Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 2
Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perchè agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva, in plurime occasioni, commissionato forniture dello stupefacente oggetto della contestazione).
Spetta al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, la meritevolezza di una richiesta di perizia psichiatrica.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2012, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/09/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1302
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 4825/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE NO N. IL 13/01/1961;
2) CE ES NO N. IL 31/12/1980;
3) CE TI N. IL 31/12/1980;
4) CE RE N. IL 11/07/1972;
5) AS AN JR BUENVIAJE N. IL 03/03/1977;
6) AG SI N. IL 30/07/1967;
7) LA BE N. IL 26/11/1987;
8) EL RN N. IL 26/06/1966;
9) RN RO N. IL 22/06/1958;
avverso la sentenza n. 57/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 26/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore avv. Passero Cinzia Cesarina, per AS MA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 maggio - 16 agosto 2011, in parziale riforma delle sentenze emesse dal G.u.p. del Tribunale di Messina in data 8 giugno 2010 e in data 5 novembre 2008, la Corte d'appello di Messina ha rideterminato le pene dal Giudice di primo grado inflitte a NA NO (in misura pari ad anni sei di reclusione), ad NA ON, AB MA jr. UE, NA RI e NA JE NO (in misura pari ad anni tre di reclusione), a NA RE (in anni due di reclusione), a IL LA e GA RI (in anni due e mesi sei di reclusione), ad SL OB (in anni due e mesi sei di reclusione, ritenuta la continuazione con l'analogo episodio delittuoso commesso in data 15 aprile 2008, oggetto della condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione precedentemente inflittagli dal G.u.p. del Tribunale di Messina con sentenza in data 5 novembre 2008), ad AN SI (in anno uno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa) e a LA EL (in anno uno e mesi due di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa), assolvendo altresì GA JO dal reato di favoreggiamento perché il fatto non sussiste e confermando nel resto le statuizioni decisorie adottate in primo grado, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato condizionato ex art. 438 c.p.p., comma 5, che riconosceva i predetti imputati, tutti di nazionalità filippina, colpevoli dei delitti loro in rubrica rispettivamente ascritti di associazione finalizzata al traffico di una sostanza stupefacente non comune nel territorio nazionale, consistente nel cloridrato di metamfetamina - derivato di sintesi dell'arrifetamina, di natura simile al "crack", inserito nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 13 e 14, e comunemente nota con gli appellativi di "shaboo", "shabu" o "Crxjstal meth" - oltre che di numerosi episodi delittuosi di importazione, trasporto, spedizione, detenzione illecitave cessione della predetta sostanza, commessi in Messina sin dal settembre del 2007.
1.1. All'esito del giudizio di primo grado, che traeva origine dalle risultanze di un'articolata attività d'indagine posta in essere, nel periodo ricompreso fra il settembre del 2007 ed i primi mesi del 2008, prevalentemente attraverso operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, il G.u.p. presso il Tribunale di Messina ha riconosciuto in favore degli imputati condannati per la fattispecie associativa di cui al capo sub 1) - nel cui ambito, peraltro, il NA NO assumeva il preminente ruolo di promotore, organizzatore e dirigente - la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, ed ha altresì riconosciuto, in relazione a tutte le fattispecie di cui al cit. D.P.R., art. 73 l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, assolvendo, infine, il GA RI dal delitto di cui al capo sub 29), per non aver commesso il fatto, ed il LA EL dal delitto di cui al capo sub 33), perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina il 26 maggio 2011 hanno proposto ricorso per cassazione NA NO, NA JE NO, NA RI, NA ON, NA RE, MA AB jr. UE, LA EL, AD SI ed SL OB, deducendo i motivi di impugnazione per ciascuno di essi specificamente sintetizzati nei termini qui di seguito esposti.
2.1. Con ricorso per cassazione del 13 ottobre 2011, proposto a mezzo del loro difensore di fiducia, NA NO, NA JE NO, NA RI ed NA ON hanno dedotto i seguenti motivi di doglianza:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in riferimento all'art.271 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto dai verbali delle operazioni di intercettazione eseguiti dai Carabinieri si evince che sia l'ascolto che la registrazione sono stati effettuati attraverso l'uso di apparecchiature ubicate presso gli uffici del Comando provinciale dei Carabinieri di Messina, e non attraverso gli impianti della Procura della Repubblica di Messina, con la conseguenza che le relative intercettazioni sarebbero inutilizzabili poiché acquisite in violazione dell'art. 268 c.p.p. e dei relativi decreti autorizzativi;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, poiché il compendio probatorio non consentirebbe di affermare con certezza assoluta che gli imputati abbiano, nell'arco temporale oggetto d'indagine, contratto quell'accordo criminoso finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti inquadrabili nel paradigma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73: tutte le cessioni di stupefacente, infatti, hanno avuto prevalentemente come unico soggetto cedente il NA NO, tanto è vero che quando egli ne era sprovvisto i vari consumatori imputati di concorso nel reato associativo si rifornivano anche fuori dal territorio messinese;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e e), in riferimento all'art. 62 bis c.p., in quanto la Corte d'appello ha negato le attenuanti generiche ritenendo gli imputati non meritevoli del relativo beneficio sul presupposto che l'azione delittuosa era di non modesta gravità, benché avesse riconosciuto come corretta l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, ritenuta in primo grado proprio in considerazione della modesta attività delittuosa che emergeva dagli atti.
