Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 18269
CASS
Sentenza 15 gennaio 2013

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La mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata proposta, ancorché genericamente e oralmente, in quanto l'art. 153 disp.att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo.

Commentario1

  • 1Nota spese scritta della parte civile? (Cass. 37512/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 settembre 2019

    E' possibile condannare l'imputato soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore della parte civile, allorchè quest'ultima non abbia presentato conclusioni scritte e nota spese: ma la parte civile deve almeno comparire e concludere oralmente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 18/04/2019) 10-09-2019, n. 37512 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRONCI Andrea - Presidente - Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere - Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere - Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N.M., nata a (OMISSIS); …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 18269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18269
Data del deposito : 15 gennaio 2013

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