Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2012, n. 36570
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Sentenza 26 giugno 2012

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L'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti.

In tema di reato permanente, qualora la condotta dell'imputato sia iniziata quando egli era minorenne e si sia protratta dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza per materia si radica dinanzi al giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie unica non suscettibile di frazionamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2012, n. 36570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36570
    Data del deposito : 26 giugno 2012

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