Sentenza 19 giugno 2015
Massime • 1
In tema di collaborazione con la giustizia, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203, presuppone la dissociazione e l'utilità del contributo dichiarativo prestato dall'imputato, prescindendo dalla qualità degli elementi probatori già emersi e dalla spontaneità da parte del collaborante della revisione critica del proprio operato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2015, n. 48646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48646 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2015 |
Testo completo
48 64 6 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 686/2015 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Consigliere - MASSIMO VECCHIO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 36243/2014 Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EN N. IL 07/04/1961 SI VA N. IL 30/03/1985 avverso la sentenza n. 1374/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 04/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Scer deccione, che ha concluso per il rigento del ricorso proposto de RT EN e l'accopliments all ricorso RM proposto de campisi RE Udito, perla parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Coppolo pere MA, brighiotti pere Geaprcsi, the by neo dicesto e accophieenioaccophimento di ricors i -1- RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 23 aprile 2009 il GUP del Tribunale di Messina, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di MA EN e di IS RE in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. In riferimento a MA EN le contestazioni elevate risultano descritte ai capi n.2 e n. 30 e consistono nel concorso esterno in associazione mafiosa ed in una condotta di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152 del 1991. Il concorso esterno si riferisce al contributo arrecato dal 2002 al 2006 al 1 raggiungimento degli scopi della associazione mafiosa dei Mazzarroti di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso il sostegno alle imprese collegate alla famiglia mafiosa - sopra citata - che operavano presso le discariche di RÀ ANAN mentre la condotta estorsiva risulta posta in essere secondo l'accusa in concorso con TI TO ed ai danni di LE NI, imprenditore costretto a versare una somma di denaro al TI pari a 5 euro per ogni ora di impiego di una pala meccanica presso la discarica (fatto avvenuto nell'anno 2005). . In riferimento a IS RE la condotta contestata risulta essere il concorso in estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152 del 1991 (capo 16) per avere contribuito nella attività di appropriazione di un fondo di proprietà RM di CA TA realizzata dal padre IS ST e da FI CA RE. La decisione di primo grado quantificava le pene nel modo che segue : - per MA EN, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 e prevalenti su quelle del reato estorsivo (ad esclusione di quanto previsto dall'art. 7 d.l. n.152 del 1991) anni tre e mesi quattro di reclusione in riferimento al capo n.2 ed anni tre di reclusione ed euro 320,00 di multa in riferimento al capo n. 30 ; per IS RE, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 628 co.2 alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.
1.1 La Corte di Appello di Messina con sentenza emessa in data 4 ottobre 2013 confermava a carico di entrambi gli imputati le statuizioni in punto di penale responsabilità. In riferimento a MA EN veniva riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge con quantificazione della pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa;
in riferimento a IS RE la conferma riguardava anche la determinazione della pena. 2 Circa la posizione processuale di MA EN, la decisione di secondo grado rievoca la ricostruzione dei fatti operata dal GUP sulla scorta di dati probatori definiti 'del tutto granitic'i in punto di validità e conguenza dimostrativa, in quanto tratti da numerose captazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali che attestano come nel periodo in esame il MA - responsabile per la società Tirreno Ambiente spa abbia consapevolmente favorito nelle attività tecniche correlate alla gestione delle discariche ditte collegate alla associazione mafiosa ed in particolare alla persona di BI CA. Vengono, sul punto, indicate nella decisione di secondo grado numerose intercettazioni da cui - secondo la lettura fornita in sede di merito - emerge la stretta condivisione di obiettivi tra il MA e il BI, i frequenti contatti intercorsi anche dopo il rientro nelle Marche con la sorella dello stesso (esponente di primo piano del clan dei Mazzarroti) allo scopo di concordare versioni da fornire agli inquirenti, le forti preoccupazioni del MA sul piano della sua stessa incolumità fisica correlate al cambiamento degli equilibri interni alla cosca mafiosa avvenuti dopo l'omicidio di TI TO (avvenuto il 22 agosto del 2006) uomo di fiducia del BI con cui il MA intratteneva rapporti per la scelta delle ditte da impiegare nella gestione della dicarica e per l'assunzione del personale. A fronte di tali convergenti elementi - confermati dall'episodio della estorsione in RM danno del LE, ad avviso della Corte rientrante nel programma criminoso ed esempio plastico delle modalità di realizzazione dei profitti illeciti in unione di intenti con la cosca la Corte messinese ritiene del tutto inconsistenti le - prospettazioni difensive tese a sminuire il ruolo svolto e la consapevolezza della caratura mafiosa delle persone con cui il MA era entrato in contatto. Vengono pertanto respinte le richieste di rinnovazione istruttoria -diverse dalla acquisizione di copia della decisione di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Messina nel 2012 per assenza del presupposto della assoluta necessità, data- la completezza del quadro probatorio sui fatti contestati. Quanto alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, motivata anche in rapporto al contributo fornito per la ricostruzione di fatti contestati nel medesimo procedimento ad altri soggetti tratti a giudizio nel processo principale, la Corte territoriale osserva che non può dirsi avvenuta una 'piena dissociazione' del MA dal contesto criminale di riferimento nè una completa collaborazione. Si afferma che il MA pur sostanzialmente confessando il proprio coinvolgimento nella gestione illecita della discarica ha ammesso poco рій di quanto inequivocabilmente già emergente dagli atti, rifugiandosi in divagazioni quando le domande imponevano più puntuali apporti e cercando di sminuire il ruolo del 3 BI e del TI». Si ritengono pertanto assorbiti gli aspetti positivi del comportamento processuale dall'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza e tramite la quantificazione della pena-base del reato continuato nel minimo edittale. Quanto alla posizione processuale di IS RE si operava integrale conferma della ricostruzione del fatto realizzata in primo grado. La presenza del IS RE nel fondo del CA da poco recintato abusivamente dal padre ST ed il suo repentino allontanamento alla vista dei carabinieri viene ritenuta indicativo della consapevolezza circa l'illecita occupazione del terreno, in ciò concretizzandosi il pieno concorso nel delitto contestato. Viene respinta una eccezione di nullità relativa al dispositivo di sentenza essendo palese il richiamo al delitto 'contestato' e dunque comprensivo della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991. Viene ritenuto del tutto congruo il trattamento sanzionatorio, mitigato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche nei termini esposti in riferimento alla decisione di primo grado.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MA EN e IS RE, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto da MA EN, al primo motivo, articola deduzione di RM erronea applicazione delle norme incriminatrici di cui agli artt. 110 e 416 bis cod.pen. e 629 cod.pen.. La decisione di secondo grado compie ampio rinvio agli elementi di prova valutati dal GUP senza affrontare realmente i temi contenuti nell'atto di appello, ove si era evidenziata l'estraneità del ricorrente ai contesti di criminalità organizzata. Il MA ha operato in sicilia presso la Tirrenoambiente spa esclusivamente dal febbraio del 2003 e sino al gennaio del 2006 ed è pertanto estraneo all' ambiente messinese. Lo stesso CA BI nel corso del processo 'principale' ha affermato di non aver avuto alcun contatto con il MA, indicando persona diversa con cui poteva interloquire. Si afferma inoltre che l'influenza del BI nelle attività gestionali della discarica risale a tempi antecedenti rispetto al gennaio 2003 come documentato nelle stesse indagini svolte nel procedimento in questione e precisamente agli anni 2001 e 2002 ed è peraltro proseguita in epoca successiva al gennaio del 2006. Non vi è dunque concreta indicazione nè valutazione della effettiva condotta che sarebbe stata posta in essere dal MA allo scopo di favorire la cosca mafiosa durante il periodo in cui il ricorrente ha svolto l'attività tecnica per la Tirreno ambiente. 4 Quanto alla pretesa estorsione la affermazione di responsabilità si basa sulle stesse dichiarazioni rese dal MA in data 21 aprile 2008. In tale momento il MA era in un particolare stato emotivo, non essendo avvezzo ad esperienze di limitazione della libertà personale ed in ogni caso non è stata valutata l'esistenza di un sottostante rapporto debitorio del LE nei confronti del TI. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 8 d.l. n.152 del 1991. Il ricorrente è sottoposto a regime di protezione in virtù delle dichiarazioni rese - gà nel 2007 - nei confronti di coimputati, reputate attendibili ed ampiamente utilizzate nella motivazione della decisione acquisita agli atti in secondo grado. Vi è pertanto contraddittorietà ed incompletezza della motivazione. Il contenuto dei motivi è stato ribadito con memoria difensiva del 30 maggio 2015, con allegazioni documentali. In tale atto si afferma che lo stesso capo di imputazione principale sarebbe formulato in termini generici e non includenti la data di cessazione della condotta ritenuta penalmente rilevante. Si ribadisce, quanto al reato di concorso esterno, l'omessa valutazione di in tesi favorevoli alla posizione del MA (in particolare la elementi - - dichiarazione resa da BI nel processo principale e la limitata durata della attività svolta dal MA presso la società Tirrenoambiente s.p.a.) e la mancata indicazione della conditta specifica tenuta dall'imputato. . RM Si ribadisce l'assenza di prova della estorsione. Si allegano provvedimenti relativi alla ammissione del MA al regime provvisorio di protezione in virtù del contributo reso nel procedimento principale e in relazione all'omicidio di TI TO.