Sentenza 6 luglio 2016
Massime • 3
Il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione. Ne consegue che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di differire la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza.
Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può avere ad oggetto beni inclusi in un fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti. (Fattispecie relativa al sequestro del 50% di un immobile nella disponibilità del ricorrente, incluso in un fondo patrimoniale).
Commentari • 4
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2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 321, secondo comma, 322-ter, primo comma cod. pen. e 12-bis d.lgs 74/2000 in relazione all'art. 76, comma 1° lett. a) del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98) in quanto, ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe disatteso il motivo di riesame volto a dedurre l'impossibilità di assoggettare la prima casa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, …
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In materia di reati tributari, si è posta la questione se sia legittima la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposta in forma "diretta" sui beni della società costituenti profitto del reato, o altrimenti nella forma per equivalente, sui beni del legale rappresentante ovvero del liquidatore, nel caso in cui i primi non fossero stati rinvenuti (il reato in questione era quello di omesso versamento di ritenute fiscali, di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis). In particolare, è stata posta in dubbio la riconducibilità dei beni sequestrati (somme presenti sui conti correnti della società) al "profitto" di reato, trattandosi di somme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2016, n. 40362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40362 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2016 |
Testo completo
40 3 6 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Асл TERZA SEZIONE PENALE Composta da nt. n. 1713 sez. Sent. Silvio Amoresano - Presidente - CC - 06/07/2016 Vito di Nicola - Relatore - R.G.N. 3100/2016 Giovanni Liberati Emanuela Gai SE Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'AG SE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 15-10-2015 del tribunale del riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SE D'AG ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Catania ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 7 agosto 2015 dal giudice per le indagini preliminari sino alla concorrenza della somma di euro 1.655.573,73 annullandolo nel resto. La misura cautelare reale è stata emessa per il reato previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perché, quale rappresentante legale della ditta Dacca S.p.A. con sede in Aci Catena, non versava, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale modello unico 2014, relativa al periodo di imposta 2013, per un ammontare pari ad Euro 1.875.974,00. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite i difensori, articola i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il ricorso per avv. Vincenzo Mellia il ricorrente solleva due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge penale e di quella processuale nonché per mancanza di motivazione su punti decisivi per il giudizio cautelare (art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 322-ter cod. pen.). Assume di essersi invano doluto nel corso del procedimento incidentale del fatto che il sequestro sia stato eseguito esclusivamente e direttamente sui propri beni e non sul danaro o su eventuali res direttamente riconducibili al ritenuto profitto nella disponibilità della società, nonostante fosse stato documentato, tramite la consulenza tecnica e i bilanci, come la società Dacca s.p.a. avesse avuto, ed abbia tuttora, una certa e rilevante consistenza patrimoniale. Ne consegue che il Tribunale del riesame ha disatteso il principio di diritto, dallo stesso tribunale evocato, secondo il quale va innanzitutto ricercato il profitto del reato che sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica, oppure, in mancanza, presso gli organi della persona giuridica stessa. In tal modo il Collegio cautelare, da un lato, avrebbe omesso di affrontare la quaestio facti prospettata dalla difesa e, dall'altro, non ha tenuto conto della comprovata possibilità di confiscare in via diretta, presso la società, il profitto dell'ipotizzato reato, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge e di motivazione denunciato. 2 2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento cautelare quanto alla disposta imputazione del sequestro per intero all'amministratore della società per violazione dell'art. 5 d.p.r. 917/1986 (c.d. principio di trasparenza) e, maxime, degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen. Sostiene che il Gip, a pag. 2 del decreto di sequestro preventivo, ha affermato che "in virtù del principio di trasparenza sancito dall'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, è legittimo imputare il sequestro per intero all'amministratore unico di una società". Secondo il ricorrente, il suddetto richiamo legislativo sarebbe completamente errato perché il principio di trasparenza si risolve in una metodologia di imputazione legale dei redditi prodotti adottabile esclusivamente dalle società di persone ed entità ad esse assimilate dal legislatore tributario, mentre nel caso di specie si è al cospetto di una società di capitali.
