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24 ottobre 1989
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15 febbraio 1991
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18 giugno 2015
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Art. 667. Dubbio sull'identita' fisica della persona detenuta 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita' della persona arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova.
Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. ((231)) 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente.
------------- AGGIORNAMENTO (231)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. , nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica".
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova.
Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. ((231)) 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente.
------------- AGGIORNAMENTO (231)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. , nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica".
Commentari • 201
- 1. Rigetto riabilitazione: rimedio contro il provvedimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2024 · 237.2747
[…] per la Corte di legittimità, in base a queste disposizioni, l'interessato può proporre un'opposizione contro la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di richiesta di riabilitazione, secondo quanto previsto dall'articolo 667 del codice di procedura penale, la quale, dal canto suo, sarà esaminata dallo stesso Tribunale con le garanzie del contraddittorio camerale, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2022, n. 3150Provvedimento: […] Viene denunciata la violazione dell'art. 667 cod. proc. pen., in quanto la difesa, con l'atto depositato in data 16 novembre 2020, aveva proposto opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza pronunciata de plano in data 30 ottobre 2020 dalla stessa Corte di appello di Milano. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 666 cod. proc. pen.·
- giudizio di opposizione·
- annullamento senza rinvio·
- contraddittorio delle parti·
- opposizione art. 667 cod. proc. pen.·
- restituzione beni sequestrati