Sentenza 18 settembre 2015
Massime • 1
Nel giudizio per cassazione, l'imputato non è tenuto al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, che, dopo avere depositato una memoria, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste in caso di presentazione di carta d'identità falsa per commettere una truffaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2015, n. 47553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47553 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2015 |
Testo completo
47 55 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANIELLO NAPPI 2737 Presidente N.- Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 10618/2015- Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI -Rel. Consigliere - Dott. GE CAPUTO - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GE N. IL 27/07/1975 avverso la sentenza n. 3777/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GE CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difenser Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito altresì per il ricorrente l'avv. A. Sardano, che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 30/10/2014, la Corte di appello di Milano, per quanto è qui di interesse, revocata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ha confermato la sentenza del 04/04/2014 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato IA AN colpevole dei reati di associazione per delinquere (capo A), concorso in truffa pluriaggravata e continuata (capo B), bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale, "da reato societario", causazione del fallimento (capo C, in relazione a US s.p.a., dichiarata fallita il 04/12/2012) e, con le : circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e con la continuazione, lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, disponendo altresì la confisca di quanto sequestrato.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione IA AN, attraverso il difensore A. Sardano, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione. La Corte di appello ha escluso i documenti inseriti nella memoria difensiva presentata a norma dell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la difesa non aveva proposto richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, laddove l'art. 603 non è applicabile al caso di specie (essendosi proceduto in primo grado con il giudizio abbreviato); l'integrazione si riferiva ad atti già acquisiti al processo di primo grado e, nel caso di specie, non è applicabile l'art. 599, comma 3, cod. proc. pen., in quanto i motivi di appello non riguardavano solo la pena.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali per violazione della disciplina di cui all'art. 360 cod. proc. pen. in relazione alle analisi effettuate su uno dei computer sequestrati a IA, con l'acquisizione di dati soggetti a modificazione.
2.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento al reato associativo sub A), inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello non ha risposto ai motivi di gravame: quanto alla numerazione telefonica voip manca 2 la prova certa che sia stata attivata da IA;
la procura speciale rilasciata all'imputato non gli attribuiva il controllo gestionale della società; le email relative alle istruzioni impartite risultano anacronistiche rispetto agli eventi raccontati;
è illegittimo, per la ragioni sopra indicate, il riscontro della presenza del bilancio della fallita per il 2011, elemento comunque in contrasto con la documentazione contabile a firma del commercialista Grossi e con il verbale di assemblea a firma del presidente del collegio sindacale Netti, laddove il computer era stato preso in prestito dal coimputato UT;
il possesso di indirizzi email di soggetti che hanno contratto finanziamenti con documentazione falsa relativa alla fallita non può essere utile ai fini accusatori perché le banche richiedono il preventivo riconoscimento dell'identità del richiedente, sicché non è possibile contrarre alcun prestito via internet;
non è stata valutata la dichiarazione di AN circa quanto riferito dalla moglie di IA in ordine alle minacce subìte dal ricorrente che, a causa di tali minacce e di aggressioni fisiche, ha prestato la propria collaborazione alle realizzazione di tre sole condotte criminose ex art. 640 cod. pen., il che connota come occasionale la sua condotta. La Corte di appello non ha valutato la dedotta carenza dell'elemento psicologico del reato, non ha operato il necessario confronto tra le diverse ipotesi ricostruttive, violando la disciplina processuale circa la valutazione delle prove e non ha esaminato le censure circa l'individuazione nel ricorrente del falso IZ TI, adducendo una non corretta interpretazione circa le differenti generalità con le quali è possibile creare un indirizzo di posta elettronica. Erroneamente la Corte di appello ha fatto riferimento ad una spartizione dei profitti illeciti, non essendovi prova dell'arricchimento dell'imputato ed avendo la sentenza impugnata erroneamente valutato la procedura esecutiva immobiliare in danno della moglie di IA, vittima di un prestito usurario che ha portato il debito dagli originari 15 mila euro ai successivi 300 mila, laddove nessun elemento è posto a sostegno dell'affermazione secondo cui l'imputato godeva di una totale fiducia da parte di UT.
