Sentenza 2 febbraio 2018
Massime • 6
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie. Massime precedenti Conformi: N. 11413 del 1995 Rv. 203642
Il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, non essendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta immune da censura la decisione di merito che ha ravvisato il reato associativo tra colui che "vende" fatture per operazioni inesistenti al fine di trarre un profitto consistente nel corrispettivo di tale cessione e colui che le "acquista" per conseguire vantaggi fiscali illeciti).
Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 9 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - che, in deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen., esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti nelle condotte del diverso soggetto emittente e viceversa - non trova applicazione nell'ipotesi in cui le fatture si riferiscano a differenti periodi di imposta.
In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l'onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di beni dell'imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato.
In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2018, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2018 |
Testo completo
02039- 1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. Sez. 362/18 Piero Savani PU - 02/02/2018 Claudio Cerroni Relatore - R.G.N. 19736/2017 Aldo Aceto OV Liberati Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appeLL di Milano;
2. SI NI, nato a [...] il [...], 3. ND RT, nato a [...] il [...], 4. BO NI, nato a [...] il [...], 5. BO DE, nata a [...] il [...], 6. TT IU RI, nato a [...] il [...], 7. TT ER, nato a [...] il [...], 8. DE TO CH NC, nato a [...] il [...], 9. DE TO ON CA, nato a [...] il 10. NI RT, nato a [...] il [...], 11. NI RM, nato a [...] il [...], 12. AP MA, nato a [...] il [...], 13. UA LV, nato a [...] il [...], 14. BR NI, nato a [...] il [...], 15. AV RI, nato a [...] il [...], 16. RA ND, nato a [...] il [...], avverso la sentenza dell'11/11/2016 della Corte di appeLL di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo: - l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dei beni disposta nei confronti di TT ER, AP MA, SI NI e BR TO, con rigetto nel resto dei ricorsi proposti dai suddetti imputati;
con richiesta di declaratoria di irrevocabilità della sentenza emessa nei loro confronti nella parte relativa alla affermazione di responsabilità ed alla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.; - il rigetto dei ricorsi proposti da BO NI, DE TO ON CA, UA LV, AV RI, TT IU RI, DE TO CH NC e BO DE, con condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento;
- la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da ND RT, NI RM, NI RT e RA ND, con condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa per le ammende;
-la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appeLL. uditi i difensori presenti: -avv. Daria Pesce, per SI NI e BR TO;
avv. Adriana PisciteLL, per ND RT e AV RI;
- avv. ER Riboldi, anche in sostituzione dell'avv. Giammarco Brenelli, per - BO NI, BO DE;
-avv. Pasquale Pantano, per IU RI TT e ER TT;
avv. Guglielmo Ventrone per DE TO CH NC e DE TO ON CA;
- avv. NC Del Curto per NI RT e NI RM;
- avv.ti Riccardo Olivo e Daniele Umberto Santosuosso per AP MA e RA ND;
- avv.ti Raffaele DE Valle e Ivan Colciago per UA LV. che hanno concluso illustrando ognuno i propri motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento e chiedendo il rigetto o comunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. 2 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 12/12/2014 il Tribunale di Milano aveva dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (con esclusione, per alcuni di essi, delle condotte relative ad alcune annualità di imposta perché i relativi reati erano estinti per prescrizione) e li aveva condannati alla pena principale ritenuta di giustizia per ciascuno di essi, oltre pene accessorie, disponendo altresì, nei confronti di RT ND, MA AP, ER TT, LV UA, NI SI, NI BR, ON CA DE TO e NI BO, la confisca di valore dei beni in loro disponibilità specificamente indicati nel dispositivo.
1.1. La Corte di appeLL di Milano, con sentenza dell'11/11/2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di BO DE, BO NI, NI RM, NI RT, SI NI e BR NI limitatamente alle condotte poste in essere anche negli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, perché i relativi reati erano estinti per prescrizione, e ha conseguentemente ridotto la pena applicata in primo grado nei loro confronti, ha rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio nei confronti di altri imputati, ha assolto AV RI dal reato associativo limitatamente al periodo antecedente al 17/09/2010, BR NI dai reati di cui ai capi A ed N della rubrica per non aver commesso il fatto, TT IU RI dal reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 relativo alla dichiarazione presentata nel 2011 per non aver commesso il fatto, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
1.2.Gli imputati rispondono, in particolare, dei seguenti residui reati:
1.2.1.AP MA, RA ND, TT ER, UA LV, DE TO CA ON, SI NI, BR TO, AV RI e BO NI del reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo A) per essersi associati tra loro, e con altre persone separatamente giudicate, al fine di commettere più reati in materia fiscale mediante la costituzione di diverse società "cartiere" deputate ad emettere fatture per operazioni inesistenti utilizzate dalle società realmente esistenti ed operative nelle dichiarazioni annuali presentate ai fini delle imposte sul valore aggiunto;
1.2.2.tutti i suddetti imputati rispondono a vario titolo anche dei reati scopo (artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000) di cui ai capi da B a Q della rubrica;
1.2.3.NI RT e ND RT rispondono del reato di cui all'art. 12- quinquies, legge n. 356 del 1992 (capo R);
1.2.4.NI RT e NI RM rispondono del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo U); 3 1.2.5.BO DE risponde del reato di cui all'art. 12-quinquies, legge n. 356 del 1992 (capo B del processo riunito a queLL principale). Si ipotizza, in maniera estremamente sintetica, che le società "cartiere" emettevano fatture per operazioni inesistenti (e falsi documenti di trasporto) a favore delle società "clienti", realmente operanti sul mercato, al fine di giustificare gli acquisti in nero effettuati da queste ultime. Le somme indicate nelle false fatture venivano pagate mediante bonifici alle società emittenti che provvedevano a restituirle in contanti alle società "clienti" al netto delle somme trattenute a titolo di "corrispettivo". Di qui, le contestazioni a "cascata" proposte dall'editto accusatorio. Degli ulteriori, marginali, reati si parlerà in sede di esame dei singoli motivi dei ricorsi che li riguardano.
2. Per l'annullamento della sentenza ricorrono il Procuratore generale e gli imputati.
3.Il Procuratore generale presso la Corte di appeLL di Milano articola due motivi.
3.1.Con il primo, proposto esclusivamente nei confronti del AP, del DE TO ON CA, dell'SI, del UA e deLL AV, eccepisce, limitatamente al reato di associazione per delinquere di cui al capo A, la riduzione della pena conseguente al loro ruolo di "organizzatore", che costituisce pur sempre un ruolo apicale al pari del "promotore", ancorché escluso nei confronti dei suddetti.
3.2.Con il secondo, proposto esclusivamente nei confronti del DE TO ON CA, eccepisce che la definizione di ogni pendenza con l'Erario non giustifica la revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992. 4.NI SI articola sette motivi.
4.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. l'insussistenza del reato associativo e la conseguente erronea applicazione del reato di cui all'art. 416, cod. pen., e l'iLLgicità della motivazione sul punto. Lamenta, in particolare, che non si può partecipare all'associazione per delinquere mediante l'istigazione a emettere fatture per operazioni inesistenti obliterando qualsiasi indagine sull'esistenza dell'accordo associativo e non considerando che tale accordo sarebbe comunque confinato alla realizzazione di una serie specifica e preordinata di reati.
4.2.Con il secondo motivo, contestando il ruolo di "organizzatore" attribuitogli dai Giudici di merito per il fatto che egli fissava il prezzo dell'emissione, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione, sul punto, dell'art. 416, cod. pen., posto che, secondo quanto risulta dagli atti, egli non conosceva né aveva contatti con alcuno dei compartecipi.
4.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, pur a fronte dell'oggettiva operatività delle società "clienti" ed effettività dei costi sostenuti e documentati dalle fatture (ancorché) emesse dalle società "cartiere".
4.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento delle prove in ordine all'effettivo oggetto della fornitura da parte delle "cartiere" (la cd. "copertura del nero"), alla restituzione in contanti delle somme bonificate a queste ultime e, in definitiva, alla oggettiva inesistenza delle prestazioni da esse fatturate.
4.5.Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 8 e 9, d.lgs. n. 74 del 2000 e contesta, in particolare, la giuridica possibilità che il destinatario delle fatture per operazioni inesistenti possa concorrere, mediante istigazione, con il loro emittente nel reato di cui all'art. 8, d.lgs. cit.
4.6.Con il sesto motivo, lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la relativa mancanza di motivazione.
4.7.Con il settimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla confisca della propria abitazione, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo integrale e testuale al contenuto dell'ordinanza del tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appeLL cautelare del PM, ne aveva disposto il sequestro preventivo.
3.RT ND propone un solo motivo di ricorso con il quale eccepisce la nullità della sentenza per mancanza e manifesta iLLgicità della motivazione nonché vizio di travisamento delle conversazioni intercorse il 21/11/2010 ed il 02/12/2010 utilizzate dalla Corte di appeLL a comprova del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, legge n. 356 del 1992. Da tali conversazioni - deduce - si può evincere che egli aveva solo ipotizzato la costituzione di una società tra RM NI ed il proprio figlio ED, ma nulla più, mancando la prova di qualsiasi investimento finanziario da parte propria.
4.NI BO articola due motivi.
4.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416, commi primo e secondo, cod. pen., e 5 vizio di motivazione iLLgica e contraddittoria in ordine al ruolo di promotore e/o organizzatore dell'associazione per delinquere (ridefinito nell'inedita ed indefinita categoria del "ruolo apicale"), posto che egli compare sulla scena quando l'associazione era già operativa e che il suo apporto al sodalizio non era essenziale, né infungibile. Sotto un primo profilo eccepisce il travisamento del contenuto del proprio interrogatorio, della documentazione acquisita all'esito della perquisizione domiciliare, delle testimonianze rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria LO, da Forbicini, dal ME, delle conversazioni registrate, del suo ruolo nella società AB. Sotto un secondo profilo deduce la Corte di appeLL ha confermato la qualifica di meri partecipi ad altri associati del medesimo sodalizio che svolgevano le sue stesse mansioni. Gli argomenti esposti con il primo motivo sono stati ripresi ed ulteriormente sviluppati con la memoria difensiva depositata il 06/10/2017. 4.2.Con il secondo motivo, deducendo di essere incensurato e di aver tenuto un comportamento collaborante e lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo, altresì, alla natura di circostanza aggravante dell'ipotesi di cui all'art. 416, comma 1, cod. pen., eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 133, 416 e 69, cod. pen. e vizio di difetto di motivazione.
5.DE BO propone quattro motivi.
5.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la carenza assoluta di motivazione in ordine alla censura proposta con i motivi di appeLL circa la insussistenza del delitto di cui all'art. 12-quinquies, d.l. n. 306 del 1992. Deduce, al riguardo, che l'immobile situato in Bovisio Masciago era stato acquistato nel mese di novembre 2010 mediante un mutuo.
5.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di travisamento delle conversazioni intercettate intercorse tra altri che esprimono mere opinioni dalle quali la Corte di appeLL ha tratto argomento per ritenere la fittizia intestazione dell'immobile e la sua finalità elusiva.
5.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12-quinquies, d.l. n. 306 del 1992 e vizio di motivazione iLLgica nella parte in cui riconduce all'ipotesi dell'intestazione fittizia l'impiego degli importi rivenienti dall'attività illecita ascritta all'associazione. Deduce che l'immobile in questione era stato acquistato mediante mutuo e a titolo originario e, al più, mediante il reinvestimento dei proventi della propria attività di partecipe dell'associazione per delinquere. 6 5.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la erronea applicazione dell'art. 12-quinquies, d.l. n. 306 del 1992 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico del reato al momento della sua ipotizzata consumazione 6.IU RI TT propone sei motivi.
6.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità, per violazione dell'art. 161, cod. proc. pen., della notificazione del decreto di citazione in appeLL effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., a mani del nuovo difensore di fiducia e, dunque, in luogo diverso dal domicilio precedentemente eletto.
6.2.Con il secondo motivo, deducendo che l'unico reato a lui attribuito (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) è stato consumato a Frascati, luogo della sede legale della società Racal Trading S.r.l.>>, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e la conseguente osservanza degli art. 12, 16, e 18, comma 2, cod. proc. pen.
6.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 521, cod. proc. pen., essendo stato condannato per un fatto (contestato come commesso in Milano) diverso da queLL effettivamente consumato a Frascati.
6.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente iLLgica in ordine alla inesistenza delle fatture passive dichiarate o comunque di travisamento della prova in ordine alla sussistenza oggettiva delle prestazioni in esse indicate. Deduce, al riguardo, che le fatture emesse dalle "cartiere" poiché, secondo la stessa accusa, servivano a coprire gli acquisti in nero realmente effettuati prezzo altre imprese, dovevano considerarsi emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente deducibilità dei costi in esse documentati.
6.5.Con il quinto motivo, deducendo di aver svolto solo mansioni di magazziniere della società Racal Trading S.r.l.>> ed allegando, conseguentemente, la mancanza di conoscenza della falsità delle fatture, iLLgicamente dedotta dalla Corte di appeLL in base a non verificabili congetture, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta iLLgicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
6.6.Con il sesto motivo, lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, ben lontano dal minimo edittale, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 133, cod. pen., e mancanza di motivazione. 7 7.ER TT propone tredici motivi.
