Sentenza 26 giugno 2012
Massime • 2
L'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti.
In tema di reato permanente, qualora la condotta dell'imputato sia iniziata quando egli era minorenne e si sia protratta dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza per materia si radica dinanzi al giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie unica non suscettibile di frazionamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2012, n. 36570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36570 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2012 |
Testo completo
365 70 /12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA NICOLA MILO Dott. N. 1142/2012 -Presidente ME CARCANO - Rel. Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 193/2012 - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) SS AS N. IL 11/04/1972 2) LL AB N. IL 03/08/1974 3) LO DU IO N. IL 23/07/1970 4) AD NA N. IL 12/03/1963 5) AD UG N. IL 05/10/1972 6) AD MA N. IL 08/06/1974 7) TR SC N. IL 02/02/1954 8) NO OC N. IL 23/04/1978 9) AG NO N. IL 19/12/1978 10) RE ME N. IL 24/01/1979 11) CA PE N. IL 10/08/1974 avverso la sentenza n. 8/2006 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA, del 12/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ME CARCANO che ha concluso per l' um ents you inviodel Dott. Maris Fraticalli Udito il Procuratore Generale in pey FE Veolla limitatamente all'otteniente dell'ort 8 d. l.
4.152 del 1991. Bri Rigetto degliolti Zicorsi Sono presenti: l'avv.to Guglielmo Busatto per FE AL;
l'avv.to TO Silvestro per FA RE, ES IN e CO NO;
l'avv.to Antonio TO Scordo per NI Lo CA;
l'avv.ti Rosario Scarfò e Carlo Autru Ryolo per MA AL;
l'avv.to Vincenzo Grosso per IC IN e l'avv.to Isabella Barone per UG AL, i quali tutti concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. 3 Ritenuto in fatto 1.SS US, FA RE, NI Lo CA, FE AL, UG AL, MA AL, ES IN, CO OS, IN RO, IN IC e PP LE propongono ricorso contro la sentenza 12 luglio 2011 con la quale la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione della Corte d'assise di Messina, ha confermato la pronuncia di condanna per il delitto associativo loro rispettivamente ascritto ai capi A) e B) nonché la condanna di FE AL, MA AL per il tentato l'omicidio di SS US e FE AL per l'omicidio di IC ND e infine la condanna di LE per i soli delitti di alterazione e ricettazione di armi e, in particolare, rideterminando in tal modo la pena inflitta in primo grado a: a) SS US, NI Lo CA, CO NO, IN RO e IC IN e UG AL in quattro anni di reclusione e ES IN in quella di cinque anni di reclusione per il delitto di associazione di tipo mafioso loro rispettivamente ascritto ai capi A) e B); b) MA AL in anni quattordici per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e tentato omicidio di SS US e FE AL in ventiquattro anni di reclusione per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, tentato omicidio di SS US e omicidio di TO ND;
c) PP LE in anni due di reclusione per i soli reati di alterazione e ricettazione di armi.
2.La Corte di merito precisa che le indagini sui due clan rivali, l'uno, capeggiato da IN De UC e, l'altro, da FE AL ebbero impulso dopo il tentato omicidio di SS US e l'omicidio di TO ND entrambi appartenenti al clan De UC;
SS US fu ferito con un colpo di pistola alla spalla il 26 gennaio 2006, mentre era in un circolo ricreativo. Solo tre giorni dopo, il 29 gennaio, fu rivenuto, all'interno di un auto parcheggiata nel quartiere "Montegrosso" in Messina, il cadavere di IC ND, attinto da due colpi di arma da fuoco alla spalla e alla testa. I due episodi si inserivano nell'ambito di una "guerra" tra i due clan rivali ed i primi elementi emersero dalle dichiarazioni rese da IN AL che indicò il movente dei due delitti nella decisione dei suoi fratelli, tra i quali FE AL, capo dell'omonimo clan, di "prevenire" le reazioni di IN De UC, evaso il 30 gennaio 2000 e resosi latitante. 2 SS US rese anch'egli delle importanti dichiarazioni sul tentato omicidio del quale era stato vittima e sulle attività criminose dei due clan rivali. La Corte d'appello precisa che il quadro probatorio è essenzialmente costituito dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da IN AL e SS US, poi ritrattate in sede di incidente probatorio e ciononostante acquisite dal giudice di primo grado a norma del quarto comma dell'art.500 c.p.p., nonché dalle ulteriori chiamate in reità e correità di FE AL rese nel dibattimento di primo grado;
ricostruzioni alle quali faceva seguito l'ulteriore attività investigativa degli organi di polizia giudiziaria volta ad acquisire elementi di riscontro alla ricostruzioni dei fatti. Il giudice d'appello ha disatteso le questioni poste con l'impugnazione in ordine anzitutto all'illegittima acquisizioni delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da IN AL e SS US ex art. 500, comma 4, c.p.p.. La Corte di merito condivide le conclusioni raggiunte dal giudice di primo circa la sussistenza delle condizioni richieste per acquisire le precedenti dichiarazioni rese da US e IN AL, adeguatamente descritte nella sentenza di primo grado. In particolare, vi è la "prova" di un'intimidazione "ambientale" costituite da forti pressioni nei confronti dei due dichiaranti che, in applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, integrano le condizioni richieste dal citato quarto comma dell'art.500 c.p.p. per acquisire e utilizzare le dichiarazioni de quibus.Sul punto, il giudice d'appello rinvia all'articolata decisione di primo grado rispetto alla quale non vi è stato alcuna nuova e diversa deduzione degli appellanti rispetto a quanto fu oggetto di esame da parte del primo giudice. E' stata inoltre disattesa la censura relativa alla non corretta applicazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa previste dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., anche in ordine all'accetta attendibilità dei chiamanti in reità e correità. Al riguardo, è richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla c.d. "valutazione frazionata", sui riscontri di attendibilità intrinseci ed estrinseci e individualizzanti. Quanto alla concreta vicenda, la sentenza impugnata ripercorre le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado e ritiene che ricorrano le condizioni do specificità, convergenza e indipendenza delle "dichiarazioni accusatorie" su cui è fondata la ricostruzione del due episodi omicidiari e 3 l'affermazione di responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa.
2.1. La sentenza impugnata ripercorre la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado e giunge alla conclusione che il quadro probatorio costituito dalle dichiarazione di SS US, IN e FE AL - fornisce prova degli episodi per i quali vi è stata una verifica ex art. 192, comma 3, c p.p. e per i quali, nel corso del dibattimento di primo grado, FE AL ha descritto il movente riconducibile a contrasti insorti con il clan De UC per il controllo del territorio in ordine alle estorsioni e al traffico di stupefacente e ha affermato essere stato il mandante sia dell'omicidio di - IC ND e del tentato omicidio di SS US. I due episodi, pur descritti in dettaglio dallo stesso FE AL, non hanno trovato riscontro "invidualizzante" specifico solo per alcuni soggetti da lui indicati nelle parole degli altri due dichiaranti SS US e IN AL, essenzialmente fondate su circostanze apprese de relato e dagli stessi non riferite con sufficiente margine di certezza e in ogni da costituire prova di responsabilità oltre non ragionevole dubbio. Il movente ha giustificato la sussistenza dell'aggravante dell'art.7 d.l. n. 152 del 1991, converto in legge 103 del 1991; movente che, come affermato nella sentenza di primo grado, dà conferma e riscontro alle parole di FE AL e SS US dell'esistenza dei due gruppi mafiosi il controllo del territorio si manifestava con le attività estorsive e il traffico di stupefacente. La conclusione cui si è giunti sulla base delle dichiarazioni di FE AL non legittimano, ad avviso del giudice d'appello, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 8 legge n. 203 del 1991, tenuto conto della tardività delle dichiarazioni, rese solo nel corso del dibattimento, e della loro "irrilevanza" quanto al delitto più grave quale è stato l'omicidio di IC ND.
2.2 Per il tentato omicidio di SS US, il giudice d'appello pone in rilievo anche qui la ricostruzione effettuata da AL FE che ha chiamato in correità il fratello MA, quale esecutore materiale. A fronte dello scarso rilievo delle dichiarazioni di IN AL, per la Corte di merito notevole significato ha quanto riferito da SS US che ha indicato MA AL quale esecutore materiale dell'agguato realizzato nei suoi confronti, in tal modo dando specifico riscontro alla chiamata in correità di : FE AL. Il movente dell'azione, emerso già nel corso delle indagini e avvalorato dall'appartenenza di SS US al clan rivale a quello dei AL, dà ampio, ulteriore riscontro di attendibilità alla ricostruzione della vicenda effettuata sulla base di quanto riferito dai due dichiaranti.
