Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
In tema di processo di appello celebrato con la forma del giudizio abbreviato, non è di ostacolo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal P.M., dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2013, n. 44325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44325 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 19/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1024
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 731/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SA SE N. IL 16/02/1970;
LA SA OB N. IL 28/03/1975;
GR SE N. IL 27/04/1949;
AR SE N. IL 24/05/1947;
avverso la sentenza n. 1/2011 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA, del 18/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
udito, per la parte civile, Avv. Singarella D.C., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese del giudizio. Uditi i difensori avv. Di Dio Datola M., Favara M., Lamalfa E. e Leggeri N., che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Enna il 4.3.2010, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto qui interessa, ritenuta la continuazione, condannava La RO PE alla pena di anni 17 e mesi 8 di reclusione e La RO TO, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale, alla pena di anni 18, mesi 9 e giorni 28 di reclusione per il concorso nell'omicidio di EN PE, attinto da colpi di pistola, calibro 38 special, fornita da LI AL, nonché, per le correlate violazioni in materia di armi e munizioni, fatti commessi il 3.10.2008.
Assolveva, invece, i coimputati RO PE e OM PE dalle medesime imputazioni per non avere commesso il fatto. La Corte di assise di appello di Caltanissetta, in data 18.4.2012, decidendo sull'appello degli imputati condannati e del pubblico ministero relativamente al RO ed al OM, dopo avere disposto la rinnovazione della istruttoria, riformava la predetta decisione: assolveva La RO TO dai reati contestati ai capi g) e h) rideterminando la pena allo stesso inflitta in anni 17, mesi 3 e giorni 8 di reclusione;
riduceva la pena inflitta a La RO PE ad anni 16, mesi 6 e giorni 10 di reclusione;
dichiarava la nullità della sentenza impugnata e ritenuta la diversità del fatto rispetto a quello contestato a RO PE e OM PE, disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Enna;
confermava nel resto la sentenza di primo grado.
2.1. RO PE e OM PE hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, con atti separati.
Entrambi, con il primo motivo di ricorso, denunciano la violazione di norma processuale con riferimento al rigetto della eccepita inammissibilità per genericità dell'appello proposto dal pubblico ministero che conteneva esclusivamente la richiesta di acquisizione di nuove prove sopravvenute ed, in particolare, delle dichiarazioni rese dal coimputato NS.
Il OM deduce la violazione di legge in ordine alla possibilità di disporre l'acquisizione di nuove prove del giudizio abbreviato.
Con il secondo motivo di ricorso il RO lamenta la mancanza di motivazione dell'annullamento della sentenza di assoluzione di primo grado, avendo la Corte territoriale omesso la necessaria valutazione delle dichiarazioni accusatorie del NS e della loro idoneità a modificare l'assetto probatorio che era stato ritenuto insufficiente dal primo giudice.
2.2. La RO PE, a mezzo del difensore di fiducia con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione di norma processuale stabilita pena di inutilizzabilità con riferimento all'art. 603 c.p.p.. In particolare, deduce che la scelta del giudizio abbreviato non consente al giudice di disporre ai sensi della predetta norma la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, istituto di carattere eccezionale, possibile esclusivamente nel caso in cui vi sia stato il dibattimento in primo grado e che i dati acquisiti siano incerti ovvero la prova nuova sia decisiva. Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha superato i limiti posti al potere del giudice, essendo stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in assenza di ragioni di assoluta necessità con conseguente abnormità della decisione.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati contestati, attesa la necessità della prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
2.3. La RO TO, a mezzo del difensore di fiducia, in primo luogo, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso nel reato di omicidio, individuato dalla Corte territoriale nella circostanza di avere assicurato in anticipo al fratello PE la disponibilità ad accoglierlo una volta avvenuto il delitto ed aiutarlo a nasconderne le tracce;
rileva, di contro, che gli elementi valutati dal primo giudice erano stati puntualmente contraddetti con l'atto di impugnazione evidenziando come fossero suscettibili di interpretazione alternativa valida e congrua, atteso che proprio l'estrema vicinanza tra il luogo di consumazione del reato e l'abitazione del ricorrente logicamente dovrebbe escludere la partecipazione all'organizzazione alla commissione dell'omicidio. Così pure l'aver nascosto nel garage il sacchetto contenente gli indumenti e l'arma, cosa realizzabile solo passando dal tetto che ricongiungeva l'immobile del ricorrente con il garage, è elemento perfettamente compatibile con la fattispecie alternativa di favoreggiamento anche sotto il profilo soggettivo. La Corte, quindi, sul punto utilizza argomentazioni apodittiche in ordine alla prova dell'esistenza dell'effettiva partecipazione del ricorrente alla fase attiva o preparatoria del reato.