2.2. Con il ricorso per avv. Sebastiano Pogliese il ricorrente solleva sette motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge penale processuale (art.606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.) per omessa trasmissione degli atti alla Cancelleria del tribunale del riesame da parte dell'autorità giudiziaria procedente nel termine perentorio di dieci giorni, di cui ai commi 10 e 5 dell'art. 309 cod. proc. pen. richiamato espressamente dall'art. 324 cod. proc. pen., conseguendo da ciò la perenzione della misura.
2.2.2. Con il secondo motivo, sovrapponibile al primo motivo del ricorso per avv. Mellia, il ricorrente denuncia la violazione di legge penale processuale (art.606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 321 stesso codice, 240, comma 2, n. 1 e 322-ter cod. pen.).
2.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione di legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale (art.606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) sul rilievo che, essendo il bene immobile oggetto del sequestro compreso nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, il vincolo non poteva essere eseguito neppure per metà, cioè sulla parte virtualmente spettante al ricorrente stesso, indagato nel presente procedimento.
2.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce la violazione della legge penale processuale (art.606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) sul rilievo che, pur essendo stato il sequestro eseguito sulla metà degli immobili costituiti in fondo patrimoniale di proprietà del D'AG, tuttavia il provvedimento non è stato notificato al coniuge dell'indagato, ER MI, proprietaria per l'altra metà dei detti immobili costituiti in fondo patrimoniale, cometra invece 3 necessario in forza della natura chiusa e autoreferenziale dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale.
2.2.5. Con il quinto motivo, di non semplice comprensione, il ricorrente prospetta la violazione della legge penale processuale (art.606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) sul rilievo che sarebbe insussistente il fumus criminis per aver concordato un piano di rateizzazione con l'Agenzia delle entrate e corrisposto le relative rate alle naturali scadenze.
2.2.6. Con il sesto motivo, ricorrente deduce la violazione della legge penale processuale (art.606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in relazione agli articoli 178, comma 1, lett. c), 356, 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. stesso codice) per omesso avviso al difensore circa l'esecuzione del sequestro in preventivo o semmai la indicazione nell'atto del nome di un difensore d'ufficio, conseguendo da ciò la nullità del disposto sequestro.
2.2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della legge penale processuale (art.606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) sul rilievo che il pubblico ministero aveva chiesto il sequestro preventivo al Giudice per le ven Indagini Preliminari anche di "beni mobili registrati", senza che il decreto del Gip richiamasse o avesse disposto il sequestro su beni mobili registrati, sebbene in concreto siano stati sottoposti a vincolo taluni di detti beni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo per avvocato Mellia e del secondo per avvocato Pogliese per le seguenti ragioni. Gli altri motivi sono infondati o inammissibili.
2. Quanto al primo motivo per avv. Pogliese, va ricordato come le Sezioni Unite Cavalli abbiano affermato il principio di diritto secondo il quale nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581), con l'ulteriore conseguenza che il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cit., Rv. 255582). 4 Siffatti principi sono stati pienamente confermati dalle Sezioni Unite anche dopo l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, entrata in vigore 1'8 maggio 2015 (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, in motiv.), con la conseguenza che il motivo deve ritenersi infondato.