2.4. Il quarto motivo denuncia, con riferimento al reato sub C), inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Le tracce dei bilanci e del sito web della società sono inutilizzabili per le ragioni indicate, mentre, quanto alla reviviscenza della società, il ricorrente solo al momento della cessione ha conosciuto il cedente (Teofilo), legato da remota amicizia con UT. L'atto di appello aveva dedotto l'inattendibilità dei messaggi mail con AN, amministratore di diritto pienamente responsabile, sicché contraddittoria è la ritenuta correità di IA, la cui responsabilità è limitata agli episodi di truffa in danno degli istituti di credito e non a quelli in danno degli ortofrutticoli che, a differenza dei primi, hanno prodotto il dissesto. La stessa Corte di appello ha 3 limitato la diretta responsabilità del ricorrente alle truffe perpetrate fino al marzo 2012, il che esclude l'apporto causale al fallimento. La Corte di appello non ha indicato a che titolo IA debba rispondere nella qualità di amministratore di fatto, mentre i messaggi mail risultano, per contenuto e datazione, anacronistici rispetto all'evoluzione dei fatti.
2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello adeguatamente valutato la personalità, l'incensuratezza e gli altri elementi relativi all'imputato, laddove discriminatoria è l'irrogazione a AN di una pena inferiore di sei mesi di reclusione rispetto al ricorrente per avere il primo rinunciato ai motivi di appello.
2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti della : confisca facoltativa, non sussistendo la pertinenzialità o nesso di causalità tra le le condotte illecite contestate e i beni sottoposti a confisca.
3. Con memoria pervenuta il 10/07/2015, la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla persona offesa, ammessa al gratuito patrocinio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. I primi due motivi, che denunciano errores in procedendo, sono inammissibili.
2.1. Il primo motivo è inammissibile per plurime, convergenti, ragioni. Sotto un primo profilo, la Corte di appello ha rilevato che i documenti "inseriti" (a seguito di scannerizzazione) nel corpo della memoria e ritenuti inutilizzabili non essendo stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale erano "nuovi" in quanto non presenti agli atti: il ricorrente deduce, invece, che i documenti in questione erano già stati acquisiti in primo grado, ma la deduzione è del tutto generica, in quanto non sostenuta da specifiche allegazioni idonee a confutare il rilievo della Corte di appello (del resto, neppure preso in considerazione dal ricorso). Sotto un diverso profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è compatibile con il rito abbreviato "non condizionato" (Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014 - dep. 15/05/2014, L, Rv. 259663), sicché manifestamente infondata è la diversa tesi sostenuta dal ricorso. Infine, mette conto osservare che la Corte di appello oltre a ritenere l'inutilizzabilità dei documenti in questione perché non prodotti attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha rilevato che la forma stessa di tali documenti (fotocopie di titoli nella maggior parte illeggibili quanto all'indicazione del beneficiario) non ne consentiva l'acquisizione: attraverso i due argomenti indicati, la Corte di appello ha delineato due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito fondamento giustificativo alla statuizione, laddove il ricorrente non ha svolto alcun rilievo critico in ordine al secondo argomento, sicché deve ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo ricorso che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011 - dep. 27/07/2011, F., Rv. 250972).
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile per plurime, convergenti, ragioni. In primo luogo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte ritiene che l'omissione dell'avviso all'indagato di accertamenti tecnici irripetibili integri un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 11086 del 15/12/2014 - dep. 16/03/2015, V, Rv. 262816), nullità che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013 - dep. 02/07/2013, Ramella, Rv. 256105), laddove il ricorrente neppure ha dedotto la tempestiva eccezione della prospettata nullità, che, peraltro, non risulta nemmeno proposta dai motivi di appello sulla base della non contestata sintesi offertane dalla sentenza impugnata. In secondo luogo, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile, non preceduto dagli avvisi alle parti (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013 - dep. 02/07/2013, Ramella, Rv. 256106), sicché manifestamente infondata è la diversa tesi sostenuta dal ricorrente. Parimenti manifestamente infondato si rivela il motivo alla luce del principio di diritto, condiviso dal Collegio, in forza del quale non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (Sez. 2, n. 8607 del 19/02/2015 - dep. 26/02/2015, Apicella e altri, Rv. 263797).
