Sentenza 25 marzo 2014
Massime • 2
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza impugnata che abbia applicato una pena base corrispondente al massimo di quella legalmente applicabile a seguito della declaratoria di incostituzionalità, in quanto l'irrogazione di una sanzione in tale misura pari o superiore alla media edittale impone al giudice una specifica e dettagliata motivazione.
In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave sicché, e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicchè delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2014, n. 26340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26340 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2014 |
Testo completo
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