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di IS RE si articola in più motivi. Con il primo si deduce nullità della decisione di primo grado per incompletezza del dispositivo in riferimento alla omessa indicazione della circostanza - aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991. Si ripropone l'eccezione formulata in tal senso nei motivi di appello, sostenendo : che l'omissione non può ritenersi 'sanata' attraverso un rinvio per relationem al contenuto della imputazione. La previsione normativa di cui all'art. 546 co.1 lett. f cod. proc.pen. impone l'indicazione degli articoli di legge applicati e tale obbligo non può ritenersi . adempiuto con un generico riferimento alla contestazione potendo il giudice modificare la qualificazione giuridica del fatto. 5 Il rilievo del dispositivo di sentenza è tale da determinare - in caso di la nullità dell'intera decisione, che andava pertanto dichiarata incompletezza Fol dal giudice di appello. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. La decisione non applica i parametri di valutazione della prova contenuti nell'art. 192 cod.proc.pen. . Le circostanze di fatto indicate in sentenza sono prive di valore indiziario, posto che la mera presenza di IS RE sul terreno che il padre avrebbe abusivamente recintato, in danno del CA, non è indicativa di alcun concorso nella asserita antecedente minaccia. Si evidenzia inoltre che i concorrenti nel reato sono stati assolti per non aver commesso il fatto dalla Corte di Assise di Messina in data 28 marzo 2012. Non vi fu infatti alcuna verbalizzazione delle dichiarazioni del CA agli organi di polizia e pertanto la Corte di Assise ha ritenuto inutilizzabile la deposizione dibattimentale resa, sul punto, dal teste di polizia giudiziaria. Anche le ulteriori indicazioni contenute in sentenza e riferite ad episodio analogo sono smentite dall'esito di tale procedimento, allegato al ricorso. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991. In ogni caso dalle dichiarazioni del CA, per come riportate nella annotazione di polizia giudiziaria, non vi è traccia di una intimidazione realizzata con metodo RM mafioso, il che comporta l'insussistenza della ritenuta aggravante. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 628 co.2 cod.pen. [in realtà co.3 n.3] Non vi è prova dell'appartenenza di IS RE al sodalizio mafioso, il che esclude la ricorrenza dell'aggravante. Con il quinto motivo si deduce erronea applicazione della norma di legge di cui all'art. 114 cod.pen. . In ogni caso il contributo andava al più qualificato di minima importanza. Con il sesto motivo si deduce erronea applicazione delle norme regolatrici in tema di quantificazione della pena. Non si è tenuto conto della giovane età dell'imputato e della incensuratezza come fattori che potevano orientare per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da MA EN è fondato, limitatamente al punto oggetto del secondo motivo. 6 2. Quanto, di contro, alla affermazione di responsabilità per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa - oggetto del primo motivo - va anzitutto esclusa la fondatezza della doglianza in punto di genericità della imputazione. La condotta risulta descritta in modo compiuto ed appare tale da determinare la perimetrazione dei poteri ricostruttivi delle parti in rapporto a 'fatti'. Si indica, in tale atto, il MA come soggetto che, unitamente al AM, avrebbe 'supportato nella gestione delle discariche di RÀ ANAN l'attività delle imprese riconducibili alla famiglia mafiosa barcellonese, consentendo ad esse di ricavare ingenti guadagni attraverso sovrafatturazioni e pagamenti anche per prestazioni inesistenti'. Ora, pur in presenza di una formulazione sintetica, non può dirsi che tale descrizione non sia rispondente alla finalità di introdurre nel processo in modo sufficientemente chiaro il tema di prova, sì da orientare le scelte difensive e consentire la loro esplicazione concreta. . Le espressioni utilizzate circoscrivono il ruolo del MA e lo descrivono come soggetto che avrebbe consapevolmente (con condivisione delle finalità illecite) consentito alle imprese 'riconducibili' al gruppo mafioso la prosecuzione dei rapporti con la società Tirrenoambiente, sì da assicurare la percezione di profitti, RAM - anche in rapporto a modalità illegali di quantificazione delle opere realizzate. Ciò consentiva al soggetto accusato di conoscere i contenuti fattuali dell'accusa e di contrastarli in modo adeguato. Altra cosa è il profilo dimostrativo circa la fondatezza della imputazione e la effettiva riconducibilità di tale condotta alla fisionomia in diritto del concorso + esterno. . ! 