Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 614. Dibattimento 1. Le norme concernenti la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarita' degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarita' degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.
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- 1. Cass., 26 febbraio 2014 (ud. 19 novembre 2013), Snopechhttps://archiviopenale.it/ · 212.59178
Fonte immagine: www.direttanews.it La richiesta del termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p. presentata dal difensore nominato pochi giorni prima per la trattazione del ricorso innanzi alla Corte di cassazione non può essere accolta nel giudizio di legittimità, in quanto ai sensi dell'art. 614 c.p.p. questo intervento è ritenuto meramente eventuale.
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Giurisprudenza • 199
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 3065Provvedimento: […] La qualificazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dell'appello come ricorso per cassazione consente, pertanto, di procedere alla trattazione dell'impugnazione che, nondimeno, deve avvenire — trattandosi di ricorso proposto avverso una sentenza, emessa a seguito di dibattimento — nel rispetto delle previsioni dell'art. 614 cod. proc. pen. e previa esecuzione degli incombenti ivi stabiliti, in funzione della quale il processo va, conclusivamente, rinviato a nuovo ruolo.Leggi di più...
- inammissibilità appello·
- qualificazione impugnazione·
- trasmissione atti giudice competente·
- art. 568 comma 5 cod. proc. pen.·
- annullamento senza rinvio·
- sospensione condizionale della pena·
- favor impugnationis·
- art. 14 d.lgs. 286/1998·
- ricorso per cassazione·
- improcedibilità per tenuità del fatto