2.2. Con ricorso per cassazione del 18 ottobre 2011, proposto a mezzo del suo difensore di fiducia, NA RE ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
a) inosservanza delle norme processuali ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, non essendo stata rispettata la disciplina riguardante l'esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica in riferimento all'"ascolto remotizzato":
nel procedimento in esame, infatti, le operazioni di registrazione - come desumibile dai verbali di ascolto, nonché dai verbali di inizio e fine delle stesse - sarebbero state eseguite negli uffici della sala di ascolto della Compagnia dei Carabinieri di Messina, attraverso l'uso dell'apparecchiatura (SIO 130) integrata, ivi ubicata, con la conseguenza che i risultati delle relative intercettazioni sarebbero inutilizzabili;
b) mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) in quanto egli aderì al rito abbreviato condizionato all'acquisizione di "una certificazione proveniente dall'ufficio intercettazioni della Procura attestante il fatto che le intercettazioni disposte nel presente procedimento siano avvenute nella forma della remotizzazione", mentre la certificazione dal P.M. depositata all'udienza del 25 maggio 2010 non sarebbe esaustiva e non corrisponderebbe a quanto richiesto quale condizione per l'accesso al rito abbreviato: tale certificazione, infatti, non proverrebbe formalmente dal dirigente dell'ufficio intercettazioni della Procura, ma sarebbe un'attestazione dei P.M. che hanno effettuato le indagini;
c) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, non potendosi attribuire al TE la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminale, in quanto nessuno degli asseriti sodali avrebbe ritenuto il Rene coinvolto nell'attività di spaccio del fratello, ne' egli avrebbe mai intrattenuto alcun tipo di rapporti con i membri dell'associazione (neanche con tale "Payat" e con tale "Emma", che si asserisce essere a vario titolo collegati all'attività associativa), fatti salvi i rapporti determinati dal legame di parentela, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto ex art. 530 c.p.p., comma 1;
d) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 133 c.p., nonché per la mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., stante l'eccessività della pena inflitta al TE, che da subito avrebbe assunto un atteggiamento di piena collaborazione con gli organi inquirenti, ed avuto riguardo, altresì, all'assoluta marginalità del suo asserito apporto all'associazione.
2.3. Con ricorso per cassazione personalmente proposto il 20 ottobre 2011, MA AB jr. UE ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
a) inosservanza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), dell'art.220 c.p.p. - in relazione agli artt. 88 e 89 c.p. - e mancanza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento alla mancata sottoposizione del TE ad una perizia tossicologica e psichiatrica al fine di verificare se egli, al momento della realizzazione delle contestate condotte delittuose, fosse integralmente capace di intendere e di volere in ragione della cronica intossicazione da stupefacenti da cui era affetto, e che sarebbe risultata comprovata da una serie di elementi emergenti sia dal diario clinico redatto dai sanitari che lo avevano avuto in cura durante il periodo di custodia cautelare, sia dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo processuale;
b) inosservanza degli artt. 192 e 197 bis c.p.p., ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b), nonché mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento alle dichiarazioni rese dal coindagato AN SI (nei cui confronti si è proceduto separatamente rispetto alla contestazione del reato associativo), utilizzate quale unico elemento di prova sul quale fondare il giudizio di responsabilità rispetto al reato di cessione di stupefacenti di cui al capo d'imputazione sub 39): siffatte dichiarazioni, secondo cui il predetto si sarebbe indifferentemente rivolto, per acquistare droga, al AB MA ed al GA RI, sono state rese nel corso dell'interrogatorio in data 28 maggio 2009, in un momento in cui egli era sottoposto ad indagini, nonché alla misura cautelare della custodia in carcere, ma non risultano suffragate da alcun elemento di prova in ordine alla data, alle modalità ed alle caratteristiche delle cessioni, ne' possono essere ritenute in sè stesse verosimili o intrinsecamente degne di credibilità, in quanto tra i due vi sarebbe stata una sola conversazione telefonica intercettata in data 26 novembre 2007, avente ad oggetto un possibile acquisto di droga mai perfezionatosi, dal cui tenore si evince che l'AN conosceva quanto meno un altro coimputato, che il predetto ha poi negato, in sede di interrogatorio, di conoscere;
si tratterebbe, pertanto, di una chiamata in correità che, oltre ad essere rimasta priva di elementi esterni idonei a renderne verosimile il contenuto, non risulterebbe affatto precisa e circostanziata, non potendo costituire, di per sè stessa, una valida fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del TE;
c) erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), della disposizione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento alla sussistenza di elementi di responsabilità rispetto al reato di concorso - assieme a IL LA, nonché ad LI EL e RE N. LA (nei cui confronti si è proceduto separatamente) - nell'illecito trasporto di complessivi gr. 1,653 di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina di cui al capo d'imputazione sub 9), non avendo la Corte d'appello individuato - malgrado le censure sollevate in ordine al mancato raggiungimento della materiale disponibilità dello stupefacente - quale delle possibili modalità di perpetrazione della contestata ipotesi delittuosa sia stata in concreto realizzata dal TE, ne' potendosi desumere, dal contenuto della conversazione telefonica intercorsa con IL LA ed intercettata il 26 novembre 2007, che tra i due vi fosse stato un preventivo accordo sia in ordine all'arrivo del predetto in Messina, sia con riferimento alla destinazione dello stupefacente che costui avrebbe portato con sè: da tale intercettazione, infatti, non si evincerebbe che il IL ed il TE sarebbero dovuti andare a Palermo, ma che ivi si sarebbe dovuto recare esclusivamente il primo, in compagnia di RE LA, assieme al quale viaggiava da RE RI (il IL avrebbe solo comunicato, telefonicamente, al AB che stava per raggiungere il porto di Messina);
d) erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), della disposizione di cui all'art. 530 c.p.p., in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p.p., e mancanza di motivazione in merito alla sussistenza di elementi probatori sufficienti per una sentenza di condanna ed alla irrilevanza delle prove dimostrative dell'estraneità del TE alla contestata fattispecie associativa, risultando dagli atti processuali, ed in particolare dal contenuto di talune intercettazioni telefoniche ed ambientali, molteplici elementi indicativi, da un lato, del fatto che il TE era stato un soggetto alle dipendenze del NA NO, ma che non intratteneva rapporti con altri membri della sua famiglia, ovvero con soggetti ad esso legati, e, dall'altro lato, che il rapporto tra i due già si era incrinato nel settembre del 2007, con la conseguente mancanza, in capo al TE, della coscienza e volontà di appartenere al gruppo criminale contestato nel capo d'imputazione sub 1), tenuto conto, altresì, del fatto che nel mese di ottobre dello stesso anno il rapporto fiduciario con il NA NO si era già interrotto;
al riguardo, inoltre, le stesse contestazioni relative ai capi d'imputazione sub 8), 9), 10, 11) e 31) esulerebbero chiaramente dall'eventuale attività criminosa organizzata dal NA, sviluppandosi con riferimento ad un arco temporale in cui il TE aveva rapporti esclusivamente con il IL LA (che in quel momento, peraltro, non era entrato in rapporto d'affari con il NA NO);
e) erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), della disposizione di cui all'art. 62 bis c.p., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e mancanza di motivazione al riguardo, nonostante le specifiche deduzioni sul punto formulate, e sebbene la Corte d'appello abbia dedotto la mancata concessione delle predette attenuanti dagli stessi elementi in base ai quali ha ritenuto di applicare le fattispecie attenuate autonome previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6.
