motivazione.
14 In particolare si lamenta: a) l'assenza di prova e la carenza di argomentazioni a supporto della circostanza che nei pacchi, consegnati da casa OL (luogo di dimora della moglie di
EN) al rifugio di Montagna dei Cavalli, oltre al vestiario e ai generi alimentari vi fossero anche "i pizzini" "da e per EN", unico elemento idoneo a segnare il discrimen tra la condotta favoreggiatrice del latitante e la condotta partecipativa dell'associato, interessato alla vita della compagine illecita;
b) il salto logico, da assenza di dati investigativi e fattuali in forza dei quali potessero essere "postini dei pizzini" persone che, come i due
Lo UE (a differenza del IN), non erano soggetti ammessi al rifugio;
b) l'assenza di indicazioni in motivazione circa la consapevolezza in capo al vettore di essere il "postino dei pizzini",
in un contesto di provata inesistenza di rapporti con altri associati;
c) la genericità e l'incontrollabilità delle dichiarazioni del BR;
d)
l'incerta attribuibilità del n.5>, al ricorrente e, in ogni caso, la riferibilità sostanziale del tenore del "pizzino" alle mere condizioni di salute del EN, con precisa positiva esclusione di interessi di Cosa nostra: realtà questa che farebbe ritenere una diversa condizione ed il conseguente ruolo di un favoreggiatore.
Il ricorso è infondato, solo richiamando quanto già argomentato nell'esame della posizione del NO e quanto si dirà più oltre per il IN, in risposta ai profili comuni di critica che sono stati formulati dalle difese degli altri correi. eQui basti comunque osservare, come correttamente
ragionevolmente spiegato dai giudici di merito, che l'imputato risulta gravato da un indiscutibile conforme ed integrato compendio probatorio, costituito dagli esiti investigativi e dalla sostanziale confessione, avendo egli ha ammesso di essere stato convinto dal
IN a fare da tramite per il recapito ed il ritiro di pacchi e di avere a sua volta persuaso il figlio a fare altrettanto.
15 Bene pertanto si è così esclusa la sostenuta marginalità del ruolo e la riduzione dell'apporto, ad un semplicistico compito dettato da ragioni umanitarie e avulso dal contesto criminoso di appartenenza, posto che siffatta conclusione contrasta con due precise realtà fattuali: la eccezionale delicatezza del compito assunto, il quale, in considerazione della peculiarità del momento, è consistito nel fornire un contributo fondamentale al mantenimento e allo sviluppo della funzionalità dell' associazione e alla protezione del suo capo, apporto questo che andava affidato alle "persone più vicine e di provata fedeltà"; il concreto inserimento del Lo UE padre in "cosa nostra", a decorrere da epoca anteriore all'utilizzazione del rifugio da parte del EN: tanto risulta dal rinvenimento di alcuni "pizzini" sequestrati a Montagna dei
Cavalli, che descrivono altre funzioni attribuite all'imputato
-
indicato col n.
5 - all'interno del sodalizio criminoso, ed autore materiale di un pizzino in sequestro.
Trattasi di motivazione completa che risponde in modo ragionevole e adeguato alle censure del ricorso, le quali finiscono con il lambire il merito della vicenda e la diversa valutazione del compendio probatorio, in assenza di palesi contraddittorietà od aporie logiche nel percorso giustificativo, usato dai giudici di merito con una doppia e conforme decisione di colpevolezza.
Il ruolo e la funzione di partecipe del Lo UE sono stati infatti coerentemente desunti, dai giudici di merito, attraverso una pluralità di convergenti indicazioni, le quali, partendo dal contenuto minimale delle necessitate sue ammissioni di responsabilità -a fronte dei validissimi accertamenti di Polizia- e dell'altrettanto pacifico e inoppugnabile coinvolgimento del figlio USe
AL, hanno trovato sintonico riscontro:
a) anche in tempo anteriore, nelle dichiarazioni del BR che indicò il Lo UE padre, come uomo d'onore della famiglia di
16 OR e partecipante a riunioni mafiose;
b) nelle condotte e nei contatti personali, materialmente rilevati nei servizi di osservazione, e nel significato di univoca interpretazione della pericolosità del trasporto dei pacchi, quale così definita (percepita ed emotivamente vissuta) nella conversazione telefonica fra la di lui nuora AR FO ed il figlio;
c) nelle dichiarazioni di AU Di AT che hanno esplicitamente attribuito al figlio, USe AL, il ruolo di persona addetta alla trasmissione dei "pizzini" a EN;
d) nei "pizzini" rinvenuti nel rifugio del EN che propongono per l'odierno ricorrente altre funzioni all'interno del sodalizio, da sole idonee a fungere da fonte autonoma di prova dell'accusa associativa;
e) nell'attribuzione alla grafia del Lo UE padre di almeno uno dei pizzini rinvenuti e nell'ulteriore caratterizzazione criptica,
identificativa del ricorrente, con la sigla "n.5";
f) nell'interpretazione complessiva del tenore dei pizzini e delle missive che denotano l'intima intraneità con il EN nell'ambito delle sue comunicazioni mafiose ed in punto di assistenza logistica ed operativa, estesa anche alla trasmissione di somme di denaro;
g) nelle indicazioni del ZZ che propongono il Lo UE padre tra le persone inserite nel ristretto circuito dei referenti del capo di "cosa nostra".