3. Il terzo motivo ed il quarto motivo possono essere congiuntamente esaminati, essendo tra loro collegati. Essi sono parimenti infondati avendo la Corte affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti (Sez. 3, n. 40364 del 19/09/2012, Chiodini, Rv. 253681). Infatti, i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei ven conferenti (Sez. 3, n. 1709 del 25/10/2012, dep. 2013, Cervone, non mass.). Né occorre che il provvedimento il quale si limiti, come nella specie, al - sequestro del 50% dei beni nella disponibilità dell'indagato sia notificato all'altro conferente, non potendosi, in mancanza di detta notifica, eccepire alcuna nullità che, in proposito, non è espressamente prevista, atteso che anche quando è richiesto che l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo (es. art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.) sia "immediatamente" notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate, tale precetto non è sanzionato con la nullità, ma al solo fine di accelerare la possibilità dell'interessato, o anche del terzo interessato, di proporre impugnazione, giacché il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentire la proposizione del gravame cautelare, con la conseguenza che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5002 del 11/11/1997, dep. 1998, Paolillo, Rv. 209561).
4. Il quinto motivo, peraltro di difficile comprensione, è inammissibile per 瓜 manifesta infondatezza non essendovi alcun nesso tra il pagamento rateale di una imposta con il sequestro del valore corrispondente all'obbligazione tributaria 5 non assolta, fermo il diritto dell'interessato di richiedere e di ottenere, a condizioni esatte, la riduzione della garanzia in ordine alle rate versate successivamente al provvedimento di sequestro, come lo stesso tribunale del riesame ha peraltro riconosciuto.
5. Il sesto motivo è infondato, non sussistendo a carico degli organi pubblici gli obblighi che il ricorrente deduce. Peraltro, le Sezioni Unite, a proposito del sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321 comma terzo bis cod. proc. pen., hanno affermato che non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., chiarendo significativamente che il legislatore ha previsto l'avviso ex art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen. in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016 Giudici, ven Rv. 266335), esigenze non ravvisabili nel caso di specie. Deve pertanto essere confermato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, in materia di sequestro preventivo, non sussiste l'obbligo di dare previo avviso al difensore di fiducia circa l'esecuzione di un sequestro, né quello di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. riguardano esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese a quello preventivo, data la diversità delle esigenze presidiate (Sez. 3, n. 22120 del 29/04/2015, Generosi, Rv. 263990).
6. Infondato è anche il settimo motivo di gravame atteso che, come ha correttamente motivato il tribunale del riesame, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148). Perciò, se i beni mobili registrati (nel caso di specie, due autovetture) sono state sequestrate per equivalente e nei limiti dell'importo determinato dal A giudice, il vincolo è stato bene impresso se è legittimo il provvedimento che ne ha autorizzato, sia pure per il corrispondente valore, il sequestro. 6 Invece, altra questione è se siano stati sottoposti a vincolo beni che il decreto di sequestro escluderebbe di apprendere, perché in esso non ricompresi, ma tale questione non attiene ad un vizio genetico del provvedimento riesaminato, quanto alla sua esecuzione, ed il rimedio, in tali casi, sta nel chiedere il dissequestro al pubblico ministero e, in mancanza, ricorrere al giudice dell'esecuzione perché non si tratta di attaccare un vizio genetico o funzionale del provvedimento cautelare ma di un errore commesso nella fase esecutiva di esso.
7. E' inammissibile il secondo motivo per avv. Mellia perché nuovo e, quindi, non consentito nel giudizio di legittimità, dovendosi ricordare che, in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati, come nella specie, innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano, come nel caso in esame, rilevabili d'ufficio (per tutte e da ultimo, Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226). In ogni caso, non è prospettabile, con tutta evidenza, una nullità del decreto di sequestro preventivo sulla base della censurata affermazione, costituente un ven mero passaggio logico - argomentativo della decisione, del tutto irrilevante ai fini della posizione soggettiva del ricorrente chiamato a rispondere della contestata condotta omissiva nella qualità di legale rappresentante della persona giuridica e, come tale, tenuto per legge al versamento dell'imposta.
