Articolo 153 del Codice di procedura penale
Articolo 152Articolo 153 bis
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24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
Art. 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero 1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, ((con le modalita' previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,)) direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) nella segreteria. ((In tale ultimo caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalita' di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. ((In tal caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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