Trattasi pertanto di una serie sovrapposta ed armonica di considerazioni, espresse in modo logico, senza fratture O sconnessioni narrative e superabile soltanto con un non consentito esame del merito o con una inammissibile reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione,
Il motivo non merita quindi accoglimento.
17 Con un secondo motivo il ricorrente lamenta gli stilemi che avrebbero giustificato l'irrogazione della pena, con un lapsus freudiano che ha portato l'estensore a parlare di EN come di un "soggetto favorito", senza valorizzare il rapporto di parentela che legava ricorrente latitante. Questo secondo motivo verrà esaminato, congiuntamente a quelli omologhi degli altri ricorrenti,
al successivo §.4).
2.4) Lo UE USe AL .
L'imputato -figlio di Lo UE OG USe- è accusato di avere costituito il tramite essenziale per la trasmissione di messaggi tra i vari componenti l'associazione ed il EN, durante la sua latitanza, nonchè di avere assiduamente fornito ausilio logistico per il soddisfacimento delle esigenze del latitante stesso.
Anche nei confronti di USe AL la sentenza impugnata ha integralmente confermato la decisione del G.U.P., condannandolo al pagamento, in solido con il padre, Lo UE
OG USe e IN NA, delle spese processuali.
Per questo ricorrente, come già per il padre, vi sono due ricorsi: il primo, con il patrocinio, oltre che dell'avv.UT, anche dell'avv. CÒ (depositato il 20 giugno 2009), il secondo a firma del solo avv. CÒ (depositato il 25 giugno 2009), si tratta tuttavia di due atti di sostanziale identico contenuto e conformi conclusioni.
Con il primo motivo di impugnazione (CÒ-UT) il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 comma 1 lettera b)
C.P.P. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416 bis
C.P., 187 e 192 C.P.P. e vizio di motivazione negli stessi termini illustrati nel I motivo (CÒ-UT) del padre Lo UE OG
USe, lamentando in particolare che, in assenza di prova diretta circa l'effettiva consegna o lettura dei messaggi da parte del giovane, era dovere del giudice di indicare quali dati indiziari
18 potessero dimostrare in modo probatoriamente concludente detta rilevante circostanza, considerato che l'unica persona ammessa al rifugio era il IN.
Né a tal fine potrebbe essere risolutivo il tenore della conversazione telefonica del Lo UE con la propria moglie,
AR FO, irrilevante rispetto al reato ex art. 416 bis C.P.,
né le dichiarazioni del Di AT, generiche, e comunque non attributive al Lo UE figlio della qualità di "uomo d'onore": da ciò la richiesta di derubricazione della imputazione nella minore ipotesi del favoreggiamento (motivi pag.7).
Il ricorso del Lo UE figlio segue le sorti del padre, in relazione alla doppia conforme motivazione dei giudici di merito che hanno evidenziato i plurimi fili relazionali che legavano il giovane Lo
UE: al figlio di EN, GE, con cui lavorava e con il quale talora si allontanava dall'abitazione di IA OL (moglie di
EN); al FO, di cui è genero, avendone sposata la figlia
AR; al padre, OG USe -pacificamente uomo d'onore- e suo immediato avente causa nella trafila dei trasporti a mezzo di borse.
considerata la correttezza dellaIl tutto, procedura inferenziale e deduttiva usata dai giudici di merito per ritenere che nelle borse, le quali viaggiavano nei segmentati circuiti personali, dalla casa della OL al rifugio del coniuge, vi fossero, oltre a generi vittuari ed abbigliamento, anche "comunicazioni di servizio", funzionali per dimostrare all'esterno la persistenza e la vitalità della funzione apicale e di comando del EN, pur nel ricercato e coatto isolamento e richiamato sul punto quanto ulteriormente argomentato per la posizione del IN (§.2.5).
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il conseguente trattamento sanzionatorio, privo di reale motivazione
19 e senza alcuna positiva considerazione del rapporto parentale tra i due Lo UE e della circostanza che fu il padre a convincere il figlio ad assumere il ruolo in concreto poi esercitato. Questo secondo motivo verrà esaminato, congiuntamente a quelli omologhi degli altri ricorrenti, al successivo §.4).
2.5) IN NA.
Il IN è accusato di aver curato e assicurato la latitanza di
EN NA facendo fronte alle sue necessità logistiche e di avere contribuito in maniera determinante al mantenimento, da parte del EN, delle funzioni di vertice di Cosa Nostra,
costituendo quale collettore e distributore di messaggi da e per il boss latitante un punto di riferimento della riservata catena di
-
comunicazione epistolare, attraverso cui il EN ha diretto l'
associazione mafiosa.
La sentenza impugnata ha integralmente confermato la decisione del G.U.P., condannando l'imputato al pagamento, in solido con Lo UE USe AL e lo UE OG AL, delle spese processuali.
Per questo ricorrente vi è ricorso con il patrocinio dell'avv.
IN e motivi nuovi a cura dell'avv. TO, pertanto le corrispondenti doglianze verranno tra loro accorpate ed unitariamente valutate.
Con un primo motivo di impugnazione l'avv. IN deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 378, 416 bis e 418 C.P., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato.