2.4. Con ricorso per cassazione del 18 ottobre 2011, proposto a mezzo del proprio difensore di fiducia, LA EL ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
a) inosservanza delle norme processuali ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3 non essendo stata rispettata la disciplina riguardante l'esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica in riferimento all'"ascolto remotizzato";
nel procedimento in esame, infatti, le operazioni di registrazione - come desumibile dai verbali di ascolto, nonché dai verbali di inizio e fine delle stesse - sarebbero state eseguite negli uffici della sala di ascolto della Compagnia dei Carabinieri di Messina, attraverso l'uso dell'apparecchiatura (SIO 130) integrata, ivi ubicata, con la conseguenza che i risultati delle relative intercettazioni sarebbero inutilizzabili;
b) mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto egli aderì al rito abbreviato condizionato all'acquisizione di "una certificazione proveniente dall'ufficio intercettazioni della Procura attestante il fatto che le intercettazioni disposte nel presente procedimento siano avvenute nella forma della remotizzazione", mentre la certificazione dal P.M. depositata all'udienza del 25 maggio 2010 non sarebbe esaustiva e non corrisponderebbe a quanto richiesto quale condizione per l'accesso al rito abbreviato: tale certificazione, infatti, non proverrebbe formalmente dal dirigente dell'ufficio intercettazioni della Procura, ma sarebbe un'attestazione dei P.M. che hanno effettuato le indagini;
c) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 114 c.p.p., stante la marginalità del contributo eventualmente offerto dall'imputato ai supposti concorrenti, in quanto egli, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe rafforzato il proposito criminale del NU ON, concorrendo, in modo assolutamente marginale, nel tentativo di un delitto in ogni caso fortemente voluto da quest'ultimo.
2.5. Con ricorso per cassazione personalmente proposto il 18 ottobre 2011, AN SI ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
a) inosservanza delle norme processuali ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, non essendo stata rispettata la disciplina riguardante l'esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica in riferimento all'"ascolto remotizzato":
nel procedimento in esame, infatti, le operazioni di registrazione - come desumibile dai verbali di ascolto, nonché dai verbali di inizio e fine delle stesse - sarebbero state eseguite negli uffici della sala di ascolto della Compagnia dei Carabinieri di Messina, attraverso l'uso dell'apparecchiatura (SIO 130) integrata, ivi ubicata, con la conseguenza che i risultati delle relative intercettazioni sarebbero inutilizzabili;
b) mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto egli aderì al rito abbreviato condizionato all'acquisizione di "una certificazione proveniente dall'ufficio intercettazioni della Procura attestante il fatto che le intercettazioni disposte nel presente procedimento siano avvenute nella forma della remotizzazione", mentre la certificazione dal P.M. depositata all'udienza del 25 maggio 2010 non sarebbe esaustiva e non corrisponderebbe a quanto richiesto quale condizione per l'accesso al rito abbreviato: tale certificazione, infatti, non proverrebbe formalmente dal dirigente dell'ufficio intercettazioni della Procura, ma sarebbe un'attestazione dei P.M. che hanno effettuato le indagini;
c) inosservanza delle norme processuali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento all'art. 414 c.p.p., in quanto il P.M., con la richiesta di rinvio a giudizio dell'11 maggio 2010, avrebbe esercitato l'azione penale relativamente ad un fatto (il capo 36 della rubrica) per il quale in precedenza era stata disposta l'archiviazione, senza previa autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini, con la conseguenza che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio;
d) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento alla configurabilità del concorso di persone di cui all'art. 110 c.p., e relativa carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non risultando provata la piena conoscenza del progetto criminale in relazione alla vicenda delittuosa evidenziata nel capo d'imputazione sub 36), atteso che la base probatoria a carico del TE sarebbe costituita da "criptiche" intercettazioni - erroneamente interpretate sia dal Giudice di primo grado che dalla Corte d'appello - e, soprattutto, dalle ammissioni del coimputato NU ON, che ha definito la propria posizione con il rito del patteggiamento, così assecondando la prospettazione accusatoria;
e) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 114 c.p.p., stante la marginalità del contributo eventualmente offerto dall'imputato ai supposti concorrenti, in quanto egli, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe prestato il consenso a farsi indicare quale destinatario di un pacco che doveva esser fatto recapitare presso la comune residenza del cognato (LA EL), concorrendo in tal modo in via assolutamente marginale nel tentativo di un delitto da lui non programmato, non istigato e neanche voluto;
f) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, non avendo la Corte d'appello tenuto conto del fatto che l'apporto collaborativo dal TE prestato in relazione ai reati di cui ai capi sub 37) e 39) era stato incontrovertibilmente utile e determinante.