2.3. L'analisi degli elementi di prova acquisiti, ad avviso del giudice d'appello, non può che confermare le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado circa l'appartenenza di SS US, FA RE e NI Lo CA al clan De UC e l'appartenenza al gruppo rivale, capeggiato da FE AL, di UG e MA AL, ES IN, CO NO e IN RO. Il giudice d'appello fa espresso rinvio alle descrizioni specifiche e analitiche per ciascuno dei soggetti per i quali è stata confermata l'appartenenza ai due "clan mafiosi" rivali;
descrizione di elementi che ha portato la Corte di prima istanza a descrivere per ciascuno gli apporti partecipazioni. Nell'analisi delle singole posizioni, la Corte d'appello precisa che: a)la prova a carico di SS US, oltre che dalla sua confessione, emerge dai rapporti avuti con il capo "clan" IN De UC nonché dall'individuazione come vittima del tentato omicidio da parte del clan rivale b) per FA RE e NI Lo CA, le chiamate in correità di SS US e FE AL, capo del "clan" avverso, considerato tra l'altro che tali dichiarazioni, in particolare quella di US, provengono da soggetti appartenenti al sodalizio criminoso. -Con riferimento al "clan" rivale AL, la sentenza impugnata nel richiamare gli elementi descritti e correttamente valutati dal giudice di primo grado, cui fa ampio rinvio per la completezza dell'analisi; analisi rispetto alla quale le censure degli appellanti non apportano alcun elemento di novità tranne che per quelle specifiche posizioni il cui esaminate ha portato il giudice d'appello a conclusioni diverse rispetto alla pronuncia di primo grado - pone in rilevo che, oltre alle chiamate di US e di FE AL, va considerato che il gruppo de quo si caratterizza essenzialmente per essere a "natura famigliare" nel senso che quasi tutti gli associati sono parenti di AL, ivi compreso IN, zio di della moglie di NA AL. Infine, l'affermazione di responsabilità di PP LE discende dalla circostanza di essere stato colto in flagranza del delitto di detenzioni delle armi.
2.4.Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello ridimensiona le to 5 pene inflitte dal giudice di primo, pur ritenendo corretto il diniego delle attenuanti generiche per la gravità della condotta associativa nel cui ambito sono maturati i due episodi omicidiari i quali giustificano tra l'altro l'aggravante di cui al quarto comma dell'art.416 bis c.p.. Per ES IN la pena per l'appartenenza all'associazione é determinata in misura superiore rispetto agli altri per la sua qualità di appartenente alle "forze dell'ordine", circostanza che denota una particolare gravità della condotta di appartenenza a un gruppo mafioso.
3. I ricorsi.
3.1.La difesa di SS US propone ricorso e deduce: -violazione di legge in relazione agli artt. 500, comma 4, e 192 c.p.p. Si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di IN Vadalȧ rese nel corso delle indagini e non confermate in sede di incidente probatorio;
dichiarazioni sulle quali si fonda essenzialmente l'affermazione di responsabilità. Non sussistevano le circostanze che, ex art.500 comma 4, c.p.p., che avrebbero potuto giustificare l'utilizzo di dichiarazione non formate in contraddittorio. -violazione di legge in relazione all'art.416 bis c.p.p. Ad avviso del ricorrente, non vi sono gli elementi richiesti per la configurazione di una associazione mafiosa. -Violazione di legge processuale in relazione all'art.546 e 649 c.p.p., poiché non è stato considerata la circostanza che US è stato condannato con sentenza passata in giudicato a cinque anni di reclusione per associazione di stampo mafioso commessa tra il 1988 e il 1993 in Messina. La Corte d'appello, come stabilito dalla Corte di cassazione alla quale fu proposto conflitto di competenza, avrebbe dovuto dichiarare il ne bis in idem che impedisce la prosecuzione dell'azione penale successiva. Non vi è stata alcuna valutazione al riguardo, né si è proceduto alla modifica dell'imputazione in relazione alla predente condanna. Per il ricorrente, non ricorrono gli elementi richiesti per la configurazione del delitto associativo, ciononostante vi è stata una condanna ulteriore fino all'anno 2000, comprendendo anche il periodo dal 1988 al 1993 per il quale vi era stata una precedente condanna a cinque anni di reclusione per lo stesso reato.
3.2.La difesa di FA RE deduce: -violazione dell'art.500, commi 4 e 5, c.p.p., vizio di motivazione in relazione alla dedotta richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 6 La difesa deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da US e IN AL per la mancanza delle condizioni richieste dall'art. 500, comma 4, c.p.p.. La Corte di primo grado ha acquisito le predette dichiarazioni rese nel corso delle indagini, sulla base di elementi meramente presuntivi di tipo psicoanalitico che di fatto ipotzzano uno stato di intimidazione senza alcun riscontro obiettivo. La "provata condotta illecita" richiesta dall'art.111 della Costituzione, impone un accertamento incidentale ex quinto comma del citato art.500 volto ad acquisire elementi che, sebbene non debbono avere lo stesso spessore di una prova, possano consentire una verifica sull'operato del giudice circa l'acquisizione di verbali relativi a dichiarazioni non formate in contraddittorio. -violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, illogicità e contraddittorietà, in reazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo. La difesa ripercorre le ragioni per le quali la sentenza di primo grado - cui il giudice d'appello fa espresso rinvio quanto alla valutazione del complessivo quadro probatorio ha ritenuto che potesse essere affermata la responsabilità di RE in base a quanto riferito da SS US, appartenente allo stesso gruppo mafioso, e FE AL capo del clan rivale. Per il ricorrente, la circostanza che US conosceva RE perché tempo addietro erano stati arrestati insieme, non aggiunge nulla alla prova della partecipazione al delitto associativo. I fatti che US addebita a RE sono generici e privi di ogni riferimento temporale e non possono essere tali da rappresentare elementi di riscontro di carattere logico e rappresentativo. La difesa allega le dichiarazioni di US per dimostrarne la genericità e la di riferimento a condotte partecipative coeve ai fatti indicatimancanza nell'imputazione. Nonostante la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni di IN AL, la Corte d'appello, condividendo integralmente le conclusioni del primo giudice, ha ritenuto che le dichiarazioni di FE AL costituissero risconto a quanto riferito da US. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che si espressa sui зе 7 riscontri richiesti per dare consistenza probatoria ad altre chiamate in reità; riscontri che debbono essere rivolti a controllare l'elemento di prova fornito dal dichiarante su specifiche circostanze. Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente e non da conto di quale sia l'argomentazione logica e giuridica che possa far individua la dichiarazione di FE AL come riscontro esterno individualizzante. Pone in risalto il ricorrente che la Corte, in relazione ad altro episodio che si inserisce nell'ambito della stessa vicenda processuale, ha ritenuto AL non convincente, sottolineando un serie di riserve sulla genuinità della collaborazione. Sebbene possa ammettersi una valutazione frazionata, ci sono elementi che incido sulla attendibilità soggettiva del dichiarante che mettono in discussione la complessiva dichiarazione. La difesa rileva che le modalità della collaborazione e i tempi, rendono FE AL persona con una spiccata propensione a dire il falso. In conclusione, nessuna delle chiamate in reità o correità a carico di FA RE, in base agli esposti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, fornisce un riscontro individualizzante e specifico in ordine alla sua partecipazione all'associazione. -violazione dell'art.416 bis c.p. e difetto di motivazione. Per la difesa, gli elementi di prova, analizzato correttamente e complessivamente, non forniscono la prova dell'esistenza di una associazione mafiosa. Posti in rilevo gli elementi costitutivi per la configurazione del delitto associativi, si sottolinea la mancanza di prova dell'ipotizzata associazione, sotto il profilo strutturale, della mancanza degli elementi dell'assoggettamento dal quale deve promanare la forza intimidatrice dell'organizzazione criminale. La Corte d'appello, accertando acriticamente le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, non omette i considerare tali elementi e non tiene conto che non vi è stato mai un accertamento giudiziario passato in giudica sulla sussistenza dei due gruppi criminali. Manca la prova, in ogni caso, della partecipazione di RE all'associazione. Sebbene non vi debba essere una rituale affiliazione, è Q 8 necessario la prova rigorosa della condivisione degli scopi dell'organizzazione e della volontà di far parte della stessa allo scopo di realizzarli. -Vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, illogicità e contraddittorietà in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il diniego non si fonda su precisi parametri stabiliti dalla legge e riaffermati dalla giurisprudenza, ma è affidato a mere formule di stile prive di contenuto concreto.
