Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2016, n. 47953
CASS
Sentenza 19 luglio 2016

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È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa e che è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il vizio della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello non aveva provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato, il quale, pur rimanendo assente in detto giudizio, aveva proposto personalmente il ricorso per cassazione).

Commentario1

  • 1La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana in
    Elisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2016, n. 47953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47953
Data del deposito : 19 luglio 2016

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