Secondo il ricorrente (pag. 3 e segg.) risulterebbe palese la violazione dei criteri assunti per la valutazione degli elementi strutturali e differenziali tra il delitto ex art. 416 bis C.P., quello di assistenza agli associati ed il reato di favoreggiamento, avuto
2
020 riguardo alla parallela posizione del coimputato NO, e tenuto conto che il sostegno fornito era temporalmente circoscritto e consistito in un apporto logistico, costituito dalla consegna di vitto e di pacchi, attività questa da collocarsi nel perimetro normativo della disposto dell'art. 418 C.P., trattandosi di condotta di tipo assistenziale, legata al soddisfacimento dei bisogni primari del latitante. In tale quadro, compito dei giudici di merito era quello di proporre argomentazioni idonee a dimostrare il dolo tipico dell'intraneus all'associazione, piuttosto che quello del favoreggiatore, non potendo questo essere surrogato dalla mera attribuzione di una sigla numerica.
Inoltre viene evidenziato un tratto contraddittorio della motivazione, nella parte in cui i giudici hanno sostenuto un argomento di natura logica a conforto della loro tesi, nel senso che era da escludere che EN potesse affidarsi a soggetti non inseriti in Cosa nostra, posto che sono gli stessi giudici che hanno poi pesato diversamente la posizione del NO ritenuto, con gli stessi apporti, soggetto "extraneus".
Il IN -come già detto- ha fatto successivamente pervenire dei motivi aggiunti, proposti dall'avv. TO.
Con il primo motivo aggiunto dell'avv. TO viene rilevata l'erronea applicazione della legge penale, in relazione ai disposti degli artt. 416 bis con riferimento agli artt. 110, 378, 418 e 606 lettera b) C.P.P..
Il difensore, premesso in fatto che la condotta del IN va contenuta in un aiuto circoscritto alla consegna di pacchi e borse, sostiene criticamente: a) che manca la prova di qualsiasi altra diversa attività di assistenza al latitante;
b) che sul punto appare rilevante ciò che nella sentenza non si dice né si legge, avuto riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di AT che non ha fatto alcun cenno al IN;
c) che l'aiuto prestato per
21 l'intervento chirurgico, pacificamente di assistenza sanitaria, funzionale alla sopravvivenza dell'assistito, non può essere trasformato in elemento per inferire la compenetrazione nel sodalizio, solo per l'avvenuta assegnazione di una sigla (numerica) di copertura;
d) che se la condotta del IN era solo quella di collettore e distributore di messaggi, era necessaria la prova del suo contributo consapevolmente e finalisticamente diretto alla associazione nel suo complesso, e non già alla persona ausiliata, ed era obbligo del giudice di merito di distinguere rigorosamente la fenomenologia dell'ausilio, rispetto a quella associativa, pena l'arbitrio delle relative conclusioni.
I motivi, pur abilmente sviluppati dalle difese degli avvocati Mormino e TO, non meritano peraltro accoglimento, a fronte delle condivisibili prospettazioni logiche e delle argomentazioni linearmente indicate in sentenza .
Innanzitutto va risolto quello che per le difese costituirebbe una contraddittorietà logica nella trama della motivazione, nel punto in cui, la corte distrettuale, dopo aver premesso che
EN mai avrebbe fatto affidamento a soggetti non inseriti in
"cosa nostra", ha poi invece attribuito al NO, pur nella rilevanza del suo concreto ruolo, una posizione di "extraneus".
Si tratta invero di uno pseudo problema nella misura in cui si tende ad equiparare due realtà tra loro divaricate e difformi: non a caso il primo giudice (e la corte distrettuale che vi ha fatto riferimento), ha operato una netta e marcata distinzione tra NO da un lato, e FO, IN e i Lo UE dall'altro, individuando, come cornice della condotta del proprietario della masseria, una condizione di ristretta disponibilità transeunte in termini di alloggio e "rifugio di emergenza" (pag.40 e segg.), ed invece nei comportamenti -accertati e dedotti negli altri accusati- caratterizzati da una ben diversa condizione di permanente
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assistenza, evolutasi solo negli ultimi mesi, nei termini oggetto di osservazione attenta e scrupolosa da parte della Polizia giudiziaria.
Esaminando ora il I motivo (IN e TO) va subito detto che esso non può essere accolto, avuto riguardo alla assoluta singolarità della fattispecie ed alla qualità delle persone che hanno operato in favore del capo di "cosa nostra".
La chiave interpretativa accolta dai giudici di merito è stata la notoria verticistica posizione piramidale del EN -nella parte distale degli organigrammi personali di "cosa nostra", circostanza questa che rende oltre modo difficile, ma non impossibile (salvo diverse realtà non emerse agli atti per tutti i ricorrenti), drenare e differenziare i comportamenti, distinguendo in essi le condotte "per" e "a favore della persona" rispetto a quelle
"per il "capo", attesa la singolare, fisiologica compenetrazione che soltanto quella unica ed irripetibile posizione del EN era in grado di esprimere.
Infatti, solo NA EN e nessun altro, dopo la carcerazione di TÒ IN, poteva prospettare e far eseguire azioni definitive di comando e di gestione, tipiche ed esclusive dell'autorità del "capo dei capi di cosa nostra".
Non quindi un potente leader di una circoscritta realtà territoriale, disafferenziato dalle logiche del potere criminale, ma l'ormai capo supremo della gerarchia illecita di "cosa nostra" (cfr. in termini: Cass. Pen. sez.V., 22897/2001, proc. a carico di: RI
AL, DO RA;
IA RI LI;
LÒ
USe; IA USe;
OL AN;
IE
TR, ed altri per l'omicidio dell'on. Lima).