3.3. La difesa di NI Lo CA deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e illogicità in relazione agli artt. 500, commi 3 e 4, 513 c.p.p. Illegittima è l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni di IN AL e SS US rese nel corso delle indagini, per la mancanza dei requisiti richiesti dal quarto comma dell'art. 500 c.p.p.. Ai fini dell'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini è necessario che il giudice accerti la sussistenza di una condotta illecita volta a intimidire il dichiarante;
condotta non accertata e meramente ipotizzata dal giudice del dibattimento. Non vi sono elementi che la ritrattazione di IN AL e SS US si dovuta a una delle ragioni indicate dal quarto comma del citato art.500 c.p.p. -violazione di legge, vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e illogicità in relazione agli artt. 192, comma 3 e 4 c.p.p. e 416 bis c.p.. Il giudice d'appello ha confermato acriticamente la decisione di primo grado, senza rispondere ai rilievi posti alla non corretta applicazione delle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.. La lunga disamina degli orientamenti giurisprudenziali non è affatto esaustiva per la risposta alle censure proposte, tenuto conto della sintetica motivazione a fondamento della decisione del giudice d'appello ed essenzialmente riferita a dichiarazioni provenienti da altri associati. Non è sufficiente una mera posizione di vertice per rendere attendibili chiamate in reità e correità, per la cui credibilità sono necessari riscontri intrinseci ed estrinseci. SQ Quanto a AL, la Corte d'appello per episodi diversi nell'ambito della stessa vicenda processuale, si espresso nel senso dell'inattendibilità delle dichiarazioni di FE AL, ponendo in rilievo serie perplessità sul valore accusatorio delle stesse, tanto da non ritenerlo meritevole dell'attenuante dell'art. 8 legge n. 203 del 1991.il primo dato da apprezzare, ad avviso del ricorrente, è il modo mediante quale il dichiarante ha appreso le informazioni, la linearità della sua collaborazione processuale e i suoi rapporti con gli accusati nonché l'assenza di smentite che emergono dagli atti. Sono tali elementi che mancano nelle motivazioni del giudice di primo grado e d'appello. Il ricorrente richiama la giurisprudenza i legittimità che più volte si è espressa sulle questioni relative alla verifiche di attendibilità. Si pone in rilievo che De UC è stato in altro processo, come ricordato dai giudici di merito, accusato da AL e US di un omicidio e poi assolto definitivamente con sentenza della Corte d'assise di Reggio Calabria;
circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto essere decisiva ai fini dell'attendibilità dei due dichiaranti. Al riguardo, si riportano alcuna affermazione della citata sentenza che smentiscono le dichiarazioni dei due odierni collaboratori. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.416 bis c.p. Per il ricorrente, mancano gli elementi strutturali per la configurazione del delitto associativo previsto dall'art. 416 bis c.p. La Corte d'appello ha omesso di considerare le risultanze processuali, nonostante l'ampio arco di tempo trascorso, non vi è alcuna predente statuizione giudiziale che affermi l'esistenza dei due gruppi contrapposti e in ogni caso del gruppo facente capo a Lo CA. L'assoluzione di e UC dall'omicidio Castano, con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, è l'unico precedente che esclude ogni coinvolgimento di De UC nel sodalizio criminoso oggetto dell'imputazione. -violazione di legge e mancanza di motivazione sul diniego delle attenuati generiche. Non sono stati espressamente indicati i parametri in base ai quali è stata esclusa l'applicazione delle attenuanti generiche e comunque determinata la 10 pena inflitta a De UC.
3.4.FE AL propone ricorso personalmente e deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà La sentenza impugnata, con motivazione illogica e contraddittoria ha confermato il diniego del giudice di primo grado all'applicazione dell'attenuante prevista per i collaboratori di giustizia dall'art.8 del d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n.203 del 1991. Si pone in rilevo che l'esistenza di elementi a carico degli altri imputati | momento del rinvio a giudizio non può elidere il notevole contributo fornito all'accertamento dei fatti oggetto di imputazione, tenuto conto che le motivazioni di entrambe le decisioni di merito fanno chiaro riferimento al ruolo di vertice di FE AL e alla decisività delle dichiarazioni rese, considerate primario riscontro dal giudice di primo grado, che tra l'atro ha definito "lineare e corretta", oltre che attendibile la ricostruzione dei fatti. Per gli episodi omicidiari, il giudice di primo grado ha posto in rilievo il notevole contributo di "novità" reso da FE AL alla conoscenza dei fatti e al movente dei due gravi episodi. La conclusione cui è giunto il giudice d'appello contraddice tali specifiche e significative circostanze, giungendo a una affermazione che si pone in contrasto con quanto accertato dal giudice di primo grado circa la genuinità e linearità delle dichiarazioni rese da FE AL. Non è stato considerato dalla sentenza impugnata che a FE AL è stata riconosciuta, in tutti gli altri processi in cui ha reso dichiarazioni, l'attenuante prevista dal richiamato articolo 8 della legge n.203 del 1991. Nel presente processo, per la ricostruzione del tentato omicidio US e dell'omicidio ND e della struttura dei due sodalizi criminosi, è la stessa Corte d'appello che riconosce il decisivo contributo di FE AL, come elemento di riscontro a quanto da altri dichiarato.
3.5.La difesa di UG AL deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64, 65, 11 191,500, comma 4, 513, 514, 526 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione;
nullità della sentenza per violazione dei criteri dell'istruzione dibattimentale di primo grado;
nullità della sentenza per l'erronea valutazione degli elementi prova. Con i motivi d'appello si è dedotta, come già avvenuto nel corso de giudizio di primo grado, la violazione degli atti dell'incidente probatorio per non avere informato IN AL della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni in quanto congiunto degli altri imputati. Si è altresì dedotto la violazione ex art. 415 bis c.p.p del deposito dei verbali delle dichiarazioni rese da TA EL, La OC AN e RA TO nonché la mancata contestazione, per gli effetti previsti dai citati artt.64 e 65 c.p.p., degli elementi di prova e delle relative fonti e la violazione del diritto di difesa anche con rifermento all'art.111 della Costituzione, per avere il pubblico ministero proceduto alla redazione dei verbali in forma riassuntiva. Ulteriore violazione si realizzata con l'utilizzo dei verbali delle dichiarazioni rese da IN AL e SS US, come contestati in sede di incidente probatorio. Inutilizzabili dei verbali per contestare i contrasti con il verbale riassuntivo. Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IN AL, SS US, nonché di IN e MA RR acquisite al dibattimento non ricorrendo gli elementi concreti per ritenere i suddetti testimoni fossero stati sottoposti ad atti di intimidazione ovvero a promessa di danaro o altra utilità. Per le violazioni dedotte la sentenza della Corte d'appello di Messina dovrebbe essere ritenuta inutiliter data. Con riferimento a tali censure, la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla per mancanza di motivazione. Il ricorrente deduce la palese violazione dell'art.500, comma 4, c.p.p. per avere utilizzato dichiarazioni rese nel corso delle indagini senza precisare le ragioni per le quali ricorrevano i presupposti richiesti dalla legge. -violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell'inosservanza dei criteri previsti per la valutazione della prova ex art.192 c.p.p. e della violazione del dovere di motivare;
vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, illogicità e contraddittorietà; violazione di legge in relazione al 12 mancato dovere di esaminare tutti gli elementi di prova acquisiti;
travisamento del fatto e della prova nella parte in cui è stata ritenuta la partecipazione di UG AL al sodalizio criminoso. Sono stati utilizzate le chiamate in reità e correità senza tenere conto che a) FE AL - tra l'altro detenuto in regime ex art.41 bis ord. pen. e impedito ad avere qualsiasi conoscenza dei fatti indicava solo genericamente l'odierni ricorrente, tra i propri asseriti sodali;
b) IN AL si era allontanato dal gruppo del fratello FE nel 1998; c) le confessioni di SS US non avrebbero alcuna valore probatorio nei confronti dell'odierno ricorrente. Ciononostante, la Corte d'appello ha confermato la condanna, omettendo, come già posto in rilievo nella sentenza di primo grado, di valutare correttamente le dichiarazioni di IN e FE AL: quest'ultimo ha reso le proprie dichiarazioni esclusivamente per fine utilitaristico;
mentre, IN AL ha reso dichiarazioni poco attendibili e da valutare con cautela. Gli elementi posti a fondamento della condanna di UG AL, ad avviso della difesa, sono assolutamente insignificanti e generici. Non è stato affatto considerata la mancata contestazione di reati fine dell'associazione. -violazione di legge con riferimento all'art. 133 c.p. La difesa rileva che la pena inflitta è eccessiva rispetto alle condotte per le quali vi è stata condanna e non vi erano ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche.
3.6. I difensori di MA AL deducono: vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità nella parte in cui la Corte ha affermato la responsabilità di MA AL per il tentato omicidio di SS US. La difesa pone in rilevo che l'affermazione di responsabilità è fondata dalle dichiarazioni di SS US, riscontrate da quelle di FE AL, senza considerare che US rivestiva anche la posizione di persona offesa dal reato e, pertanto, le sue di dichiarazioni avrebbero dovute essere non solo valutate secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p., ma anche con molta "cautela". In tale contesto avrebbe dovuto assumere importanza il fatto che le 13 dichiarazioni sono state rese nel corso delle indagini preliminari e non confermate in contraddittorio. Peraltro, non si è tenuto conto che US riteneva AL un nemico, esistendo tra i due motivi di astio e rancore;
per tali ragioni, la stessa Corte non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di US sul coinvolgimento di MA AL nell'omicidio di IC ND. Quanto alle dichiarazioni di FE AL, la difesa rileva la mancanza del requisito dell'originalità, poiché le stesse sono state rese solo nel corso del dibattimento. Del resto, è la stessa Corte che, nel negare l'attenuate della collaborazione, qualifica in tal modo le dichiarazioni di FE AL Non vi è stata alcun argomento volto a risolvere I contrasto sul nucleo essenziale del ruolo avuto da MA AL circa le modalità esecutive del reato. Si pone in rilevo la mancata considerazione di quanto riferito da IN AL, il quale ha indicato persone diverse dal fratello MA. La valutazione del quadro probatorio non è sta completa rispetto all'ipotesi d'accusa, in quanto è stata esclusa aprioristicamente una diversa versione, ritenendola di scarso rilievo. Anche il riferimento alla causale, come riscontro individualizzante, è errato poiché la stessa va verificata non in relazione a un "gruppo", ma alla singola persona che compie il fatto, solo in tal modo può caratterizzarsi come "individualizzante". -vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, nella parte in cui la Corte ha ritenuto responsabile MA AL del delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso. Per la difesa, è palese il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una associazione mafiosa nonché sulla partecipazione a essa di MA AL. E' stato omessa ogni verifica degli elementi costitutivi del delitto associativo. Non può desumersi nulla dalla commissione dei singoli delitti, in considerazione del vincolo famigliare che lega i vari imputati e della causale dei delitti.
