Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/05/2001, n. 29022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29022 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VESSIA ALDO - Presidente - del 30/05/2001
1. Dott. PAPADIA UMBERTO - Componente - REGISTRO GENERALE
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - rel. Componente - N. 50382/1999
3. Dott. COGNETTI CARLO - Componente -
4. Dott. COSENTINO GIUSEPPE MARIA - Componente -
5. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Componente -
6. Dott. AGRÒ ANTONIO STEFANO - Componente -
7. Dott. MILO NICOLA - Componente -
8. Dott. CANZIO GIOVANNI - Componente -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO AZ, n. in Marocco 16/1/1970;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in data 6/10/1999;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Torquato GEMELLI;
lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 6 ottobre 1999 il G.I.P. del Tribunale di Milano, dato atto che con sentenza del 21/1/1998, irrevocabile il 31/10/98, RO UZ era stato condannato per aver detenuto a fini di cessione un'ingente quantità di eroina (artt. 73 co. 1 e 80 co. 2 D.P.R. n. 309/90); che con la stessa sentenza era stato disposto che il denaro sequestrato, pari a lire 232.157.000 fosse mantenuto a garanzia dei crediti di cui all'art. 316 c.p.p.; che su indicazione dell'Ufficio Campione Penale era stato autorizzato il versamento della somma di lire 133.654.985 all'Esatri di Milano;
tutto ciò premesso, a richiesta del P.M. - sollecitato dallo stesso G.I.P. ad esprimere il suo parere in ordine alla somma residua - ne disponeva la confisca a norma dell'art. 12 sexies L. 7/8/1992 n. 356. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del Derouach eccependo l'incompetenza del giudice dell'esecuzione ad emettere l'ordinanza ablatoria in quanto, richiedendosi un'attività di accertamento, competente all'emanazione è soltanto il giudice della cognizione;
e censurando l'operato del G.I.P. che, sollecitando il P.M. a formulare le sue richieste, aveva anticipato il proprio convincimento in ordine alla confisca, peraltro non adottabile su cose oggetto di sequestro conservativo. La IV Sezione della Suprema Corte, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza dell'11/1/2001 lo rimetteva alle Sezioni Unite evidenziando un contrasto di giurisprudenza sulla competenza del giudice dell'esecuzione ad adottare il provvedimento di confisca di cui all'art. 12 sexies, introdotto col D.L. 20/6/94 n. 399 conv. nella L. 8/8/94 n. 501. Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite.
Con requisitoria del 22/3/2001 il P.G. in sede ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando tra l'altro che la procedura di cui all'art.666 c.p.p. è idonea a garantire il diritto di difesa, anche per la possibilità di compiuta acquisizione probatoria nel contraddittorio delle parti.
Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il ricorrente censura l'operato del G.I.P. che ha sollecitato le eventuali determinazioni del P.M. sulla destinazione della somma di denaro che avrebbe dovuto essere confiscata ai sensi dell'art. 12 sexies cit.
Va, anzitutto, osservato che nel caso in esame il sequestro non è indissolubilmente correlato alla confisca (arg. ex art. 12 sexies co. 1 e 4) come un passaggio necessario dell'iter procedimentale conducente al provvedimento ablativo;
e non costituisce principio assoluto (arg. ex art. 676 co. 3 c.p.p.) che il giudice dell'esecuzione non possa mai procedere di ufficio. Si è verificato che, in presenza di un'ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice dell'esecuzione, per stabilire per quale ragione la somma in sequestro non fosse stata confiscata, opportunamente ha informato il pubblico ministero, il quale ha attivato la procedura ablatoria con la richiesta, in data 24/6/99, "di voler disporre la confisca della somma in giudiziale sequestro". Va, poi, considerato che, se di norma la confisca consegue al sequestro probatorio o a quello preventivo (Cass. Sez. VI 8/5/98 Speciale), il sequestro conservativo, mirando con l'indisponibilità materiale e giuridica della cosa a garantire i creditori dal pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali del debitore, mantiene ferma la titolarità dei beni in capo a quest'ultimo. Non si vede, quindi, per qual motivo nell'ipotesì di confisca prevista dall'art. 12 sexies, in cui il "prodotto" e il "profitto", contrariamente alla previsione dell'art. 240 c.p., assurgono ad oggetto di confisca obbligatoria, la parte che residua al soddisfacimento dei creditori non possa essere aggredita da un provvedimento ablatorio che il giudice è tenuto ad adottare;
fermo restando che la conversione del sequestro in pignoramento (art. 320 co. 1 c.p.p.) non può che riguardare la parte dei beni che copre i crediti portati dal titolo esecutivo (sentenza di condanna) e le spese.