2.6. Con ricorso per cassazione del 31 ottobre 2011, proposto a mezzo del proprio difensore di fiducia, SL OB ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 649 c.p.p. per i contestati reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (nei capi sub 1) e 12), trattandosi dei medesimi fatti culminati nell'arresto del 15 aprile 2008 per il possesso di grammi 2,6 di "shaboo", oggetto della condanna alla pena di anno uno e mesi due di reclusione inflittagli con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina in data 5 novembre 2008;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., in relazione all'art. 530 c.p.p., con assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, in quanto dalle conversazioni intercettate si desumerebbe esclusivamente l'ansia del prevenuto di reperire in qualunque modo la sostanza stupefacente necessaria per soddisfare le richieste di due soggetti, senza provare in alcun modo la sua volontà di contribuire e/o partecipare al presunto sodalizio criminale capeggiato dal NA NO, con la conseguenza che la condanna ai sensi del su citato art. 74, anche nella forma attenuata prevista dal sesto comma, non poteva essere inflitta al TE;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., per difetto di motivazione in ordine alle richieste e non concesse attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati per le ragioni di seguito illustrate.
4. Preliminarmente, occorre esaminare talune censure il cui rilievo è comune alle posizioni processuali di più ricorrenti (NA NO, NA JE NO, NA RI, NA ON, NA RE, LA EL ed AN SI), ovvero che investono, per la loro natura, questioni problematiche fondamentali nell'ambito del presente procedimento.
4.1. Del tutto infondato deve ritenersi, in primo luogo, il motivo di doglianza relativo all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni mediante registrazione "in remoto" delle conversazioni (il cui contenuto è stato già illustrato, supra, nei paragrafi 2.1, lett. a), 2.2. lett. a), 2.4., lett. a), 2.5, lett. a), avendo la Corte di merito correttamente disatteso le eccezioni difensive nell'osservare, in piena adesione all'insegnamento giurisprudenziale in questa Sede da tempo elaborato (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, Rv. 240395): a) che la registrazione dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico, e da lì trasmessi all'impianto esistente nei locali della Procura della Repubblica, si realizza con l'immissione di quei dati nel server dell'impianto; b) che proprio a tale specifico segmento della complessa attività di intercettazione si riferisce la disposizione di cui all'art. 268 c.p.p., allorquando stabilisce che le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica: per qualsiasi altra operazione, infatti, una volta che i dati siano stati immessi nel server dell'impianto presso gli uffici della Procura, non assume alcun rilievo, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, il luogo ove la stessa sia avvenuta.
Discorso, questo, che vale, secondo la su citata giurisprudenza di legittimità, anche per quell'operazione che consiste nello scaricamento dei dati su supporti informatici quali "CD-ROM" o "DVD", e che, pertanto, ben può essere compiuta, se del caso, presso uffici di P.G. nel caso di ascolto "remotizzato", previa utilizzazione della registrazione derivata da quella (che deve essere necessariamente) eseguita in Procura.
D'altra parte, il legislatore ha previsto specifici mezzi di tutela per le ipotesi in cui possano sorgere dubbi circa la regolarità della "registrazione" o sospetti di manipolazione, stabilendo al riguardo, in forza dell'art. 268 c.p.p., comma 6 che "ai difensori delle partì è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche".
Ne consegue, in definitiva, che la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è rappresentata dal fatto che l'attività di registrazione - la quale, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nell'immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, le quali, pertanto, ben possono essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della Polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359/2008, cit;
v., inoltre, Sez. 1, n. 35643 del 04/07/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240988).
4.2. Parimenti infondata, altresì, deve ritenersi la doglianza inerente alla mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (anch'essa comune a più ricorrenti ed illustrata, supra, nei paragrafi 2.2., lett. b), 2.4. lett. b) e 2.5., lett. b), ove si consideri, non solo, come puntualmente rilevato nell'impugnata decisione, che l'attestazione del P.M. sull'immissione dei dati nel server della Procura costituisce, comunque, una misura idonea a garantire il rispetto delle esigenze poste dall'art. 268 c.p.p. (arg. ex Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 19/01/2004, Rv. 226487), ma anche la circostanza, agevolmente desumibile dalla disamina degli atti processuali, che il contenuto dell'attestazione resa dal responsabile dell'Ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 12 maggio 2010 da chiaramente ragione del fatto che le operazioni di intercettazione relative al procedimento in oggetto ".... sono state compiute per mezzo degli impianti installati presso la Sala Ascolto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con il sistema d'ascolto remotizzato SIO 130", in tal guisa offrendo piena risposta alla correlativa richiesta di prova dalla difesa formulata.
5. Esaminando, ora, gli ulteriori profili di doglianza dai ricorrenti prospettati, occorre anzitutto ribadire, in linea generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la decisione di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735). Nel caso portato alla cognizione di questa Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti. Ne discende, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che a fronte di tale evenienza l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative dei ricorrenti, che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
6. Per quel che attiene alle posizioni dei ricorrenti NA NO, NA JE NO, NA RI ed NA ON, deve ritenersi infondato, poiché articolato in termini del tutto generici e senza sviluppare alcun confronto critico in merito al quadro delle argomentazioni compiutamente delineato nell'impugnata pronuncia, il secondo motivo di doglianza dagli stessi prospettato nel comune ricorso (ed illustrato, supra, nel par. 2.1., lett. b), avendo la Corte distrettuale, con congrua ed esaustiva motivazione, offerto piena risposta alle obiezioni difensive, nel tratteggiare i connotati di stabilità della compagine associativa oggetto della regiudicanda, strutturata su base prevalentemente familiare e finalizzata all'importazione dalle Filippine ed alla successiva attività di commercializzazione della pericolosa sostanza stupefacente sintetica denominata "shaboo", nel cui ambito ha assunto un ruolo centrale, quale promotore ed organizzatore, il NA NO.