2.1 Circa tali aspetti va realizzata una breve premessa in diritto. Le pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994, 2002 e 2005) hanno ormai radicato, sia pure con . differenti accentuazioni di alcuni profili, il dato culturale della ammissibilità del concorso ex art.110 c.p. anche in riferimento alla fattispecie plurisoggettiva di associazione, nel senso che assume la qualità di concorrente 'esterno' nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che - priva dell'affectio societatis e : non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa -, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè : questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del : rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U. n. 22327 del 30.10.2002, rv 224181). A ben vedere, la rilevanza e la stessa verificabilità processuale delle condotte di concorso 'esterno' è da sempre strettamente correlata tanto sul piano teorico- 7 : che su quello ricostruttivo alla esatta perimetrazione delle condotte di partecipazione, nel senso che lì dove l'elemento di prova si risolva in un rassicurante indicatore» dell'avvenuto inserimento del soggetto, con carattere di tendenziale stabilità e assunzione di un ruolo, nella compagine associativa si avrà partecipazione, lì dove il concorso esterno è necessariamente ancorato ad un modello causalmente orientato» e presuppone da un lato la presa d'atto del non/inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (le modalità alternative di ricostruzione delle due diverse ipotesi delittuose sono state di recente evidenziate con particolare chiarezza da Sez. VI n. 16958 del 8.1.2014, : rv 261475, nonchè da Sez. VI n. 8674 del 24.1.2014, rv 258807). Condotta, quella del concorrente, che per essere punibile deve essere alimentata dal dolo (diretto ma generico) inteso come previa rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento (anche parziale) degli scopi della associazione (tra le molte, di recente, Sez. V n. 15727 del 9.3.2012, rv 252330, ove si è precisato che il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dall'agente, potendo concorrere con uno scopo individuale, ma deve essere previsto, accettato e perseguito come risultato quantomeno 'altamente probabile' della RM propria condotta ) . Se, infatti, l'evento (in senso giuridico e materiale) che la norma incriminatrice di cui all'art.416 bis tende a reprimere è l'esistenza ed operatività concreta di un 'consorzio umano organizzato' (l'associazione mafiosa) avente determinate caratteristiche tipiche (sul piano degli scopi e delle modalità utilizzate per conseguirli), è del tutto pacifico che rispetto a tale 'dato' fenomenico debbano assumere rilievo penalistico non soltanto le condotte direttamente espressive di 'intraneità' (in quanto dimostrative della connaturale ripartizione di compiti, attribuiti agli associati in senso stretto) ma altresì tutte quelle condotte che, pur poste in essere da soggetti 'esterni', contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione. Il tratto di maggiore problematicità teorica e ricostruttiva -nelle decisioni che hanno affrontato il tema consiste nel criterio di apprezzamento della idoneità - causale (della condotta posta in essere dal preteso concorrente esterno) in rapporto alla integrazione o meno dell'evento. La connotazione 'innovativa' della decisione emessa dalle Sezioni Unite in data 12.7.2005 (ricorrente Mannino, rv 231671) sta infatti, come è noto, nella necessità di un apprezzamento concreto di tale aspetto (ovviamente anche sulla 8 F base di un rassicurante ragionamento indiziario) con verifica processuale che tende a spostarsi dalla 'prospettazione dell'agente' ( valutazione ex ante) alla constatazione ex post della «efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente» (parla espressamente di accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza della condotta nella vita e nella operatività del sodalizio criminoso Sez. VI n.542 del 10.5.2007, rv 238242, relativa al noto caso Contrada). Ora, tale sottolineatura è figlia di una condivisibile impostazione teorica realizzata nella decisione Mannino del 2005 - tesa a far rifluire nella costruzione dell'istituto i principi essenziali del concorso di persone nel reato, tra cui assume . un indubbio rilievo la previsione normativa di cui all'art. 115 cod.pen. secondo cui non risulta punibile il mero «tentativo di concorso» ossia il semplice accordo per commettere un reato o l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato. Da qui la ricerca di un criterio oggettivo idoneo al recupero della tipicità (l'efficacia causale del contributo per la realizzazione del 'medesimo reato', sì da poter affasciare la condotta del concorrente esterno con quella degli associati in rapporto al permanere della lesione del bene protetto, sub specie integrità dell'ordine pubblico) e la richiesta ampiezza del dolo, correlata alla funzionalità della condotta