Da ciò la conseguenza che, in tali contesti, ogni forma di aiuto, non esclusivamente dettata e contenuta in ambiti di mere esigenze umanitarie e di solidarietà, salva l'eccezione di strettissimi rapporti di sangue o di affinità (non a caso la moglie
23 ed il figlio di EN risultano estranei al presente giudizio) doveva fare i conti con il risultato parallelo -che non poteva essere escluso e non voluto di una risorsa certamente e pacificamente offerta alla associazione di stampo mafioso, tutte le volte in cui -lo si ripete- tale aiuto, in concreto prestato, non fosse quello di un limitatissimo apporto, idoneo e strettamente limitato ad escludere lo stato di bisogno dell'assistito.
Ne deriva, come argomentato dai giudici di merito, che ogni aiuto dato e pervenuto a EN, in tali singolari contesti ambientali e cronologici, e destinato, non tanto a rispondere ai suoi immediati e primari bisogni alimentari e di sopravvivenza, ma teso (invece ed inoltre) ad impedirgli "visibilità esterna", ad assicurargli "autonomia operativa nell'isolamento", "continuità del flusso informativo del sodalizio" e soprattutto "mantenimento della rete di controllo illecito", non poteva che essere assistito da parte degli operanti- e secondo l'id quod plerumque accidit', dalla cosciente, univoca e causalmente efficiente finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale.
Substrato psicologico e volitivo quest'ultimo, peraltro, assolutamente non più discutibile in presenza dei cd "pizzini", comunicati e trasmessi, in un tempo in cui i serrati controlli polizia avevano escluso qualsiasi altro "tramite", che non fosse quello, costante, stabile e mai interrotto, che si materializzava con l'arrivo e la partenza del IN, soggetto, tra l'altro, che, alla fine degli anni 60, e non certamente per caso, era stato tra i "testi a difesa del capo dei capi nel processo di Catanzaro" (pag.35 sentenza
G.U.P.).
Il tutto ancora senza dimenticare, come risulta in atti, che trattasi di partecipi, tutti nati in OR ed alcuni di questi ( tra cui il IN ed il Lo UE padre) pressocchè coetanei al EN
(nato il 31 gennaio del 1933).
24 Per concludere l'aiuto, così dilatato, bene è stato ritenuto confluire, di necessità, in un apporto dato alla associazione, nella persona del suo capo supremo, al quale veniva per tale via, offerto sistematico supporto, caratterizzato da rapida trasmissione-ricezione delle comunicazioni di interesse criminoso,
e veniva altresì assicurato l'ulteriore vantaggio del riscontro di fattibilità esterna dei processi decisori di vertice (i pizzini, come evidenziato dai giudici di merito, segnalavano questioni e correlate risposte), in un quadro nel quale era rigorosamente garantita - come già detto- l'inutile esterna e rischiosa esposizione del
"leader" solidamente schermato dall'azione coordinata e congiunta di persone, stabilmente disponibili per garantire la sopravvivenza funzionale dell'associazione ed il conseguimento dei suoi fini, pur in una condizione gravemente emergenziale del suo capo e della corrispondente gestione.
Fatti, circostanze e valutazioni, che, singolarmente e complessivamente apprezzati, hanno portato i giudici di merito a ritenere giustamente l'apporto stabile degli accusati del capo A) come risorsa indefettibile per consentire l'utile e continuativo esercizio della posizione distale del Provenzano negli organigrammi di "cosa nostra", di cui se ne condividevano finalità
e mezzi.
Nessuno spazio, quindi, neppure teorico, per ipotizzare forme gradate di responsabilità nelle previsioni tipicizzate dai disposti normativi degli artt. 378 o 418 C.P., versandosi al contrario in una palese realtà di partecipazione "pleno jure" di tutti i detti imputati, connotata dagli essenziali profili psicologici ed esecutivi richiesti dall'art. 416 bis C.P..
Né può sostenersi che nella specie vi sia stata assenza di motivazione, su qualche punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, considerato che per risalente giurisprudenza,
25 tale vizio non può consistere nella mancata confutazione di un argomento specifico, relativo ad un punto della decisione, implicitamente trattato nel provvedimento impugnato, ma si sostanzia invece -realtà questa qui non verificatasi- solo allorquando si viene a verificare una frattura logica evidente tra una o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Cass. Penale sez. I, 9539/1999, Rv. 215132
Commisso).
Riassumendo: nella vicenda, la corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi suindicati, attribuendo, da una parte, alla mera ospitalità data dal NO -ritenuto non partecipe del sodalizio- al latitante capo di "cosa nostra" la soggettività e la materialità dei reati, aggravati di cui agli artt. 390 e 418 C.P., e riconoscendo invece, dall'altra parte, nella condotta degli accusati del capo A), i comportamenti tipici e caratterizzanti l'affermata fattispecie dell'art. 416 bis C.P..
Con un secondo motivo aggiunto il difensore del ricorrente, avv. TO, lamenta vizio di motivazione per il peso irragionevole dato alla sigla identificativa "n.15", inconferente essendo
l'attribuzione del numero di copertura, desunto tuttavia da una sola e non da "talune missive" rinvenute nel rifugio come scritto a pag.
24 della sentenza impugnata.
In particolare sul punto si contesta, in termini di illogicità, sub specie di contraddittorietà, l'assunto dei giudici di merito,
n.15=IN>, avuto riguardo alla circostanza che nella missiva indirizzata al n.5 (OG Lo UE) il EN invita appunto il n.5 a rintracciare al più presto il n.15 che sarebbe secondo i giudici di merito "il tramite finale del superlatitante con il mondo esterno".