Sulla base delle emergenze probatorie, ed in particolare del contenuto delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, l'impugnata pronuncia ne ha posto in evidenza, con ampia ed approfondita motivazione, esente da riconoscibili vizi logico- giuridici e come tale incensurabile in questa Sede, le diverse attività volte all'approvvigionamento di quella sostanza stupefacente in patria e la gestione dei rapporti con i fornitori e con i familiari che a tal fine lo hanno stabilmente coadiuvato: a lui spettavano, infatti, le attività finalizzate, tramite i suoi congiunti nelle Filippine, ad ottenere lo stupefacente dai fornitori, a contattare gli spedizionieri, eventualmente corrompendoli, a predisporre gli involucri all'interno dei quali occultare lo stupefacente, a gestire la fase della spedizione ed, infine, a recuperare il denaro necessario all'acquisto dello stupefacente, con un contributo fattuale che si è esteso fino a curare la fase della commercializzazione in Italia, sia attraverso le operazioni di preparazione e taglio, sia durante la vera e propria fase di cessione delle singole dosi, cui ha provveduto direttamente, ovvero, in altre e più numerose occasioni, attraverso le attività di altri componenti il sodalizio.
Al NA NO, peraltro, sono risultati indissolubilmente legati, nella realizzazione delle su indicate attività delittuose, i figli NA RI e NA JE NO: quest'ultimo, in particolare, ha affiancato il padre e ne ha preso le veci in sua assenza, svolgendo il ruolo di coordinatore delle attività relative allo spaccio, al reperimento dei fondi necessari all'acquisto con pagamento anticipato ed alla successiva ripartizione dei proventi sulla scorta delle direttive impartitegli dal padre, intervenendo anche nella ricezione dello stupefacente e nella successiva fase esecutiva della sua lavorazione, in vista delle successive attività di commercializzazione.
Analoga stabilità di legami con il sodalizio criminale organizzato dal padre è stata evidenziata, inoltre, con riferimento alle attività di acquisto ed importazione a fini di spaccio delle sostanze stupefacenti oggetto delle diverse fattispecie delittuose contestate al NA RI nei capi d'imputazione raccolti sub 21), 22), 25) e 26), intervenendo egli nelle operazioni di rifornimento organizzate dal padre, ragguagliandolo costantemente sull'evolversi delle vicende ivi descritte ed avvalendosi direttamente di propri canali di approvvigionamento delle sostanze, sia pure facendo confluire, successivamente, i quantitativi in tal guisa ottenuti nell'ambito dell'organizzazione paterna. Anche il contributo di partecipazione offerto dall'NA ON è stato posto in rilievo dall'impugnata pronuncia, che nell'analizzare, con lineare esposizione logico-argomentativa, il suo coinvolgimento nelle diverse vicende delittuose descritte nei capi sub 19), 20), 22), 23), 24), 25) e 26), ha fatto riferimento alla sua rete di rapporti, contatti ed appoggi in patria, che il NA NO aveva deciso di utilizzare quale stabile ed affidabile canale di rifornimento delle sostanze stupefacenti oggetto di successiva diffusione: in tale contesto, peraltro, la circostanza che, a seguito del deteriorarsi dei rapporti con il gruppo familiare dei NA e della sua conseguente emarginazione, l'attività dell'NA si sia svolta con profili di accentuata autonomia gestionale ed organizzativa, è stata congruamente valutata dalla Corte territoriale come inidonea a sminuire il suo precedente, fattivo, inserimento all'interno della compagine associativa, tenuto conto, in particolare, del suo costante intervento nel commissionare le diverse forniture di "shaboo" oggetto di contestazione.
Dai numerosi elementi sintomatici rappresentati dall'articolazione dei mezzi, in patria ed in Italia, dal coordinamento delle attività di un cospicuo numero di persone, dalla suddivisione dei ruoli nelle diverse fasi dell'approvvigionamento, del reperimento dei fondi e dell'acquisto dello stupefacente, oltre che dalle complesse strategie legate alla spedizione ed alla predisposizione delle tecniche di occultamento delle sostanze, dalle successive attività di preparazione, taglio ed immissione sul mercato attraverso collaudati canali di distribuzione, la Corte territoriale ha desunto la sussistenza di una stabile organizzazione dedita alla importazione ed alla successiva commercializzazione di stupefacenti ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Al riguardo, pertanto, deve rilevarsi come la Corte di merito abbia fatto buon governo del complesso dei principi che regolano la materia, secondo i quali integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento della sua attività criminosa e ne assicura la realizzazione del programma, avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione ed in tal guisa contribuendo al suo mantenimento (per un caso analogo, v. Sez. 6, n. 1174 del 19/11/2007, dep. 10/01/2008, Rv. 238403). Sotto tale profilo, invero, si è più volte stabilito che, ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il soggetto stabilmente disponibile a ricevere la droga assume una posizione ed una funzione continuativa che trascende il significato privatistico-negoziale delle singole operazioni e costituisce una componente organica della struttura, sì da rendere possibile l'esercizio dell'intera attività criminosa (Sez. 6, n. 21116 del 08/05/2006, dep. 19/06/2006, Rv. 234288).
Peraltro, sulla base di un consolidato insegnamento giurisprudenziale (da ultimo, Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, dep. 04/10/2011, Rv. 250773), una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non può ritenersi esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso.
Nè, infine, possono ritenersi di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune l'eventuale diversità di scopo personale, la diversità dell'utile, ovvero il contrasto fra gli interessi economici che i singoli compartecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, dep. 27/01/2012, Rv. 251574).