rispetto al perseguimento (in una con il fine individuale, che RM sempre muove i comportamenti umani) di almeno una delle finalità descritte dalla norma incriminatrice. Se dunque l'evento del reato di associazione mafiosa è identificabile nella conservazione o nel rafforzamento dell'organismo criminoso e se l'adesione al modello causalmente orientato impone di individuare, nei casi in rilievo, un effettivo 'raggiungimento dello scopo' è evidente che la percezione processuale dell'evento deve porsi in stretta correlazione con il perseguimento delle finalità tipiche del reato associativo di cui si discute e pertanto con il catalogo offerto dal comma 3 dell'art. 416 bis (commettere delitti che siano espressivi del metodo mafioso, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, appalti o servizi pubblici, realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sè od altri etc..). Con ciò si vuole evidenziare che la condotta del concorrente esterno per essere punibile non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come 'frammento' (la realizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, 9 sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale. - Vi sono infatti compiti che - per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati', posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza è necessaria una costante «interazione> tra il gruppo crimininoso e persone disposte a realizzare per finalità personali - concorrenti - attività strumentali che vanno dalla realizzazione di lavori pubblici in modo solo apparentemente lecito (ma in realtà strumentale anche agli interessi del sodalizio, cui viene restituita una parte dell'utile di impresa) alla protezione della latitanza degli esponenti di rilievo del sodalizio, al reinvestimento in attività ad oggetto lecito delle risorse accumulate, tanto per fare qualche esempio, in ciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto. La verifica della effettiva efficacia causale della condotta con giudizio ex post, una volta esclusa per citare ancora la decisione Mannino - una impostazione di - tipo meramente soggettivistico (..che, operando una sorta di conversione concettuale autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la RM realizzazione del reato..) richiede pertanto l'esame e la ricostruzione- in sede di merito delle ricadute fattuali della condotta oggetto di analisi, sì da poter affermare che la condivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e sì da poter affermare con la dovuta cetezza processuale che 'quella' - condotta sia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e dunque per il permanere dell'offesa. anche il permanere di2.2 Ciò posto, non vi è dubbio che - nel caso in esame - alcune ditte (a discapito di altre) nel perimetro gestionale delle attività delle discariche di RÀ ANAN (nel settore del movimento terra) è stato correttamente individuato come effetto tale da determinare il rafforzamento della compagine criminosa di riferimento, che da tale attività alimentava una quota di profitti illeciti. Ciò esclude la rilevanza della obiezione difensiva correlata al fatto che l'originario inserimento di alcune ditte era già avvenuto prima dell'esercizio dei poteri gestionali da parte del MA. Il tema, infatti, non è quello di aver favorito l'inserimento ma la semplice 'permanenza' di tali ditte tra quelle destinatarie di appalti o servizi (posto che anche il mantenimento è atto idoneo a realizzare l'evento) cui si unisce quello 10 della consapevolezza» o meno in capo al MA della caratura mafiosa delle imprese in questione, posto che da ciò deriva il primo elemento idoneo alla qualificazione del dolo di agevolazione. Circa tali aspetti vi sono copiosi riferimenti istruttori nella decisione di primo grado richiamata da quella impugnata quanto ai profili ricostruttivi che- appaiono alimentati anche da captazioni di conversazioni in cui il MA si dimostra pienamente consapevole dell'apporto fornito al gruppo mafioso capeggiato dal BI, tanto da temere per la sua stessa incolumità in virtù dei mutati equilibri criminali nel contesto territoriale in cui aveva operato. Peraltro, sempre nella decisione di primo grado si rinvengono riferimenti precisi alle modalità con cui veniva assicurata alle imprese riferibili al BI la percezione di un utile indebito, anche mediante la condotta del MA (si veda quanto indicato alle pagine 24 e 25). Lo stretto rapporto che il MA intratteneva, dopo l'arresto di BI CA con la sorella NA - che curava gli interessi imprenditoriali è ulteriore dato dimostrativo del ne - sostanziale 'asservimento' del MA alla tutela degli interessi del gruppo mafioso, come ritenuto nelle decisioni di merito. A ciò si aggiunge la valenza dello stesso contributo proveniente dall'imputato, pur ritenuto solo parzialmente ammissivo RM circa la propria quota di responsabilità. Tali dati istruttori appaiono del tutto ignorati nel ricorso, che pertanto finisce con il non confrontarsi con il tessuto argomentativo della decisione impugnata e con lo stesso comportamento processuale dell'imputato.