2. L'art.12 sexies, che regola un'ipotesi particolare di confisca, è stato introdotto, ad integrazione del D.L. 8/6/92 n. 306 conv. nella L. 7/8/92 n. 356, col D.L. 20/6/94 n. 399 (che ha sostituito i DD.L. 22/2/94 n. 123 e 22/4/94 n. 246 decaduti)convertito nella L. 8/8/94 n. 501. È seguito all'intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 48 del 17/2/94 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 12 quinquies del D.L. 306 conv. nella L. 356 citati che prevedeva la sottoposizione a pena di coloro nei cui confronti pendesse procedimento penale per uno dei reati specificamente indicati, di elevato allarme sociale, ovvero di coloro nei cui confronti (si procedeva per o) era in atto una misura di prevenzione personale (v. modifica col D.L. n. 369/93 conv. con la L. n. 461/93), sempre che titolari, anche per interposta persona, o che comunque avessero disponibilità di beni, denaro o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica e dei quali non potessero giustificare la legittima provenienza.
La norma non ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, avendola ritenuta il giudice delle leggi in contrasto con la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Costit.). Per attuare un'immediata strategia di lotta alla criminalità organizzata e contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell'economia, il Governo ha emanato nel 1994 i citati provvedimenti di urgenza introducendovi l'art. 12 sexies che, riportandosi in larga parte ai contenuti della norma dichiarata incostituzionale, ha previsto una misura di sicurezza patrimoniale, ancorandola alla condanna o all'applicazione di pena per determinati delitti, allarmanti per essere fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze stupefacenti o gravi reati contro il patrimonio o reati in materia di contrabbando - la serie è stata di recente ampliata, con l'art. 24 L. n. 45/2001, con i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
3. La questione rimessa alla decisione di queste Sezioni Unite fa seguito al contrasto interpretativo circa la fase del procedimento in cui può intervenire il provvedimento di confisca previsto dalla norma in esame, se cioè possa disporla (anche) il giudice dell'esecuzione ovvero se la competenza sia riservata al giudice della cognizione che definisce il processo.
L'indirizzo prevalente (tra le altre, Cass. Sez. IV 18/9/97 Cavallari) ritiene che in materia di criminalità organizzata la confisca ex art. 12 sexies possa essere disposta in ogni fase e grado del procedimento, sicché il giudice dell'esecuzione può provvedere sia nei casi in cui, risultando già accertati i presupposti, la confisca obbligatoria possa essere disposta "de plano", sia quando, essendo necessario eseguire accertamenti per la verifica delle condizioni che la legittimano, occorra procedere ad acquisizioni probatorie nel contraddittorio delle parti (Cass. Sez. I, 16/5/2000 Nevi e Sez. VI 12/5/94 Di Matteo) Nè può operarsi una distinzione tra confisca "generale" prevista dall'art. 240 c.p. e confisca "speciale" prevista dall'art. 12 sexies cit. (tra le altre, Cass. Sez. III 9/10/2000 Spierto). L'indirizzo di segno opposto ritiene che la confisca di cui trattasi, dovendo conseguire ad un complesso accertamento di merito delle condizioni previste, non possa che essere disposta nel giudizio di cognizione con la sentenza che lo definisce (Cass. Sez. IV 3/12/97 Caracciolo), escludendosi la possibilità di un provvedimento autonomo in quanto l'art. 676 c.p.p., che attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri dispositivi, riguarda i casi di confisca obbligatoria indicati nel secondo comma dell'art. 240 c.p. che possono essere adottati senza bisogno di accertamenti particolari. La confisca prevista dalla norma speciale consegue, invece, soltanto all'accertamento delle condizioni ed alla mancata giustificazione della provenienza di beni, denaro ed altre utilità sproporzionati al reddito e all'attività economica del soggetto: la relativa, ontologica complessità, secondo tale orientamento, postula la "plena cognitio" della fattispecie procedimentale, che solo il giudice della cognizione può garantire (tra l'altre, Cass. Sez. IV 3/12/97 Montenegro).
