Sentenza 28 novembre 2016
Massime • 1
È affetta da nullità a regime intermedio la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato.
Commentario • 1
- 1. La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana inElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2016, n. 8478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8478 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2016 |
Testo completo
08478-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 3007 Aniello Nappi - Presidente - Maria Vessichelli UP 28/11/2016 R.G.N. 2209/2016 Sergio Gorjan Eduardo De Gregorio Motivazione semplificata Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN ID, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/04/2015 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/04/2015 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna il 24/09/2012 nei confronti di EN ID in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen., per avere cagionato lesioni personali, consistite in un trauma cranio-facciale con escoriazione del labbro, a SO Ousmane, colpendolo con tre pugni al volto;
in Bologna, il 16/10/2007. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di EN ID, Avv. Alessandra Aiello, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge processuale: deduce la nullità della sentenza impugnata, per vizio di notificazione della citazione a giudizio in appello;
lamenta che, nonostante l'imputato avesse eletto domicilio in Bologna, via Guarducci n. 44, la notifica è stata eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen.. 2.2. Vizio di motivazione: lamenta l'erroneità della valutazione operata dalla sentenza impugnata, in quanto le lesioni riportate dal SO erano incompatibili con i tre pugni riferiti dalla parte civile;
tant'è che la sentenza di 1° grado aveva ipotizzato delle "manate in faccia", anziché dei pugni;
la deposizione della parte civile, dunque, doveva ritenersi priva di credibilità, anche perché gli agenti di Polizia municipale intervenuti avevano riferito che il SO aveva compiuto atti di autolesionismo all'interno del loro furgone di servizio, sbattendo più volte il capo contro un montante di metallo;
inoltre, non sarebbe stato valutato che era stato l'imputato a chiedere l'intervento della Polizia municipale all'interno dell'esercizio commerciale, e che, svolgendo da anni le mansioni di addetto alla sicurezza, non aveva alcun motivo per aggredire con tre pugni una persona, sol perché era entrato in funzione l'allarme antitaccheggio;
inoltre, anche il teste Di EV ha riferito che sotto il portico in prossimità dell'entrata del negozio ha visto i due che si contendevano il possesso della busta detenuta dalla parte civile, escludendo che l'addetto alla sicurezza avesse colpito con dei pugni al volto il cliente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Assorbente è l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Al riguardo, giova, infatti, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, of 2 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396). Il principio è stato, del resto, condivisibilmente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni (Sez. 4, n. 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv. 263753); è nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall'imputato, in quanto, in tal caso, domicilio "legale" non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. si riferisce alle ipotesi considerate dai commi precedenti;
ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 4828 del 29/12/2015, dep. 2016, Ciano, Rv. 265803); la disposizione di cui all'art. 157 comma ottavo bis cod. proc. pen., che prevede la notifica mediante consegna al difensore di fiducia, si applica solo nell'ipotesi di notifica successiva a quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, ma non nell'ipotesi in cui l'imputato abbia precedentemente dichiarato il domicilio ex art.161 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41735 del 22/09/2015, Casali, Rv. 264594).
2.1. Questo Collegio è consapevole del difforme indirizzo interpretativo secondo cui la forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito (Sez. 6, n. 31569 del 28/06/2016, C, Rv. 267527, in una fattispecie in cui la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari era stata effettuata presso il domicilio eletto dall'imputato all'atto dell'arresto, mentre i successivi decreti di fissazione dell'udienza preliminare e di rinvio a giudizio erano stati notificati presso il difensore di fiducia;
in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita la notificazione di questi ultimi atti con la predetta modalità); nel medesimo senso risulta l'affermazione secondo cui la notificazione mediante consegna al difensore di fiducia, di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento della stessa con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una 3 Se notificazione "successiva" ad altra già eseguita, con le modalità ordinarie, non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo (Sez. 3, n. 19366 del 08/03/2016, Bersanetti, Rv. 266584, che, in motivazione, ha osservato che, una volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all'art. 157, commi da 1 ad 8, e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti ben può essere eseguita mediante diretta consegna al difensore, facendo affidamento sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito;
cfr., altresì, Sez. 4, n. 7917 del 25/01/2016, Bianco, Rv. 266231).
2.2. Va tuttavia osservato, al riguardo, che l'art. 157 cod. proc. pen. disciplina le modalità della notificazione, mentre l'art. 161 disciplina i luoghi della notificazione;
tant'è che le modalità di notificazione previste dai primi otto commi dell'art. 157 sono tutte applicabili anche ai casi di domicilio eletto, dichiarato o determinato, ai sensi dell'art. 161. L'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., concerne dunque le modalità, e non i luoghi della notificazione, e viene in rilievo in presenza di presupposti nomina di difensore di fiducia e notifiche successive alla prima - diversi da quelli impossibilità di notifica nel previsti dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. domicilio dichiarato o eletto - La consegna al difensore prevista dall'art. 157, comma 8 bis, è una modalità di notifica all'imputato di cui non risulta affatto ignoto il luogo di residenza o di domicilio;
la consegna al difensore prevista dall'art. 161, comma 4,è una notifica in un luogo diverso da quello in cui non è stato possibile eseguirla. Il diverso ambito di operatività delle due norme, dunque, non consente la notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., allorquando il luogo di notificazione sia stato eletto o dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen.; in tal caso, prevale l'esigenza di notificare l'atto presso il domicilio eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o di assenza, non meramente temporanea, dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche d'ufficio, ai sensi del 4° comma dell'art. 161 cod. proc. pen. . In tal senso, del resto, si è espressa anche la giurisprudenza costituzionale, che, a proposito della disposizione di cui all'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., ha affermato che "anche l'imputato può rendere inapplicabile la norma censurata, mediante dichiarazione del domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del procedimento, posto che la giurisprudenza di legittimità si è orientata, anche con una recentissima pronuncia delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, nel senso che la manifestazione di volontà della parte prevale sulla domiciliazione legale per ogni notifica ad essa successiva" (Corte cost., n. 136 del 5 maggio 2008). 4 де 3. Tanto premesso, è dunque fondata la censura proposta dal ricorrente, in quanto, nonostante una valida elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'appello è stata eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. . Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per il giudizio. Così deciso in Roma il 28/11/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Aniello Nappi Giuseppe Recordi сол POMITATA IN CANCELLERIA addi 22 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camel Languise onjux