3.6.1.La difesa ha presentato motivi aggiunti e memoria difensiva, con la quale insiste sulla fondatezza del ricorso e rileva Q 14 -violazione dell'art.500, comma 4, c.p.p. per quanto riguarda l'acquisizione delle dichiarazioni rese da IN AL e SS US rese nel corso delle indagini;
dichiarazioni, da entrambi non confermate in sede di incidente probatorio. Ad avviso del ricorrente non vi sono ragioni per ritenere che vi sia stata una reale intimidazione, poiché il giudice d'appello fa riferimento al contesto sociale che si caratterizza per un endemica condizione volta a privilegiare scelte opportunistiche. Non vi, come richiesto dalla legge, alcun riferimento a concrete intimidazioni. Non son state affatto considerate le ragioni della ritrattazioni e le giustificazioni di SS US e di IN AL: l'uno, sottolineando il propria posizione di persona offesa e, l'altro, facendo riferimento alla sua estraneità al cotesto associati, alla suo stato di tossicodipendenza e al rapporto di contrasto con gli altri fratelli. -vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e violazione dell'art.192 c.p.p. in relazione alla partecipazione al tentato omicidio di SS US. Si sottolinea l'insufficienza della motivazione con la quale MA AL è coinvolto nel tentato omicidio. Una motivazione sintetica e priva di concretezza e che riproduce gli stessi vizi di quella posta a fondamento della decisione di primo grado. Si pone in rilevo che AN AL è stato chiamato in correità dal fratello FE, ma non si considera la versione riferita da SS US nonché quanto riferito da IN AL circa l'estraneità del fratello MA a tale delitto. La difesa sottolinea la diversità dei ruoli attribuiti dai collaboratori ad MA AL: nella sentenza di primo grado si fa riferimento alla possibile assenza di MA AL dal luogo dell'omicidio, senza tenere conto delle diversità dei contenuti delle tre dichiarazioni: la versione di FE AL è quella che il fratello MA avrebbe svolto il ruolo di autista del mezzo con il quale sarebbe stato commesso il reato;
mentre la versione di US è diversa nel senso che MA AL sarebbe stato l'autore del tentato omicidio;
IN AL, esclude il coinvolgimento del fratello MA nel tentato omicidio di US. Nelle due sentenze non è risolta la questione e il giudice d'appello non ha considerato i rilevi mossi con l'impugnazione alle divergenze evidenziate. Nella sentenza di primo grado, che accredita in parte la versione di US, si esprime indifferenza rispetto alla circostanza che MA AL sarebbe stato visto sul luogo dell'omicidio il giorno precedente;
ulteriore indice, quest'ultimo, di una 15 valutazione contraddittoria cui si aggiunge che gli ordini del capo, FE AL, non possono essere contravvenuti e poi si afferma il contrario, attribuendo un diverso ruolo ad MA AL. Anche il mancato coinvolgimento di tale RI nel tentato omicidio, nonostante fosse stato indicato da US. Peraltro, la ritenuta attendibilità di FE AL è in contraddizione con il mancato riconoscimento dell'attenuate dell'art. 8 della legge 1991 n. 203. -violazione di legge in relazione all'art.416 bis c.p. e vizio di motivazione sul reato associativo. La difesa ribadisce quanto sostenuto con i motivi di ricorso circa la mancanza di motivazione nella sentenza di appello che rinvia integralmente alla sentenza di primo grado la cui ricostruzione appare illogica e anomalo sotto il profilo della esistenza di una duplice struttura associativa, facente capo sempre a FE AL. Ad avviso della difesa, il percorso argomentativo si caratterizza per illogicità là dove si accredita la versione che l'associazione era finalizzata a commettere estorsioni, senza poi verificare le sussistenza di tali reati con l'argomento che si tratta di fatti estranei al processo. MA AL è coinvolto nella struttura associativa solo perché fratello dei AL e per chiarine la posizione si rinvia a quanto esposto per UG AL.
3.7.La difesa di ES IN con ricorso pressoché speculare a quello proposto per FA RE deduce: -violazione dell'art.500, commi 4 e 5, c.p.p., vizio di motivazione in relazione alla dedotta richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La difesa deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da US e IN AL per la mancanza delle condizioni richieste dall'art. 500, comma 4, c.p.p.. La Corte di primo grado ha acquisito le predette dichiarazioni rese nel corso delle indagini, sulla base di elementi meramente presuntivi di tipo psicoanalitico che di fatto ipotzzano uno stato di intimidazione senza alcun riscontro obiettivo. La "provata condotta illecita" richiesta dall'art.111 della Costituzione, impone un accertamento incidentale ex quinto comma del citato art.500 volto ad acquisire elementi che, sebbene non debbono avere lo stesso spessore di una prova, possano consentire una verifica sull'operato del giudice circa l'acquisizione di verbali relativi a dichiarazioni non formate in contraddittorio. -violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., violazione di legge e vizio di R 16 motivazione, sotto il profilo della mancanza, illogicità e contraddittorietà, in reazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo. La difesa ripercorre le ragioni per le quali la sentenza di primo grado - cui il giudice d'appello fa espresso rinvio quanto alla valutazione del complessivo quadro probatorio ha ritenuto che potesse essere affermata la responsabilità di For IN in base a quanto riferito FE AL capo del gruppo di appartenenza, legato essenzialmente da vincoli di carattere famigliari. Il riscontro a tale chiamata in reità è per la Corte SS US I fatti che AL attribuisce a IN sono generici e privi di ogni riferimento temporale e non possono essere tali da rappresentare elementi di riscontro di carattere logico e rappresentativo. Anche quanto riferito da US, appartenente al clan rivelale, non ha alcun carattere di specificità. La difesa allega le dichiarazioni di FE AL per dimostrarne la genericità e la mancanza di riferimento a condotte partecipative coeve ai fatti indicati nell'imputazione. Peraltro, FE AL non ha mai riferito che IN fosse un affiliato al clan;
anzi dal verbale dell'esame di FE AL non solo risulta che egli non ha mai avuto conoscenza di un affiliazione di IN, ma ha manifestato la sua espressa opposizione di utilizzare appartenenti alle forze dell'ordine. Nonostante la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni di IN AL, la Corte d'appello, condividendo integralmente le conclusioni del primo giudice, ha ritenuto che le dichiarazioni di FE AL costituissero risconto a quanto riferito da US. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che si espressa sui riscontri richiesti per dare consistenza probatoria ad altre chiamate in reità; riscontri che debbono essere rivolti a controllare l'elemento di prova fornito dal dichiarante su specifiche circostanze. Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente e non da conto di quale sia l'argomentazione logica e giuridica circa l'esistenza di riscontri esterni individualizzante. Pone in risalto il ricorrente che la Corte, in relazione ad altro episodio che si inserisce nell'ambito della stessa vicenda processuale, ha ritenuto AL non convincente, sottolineando un serie di riserve sulla genuinità della collaborazione. Sebbene possa ammettersi una valutazione frazionata, ci sono 17 elementi che incidono sulla attendibilità soggettiva del dichiarante che mettono in discussione la complessiva dichiarazione. La difesa rileva che nessuna delle chiamate in reità e correità a carico di IN, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza, può considerarsi un riscontro individualizzante e specifico in ordine alla sua partecipazione al reato associativo. Quanto al vicolo di natura famigliare che caratterizza il gruppo AL,la difesa rileva che si tratta di affermazione generica e priva di ogni supporto probatorio. Peraltro, NA AL - zio della moglie di IN e come tale è da considerare un parente acquisito è totalmente fuori dalle dinamiche - associative e privo di ogni collegamento con il gruppo capeggiato da FE AL. -violazione dell'art. 416 bis c.p. e difetto di motivazione. ePer la difesa, gli elementi di prova, analizzato correttamente complessivamente, non forniscono la prova dell'esistenza di una associazione mafiosa. Posti in rilevo gli elementi costitutivi per la configurazione del delitto associativi, si sottolinea la mancanza di prova dell'ipotizzata associazione, sotto il profilo strutturale, della mancanza degli elementi dell'assoggettamento dal quale deve promanare la forza intimidatrice dell'organizzazione criminale. La Corte d'appello, accertando acriticamente le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, non omette i considerare tali elementi e non tiene conto che non vi è stato mai un accertamento giudiziario passato in giudica sulla sussistenza dei due gruppi criminali. Manca la prova, in ogni caso, della partecipazione di IN all'associazione. Sebbene non vi debba essere una rituale affiliazione, è necessario la prova rigorosa della condivisione degli scopi dell'organizzazione e della volontà di far parte della stessa allo scopo di realizzarli. -Vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, illogicità e contraddittorietà in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. са 18 Il diniego non si fonda su precisi parametri stabiliti dalla legge e riaffermati dalla giurisprudenza, ma è affidato a mere formule di stile prive di contenuto concreto.
