Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 666.
(Contestazione sull'ammontare dei canoni).
Se e' intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosita' contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice puo' disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.
Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
(Contestazione sull'ammontare dei canoni).
Se e' intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosita' contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice puo' disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.
Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Commentari • 104
- 1. Sfratto per morosità nelle locazioni non abitative: la gravità dell'inadempimento e l'importanza della mediazioneAccesso limitatoFrancesco Avveduto · https://www.altalex.com/ · 31 dicembre 2018 · 55.467678
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/02/2024, n. 508Provvedimento: […] l'intimato ha chiesto concedersi termine ai sensi dell'art. 666 c.p.c. per purgare la morosità relativamente all'importo non contestato di euro 1.800.00, contestando ogni ulteriore richiesta. […]Leggi di più...
- mediazione obbligatoria·
- contributo unificato·
- spese di lite·
- inadempimento grave·
- rilascio immobile·
- risoluzione contratto di locazione·
- morosità conduttore·
- onere della prova·
- art. 5 e 55 l. 392/78·
- art. 666 c.p.c.