7.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 521, cod. proc. pen., essendo stato condannato per un fatto (contestato come commesso in Milano) diverso da queLL effettivamente consumato a Frascati.
7.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o comunque la mancanza della motivazione in ordine alle prove e ai motivi di appeLL volti a dimostrare la propria esclusione dall'associazione per delinquere.
7.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla propria partecipazione all'associazione per delinquere deducendo la sussistenza di interessi contrapposti a quelli del gruppo ND, resi manifesti proprio dalla costituzione della società "cartiera" AB>>, società in ogni caso a lui attribuita con motivazione contraddittoria.
7.4.Con il quarto ed il quinto motivo, comuni per l'oggetto, deducendo di essere solo un cliente del cd. gruppo ND e contestando di aver in ogni caso svolto il ruolo di promotore e organizzatore, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appeLL circa il ruolo da lui svolto all'interno dell'associazione per delinquere e l'erronea applicazione dell'art. 416, comma 1, cod. pen.
7.5.Con il sesto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente iLLgica in ordine alla inesistenza delle fatture passive dichiarate o comunque di travisamento della prova in ordine alla sussistenza oggettiva delle prestazioni in esse indicate. Deduce, al riguardo, che le fatture emesse dalle "cartiere" poiché, secondo la stessa accusa, servivano a coprire gli acquisti in nero realmente effettuati prezzo altre imprese, dovevano considerarsi emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente deducibilità dei costi in esse documentati.
7.6.Con il settimo motivo, deducendo di non aver svolto alcun ruolo formale nella Racal Trading>> alla data del 27/09/2011, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di reato proprio del debitore di imposta.
7.7.Con l'ottavo motivo, contestando la giuridica possibilità che il destinatario delle fatture per operazioni inesistenti possa concorrere, mediante istigazione, con il loro emittente nel reato di cui all'art. 8, d.lgs. cit., eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 2, 8 e 9, d.lgs. n. 74 del 2000. 8 7.8.Con il nono motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova in ordine al fatto che la società AB>> fosse una cartiera per di più a lui riconducibile, laddove si tratta di società di BO NI.
7.9.Con il decimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appeLL relativi al complessivo trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla più mite pena applicata agli altri promotori/organizzatori dell'associazione e all'omessa spiegazione dei singoli aumenti applicati sulla pena base.
7.10.Con l'undicesimo motivo, lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'utilizzo, a tal fine, di indici già valutati in sede di commisurazione della pena, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione degli artt. 69-bis e 133, cod. pen.. 7.11.Con il dodicesimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla censura relativa alla confisca per equivalente di beni che non erano di sua proprietà e comunque senza aver proceduto alla confisca diretta del profitto presso la Racal Trading S.r.l.>>.
7.12.Con il tredicesimo motivo, deducendo che il profitto del reato consiste, al più, nella percentuale trattenuta dalla Racal Trading>> e non nell'intero ammontare delle fatture emesse, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla censura relativa alla violazione del criterio di proporzionalità della confisca per equivalente.
7.13.Con motivi aggiunti, depositati il 10/10/2017, ha proposto ulteriori argomenti a sostegno del quarto e del quinto motivo di ricorso.
8.DE TO CH NC propone un solo motivo con il quale, deducendo l'inesistenza soggettiva delle operazioni documentate dalle fatture passive utilizzate ai fini della dichiarazione dei redditi, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e 533, cod. proc. pen., e vizio di travisamento del processo verbale di constatazione dal quale risultava l'esistenza oggettiva della merce ceduta.
9. DE TO ON CA articola cinque motivi.
9.1.Con il primo, impugnando eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza degli artt. 125, 194, 266 e segg., 271, 514 e 546, cod. proc. pen., e vizio di motivazione mancante, iLLgica e contraddittoria. Deduce che la Corte di appeLL ha disatteso le eccezioni di inutilizzabilità di alcune prove illegittimamente acquisite (video registrazioni intercorse tra il 7 9 marzo ed il 21 aprile 2011 presso gli uffici della Metal Bi e annotazioni acquisite come documenti alle udienze del 26/02/2004 e del 30/04/2004) affermandone la irrilevanza ai fini del decidere, salvo utilizzarle come riscontro delle dichiarazioni del testimone assistito TI AL.
9.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 110, 416, cod. pen., 2, 6, 8 e 9, d.lgs. n. 74 del 2000, 533, 521 e 522, cod. proc. pen., e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente iLLgica. Deduce, in particolare, l'impossibilità di ritenere configurabile, sia sul piano giuridico che in base alle prove assunte, un'associazione per delinquere composta, come nel caso di specie, da società "cartiere" e da società "clienti", mosse da interessi contrapposti, nella quale egli avrebbe addirittura svolto il ruolo di "organizzatore" (ruolo che contesta). Nè la sentenza impugnata, sollecitata a colmare il vuoto motivazionale di quella di primo grado, si confronta con le prove che dimostrano la insussistenza di convergenti interessi con il gruppo ND, la saltuarietà dei rapporti, la carenza di collaudati meccanismi associativi;
quando lo fa, ne opera una lettura frettolosa e approssimativa, quando non travisata (per esempio la testimonianza di AL NI, utilizzata per sostenere, con ragionamento contraddittorio, anche il suo ruolo di organizzatore).
9.3.Con il terzo motivo, contestando la giuridica possibilità che il destinatario delle fatture per operazioni inesistenti possa concorrere, mediante istigazione, con il loro emittente nel reato di cui all'art. 8, d.lgs. cit. a meno che non sia lo stesso soggetto ad operare nella duplice veste di emittente ed utilizzatore delle fatture (ipotesi non contestata nel caso di specie), eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 110, 2, 6, 8 e 9, d.lgs. n. 74 del 2000, e 521, cod. proc. pen., e vizio di motivazione carente e contraddittoria.
9.4.Con il quarto motivo, deducendo che le fatture utilizzate erano state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e 533, cod. proc. pen., nonché travisamento del verbale di accertamento con adesione e difetto di motivazione.
9.5.Con il quinto motivo, lamentando che il trattamento sanzionatorio riservatogli è immotivatamente peggiore di queLL applicato a UA LV e AP MA, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81 e 133, cod. pen., 125 e 546, cod. proc. pen., 27 e 111, Cost. e vizio di motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente iLLgica. 10.RT NI propone due motivi. 10 10.1.Con il primo, deducendo che la società Metalmarsa>> avrebbe, semmai, sovrafatturato a ET'> e non viceversa, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa e insufficiente o errata o contraddittoria motivazione in ordine alla prova del reato contestato. 10.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 131-bis, cod. pen., che - deduce ben avrebbe potuto - essere applicato alla luce delle dichiarate prescrizioni. 11.RM NI propone tre motivi, il primo dei quali riguarda in capo R della rubrica (ascritto in concorso con RT ND), gli altri due il capo U, ascritto in concorso con RT NI. 11.1.Con il primo, deducendo l'errata interpretazione delle conversazioni intercettate e riprendendo gli argomenti difensivi già svolti dal coimputato ND, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa ed insufficiente o errata o contraddittoria motivazione. 11.2.Gli ultimi due motivi sono identici a quelli proposti da RT NI. 12.MA AP articola sei motivi. 12.1.Con il primo, lamentando che la propria condanna per il reato di associazione per delinquere si fonda, in buona sostanza, su un'intercettazione del tutto priva dei requisiti di univocità e sfornita di qualsiasi ulteriore riscontro probatorio, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di mancanza o comunque di contraddittorietà e iLLgicità della motivazione. Deduce che non possono ritenersi sufficienti le dichiarazioni generiche e intrinsecamente contraddittorie della testimone assistita ZI ME, né la riconduzione dei termini "libro di poesie" e/o "enciclopedia" a presunti bollettari che sarebbero stati nella sua disponibilità e di cui non è stata trovata traccia in sede di perquisizione. E ciò a fronte del fatto che egli non ha alcun rapporto affettivo o di parentela con gli appartenenti al cd. "gruppo ND", né ha mai rivestito alcun ruolo formale o sostanziale all'interno delle società del gruppo, non ha mai ricevuto somme per sé o per la propria società quale ripartizione dei proventi dell'associazione, non ha mai avuto disponibilità di alcuna struttura del gruppo, né dei conti ad esso riconducibili, la cd. "intercettazione manifesto" del 09/04/2010 non lo vede come protagonista, né lo contempla, i suoi rapporti con le società del gruppo hanno riguardato solo specifiche operazioni, precisamente determinate, la Corte di appeLL non ha mai spiegato perché egli non avrebbe dovuto fornire indicazioni su come compilare i documenti relativi alla fornitura di merci onde evitare errori nei quali la testimone assistita ha ammesso di essere incorsa. 11 12.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione carente o comunque contraddittoria ed iLLgica in ordine al reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Lamenta, in particolare, che non è stata fornita alcuna prova della presunta inesistenza delle operazioni fatturate, iLLgicamente e genericamente desunta dalla ipotizzata natura di "cartiere" delle società del cd. "Gruppo ND", ma contrastata da numerose evidenze probatorie e di natura logica (compendiate nel ricorso alle lettere da a ad h, di cui alle pagg. 21-27) che avrebbero dovuto quantomeno instillare il ragionevole dubbio della effettiva inesistenza di tali prestazioni. 12.3.Con il terzo motivo, deducendo, in ogni caso, che nel caso di specie sussisterebbe, al più, l'ipotesi, penalmente irrilevante, di fatture emesse per operazioni soggettivamente (e non oggettivamente) inesistenti (come riconosciuto dal Giudice tributario investito della medesima questione), eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e 109, TUIR. 12.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di mancanza di motivazione in ordine alla propria attività di istigazione ad emettere le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al di là di ogni ragionevole dubbio. 12.5.Con il quinto motivo, contestando la giuridica possibilità che il destinatario delle fatture per operazioni inesistenti possa concorrere, mediante istigazione, con il loro emittente nel reato di cui all'art. 8, d.lgs. cit. eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 110, 416, primo, terzo e quinto comma, cod. pen., e 8, d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione nella parte in cui fonda tale possibilità sul ruolo di promotore, costitutore e organizzatore dell'associazione. 12.6.Con il sesto motivo, contestando la legittimità della confisca sotto il profilo della quantificazione del profitto e della mancanza del rapporto di derivazione dei beni sequestrati dai reati fiscali contestati, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 322-ter, cod. pen., e vizio di motivazione carente sul punto. 12.7.Gli argomenti oggetto di ricorso sono stati ulteriormente sviluppati e ripresi con cinque motivi nuovi depositati il 10/10/2017. 12.8.Il primo affronta e sviluppa, sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 416, cod. pen., e del vizio di motivazione contraddittoria e/o omessa, l'argomento della pretesa sussistenza dell'associazione per delinquere. 12.9.Il secondo sviluppa l'argomento relativo alla cd. "intercettazione manifesto" della quale eccepisce il travisamento nella parte in cui gli 12 interlocutori, RT ND ed il nipote RI OS, fanno riferimento all'evasione dei "grandi industriali" e non a quella delle società clienti del gruppo. 12.10.Il terzo motivo si concentra sul ruolo di "organizzatore" a lui attribuito per aver istigato alla emissione delle fatture e sviluppa l'argomento sotto i profili dell'erronea applicazione dell'art. 416, cod. pen., e del correlato vizio di mancanza di motivazione. 12.11.Il quarto motivo riprende e sviluppa gli argomenti oggetto del sesto motivo di ricorso originario. 12.12.Con il quinto motivo viene eccepita, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 12.13.I 16/01/2018 il ricorrente ha proposto un ulteriore motivo nuovo con il quale, deducendo l'esistenza oggettiva delle prestazioni, ancorché fatturate da altri, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 12.14.Il ricorrente ha quindi depositato una memoria e prodotto note di udienza. 13.UA LV propone due motivi. 13.1.Con il primo, allegando l'esistenza, al più, di un accordo criminoso confinato alla specifica consumazione dei reati di emissione ed uso di fatture per operazioni inesistenti e deducendo la pacifica contrapposizione tra le società del cd. "Gruppo ND" da un lato e quelle clienti dall'altro, ognuna portatrice di interessi contrapposti, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416, cod. pen., e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente iLLgica in ordine sia alla sua affermata partecipazione alla associazione per delinquere, sia al ruolo di "organizzatore", iLLgicamente tratto dalla testimonianza di un autotrasportatore (NI AL), non desumibile da altri elementi di prova (e tra questi le conversazioni intercettate), giuridicamente fondata sulla sola attività istigatoria e smentita, nei fatti, anche ai fini della sussistenza del reato stesso, dalla mancanza di contatti con altri componenti dell'associazione. 13.2.Con il secondo motivo, contestando la giuridica possibilità che il destinatario delle fatture per operazioni inesistenti possa concorrere, mediante istigazione, con il loro emittente nel reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 110, cod. pen., 1, 8 e 9, d.lgs. n. 74 del 2000, 125, cod. proc. pen. e vizio di motivazione assente e manifestamente iLLgica anche in ordine al suo ruolo di istigatore. 14.NI BR articola quattro motivi. 13 14.1.Con il primo, deducendo l'operatività delle società "clienti" e la oggettiva esistenza delle prestazioni fatturate dalle società "cartiere", ancorché poste in essere da altri fornitori, con conseguente sussistenza dei costi e della loro deducibilità, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione contraddittoria nella parte in cui riconosce, appunto, la operatività delle società clienti. 14.2.Con il secondo motivo, deducendo il travisamento delle risultanze probatorie in ordine alla inesistenza delle prestazioni fatturate e alla restituzione del contante bonificato alle società "cartiere", eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta iLLgicità della motivazione nella parte in cui ha affermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 14.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 14.4.Con il quarto motivo, deducendo che la Corte di appeLL aveva motivato la confisca facendo integrale rimando all'ordinanza del tribunale del riesame, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., vizio di omessa motivazione sul punto. 15.RI AV articola due motivi. 15.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta iLLgicità della motivazione, il travisamento delle intercettazioni e l'inosservanza della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere tra società "cartiere" e società "clienti" (portatrici di interessi contrapposti), alla sua partecipazione ad essa, al ruolo di organizzatore attribuitogli in base al sol fatto che avrebbe istigato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (con conseguente duplicazione del titolo della condanna per il medesimo fatto). 15.2.Con il secondo motivo, contestando la giuridica possibilità che il destinatario delle fatture per operazioni inesistenti possa concorrere, mediante istigazione, con il loro emittente nel reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta iLLgicità della motivazione, nonché l'inosservanza degli artt. 110, cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000 15.3.Da ultimo, chiede che il ricorso del PG sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. 14 16.ND RA propone, con il ricorso originario, un unico motivo con il quale eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione iLLgica e superficiale che, facendo malgoverno delle prove utilizzate per confermare la affermazione della sua penale responsabilità, ha al contempo negletto quelle (indicate ai punti da 1 a 17, pagg. 9 e 12 del ricorso) che deponevano a favore della tesi difensiva. L'imputato ha depositato il 10/10/2017 motivi nuovi. 16.1.Con il primo, richiamando gli argomenti svolti a sostegno del primo motivo nuovo di ricorso del AP, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416, cod. proc. pen. nei confronti dell'utilizzatore delle fatture false, nonché il vizio di motivazione contraddittoria e/o omessa in ordine agli indici di (in)sussistenza dell'associazione stessa. 16.2.Con il secondo, richiamando gli argomenti svolti a sostegno del secondo motivo nuovo di ricorso del AP, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento della cd. "intercettazione manifesto". 16.3.Con il terzo motivo, lamentando la severità del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133, cod. pen., e vizio di omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di TT IU RI è infondato;
tutti gli altri sono inammissibili per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
1.SI NI 1.1.L'imputato risponde, insieme con TO BR, entrambi quali amministratori della società "cliente" MEX S.r.l.>>, del reato di associazione per delinquere di cui al capo A della rubrica, con il ruolo di organizzatore, nonché del concorso nel reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato al capo M della medesima rubrica (limitatamente alle dichiarazioni presentate negli 2009, 2010 e 2011), e del concorso nel reato continuato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato al successivo capo N ascritto agli amministratori della società, la BB Metal S.r.I., amministrata da BO ER, BO NI e DI BI, che aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2011 per un importo pari a € 2.049.806,84. 15 1.2. Tanto premesso, il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Sostiene il ricorrente che il delitto di associazione per delinquere non è strutturalmente compatibile con la identica natura dei delitti che ne costituiscono il programma criminoso;
solo la natura eterogenea e diversificata dei delitti comporterebbe l'indeterminatezza del programma criminoso che soddisfa il requisito richiesto per distinguere tale reato dal concorso di persone nel reato continuato.