Denuncia, altresì, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 116 c.p. rilevando che nella specie non può affermarsi neppure la prova in capo al ricorrente del dolo eventuale dell'omicidio come prevedibile sviluppo del "pestaggio" fisico della vittima. La Corte territoriale ha aprioristicamente escluso l'attendibilità del ricorrente ed ha violato il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena con particolare riferimento alla ritenuta recidiva contestata e al mero richiamo dell'art. 133 c.p. anche alla luce del contributo minimo fornito dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È opportuno rilevare, in primo luogo, che la inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, dedotta dal RO e dal OM per genericità dell'atto di impugnazione, è stata ritenuta infondata dalla Corte di appello con motivazione compiuta. Invero, come si rileva in atti, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero è ampiamente argomentata sulla richiesta di acquisizione delle prove sopravvenute e sulla valutazione di quelle già assunte. Pertanto, tenuto conto di quanto si dirà appresso in ordine alla ammissibilità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato, il rilievo mosso sul punto dai predetti ricorrenti è manifestamente infondato.
2. Deve essere esclusa, infatti, la fondatezza della violazione di legge, denunciata dal OM e da La RO PE, relativamente alla disposta rinnovazione dell'istruttoria, ex art.603 c.p.p., nel rito abbreviato.
È stato, invero, ripetutamente affermato che nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, con la precisazione che le parti, pur avendo acconsentito al giudizio abbreviato, hanno comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, rv. 203427; (Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008, Diana, rv. 239767).
Quindi, nel processo di appello con la forma del giudizio abbreviato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere disposta anche se l'assunzione delle prove è stata richiesta dal pubblico ministero, dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione (Sez. 1, n. 36122 del 09/06/2004, Campisi, rv. 229837).
La Corte di assise di appello di Caltanissetta ha, nella specie, correttamente disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, su sollecitazione del Procuratore generale che ne ha fatto richiesta, rilevando - come emerge dalla ordinanza contenuta nel verbale dell'udienza in atti - che, ancorché si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, si trattava di assumere prove nuove, emerse dopo la decisione di primo grado, che ha ritenuto non evidentemente inutili o ininfluenti ed, anzi, necessarie ai fini della decisione.
3. Tanto chiarito, la Corte territoriale ha dato atto degli elementi di prova acquisiti all'esito della rinnovazione dell'istruttoria ed, in specie, delle circostanze riferite nel nuovo interrogatorio dal coimputato NS, che ha ritenuto intrinsecamente attendibile, confermate da ulteriori elementi.
Ha, quindi, sottolineato che questi ha riferito che la decisione di uccidere l'EN era maturata a seguito di un contrasto con un altro suo conoscente, occasionato da un acquisto di sostanza stupefacente, e che aveva coinvolto in tale decisione i suoi amici RO e OM che pure avevano avuto in passato contrasti con la vittima;
che in un primo momento avevano dato all'EN un avvertimento, sparando colpi di pistola contro la porta della sua abitazione, poi si erano determinati ad ucciderlo servendosi di una terza persona, La RO PE, indicato dal RO che lo aveva contattato, il quale aveva accettato l'incarico per un compenso di 4.000 Euro. Inoltre, il NS aveva dichiarato di avere fornito la pistola usata per l'attentato.