4. L'affinità tra la confisca speciale in esame e la confisca quale misura di prevenzione antimafia, prevista dall'art. 2 ter L. n.575/65, risulta sol che si confrontino i contenuti precettivi delle norme per inferirne che quest'ultimo modello è stato largamente mutuato dall'art. 12 sexies.
Il provvedimento ablatorio oggetto del ricorso si colloca su una linea di confine, con la confisca in funzione repressiva propria delle misure di sicurezza patrominiali. Tale aspetto si fonde con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale. Realtà che il legislatore ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati delitti, sintomatici di contiguità "mafiosa". Salva, beninteso, contraria dimostrazione da parte di costoro della provenienza dell'accumulo che superi la presunzione "iuris tantum", per il nesso intravisto dal legislatore tra soggetto condannato per determinati delitti e il suo patrimonio ingiustificato (Cass. Sez. I 25/9/2000 Vergano). La norma in esame innesta, dunque, nel sistema una misura di sicurezza atipica che, sulla base di predeterminati presupposti, aggredisce entità patrimoniali evocando una presunzione relativa d'ingiustificata locupletazione, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento di istanze diffuse, tese all'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività, cui vanno restituiti, salvo giustificazione, una volta eliminata con la condanna l'apparenza della disponibilità legittima (Cass. Sez. I 10/3/93 Carnana). Inquadrata in tali ambiti, la misura di sicurezza in questione ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, avendo ritenuto il giudice delle leggi la presunzione del nesso pertinenziale nei sensi suindicati (Corte Costituzionale ordinanza n. 18/96), superabile dall'interessato con elementi idonei, pur senza che abbiano valenza probatoria civilistica, secondo la prudente valutazione del giudice, onde evitare il rischio di applicazioni anomale e della dispersione dei presidi di garanzia, attesa anche l'elasticità del concetto di sproporzione fra patrimonio e reddito (Cass. Sez. VI 28/5/97 Berti): questione, peraltro, prettamente di merito.
5. Individuata, dunque, la natura giuridica della confisca introdotta dall'art. 12 sexies quale misura di sicurezza patrimoniale dai contorni atipici, si può procedere alla soluzione della questione oggetto della rimessione.
La competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca ex art. 240 co. 2 c.p. costituisce consolidato approdo giurisprudenziale (tra le altre, Cass. Sez. I 6/11/99 Andolina), sempre che non vi abbia provveduto il giudice della cognizione o la relativa questione, trattata in sede di merito, sia stata risolta negativamente, con conseguente preclusione processuale.
Il codice di rito, regolando la materia dei sequestri, stabilisce (art. 262 co. 4 c.p.p.) che dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose che ne sono state oggetto sono restituite a chi ne abbia diritto, "salvo che sia disposta la confisca", in tal modo attribuendo la competenza a provvedere al giudice dell'esecuzione. In relazione alla disciplina contenuta nell'art. 12 sexies co. 1 e 2, parte della dottrina ha sostenuto che proprio la fase dell'esecuzione sarebbe la sede elettiva per affrontare la questione della confisca e deciderla nel contraddittorio delle parti in un momento successivo al realizzarsi del requisito soggettivo di "condannato" (in senso lato) per uno dei delitti indicati dalla norma, apparendo la più aderente ai principi costituzionali, col superamento del momento di valenza della presunzione di non colpevolezza e per la garanzia più completa del concreto esercizio del diritto di difesa. Ciò in quanto nella fase di cognizione l'imputato ha tutto l'interesse a dimostrare la propria estraneità ai reati dei quali è chiamato a rispondere, anche per le implicazioni derivanti dalla condanna (o dall'applicazione della pena) in termini di confisca antimafia. La strategia difensiva potrebbe non collimare con l'esigenza di esporre situazioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sull'accertamento della responsabilità in ordine ai reati oggetto del processo a suo carico.