L'argomento, di apparente immediata suggestività, non ha reale pregio dirompente, con derivata conferma, anche per tale profilo, del corretto argomentare deduttivo della gravata sentenza.
26 こ
A tanto infatti si deve pervenire a seguito di una lettura complessiva della missiva in questione (ripresa nella sua integrità a pag. 36 della sentenza di I grado) nella quale risulta chiaramente che il "rintraccio del n. 15" e cioè del IN, non poteva intendersi riferito al EN, posto che, nel rifugio, l'ultimo anello della catena personale di accesso era proprio la persona del IN, ma l'indicazione riguardava invece l'incontro che il "n.5", OG Lo
UE, destinatario della comunicazione doveva organizzare previo rintraccio del n. 15, al fine di concordare tra loro "...dov'è il posto...".
Con un secondo motivo il difensore avv. IN lamenta per il IN violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo la corte di merito valorizzato la sola "gravità del fatto".
Questo secondo motivo verrà esaminato, congiuntamente a quelli omologhi degli altri ricorrenti, al successivo §.4).
2.6) FO LO.
Il FO (nipote di NA EN;
suocero di Lo UE
USe AL, che ha sposato la di lui figlia LA;
segnalato dalla Polizia giudiziaria sin dal 1984 fra i fedelissimi e fra i prestanome del capo di "cosa nostra"; condannato con decisione irrevocabile per la sua adesione a detto sodalizio sino al dicembre
1997) è accusato di avere formalmente fatto parte della famiglia mafiosa di OR;
per avere, quale componente di tale famiglia, curato e assicurato la latitanza di EN NA facendo fronte alle sue necessità; per avere contribuito in maniera determinante al mantenimento da parte del EN delle funzioni di vertice di Cosa Nostra, costituendo quale collettore e
-
distributore di messaggi da e per il boss latitante un punto di riferimento della riservata catena di comunicazione epistolare attraverso cui il EN ha diretto l'associazione mafiosa;
per
27 essersi occupato della raccolta e spartizione tra i vari associati di somme di denaro provento di attività illecite.
La Corte distrettuale ha dichiarato unificati per continuazione, nei confronti di FO LO, il reato di 416 bis
C.P. ascrittogli e quello per il quale lo stesso ha riportato condanna, con sentenza del Tribunale di Palermo 15 luglio 1998, irrevocabile il 28 giugno 2000, e, ritenuto più grave il fatto di cui al presente procedimento, ha aumentato di anni tre di reclusione la pena inflittagli, rideterminandola in complessivi anni tredici e mesi otto di reclusione.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento ai criteri assunti per la valutazione della prova, e vizio di motivazione, essendo i giudici di merito partiti dal pregiudizio accusatorio, derivante da una precedente condanna ex art. 416 bis C.P., senza riscontrare nella specie: la diversa realtà di un favoreggiamento personale;
l'assenza di un persistente collegamento nipote-zio, e, comunque, di una totale assenza di contatti con appartenenti a Cosa Nostra.
Il motivo per come formulato è inammissibile.
Nella specie il giudizio di colpevolezza dei due giudici di merito è stato basato su una successiva, coordinata e salda base probatoria, le cui componenti risultano date dalla successione temporale di condotte significative, che sono state evidenziate nell'ordine:
a) dalla frequentazione con i Lo UE e la casa della moglie del EN;
b) dal contenuto dell'archivio personale del "boss" all'interno del rifugio, con, tra l'altro, una missiva, indirizzata all'interlocutore contrassegnato con il "n.123" (sigla numerica di LO FO), pronta per l'inoltro, ed ancora integra nel suo involucro di nastro
28 adesivo trasparente, nonché un altro pizzino con la grafia dello stesso ricorrente;
c) dalle intercettazioni telefoniche che lo vedono nel ruolo di mediatore nella spartizione di proventi tra MO e NA
EN;
d) dal rinvenimento di altro pizzino, indirizzato al "n. 5"
(OG USe Lo UE);
e) dalla missiva nella quale il EN espone al “n.5” il percorso numerico per mettersi in contatto con il "n.60"
(presumibilmente un sanitario in allora non identificato), tramite l'aiuto, appunto, del "n.123" (FO);
f) dal tenore di altri documenti rinvenuti che evidenziano il compito strutturale del ricorrente nella gestione economica degli affari associativi con individuazione della quota da attribuirsi al capo in funzione della natura e del titolo delle consegne di somme;
g) dall'episodio della Nestlè, per la quale si era "fermi ad aspettare;
h) dall'interesse finale per lo stato di salute del capo di "cosa nostra".
Anche per questo accusato, quindi, il finale giudizio di appartenenza al sodalizio mafioso promana da prove plurime e stratificate, di difficile sconnessione, salve verificate ipotesi di travisamento del fatto, neppure dedotte, essendosi il ricorso limitato a proporre differenziate e più favorevoli conclusioni, nella lettura ed interpretazione delle emergenze processuali.
Quello che resta quindi, sul piano critico, è l'inefficace contrasto alla motivazione, la quale, per essere stata condotta e sviluppata nel pieno rispetto dei canoni della logica e dei parametri di valutazione della prova, si sottrae a critiche in sede di legittimità.
Questo primo motivo va quindi dichiarato inammissibile.
29 Con un secondo motivo il ricorrente lamenta un errore di lettura del tenore dell'appello nel senso che la pena era stata contrariamente all'asserzione del primo giudice- oggetto di precisa doglianza con un grave errore omissivo per mancata applicazione della riduzione del rito.