2.3 Analoghe considerazioni vanno operate in riferimento alla affermata responsabilità per il concorso in estorsione, dato che il contributo dimostrativo si è fondato sugli stessi contenuti dichiarativi del MA, e non vi è alcuna dimostrazione della incidenza dello stato detentivo sulla affidabilità e genuinità delle dichiarazioni rese. La rilevanza causale della condotta di intermediazione svolta dal MA è stata congruamente esaminata nelle due decisioni di merito, con apprezzamento pieno delle circostanze dimostrative, il che rende manifesta l'infondatezza in tale punto del ricorso, teso a promuovere una nuova valutazione di merito, incompatibile con la perimetrazione normativa dei poteri del giudice di legittimità.
2.4 Fondato è - come si è anticipato il secondo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. 152 del 1991. La motivazione di tale diniego è stata espressa con pressocchè esclusivo riferimento alla (ritenuta) parzialità delle ammissioni rese sulla propria condotta, pur in un quadro di sostanziale confessione in tema di proprio coinvolgimento 11 nella gestione illecita' della discarica, tale da determinare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Trattasi di motivazione viziata da contraddittorietà interna (una confessione parziale non avrebbe potuto determinare l'applicazione e l'estensione delle attenuanti generiche, così come avvenuto) e da inadeguata considerazione della duplice configurazione normativa della attenuante in parola. Va considerato, infatti, che la dimensione normativa della circostanza attenuante di cui al citato art. 8 è essenzialmente correlata alla presa d'atto della dissociazione» dal contesto criminoso e dalla «utilità» del contributo ricostruttivo fornito «nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l' individuazione o la cattura degli autori dei reati». Ora, questa Corte ha già avuto modo di precisare (tra le altre Sez. VI n. 10740 : del 16.12.2010, rv 249373; Sez. I n. 9668 del 2014) che l'attributo della decisività citato dal legislatore va inteso in senso non assoluto, ma relativo, con la consapevolezza del fatto che in ricostruzioni articolate e complesse - spesso basate sul necessario 'incrocio' tra più dati narrativi - nessun elemento di prova è di per sè 'decisivo', ma tutti sono in realtà 'concorrenti' nella ricostruzione del fatto dedotto in giudizio (pena la vanificazione del principio di non autosufficienza delle dichiarazioni rese dal correo ai sensi dell'art. 192 co.3 cod. proc.pen.). RMY Dunque un contributo narrativo che si direzioni verso la responsabilità di altri, per dar luogo alla applicazione della norma di favore deve 'concorrere utilmente', in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione del fatto oggetto di narrazione. -Ora, tale analisi e pure a fronte di dati obiettivi -nella decisione in esame (come l'ammissione a programma provvisorio di protezione) che rappresentano un principio di prova sul tema, manca del tutto e non può dirsi che tale omissione sia giustificata dalla ritenuta 'parzialità' della confessione sul fatto proprio o da altri accadimenti di carattere processuale. In particolare, va affermato che l'applicazione di una norma di favore - relativa alla entità del trattamento sanzionatorio non può essere denegata in virtù del - fatto che il dichiarante abbia optato per un rito semplificato (nel caso in esame il giudizio abbreviato) con 'separazione' della propria posizione processuale da quella dei soggetti 'destinatari' dell'ipotetico contributo ricostruttivo fornito. E' evidente, infatti, che in simili casi il giudice che procede alla definizione in via anticipata della posizione del dichiarante dovrà verificare - se disponibile - l'esito del processo (o dei processi) in cui quel contributo dichiarativo è stato utilizzato (ai soli fini della applicabilità o meno della speciale attenuante) e valutare l'effettiva utilità dell'apporto, così come in ipotesi di mancata definizione dei procedimenti correlati dovrà valutare, in via incidentale e anche mediante- 12 l'acquisizione di eventuali provvedimenti cautelari, l'effettivo 'peso' delle dichiarazioni rese erga alios. Ciò deriva dal generale principio per cui la separazione delle regiudicande, pur se dipendente da un atto di volontà della parte, non può recare pregiudizio alla posizione sostanziale dell'imputato, cui si unisce la considerazione dell'ampia