Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non competono le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, stante il rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2015, n. 44396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44396 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
443 9 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA · Presidente - N. Dott. MARIA VESSICHELLI 2171 Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 25686/2014 - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI CA N. IL 21/06/1980 DALLA COSTA THOMAS N. IL 18/09/1980 avverso la sentenza n. 6/2013 TRIBUNALE di ROVERETO, del 21/01/2014 وvisti gli atti, la sentenza e il ricorso e me re defort will wo parecille udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gu s Delehage che ha concluso per Мішелима но не хочо . Udito, per la parte civile, l'Avv Uditsi difensoreAvv. Клея дідіанна столя, ін лой, низоме Lu it dell' Sw. Step s Pietro Gall, il quale he concluso овозкието не хооfu ŀ 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/01/2014 il Tribunale di Rovereto ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni CA EN e OM LA OS, avendoli ritenuti responsabili del reato di lesioni, ingiuria e minaccia commessi in danno di IA ZI.
2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali, rilevando: a) che i giudici di merito avevano trascurato di considerare i rapporti di amicizia, di confidenza e di conoscenza tra la persona offesa e i testi dell'accusa, NI RB, LO FA e MO RO, quest'ultimo, peraltro, portatore di ostilità nei confronti degli imputati;
b) che, in realtà, proprio le dichiarazioni del ZI rivelavano che egli, dopo aver assunto nel bar il ruolo del provocatore, aveva successivamente cercato di aggredire i ricorrenti, prima scagliando contro di loro il cane e poi avventandosi contro di loro, utilizzando il guinzaglio che aveva provocato la ferita subita dalla medesima persona offesa nella zona occipitale;
c) che tale ricostruzione era stata confermata dai testi NI IA e IA LA OS;
d) che, del resto, i testi RB e FA, oltre ad aver riferito di avere assistito alla scena provenendo da via delle Scuole, laddove, sentiti a sommarie informazioni testimoniali, avevano dichiarato che stavano giungendo da via Roma, non avevano spiegato come era possibile che fossero giunti sul posto dopo un minuto o due, quando la via delle Scuole è lunga al massimo cinquanta metri;
e) che solo il ZI aveva riferito delle ingiurie subite, mentre gli altri testi non ne avevano fatto menzione o, se lo avevano fatto, come nel caso del RB, avevano inventato o non avevano ricordato o avevano menzionato circostanze non sono compatibili con quelle riferite dalla persona offesa. 3. È stata depositata memoria nell'interesse della parte civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063). 1 Ciò posto, le critiche dei ricorrenti con riferimento ai rapporti esistenti fra il . RB e il FA, da un lato, e la persona offesa, dall'altro, sono assolutamente generiche, giacché la mera conoscenza ovvero l'amicizia, in sé considerate (e, in difetto di ulteriori specificazioni), non incidono sulla terzietà del testimone, ossia sul suo non coinvolgimento nelle vicende oggetto del procedimento o, ancora, in altre parole, non evidenziano alcuna manifesta illogicità della valutazione di credibilità espressa dalla Corte territoriale. Lo stesso è a dirsi con riferimento al teste RO, dalle cui dichiarazioni i ricorrenti traggono conclusioni che non sono affatto sorrette dai brani di dichiarazioni trascritti, i quali non confermano affatto, ad es., che il teste avrebbe chiesto all'imputato LA OS di indicargli l'autore di un'aggressione in suo danno, ché altrimenti avrebbe deposto contro di lui;
così come è evidente, che la scelta di non fare più entrare nel suo locale "gente che con spille, dichiaratamente di quella posizione politica" è non il frutto di un pregiudizio, ma del desiderio di non volere "più avere rogne o discussioni". Del tutto assertive sono poi le doglianze che pretendono di trarre dalle dichiarazioni del ZI la conferma della ricostruzione difensiva. In primo luogo, non è dato comprendere su quali risultanze processuali riposi l'affermazione che il ZI avesse assunto il ruolo di provocatore nella discussione avvenuta all'interno del bar. In secondo luogo la persona offesa, sia pure nei brani riportati in ricorso, afferma sì di avere liberato il cane, ma perché intendeva difendersi dall'aggressione dei due imputati e di avere ricevuto un pugno in faccia. Infine, le critiche dei ricorrenti, quanto alle lesioni che il ZI si sarebbe provocato da sé, non si confrontano con le argomentazioni del giudice di merito, il quale ha sottolineato: a) che l'inattendibilità della deposizione del IA scaturiva dall'avere egli omesso di riferire delle lesioni sofferte dal ZI, che invece erano documentalmente certificate e che erano state confermate anche dal carabiniere intervenuto, e b) che del tutto inverosimile era che il ZI, certamente spinto dal EN, come confermato dal medesimo IA, si fosse ferito con il guinzaglio, secondo quanto affermato dalla teste LA OS (peraltro, secondo lo stesso brano riportato in ricorso, in termini ipotetici: "probabilmente si è colpito"). Del pari insussistenti sono le illogicità tratte dalle dichiarazioni dei testi RB e FA, quanto alla lunghezza della strada percorsa e alla possibilità di percepire lo sviluppo degli eventi. Premesso che le contraddizioni quanto alla via dalla quale provenivano i testi non sono sorrette dalla riproduzione del contenuto delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali né dalla puntualizzazione dell'occasione in cui 2 esse sarebbero entrate a far parte del materiale utilizzabile, sia pure ai fini della valutazione della credibilità dei testi, resta la considerazione che tutte le critiche dei ricorrenti muovono dal presupposto che chi abbia modo di percepire una violenta discussione tra terzi si muova immediatamente verso gli stessi, laddove tale rilievo, oltre a non trovare alcuna rispondenza in una massima d'esperienza, non è neppure fondata su alcuna dichiarazione dei testimoni. Anzi, sempre nel brano riportato in ricorso e attribuito al teste RB, appare evidente che i due ebbero a riconoscere il ZI come l'aggredito con la faccia coperta di sangue, solo quando i due che lo stavano picchiando si furono allontanati. Infine, quanto all'affermazione di responsabilità per le ingiurie, occorre, in primo luogo, ribadire che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. D'altra parte, le critiche del ricorrente quanto alla credibilità del teste RB sul punto sono assolutamente prive di specificità e soprattutto non si accompagnano alla riproduzione delle dichiarazioni asseritamente incompatibili con quelle della persona offesa nonché degli elementi dai quali dovrebbe desumersi che si tratta di affermazioni inventate.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00. Quanto alla regolamentazione delle spese nei rapporti tra le parti private, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale non competono le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non intervenga nella discussione in pubblica udienza, stante il rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile (Sez. 5, n. 43484 del 07/04/2014, Miglietta, Rv. 261302; Sez. 1, n. 41287 del 3 04/10/2012, Bouichou, Rv. 253613; Sez. 6, n. 17057 del 14/04/2011, Melis, Rv. 250062; Sez. 3, n. 35298 del 26/06/2003, Ranzato, Rv. 226165).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18/06/2015 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Maria Vessichelli живле удир DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 3 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lenzuise June 4