3.8.L' avvocato ES Traclò, difensore di CO NO deduce: -Violazione dell'art.500, commi 4 e 5, c.p.p. e vizio di motivazione. Illegittima l'utilizzo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da IN AL e SS US, mancando le condizioni richieste dal citato quarto comma dell'art.500 c.p.p. -violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p., vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà in relazione alla affermazione di responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa. La motivazione su cui si fonda l'affermazione di responsabilità - riprodotta in ricorso-è generica e richiama gli argomenti della sentenza di primo grado. La motivazione per relationem è ammessa a condizione che vi siano anche risposte specifiche alle censure proposte avverso la sentenza di primo grado;
censure riguardanti l'attendibilità di IN AL, la tardività delle dichiarazioni rese da FE AL, rese nel corso del dibattimento e mancati delle condizioni richieste dal terzo comma dell'art.192 c.p.p..Non si tiene conto che la descrizione delle fattezze fisiche di NO sono dovute alla circostanza che FE AL, già in carcere per altro, si è incontrato in carcere con NO subito dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Per la difesa le dichiarazioni Di SS US e di AL FE non sono significative e non forniscono elementi che possano dare conto di una condotta di partecipazione di NO. La Corte d'appello avrebbe dovuto riesaminare il quadro probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, tenuto conto che le dichiarazioni di FE AL sono prive di ogni credibilità e quelle di US sono da considerare de relato. -Vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il diniego non si fonda su precisi parametri stabiliti dalla legge e riaffermati dalla giurisprudenza, ma è affidato a mere formule di stile prive di contenuto concreto.
3.8.1.L'avvocato PP Amendolia, secondo difensore di NO, deduce: 19 -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64, 65, 191,500, comma 4, 513, 514, 526 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione;
nullità della sentenza per violazione dei criteri dell'istruzione dibattimentale di primo grado;
nullità della sentenza per l'erronea valutazione degli elementi prova. Con i motivi d'appello si è dedotta, come già avvenuto nel corso de giudizio di primo grado, la violazione degli atti dell'incidente probatorio per non avere informato IN AL della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni in quanto congiunto degli altri imputati. Si è altresì dedotto la violazione ex art. 415 bis c.p.p del deposito dei verbali delle dichiarazioni rese da TA EL, La OC AN e RA TO nonché la mancata contestazione, per gli effetti previsti dai citati artt.64 e 65 c.p.p., degli elementi di prova e delle relative fonti e la violazione del diritto di difesa anche con rifermento all'art. 111 della Costituzione, per avere il pubblico ministero proceduto alla redazione dei verbali in forma riassuntiva. Ulteriore violazione si è realizzata con l'utilizzo dei verbali delle dichiarazioni rese da IN AL e SS US, come contestati in sede di incidente probatorio. Inutilizzabilità dei verbali per contestare i contrasti con il verbale riassuntivo. Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IN AL, SS US, e IN e MA RR acquisite al dibattimento non ricorrendo gli elementi concreti per ritenere i suddetti testimoni fossero stati sottoposti ad atti di intimidazione ovvero a promessa di danaro o altra utilità. Per le violazioni dedotte la sentenza della Corte d'appello di Messina dovrebbe essere ritenuta inutiliter data. Con riferimento a tali censure, la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla per mancanza di motivazione. Il ricorrente deduce la palese violazione dell'art.500, comma 4, c.p.p. per avere utilizzato dichiarazioni rese nel corso delle indagini senza precisare le ragioni per le quali ricorrevano i presupposti richiesti dalla legge. -violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell'inosservanza dei criteri previsti per la valutazione della prova ex art.192 c.p.p. e della violazione del dovere di motivare;
vizio di motivazione sotto il profilo della 2 020 mancanza, illogicità e contraddittorietà; violazione di legge in relazione al mancato dovere di esaminare tutti gli elementi di prova acquisiti;
travisamento del fatto e della prova nella parte in cui è stata ritenuta la partecipazione di UG AL al sodalizio criminoso. Sono state utilizzate le chiamate in reità e correità senza tenere conto che a) FE AL tra l'altro detenuto e impedito ad avere qualsiasi conoscenza dei fatti -indicava solo genericamente l'odierno ricorrente, tra i propri asseriti sodali;
b) IN AL si era allontanato dal gruppo del fratello FE nel 1998; c) le confessioni di SS US non avrebbero alcuna valore probatorio nei confronti dell'odierno ricorrente. Ciononostante, la Corte d'appello ha confermato la condanna, omettendo, come già posto in rilievo nella sentenza di primo grado, di valutare correttamente le dichiarazioni di IN e FE AL: quest'ultimo ha reso le proprie dichiarazioni esclusivamente per fine utilitaristico;
mentre, IN AL ha reso dichiarazioni poco attendibili e da valutare con cautela. Gli elementi posti a fondamento della condanna di CO NO, ad avviso della difesa, sono assolutamente insignificanti e generici. Non è stato affatto considerata la mancata contestazione di reati fine dell'associazione. -violazione di legge con riferimento all'art. 133 c.p. La difesa rileva che la pena inflitta è eccessiva rispetto alle condotte per le quali vi è stata condanna e non vi erano ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche.
3.9. La difesa di IN RO deduce: -violazione dell'art.416 bis c.p., vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità della sentenza impugnata là dove a recepito acriticamente la decisione di primo grado. -sotto il profilo processuale di deduce la violazione degli artt.526, 500, comma 4, e 513 c.p.p.. La sentenza impugnata recepisce le motivazione del giudice di primo grado per giustificare il rigetto dell'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da IN AL e SS US, senza affrontare le questioni poste con l'appello. Si è in presenza di una motivazione apparente che non consente di са 21 comprendere quale inquinamento probatorio abbia potuto giustificare l'applicabilità dell'ar.500, comma 4, c.p.p.. Nel merito, la difesa deduce che la Corte di merito, nonostante abbia enunciato correttamente i principi stabiliti dal'art. 192, commi 2, 3, 4 c.p.p., non ha pii correttamente applicato tali regole di valutazioni. Non è sufficiente il controllo di credibilità soggettiva e oggettiva delle accuse, ma è richiesto che vi siano elementi di riscontro che confermino la credibilità del dichiarante. Con il ricorso si chiede che la Corte di legittimità compia una verifica dell'intero apparato argomentativo su cui si fonda il giudizio espresso dalla Corte d'assise d'appello, soprattutto in considerazione del'assoluzione adottata per l'omicidio ND. Nessuna delle dichiarazioni rese dai chiamanti in reità e correità - IN AL, FE AL e SS US offre una prova appagante sulla - quale fondare l'affermazione di responsabilità per la condotta tipica di partecipazione. -mancanza di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche, fondata esclusivamente sulla gravità delle condotte associative, senza tenere conto della personalità dei soggetti, del loro passato. Vi è una palese violazione degli artt.62 bis e 133 c.p. che impongono l'obbligo di motivazione nell'ipotesi di rigetto. Non si è tenuto conto dei motivi di appello, con i quali sono stati posti in rilievo le ragioni per l'applicazione delle attenuati generiche, tra le quali l'incesuratezza e la mancanza di carichi pendenti. Essendo stata inflitta la pena dell'ergastolo in primo grado per l'omicidio ND, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare nuovamente la sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 133 c.p.. 3.10. La difesa di IC IN deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.416 bis c.p.. La Corte d'appello, con espresso rinvio alla decisione di primo grado, non motiva affatto sulla posizione di IN in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, ritenendo semplicemente che la responsabilità è essenzialmente fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori FE AL e IN AL e SS US. L'esame delle dichiarazioni dei tre collaboratori non manifesta coerenza, e precisione richiesta per essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Nel ricorso si riproduco le dichiarazioni di US, per sottolineare che le 22 stesse non possono avere alcun valore probatorio;
US avrebbe, ad avviso della difesa, più volte affermato di conoscere IC IN. La Corte d'appello non si esprime al riguardo e non si esprime anche sulla dedotta superficialità, dovuto alla mancanza di chiarezza e univocità, delle dichiarazioni di FE AL. Non vi è stata alcuna valutazione estrinseca e intrinseca dell'attendibilità di FE AL che, per quanto riguarda la organizzazione della struttura associativa, fa riferimento alla fine dell'anno 1992, epoca in cui IC IN, nato il [...], aveva solo tredici anni. Si riassumono le dichiarazioni di FE AL nei confronti di IN, da lui indicati quale esecutore dell'omicidio di IC ND e del tentato omicidio di SS US, reati dai quali è stato assolto. Le dichiarazioni di AL non sono state ritenute attendibili, sebbene egli fosse il capo dell'associazione mafiosa. Quanto alla posizione di IN nell'ambito della struttura associativa, AL riferisce che si occupava di droga, estorsioni e rapine;
reati, pone in rilievo la difesa, mai contestati. IN AL smentisce tali affermazioni, escludendo che IN si occupato di fatti di sangue e, peraltro, riferisce di non essere a conoscenza di reati di rapina commessi dal gruppo capeggiato dal fratello. Sono riportate le dichiarazioni del collaboratore per dimostrane la superficialità e poi per far rilevare che Le dichiarazioni di IN AL non hanno alcun valor, in quanto è uscito dal gruppo nel 1998 e, pertanto, non può conoscere vicende alle quali non ha partecipato, quali la ripartizione dei compiti tra gli associati. Si è presenza, al più, di conoscenza indiretta priva valore probatorio. Per la difesa, non vi è alcun elemento che definisce la condotta di partecipazione di IN all'associazione, né tantomeno non vi è prova dell'attualità del contributo. -mancata concessone delle attenuanti generiche, per l'asserita gravità dei fatti e per la sussistenza dell'aggravate della disponibilità di armi. Motivazione priva di ogni consistenza giuridica per IN, mancando elementi che possano consentire la valutazione della condotta, che dalle risultanze processuali non appare avere alcuna concretezza e non si comprende quale sia stata. - l'assoluzione dalla partecipazione al tentato omicidio di US e all'omicidio di ND, avrebbe dovuto comportare che l'ipotetica partecipazione al reato associativo non potesse più essere ancora al gennaio 2000 e, pertanto, il reato di partecipazione sarebbe stato commesso nel 1995, anno nel quale IN era : 23 minorenne. Ne discende che il processo avrebbe dovuto essere trasmesso al Tribunale per i minori.
