Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2015, n. 8326
CASS
Sentenza 4 febbraio 2015

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Massime1

Qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena).

Commentari3

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    Rassegna giurisprudenziale Condanna alle spese relative all'azione civile (art. 541) È emendabile, ai sensi dell'art. 130, la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile (Sez. 4, 5805/2021). La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541, trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una …

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    https://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …

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  • 3Corte di cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2015, n. 8326
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8326
Data del deposito : 4 febbraio 2015

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