Sentenza 13 settembre 2012
Massime • 1
La condanna alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione quando si discuta unicamente della pena irroganda. (Fattispecie in cui il ricorso per cassazione riguardava unicamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2012, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2012 |
Testo completo
10 19 / 1 3 M. 19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE composta da -UP 13/9/2012 - Presidente - Luisa Bianchi Sent. n. sez.175/2012 Pietro Dubolino R.G. n. 21015/2012 Elisabetta Rosi Sergio Beltrani -- Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa in data 27/4/2011 dalla Corte d'appello di Roma. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola (che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso), l'avv. Francesco La Cava, difensore della parte civile costituita Mucci Riccardo (che si è associato alle richieste del P.G., depositando in udienza conclusioni scritte e nota spese), e l'avv. Carmine Cuomo, difensore dell'imputato (che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso); RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza resa dal Tribunale capitolino, in composizione monocratica, in data 28/9/2009, ha qualificato il reato in origine contestato all'imputato (truffa aggravata ex art. 61 n. 7 c.p.) come appropriazione indebita aggravata ex artt. 61 nn. 7 (ritenuta soltanto in motivazione, ma non indicata in dispositivo) ed 11 c.p., irrogando la stessa pena irrogata dal primo giudice di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa. La vicenda riguardava il rilascio, nel marzo 2005, di una procura speciale a vendere una autovettura PORSCHE, ottenuto dall'imputato (che successivamente si impossessava della somma di euro cinquantamila, costituente il ricavato della vendita) previa falsa rappresentazione di avere disponibilità di una autovettura BMW che la p.o. CC desiderava ricevere in cambio della propria.
2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso l'imputato, con l'ausilio del difensore, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: I - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche da ritenere almeno equivalenti alle contestate aggravanti (lamentando che gli stessi parametri utilizzati per il diniego delle predette circostanze attenuanti fossero stati utilizzati anche per giustificare l'irrogazione di una pena superiore rispetto al limite edittale minimo, che l'omesso risarcimento del danno non può assumere rilievo negativo ai fini de quibus ed infine che i precedenti penali dell'imputato sono remoty) e chiedendo conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. La Corte d'appello ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando non soltanto il negativo comportamento tenuto dall'imputato in danno della p.o. (concretizzatosi a ben vedere nella mera commissione del reato, cui non conseguiva il dovere di fornire spiegazioni, essendo evidente la ragione della condotta tenuta, volta a trarre profitto economico in danno altrui;
né può attribuirsi di per sé negativo rilievo al mancato risarcimento del danno, atteso che l'ordinamento attribuisce, al contrario, all'intervenuto risarcimento specifica valenza attenuante), ma anche i gravi e numerosi precedenti penali (tra i quali alcuni specifici, per reati contro il patrimonio), ritenuti sintomatici di una particolare attitudine distrattivo-ingannatoria>>: quest'ultima argomentazione è esauriente, non contraddittoria e logica, e risulta senz'altro immune da vizi rilevabili in questa sede.
2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2.1. L'imputato non va condannato alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile. Il ricorso non riguardava, infatti, l'affermazione di responsabilità o m. comunque ulteriori capi e punti della sentenza d'appello suscettibili di incidere sugli interessi civili, ovvero inerenti alle pretese civilistiche azionabili nel processo penale, ma unicamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
il suo eventuale accoglimento non era, pertanto, suscettibile di incidere sulla pretesa risarcitoria, riguardando unicamente la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio. Difettava, quindi, un interesse civile tutelabile, non avendo la parte civile interesse ad intervenire nel processo quando si discuta unicamente della quantificazione della pena irroganda, a meno che nel caso specifico non risulti il contrario: ma, in argomento, la parte civile interessata nulla ha dedotto. 3
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 settembre 2012 Kuite Biend. Il Consigliere estensore Il Presidente Quisa Bianchi Sergio Betran DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL -9 GEN 2013 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 4