Sono, quindi, infondate le doglianze del RO avuto riguardo alla motivazione della sentenza, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato in ordine alle dichiarazioni del NS (p.
8-13 e p.26) argomentando, altresì, in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca del predetto. Preso atto, quindi, delle circostanze riferite dal NS in ordine al ruolo di ideatori dell'omicidio avuto dal RO e dal OM e tenuto conto che ai predetti era stato contestato al capo a) il concorso nell'omicidio di EN PE mediante una condotta materiale consistente nell'esplosione di più colpi d'arma da fuoco, la Corte di appello ha correttamente annullato la sentenza impugnata sul punto dal pubblico ministero al quale ha trasmesso gli atti, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, per procedere nei confronti del RO e del OM in relazione alla diversa condotta.
4. È palesemente infondato il motivo di ricorso con il quale La RO PE lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati contestati, avendo la Corte compiutamente argomentato in ordine alla valutazione delle prove acquisite a carico del ricorrente con motivazione immune dai dedotti vizi.
Quanto alla posizione di La RO PE ha fatto propria la valutazione del giudice di prime cure che aveva fondato l'affermazione della responsabilità su una pluralità di elementi di prova acquisiti.
Invero, l'imputato era stato chiamato in causa dal fratello TO, la cui abitazione si trovava a poca distanza dal luogo dell'omicidio; questi aveva riferito che, subito dopo avere udito i colpi di pistola, aveva ricevuto la visita inaspettata del fratello PE che, visibilmente trafelato, si era disfatto degli indumenti che indossava, dell'arma e delle cartucce rinvenute successivamente nel garage del TA. La Corte di merito ha, quindi, ricordato che le circostanze riferire dal TO hanno trovato riscontro: in quanto dichiarato dalla convivente dello stesso e dai genitori di questa che hanno chiamato in causa PE quale autore dell'omicidio; nell'accettata appartenenza del giubbotto al predetto;
nell'accertamento del profilo genetico dello stesso misto con quello della vittima su un guanto di lattice;
nell'esito delle indagini balistiche sul revolver rinvenuto nel garage del Bruschetta indicato come l'arma del delitto;
nei tentativi ripetuti di PE di far tacere il fratello TO.
A tali elementi di prova andava ad aggiungersi la chiamata in correità del NS che ha indicato senza titubanze PE quale esecutore materiale dell'omicidio con dichiarazioni che, come si è evidenziato, la Corte di appello ha ritenuto intrinsecamente credibili e positivamente riscontrate da elementi esterni. Pertanto, con riferimento alla specifica posizione di La RO PE la Corte territoriale ha confermato la valutazione delle prove già operata dal giudice di primo grado e soltanto in via ulteriore ha preso in esame le dichiarazioni del NS acquisite con la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. E sul punto ha precisato, altresì, che le prove assunte a seguito della rinnovazione dell'istruttoria in quanto legittimamente acquisite sono utilizzabili in relazione a tutti i punti della decisione devoluti al giudice, senza alcuna limitazione ad una determinata imputazione o ad un determinato imputato, facendo richiamo al principio in tal senso affermato dal giudice di legittimità - condiviso dal Collegio - secondo il quale le prove legittimamente acquisite in dibattimento sono legittimamente utilizzabili dal giudice in relazione ai vari thema decidenda che gli sono devoluti, senza alcuna limitazione derivante dall'astratto collegamento del mezzo di prova a una determinata imputazione o a un determinato imputato. Infatti le parti, in quanto regolarmente evocate in giudizio, sono in grado di esercitare un pieno contraddittorio sulle emergenze dibattimentali, eventualmente procedendo al controesame o richiedendo la prova contraria;
facoltà, queste, che ben possono implicare, per il loro concreto e soddisfacente esercizio, la concessione di adeguati termini a difesa. (Sez. 6, n. 2315 del 21/11/1997, Guida, rv. 210319).
5. Non è fondato, ad avviso del Collegio, il motivo di ricorso con il quale La RO TO denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso nel reato di omicidio.