6.1. Parimenti infondato, inoltre, deve ritenersi il terzo motivo di doglianza, dai predetti ricorrenti solo genericamente dedotto in ricorso (ed il cui contenuto è stato meglio illustrato, supra, nel par. 2.1., lett. c), ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento ai motivati criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
7. Infondati, altresì, devono ritenersi i residui motivi di ricorso dedotti dal NA RE (v., supra, il par. 2.2., lett. c) e d), ove si consideri, per quel che attiene in particolare al terzo profilo di doglianza ivi rappresentato, che l'impugnata pronuncia, anche sotto tale profilo, ha fatto buon governo della legge penale, riposando su un apparato argomentativo che, in stretta aderenza alle emergenze probatorie, da conto, secondo schemi espositivi del tutto congrui ed esenti da vizi logici ictu oculi percepibili, delle ragioni che giustificano la conclusione cui essa perviene, rispondendo puntualmente ai rilievi dalla difesa formulati. Peraltro, non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il TE più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, non rientrando nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si richiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia impugnata, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una base argomentativa logicamente strutturata e in grado di sorreggere i vari punti della decisione (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
In particolare, sulla base di quanto or ora esposto ed osservato, deve rilevarsi come la Corte d'appello, contrariamente a quanto affermato dal TE, abbia valutato con linearità e completezza espositiva il complesso delle relative emergenze probatorie, ed in particolare le univoche risultanze offerte dal contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche, confermando le valutazioni al riguardo già espresse dal Giudice di primo grado e ponendo in evidenza non solo il ruolo di intermediazione svolto dal NA RE nel collegamento con soggetti che avrebbero dovuto fornire in patria lo stupefacente, ovvero occuparsi del suo occultamento nella spedizione in Italia, ma anche il compito, affidatogli dal fratello NO, di reperire i fondi necessari per l'acquisto della sostanza, nel momento in cui ne veniva richiesto dai fornitori in patria il pagamento anticipato. Ulteriori dati sintomatici analizzati ed esposti nell'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia (in particolare, la inequivoca assunzione di paternità comune dello shaboo oggetto di commercializzazione, la disponibilità, manifestata al fratello NO, ad appurarne l'avvenuto recapito e, soprattutto, l'assunzione del ruolo di destinatario e custode - presso il medesimo luogo di residenza del coindagato NA RI - della sostanza inviata dalle Filippine) hanno vieppiù confermato le valutazioni espresse in ordine alla piena condivisione, da parte del NA RE, delle problematiche del gruppo ed alla sua consapevolezza delle dinamiche commerciali sviluppatesi in quel particolare contesto storico-fattuale.
Parimenti infondata, infine, deve ritenersi la quarta ed ultima censura prospettata nel ricorso, dovendosi al riguardo richiamare le medesime considerazioni poc'anzi espresse (supra, nel par. 6.1.) in relazione alla trattazione delle posizioni processuali di altri coimputati che hanno proposto analogo motivo di doglianza.
8. Per quel che attiene alla posizione di MA AB jr. UE (i cui motivi di ricorso sono stati illustrati, supra, nel par. 2.3.), occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza della censura difensiva mossa in ordine al mancato espletamento della richiesta perizia, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato le ragioni del diniego, sulla base di un apprezzamento di merito incentrato sulla motivata esclusione della presenza di rilevanti e specifiche situazioni idonee ad escludere o a diminuire l'imputabilità del TE. A tale riguardo, infatti, non può che ribadirsi il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta al giudice del merito la valutazione delle risultanze processuali - ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l'esistenza di vizi di mente - per stabilire, in base ad un convincimento insindacabile in sede di legittimità, la meritevolezza o meno della richiesta di perizia psichiatrica (Sez. 4, n. 20593 del 12/04/2005, dep. 01/06/2005, Rv. 232096). Altrettanto infondato deve ritenersi, poi, il secondo motivo di doglianza (v. il par. 2.3, lett. b), avendo i Giudici di merito concordemente posto in rilievo, con valutazione congruamente motivata e pienamente conforme al quadro dei principi in questa Sede delineato (arg. ex Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 29/03/2010, Rv. 246375), come la valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'AN, peraltro pienamente confermate dal contenuto dei colloqui oggetto di intercettazione telefonica (secondo una valutazione anch'essa ampiamente motivata e come tale incensurabile nel giudizio di legittimità), non dovesse soggiacere al parametro ermeneutico di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, e non necessitasse, pertanto, di riscontri esterni ad efficacia individualizzante. È stata al riguardo motivatamente esclusa, infatti, la configurabilità di elementi di connessione, sussumibili nelle previsioni di cui all'art. 12 c.p.p. e art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), tra la fattispecie per la quale l'AN aveva assunto la veste di indagato (imputazione di cui al capo sub 36) e le ipotesi delittuose addebitate al predetto TE;
ne', del resto, potrebbe attribuirsi alcun rilievo, per le medesime ragioni or ora evidenziate (v. Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 29/03/2010, Rv. 246376, secondo cui non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione), agli altri reati per i quali l'AN aveva assunto la veste di indagato, avendo la Corte di merito puntualmente osservato, sotto tale profilo, che per gli stessi era già intervenuto il decreto di archiviazione.
Inammissibile, inoltre, deve ritenersi la terza censura dal TE formulata (v., supra, il par. 2.3., lett. c), in quanto volta non a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili nell'impugnata pronunzia, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte distrettuale, che ha adeguatamente ricostruito le diverse vicende storico-fattuali oggetto dell'imputazione enucleata nel capo sub 9), richiamando le conformi valutazioni al riguardo già espresse dal Giudice di primo grado, sulla base di un'ampia ed accurata analisi del complesso delle emergenze probatorie, costituite, alla stregua di una lettura unitaria e non meramente "atomistica" dei dati processuali, non solo dalle univoche risultanze delle intercettazioni telefoniche del 26 novembre 2007, ma anche dagli esiti dei servizi di osservazione e controllo predisposti dalle forze di Polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni rese dallo stesso AB nel corso del suo interrogatorio di garanzia: dati probatori, quelli or ora indicati, il cui globale apprezzamento ha condotto i Giudici di merito a ritenere ampiamente dimostrati il rapporto di cointeressenza criminale che risulta aver avvinto, nell'arco temporale considerato, il AB al IL, e la piena consapevolezza, da parte del primo, della finalità di spaccio legata all'attività di trasporto delle sostanze stupefacenti posta in essere dal sodale. Al riguardo, pertanto, deve rilevarsi come le conclusioni cui perviene l'impugnata sentenza riposino su una base probatoria congruamente rappresentata come completa ed univoca dalla Corte di merito, che ha posto in rilievo gli elementi significativi da cui ha tratto il consequenziale apprezzamento circa il carattere di mera ipotesi alternativa della ricostruzione fornita dalla difesa, ritenendola peraltro contraddetta dai numerosi elementi di prova processualmente acquisiti.