1.3. La tesi difensiva contrasta con il tenore letterale dell'art. 416, comma primo, cod. pen., ed è smentita daLL stesso legislatore che ha sempre tipizzato associazioni finalizzate alla commissione di reati identici o comunque analoghi (art. 305 cod. pen., 291-quater, d.P.R. n. 43 del 1973; art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990).
1.4.In realtà il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, CoLLdo, Rv. 229906; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816; cfr., altresì, Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rv. 211403, Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642, secondo cui l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a)- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b)- dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
c)- dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 7187 del 27/11/2003, Marchiani, Rv. 228600, Sez. 3, n. 34678 del 06/07/2005, Rossetti, Rv. 232473).
1.5. Non è di ostacolo alla configurabilità del delitto associativo la radicale diversità (e finanche la astratta inconciliabilità) degli interessi contrapposti perseguiti dai singoli componenti il sodalizio. Tali interessi rilevano, ai fini della fattispecie associativa, esclusivamente quali motivi a delinquere che trovano nella struttura organizzativa il mezzo per la composizione ed il conseguimento di 16 tali interessi. Al legislatore, però, poco importa, ai fini della sussistenza del reato, quale sia lo scopo perseguito da ciascun partecipe, perché ciò che conta è esclusivamente il mezzo che non può identificarsi in un accordo finalizzato alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Nel caso di specie, colui il quale "vende" fatture per operazioni inesistenti è mosso dal fine di trarre profitto da tale attività, mediante il conseguimento del corrispettivo pagato dall'acquirente per il servizio;
questi, a sua volta, è mosso dal medesimo fine di profitto che sarebbe ancor maggiore se potesse evitare di pagare il servizio. Ma non è questa astratta conflittualità di interessi a escludere la sussistenza del reato associativo se per perseguire i contrapposti interessi viene deliberata la realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Il mezzo perseguito per la realizzazione del fine è comune e trasversale a tutti i componenti;
la comune consapevolezza del mezzo utilizzato è assurta dal legislatore a rango di elemento soggettivo costitutivo del reato che, da questo punto di vista, è neutro e perfettamente compatibile con la diversità degli scopi di ciascuno degradati a mero movente. Non a caso, del resto, questa Corte ha ritenuto possibile la sussistenza di un accordo associativo tra il fornitore e lo stabile acquirente di sostanze stupefacenti (Sez. 2, 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405, secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo per la costituzione del vincolo associativo e la realizzazione del fine comune, la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, sempre che si accerti che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare, e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento;
neLL stesso senso Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, Cena, Rv. 254225; Sez. 6, n. 1174 del 19/11/2007, Stabile, Rv. 238403; cfr., altresì, in termini più generali, Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, n.m. sul punto;
di rilievo, ai fini che qui interessa, il principio ribadito da Sez. 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822, secondo cui l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sussiste anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è queLL di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Nè l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto 17 che ne' l'una, ne' l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale).
1.6. Nel caso in esame, risulta, dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, che la prova dell'esistenza del programma criminoso è stata tratta da una messe notevole di prove, prima tra tutte la cd. "intercettazione manifesto" del 09/04/2010, relativa alla conversazione intercorsa tra ND RT ed il nipote RI OS, nel corso della quale il primo descrive il complesso meccanismo volto a consentire alle cd. società clienti di realizzare una "evasione micidiale" o "gigantesca" mediante l'acquisto del nero da parte del gruppo ND.
1.7.Il secondo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
1.8.Il ricorrente contesta il ruolo di organizzatore correttamente attribuitogli dalla Corte di appeLL in considerazione della sua partecipazione all'attività di fissazione concordata del prezzo di "vendita" delle fatture (la cd. "provvigione") che costituiva il fine specifico (il profitto) perseguito da (e comune a) tutti i sodali mediante la complessa organizzazione. Attraverso la fissazione di tale prezzo, le società "clienti" concorrevano a stabilire il proprio margine di profitto derivante dall'utilizzo delle fatture emesse dalle cartiere per le inesistenti attività di fornitura di materiale ferroso che le "clienti" avevano già acquistato altrove in nero. Si trattava, dunque, di una fase associativa che ne costituiva lo snodo essenziale, in assenza del quale si potrebbe astrattamente convenire sull'esistenza di interessi contrapposi tra loro inconciliabili. Ed invece, proprio la indicazione concordata della provvigione spettante alle "cartiere" segna il momento della convergenza e composizione di tali interessi che costituisce, come detto, l'elemento qualificante ed essenziale del sodalizio e del programma criminoso ed esclude che il sodale che concorra a tale attività possa essere ritenuto alla stregua di un mero partecipe (cfr., al riguardo, Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Algranati, Rv. 195764, secondo cui in materia di reati associativi, l'attribuzione a taluno del ruolo di "organizzatore" non implica che costui debba essere necessariamente investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti, rientrando piuttosto i detti compiti in quelli propri dei "capi" e "dirigenti", ma richiede soltanto che l'attività del soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità, intesa, quest'ultima, peraltro, in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità; requisiti i quali possono sussistere anche indipendentemente 18 dalla continuità della suddetta attività; neLL stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317; cfr., altresì, Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fani, Rv. 268767 che ha ritenuto corretta l'attribuzione della qualifica di organizzatore di un'associazione a delinquere dedita alla commissione di furti ed al "piazzamento" dei relativi compendi in capo ad un commerciante che, parallelamente all'attività lecita, fungeva da punto di riferimento dei canali di vendita illecita, individuando acquirenti, precisando prezzi e margini di guadagno ed assumendo informazioni suLL stato della merce;
nel senso che la natura essenziale per l'organizzazione della struttura associativa, qualifica la partecipazione come quella di organizzatore dell'organismo criminoso, Sez. 1, n. 2897 del 17/12/1993, Di Brisco, Rv. 197921).
1.9.Orbene, la Corte di appeLL trascrive "in parte qua" la testimonianza di ZI ME che aveva affermato che il prezzo lo faceva lui>>, cioè l'SI. Questi, dal canto suo, oppone di non conoscere alcuno dei compartecipi, di non aver avuto contatti con alcuno di essi. In questo modo, però, l'eccepito errore di diritto si basa su una ricostruzione del fatto diversa da quella descritta nella sentenza impugnata.
1.10.Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
1.11.Si sostiene che, in ogni caso, le operazioni fatturate sarebbe soggettivamente e non oggettivamente inesistenti e ciò sul rilievo che esse erano destinate a giustificare acquisti realmente sostenuti in nero.
1.12.L'eccezione è comune ad altri ricorrenti e riguarda la possibilità di detrarre, ai fini dell'imponibile, i costi realmente sostenuti che hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa. Sennonché, osserva il Collegio, tale eccezione, ove fondata (ma non lo è), avrebbe rilevanza solo ai fini dell'imposizione diretta, non certo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, attesa la radicale inesistenza del credito IVA documentato dalle fatture (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 10394 del 14/01/2010, Gerotto, Rv. 246327) e l'intraneità del soggetto utilizzatore al meccanismo fraudolento (Cass. civ., Sez. 5, n. 20059 del 24/09/2014, Rv. 632476 - 01; Cass. civ., Sez. 5, n. 24426 del 30/10/2013, Rv. 629419 01; Cass. civ., Sez. 5, n. 23074 del 14/12/2012, Rv. 625037 - 01).
1.13. Ai fini della consumazione di uno dei reati previsti dagli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, la natura dell'imposta che il contribuente intende evadere è irrilevante, sicché l'eventuale fondatezza dell'eccezione riguarderebbe il solo trattamento sanzionatorio (sotto il profilo della gravità del reato), ma non risulta, né il ricorrente lo deduce che tale profilo sia stato preso in considerazione dalla Corte di appeLL. 19 1.14.In ogni caso, deve essere esclusa in radice la fondatezza della tesi difensiva, già esaminata e disattesa con sentenza di questa Sezione, n. 28145 del 07/03/2013, pronunciata nei confronti dell'SI, del AP, del TT ER e deLL BR, che ha rigettato i ricorsi avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Milano che, accogliendo l'appeLL del PM, aveva ordinato il sequestro preventivo "per equivalente" dei beni sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei medesimi delitti per i quali sono stati condannati.
1.15.La possibilità di detrarre dall'imponibile i costi documentati dalla fattura emessa per operazioni soggettivamente inesistenti comporta la necessità che il costo sia certo e che la prestazione documentata sia riferibile materialmente ad altro soggetto identificato. La fattura, cioè, deve documentare una prestazione oggettivamente esistente, vera e reale, posta in essere, però, da un soggetto diverso dall'emittente. Ciò sul rilievo che i costi possono essere detratti nei limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità che informano di sé l'ordinamento tributario. Nel caso di specie, non solo sono rimasti ignoti i reali fornitori della merce acquistata in nero, ma è positivamente escluso che i corrispettivi di tali acquisti corrispondessero a quelli fatturati dalle "cartiere" i quali, invece, erano "gonfiati" proprio per consentire a queste ultime di trattenere l'aggio del servizio sulle retrocessioni del contante. A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che le "cartiere" non partecipavano affatto alla triangolazione con il fornitore reale;
esse, cioè, vendevano letteralmente le fatture senza nemmeno sapere chi fosse quest'ultimo, tant'è che il prezzo, come già ricordato, lo indicavano ex post le società clienti che dovevano considerare anche la percentuale di profitto spettante alle "cartiere".
1.16. Inoltre, il costo sostenuto per la prestazione effettivamente eseguita deve corrispondere a queLL fatturato, il che è smentito dal fatto che nella determinazione del corrispettivo indicato nelle false fatture veniva preso in considerazione l'elemento "spurio" della percentuale spettante, a titolo di corrispettivo, a favore delle cartiere.