L'obiezione più consistente che l'opposto orientamento muove al riguardo fa leva sul penetrante accertamento che di norma richiede la giustificazione della provenienza del possesso di patrimoni, anche per interposta persona, che il condannato deve dare, ove il valore sia sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla sua attività economica.
Intanto, sul punto deve osservarsi che la procedura "de plano" in materia di confisca in sede esecutiva (art. 676 correlato all'art.667 co. 4 c.p.p.) postula una semplicità nell'accertamento - arg.
anche dal secondo comma dello stesso art. 676 - compatibile col provvedimento ablativo in oggetto ove i risultati da ricercare, emersi in sede di merito, siano contenuti nella sentenza di condanna o di patteggiamento. D'altra parte, non si rinviene una regola generale che riservi la procedura in discorso alla confisca codicistica ed è apodittico affermare che le questioni inerenti a tale misura siano sempre di facile soluzione mentre tale semplicità non inerisce alla confisca speciale, richiedendosi di norma approfonditi accertamenti. Tale assunto non ha un referente normativo che assurga a canone definitorio di competenza.
Comunque, esperita la procedura "de plano", l'interessato con l'opposizione avverso il provvedimento emesso può attivare il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. che prevede la piena attuazione del contraddittorio (co. 4) e la possibilità di completa acquisizione probatoria (co. 5 e art. 185 d. att.) in ordine alla quale, in effetti, si esalta l'esercizio del diritto di difesa. In ogni caso, nulla vieta al giudice dell'esecuzione di disporre sin dall'inizio, come si è verificato nel caso in esame, il procedimento di esecuzione, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un immediato accertamento probatorio (Cass. Sez. I 9/8/2000 n. 3599 e Sez. III 28/7/95 n. 2414).
6. Sotto il profilo costituzionale, nessun problema d'illegittimità deriva accordando privilegio all'indirizzo che riconosce la competenza a disporre la confisca in questione al giudice dell'esecuzione.
Non in riferimento all'art. 24 co. 2 della Costituzione, per quanto si è evidenziato, aggiungendo che il diritto di difesa non va inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l'oggetto (altro è in relazione all'accertamento della colpevolezza, altro è in rapporto all'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale). Il fenomeno del contraddittorio differito, poi, è presente nel sistema (v. in materia di applicazione di misure cautelari, di procedimento per decreto), senza che il doppio grado di merito sia un postulato generale (arg. ex artt. 111 della Costituzione, 593 co. 3 e, appunto, 666 co. 6 c.p.p., nonché v. sentenze n. 236/84 e n. 116/74 della
Corte Costituzionale). Quanto al diritto al silenzio, esso attiene al momento dell'accertamento della responsabilità penale, sicché non assume rilievo in presenza di una condanna, restando così superata la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Costit.). Infine, la presunzione relativa di cui si è fatto cenno è da considerarsi legittima, corrispondendo a norme di comune esperienza e al criterio di ragionevolezza in riferimento alla sproporzione fra redditi leciti e patrimoni ingiustificatamente posseduti in quanto esorbitanti dalle proprie capacità economiche, le quali a seguito di condanna (lato sensu) per determinati reati si colorano, secondo la legge, di significatività negativa. Di conseguenza. non risulta violato il principio di uguaglianza (art. 3 Costit.) anche perché è evidente la differenza di situazioni tra il comune cittadino e colui che ha subito una condanna o ha patteggiato la pena per uno dei reati indicati dall'art. 12 sexies, sintomatici nel senso indicato. In conclusione, va affermato il principio che la confisca prevista dall'art. 12 sexies L. n. 356/92 e succ. modif. può essere disposta dal giudice dell'esecuzione sul patrimonio del soggetto al momento della condanna o del patteggiamento per uno dei reati indicati da detta norma.
Poiché nella specie il Derouach, al di là delle eccezioni in rito, al fine di impedire la confisca, superando la presunzione suindicata, non ha dato giustificazione della provenienza del denaro sequestrato, il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001