3.11. La difesa di PP LE e deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, in relazione all'affermazione di responsabilità dei reati di alterazione di arma e di ricettazione. La sentenza impugnata appare priva di motivazione e non consente di comprendere le ragioni per le quali sono stati rigettati i motivi proposti con l'impugnazione. Non è assolutamente vero che LE sia stato colto in fragranza di reato e con i motivo d'appello si poneva in discussione la decisione del giudice di primo grado. La motivazione del giudice d'appello non può considerarsi per realtionem e per queste ragioni si deduce la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Non vi è alcuna motivazione sulla conferma del diniego delle attenuanti generiche. Le cesure proposte con l'impugnazione avrebbero dovuto comportare un obbligo di motivazione del giudice d'appello. Considerato in diritto 1.Un primo profilo pressoché comune a tutti i ricorsi ha a oggetto la tecnica di redazione della motivazione della sentenza impugnata. Con specifiche censure o argomentazioni dialettiche, quasi tutti i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 lett. e), in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 lett. e), e 597 c.p.p. per difetto assoluto di motivazione, poiché la sentenza impugnata avrebbe riprodotto integralmente la motivazione del primo giudice, trascurando del tutto di rispondere alle doglianze posto con l'atto di impugnazione. Tale posizione, articolata su argomenti pressoché comuni, è priva di giuridico fondamento. Senza evocare i principi di carattere generale oramai jus receptum in tema di motivazione per relationem della sentenza d'appello, nel nostro caso è da escludere che la Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo imposto dall'art. 597, comma 1, del codice di rito di decidere le questioni poste con l'atto di impugnazione e di rendere "concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto" posti a fondamento della propria la decisione. са 24 Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che il giudice d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dall'appellante là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla "ratio decidendi", anche agli elementi di prova ed alla valutazione ad essi data. In tal modo, è stata operata una scelta su punti dotati di tale consistenza probatoria da essere così prevalenti e assorbenti da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. In realtà, non si è in presenza di una motivazione "per relationem", allorché il giudice d'appello abbia ripercorso -come è l'iter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti avvenuto nel nostro caso pur se per alcuni aspetti in termini sintetici - per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione di ciascun episodio e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali. Non può, dunque, che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (ex plurimis, Sez. III, 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, n. 13926; Sez. II, 10 gennaio 2007, dep. 8 febbraio 2007, n. 5606; Sez. VI, 20 gennaio 2003, dep. 13 marzo 2003, n. 11878). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (In tal senso, Sez. II, 10 novembre 2000, dep. 2 aprile 2001, n. 13151; Sez. VI, 14 giugno 2004, dep. 14 25 luglio 2004, n. 31080; Sez. IV, 17 settembre 2008, dep. 14 ottobre 2008, n. 38824). Insomma, la Corte territoriale si è attenuta con rigore a questa regula juris ed ha ricostruito i singoli episodi - riportati in narrativa con propri argomenti e specifiche ricostruzione anche là dove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunti, in tal modo dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali, convincenti ed esatti i sillogismi giustificativi sviluppati nella prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento. Non è da revocare in dubbio che vi sia stata una sinergia valutativa da parte delle due decisioni e, nel cui ambito, la sentenza d'appello ha avuto un ruolo determinante e ha operato una ulteriore selezioni delle posizioni degli imputati indicati dai collaboratori in relazione ai due episodi, il tentato omicidio di massimo US e l'omicidio di IC US, pervenendo poi alla conclusione che, per mancanza di riscontri, le sole parola di FE AL, pur conservando un'intrinseca attendibilità, non hanno trovato specifico riscontro in quanto riferito da altri chiamanti in reità e correità. Una analisi e un'elaborazione finale che consente di affermare che il percorso valutativo da parte del giudice d'appello pur se sintetizzato in alcuni passaggi con rinvio alla decisione di primo grado - ha avuto una sua specifica autonomia, selezionando i punti della decisione rispetto ai quali le censure degli appellanti erano da ritenere fondate. In realtà, il giudice d'appello ha analiticamente ripercorso l'iter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti, come é avvenuto nel nostro caso, per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione di ciascun episodio e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali. In conclusione, le censure con le quali si prospetta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sono infondate, poiché il giudice d'appello, mediante il rinvio per relationem alla decisioni di primo grado in parte qua là dove non ha ritenuto di accogliere i motivi d'appello proposti e di - condividere appieno le scelte valutative del giudice di primo grado - costituisce una corretta tecnica di motivazione. Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado effettuata anche in base all'ampie articolato percorso argomentativo della decisione di primo grado - rende evidente che il giudice 25 26 d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dall'appellante là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla ratio decidendi, anche agli elementi di prova ed alla valutazione ad essi data. In tal modo, é stata operata una scelta su punti dotati di tale consistenza probatoria da essere così prevalenti e assorbenti da rendere superflua ogni ulteriore considerazione.
2. I SS US, FA RE, NI Lo CA, FE AL, UG AL, MA AL, ES IN, CO OS, IN RO, IN IC e PP LE ricorrenti ripropongono questioni di diritto e di merito già risolte correttamente dalla Corte d'assise d'appello, anche in base agli argomenti della decisione di primo grado, là dove integralmente condivisi. Il quadro probatorio, su cui si fonda la sentenza impugnata, è costituito essenzialmente dalle chiamate in reità e correità di FE AL, IN AL e SS US. risolta con argomenti2.1.Una prima, preliminare questione da esaminare giuridici corretti da entrambi i giudici di merito è quella relativa all' utilizzo delle dichiarazioni rese da SS US e IN AL nel corso delle indagini e poi ritrattakin sede di incidente probatorio;
circostanza quest'ultima che ha indotto la Corte di primo grado ad accogliere la richiesta del pubblico ministero di acquisire verbali di quanto riferito in precedenza dai due dichiaranti, poiché la ritrattazione è stata determinata da intimidazioni, la cui intensità è stato aggetto di specifica trattazione dal giudice di primo grado, sintetizzate dalla Corte d'appello che ha del tutto condiviso le conclusioni raggiunte. La sentenza di primo grado descrive (cfr.pp.28, 29, 30 e 32) al di là delle ragioni di carattere socio-ambientatali che in entrambe le sentenze sono state oggetto di riflessione specifici elementi, quali: - le conversazioni intercettate dei parenti di US;
le dichiarazioni di MA RR e di suo padre IN RR, rese nell'immediatezza del fatti e anche se poi ritrattate, relative a un singolare episodio di sequestro di persona durato poche ore;
sequestro avvenuto per errore poiché la vittima designata avrebbe dovuto essere PA VI, moglie di IN AL;
si precisa in sentenza che la ritrattazione appare del tutto inverosimile, poiché poco chiare le ragioni dell'asserita falsità; 27 le dichiarazioni di FE AL il quale ha riferito di intimidazioni nei confronti di US e di IN AL. non da ultimo, le considerazioni della Corte di meriti circa la improvvisa ritrattazione delle dichiarazioni in precedenza rese al pubblico ministero;
ritrattazione priva di ogni ragionevole e plausibile spiegazione. In conclusione, un insieme di elementi che vanno al di là delle vaghe congetture e semplici sospetti e che, come correttamente affermato dai giudici di merito, costituiscono indici sintomatici "concreti" di una intimidazione subita dai due dichiaranti. Questa Corte si è espressa nel senso che ai fini dell'accertamento dell'inquinamento probatorio che legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste la previsione di - cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. richiede la sussistenza di elementi concreti per ritenere che il dichiarante sia stato sottoposto a pressioni;
tuttavia, nulla vieta che detti elementi siano tratti dall'atteggiamento assunto nel corso della deposizione, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione. Pertanto è sufficiente che il giudice di merito dia conto di una situazione complessiva "sintomatica di pressioni esterne" che può essere costituita anche da una "versione radicalmente difforme rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa agli inquirenti" non altrimenti spiegabile se non con intimidazioni atte a determinarle ad un atteggiamento di totale reticenza ( Sez. V,2 dicembre 2001, dep. 27 aprile 2012, n. 16055). In conclusione, il Collego ritenete del tutto legittima l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni di SS US e di IN AL.