1.17.Pur volendo prescindere dalle assorbenti considerazioni che precedono, si consideri, in ogni caso, che, diversamente da quanto sostengono anche altri ricorrenti, l'onere di dimostrare la corrispondenza effettiva tra i costi relativi agli acquisti in nero e quelli documentati dalle fatture acquistate presso le cartiere ricade su chi intende giovarsi della deducibilità di tali costi (e dunque della inesistenza della finalità di evasione dell'imposta diretta), non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l'effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori del materiale. 20 1.18.Il quarto motivo (che riguarda il delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo M) è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
1.19.Occorre, a tal fine, richiamare l'insegnamento costante di questa Suprema Corte secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari - punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'iLLgicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta iLLgicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo iLLgica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
1.20.Il travisamento della prova, è necessario ribadirlo, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il siLLgismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la 21 motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del siLLgismo. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale dei ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come recentemente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
1.21.Sul punto si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.
1.22.II "travisamento del fatto" (e non della prova) era tradizionalmente inteso quale vizio logico che aveva ad oggetto la ricostruzione dei fatti insanabilmente in contrasto con la realtà indiscussa od almeno manifesta nel processo (Sez. 2, n. 1195 del 01/07/1965, dep. 1967, Wobbe), quando cioè la pronuncia fosse emanata sul presupposto dell'esistenza o inesistenza di fatti, che invece dagli atti risultino, di certo, inesistenti o esistenti, con esclusione del momento valutativo della prova (Sez. 1, n. 86 del 25/01/1966, Spucches). Il nuovo codice di rito ha voluto mantenere il sindacato sul piano della legittimità, evitando gli eccessi (...) che hanno talvolta dato luogo a invasioni da parte del giudice di legittimità dell'area in giudizio riservata al giudice di merito>> (Relazione al progetto del codice di procedura penale). L'iniziale formulazione dell'art. 606, lett. e), era perciò chiaramente finalizzata a evitare che il giudizio di legittimità si trasformasse, di fatto, in un'ulteriore grado di giudizio di merito, vietando qualsiasi incursione nel materiale raccolto nelle precedenti fasi di merito ed imponendo come oggetto di valutazione della logicità, congruità e coerenza della sentenza esclusivamente il testo della motivazione. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio per il quale il travisamento del fatto intanto poteva essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risultasse inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; l'accertamento di esso richiedeva, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione potesse, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimo;
neLL stesso senso, Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002). L'art. 8, comma 1, legge n. 46 del 2006, ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Il legislatore ha così 22 introdotto "travisamento della prova" (e non del fatto) quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione ma ciò non muta, alla luce delle considerazioni che precedono, la natura dell'indagine di legittimità il cui oggetto resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui iLLgicità non può mai trasmodare in un inammissibile e rinnovato esame dell'intero compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni. Il travisamento, insomma, deve riguardate uno o più specifici atti del processo, non il fatto nella sua interezza.
1.23.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della iLLgicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.
1.24.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della iLLgicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della - sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
1.25.Inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appeLL, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori 23 non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).
1.26.E' agevole aLLra notare, dal confronto tra i motivi di ricorso e la motivazione della sentenza impugnata, che il ricorrente eccepisce il travisamento del fatto (e non della prova) perché attinge a piene mani al compendio probatorio del quale sollecita, sostanzialmente, una diversa lettura. Il sol fatto che venga eccepito il travisamento delle risultanze probatorie>> (pag. 17 del ricorso) tradisce la legittimità dell'eccezione stessa. Peraltro, non è nemmeno chiaro quale sia il fatto travisato. Se il ricorrente intende riferirsi alla "copertura del nero", le sue deduzioni peccano di genericità e parzialità perché non sono richiamate (e dunque non sono state travisate), tra le altre, le prove indicate dalla Corte di appeLL in termini generali alle pagine 18-20 e, per quanto lo riguarda, alle successive pagine 90-93; in particolare, tra queste, le chiare dichiarazioni della ME (sull'inserimento dell'SI nel meccanismo frodatorio e sulle percentuali applicate in sede di retrocessione del contante) e del marito di quest'ultima, AL TI (che aveva riferito di aver materialmente recapitato denaro contante all'SI); a queste si aggiungono le conversazioni intercorse tra la ME e il ND sulla percentuale del 3% applicata alla Mex, la conversazione telefonica intercorsa sull'utenza di BO NI il giorno 08/02/2011, che riscontrava il significato di un appunto scritto rinvenuto a casa del BO stesso ove era annotata la somma di denaro restituita alla Mex, le ulteriori conversazioni telefoniche intercorse sulle utenze in uso a BO NI, LI PA, BO AN e ZI ME.
1.27.Ove oggetto del travisamento dovesse essere la natura soggettivamente inesistente delle operazioni fatturate, valgano le considerazioni già svolte in precedenza.
1.28.Non risulta infine, né il ricorrente lo deduce, che la questione relativa alla sua amministrazione di fatto della società sia mai stata devoluta alla Corte di appeLL, con quanto ne consegue in termini di inammissibilità della relativa questione di fatto proposta per la prima volta in questa sede.
1.29.Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato.
1.30.E' sufficiente leggere il capo N della rubrica per comprendere che le fatture emesse dagli amministratori della società BB Metal S.r.l.>> per operazioni inesistenti sono relative all'anno di imposta 2011, laddove le dichiarazioni fraudolente contestate al capo M della rubrica riguardano, da ultimo, l'anno di imposta 2010. 1.31.Si tratta, dunque, di fatti diversi rispetto ai quali la questione di diritto posta con il quinto motivo è del tutto distonica.
1.32.La disposizione di cui all'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - che, in deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen., esclude la rilevanza 24 penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente e viceversa - non trova applicazione nell'ipotesi in cui le fatture si riferiscano a differenti periodi di imposta (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260993).
1.33.Il sesto motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
1.34.La Corte di appeLL ha ritenuto di non applicare le circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti e dei precedenti penali dell'imputato, uno dei quali per associazione per delinquere.
1.35.E' necessario ribadire che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. La loro mancata applicazione può perciò essere legittimamente giustificata con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, AP, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).
1.36.Peraltro, non diversamente da quanto si richiede al giudice in sede di quantificazione della pena, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570).
1.37.Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
1.38.L'ultimo motivo è manifestamente infondato.
1.39.La confisca di valore dell'immobile intestato all'imputato disposta ai sensi dell'odierno art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (norma che si pone in continuità con l'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007) ha natura obbligatoria sicché il giudice deve motivare esclusivamente sulla sussistenza del presupposto legale della sua applicazione che consiste, nel caso di specie, nella 25 mancata possibilità di disporre la confisca diretta del profitto/prezzo del reato, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del fatto, nella corrispondenza del valore del bene al profitto/prezzo del reato. Costituisce insegnamento di questa Corte che quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui daLL stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, Di Florio, Rv. 271254; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587; Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158).
1.40. L'onere deduttivo dell'interessato costituisce conseguenza del fatto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere legittimamente adottato anche in caso di impossibilità transitoria e reversibile di reperimento dei beni costituenti profitto illecito, sempre che detta impossibilità sussista al momento della richiesta e dell'adozione del sequestro (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648). In tal caso il giudice del provvedimento assolve all'onere di motivazione con il riferimento alla pur momentanea indisponibilità del bene, senza che debba dare conto delle attività volte alla ricerca dell'originario prodotto o profitto del reato (Sez. 2, n. 2823 del 10/12/2008, dep. 2009, Schiattarella, Rv. 242653; neLL stesso senso, Sez. 2, n. 19662 del 17/04/2007, D'Antuono, Rv. 236592).
1.41.Dalla lettura dell'atto di appeLL non risulta che siano state poste questioni di questa natura né che siano state devolute questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle definitivamente affrontate da questa Corte con sentenza Sez. 3, n. 28145 del 07/03/2013 che aveva rigettato i ricorsi proposti dal AP, dal TT, dall'SI e daLL BR avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, degli stessi beni immobili oggetto di odierna confisca.
1.42.In assenza di tali indicazioni, nemmeno dedotte con l'odierno ricorso (che si mostra generico sul punto), correttamente la Corte di appeLL ha rimandato alla motivazione dell'ordinanza cautelare per ribadire la confisca disposta in primo grado.
2.ND RT 2.1.Il ricorso di RT ND è generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
2.2.L'imputato risponde, in concorso con NI RM, del reato di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, legge n. 356 del 1992 per aver fittiziamente 26 attribuito a quest'ultimo la titolarità esclusiva della società Spurghi Milano Nord S.r.l.>> costituita con i proventi delle illecite attività di emissione di fatture false e di infedele dichiarazione dei redditi.
2.3.La prova del fatto, afferma la Corte di appeLL, si desume dal contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra l'imputato ed il figlio ED che doveva partecipare alla società come socio occulto. In detta conversazione il ND aveva illustrato il contenuto dell'investimento (500.000 euro), spiegandogli che i soldi li metteva lui e che la nuova società si sarebbe chiamata Spurghi Milano Nord S.r.l.>>. Il senso accusatorio di tale conversazione trovava riscontro nelle dichiarazioni del testimone assistito TI AL, marito della ME e dipendente della ET, che aveva riferito che il figlio del ND lavorava in un posto dove fanno le cose fognarie, una roba di spurghi>>.
2.4. Tanto premesso, appare evidente il tentativo del ricorrente di proporre, attraverso l'eccepito vizio di travisamento della prova, una diversa lettura delle prove indicate dalla Corte di appeLL a giustificazione della sua decisione, benché il ricorrente stesso avverta non essere questa la sua intenzione. Tale tentativo è corroborato dall'illustrazione del contenuto di altre prove (utilizzate anche dal primo giudice) finalizzata, però, non tanto a giustificare l'errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa la Corte di appeLL nel leggere le prove dichiaratamente utilizzate, quanto per proporne, come già detto, una diversa interpretazione.
2.5.Premesso che l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce affare del giudice di merito che non può essere sindacato in sede di legittimità se non palesemente irrazionale, resta il fatto che trattandosi di cd. "doppia conforme" pronuncia di condanna, l'imputato non deduce in cosa consiste il travisamento, né che la prova "travisata" non era stata utilizzata dal primo Giudice, né di aver eccepito il travisamento in sede di appeLL.
2.6.Ne consegue che non è più consentito in questa sede eccepire il travisamento della prova basandosi, tra l'altro, sul contenuto di altre prove. In questo modo l'eccepito travisamento viene utilizzato per veicolare nel giudizio di legittimità deduzioni fattuali volte a proporre una lettura alternativa delle prove. E' evidente che oggetto di doglianza non è il travisamento della prova, ma il modo con cui è stata valutata alla luce del contenuto delle altre prove. Orbene, poiché il ricorrente non contesta la sua intenzione di investire personalmente in una nuova società - da lui formalmente non amministrata per farvi lavorare il - figlio (che vi aveva effettivamente lavorato), il punto è se da tali prove è manifestamente iLLgico dedurre l'effettivo investimento nella società e, soprattutto, l'intestazione fittizia contestata nella rubrica. La risposta non può che essere negativa, con conseguente insindacabilità della decisione assunta. 272 7 3.BO NI 3.1.BO NI è ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo A della rubrica quale amministratore di fatto di una delle tante società cartiere del gruppo ND (la BB Metal S.r.l.>>) e successivo amministratore e gestore dell'altra società cartiera, la RABOA S.r.l.>>, costituita e amministrata insieme con ER TT.
3.2.Il ricorso riguarda esclusivamente la fattispecie associativa e non i reati -scopo rubricati ai capi F (art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000), G (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) ed H (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) della rubrica.
3.3.Gli elementi di prova illustrati dalla Corte di appeLL a sostegno della condanna dell'imputato sono molteplici. Se ne indicano i più significativi: a) la sostanziale confessione dell'imputato che, pur avendo formalmente contestato di aver preso parte all'associazione per delinquere, tanto meno con il ruolo di promotore, aveva sostanzialmente riconosciuto di aver esercitato un ruolo propulsore e indispensabile nell'organizzazione del gruppo "ND", avendo ammesso di aver preparato le fatture per le operazioni inesistenti, di aver prelevato il denaro delle società "clienti" presso gli uffici postali e di aver provveduto alla sua restituzione;
b) gli appunti da lui manoscritti rinvenuti a seguito della perquisizione domiciliare del 6 aprile 2011 dai quali risultava che l'imputato indicava non solo l'importo che il "cliente" doveva bonificare, ma anche la percentuale da applicare sulle restituzioni;
c) la testimonianza del m.LL LO che aveva dato atto dei rapporti con il padre dell'imputato, BO AN, con la compagna, BO DE e con il frateLL di quest'ultima, BO ER;
d) le conversazioni intercorse tra il BO e il ND RT sulle percentuali di applicare, nonché quella intercorsa con UA LV al quale il BO dava conto della propria attività; e) la testimonianza della ME che aveva riferito della cena alla quale aveva partecipato anche il BO NI nel corso della quale era stato stabilito che avrebbe dovuto assumere la legale rappresentanza della cartiera di nuova costituzione, la Metal Bi S.r.l.>>; f) la costituzione, su iniziativa di ER TT, della AB S.r.l.>>, cartiera da lui amministrata ma gestita insieme con il TT che l'aveva fortemente voluta e mediante la quale il sodalizio aveva esteso la propria azione criminale.