previsione normativa di cui all'art. 187 cod. proc.pen., tale da includere nell' oggetto della prova non solo i fatti che si riferiscono strettamente alla imputazione e alla punibilità ma anche quelli relativi (come nel caso in esame) alla determinazione della pena. Dunque, tornando al caso in esame, l'omesso apprezzamento della effettiva utilità, ai fini descritti dal legislatore nella norma citata, del contributo dichiarativo reso dal MA non può giustificarsi in rapporto alla intervenuta separazione dei procedimenti, nè trova fondamento logico nella ritenuta 'parzialità' delle ammissioni rese sul fatto proprio (ferma restando la inconciliabilità logica tra tale pretesa parzialità e l'ampio riconoscimento delle attenuanti generiche). La norma impone infatti di valutare il presupposto della «dissociazione», il che RM non esclude il mantenimento di forme di esercizio del diritto di difesa sul fatto proprio (che nel caso in esame risultano peraltro indirizzate ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, ferma restando la sua illiceità). La integrale confessione è senza dubbio da considerarsi espressiva di tale presupposto ma il caso in esame si caratterizza per l'esistenza di ammissioni da parte del MA valorizzate nella stessa decisione impugnata che avrebbe in - - sostanza riconosciuto l'esistenza di una sua attività favoreggiatrice degli interessi del BI, con consapevolezza della 'caratura mafiosa' del soggetto. Ora, che tali ammissioni siano dipese dalla qualità degli elementi probatori già emersi - sul fatto proprio - piuttosto che da una spontanea revisione critica del proprio operato, è un dato che ai fini previsti nell'art. 8 del d.l. n.152 del 1991 non rileva, essendo la norma tesa a valorizzare il fatto obiettivo della - dissociazione e non le sottostanti motivazioni. Per quanto sinora detto la decisione impugnata va dunque - su tale punto - annullata, dovendo provvedersi in sede di rinvio ad un effettivo esame della 'utilità' ( o meno) del contributo ricostruttivo fornito dal MA per la ricostruzione di responsabilità altrui su fatti correlati al proprio.
3. Il ricorso proposto da IS RE è fondato e va accolto. In via assorbente, risulta fondato il secondo motivo, formulato in rapporto alla intervenuta violazione dei canoni argomentativi in caso di prova indiziaria (art. 192 co.2 cod.proc.pen.), tale da determinare vizio logico della motivazione. 13 : La motivazione, infatti, valorizza un dato storico, rappresentato dalla mera presenza occasionale del IS RE all'interno del terreno del CA, in precedenza abusivamente recintato dal padre IS ST, dopo che ques'ultimo aveva minacciato il CA . Trattasi di un accadimento, percepito dai verbalizzanti, che non appare di per sè 'espressivo' - tenuto conto del fatto che il terreno del CA era confinante con un fondo di proprietà dei IS - della consapevolezza da parte dell'attuale ricorrente della attività posta in essere dal genitore e tendente alla coartazione della volontà del CA. Il mero allontamento del soggetto alla vista degli operanti è un dato che si presta a ragionevoli ipotesi alternative di esplicazione e non consente, pertanto, il superamento del ragionevole dubbio in punto di esistenza del concorso criminoso. La condotta, in effetti, non risulta connotata in positivo da comportamenti tali da far desumere che detta presenza occasionale fosse correlata alla serie di eventi antecedenti, tanto che la conferma della decisione di primo grado si serve di un espediente retorico (..non poteva non essere consapevole e partecipe..) che non esplica alcuna valenza asseverativa dell'ipotesi oggetto di dimostrazione, finendo con il configurare un classico esempio di motivazione apodittica. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, non emergendo dalla decisione impugnata l'esistenza di ulteriori dati valutabili, nei confronti di IS RE, per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IS RE per non aver commesso il fatto;
annulla altresì la sentenza nei confronti di MA EN limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152/'91 e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetto nel resto il ricorso di MA EN. Così deciso il 19 giugno 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Raffaello Magi Maria Cristina Sietto Ghoto поср DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 DIC 2015 IL CANCELLIERE CA Stefania LL