Per le medesime ragioni or ora evidenziate deve ritenersi, altresì, inammissibile il quarto motivo di doglianza dal TE articolato (v., supra, il par. 2.3., lett. d)), avendo la Corte territoriale, anche sotto tale profilo, compiutamente esposto le ragioni giustificative dell'epilogo decisorio cui è pervenuta in ordine alla sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto associativo addebitato all'imputato, nel valorizzarne, segnatamente: a) il rapporto che, per lungo tempo (quanto meno, sino ai mesi di novembre/dicembre 2007) lo ha stabilmente legato al NA NO ed ai suoi familiari, nel cui interesse, per un rilevante lasso temporale, ha svolto attività di spaccio di stupefacenti quale fidato collaboratore, partecipando agli utili e rapportandosi con gli altri affiliati;
b) la piena condivisione del programma associativo, desunta dalla costante comunicazione al NA sulle avvenute operazioni di cessione degli stupefacenti e, in generale, sull'andamento degli illeciti affari che ne costituivano l'oggetto;
c) la disponibilità ad assumere funzioni di "supplenza" dello stesso NA NO, allorquando questi, costretto a rientrare improvvisamente nelle Filippine a seguito della morte di un fratello, non esitò a nominarlo come sostituto, affidandogli un quantitativo di stupefacente ed indirizzandogli, in sua assenza, le persone interessate all'acquisto dello "shaboo"; d) le ragioni del dissidio interno all'organizzazione, da ricollegare all'esistenza di contrasti nella ripartizione dei relativi proventi, e la conseguente ricerca di nuovi canali di rifornimento per dar corso ad un'attività concorrenziale rispetto a quella svolta dai NA.
Nè, peraltro, può ritenersi ammessa, al riguardo, alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei farti, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal Giudice di merito per verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifestamente percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza del percorso motivazionale alle correlative acquisizioni processuali.
Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la quinta ed ultima censura prospettata nel ricorso (v., supra, il par. 2.3., lett. e), dovendosi al riguardo ribadire le medesime considerazioni dianzi espresse (supra, nel par. 6.1.) in relazione alla trattazione delle posizioni processuali di altri coimputati che hanno proposto analogo motivo di doglianza.
9. Del tutto infondata, sino a lambire il margine dell'inammissibilità, deve ritenersi la residua censura prospettata nel ricorso di LA EL (meglio illustrata, supra, nel par. 2.4, lett. c), poiché articolata in termini del tutto generici e senza sviluppare alcun confronto critico in merito al quadro delle argomentazioni compiutamente delineato nell'impugnata pronuncia, che ha escluso, con congrua motivazione, la configurabilità dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 c.p., ponendo in rilievo il ruolo, tutt'altro che marginale, assunto dal LA e da altri coimputati nell'adoperarsi per il trasporto di un quantitativo non modesto di "shaboo", al fine di una immissione, quanto meno parziale, sul mercato;
quantitativo di stupefacente, peraltro, del quale egli aveva assunto il ruolo di custode - e il coimputato AN, con il quale condivideva l'abitazione all'epoca dei fatti, quello di destinatario - accettando in tal modo l'idea di farne il sito ove lo stesso doveva essere recapitato.
Al riguardo, pertanto, la Corte d'appello si è fedelmente attenuta all'insegnamento giurisprudenziale in questa Sede da tempo elaborato, secondo cui per l'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è invece necessario che il contributo offerto si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto all'evento, da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato (ex multis, Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 20/06/2012, Rv. 253091;
Sez. 4, n. 12811 del 08/02/2007, dep. 29/03/2007, Rv. 236198; per un caso analogo, v., altresì, Sez. 6, n. 579 del 30/09/1993, dep. 21/01/1994, Rv. 196118).
10. Infondati, inoltre, devono ritenersi i residui motivi di ricorso formulati da AN SI (più ampiamente illustrati, supra, nel par. 2.5, lett. c), d), e) ed f), avendo la Corte d'appello già puntualmente replicato, con congrua ed esaustiva motivazione, esente da vizi logico-giuridici ictu oculi percepibili, e come tale insindacabile in questa Sede, ai medesimi rilievi difensivi, per un verso ponendo in evidenza, per quel che attiene alla censura esposta nella lett. c), la eterogeneità del fatto di reato contestato nel capo sub 36) - relativo ad una cessione avvenuta il 5 maggio 2008 - rispetto a quelli per i quali era intervenuto il decreto di archiviazione, con la conseguente esclusione del presupposto necessario ai fini dell'operatività del meccanismo regolato dall'art. 414 c.p.p., e, per altro verso, escludendo, per quel che attiene all'ulteriore censura illustrata nella lett. e), la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., stante il ruolo non certo secondario di destinatario del quantitativo di stupefacente dal TE assunto in relazione alla condotta di tentata importazione dalle Filippine di cui al su citato capo 36). Al riguardo, inoltre, integralmente richiamato anche per tale posizione processuale l'insegnamento giurisprudenziale citato, supra, nel par. 9, la Corte distrettuale ha spiegato, confermando le medesime valutazioni già espresse dal Giudice di primo grado, che l'AN - legato da un rapporto di affinità al LA, con il quale condivideva l'abitazione all'epoca dei fatti - era pienamente a conoscenza del progetto criminale architettato dai correi (LA EL e NU ON) quale destinatario della cornice al cui interno si trovava il quantitativo di stupefacente indirizzatogli, e come tale invitato a non allontanarsi dalla comune abitazione sino all'arrivo del postino, atteso che l'involucro riportava, quale destinatario, proprio il suo nominativo. Ulteriori conferme probatorie in tal senso, del resto, sono state ricavate dal contenuto delle dichiarazioni rese dai correi e dall'esplicito tenore delle conversazioni fra gli stessi intercorse ed oggetto di intercettazione telefonica, le cui risultanze la Corte distrettuale ha motivatamente esposto a sostegno del proprio percorso decisorio, escludendo altresì la ragionevolezza di ulteriori ipotesi ricostruttive sulla scorta delle valutazioni già compiutamente espresse nell'iter argomentativo della pronuncia di primo grado. Va dunque disattesa anche la censura indicata, supra, nel par. 2.5, lett. d), ove si consideri, alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale in questa Sede ormai da tempo elaborato, che, in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se il correlativo apprezzamento, come nel caso di specie, è adeguatamente motivato in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 11/04/2008, Rv. 239636). In sede di legittimità, infatti, sarebbe possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190), ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile: evenienza, questa, in alcun modo prospettabile riguardo alla disamina della vicenda storico- fattuale or ora considerata.