3.4.Il ricorrente lamenta che la Corte di appeLL confonde l'esistenza di un presunto ruolo "apicale" con le qualifiche rilevanti ai sensi del primo comma dell'art. 416 cod. pen. che, afferma, hanno una loro peculiare caratterizzazione e struttura>>. La sentenza, in particolare, eluderebbe il compito di definire in quale modo le proprie condotte assumono quel carattere di specificità che le distinguono dalla mera partecipazione. L'elencazione delle circostanze nelle quali si sarebbe manifestato il contributo operativo 28 dell'imputato non è sufficiente, essendo necessario descrivere, afferma, con quale efficienza causale vi sarebbe stata un'iniziativa del BO volta alla costituzione del sodalizio>>, visto che egli compare sulla scena quando l'associazione era già costituita e attiva da tempo ed operava secondo meccanismi collaudati, rimasti immutati con il suo avvento e proseguita, senza modifiche di sorta, dopo la sua decisione di interrompere i rapporti con il gruppo ND costituendo la AB. Inoltre, conclude, la Corte non avrebbe chiarito per quale ragione il suo apporto doveva ritenersi essenziale e infungibile.
3.5.Di qui l'eccezione di travisamento delle prove indicate dalla Corte di appeLL e di iLLgicità della motivazione.
3.6.Osserva il Collegio che, trattandosi di "doppia conforme" sentenza di condanna, l'imputato non deduce: a) di aver eccepito il travisamento delle prove in appeLL;
b) ovvero, in alternativa, che la Corte di appeLL ha confermato la condanna in base a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.
3.7. Inoltre, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appeLL), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).
3.8. Non è perciò sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). 29 3.9.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
3.10.Il ricorrente si sottrae a questi oneri perché allega meri stralci delle prove delle quali eccepisce il travisamento rendendo in questo modo inaccessibile agli atti l'indagine di legittimità sollecitata con il ricorso. Tanto basta per ritenere inammissibile l'eccezione, a prescindere dalla sua fondatezza.
3.11.Occorre dunque restare al testo della motivazione della sentenza impugnata che assegna al ricorrente compiti "apicali" ed essenziali per il funzionamento dell'organizzazione e l'ampliamento della attività associativa mediante la costituzione della società AB>>.
3.12.Quanto alla figura del "promotore", il Collegio condivide l'insegnamento di questa Corte secondo il quale riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170230; cfr., altresì, Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524, secondo cui riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali;
neLL stesso senso Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, Falsone, Rv. 205653).
3.13.E' pertanto manifestamente infondata l'eccezione difensiva secondo la quale le qualificazione tipica della condotta di "promotore" sarebbe esclusa per il sol fatto di essere entrato a far parte del sodalizio successivamente alla data della sua costituzione o che comunque non potrebbe trovare spazio alcuno nell'attribuzione all'imputato del ruolo "apicale" nei termini descritti dalla sentenza.
3.14.Il secondo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 30 3.15.La pena base applicata al BO NI (tre anni e quattro mesi di reclusione, pena già ridotta in virtù della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti) è stata determinata dalla Corte di appeLL in considerazione del ruolo svolto dall'imputato all'interno dell'associazione e della elevata intensità del dolo. In primo grado era stata applicata la pena base di cinque anni di reclusione ma la diminuzione per le attenuanti generiche era stata erroneamente applicata sulla pena finale calcolata ai fini della continuazione.
3.16.Le censure proposte con l'appeLL erano decisamente generiche e sostanzialmente sollecitavano una diminuzione della pena base prontamente ridimensionata dalla Corte di appeLL nei termini sopra indicati. In primo grado l'imputato era stato condannato alla pena finale di otto anni di reclusione, in grado di appeLL a quella definitiva di sei anni di reclusione.
3.17.La decisione della Corte di appeLL non è sindacabile in questa sede.
3.18.A tal fine risulta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena aLLrché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, GaLL;
si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva).
3.19.Del resto, come già detto, l'appeLL sul trattamento sanzionatorio non era connotato da particolare specificità argomentativa. In sede di appeLL è certamente necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall'imputato purché tali argomenti siano connotati dal requisito della specificità (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209443; Sez. 1, n. 8677 del 06/12/2000, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 4, n. 110 del 05/12/1989, Buccilli, Rv. 182965).
3.20.Nessuno degli specifici argomenti proposti con l'odierno ricorso era stato devoluto in appeLL benché, si noti, il primo Giudice avesse grandemente valorizzato, non diversamente dal Giudice dell'impugnazione, l'ingentissimo danno all'Erario, l'intensità del dolo, l'importanza del ruolo svolto dall'imputato, indici di commisurazione della pena rispetto ai quali sono stati ritenuti recessivi gli argomenti debolmente devoluti in appeLL.
4.BO DE 4.1. L'imputata è ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies, legge n. 356 del 1992, rubricato al capo B) della rubrica, per 31 aver accettato l'intestazione fittizia di alcuni immobili acquistati dai genitori, BO ER e LI PA, con il provento delle frodi fiscali. In primo grado l'imputata è stata prosciolta limitatamente alle intestazioni concernenti taluni immobili perché i relativi reati erano estinti per prescrizione. La Corte di appeLL ha dichiarato estinti gli ulteriori reati relativi alle fittizie intestazioni relative ad altri immobili, mantenendo la condanna limitatamente ai beni immobili oggetto di acquisto del 22/11/2010. 4.2.La Corte di appeLL indica come prove della responsabilità della ricorrente le conversazioni telefoniche intercorse tra l'imputata e BO NI, tra il padre di NI, BO AN, RT ND e la compagna di quest'ultimo, conversazioni nel corso delle quali si faceva esplicito riferimento al fatto che i genitori della BO avevano intestato tutto alla figlia. A tali argomenti, la Corte aggiunge l'incapienza economica dell'imputata, la testimonianza dell'UPG che aveva svolto le indagini, l'attitudine dei componenti il "gruppo ND" al reimpiego dei soldi prelevati dai conti correnti. Quest'ultimo argomento era stato utilizzato anche dal primo Giudice il quale aveva dato atto delle critiche mosse dal ND ai genitori della BO per la loro scelta di intestare tutto alla figlia e del fatto che quest'ultima fosse ben consapevole degli scopi delle intestazioni fittizie, avendo partecipato anch'essa ai meccanismi frodatori in relazione ai quali, aggiunge la Corte di appeLL, l'imputata aveva patteggiato la pena.
4.3.Di fronte alla natura univoca di tali elementi di prova, la Corte di appeLL ha disatteso le (per vero) deboli e generiche difese dell'atto di appeLL che in alcun modo si misuravano, con il doveroso grado di specificità, con le argomentazioni accusatorie.
4.4.L'argomento relativo all'acquisto dell'immobile con provviste derivanti dall'accensione di un mutuo intestato all'imputata è assolutamente generico e specioso poiché, non diversamente da quanto (non) fatto in appeLL, non si confronta affatto con la prova diretta rinvenente dalla conversazioni intercettate sopra indicate. Tali conversazioni costituiscono oggetto del secondo motivo che ne deduce il travisamento e il malgoverno ma le relative censure sono inammissibili perché mai proposte in appeLL.
4.5.L'inammissibilità del secondo motivo assume un valore centrale perché la sua inidoneità a scardinare il fatto così come definitivamente accertato in sede di merito rende distonico l'intero ricorso rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
4.6.Resta, dunque, la prova della dichiarata affermazione dei genitori dell'imputata di averle intestato tutti gli immobili (e delle critiche per questo subite dal ND) insuperata dalle deduzioni fattuali e valutative dell'imputata stessa, men che meno dall'argomento dell'acquisto dell'immobile mediante l'accensione di un mutuo, rilevando, ai fini dell'art. 12-quinquies, legge n. 352 32 del 2006, non chi l'abbia formalmente stipulato ma chi abbia procurato la provvista per il pagamento delle rate.
5.TT IU RI 5.1.L'imputato, legale rappresentante della società RACAL TRADING S.r.l.>>, è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in concorso con il padre ER (dichiarazioni fraudolente avvalendosi delle fatture emesse dalle cartiere del cd. "gruppo ND").
5.2.Il primo motivo (nullità assoluta della notificazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia piuttosto che presso il domicilio eletto) è manifestamente inondato e inammissibile alla luce del principio di diritto, autorevolmente affermato da Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, MicciuLL, Rv. 239396, ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, Da Silva, Rv. 269709; Sez. 4, n. 2416 del 20/12/2016, dep. 2017, Zucchi, Rv. 268883; Sez. 5, n. 8478 del 28/11/2016, dep. 2017, Pettinengo, Rv. 269453; Sez. 3, n. 47953 del 19/07/2016, Rv. 268654).
5.3.Più recentemente, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, ha ribadito, per quanto qui rileva, che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
5.4.Nel caso di specie, il ricorrente non risulta aver tempestivamente eccepito la nullità della notificazione in appeLL.
5.5.Il secondo motivo è infondato.
5.6.Con sentenza Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Patroni Griffi, Rv. 271223, questa Corte, risolvendo il contrasto sorto in ordine all'interpretazione della lettera c) dell'art. 12 cod. proc. pen., ha affermato il principio di diritto secondo il quale ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista 33 dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.
5.7.Non v'è dubbio che tra il reato-fine ascritto all'imputato (e al padre, componente dell'associazione per delinquere) e il reato associativo sussiste la connessione teleologica di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., né di certo si può affermare che l'imputato ignorasse l'inserimento della sua società nell'articolato meccanismo fraudolento che costituiva il programma del sodalizio del quale anche il padre faceva parte. In ogni caso non risulta, né l'imputato lo allega, d'aver dedotto una simile ignoranza.
5.8.Le considerazioni che precedono assorbono la questione proposta con il terzo motivo la cui manifesta infondatezza, tra l'altro, si apprezza alla luce del consolidato principio di diritto secondo il quale non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da queLL contestato, non costituendo la modifica del "locus commissi delicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione (Sez. 3, n. 28/06/2017, dep. 2018, Licco, Rv. 272093; Sez. 4, n. 17039 del 18/02/2009, Ferla, Rv. 243445; Sez. 3, n. 19725 del 03/04/2008, Rv. 240038).
5.9.Il quarto motivo è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni già svolte in sede di esame dell'analoga questione devoluta dall'SI.
5.10.Il quinto motivo è manifestamente infondato.
5.11.S'è già detto che la natura manifesta della iLLgicità pone un limite al sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti impugnati. Ne deriva che la domanda da porre in questa sede non è se sia iLLgico desumere dal fatto noto la prova del fatto ignoto, bensì se sia manifestamente iLLgico il ragionamento del giudice. Orbene, non è manifestamente iLLgico dedurre daLL strettissimo rapporto di parentela con l'altro amministratore della società, componente di spicco del sodalizio criminoso, la necessaria consapevolezza, da parte del ricorrente, della falsità delle fatture utilizzate nelle dichiarazioni della società della quale era il legale rappresentante e deteneva il 20% del capitale. Tale conclusione, corroborata dall'ulteriore deduzione che l'imputato, in quanto magazziniere che si occupava di scegliere il materiale, ben sapeva che le fatture erano fasulle, non costituisce affatto una congettura e si sottrae al sindacato di legittimità. Ove poi la deduzione deLL svolgimento delle mansioni di magazziniere dovesse sottindendere la totale estraneità dell'imputato alla 34 gestione effettiva della Racal Trading, tale deduzione si esporrebbe a profili di genericità perché non considera la testimonianza di CE CA indicata dalla Corte di appeLL a sostegno del contrario.
5.12.L'ultimo motivo è manifestamente infondato.
5.13.L'imputato è stato condannato alla pena definitiva di un anno e quattro mesi di reclusione, pena inferiore al minimo edittale e comunque ad esso prossima (volendo considerare la pena base di due anni di reclusione).
5.14.E' noto, anche al ricorrente, che quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo;
cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti;
Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani). E' consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano;
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo;
Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto).
6.TT ER 6.1.Il primo motivo è manifestamente infondato per gli stessi motivi già esposti in sede di esame dell'analoga eccezione proposta dal TT IU.
6.2.Il secondo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
6.3.L'imputato è ritenuto promotore ed organizzatore dell'associazione per delinquere nella sua veste di amministratore di fatto e di diritto della già citata Racal Trading S.r.l.>> e di amministratore di fatto della AB S.r.l.>>.
6.4.Nel validare l'assunto accusatorio e la condanna di primo grado, la Corte di appeLL lo definisce un personaggio chiave (...) l'unico che potesse tener testa ad RT ND, il quale, infatti, lo trattava come cliente di riguardo>>. A tal fine indica le seguenti prove: a) la testimonianza del m.LL LO circa la percentuale del 3,5% spettante per l'acquisto, da parte di "Racal Trading", delle false fatture, la riconducibilità di "Racal Trading" e "AB" alla persona del TT, la natura di cartiera di quest'ultima, confermata dalla testimonianza dell'autotrasportatore RT Forbicini;
b) la conversazione telefonica del 17/02/2010 dalla quale risulta sostanzialmente confermata la percentuale di 35 acquisto;
c) la costituzione, insieme con BO NI, della società cartiera "AB S.r.l.", alla cui compagine il TT è solo formalmente estraneo;
d) le dichiarazioni del testimone assistito CA CE circa il ruolo svolto in "AB" dall'imputato; e) le conferme derivanti dalle perquisizioni effettuate presso il BO NI.