Questo secondo motivo a differenza delle omologhe doglianze degli altri ricorrenti, trattatate nel successivo §.4),
merita subito una prima risolutiva considerazione.
Rileva il ricorrente l'assunto erroneo della sentenza impugnata (pag.25), per la quale la quantificazione della pena non sarebbe stata oggetto di doglianza, a fronte della palese esistenza a pag. 11 dell'atto di appello, di una "censura di eccessività riferita in particolare al ruolo ed alla condotta dell'imputato".
La critica, fondata in fatto non ha conseguenze sul piano del diritto, nel senso che l'asserzione (stringata) della corte distrettuale, va correttamente interpretata, sicuramente nel senso della presenza di una censura, ma di una censura inammissibile, e quindi non valutabile in punto di determinazione della sanzione, in quanto priva delle connotazioni di specificità richieste dall'art. 581 comma 1 lettera c) C.P.P..
Bene pertanto il giudice di appello non l'ha considerata, accogliendo invece la doglianza -quella sì motivata e specifica- che invocava l'unificazione del contestato reato con quello già
giudicato con sentenza 15 luglio 1998 del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 28 giugno 2000.
Infine, in tale quadro, altrettanto bene e correttamente la corte distrettuale ha giustificato l'individuazione della pena base e l'aumento in continuazione, con i fatti-reato della sentenza 1998 del Tribunale di Palermo, in termini che risultano rispettosi dei parametri di contenimento indicati nell'art. 81 capoverso C.P. e
30 senza alcuna riduzione premiale per i fatti della sentenza del
1998, avuto riguardo alla ordinarietà del rito.
Va ribadito infatti che nel giudizio abbreviato, qualora si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro -come nella specie- precedentemente giudicato con rito ordinario, sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per i reati "satelliti", non può essere operata la riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen., in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che quella condanna, oggetto di continuazione, sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato, altrimenti l'imputato -come nella specie- si gioverebbe di una riduzione alla quale non ha diritto ( cfr. in termini: Cass.
Pen. Sez. 1,43024/2003 Rv. 226595, Carvelli .Massime precedenti
Vedi: N. 11874 del 2000 Rv. 218574, N. 11515 del 2002 Rv.
221277).
Tanto premesso, ed esaminate anche le posizioni, per certi profili "eccentriche nella vicenda, di RA ZZ e VA
NO va trattato il profilo associativo cui sono direttamente interessati gli anelli della sequenza di consegne "da" e "per"
EN (OL-Lo UE USe AL-FO LO-
Lo UE OG USe-IN NA-EN NA), e indirettamente lo stesso ZZ.
3.) conclusioni finali sulla sussistenza dell'ipotesi associativa del capo sub A).
Come sopra riferito, Lo UE OG USe (§.2.3); Lo
UE USe AL (§.2.4); IN NA (§.2.5); FO
LO (§.2.6), unitamente, sia pure sotto altre angolazioni, a Grizzaffi Francesco (§.1) svolgono puntuali critiche alle argomentazioni dei giudici di merito in ordine all'affermata
31 partecipazione al sodalizio criminoso "cosa nostra", di cui si è già
adeguatamente trattato nell'esame delle singole posizioni.
Peraltro, per completezza e mero scrupolo di motivazione ritiene la Corte, di riassumere i termini della questione e la corrispondente risposta giudiziaria, sviluppando alcune variabili di comune interesse per tutti i ricorrenti.
Tanto premesso, va rilevato, nella storia del processo, che il primo profilo di appello (contro la sentenza 25 giugno 2007 del
G.U.P. del Tribunale di Palermo), condiviso da tutti gli imputati, concerneva la qualificazione giuridica della condotta loro rispettivamente ascritta, che sarebbe stata erroneamente sussunta sotto la fattispecie dell'art. 416 bis C.P., anzichè
-
alternativamente- nelle meno gravi fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 378 (favoreggiamento personale) e 418 C.P.(assistenza agli associati fuori dei casi di concorso nel reato associativo e di favoreggiamento).
Secondo gli appellanti -che hanno oggi sostanzialmente riproposto nei rispettivi ricorsi le medesime argomentazioni- i connotati dell'attività illecita posta in essere, e consistita nel sostegno fornito a EN NA, negli ultimi (7-8 mesi) della sua lunghissima latitanza (43 anni), non rivestivano i caratteri strutturali dell'ipotesi di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", difettando dei requisiti distintivi dati nell'ordine: dalla stabilità dell' apporto, dalla permanenza del vincolo associativo e dalla condivisione consapevole di un programma criminoso indeterminato.
La Corte di appello ha ritenuto infondati detti rilievi:
a) in primo luogo: facendo riferimento ricettizio in motivazione all'esposizione storico-ricostruttiva dei fatti, contenuta nella decisione di primo grado, ed in particolare agli esiti dei servizi di osservazione sui movimenti operati, nei mesi precedenti la
32 cattura del EN, da Lo UE AL, Lo UE OG,
IN NA e FO LO, che hanno consentito la localizzazione del rustico di contrada Montagna dei Cavalli, come ultimo rifugio del latitante EN:
b) in secondo luogo: privilegiando probatoriamente il ruolo fondamentale rivestito dai detti imputati, individuati come gli ultimi anelli della catena di sopravvivenza criminale che forniva
"informazioni", "sostegno per vivere" e "supporto logistico" al vertice di "cosa nostra".
