Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa e che è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il vizio della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello non aveva provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato, il quale, pur rimanendo assente in detto giudizio, aveva proposto personalmente il ricorso per cassazione).
Commentario • 1
- 1. La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana inElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2016, n. 47953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47953 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
47 9 5 3/ 1 6 Sent. n..7502 UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 19/07/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 51491/2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE In caso di diffusione del Composta dagli Ill.mi Magistrati: presente Presidente oinettDott.ssa ELISABETTA ROSI Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere - Consigliere a Dott.ssa ANTONELLA DI STASI d.lgs Dott. ENRICO MENGONI Consigliere re Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI impor Jup ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2015 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Vittorino Santia, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27.5.2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava FR TE responsabile del reato di cui all'art. 609 bis cod.pen. per aver costretto, con V.N. violenza consistita nell'insidiosità e repentinità dell'azione, a S.F. subire atti sessuali all'interno del centro di bellezza sito inOMISSIS alla OMISSIS e, riconosciutagli l'attenuante di cui all'art. 609 bis ult.co. cod. pen. e la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Con sentenza del 30.6.2015, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, concedeva a FR TE le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta ad anni unomesi uno e giorni dieci di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto due distinti ricorsi per cassazione FR TE, uno per il tramite del difensore di ufficio e l'altro personalmente, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. La difesa di FR TE articola un unico motivo di ricorso fondato sull'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell'imputato tempestivamente eccepita nel corso della - verifica della regolare costituzione delle parti- in quanto effettuata ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. anziché ex ar. 157 e 161 comma 1 cod.proc.pen. presso il domicilio eletto risultante dagli atti e dallo stesso decreto di citazione a giudizio. L'imputato personalmente articola due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell'imputato perché effettuata ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. anziché ex ar. 157 e 161 comma 1 cod. proc. pen. presso il domicilio eletto risultante dagli atti e dallo stesso decreto di citazione a giudizio;
l'eccezione di nullità era stata tempestivamente eccepita nel corso della verifica della regolare costituzione delle parti. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, che la statuizione della Corte argomentando territoriale aveva solo apparentemente risposto alle censure formulate nell'atto di appello, in quanto il Giudice di appello si era limitato a richiamare le argomentazioni del primo giudice, violando i criteri normativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen,. relativamente al compendio indiziario e specificamente con riferimento all'unica fonte probatoria costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, nonché la 2 regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 comma 1 cod. proc. pen.; precisa, quindi, che la Corte di Appello non aveva valorizzato, ai fini della verifica dell'attendibilità della persona offesa, le divergenze tra il contenuto delle dichiarazioni rese alla PG e quelle rese al GIP con riferimento alla volontaria sottoposizione a massaggi dimostrativi al fine di risolvere problemi di cervicale e cellulite e il significativo contenuto della dichiarazione scritta rilasciata dalla persona offesa nell'apposito registro esistente nel locale. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno trattati congiuntamente il motivo di ricorso articolato dal difensore del ricorrente ed il primo motivo di ricorso proposto personalmente dal ricorrente in quanto entrambi pongono la questione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell'imputato. Tali motivi sono infondati. Questa Corte ha affermato che la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen (Sez.U, n. 19602 del 27/03/2008, Rv.239396 che ha ritenuto che il vizio di notificazione, difforme dal modello legale, non abbia provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato, il quale, tra l'altro, aveva proposto personalmente le impugnazioni di appello (pur restando contumace in detto grado di giudizio) e di legittimità.; Sez.4,n.18098 del 01/04/2015) Nel caso di specie, non risulta dagli atti che il ricorrente, pur rimasto assente nel giudizio d'appello, non abbia potuto compiutamente esercitare le proprie difese sia in tale grado di giudizio, sia proponendo (oltretutto personalmente) il ricorso in sede di legittimità. La notifica, quindi, pur invalida, non risulta essere stata concretamente inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e la relativa nullità deve ritenersi sanata, in considerazione anche del rapporto fiduciario che lega l'imputato al difensore, risultando di contro la diversa deduzione del ricorrente meramente assertiva ed in contrasto con la circostanza che abbia proposto personalmente il ricorso per cassazione (sul punto si veda, Sez.1,n.17123 del 07/01/2016, Rv.266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, 3 Bellucci, Rv. 264505; Sez.5, n.21875 del 20/03/2014, Rv.262822; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Rv. 259819).
2. Il secondo motivo di ricorso proposto personalmente dal ricorrente è manifestamente infondato.
2.1. Va, innanzitutto, osservato che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchltano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).
2.2. Va, poi, ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214). A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione 4 prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Il Giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014). Va, poi, ribadito che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa;
tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, sent. n. 41282 del 05/10/2006, Rv. 235578). Invero, l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Nella specie, la Corte territoriale ha motivato congruamente, in maniera logica ed adeguata, in ordine alla attendibilità della persona offesa, con una approfondita analisi della prospettata ricostruzione del fatto che ha tenuto conto, escludendola, anche della tesi difensiva di un rapporto consensuale e di un successivo intento calunnioso della persona offesa (pagg 3,4 e 5 della sentenza impugnata). La motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
2.3. Destituita di fondamento è, infine, la deduzione difensiva fondata sull'inosservanza della regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". Tale regola deve, come noto, guidare il giudice nel processo di ricerca della verità e nella affermazione della colpevolezza che va fatta solo quando questa sia accertabile in termini di certezza. La regola di giudizio predetta contenuta nell'art. 533 c.p.p., comma 1 come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 5 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e 5 plausibilità pratica)" (in termini Sez. 1 24.10.2011 n. 41110, P.G. in proc. Javad, Rv. 251507). Tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, "essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello" (Sez. 5A 10411, Viola, Rv. 251507). La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile". (Sez. 4 17.6.2011 n. 30862, Giulianelli e altri, Rv. 250903). In altri termini, si richiede che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, sia esclusa in assenza di riscontri pur minimi nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così Sez. 1 3.3.2010 n. 17921, Giampà, Rv. 247449). Nel caso di specie, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto di tutti i dati probatori acquisiti e sulla base della quale è stato espresso un giudizio di certezza in termini incontestabili, laddove dietro l'asserito mancato rispetto della regola di cui sopra si cela una pretesa ricostruzione alternativa della vicenda processuale che - nei termini in cui è stata posta - è preclusa nel giudizio di legittimità.
3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/07/2016 Il Consigliere estensore Il-Presidente Antonella Di Stas Elisabetta Rosi In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge. DEPOSIT Il Presidente Elisabetta Rosi. 6 ке 14 1.10** 2016 Juni