6.5. La costituzione di AB Srl, afferma la Corte di appeLL, segna il momento in cui la fervida mente di TT ER "lancia la sfida" a ND RT, rimanendo però saldamente all'interno del gruppo criminale che aveva ancora bisogno di persone come lui, così come quest'ultimo aveva ancora bisogno dei suoi "sodali">>. AB è inserita a pieno titolo nel circuito delle società del gruppo ND, ancorché costituita per iniziativa del BO NI e del TT ER. La Corte di appeLL cita, tra le altre, una conversazione intercettata nel corso della quale un esponente di spicco del sodalizio, il già citato BO ER, commenta la costituzione di AB dicendo che è come mettersi l'amante in casa>>. La Corte territoriale ne trae ulteriore argomento per ribadire la non assoluta impermeabilità dei ruoli associativi a sostegno della mancanza di una vera contrapposizione di interessi, visto che anche i clienti di spicco, possono farsi anch'essi promotori deLL sviluppo del programma associativo mediante la costituzione di nuove "cartiere".
6.6.Sostenere, in questo contesto, che il TT non facesse parte del sodalizio sol perché il ND aveva definito il BO "traditore" perché aveva costituito la "AB" usando la sua (del ND) gente è obiezione che non regge in virtù della natura parziale dell'eccezione che non si confronta con l'intero compendio probatorio che vede il TT stabilmente inserito nei meccanismi associativi sopra descritti. Peraltro le conversazioni intercettate richiamate nell'atto di appeLL non dimostrano con palmare evidenza la natura decisiva dell'eccezione considerato che il ND indica chiaramente il TT come persona con cui va d'accordo (Eh, mi avete chiesto a me la mia gente per andar là con TT poi? Io con TT vado d'accordo (...) se lui deve combattere in mezzo alla giungla deve usare le sue armi. Fa bene. Però ha usato anche la mia gente>>). Non è chiaro donde il ricorrente tragga la certezza di non essere tra coloro che sono stati usati dal BO per costituire la "AB", che, anzi, la lettura del passaggio sembra avallare il contrario e di certo rende non decisiva l'eccezione di omessa motivazione sul punto.
6.7.Le considerazioni che precedono valgono anche ai fini dell'esame del terzo motivo con il quale il ricorrente deduce insanabili contraddizioni della sentenza nella parte in cui riconduce l'amministrazione di fatto di "AB" al TT e indica quest'ultimo come soggetto in grado di tener testa al ND.
6.8.Ancora una volta il ricorrente non prende in considerazione tutte le prove indicate dalla Corte di appeLL a sostegno della riconducibilità a lui della 36 nuova cartiera (a cominciare dalle qui ignorate testimonianze dei dipendenti della società, per lo più magazzinieri) laddove il sapere tener testa al capo del sodalizio è condotta che in alcun modo contraddice la partecipazione al sodalizio stesso, ma addirittura dimostra la caratura del sodale. L'imputato, dunque, si pone in termini di dissenso valutativo rispetto alla doppia pronuncia di condanna della quale non riesce a cogliere, perché inesistenti, i profili della manifesta iLLgicità.
6.9. Alla luce delle considerazioni che precedono e di quelle già svolte, quanto ai ruoli di promotore ed organizzatore del sodalizio, in sede di esame dei ricorsi dell'SI e del BO NI (socio del ricorrente), sono manifestamente infondati anche il quarto ed il quinto motivo (quest'ultimo proposto anche per motivi non consentiti nella fase di legittimità, poiché propone una diversa lettura dei medesimi elementi di prova).
6.10.I sesto motivo è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni già svolte in sede di esame della analoga questione posta dall'SI.
6.11.Il settimo motivo è manifestamente infondato.
6.12.I postulato di diritto secondo il quale il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, non tollera la possibilità del concorso di persone ulteriori e diverse dal debitore d'imposta che ha materialmente presentato la dichiarazione stessa non trova fondamento alcuno, né giurisprudenziale, né positivo.
6.13.Non v'è dubbio che i reati dichiarativi in materia tributaria possono essere commessi da coloro che, a causa dell'avverarsi del fatto genetico del rapporto obbligatorio tributario, diventano titolari della situazione giuridica che ne caratterizza il lato passivo, imponendo, in particolare, l'obbligo di fornire all'Erario le informazioni necessarie all'attuazione del rapporto stesso e all'adempimento dell'obbligazione tributaria. La dichiarazione tributaria è stata efficacemente definita in dottrina come "atto fondamentale di collaborazione del cittadino nei confronti deLL Stato che costituisce un vero e proprio perno logico e funzionale nel sistema di attuazione dei tributi".
6.14.Ciò tuttavia non equivale a sostenere l'inapplicabilità al reato di che trattasi delle norme generali in tema di concorso di persone nel reato, nemmeno se si volesse qualificare come "proprio" (ma tale non è, né per la giurisprudenza di questa Corte, né per la dottrina) il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 6.15.Al di là dell'ovvia applicazione a tutti i reati, anche a quelli previsti dalla cd. legislazione speciale, degli istituti generali di diritto penale sostanziale previsti dal libro primo del codice penale, costituiscono prove evidenti di tale applicazione: a) la necessità, avvertita dal legislatore, di introdurre una deroga espressa alla applicazione dell'art. 110 cod. pen. nei casi previsti dall'art. 9, 37 d.lgs. n. 74 del 2000; b) la previsione di una nuova circostanza aggravante speciale in caso di concorso del professionista ovvero dell'intermediario finanziario o bancario (anche) nei reati dichiarativi (art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, come inserito dall'art. 12, d.lgs. n. 158 del 2015).
6.16.Si è così sostenuto che è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 di colui che pur essendo estraneo e non - rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (Sez. 3, n. 14185 del 30/11/2016, Palmiero, Rv. 269650; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256579).
6.17.Nel caso di dichiarazione fraudolenta l'amministratore di diritto che sottoscrive la dichiarazione è sempre responsabile direttamente della condotta a lui materialmente e direttamente attribuibile, ma l'amministratore occulto risponde a titolo di concorso in quanto soggetto cui l'azione è riconducibile sotto il piano morale (dell'istigazione o dell'accordo) ed eventualmente materiale (mediante la predisposizione del documento da far sottoscrivere all'amministratore di diritto). In questi casi, infatti, l'amministratore di fatto è direttamente responsabile del reato ponendosi piuttosto il problema del concorso dell'amministratore di diritto. Le questioni agitate in sede di legittimità riguardano, piuttosto, la responsabilità dell'amministratore di diritto per i fatti ascrivibili a queLL di fatto.
6.18.In termini generali, questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale il prestanome non risponde dei delitti in materia tributaria (nella specie in materia di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, d.Lgs. n. 74 del 2000) solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (Sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013, Piscicelli, Rv. 258080; neLL stesso senso, in motivazione, anche Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011, Ceravolo).
6.19.Quanto all'elemento soggettivo, si è ulteriormente aggiunto che dei delitti tributari, in particolar modo di quelli caratterizzati dal dolo specifico di evasione, risponde anche il mero amministratore di diritto, a titolo di concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento ex artt. 40, cpv. cod. pen., e art. 2932 cod. civ., a condizione, tuttavia, che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi (Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Gagliotta, Rv. 266757, in tema di reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Biffi, Rv. 264971, in tema di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA;
Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011, Ceravolo, Rv. 250962, in tema di omessa 38 presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA). Tuttavia, non è necessario che dolo specifico di evasione sia condiviso e fatto proprio anche dall'amministratore di diritto;
il motivo per il quale questi decide di cedere ad altri la gestione non necessariamente si deve coniugare con il movente dell'autore materiale del reato a dolo specifico. E' sufficiente che il prestanome sia consapevole di accedere all'altrui proposito illecito che la propria condotta omissiva rende attuabile o comunque agevola, qualunque sia il motivo della sua decisione (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 6208 del 09/04/1997, Ciciani, Rv. 208804, secondo cui anche per i reati imputati ai sensi dell'art. 40 cpv., cod. pen., l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicché è sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l'evento nei delitti dolosi o provocandolo per - negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme nei delitti colposi e - nelle contravvenzioni in genere).
6.20.Ne consegue che il titolo della responsabilità penale, anche per i reati dichiarativi, non è costituito (solo) dalla mera carica rivestita, bensì (anche) dall'esercizio in modo non episodico od occasionale dei poteri gestori tipici dell'amministratore o comunque dell'imprenditore (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, Berni, Rv. 264009).
6.21.Infine, per concludere sul punto, lo stesso legislatore tributario, nel delineare lo statuto delle sanzioni amministrative-tributarie, ha espressamente disciplinato, ammettendolo, il concorso di persone nella violazione tributaria (art. 9, d.lgs. n. 472 del 1997).
6.22.Orbene, al ricorrente è stato attribuito il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, anche per i periodi in cui non rivestiva formalmente la carica di legale rappresentante della Racal Trading S.r.l.>> in quanto ritenuto il suo dominus e amministratore di fatto (padre padrone>>, lo definisce la Corte di appeLL), diversamente dal figlio che è stato correttamente assolto dal reato a lui attribuito per la dichiarazione da lui non sottoscritta.
6.23.L'ottavo motivo è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni già svolte in sede di analisi dell'analoga eccezione sollevata dall'SI, trattandosi di istigazione (non contestata) ad emettere fatture per operazioni inesistenti non utilizzate nella dichiarazione dei redditi del 2012, anche a causa degli accertamenti effettuati prima della sua presentazione.
6.24.Il nono motivo è, alla luce delle considerazioni che precedono ed, in particolare, di quelle svolte in sede di esame del terzo motivo (del quale costituisce una sostanziale ripresa), manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 39 6.25.L'eccezione si avvale del contenuto, riportato per stralci, di alcune prove dichiarative delle quali viene dedotto il travisamento. Sennonché, come già ampiamente illustrato in sede di esame del ricorso dell'SI e del BO, il travisamento della prova non è ravvisabile quando il dissenso cade sul momento valutativo della prova stessa, né l'eccezione può essere utilizzata come strumento per mettere la Corte di cassazione in contatto diretto con il contenuto delle prove e indurla ad una valutazione della logicità del provvedimento che esula dall'esame del solo testo. Il ricorrente, inoltre, non ha assolto agli oneri di allegazione imposti in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. In ogni caso, anche ammesso che la AB fosse una società anche operativa non si tratta di circostanza tale da minare, sul piano logico, la validità dell'assunto accusatorio né contraddice il fatto che vendesse anche fatture false dietro corrispettivo costituito dalla percentuale applicata in sede di retrocessione delle somme bonificate, secondo lo schema e i meccanismi tipici delle società del gruppo ND.
6.26.Il decimo ed undicesimo motivo, comuni per l'oggetto (il trattamento sanzionatorio), sono manifestamente infondati.
6.27.L'imputato ha beneficiato, in appeLL, della pena base relativa al reato più grave (queLL associativo) di quattro anni e sei mesi di reclusione, inferiore alla metà della media edittale (pari a cinque anni di reclusione che erano stati applicati in primo grado), cui sono stati apportati gli aumenti relativi ai tre reati satellite nella misura di un anno di reclusione per ciascuno dei fatti di cui ai capi F e D della rubrica e di sei mesi di reclusione per queLL di cui al capo E, per un totale di sette anni di reclusione (in primo grado era stato condannato a nove anni e due mesi di reclusione).
6.28.La Corte di appeLL ha inoltre negato la applicazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità oggettiva dei fatti e della capacità a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici per il reato di associazione per delinquere.
6.29.Osserva questa Corte di cassazione che l'eccezione di disparità di trattamento rispetto agli altri intranei all'associazione cui è stato attribuito il medesimo ruolo apicale ma che hanno beneficiato di un trattamento sanzionatorio più mite, questione devoluta in appeLL ma non affrontata in maniera esplicita, non è affatto decisiva ed è anzi generica per l'eterogeneità dei criteri di giudizio posto che la Corte di appeLL non si è limitata a valorizzare la gravità oggettiva dei fatti, ma ha preso in considerazione anche le vicende personali dell'imputato, certamente non "esportabili" agli altri correi.
6.30.L'eccezione è altresì manifestamente infondata perché nei confronti di BO NI, per esempio, pur condividendo con il TT ER, la posizione di "promotore" ed "organizzatore", è stata applicata la pena base di cinque anni 40 di reclusione, attenuata solo per il concorso delle circostanze attenuanti generiche, negate al TT ER;
nei confronti del AP, cui la Corte di appeLL attribuisce il ruolo di organizzatore, è stata applicata la pena base di quattro anni e sei mesi di reclusione;
nei confronti dell'SI, cui la Corte di appeLL attribuisce il ruolo di organizzatore, è stata applicata la pena base di quattro anni. Bastano questi pochi esempi per svuotare l'eccezione di mancanza di motivazione di un reale contenuto.
