Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non la meno grave fattispecie di favoreggiamento personale, la condotta del soggetto, estraneo all'associazione, che faccia da "corriere" tra un latitante e altri membri del sodalizio criminale, mediante la consegna di messaggi inerenti alle attività delittuose del gruppo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/12/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3570
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 032959/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RR ET, N. IL 10/04/1960;
avverso ORDINANZA del 17/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. GALATI Giovanni chiedeva l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere emessa dal GIP della stessa città nei confronti di IN AN in relazione al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Rilevava che le principali fonti di prova riguardavano il verbale di arresto dell'indagato che veniva trovato alla guida di un'auto, intestata alla ditta della famiglia RD, con a lato guida RD PE, all'interno della quale venivano rinvenuti 16 fogli manoscritti, asseritamente indirizzati a ST TR, latitante e capo di uno dei clan della camorra della "alleanza di Secondigliano". Tale riconducibilità era ritenuta certa in quanto le note erano indirizzate al figlio ST RE, nonché alla figlia LO e ad altri familiari. L'indagato aveva rivendicato la paternità del plico sigillato nel quale erano contenute le note, tutte di inequivoco contenuto, e cioè contabilità, informazioni su un attentato programmato e altro, e da tali elementi emergeva il ruolo del IN come postino per tenere i collegamenti tra il latitante e gli altri affiliati.
Il tribunale riteneva corretta la configurazione della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, trattandosi di soggetto che, pur non essendo affiliato e inserito nella struttura organizzativa, forniva però un contributo consapevole e volontario con effettiva rilevanza causale ai fini del rafforzamento o della conservazione dell'associazione e nel caso di specie tale caratteristica esisteva, visto che egli curava quanto meno il recapito di messaggi al latitante e dal latitante agli altri componenti;
si ravvisava anche l'elemento soggettivo tenuto conto delle modalità dei fatti e della notorietà del soggetto latitante, che non poteva essere ignorata dall'indagato. Non poteva accogliersi la tesi difensiva che nei fatti sussistesse solo un'ipotesi di favoreggiamento in quanto era ravvisabile una effettiva incidenza nell'aiuto prestato all'intera associazione e non solo ad un suo componente, visto che ST era latitante ed era il capo della cosca. In relazione alle esigenze cautelari riteneva sussistente la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. Avverso la decisione presentava ricorso l'indagato e deduceva mancanza di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in quanto nel corso dell'interrogatorio l'indagato aveva chiarito che le note erano nella sua disponibilità solo perché aveva ricevuto il plico in modo del tutto casuale, senza sapere da dove veniva e a chi era destinato. Conferma di tale tesi era costituita dal fatto che il latitante era stato poi arrestato in Spagna e che le note erano confezionate in modo tale che nessuno poteva leggerne il contenuto. L'indagato inoltre non aveva precedenti penali specifici e non frequentava pregiudicati.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto richiede di dare ai fatti una lettura ed una interpretazione diversa da quella contenuta nell'ordinanza, sulla base solo della dichiarazioni dell'imputato. In realtà l'ordinanza è ben motivata nel rispetto dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in relazione alla fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa. Ha valutato correttamente la condotta sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ritenendo che la natura delle note, rinvenute nell'auto guidata dall'indagato, fosse univoca e cioè indicasse che egli svolgeva la funzione di corriere tra il latitante e gli altri esponenti del clan, essendo consapevole che tale attività non costituiva un favore personale ma un incarico per tutta l'associazione (Sez. 1, 22 novembre 2006 n. 1073, rv. 235855). La circostanza che le note fossero custodite in un plico chiuso non è tanto indicativa del fatto che egli non poteva conoscerne il contenuto, quanto del fatto che aveva avuto evidentemente ordini diretti e specifici dal mittente sui destinatari.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2009