I giudici di merito inoltre hanno avuto cura di sottolineare che tale complessiva delicata (ed invicariabile) funzione si è rivelata ancor più basilare ed incisiva, in ragione del periodo cruciale della latitanza del boss mafioso, il quale ha imposto l'adozione di più intense cautele, sia per garantire al "vertice assoluto dell'organizzazione" (pag.14 sentenza G.U.P.) -dopo la cattura di TÒ IN- la protezione, sia per assicurare i canali di comunicazione fondamentali per la prosecuzione vitale del funzionamento dell' organizzazione e per la salvaguardia del suo capo.
Tali protetti protocolli comunicativi sono stati attuati col metodo dei cd. "pizzini" (dei quali è stato sequestrato un archivio all'interno del rifugio), recanti dei messaggi in codice, caratterizzati dall'uso di "numeri" per identificare gli uomini d'onore che di volta in volta erano interessati al contatto con il vertice.
Sul punto, la sentenza, nel ribadire il coinvolgimento degli imputati nel precostituito sistema di comunicazione, propone, come dato risolutivo ("dirimente"), la circostanza del rinvenimento di messaggi di recente elaborazione, ricevuti da altri esponenti oppure inoltrati e conservati in copia nel suo rifugio dal boss latitante.
Tale dato, nel convincimento della Corte distrettuale, letto unitamente agli esiti dei servizi di osservazione (che hanno
33 dimostrato come l'unico ad accedere dall' esterno al rifugio del latitante sia stato il IN, a sua volta in contatto con i Lo UE e col
FO), comproverebbe che "le borse", notate in loro possesso, erano usate per contenere e trasportare fino al rifugio, oltre che beni di prima necessità, quali cibo e vestiario, anche le comunicazioni associative costituite dai "pizzini", nonché somme di denaro, raccolto in plichi distinti, come quelli poi rinvenuti all'interno del covo.
Negli ultimi mesi, infatti rileva il giudice territoriale- non sono stati registrati altri possibili contatti con il mondo esterno, nè risulta vi fossero altri metodi di comunicazione alternativi, nè altro modo di far pervenire qualcosa al capo di "cosa nostra".
Infine, all'effetto di completare gli ambiti del ruolo di partecipi al sodalizio degli imputati, i giudici di merito hanno valorizzato, oltre alla riconosciuta vitale funzione di assicurare i contatti esterni e garantire la sicura latitanza del EN, anche le ulteriori attribuzioni, emergenti dalle risultanze acquisite, ed individuate in particolare, nell'analisi del contenuto dei pizzini, ove gli imputati figurano in polimorfe vesti funzionali, quali "autori degli scritti", "collettori di denaro", "addetti all' organizzazione di visite e controlli medici" e come "delegati per seguire trattative immobiliari".
Ciò posto e su tale compendio di argomentazioni può la Corte concludere nel senso della infondatezza di tutte le critiche formulate in punto di insussistenza del delitto del capo A).
Innanzitutto, la valutazione del luogo di nascita e dell'età degli imputati del reato associativo rende immediato conto di quella che è stata la cornice argomentativa in fatto delle decisioni dei giudici palermitani, i quali, nella collocazione dei profili psicologici,
a sostegno della materialità delle azioni esecutive del reato del capo A), hanno ampiamente utilizzato tale suggestiva e non
34 contestabile circostanza, avuto riguardo alla circostanza che il capo dei capi di "cosa nostra", nella fase terminale della sua ultraquarantennale latitanza, ed a fronte di un massiccio intervento repressivo era opportunamente ripiegato in una "fase di recesso domestico", connotata dall'uso sagace di persone di scarsa notorietà esterna e di sperimentata affidabilità, anche in ragione della comune matrice paesana.
Non a caso, come annotato dai giudice di merito, il IN, ultimo efficace anello della catena di solidarietà e sopravvivenza associativa, risulta essere stato un testimone nel processo di
Catanzaro negli anni '60, e non a caso, ancora, al NO -cui sarebbe stata più che naturale l'attribuzione di compiti di ricezione e smistamento di cose e documenti, tenuto conto che costui con-
viveva nella masseria- nulla di impegnativo è stato dato, che non fosse la mera asettica dazione in uso di parte dello stabile e delle 7 sue poche masserizie.
La motivazione dei giudici di merito, come già argomentato nell'esame delle singole posizioni, risulta comunque priva dei vizi lamentati nei ricorsi, tenuto conto che dalle due conformi decisioni si evidenziano convergenti circostanze idonee ad avvalorare l'ipotesi accusatoria e dare una risposta ragionevole alle contrarie deduzioni delle proposte impugnazioni.
In particolare, ciò che spicca dalla complessiva analisi dei fatti, fondata su indiscutibili emergenze processuali e di Polizia giudiziaria, è che nella specie si è trattato:
a) di un aiuto, organizzato in modo stabile, in forma non episodica, cronologicamente cadenzato e non limitato alla mera prestazione di risorse di elementare sopravvivenza, ma intenzionalmente esteso alla costante azione di supporto e sostegno ai legami associativi, alimentati e fatti sopravvivere dalla coordinata e sinergica condotta dei sodali;
35 b) di una vitale struttura illecita, espressa dalle decisioni del capo supremo, il quale ha individuato in quella ultima fase di ritiro strategico- come unica e possibile esterna manifestazione, il ricorso a regolari movimenti (di cose e documenti), funzionali al corretto svolgimento della gestione gerarchicizzata della struttura
piramidale dell'associazione mafiosa;
c) di un protocollo operativo, standardizzato e non
appariscente, costruito valorizzando, come utile schermo, relazioni amicali consolidate ed anche sperimentati uomini di onore: non a caso, e lo si ripete, tutti i partecipi sono nati e vissuti in OR ed alcuni di questi come il Lo UE OG USe ed il IN
NA sono quasi coetanei del boss (nato il [...]);
d) di uno stabile apprestamento di risorse, continuative, con la consapevolezza della sua essenziale decisività agli effetti della sorte e della sopravvivenza del sodalizio, di cui se ne condividevano, finalità, obbiettivi illeciti, modalità criminali di perseguimento.