3. Ulteriore questione, oggetto di censura di contenuti pressoché analoghi da parte dei ricorrenti, è quella delle regole di valutazione delle chiamate in correità e reità che costituiscono il nucleo centrale, oltre al riscontro offerto dalle prime attività investigative su entrambi i gravi episodi che hanno connotato l'attività del gruppo "AL", posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Corretti, per la loro specificità e aderenza alla concrete vicende, i principi enunciati nella sentenza di primo grado e condivisi dalla Corte d'appello che ha poi ridimensionato le posizioni di alcuni imputati, dopo la verifica di riscontri di attendibilità alle dichiarazioni di FE AL hanno fornito un notevole contributo per la ricostruzione complessiva dei fatti. Chiamate in correità che la Corte d'appello, nel condividere e fare propri gli approdi cui è pervenuto il giudice di primo grado, ha ripercorso unitamente ai а 28 1 singoli riscontri costituiti dalle dichiarazioni degli altri dichiaranti e dagli elementi emersi negli atti d'indagine logicamente collegabili alle circostanze poi riferite dichiaranti attraverso i quali, in reciproca sinergia, prendevano corpo le causali, le dinamiche, i significati di quanto acquisito nel corso delle indagini di polizia. In particolare, gli elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati sono costituiti, come si legge nella sentenza impugnata, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FE AL, capo dell'omonimo gruppo, IN AL e SS US. Una prima fondamentale analisi ha oggetto l'attendibilità intrinseca dei tre dichiaranti;
attendibilità giustificata, rileva la Corte di merito, da quanto descritto specificamente nella sentenza del Tribunale e, in particolare, dal fatto che, al di là dell'indiscutibile convenienza per i benefici riconosciuti sotto il profilo sostanziale e penitenziario e delle pur esistenti e verificate divergenze su singoli particolari, i tre dichiaranti sono stati intrinsecamente ritenuti attendibili e estrinsecamente, là dove il narrato ha avuto reciproco riscontro cfr. p. 8 ss della sentenza di appello).L'attendibilità intrinseca di FE AL, come già sintetizzato in narrativa, è stata oggetto di specifica analisi ed è stata positivamente avvalorata, anzitutto dall'assorbente considerazione che egli, quale capo dell'omonimo "clan", non ha avuto alcuna esitazione a fornire determinanti chiamate in correità del propri fratelli, con i quali non è emerso alcun sentimento di rancore o in ogni caso di contrasto che potesse renderle non credibili, e a descrivere le attività criminose del suo "gruppo" e il movente dei due gravi fatti omicidiari in danno di US e ND che connotano i due "gruppi" come strutture di stampo mafioso volte a controllare il territorio nel cui ambito si svolgevano le rispettive attività criminose;
fatti omicidiari che hanno intensificato l'attività investigativa e le indagini di polizia giudiziaria dalle quali poi sono emersi ulteriori elementi di riscontro alle già importanti dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia. Sintesi che racchiude il giudizio di merito sviluppato nelle due sentenze dapprima in relazione a ciascuno degli episodi realizzati e poi in un'analisi complessiva delle condotte criminose che hanno caratterizzato la partecipazione ai gruppi mafioso, ricostruzione integralmente condivisa dal giudice d'appello che, in tal modo ha implicitamente respinto le diverse letture e ricostruzioni proposte dagli interessati. In tal modo descritte le questione esaminate e risolte da entrambi i giudici della cognizione, va posto in risalto che trattasi di profili da ricondurre entrambi nell'ambito del vizio di motivazione, rispetto ai quali occorre ribadire che il terzo comma dell'art. 192 del codice di rito non introduce una deroga all'ambito del со 29 " libero convincimento del giudice e non pone divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, né fa scaturire una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nello sviluppo della propria elaborazione intellettiva dei dati probatori costituiti da chiamate in correità o in reità (ex plurimis, Sez. VI, 2 febbraio 2004, dep. 14 aprile 2004, n. 17248). Una indicazione, dunque, di carattere metodologico che, lungi dal limitare il principio del "libero convincimento" del giudice, codifica canoni logici che debbono governare le valutazioni che il giudice di merito è chiamato ad effettuare nel delineare la propria ricostruzione delle vicende enunciate nelle contestazioni. Canoni logici del metodo deduttivo, dunque, e non presunzione di inattendibilità delle persone indicate nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.. Il giudice di primo grado ha svolto una analisi accurata dell'attendibilità estrinseca e intrinseca delle due chiamate in correità e la Corte d'appello, nel distinguere le singole posizioni rispetto alle quali è giunto a diverse conclusioni, ha svolto una verifica in base alle risultanze probatorie, implicitamente rigettando, da un lato, altri aspetti posti dalla difesa e, dall'altro, confermando la corretta analisi del giudice di primo grado. Le attuali censure si rivelano questioni che incidono su valutazioni di merito rimesse là dove congruamente e, coerentemente analizzate, valutate e argomentate nelle sentenza di primo grado e quella resa all'esito del giudizio d'appello insindacabili in sede di legittimità.- Come noto, le valutazioni che i giudici di merito devono compiere ai fini delle verifica delle chiamata in correità ex art. 192, comma 3, c.p.p., rispondono a canoni logici volti a rendere le scelte di merito del giudice ancorate al singolo caso concreto. Altrettanto è da dire per la c.d. "valutazione frazionata", cui le due Corti di merito hanno ancorato le proprie scelte, rendendo di esse corretta motivazione. Non è da revocare in dubbio che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se negata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro, per essere avvalorate da elementi di riscontro esterno. Valutazione frazionata sulla quale il giudice d'appello - là dove ha escluso ogni pregiudizialità e preclusione collegata al diverso andamento e conclusione del giudizio relativo al tentato omicidio di SS US e all'omicidio di IC ND - e ha posto più volte l'accento, all'esito dell'esame del complessivo quadro 30 probatorio in rapporto alle censure mosse alla decisione di primo grado, con considerazioni fondate su un globale esame delle chiamate correità il movente degli omicidi e delle attività criminose collegate ai contrasti maturati per il predominio territoriale tra i due "gruppi" o soggetti rivali. In tal modo, la Corte d'appello, che ha fatto propri i singoli momenti logico giustificativi del primo giudice, ha sviluppato argomenti in sintonia con i canoni - logici delineati da questa Corte secondo cui, in presenza di dichiarazioni accusatone rese da chiamanti in correità, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sé, il venire meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. VI, 2 febbraio 2004, dep. 14 aprile 2004, n. 17248). Quanto al vizio genetico, costituito dalla pregressa conoscenza dei fatti da parte di FE AL cui alcuni ricorrenti fanno riferimento va - richiamato e riaffermato il principio di diritto, fondato su una regola di esperienza, secondo cui la credibilità delle dichiarazioni rese da uno dei soggetti indicati nell'art. 192 c.p.p. non è da considerarsi esclusa per il solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto avere acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto ( Sez. I, 18 settembre 2008, dep. 18 novembre 2008. n. 42990; Sez. VI, 2 febbraio 2004; dep. 14 aprile 2004, 17248; Sez. VI, 2 febbraio 2004, dep. 14 aprile 2004, n. 17248). Regola logica di giudizio della quale la Corte d'appello ha dato ampiamente conto anzitutto nella diversità delle conclusioni raggiunte rispetto al primo giudice e poi nella parte in cui ne ha condiviso le conclusioni riportandosi all'analitica disamina effettuata per le diverse posizioni relative all'appartenenza a due gruppi mafiosi e per il coinvolgimento di MA AL nel tentato omicidio di SS US.
3. Quanto alla censura posta da più ricorrenti e riferita al vizio di motivazione sotto il profilo del "travisamento della prova", va osservato che essa, per le ragioni sinora sviluppate a proposito del difetto di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p., è nel nostro caso priva di fondamento. La Corte di legittimità deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dai giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici, senza possibilità, di regola, di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. 31 Il controllo di legittimità sulla motivazione, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 8 legge 20 febbraio 2006 n. 46 non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione é riservata in via esclusiva al giudice del merito. Questa Corte in termini ormai uniformi si espressa nel senso che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della legge n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e abbiano il carattere della decisività (Sez. V, 25 settembre 2007, dep. 23 ottobre 2007, n. 39048).