8. E' invece fondato il primo motivo per avvocato Mellia e il secondo, speculare al primo, per avvocato Pogliese.
8.1. Vanno brevemente enunciati i principi di diritto che regolano la materia del sequestro per equivalente per i reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica (sul punto v. Chiarolanza ed altri). L'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, stabilisce che, per procedere, nel corso del procedimento penale, al sequestro finalizzato alla confisca di altri beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato, è necessario l'accertamento del presupposto costituito dalla impossibilità di sequestrare in via diretta i beni che costituiscono il profitto del reato stesso, sicché si può procedere a porre il vincolo preventivo, su beni diversi per un valore corrispondente, solo ove sia impossibile sottoporre a sequestro i beni che si identificano con il prezzo o il profitto del reato. In proposito, va ricordato come la Corte, nella sua più autorevole composizione, abbia ribadito che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436) e che, qualora il prezzo o 7 il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, il sequestro delle somme, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificato come sequestro cd. diretto e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto del vincolo preventivo e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, cit., Rv. 264437). Le Sezioni Unite della Corte hanno in precedenza anche affermato come sia consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica. In siffatto caso, ossia solo quando sia possibile nei confronti della società il sequestro cd. diretto del profitto di reato tributario, non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi a vantaggio della società, che non può ven considerarsi, in questo caso, terza estranea al reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647). Ne deriva che, quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non è possibile nei confronti della società, non è di conseguenza consentito nei confronti dell'ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646). La ragione di ciò scaturisce dal fatto che i reati tributari non sono ricompresi (ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) nella lista di quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica. Tuttavia l'impossibilità del sequestro del profitto del reato (sequestro cd. diretto o in forma specifica) può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato. E' stato anche sottolineato che la fase della ricerca del profitto cd. diretto si esaurisce inevitabilmente nel periodo coincidente con la fase genetica della cautela reale ed immediatamente dopo la sua applicazione, perché il sequestro per equivalente nei confronti dell'autore del reato, e soprattutto il suo mantenimento, supera la questione della reperibilità del profitto diretto da parte della persona giuridica in quanto l'aggressione dei beni per equivalente postula l'impossibilità genetica o funzionale, quantunque in ipotesi transitoria, di ricorrere al sequestro diretto. L'impossibilità di ricorrere al sequestro in forma specifica è genetica quando, prima che sia stata esercitata l'azione cautelare e prima che sia stato disposto il 8 sequestro per equivalet, risulta ex actis che il profitto diretto del reato non è rintracciabile presso la persona giuridica. L'impossibilità di ricorrere al sequestro in forma specifica è funzionale quando, esercitata l'azione cautelare, il pubblico ministero abbia chiesto al giudice il sequestro in forma specifica nei confronti della persona giuridica e quello per equivalente nei confronti della persona fisica imputata del reato tributario e disposta dal giudice tanto l'una, quanto l'altra forma di sequestro - - non sia stato rintracciato presso la persona giuridica, in tutto o in parte, il profitto del reato o, comunque, risulta ex actis, sulla base di accertamenti compiuti dopo l'esercizio dell'azione cautelare e prima dell'eventuale emissione del decreto di sequestro preventivo, che presso la persona giuridica non sia rintracciabile il profitto del reato tributario commesso nell'interesse dell'ente. In ogni caso, l'onere di procedere, da parte dell'accusa, all'aggressione diretta del profitto del reato non può trasformarsi in una probatio diabolica, nel senso che per dimostrare l'impossibilità di procedere al sequestro in via diretta non devono ritenersi necessari accertamenti specifici e capillari. Ne consegue che, al di fuori dei casi in cui sia stato possibile dimostrare che la società non sia altro che uno schermo fittizio (questione neppure ipotizzata dal ve ricorrente), l'unica possibilità esistente per disporre il sequestro