Da ciò il rigetto di tutti i relativi ricorsi.
4.) le residue deduzioni dei ricorrenti in punto di riconoscimento delle circostanzeomesso attenuanti generiche e determinazione della pena finale.
Così ribadite le statuizioni di colpevolezza dei singoli ricorrenti vanno ora vagliate le critiche in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena finale, come specificamente formulate dai ricorrenti Lo UE OG USe (§.2.3); Lo UE USe
AL (§.2.4); IN NA (§.2.5); FO LO (§.2.6);
NO VA (§.2).
FO LO (§.2.6) segnala un preteso errore di lettura del tenore dell'appello nel senso che la pena era stata
-
contrariamente all'asserzione del primo giudice- oggetto di precisa
36 doglianza con un grave errore omissivo per mancata applicazione della riduzione del rito. Il motivo per questo ricorrente è stato già valutato e rigettato nei termini dianzi precisati al §.2.6).
Quanto agli altri ricorrenti va rilevato quanto segue:
Lo UE OG USe (§.2.3) ha lamentato gli stilemi che hanno giustificato l'irrogazione della pena con un lapsus freudiano che ha portato l'estensore a parlare di EN come di un "soggetto favorito", senza valorizzare il rapporto di parentela che legava ricorrente e latitante;
Lo UE USe AL (§.2.4) si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il conseguente trattamento sanzionatorio, privo di reale motivazione e senza alcuna positiva considerazione del rapporto parentale tra i due Lo UE e della circostanza che fu il padre a convincere il figlio ad assumere il ruolo in concreto poi esercitato;
IN NA (§.2.5) prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo la corte di merito valorizzato la sola
"gravità del fatto";
NO VA (§.2) a sua volta evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al contenuto confessorio dell'interrogatorio ed alla qualità di "allevatore incensurato" e persona sconosciuta alle forze dell'ordine.
Orbene, siffatto compendio critico impone una breve indicazione dei parametri che devono orientare il giudice di merito nel riconoscimento o nella negazione delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze come sopra trascritte ed al limite dell'inammissibilità sono tutte inaccoglibili.
37 La sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria -come nella specie- non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass.
Penale sez. IV, 12915/2006 Billeci).
Nella specie, il giudice, ai fini della negazione delle invocate le circostanze attenuanti generiche, ha fatto sostanziale e bastevole riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un esame singolo ed analitico, idoneo a specificare a quale di essi si
è riferito (Cass., 2, n. 2285/2004, Rv. 230691) dovendosi considerare nelle specie sufficienti, anche per la successiva quantificazione della sanzione (fissata in termini di non particolare rigore, avuto riguardo al peso, alla persistenza ed alla caduta criminale delle condotte):
a) per Lo UE OG USe (§.2.3): la speciale allarmante gravità dei fatti e l'esito della garantita piena operatività del sodalizio e del suo capo, non attenuata da un neutrale comportamento processuale (limitato alla ammissione di fatti caduti sotto la percezione della Polizia giudiziaria e non contestabili) ed appesantita dall'assoluto rilievo criminale del capo di "cosa nostra";
b) per Lo UE USe AL (§.2.4): gli stessi argomenti usati per il padre, cui si sono aggiunti -nella motivazione dei giudici- il peso di una precedente condanna per estorsione e la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
38 7
t c) per IN NA (§.2.5): la sostanziale irrilevanza di precedenti penali a fronte della particolare ed all'allarmante gravità delle condotte e al serio pregiudizio prodotto per la collettività;
d) per NO VA (§.2): il profondo disvalore della condotta accertata espressa ad uno dei massimi livelli possibili, in quanto il soggetto aiutato era uno dei più pericolosi ricercati del dopoguerra.
La negazione delle attenuanti risulta quindi nella specie fondata su di una disamina globale del fatto nella sua concretezza, non disgiunto dalla personalità degli accusati, e giustificata con una motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui detta motivazione, congrua e non contraddittoria, come nella specie, non può essere sindacata in Cassazione quand'anche carente di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato Cass., 6,7707/2003, Rv. 229768;
Cass. Penale sez. IV, 12915/2006 Billecí).
Quanto alla determinazione della pena, poiche' autonoma e' la valutazione globale della gravita' del reato e della personalita' del reo ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo e massimo rispetto e quella di specifici elementi che giustificano una diminuzione della pena cosi' determinata, i giudici di merito hanno dato adeguata contezza dell'avvenuta determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e degli aumenti praticati, segnalando in particolare per tutti la persistenza cronologica e l'elevato grado di pericolosità della condotta e la diffusiva potenzialità criminale del loro agire.
I ricorsi risultano pertanto infondati e le parti proponenti vanno condannate, ciascuna, ex art.616 C.P.P., al pagamento delle spese del procedimento.
39
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2009
Il cons. est.
Luigi Lanza
Il Presidente
h VA de Roberto
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 21 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
IA Scalia
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