6.31.Gli aumenti a titolo di continuazione, oltre ad essere singolarmente motivati, sono inferiori ai minimi edittali previsti per i reati satellite, tutti indistintamente puniti con pena edittale minima di un anno e sei mesi di reclusione. E' pur vero che l'aumento applicabile a titolo di continuazione può essere legittimamente limitato anche ad un solo giorno di reclusione (Sez. 3, n. 23961 del 04/03/2014, Rosta, Rv. 259179; Sez. 5, n. 22035 del 07/03/2013, Leo, Rv. 256501; Sez. 6, n. 5419 del 29/03/1995, Pani, Rv. 201646), ma ciò non equivale a sostenere che sussiste il diritto all'aumento di un solo giorno di reclusione con la cui mancata applicazione il giudice di merito si deve sempre confrontare. Ne consegue che il richiamo alla oggettiva gravità dei reati, alla intensità del dolo ed ai precedenti specifici, è sufficiente a spiegare l'aumento a titolo di continuazione che ha complessivamente determinato un aumento (due anni e sei mesi di reclusione), inferiore alla metà del cumulo materiale dei minimi edittali dei tre reati.
6.32.E' del tutto infondata l'eccezione compendiata con l'undicesimo motivo posto che non costituisce indebita valutazione degli stessi elementi di fatto fissare la pena base sopra il minimo edittale, negare in base ad essi la possibilità di attenuare la pena stessa e stabilire i singoli elementi per la continuazione. La doppia valutazione sussiste nei casi in cui la circostanza, aggravante o attenuante che sia, opera in concreto, determinando, di fatto, un doppio aumento o una doppia diminuzione della pena, non di certo quando lo stesso elemento sia utilizzato per quantificare la pena base e giustificarne la mancata attenuazione.
6.33.Gli ultimi due motivi, comuni per l'oggetto, sono inammissibili per il decisivo fatto che il ricorrente si dichiara non proprietario dei beni confiscati (di proprietà della società di capitali "Punto Casa S.r.l.") e non è dunque legittimato, né interessato, alla tutela di situazioni giuridiche di cui non è titolare.
6.34.L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi aggiunti.
7.DE TO CH NC 7.1.L'unico motivo proposto dal ricorrente pone il tema della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate, tema già affrontato e risolto in sede di esame del ricorso dell'SI. Si rimanda, pertanto, alle considerazioni già svolte, 41 con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
8. DE TO ON CA 8.1.Il ricorrente, indicato come componente del CdA e amministratore effettivo della Costanza Ligure S.p.a.>>, società acquirente ed utilizzatrice delle fatture false emesse dalle cartiere del gruppo, è ritenuto partecipe del sodalizio con ruoli organizzativi. ALL stesso è stato contestato, in concorso con il figlio CH NC, il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzazione delle fatture "acquistate") e, da solo, il reato di istigazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
8.2.Il primo motivo è manifestamente infondato.
8.3. Nell'affrontare le eccezioni di inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate presso gli uffici della LB tra il 7/03/2011 ed il 21/04/2011, nonché quella, esperita in via subordinata, di inutilizzabilità delle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi>>, la Corte di appeLL afferma che: a) le riprese video effettuate presso gli uffici di Rho della Metal Bi S.r.l.>> dal 09/03/2011 al 05/04/2011 sono state autorizzate dal G.i.p.; b) anche le conversazioni tra presenti intercettate dal 22/03/2011 al 21/04/2011 sono state autorizzate dal G.i.p.; c) in ogni caso le video riprese contestate (...) non risultano avere contenuto né "fondamentale" né "decisivo" al fine della individuazione delle responsabilità per alcuno degli imputati del presente processo>>.
8.4.La chiarezza del dato testuale non lascia adito a dubbi: i Giudici distrettuali hanno tralasciato, in sede di scrutinio delle singole posizioni, le sole riprese video (di comportamenti non comunicativi), non anche le intercettazioni ambientali relative agli stessi luoghi cui va attribuita rilevanza, e molta>>, non sussistendo, al riguardo, alcuna violazione della normativa vigente.
8.5.Nell'elenco delle prove, che la Corte di appeLL indica come a carico del ricorrente, non risultano riprese video, bensì intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali il cui contenuto è stato confermato da ulteriori prove dichiarative (le testimonianze del m.LL LO, del AL, della ME, dell'autotrasportatore NI AL, circa la inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture confezionate per la società amministrata dal ricorrente) e documentali (fotografie scattate nel corso dei servizi di OCP) che concorrono a rendere oltretutto ininfluente l'eccepita contraddittorietà della motivazione (comunque manifestamente insussistente).
8.6. L'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate presso gli uffici della Metal Bi tra il 22/03/2011 ed il 21/04/2011, per mancanza dei relativi provvedimenti di autorizzazione alla proroga, è stata 42 disattesa dalla Corte di appeLL mediante l'esame del testo integrale dei suddetti provvedimenti dai quali ha desunto che la parte dispositiva (che indica come luogo di captazione la "autovettura sopra indicata") è frutto di mero errore materiale.
8.7.Il ricorrente contesta l'interpretazione fornita dalla Corte e ribadisce la prevalenza del dato letterale su queLL sostanziale, ma non allega i provvedimenti in questione, rendendo impossibile lo scrutinio della sua eccezione (nel senso che la parte che deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l'onere di indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, cfr. Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, Nunziato, Rv. 273007; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; in termini generali, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329, secondo cui Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale).
8.8.Il secondo, il terzo ed il quarto motivo propongono gli stessi temi difensivi già ampiamente disattesi con argomenti ai quali si rimanda. Quanto al ruolo di organizzatore (e dunque alla essenzialità del suo apporto per il funzionamento del sodalizio), la Corte di appeLL spiega come il DE TO ON CA svolgesse compiti di primo piano che gli avevano consentito di salvare il sodalizio criminoso in un momento in cui si verifica un fatto "imprevisto", casualmente scoperto", che potrebbe sconvolgere il meccanismo criminoso facendo naufragare l'intero sistema in cui si regge l'associazione criminosa». L'imputato contesta le basi fattuali del ragionamento dei Giudici distrettuali deducendo il travisamento delle dichiarazioni del NI che, tuttavia, non allega.
8.9.Il quinto motivo è manifestamente infondato alla luce del principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/0272015, La Penna, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880). 43 8.10. Nel caso in esame, al AP (cui è stato attribuito il ruolo di organizzatore) è stata applicata una pena base (quattro anni e sei mesi di reclusione) addirittura superiore a quella del ricorrente (quattro anni di reclusione); al UA (anch'egli considerato un organizzatore) è stata applicata una pena base (tre anni e nove mesi di reclusione) di poco inferiore a quella del ricorrente.
8.11.I termini di paragone non sono tali da far ritenere del tutto irragionevole e paradossale la pena applicata al DE TO ON.
9.NI RT 9.1.RT NI risponde, insieme con il frateLL RM, del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 perché, quali amministratori della società Metalmarsa S.r.l.>>, avevano indicato nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse dalla società ET S.r.l.>>. La Corte di appeLL ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti (e nei confronti del frateLL RM) per i reati commessi fino al 29 settembre 2008 per prescrizione dei relativi reati;
nel resto ha evidenziato pieno inserimento della Metalmarsa nel sistema fraudolento imbastito dal ND come evincibile dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni del testimone assistito, AL TI. Questi aveva riferito che in un'occasione aveva assistito al conferimento di materiale ferroso da parte del NI RT pesato in quantità superiori a quelle effettive.
9.2.Il ricorrente interpreta questo episodio traendone la conclusione che, semmai, Metalmarsa aveva emesso fatture per importi superiori a quelli reali. Sennonché la Corte di appeLL valuta questa condotta non come prova diretta del reato, bensì quale riscontro di un modus operandi e dell'inserimento della Metalmarsa in un meccanismo fraudolento che trova (anche) nelle conversazioni intercettate la prova della sua sussistenza.
9.3.Il secondo motivo (mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) è inammissibile perché: a) per il reato consumato il 29 settembre 2011 osta alla non punibilità per particolare tenuità del fatto il limite edittale massimo della pena;
b) per queLL commesso il 29 settembre 2009 l'imputato non ha formulato specifico motivo di appeLL;
c) in ogni caso le condotte sono plurime, ancorché per molte di esse sia stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. 10.NI RM 10.1.RM NI risponde del reato di cui al capo R, in concorso con ND RT, e del reato di cui al capo U, in concorso con il frateLL RT. 44 10.2.Il primo motivo riguarda il capo R della rubrica, già esaminato ed affrontato in sede di analisi del ricorso del ND. Non diversamente da quelle proposte da quest'ultimo, le doglianze hanno natura decisamente fattuale e propongono una diversa lettura delle prove (in special modo delle conversazioni intercettate). 10.3.Per gli ultimi due motivi valgano le considerazioni spese in sede di esame del ricorso del NI RT. 11.AP MA 11.1.Il ricorrente, quale amministratore di fatto e di diritto di una delle società clienti (la M.P. Metal S.r.I.), è ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo A (con il ruolo di organizzatore) e dei reati fine di cui ai capi B (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) e C (art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, istigazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti). 11.2.Nel ribadire la sua condanna, la Corte di appeLL ha spiegato che il AP non si limitava a ricevere le fatture fittizie emesse dalle cartiere, ma concorreva anche al loro materiale confezionamento, indicando a riprova dell'assunto la testimonianza della ME e le conversazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra il ND ed il AP stesso (dalle quali risulta che quest'ultimo aveva la disponibilità dei bollettari che provvedeva a riempire direttamente), nonché, quanto alla natura fittizia delle prestazioni, la testimonianza del M.LL GD LO (supportata dagli esiti di o.c.p.) dalla quale era emerso che nel 97% dei casi di trasporti documentati non veniva effettuata alcuna attività di carico-scarico della merce, e le dichiarazioni - a conferma di due autisti all'epoca alle dipendenze del AP, tali OR IA e BU OV. I documenti sequestrati presso la M.P. Metal concorrono a rafforzare il quadro accusatorio ed il convincimento della Corte di appeLL che l'amministratore, prima solo "di fatto", quindi anche "di diritto", della M.P.Metal non si limitasse con il suo comportamento alle operazioni di "istigazione" nei confronti dei rappresentanti delle società "cartiere" quanto alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, perché non si comprenderebbe perché, come affermato dalla teste assistita ME ZI e come riscontrato in maniera "certa" dalla documentazione ritrovata in possesso della M.P.Metal S.r.l., l'imputato dapprima "formava", quindi "faceva avere" alle società del gruppo "ND" il prospetto delle fatture che erano "fasulle" perché emesse per operazioni inesistenti». Il AP, secondo i Giudici distrettuali, non si limitava ad agire nel proprio esclusivo interesse ma anche in queLL dell'intero sodalizio criminale visto che i personaggi di spicco dell'associazione (BO, ND, OS) si recavano da lui per ritirare il prospetto su come redigere le fatture false che lui stesso aveva "inventato" (come affermato dalla ME). Egli 45 aveva la disponibilità dei bollettari della ET e della LB (indicati nella conversazione telefonica intercorsa con il ND come "enciclopedia" o "libro delle poesie") dei quali disponeva autonomamente. 11.3.Tanto premesso, il primo motivo è generico e manifestamente infondato, oltre che proposto per motivi non consentiti nella fase di legittimità. 11.4.Il ricorrente propone, di fatto, una rilettura alternativa del materiale probatorio (comprese le irrilevanti valutazioni del giudice della cautela) fondata, in parte, anche su deduzioni fattuali estranee al testo del provvedimento impugnato e del quale non eccepisce nemmeno il travisamento. Dei limiti del sindacato di questa Corte della logica dei provvedimenti impugnati, anche in caso di travisamento della prova, si è già detto. Il punto è stabilire se gli elementi di fatto indicati dalla Corte di appeLL per ribadire la responsabilità del AP per il reato associativo rendono manifestamente iLLgica la conclusione che ne è stata tratta. Esclusi i riferimenti al fatto, nessuna delle deduzioni difensive è in grado di dimostrare la manifesta iLLgicità del ragionamento dei Giudici distrettuali, nemmeno alla luce delle deduzioni difensive effettuate in appeLL, delle quali il ricorrente lamenta l'omessa o comunque l'insufficiente considerazione, ma nessuna delle quali è decisiva. 11.5.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo, relativo alla ritenuta inesistenza delle prestazioni descritte nelle fatture passive delle quali la società amministrata dall'imputato si era avvalsa per l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi. Il materiale probatorio richiamato a sostegno del dedotto vizio di motivazione, estraneo però al testo della motivazione della sentenza impugnata e del quale non viene eccepito il travisamento (nei limiti peraltro consentiti in caso di doppia sentenza di condanna), ne impedisce qualsiasi utilizzazione in questa sede come elemento di valutazione della contraddittorietà (estrinseca) della motivazione. 11.6.Il terzo motivo è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni già precedentemente svolte circa la inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate. 11.7.Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato e sollecita questa Corte ad una diversa valutazione del materiale probatorio già vagliato dai Giudici distrettuali. La Corte di appeLL spiega, infatti, che il AP non si limitava a ricevere le fatture false ma «interferiva al fine di indicare alla società "cartiera" come redigere le fatture». Questo passaggio, supportato dall'illustrazione del contenuto delle relative fonti di prova (dichiarative e documentali, come, per esempio, la disponibilità dei bollettari della ET e della LB), è totalmente negletto dal ricorrente il quale si concentra esclusivamente sulla valenza probatoria della conversazione intercorsa con il ND che, nel 46 ragionamento della Corte di appeLL, costituisce solo un elemento di conforto e riscontro alle ulteriori acquisizioni probatorie. 11.8.Il quinto motivo è manifestamente infondato per le stesse ragioni già ampiamente illustrate in precedenza circa la possibilità di concorrere nel reato di istigazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (quando il destinatario non le utilizzi) e al ruolo di organizzatore del sodalizio (attribuito al AP non per il solo fatto che egli si limitasse ad istigare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti). 11.9.Il sesto motivo è generico e manifestamente infondato. 11.10.Premesso che, trattandosi di confisca di beni per un valore equivalente al profitto, non è necessaria la prova della derivazione diretta o indiretta dei beni dal reato, l'imputato non ha mai dedotto, né in questa sede, né in appeLL, che il valore dei beni confiscati è superiore al profitto confiscabile, né ha mai dedotto quale fosse, a suo giudizio, l'entità effettiva di tale profitto e ciò senza considerare che, in ogni caso, l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate esclude in radice la deducibilità di tali costi. Nè il ricorrente deduce di aver allegato in appeLL la possibilità di aggredire direttamente il profitto a danno della società beneficiaria dei reati da lui commessi. 11.11. L'inammissibilità del ricorso impedisce lo scrutinio dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.). 12.UA LV 12.1.Anche il ricorso del UA, legale rappresentante della società «Ecosteel S.r.l.», utilizzatrice delle fatture emesse dalle "cartiere" < Scrapmetaliron S.r.l.» e «BB Metal S.r.l.», è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti nel giudizio di legittimità. 12.2.Le questioni relative alla possibilità, di fatto e di diritto, di ritenere configurabile un sodalizio criminoso tra portatori di interessi contrapposti e al concorso non apparente tra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e queLL di dichiarazione fraudolenta utilizzando fatture emesse per operazioni inesistenti sono già state scrutinate in sede di esame delle posizioni dei coimputati ricorrenti. 12.3.Le ulteriori questioni relative alla partecipazione del UA al sodalizio, con funzioni di organizzatore, sono decisamente fattuali e finalizzate a compulsare la Corte di cassazione a rivalutare le prove indicate dalla Corte di appeLL a sostegno della propria decisione. 12.4.In questa sede rileva la non manifesta iLLgicità della conclusione che i Giudici territoriali hanno tratto dalle prove indicate nella sentenza (dichiarazioni testimoniali, documenti e conversazioni intercettate) circa i rapporti dell'imputato 47 con BO NI, la sua materiale disponibilità di documenti intestati ad altre società (in particolare la «BB Metal S.r.l.»), la provata retrocessione a suo favore di somme di danaro corrisposte in pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, l'istigazione ad emettere fatture false successivamente non utilizzate, il suo apporto nel meccanismo fraudolento alla cui organizzazione concorreva in modo non fungibile. 12.5.La non manifesta iLLgicità della motivazione rende la sentenza insindacabile da questa Corte e inammissibilmente fattuali le contrarie deduzioni difensive. 13.BR NI 13.1.L'imputato era il legale rappresentante ed amministratore, insieme con l'SI, di una delle società clienti, la "Mex S.r.l."; con l'SI condivideva le medesime imputazioni per i medesimi fatti (A, M, N), ma la Corte di appeLL lo ha assolto dal reato associativo di cui al capo A (per assoluta mancanza di prove della sua partecipazione al sodalizio) e da queLL di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti rubricato al capo N (per mancanza di prova della ipotizzata attività istigatoria). 13.2.L'imputato risponde, dunque, del solo reato continuato di cui al capo M (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società cartiere del gruppo "ND") limitatamente alle dichiarazioni presentate negli 2009, 2010 e 2011; i reati relativi alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti (2006, 2007 e 2008) sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte di appeLL. 13.3.Tanto premesso, i primi due motivi, poiché riguardano la sussistenza oggettiva del residuo reato contestato, propongono questioni già ampiamente scrutinate e che sono analoghe a quelle devolute dall'SI con il terzo ed il quarto motivo. Sicché è sufficiente richiamare in questa sede le argomentazioni già svolte in precedenza. 13.4.Si aggiunga che il secondo motivo si sviluppa pressoché esclusivamente mediante deduzioni di natura fattuale che, analogamente al quarto motivo del ricorso dell'SI (del quale mutua il contenuto quasi alla lettera), attingono a piene mani al materiale probatorio sicché oggetto di deduzione non è il travisamento della prova, bensì del fatto. 13.5.La decisione della Corte di appeLL di non applicare le circostanze attenuanti generiche è espressamente basata sui precedenti penali (anche specifici) dell'imputato e, dunque, sulla sua capacità a delinquere, non - come erroneamente affermato dal ricorrente - sulla gravità oggettiva dei reati, criterio utilizzato per determinare la pena base. Esclusa la natura apparente della motivazione (censura manifestamente infondata), si tratta di valutazione di fatto 48 che non è sindacabile in questa sede. Il ricorrente, inoltre, non chiarisce quali specifici indicatori di una possibile ulteriore diminuzione della pena sono stati inutilmente devoluti alla Corte di appeLL. 13.6.Il quarto motivo è inammissibilmente generico. 13.7.Premessa la natura obbligatoria della confisca, il ricorrente non contesta l'applicazione della confisca per equivalente in luogo di quella diretta, né che il valore dell'immobile è di gran lunga inferiore al profitto confiscabile, così come afferma la Corte di appeLL. 13.8.Sicché non si comprende quali specifiche e decisive deduzioni difensive sono state proposte in appeLL e neglette mediante l'eccepito vizio di motivazione per relationem. La posizione deLL BR era già stata scrutinata da questa Corte con la citata sentenza Sez. 3, n. 28145 del 2013 che, nel rigettare il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che, accogliendo l'appeLL del PM, aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del medesimo bene, aveva risolto le medesime questioni poste tal quali con l'appeLL avverso la sentenza di primo grado. 13.9.Sicché, in assenza di elementi nuovi e diversi idonei a superare il giudicato cautelare e che il ricorrente non deduce di aver devoluto in appeLL, non si comprende cosa avrebbe dovuto dire la Corte di appeLL per confermare la confisca di un bene sulla base degli stessi elementi già irrevocabilmente scrutinati dalla Corte di cassazione. 14.AV RI 14.1.AV RI era l'amministratore di una delle società clienti, la «Cusago Metalli S.r.l.». E' stato dichiarato responsabile del reato associativo di cui al capo A, con il ruolo di organizzatore, nonché del reato-fine di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo O della rubrica commesso in concorso con RT ND, ZI ME, AN BO, ER BO e PA LI. La sua condanna si fonda sulle dichiarazioni rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva effettuato le indagini, dai testimoni assistiti ZI ME e TI AL, sulle riprese video e sulle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate. 14.2.Tanto premesso, le questioni relative alla esistenza del sodalizio criminoso ed alla figura dell'organizzatore devolute con il primo motivo di ricorso sono già state affrontate in precedenza. Correttamente la Corte di appeLL ha desunto il ruolo di organizzatore deLL AV dall'analisi dei suoi comportamenti ed, in particolare, dalla frequentazione pressoché giornaliera del magazzino della LB»>, ove si recava a ritirare il contante, nonché documenti e d.d.t., nonché dalle conversazioni telefoniche intercorse con i vertici del gruppo circa la 49 quantificazione delle percentuali da applicare al servizio (e dunque circa il corrispettivo) e le modalità di falsificazione delle fatture e dei documenti di trasporto. Non v'è alcuna contraddizione con la decisione assunta nei confronti del RA. E' vero che questi aveva svolto compiti del tutto simili a quelli del ricorrente ma in primo grado era stato ritenuto mero partecipe del sodalizio, senza alcun ruolo organizzativo o dirigenziale, senza che il PM avesse impugnato, sul punto, la sentenza. Occorre aggiungere, piuttosto, che nel proprio atto di appeLL l'imputato si era limitato a contestare l'esistenza dell'associazione per delinquere, senza prendere alcuna posizione specifica sul ruolo di promotore/ organizzatore inizialmente attribuitogli. Nel resto, il primo motivo si apprezza per l'inammissibile richiamo al contenuto delle fonti di prova delle quali eccepisce il travisamento ma che non allega. 14.3.Il secondo motivo sollecita il superamento dell'indirizzo di questa Corte che ritiene possibile il concorso, per istigazione, nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di chi non le utilizzi. Le ragioni che militano a favore della manifesta infondatezza di tale tesi sono già state illustrate. 15.RA ND 15.1.Anche il ricorso del RA è inammissibile. 15.2.ND RA, dipendente della "M.P. Metal S.r.l." risponde del solo reato associativo di cui al capo A. Il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile del reato ascritto, ancorché come mero "partecipe", escludendo il ruolo di "promotore/organizzatore" del sodalizio che la rubrica gli aveva attribuito. La Corte di appeLL, adita dal solo imputato ma non dal Pubblico Ministero, ha confermato la condanna osservando che egli non era un semplice dipendente della società legalmente amministrata dal AP, ma persona che operava aLL stesso liveLL del suo “formale" datore di lavoro, dando conto non solo della fungibilità del suo ruolo rispetto a queLL del AP, ma anche del suo pieno inserimento nel "giro delle restituzioni". 15.3.A tal fine la Corte di appeLL indica le (ed illustra il contenuto delle) prove utilizzate per disattendere la tesi difensiva (qui riproposta) della estraneità dell'imputato al sodalizio. Si tratta, in particolare, delle testimonianze rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria LO e da tal Fulvio Orselli, nonché delle conversazioni intercorse tra l'imputato ed il ND. 15.4.Donde il ricorrente tragga argomento per sostenere la mancanza o l'apparenza della motivazione non è dato comprendere. La Corte di appeLL si è mossa nel solco della tesi difensiva devoluta con l'impugnazione della sentenza di primo grado e l'ha disattesa con argomenti di prova la cui capacità evocativa della effettiva e consapevole partecipazione dell'imputato ai meccanismi che regolavano il funzionamento del sodalizio non può essere banalmente liquidata 50 come generica ovvero contrastata con altri elementi di prova dei quali non v'è menzione nel testo della sentenza impugnata, né da una lettura atomistica e " parcellizzata del medesimo compendio probatorio. Il fatto che l'imputato, pur dipendente, non solo fosse in grado di concludere contratti di vendita per conto del AP, ma interloquisse direttamente con il ND sulla restituzione dei contanti, addirittura sollecitando il capo del sodalizio a "starci dietro sennò diventa un problema" o ancora suggerendogli di stare "sempre corti con i tempi (...) sennò ci incasiniamo tutti", rende non solo non manifestamente iLLgico il convincimento dei Giudici territoriali sul ruolo associativo dell'imputato, ma irragionevole sostenere il contrario. Piuttosto che concentrarsi su questo specifico argomento di prova e sulla natura manifesta della dedotta iLLgicità della motivazione sul punto, manifesta iLLgicità che l'imputato non spiega se non affermando che le restituzioni non sono mai state provate dall'accusa, il ricorrente preferisce estraniarsi dal testo della motivazione della sentenza impugnata e condurre la Corte nel meandro delle prove assunte nel corso del giudizio tentando di fornire una spiegazione alternativa che francamente non si intravede e che comunque non è in grado di minare, sul piano logico, le conclusioni dei Giudici di merito. 15.5.L'inammissibilità del ricorso osta all'esame dei motivi aggiunti. 16.Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile. 16.1.La decisione della Corte di appeLL di ridurre la pena inflitta a AP MA, DE TO ON CA, SI NI, UA LV e AV RI, in virtù della "degradazione" del loro ruolo ad organizzatori, piuttosto che promotori, del sodalizio non è sindacabile in questa sede di legittimità. Per quanto sia vero, in termini generali ed astratti, che ai fini sanzionatori il ruolo di "organizzatore" del sodalizio è parificato dal legislatore a queLL del "capo", del "promotore" e del "costitutore", nulla impedisce al giudice di diversificare in concreto i ruoli assunti dai vari associati e di ritenere meno grave il ruolo di organizzatore rispetto a queLL del capo o del promotore. Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appeLL ha ritenuto di dover diversificare, a liveLL sanzionatorio, la posizione degli associati che cumulavamo il ruolo di promotore/organizzatore rispetto a quella dei soli "organizzatori", non irragionevolmente diminuendo la pena inflitta in primo grado a questi ultimi. 16.2.Il secondo motivo è manifestamente infondato. 16.3.L'estinzione totale del debito tributario fa venir meno l'esistenza di un profitto confiscabile (Sez. 3, n. 46726 del 12/07/2012, Lanzalone, Rv. 253851; Sez. 3, n. 10120 del 01/12/2010, Provenzale, Rv. 249752). Tale principio, giurisprudenzialmente affermato, trova oggi positiva codificazione nell'art. 12- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 10, d.lgs. n. 158 del 2015, che 51 impedisce la confisca per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario, anche in presenza di sequestro. * 17.In conclusione: 17.1.il ricorso del TT IU RI deve essere rigettato;
17.2.il ricorso del PG deve essere dichiarato inammissibile;
17.3.i ricorsi degli altri ricorrenti devono essere dichiarati inammissibili. 17.4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di questi ultimi (che impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di TT IU RI e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 02/02/2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Piero Savani. Aldo Aceto Molo Acel DEPOSITATS/C SELL 17 GEN 2019 IL CANGELDERE ND Maxiani 5 52 2