Le conclusioni cui perviene l'impugnata sentenza riposano, pertanto, su una base probatoria congruamente rappresentata come completa ed univoca dalla Corte di merito, che ha posto in rilievo gli elementi significativi da cui ha tratto il consequenziale apprezzamento circa il carattere di mera ipotesi alternativa della ricostruzione fornita dalla difesa, ritenendola peraltro contraddetta dai diversi elementi di prova processualmente acquisiti.
Nè, peraltro, può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendo la Corte di legittimità, come si è già osservato sopra, limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal Giudice di merito per verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifestamente percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza del percorso motivazionale alle correlative acquisizioni processuali. Analoghe considerazioni, infine, devono svolgersi riguardo al profilo di doglianza di cui alla su citata lett. f), tenuto conto della genericità delle deduzioni difensive al riguardo formulate, ed avendo la Corte d'appello, di contro, motivatamente escluso la configurabilità dell'invocata attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, sulla base del consolidato insegnamento giurisprudenziale che a tal fine ritiene non sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma richiede, viceversa, la necessità di una collaborazione che porti alla neutralizzazione dell'attività criminosa, ossia alla sottrazione di risorse rilevanti, evitando la commissione di ulteriori attività delittuose (ex multis, v. Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010, dep. 03/06/2010, Rv. 247376), condizioni, queste, non ravvisabili sotto alcun profilo nel caso di specie, e, del resto, neppure oggetto di specifica allegazione difensiva.
11. Parimenti infondate, infine, devono considerarsi le censure articolate nel ricorso di SL OB (v., supra, il par. 2.6), avendo la Corte d'appello escluso - sulla base di un apprezzamento di merito congruamente argomentato, esente da vizi logici e come tale insindacabile in questa Sede - la ricorrenza dell'invocato effetto preclusivo discendente dalla regola del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. (v. il par. 2.6, lett. a), allorquando ha esaminato il nucleo storico-fattuale della contestazione relativa ad una condotta di cessione di stupefacente verificatasi il 4 aprile 2008, e ne ha posto conseguentemente a raffronto i relativi elementi costitutivi con la diversa sostanza fattuale dell'imputazione oggetto di un procedimento riunito, concernente un episodio successivo, avvenuto il 15 aprile 2008, per il quale è intervenuta condanna con sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Messina in data 5 novembre 2008. I rilievi difensivi, al riguardo solo genericamente sollevati, in quanto non assistiti dalla necessaria allegazione documentale inerente alla sentenza irrevocabile che avrebbe determinato l'effetto preclusivo (v. Sez. 6, n. 44484 del 30/09/2009, dep. 19/11/2009, Rv. 244856), si risolvono, peraltro, in una ricostruzione alternativa della natura dei fatti oggetto delle rispettive imputazioni, la cui disamina, pertanto, non può trovare alcun ingresso nel giudizio di legittimità.
Del tutto infondato deve ritenersi anche il secondo profilo di doglianza - sopra illustrato nel par. 2.6, lett. b) - in quanto volto non a rilevare mancanze argomentative ed illogicità manifestamente percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di secondo grado, che ha, di contro, adeguatamente ricostruito la base storico-fattuale oggetto della regiudicanda, ponendo in evidenza, sulla base delle rappresentate emergenze probatorie, il rapporto di stabile cointeressenza criminale che ha legato il TE al NA NO e, per suo tramite, alla consorteria della quale quest'ultimo ha costituito il vertice direttivo ed organizzativo. Al riguardo, nel confermare le analoghe valutazioni già espresse in primo grado, la Corte d'appello ha, con congrua ed esaustiva motivazione, illustrato i meccanismi attraverso cui il NA si rivolgeva all'SL per ottenere le disponibilità economiche necessarie a finanziare l'acquisto di sostanze stupefacenti, valorizzando, in particolare, i dati relativi alla conoscenza delle dinamiche interne alla vita dell'associazione, al ruolo di "pusher" che il TE ha accettato di svolgere nell'interesse del NA e del sodalizio da lui diretto, all'interesse mostrato riguardo alle forniture di "shaboo" attese dal NA ed al fattivo contributo in più occasioni offerto in favore dell'organizzazione, nel dichiararsi disponibile per l'acquisto di partite di stupefacenti da mettere a disposizione della medesima.
I Giudici di merito, inoltre, hanno posto in evidenza come il fatto che il TE, in conseguenza della crisi operativa in cui versava l'organizzazione criminale, si sia autonomamente attivato, nei primi mesi del 2008, per reperire proprie vie di approvvigionamento, nessuna incidenza possa esercitare in relazione al carattere sistematico della relazione da lui intrattenuta con la predetta associazione nel lasso temporale immediatamente antecedente. Altrettanto infondata, infine, deve ritenersi la terza ed ultima censura prospettata nel ricorso, dovendosi al riguardo richiamare le medesime considerazioni dianzi espresse (supra, nel par. 6.1.) in relazione alla trattazione delle posizioni processuali di altri coimputati che hanno sollevato analogo motivo di doglianza. 12. Al rigetto dei ricorsi consegue, conclusivamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013