Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
Qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena).
Commentari • 3
- 1. Art. 541 - Condanna alle spese relative all’azione civilehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Condanna alle spese relative all'azione civile (art. 541) È emendabile, ai sensi dell'art. 130, la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile (Sez. 4, 5805/2021). La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541, trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2015, n. 8326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8326 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 04/02/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS NN - Consigliere - N. 172
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 35201/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU MA MO N. IL 20/04/1971;
avverso la sentenza n. 48/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 29/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 maggio 2014 la Corte d'appello di Cagliari, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza della medesima Corte d'appello in data 26 ottobre 2012, pronunciato dalla Corte di Cassazione il 5 dicembre 2013 con rinvio per la determinazione della pena, ha individuato come più grave il reato di truffa di cui al capo sub B) e ha ridotto la pena irrogata nei confronti di GI IO IM a mesi dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia impugnata e condannando l'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili.
2. Avverso la su indicata sentenza del 29 maggio 2014 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha dedotto violazioni di legge riguardo agli artt. 541, 624 e 627 c.p.p. e vizi motivazionali in ordine alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili, poiché il reato di cui al capo sub H) era divenuto definitivo in forza della sentenza della Corte di Cassazione del 5 dicembre 2013, con la conseguenza che la relativa persona offesa, CC Ireneo, non era portatrice di alcun interesse concreto ed attuale in sede di rinvio e nessuna specifica attività difensiva avrebbe potuto svolgere. Le questioni oggetto della decisione della Corte d'appello, peraltro, non interessavano neanche incidentalmente la posizione della suddetta persona offesa. Si lamenta, inoltre, che di nessun interesse alla partecipazione al giudizio di rinvio erano portatrici le persone offese dal reato di cui al capo sub C), ossia RT NN e NA EF.
La Corte d'appello, dunque, senza valutare l'interesse concreto delle parti civili alla partecipazione al giudizio di rinvio, ha erroneamente condannato l'imputato al pagamento delle spese dalle stesse sostenute, senza motivare in ordine alla liquidazione e alla conseguente condanna dell'imputato alla loro rifusione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (art. 541 c.p.p.) e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione delle spese processuali. (Sez. 2, n. 2888 del 27/02/1997, dep. 27/03/1997, Rv. 207559).
Orbene, nel caso in esame non si è verificata alcuna soccombenza dell'appellante nei confronti delle parti civili, in quanto si era già formato il giudicato sulla responsabilità penale e sui profili risarcitori in loro favore, ed il gravame concerneva esclusivamente questioni inerenti all'entità della pena, la cui definizione non poteva comunque incidere sulla posizione di quelle parti. (Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 258524; Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013, dep. 11/12/2013, Rv. 258133; Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, dep. 27/10/1998, Rv. 211516). Emerge, infatti, dalla motivazione della decisione impugnata che il thema decidendum devoluto in sede di rinvio alla Corte di merito era circoscritto alla rideterminazione della pena con riferimento alla individuazione del reato più grave fra i residui reati di truffa (capi sub B), H) e C), con riguardo alla truffa consumata il 25 gennaio 2005), a seguito della declaratoria di estinzione - pronunciata da questa Suprema Corte con la su citata sentenza del 5 dicembre 2013 - del reato di truffa di cui al capo sub D) - per intervenuta remissione di querela - e di uno degli episodi di truffa contestati al capo sub C) - ossia quello consumato il 13 novembre 2004 - per il decorso del termine prescrizionale.
3. La condanna del GI alle spese processuali in favore delle parti civili relativamente al grado di appello si palesa pertanto illegittima, imponendosi l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza sul punto, con eliminazione della relativa disposizione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese liquidate in favore delle parti civili nel giudizio di rinvio, che elimina. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015