3. Il terzo motivo è, nel suo complesso, infondato. 50 I fatti di associazione per delinquere, di truffa e di bancarotta ascritti al ricorrente e ai coimputati ruotano intorno a un nucleo centrale, rappresentato dall'utilizzo di Becauservise s.p.a. come, per riprendere le parole della Corte di appello, «una struttura di mera apparenza da "spendere"»> nei rapporti truffaldini e destinata, inevitabilmente, al fallimento. Le doglianze del ricorrente, su un piano generale, sviliscono questo legame in fatto tra i singoli profili dei reati imputatigli e fanno leva, oltre che sugli errores in procedendo denunciati con i due primi motivi già disattesi, sulla riproposizione di una tesi circa il proprio ruolo puntualmente esaminata e confutata dai giudici di merito e su censure (afferenti a singoli aspetti della complessiva vicenda, in una prospettiva spesso imperniata su una lettura atomistica, e non globale, dei dati probatori acquisiti) talora prive di compiuta correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata e 1 involgenti questioni schiettamente di merito estranee al sindacato di questa Corte. Già la sentenza di primo grado, puntualmente richiamata dalla sentenza di appello, aveva ricostruito quella che è stata definita la «reviviscenza» di US, rilevata dal precedente titolare nel 2011 dopo essere rimasta inattiva dal 2001, trasformata da s.r.l. in s.p.a., con un vertiginoso e fittizio aumento di capitale, portato, dall'originario ammontare di 10 mila euro, prima a 100 mila euro, poi, addirittura, a 2.500.000 di euro: IA era intervenuto in prima persona in questa reviviscenza» quale procuratore speciale dell'originario titolare in occasione della cessione delle quote. Tra aprile e maggio del 2011, la società, come si è detto inattiva dal 2001, aveva depositato i bilanci dal 2006 al 2010, bilanci in toto falsi che, attraverso la rappresentazione di fatti materiali appunto falsi ("disponibilità liquide" per varie centinaia di migliaia di euro, costituiti da saldi di conti bancari inesistenti;
"rimanenze" in misura crescente fino al valore di quasi un milione di euro nel 2010 - laddove società non aveva alcuna sede principale e nessuna sede operativa, etc.), contribuirono - con altre condotte artificiose di seguito indicate a trasformare la società in uno strumento per la realizzazione di numerose truffe, ricondotte in tre filoni: truffe in danno di società finanziarie (apparenti dipendenti di US, dotati di false buste paga e falsi CUD con i quali "documentavano" falsi rapporti di lavoro, chiedevano e ottenevano a banche e società finanziarie finanziamenti grazie all'impegno di US di trattenere il quinto dello stipendio, impegno ovviamente mai onorato), truffe in danno di società di telefonia (richieste di forniture di telefoni ed altre apparecchiature, rimaste non pagate) e truffe in danno di società di prodotti ortofrutticoli (acquisti - specie da società estere di prodotti emettendo fatture rimaste impagate). IA, osservava ancora il primo giudice, risultava beneficiario, della maggior parte delle erogazioni truffaldinamente conseguite e presso la sua abitazione era stato acquisito un documento informatico recante la rete dei soggetti operanti per US, con account, password e cartelle condivise, nonché 35 carte di credito, 18 carte corredate da PIN per l'utilizzo, 19 buste contenenti PIN. L'acquisizione di . US e la presentazione dei falsi bilanci finalizzati ad attestare una positiva evoluzione, nel corso degli anni, in realtà inesistente si sono accompagnati ad ulteriori condotte volte a trasformare - come ha osservato il giudice di appello US in strumento per il compimento di un numero - indeterminato di reati e, in particolare, di truffe: la società fu dotata di una sede legale apparente presso l'abitazione di una persona del tutto estranea;
fu predisposto un sito web che pubblicizzava attività commerciali offerte nei settori del catering, della ristorazione, del commercio dei prodotti ortofrutticoli, sito (interamente "copiato" da quella di una società effettivamente operativa anni prima) nel quale erano indicati i dati della società e rapporti commerciali con enti pubblici del tutto inesistenti;
US era stata dotata di un'apparente struttura amministrativa, attraverso la stipula di un contratto con una società che forniva servizi di call center e segreteria virtuale;