Invero il ricorso sul punto, che in parte difetta di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, ripropone doglianze oggetto dell'appello che la Corte, dopo avere richiamato ampiamente gli elementi accertati sui quali il primo giudice aveva ritenuto la configurabilità del concorso nel reato di omicidio, ha esaminato sottolineando la sussistenza di una pluralità di circostanze che il ricorrente non contesta indicandone una lettura alternativa. In specie, la Corte ha dato atto che poche ore dopo l'omicidio TA TI aveva rinvenuto nel sottotetto del suo garage, a pochi metri dal luogo del delitto, il sacchetto di plastica contente gli indumenti, la pistola e le cartucce nascoste da qualcuno che - tenuto conto dello stato dei luoghi - necessariamente doveva essere passato, attraverso i tetti, dalla casa di La RO TO;
che tale circostanza non poteva che condurre al predetto che, peraltro, aveva reso versioni mendaci sulle cause del danneggiamento delle tegole e della zanzariera della sua abitazione. Quindi, ha valorizzato al riparo da incongruenze logiche ulteriori elementi tratti da quanto riferito dai genitori della convivente del ricorrente i quali avevano appreso dallo stesso del coinvolgimento del genero nell'omicidio, nonché, circostante emerse dalle conversazioni intercettate nelle quali il ricorrente si sofferma sui dettagli dell'omicidio, sulle armi usate, sul numero e la direzione dei colpi. Significativi, altresì, sono stati ritenuti i contatti telefonici tra i due fratelli La RO qualche ora prima del fatto;
l'eccesivo timore del ricorrente per l'avvenuta convocazione del fratello da parte della polizia;
l'inverosimiglianza della tesi che il fratello PE potesse avere nascosto gli oggetti nel posto dove sono stati trovati all'insaputa del ricorrente o potesse essersi recato dal fratello senza un preventivo accordo.
Come è noto, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non è necessaria la prova dell'effettiva partecipazione alla fase attiva o preparatoria del reato, potendo avvenire in qualsiasi forma, mediante un contributo volontario o un apporto causale anche ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione della condotta criminosa ed anche sotto il profilo della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso. Ed è penalmente rilevante non solo l'ausilio necessario ma anche quello che si limita ad agevolare o facilitare il conseguimento dell'obiettivo finale.
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione, altresì, dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla disciplina di cui all'art. 116 c.p., ritenendo che nella fattispecie in esame dovesse escludersi il c.d. concorso anomalo, mancando qualsivoglia elemento di prova della divergenza tra il reato commesso e quello previsto o voluto che secondo la testi del ricorrente sarebbe stato il "pestaggio" della vittima. I giudici di merito hanno, in specie, tenuto conto dell'assenza di segni di aggressione fisica sul cadavere, del numero di colpi di pistola esplosi indicativi dell'intenzione di uccidere e della distanza dei colpi che hanno attinto la vittima, oltre che delle circostanze riferite dal NS in ordine alla programmazione dell'omicidio. La configurazione del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., infatti, è soggetta a due limiti negativi: che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, Mazzarella, rv. 252405).
6. Infine, quanto alla ritenuta recidiva contestata la Corte di appello ha dato atto che trattasi dell'ipotesi di cui all'art. 99 c.p., comma 5, correttamente indicata tenuto conto della annotazioni del certificato penale. Ha messo in evidenza, altresì, la gravità dei reati dai quali ha tratto la valutazione negativa della personalità del ricorrente. Anche la dosimetria della pena è stata adeguatamente motivata laddove la Corte nel confermare la entità della pena base per il reato più grave in anni ventiquattro di reclusione ha valorizzato in particolare il dolo di premeditazione, le modalità dell'esecuzione ed il numero non indifferente di colpi esplosi, i motivi del delitto, la circostanza che fossero stati coinvolti i fratelli La RO totalmente estranei alle ragioni del delitto, l'accettazione di una ricompensa in danaro per il lavoro svolto.
7. Si deve, pertanto, concludere per il rigetto dei ricorsi cui consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile che, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo alla tariffa forense, si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013