4. Le censure poste SS US, FA RE, NI Lo CA, UG AL, MA AL, ES IN, CO OS, IN RO, IN IC si rilevano oltre che manifestamente infondate, anche riferite a scelte di merito;
scelte che da una analisi integrata dei due provvedimenti come già esposto in narrativa e in precedenza più volte sottolineato sono state correttamente giustificate in streatta coerenza degli - elementi processuali. In base a quanto già esposto sotto il profilo fattuale e giuridico circa il rispetto delle regole di valutazione della prova, va qui riaffermato che i ricorsi degli imputati non pongono seriamente in discussione la ricostruzione probatoria delle singole vicende criminose, offerta dalla motivazione di entrambi i giudici di merito e, in particolare, dalla sentenza impugnata alla luce delle dichiarazioni parzialmente confessorie ed etero-accusatorie, reciprocamente coerenti e riscontrate. Il Collegio ritiene che si tratti di doglianze che riproducono, senza introdurre significativi elementi di novità, il dissenso, già prospettato nella precedenti fasi, su valutazioni squisitamente fattuali e attinenti alla capacità persuasiva delle fonti dichiarative, laddove entrambe le Corti di merito, integrando le proprie valutazione e argomentazioni, analiticamente вя 32 soffermandosi sulla posizione degli imputati ed enucleando gli elementi probatori a loro carico, hanno adeguatamente valorizzato con puntuale e logico apparato argomentativo, ai fini dell'identificazione delle singole condotte di partecipazione ai fatti criminosi e all'associazione.
4.1. Per il tentato omicidio di SS US, del quale FE AL ha ammesso di esserne stato il mandante, la Corte d'appello ripercorre l'esame degli elementi di prova a carico di MA AL, costituiti anzitutto dalla chiamata in correità del fratello FE;
MA AL, incaricato dal fratello di partecipare all'esecuzione dell'assassinio, è stato poi riconosciuto da IM US "quale esecutore materiale dell'agguato". In tal modo, la Corte d'appello riproduce, in estrema sintesi, la ricostruzione del giudice di primo grado che, con maggiore ampiezza argomentativa, spiega le parziali divergenze della versione di IN AL il quale - sebbene ritenuto poco attendibile nei confronti di altri soggetti, assolti dalla partecipazione all'agguato conferma anch'egli l'accusa nei confronti di MA AL, collocandolo sul luogo dell'agguato il giorno prima;
circostanza che, sottolinea la Corte di primo grado, avvalora quanto riferito da US secondo cui AL MA è stato uno degli esecutori materiali dell'agguato, poiché la presenza sui luoghi anche il giorno precedente all'agguato rafforza la sua partecipazione, perché lo coinvolge anche nella fase preparatoria. Una convergenza di elementi, logicamente e correttamente giustificata, là dove si inserisce l'ulteriore chiamata del mandante FE AL. Una ricostruzione, logica e specifica che non manifesta alcun deficit amentativo.
4.2. Quanto alla contestata esistenza degli elementi devo connotare un gruppo di stampo mafioso, si è già descritto in narrativa e nell'analisi specifica del valore probatorio che le parole di FE AL hanno ricevuto da quanto riferito dagli altri due dichiaranti nonché dall'esito dell'attività investigativa. Ogni indugio non pare possa essere giustificato per le corrette ricostruzioni effettuate dalle due decisioni di merito. Altrettanto chiara e indiscutibile è la posizione dei ricorrenti per il quali è stata affermata la responsabilità per i delitto associativo rispetto alla quale la Corte di primo grado, dopo avere sviluppato una accurato esame della natura mafiosa dei due gruppi, ha svolto una analisi accurata (cfr. pp.77 ss e 95 ss della sentenza di primo grado) il cui percorso giustifica ampiamente le conclusioni raggiunte.
4.2.1.Alcune bervi precisazioni su due diverse censure, l'una, di SS ла 33 US e, l'altra, di IC IN la cui base comune ha il tempus commissi delicti. Quanto a US, il dedotto ne bis in idem è manifestamente infondato, poiché si è in presenza di due contestazioni chiuse che attengono a due contesti temporali diversi e collegati a distinte dinamiche processuali e fattuali.La sentenza della Corte d'appello, passata in giudicata, è riferita agli anni 1988 - 1993, mentre l'attuale affermazione di responsabilità è riferita sino all'anno 2000, epoca coeva ai due gravi fatti delittuosi dai quali, sirdetto, hanno avuto origine le indagini che hanno verificato le e diverse dinamiche associative dei "gruppi" rivali. Altrettanto infondata la questione posta da IC IN sul rilievo che egli avrebbe fatto parte del gruppo mafioso in un' epoca in cui era ancora minorenne;
la questione, oltre che generice, si rileva manifestamente infondata, poiché anche qui vale quanto precisato per US e cioè che le dinamiche associati culminate poi nei due gravi episodi che ne rappresentano la più grave e intensa espressione, risalgono all'anno 2000, e, pertanto, correttamente IN, nato il [...], non avrebbe dovuto essere giudicato dal giudice per i minori, poiché la condotta criminosa è proseguita sin dopo la maggiore età. Come è noto, qualora la condotta dell'imputato sia iniziata quando era minorenne e si sia protratta dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza per materia si radica davanti al giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie unica non suscettibile di frazionamenti (Sez.I, 10 giugno 2004, dep. 24 settembre 2004, n. 37982).
4.2.2.Il ricorso di PP LE è inammissibile perché generico, in quanto si limita a contestare gli argomenti posta a fondamento delle decisione d'appello, senza considerare che la sentenza di primo grado, che integra quella impugnata descrive in dettaglio l'operazioni di polizia che ha portato al sequestro delle armi e munizioni. L'arresto di PP LE è stato eseguito all'esito del rinvenimento delle armi e munizioni( cfr. pp.130 ss sentenza di primo grado). La motivazione, dopo avere descritto gli elementi accertati e il rinvenimento del borsone all'interno del qual vi erano le armi, ricostruisce in termini chiari le ragioni della riconducibilità del tutto a LE. I motivi di ricorso non formulano alcuna precisa deduzione se non quella meramente assertiva della nullità della decisione impugnata;
nullità che per la ragioni più volte richiamate non è configurabile, poiché le indicazioni contenute nella sentenza impugnata rigettano implicitamente ogni censura alla decisione del primo giudice. Anche in punto di diniego delle attenuanti generiche e di ridimensionamento della pena il riferimento del giudice d'appello è alla gravità স - - 34 - edel fatto rapportato inequivocabilmente al numero delle armi e munizione alla gravità dei reati. Il ricorso non contiene alcuna ragione a sostegno di una diversa e minore entità della pena, ma si limita anche qui a dedurre la nullità della sentenza impugnata. Deduzione manifestamente infondata.
4.2.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, va posto in rilevo che la Corte d'appello ha rivisto la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, rideterminando correttamente le pene in relazione al ridimensionamento dei reati per i quali è stata confermata le condanna. Il diniego delle attenuanti generiche, pur esclusa per alcuni la responsabilità del delitto che aveva comportato la condanna all'ergastolo, ha una sua intrinseca e corretta logica nel riferimento alla gravità dei fatti che il giudice di primo grado e, implicitamente la Corte d'appello, collegano all'appartenenza a "gruppi criminali" che non esitano a regolare le reciproche spettanze e ambiti di controllo degli affari illeciti anche attraverso la realizzazion i deliti di delitti gravissimi, aggravati dalle finalità mafiosa e dalla premeditazione. E' questo il giudizio di entrambi le Corte di merito che non può che essere corretto, sotto il profilo di merito, in virtù della corretta logica argomentativa, e giuridico, poiché il diniego può essere motivato anche in riferimento a uno dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.. 5. Il ricorso di FE AL è fondato in relazione alla diniego di applicazione della diminuente del'art.8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertita in legge 12 luglio n.203. Gli elementi considerati non possono essere decisivi per la esclusione dell'invocata diminuente, poiché il riferimento alla circostanza della tardività della collaborazione non ha di sé solo significato. circostanza attenuante dellaE' ben vero che l'applicabilità della collaborazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non può essere legata semplicemente a un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza, a una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza. Non è da revocare in dubbio, però, che essa postuli, da parte dell'imputato, una attività di collaborazione, concreta e fattiva volta all'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e nel coadiuvare concretamente a fornire gli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la cattura degli autori dei delitti (cfr. in tal senso, Sez. 1, 13 dicembre 2006, dep. 5 marzo 2007, n. 9276). La verifica di tali elementi richiede un accurato esame della decisività che la collaborazione a resą per alcuni episodi delittuosi ha avuto, prescindendo anche dalla circostanza che all'accertamento di gravi episodi e alla completezza ля 35 della descrizione, indipendentemente dalla circostanza della mancata affermazione di responsabilità di alcuni "chiamati" in ragione di diverse valutazione dell'autorità giudiziaria dovuta anche all'assenza di riscontri "esterni", rectius, "estrinseci" di tale valenza da superare la regola valutative dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non per la complessiva e intrinseca attendibilità del collaboratore. Del resto, un dato indiscutibile è che la collaborazione di FE AL non si è tradotta in una mera confessione o dissociazione, ma si estrinsecata in molteplici racconti che, come già detto, richiedono una seria e complessiva valutazione.
6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di AL FE, con riferimento alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art.8 d.l. n. 152/91, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria. Il ricorso di LE PP va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento della somma di €1000,00 in favore della cassa delle ammende. Vanno rigettati, invece, i ricorsi di US, RE, Lo CA, AL UG, AL MA, IN, NO, RO e IN, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di AL FE, con riferimento alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art.8 d.l. n. 152/91, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso di LE PP, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di US, RE, Lo CA, AL UG, AL MA, IN, NO, RO e IN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso in Roma, il 26 giugno 2012. Il Consigliere estensare Presidente Nicola Milo IC DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 SET 2012 E R IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO P U S Piera Esposito