a tale numero erano inoltrate numerose comunicazioni dirette al legale rappresentante della società AN, ma anche a IA (cercato con il suo alias IZ TI) e ad altri coimputati (sempre sotto falso nome). Nel quadro così in sintesi ricostruito, si collocano i rilievi della Corte di appello circa la configurabilità dell'associazione per delinquere contestata agli imputati: per un verso, la struttura societaria era stata corredata di un significativo apparato strutturale che evidenziava una sua solidità funzionale al programma criminoso, mentre, per altro verso, gli associati si erano dati una articolata ripartizione dei ruoli. Come già rilevato dal giudice di appello, IA non contesta la sussistenza dell'associazione, ma la sua partecipazione ad essa, prospettando, in primo luogo, una ricostruzione dei rapporti con i coimputati che, in sintesi, lo vedrebbe "vittima" del coimputato UT del quale era debitore di un debito contratto a condizioni usurarie. La Corte di merito ha diffusamente illustrato le argomentazioni idonee a confutare la tesi difensiva, descrivendo, in primo luogo, il ruolo di IA organizzativo della struttura societaria e direttivo dell'operatività degli altri sodali, un ruolo desunto da molteplici elementi quali le numerose e specifiche istruzioni impartite a AN e risultate dalle mail intercorse tra i due (la cui genuinità, osserva la Corte di merito, è dimostrata dalle risultanze "incrociate" acquisite nel corso delle perquisizioni nei confronti di entrambi), il rinvenimento della stampata di una active directory in cui, accanto all'indirizzo di posta elettronica del falso TI IZ, è indicato quale user IA, i dati (utilizzabili, come si visto supra) acquisiti su computer e pen 7 drive del ricorrente (il bilancio di US del 2010 in formato PDF, la nota integrativa al bilancio 2009, il falsi bilanci 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, numerosi verbali di assemblea, un contratto di domiciliazione di posta elettronica e di abbonamento di telesegreteria per US, files relativi al sito web della fallita, il bilancio di esercizio al 31.12.2011), materiale, questo, che, osserva la sentenza impugnata, riconduce proprio a IA l'opera di creazione della falsa apparenza societaria e la piena riferibilità in capo allo stesso della struttura societaria e del suo concreto ruolo nella creazione e nella gestione di US, senza alcun costringimento e non certo in buona fede. IA, inoltre, è risultato titolare dell'utenza indicata come riferimento della fallita nell'attivazione delle utenze fisse poi riportate nel sito web, era stato destinatario prima della procura rilasciata dall'originario socio e amministratore della società, poi della procura speciale di AN: a quest'ultimo riguardo, osserva la Corte di appello che la tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe stato incaricato da AN di vendere la società è smentita dal duplice rilievo che nessuna trattativa, nessun abboccamento, nessuna attività risulta svolta in tal senso dal IA e che la cessione di US (una società per azioni - invendibile, la definisce la sentenza impugnata con 2,5 milioni di euro di capitale e "contenuto" palesemente inesistente) non avrebbe avuto alcuna possibilità di realizzazione, essendo invece esclusivamente funzionale al programma criminoso degli imputati, argomentazioni, queste, non scalfite, sul piano logico- argomentativo dalle deduzioni proposte dal ricorso in esame. Con specifico riferimento alla vicenda del prestito, la Corte ha rilevato che la procedura esecutiva in danno della moglie del ricorrente non prova la situazione di necessità né la ricezione di un prestito da parte di UT (indicato, di volta in volta, in ammontare diverso quanto all'erogazione originaria): non vi è prova, osserva la sentenza impugnata, del rilascio di titoli o assegni in favore di UT, la circostanza che questi sia stato denunciato per fatti di usura nel 2009 non è concludente a fronte del fatto che nessuna denuncia è stata presentata da IA, che questi non si è mai attivato per assolvere all'incarico per il quale, a suo dire, UT gli avrebbe fatto rilasciare le procure speciali (vendere la "invendibile" US): in ogni caso, la versione di IA su cui si fondava il gravame è ritenuta dalla Corte di merito pienamente smentita dal ruolo svolto dall'imputato nella vicenda, un ruolo ricostruito sulla base dei molteplici elementi qui sommariamente indicati (mail con AN, risultanze acquisite in occasione della perquisizione e del sequestro nei suoi confronti, etc.) e del tutto incompatibile con la circostanza che egli fosse una semplice "pedina" nel gioco da altri diretto. 8 Nel riproporre la ricostruzione della vicenda disattesa dalle concordi sentenze di merito, il ricorrente, per un verso, oblitera (ritenendoli inutilizzabili) i molteplici e univoci dati probatori dimostrativi del ruolo - ben diverso da quello di "vittima" attribuitogli dai giudici di primo e di secondo grado, rilievo, questo, che sarebbe di per sé in grado di rendere ragione della inidoneità delle doglianze ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata;
