Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 2533
CASS
Sentenza 26 novembre 2009

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Integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa, e non quelli meno gravi di assistenza agli associati o di favoreggiamento personale, la condotta di colui che curi sotto il profilo logistico la latitanza del capo del sodalizio, assicurandogli al contempo in maniera stabile la possibilità, per il suo tramite, di mantenere i contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere l'organizzazione, perché detta condotta rende palese la volontà di agevolare non solo il soggetto latitante ma l'intera associazione.

In tema di procurata inosservanza di pena, la prova circa la consapevolezza dell'imputato di agevolare l'autore di un reato a sottrarsi all'esecuzione della pena può fondarsi sulla notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, nonché del fatto che egli sia stato condannato per tale reato e che si sia reso latitante. (Fattispecie relativa all'assistenza prestata alla latitanza del capo di "cosa nostra").

Commentario1

  • 1Favoreggiamento personale e mafia
    Chiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 2533
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2533
Data del deposito : 26 novembre 2009

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