e la confisca dei beni della persona giuridica costituenti il profitto di reati tributari sta nel provare che ci si trovi di fronte al profitto del reato, con le difficoltà che ciò comporta, laddove questo, in materia di reati tributari, è costituito, generalmente, da un risparmio di spesa. Le stesse Sezioni Unite Gubert, consapevoli di tali difficoltà, hanno segnalato un'irrazionalità del sistema auspicando un intervento del legislatore volto ad inserire i reati tributari tra quelli per i quali sia configurabile una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Quindi la prova che ci si trovi di fronte al profitto del reato può dirsi raggiunta solo quando emerga dagli atti, o sia comunque altrimenti provato, che somme equivalenti a quelle sottratte al pagamento all'erario, siano nella disponibilità della società o nei casi, estremamente rari, in cui sia possibile dimostrare che un determinato bene costituisca il profitto diretto del reato. Perciò, nella fase successiva all'imposizione del vincolo cautelare, che presuppone, come si è detto, l'accertata impossibilità, quantunque transitoria, di reperire presso la persona giuridica il profitto cd. diretto, e prima cioè che sia disposta la confisca per equivalente (essendo il sequestro a ciò finalizzato)dei beni nella disponibilità dell'imputato, vi è un onere di allegazione e prova da parte di quest'ultimo di indicare i beni sui quali sia possibile disporre la confisca diretta nei confronti della società. 好 9 Quest'onere va normalmente assolto chiedendo al pubblico ministero di eseguire il sequestro in forma specifica sempre che tale forma di sequestro sia stata chiesta ed ottenuta dal pubblico ministero, il quale innescherà il meccanismo ex art. 321, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. a seguito del quale l'interessato avrà come rimedio, nei confronti dell'eventuale provvedimento negativo del giudice, l'appello cautelare con contestuale - richiesta di revoca del sequestro per equivalente, e non al tribunale del riesame che non ha poteri istruttori ed esecutivi, al quale tuttavia l'interessato potrà ricorrere direttamente nel caso in cui il giudice non abbia disposto il sequestro in forma specifica nei confronti della persona giuridica e salva l'ipotesi in cui già risulti dagli atti l'impossibilità di poterlo eseguire, fermo restando che l'impossibilità di procedere al sequestro del profitto "diretto" del reato non può essere desunta da una pretesa carenza difensiva, anziché, in una corretta distribuzione degli oneri probatori, all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 3 n. 30995 del 06/04/2016, non mass.) ven 8.2. Ciò posto, nel caso in esame, il ricorrente innanzitutto lamenta che il giudice cautelare avrebbe disposto il sequestro per equivalente dei beni dell'indagato senza previamente disporre il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti della persona giuridica, ossia della società della quale era legale rappresentante l'indagato. Il tribunale del riesame ha risposto che, vertendosi nel caso in esame in un'ipotesi di sequestro per equivalente non essendo possibile il recupero del profitto diretto del reato, non si poteva prescindere dalla considerazione che, in mancanza di una disposizione normativa che statuisse la responsabilità penale dell'ente per i reati tributari, non sarebbe stata possibile un'applicazione analogica in malam partem della norma di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen., considerato il carattere eminentemente sanzionatorio della confisca per equivalente. Tuttavia il ricorrente non si è doluto del fatto che doveva essere disposto il sequestro per equivalente nei confronti della società, quanto invece del fatto che il sequestro per valore non poteva essere disposto nei suoi confronti se non fosse stato disposto ed eseguito il sequestro in forma specifica, cd. diretto del profitto del reato nei confronti della società, ed assume, documentando l'assunto, che il profitto diretto esisteva presso la società e poteva essere appreso, laddove il provvedimento cautelare non lo aveva neppure disposto. L'ordinanza impugnata è completamente silente sul contenuto della doglianza dedotta dal ricorrente in parte qua, essendo pertanto incorsa nel vizio di motivazione denunciato, ed a ciò dovrà porre riparo il giudice del rinvio al 10 quale vanno ritrasmessi gli atti per nuovo esame sul punto e che si atterrà, nel risolvere la questione, ai principi di diritto in precedenza indicati. Consegue il rigetto dei restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Catania. Così deciso il 06/07/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Ampresano Vito Di Nicola Afperan DEPORTER SCELLERIA 8 SET 2016 LORE Luana Marient 11