per altro verso, il ricorso richiama la vicenda della procedura esecutiva in danno della moglie, vicenda valutata dalla Corte di merito e, comunque, non posta in correlazione dal ricorrente con il complesso degli elementi raccolti, che lo individuano, tra l'altro, come il maggior beneficiario delle truffe perpetrate, dato, quest'ultimo, rispetto al quale il rilievo della difesa secondo cui non vi sarebbe prova dell'arricchimento evoca, in realtà, la circostanza, pure esaminata dal giudice di appello, che i proventi delle truffe transitati sui conti bancari di IA non sono stati lì rinvenuti, evento che la Corte di merito ritiene scontato alla luce dell'operatività così ben organizzata riscontrata nei fatti accertati (il che rende ragione, in termini privi di cadute di conseguenzialità logico-argomentativa, della valutazione del giudice di appello circa la divisione dei profitti illeciti). A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto del tutto inattendibile e illogica la tesi di IA alla luce del complesso delle risultanze che lo descrivono come uno degli ideatori e degli artefici della falsa realtà societaria funzionale alle truffe (il che rende ragione della esauriente analisi delle diverse ipotesi ricostruttive proposte), le ulteriori doglianze del ricorrente (circa le dichiarazioni del AN a proposito di quanto riferito dal coniuge del ricorrente, il denunciato incremento degli interessi dovuti per il prestito usurario e il rapporto fiduciario con UT) deducono, al più, questioni di merito sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Il ricorrente lamenta poi la mancata valorizzazione della prospettata occasionalità del suo contributo ai fatti in questione, occasionalità correlata alla ritenuta realizzazione di tre sole condotte truffaldine: la doglianza è infondata, in quanto la Corte di merito ha chiarito, in linea con la concorde sentenza di primo grado, che IA ha posto in essere direttamente tre truffe finanziarie commesse fino al marzo del 2012, ma ha contribuito alle altre quale organizzatore, come emerge tra l'altro, dalla mail nella quale spiega dettagliatamente a AN il modus procedendi da seguire: IA, dunque, era l'organizzatore di tale truffe e il soggetto che attraverso internet portava avanti le pratiche assicurandosi che AN offrisse la necessaria "sponda" a 9 chi avesse chiesto informazioni sull'esistenza e sull'operatività di US. Del tutto generiche e, comunque, involgenti questioni di merito sono i rilievi - - del ricorrente circa il prospettato carattere "anacronistico" delle mail relative alle istruzioni impartite (rispetto alle quali la Corte di appello ha congruamente motivato in merito non solo alla loro valenza dimostrativa, ma anche quanto alla loro genuinità), mentre del tutto prive di consistenza, alla luce del compendio probatorio valutato dai giudici di merito, sono le censure concernenti l'elemento psicologico e la natura della procura speciale, posto che, come si vedrà, la partecipazione del ricorrente alla gestione della società è motivata dai giudici di merito sulla base di molteplici e univoci dati probatori. Alla luce degli elementi valutati dalla sentenze di primo e di secondo grado risultano manifestamente infondate e, per certi aspetti, inammissibili in quanto prive di correlazione con le argomentazioni spese dai giudici di merito le ulteriori doglianze articolate dal motivo in esame: quanto alla valenza del possesso degli indirizzi mail e alle modalità di realizzazione delle truffe, la sentenza di primo grado che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) e da questa richiamata ha compiutamente ricostruito i vari episodi di truffa, dando conto delle concrete modalità realizzative di ciascuno di essi;
quanto al bilancio del 2011 rinvenuto in bozza nel computer di IA, il riferimento ai consulenti della società e al presidente del collegio sindacale è generico in quanto non specificamente correlato all'individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349), laddove la circostanza secondo cui il computer sarebbe stato imprestato ad UT è articolata in termini del tutto aspecifici;
l'identificazione nel ricorrente del falso IZ TI è svolta dalla Corte di merito sulla base del rinvenimento del suo nome quale user a fianco all'indirizzo mail riconducibile a TI, con motivazione non compromessa dalla doglianza, peraltro generica, del ricorrente, mentre l'attribuzione all'imputato dell'iniziativa dell'attivazione delle due utenze fisse della fallita riportate nel relativo sito web è argomentata sulla base della circostanza che l'utenza di IA era stata indicata come riferimento della fallita in occasione di tale attivazione.
4. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. I temi sviluppati riprendono in larga misura quelli già esaminati con il terzo motivo: ferma l'utilizzabilità dei documenti acquisiti attraverso l'estrazione di dati archiviati nel computer dell'imputato, le deduzioni concernenti l'inattendibilità dei messaggi mail con AN e il contributo di IA ai vari episodi di truffa devono essere disattese per le ragioni già indicate, mentre la doglianza relativa ai 10 rapporti dello stesso IA e di UT- -con il titolare originario della società (Teofilo), oltre che aspecifica, articola questioni di merito. Quanto alla qualità di co-amministratore di fatto della fallita, la Corte di merito ha diffusamente ripercorso i dati probatori significativi al riguardo, evidenziando, tra l'altro, come a IA sia da attribuire la dotazione del sito web, l'attivazione delle utenze ivi indicate e la direzione delle attività del rappresentante legale AN (al quale il ricorrente indicava perfino la pronuncia del nome della società - "bicoservis" oltre alle dettagliate istruzioni operative sulle attività da svolgere), il quale ammetteva di avergli lasciato "carta bianca" su cose di grande importanza;
nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata ha congruamente reso ragione degli elementi in forza dei quali è stata riconosciuta a IA la qualità di co-amministratore di fatto della fallita e non è inficiata, sul piano logico- argomentativo, dalle doglianze del ricorrente.
5. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili. Il quinto motivo è manifestamente infondato: con motivazione non scalfita dai rilievi del ricorrente, la Corte di merito ha preso in considerazione l'incensuratezza dell'imputato, posta a base dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, escludendo, tuttavia, la prevalenza di dette attenuanti alla luce della professionalità che ha connotato l'agire criminoso di IA (il che rende ragione dell'irrilevanza delle ulteriori deduzioni asseritamente trascurate dal giudice di appello), nonché del comportamento processuale (valorizzato in termini positivi per il coimputato AN), che non lo ha visto affatto rendere ampia confessione, ma, anzi, cercare di scaricare sui coimputati la responsabilità dei fatti più gravi. Il sesto motivo è inammissibile. La Corte di merito ha rilevato che le numerose carte di credito / bancomat (35 più 18 se si sommano quelle rinvenute in diversi locali), la documentazione relativa ad analoghi titoli (i numeri PIN) risultano detenute illegittimamente (nulla comprovando la loro riferibilità all'imputato) e, con il materiale informatico e i cellulari, costituiscono la strumentazione strettamente funzionale alla realizzazione di reati analoghi a quelli per i quali si procede. A fronte della motivazione resa dalla Corte di merito in ordine ai presupposti della confisca facoltativa, le doglianze del ricorrente ripropongono la tesi già sconfessata dal giudice di appello circa la riconducibilità della documentazione bancaria e delle carte di credito a rapporti bancari riferibili allo stesso IA (senza, tuttavia, dedurre alcun elemento idoneo ad inficiare la valutazione della sentenza impugnata), mentre con riferimento agli apparecchi informatici fanno leva sulla prospettata - ma del tutto indimostrata - "possibilità 11 di produrre prove dell'acquisto" e, con riguardo ai cellulari, si basano su deduzioni del tutto generiche.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Quanto all'istanza di cui alla memoria della parte civile, deve ribadirsi il principio di diritto in forza del quale nel giudizio di legittimità l'imputato non è tenuto al rimborso delle spese processuali a favore della parte civile che, dopo avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza (Sez. 1, n. 41287 del 04/10/2012 - dep. 23/10/2012, Bouichou, Rv. 253613; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 43484 del 07/04/2014 - dep. 17/10/2014, Miglietta, Rv. 261302).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/09/2015. Ih Consi Il Presidente ماCape to DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 1 - DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise визит 12