Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2016, n. 30557
CASS
Sentenza 7 giugno 2016

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Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 - ora previsti dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. (In motivazione la Corte ha precisato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità).

In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'art. 7 D.Lgs. 17 settembre 1994 n. 626, deve ritenersi, a seguito della sua riconfigurazione ad opera dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, in applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l'obbligo di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 626 del 1994.

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli enti locali, la qualifica di datore di lavoro spetta al dirigente responsabile del corrispettivo servizio tecnico, individuato dall'organo di governo, ma la posizione di garanzia e la responsabilità di quest'ultimo, con riguardo alla messa in sicurezza degli impianti di proprietà dell'ente, non è esclusa allorchè il rischio consegua da scelte di indirizzo ovvero da atti o condotte omissive dell'organo politico, che abbiano privato il dirigente della reale autonomia di spesa, e sempre che la situazione di pericolo sia in concreto conosciuta o conoscibile dai titolari delle posizioni apicali. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato per carenza di motivazione la sentenza di condanna dell'assessore comunale preposto al settore, ritenuto responsabile, unitamente al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, del decesso dei lavoratori durante i lavori di spurgo di un impianto di depurazione, in quanto la sua posizione di garanzia era stata desunta dalla sola delega e dal fatto che, essendo il depuratore uno degli impianti più importanti del comune, le vicende relative alla sua cura e manutenzione non potevano sfuggire alla sua attenzione).

Nel giudizio di legittimità l'imputato soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a condizione che questa sia intervenuta all'udienza di discussione.

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  • 3RLS, Cass. IV Penale, n. 38914
    Raffaele Bergaglio · https://www.penalex.it/ · 20 maggio 2024

    di R. Bergaglio - 29 Novembre 2023 Accadeva che durante le operazioni di stoccaggio il lavoratore, dopo aver trasportato a mezzo di un carrello elevatore un carico di tubolari di acciaio, discesone e arrampicatosi sopra uno scaffale rialzato per posizionare meglio il carico, veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari, che per la sua imprudente condotta gli rovinavano addosso. L'operatore, tratto a giudizio con il datore di lavoro, era stato assunto con mansioni di impiegato tecnico, ma poi destinato all'espletamento di attività da magazziniere senza aver ricevuto a tale scopo adeguata formazione. La sentenza in commento, da un lato costituisce una novità, poiché per la prima volta si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2016, n. 30557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30557
Data del deposito : 7 giugno 2016

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